Divisione Corpo di Polizia Municipale
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Settore Servizi
Integrati /LL 5
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
22 giugno 2004
OGGETTO: REGOLAMENTO ORGANICO E DI SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE. INTRODUZIONE DELL'ART. 24-BIS. APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco
Calgaro,
e degli Assessori Montabone e Bonino.
Il Gruppo Sportivo del Corpo di Polizia
Municipale, associazione riconosciuta dalla Civica Amministrazione, aderente
all'Associazione Sportiva Polizia Municipale d'Italia (A.S.P.M.I.), partecipa,
attraverso i suoi aderenti, con il logo della Città, a gare e
manifestazioni sportive di vario genere e di diverse discipline, a livello
nazionale ed internazionale.
Nel corso degli anni, gli esponenti del
suddetto gruppo sportivo hanno ottenuto risultati particolarmente significativi,
svolgendo un importante ruolo di lustro all’immagine del Corpo di Polizia
Municipale. Detta attività, anche secondo la prassi consolidata in
diversi Corpi di Polizia statale e locale, si viene pertanto a configurare come
attività accessoria nell’ambito delle attività
d’immagine a favore del Corpo di Polizia Municipale e costituisce dunque
attività svolta anche nell’interesse della Città.
Occorre pertanto prevedere la possibilità dell’inserimento,
anche a livello organizzativo e retributivo, delle attività sopra
descritte nell’ambito della normale attività lavorativa svolta dal
personale ed a tal fine risulta indispensabile una chiara previsione
regolamentare interna che prenda atto dell’interesse
dell’Amministrazione alla partecipazione alle gare e preveda
conseguentemente forme di promozione e contribuzione alla medesima.
In
particolare, occorre prevedere le condizioni di svolgimento in normale orario di
servizio dell’attività medesima. Nello stesso tempo risulta
necessario regolamentare la copertura delle spese connesse al vitto,
all’alloggio ed al trasporto dei partecipanti a gare che si svolgano al di
fuori del territorio comunale, tenuto conto che già attualmente tali
spese sono sostenute direttamente dal Gruppo Sportivo medesimo, con propri fondi
interni.
D’altro canto a tale linea organizzativa si affianca in pari
tempo l’esigenza di incentivare e promuovere la suddetta attività
che come già detto costituisce un elemento importante per
l’immagine pubblica, attraverso contributi sia in beni e servizi, sia
finanziari a favore dell’Associazione Gruppo Sportivo.
Si prevede,
dunque, un’articolata forma di contribuzione da parte
dell’Amministrazione Civica, consistente sia nella corresponsione delle
spese relative all’iscrizione alle gare, ivi comprese l’iscrizione
all’A.S.P.M.I., sia l’eventuale fornitura di materiali e gadget
anche questi finalizzati rispetto all’interesse dell’Amministrazione
all’attività in questione, sia infine attraverso l’erogazione
di specifici contributi finanziari.
Pertanto, è prevista la
possibilità che il trasporto per i suddetti partecipanti sia fornito con
mezzi di proprietà dell’Amministrazione medesima. Per la promozione
e l’espletamento dell’attività dell’Associazione Gruppo
Sportivo, saranno annualmente previste forme di contribuzione sia in beni e in
servizi, sia in forma finanziaria, in collaborazione tra la Divisione Corpo di
Polizia Municipale e la Direzione Sport e Tempo Libero, nell’ambito delle
risorse di Bilancio disponibili. Per l’anno 2005, la suddetta spesa
può essere quantificata fin d’ora in Euro 5.000,00.
Infine, allo
scopo di pianificare in modo ottimale la partecipazione autorizzata del Gruppo
alle attività agonistiche e, nel contempo, quantificare concretamente
l’erogazione delle giornate di servizio fruibili da atleti ed
accompagnatori per lo svolgimento dell’attività sportiva, si
ritiene opportuno attribuire al Gruppo Sportivo un “monte giornate”
annuale pari a 200 giornate lavorative ordinarie, da cui saranno attinti i turni
di servizio svolti sia nell’ambito del territorio comunale sia in
trasferta.
Occorre dunque integrare il Regolamento organico e di servizio del
Corpo di Polizia Municipale con l’aggiunta di un articolo apposito che
regoli l’attività agonistica del Gruppo Sportivo del Corpo,
nonché le condizioni del suo finanziamento, ogni qualvolta debba
partecipare ad eventuali manifestazioni sportive.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi
espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1) di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa che qui integralmente si richiamano, l’introduzione
dell’art. 24-
bis, nel regolamento organico e di servizio del Corpo
di Polizia Municipale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14
dicembre 1979, con il testo seguente:
Art. 24-bis – Attività del Gruppo
Sportivo del Corpo
1. La partecipazione della delegazione del “Gruppo
Sportivo Vigili Urbani di Torino” (costituito con deliberazione del
Consiglio Comunale del 15/10/1985 n. mecc. 8509513/48 e disciplinato dal
relativo statuto associativo) alle competizioni sportive di categoria,
all’interno o all’esterno del territorio comunale, è favorita
dall’Amministrazione Comunale nei limiti e modi seguenti:
a)
ciascuna disciplina sportiva del Gruppo è ammessa a partecipare, al
corrispondente campionato nazionale annuale di Polizia Municipale A.S.P.M.I.
(Associazione Sportiva Polizia Municipale d’Italia), e comunque in misura
complessiva non superiore a 12 campionati nazionali A.S.P.M.I. nel corso dello
stesso anno solare;
b) gli atleti iscritti alle gare di cui alla
lettera a) accompagnati da un responsabile tecnico, sono considerati in servizio
ordinario nelle giornate di svolgimento effettivo della rispettiva
manifestazione sportiva. La selezione meritocratica di detti atleti è
fatta in base alle accertate competenze sportive o ai risultati agonistici
conseguiti singolarmente ed in squadra, in relazione alle necessità
numeriche obiettive di ciascuna disciplina. In nessun caso potrà essere
autorizzata l’effettuazione di dette attività in servizio
straordinario;
c) alla delegazione sportiva del Gruppo è
riconosciuto l’uso dei veicoli dell’Amministrazione eventualmente
necessari al trasporto degli atleti e delle attrezzature sportive al seguito,
compatibilmente alle esigenze di servizio e fatta salva la disponibilità
degli stessi, comprensivo dei connessi oneri assicurativi, di carburante e di
pedaggio stradale. I mezzi di trasporto sono condotti da un componente della
delegazione sportiva, limitatamente al tempo d’impiego per il viaggio e
per le eventuali esigenze sportive o di collegamento;
d) il gruppo
sportivo provvede con propri fondi autonomamente gestiti, a carico dei
partecipanti, a sostenere le spese relative al vitto, all’alloggio e
trasporto con altri mezzi diversi da quelli forniti dall’Amministrazione
per le competizioni sportive di cui alla lettera a) per le quali richieda
l’autorizzazione alla partecipazione dei suoi aderenti;
e) fermo
restando quanto disposto dalla precedente lettera d), e fatto salvo quanto
previsto dai successivi commi 2 e 3, per le competizioni sportive di cui al
presente articolo, non è corrisposto alcun rimborso o competenza
accessoria, ad eccezione dell’eventuale indennità di trasferta;
f) la partecipazione di delegazioni del Gruppo ad altre competizioni
sportive, nazionali ed internazionali, può essere concessa, nei modi e
limiti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), dal Comandante del Corpo
su motivata richiesta del Presidente del Gruppo e parere del Dirigente
delegato.
g) al Gruppo Sportivo del Corpo è attribuito un
numero complessivo annuo di 200 giornate lavorative ordinarie, destinate a
consentire agli atleti, designati dal Presidente del Gruppo ai sensi della
lettera b), e ai relativi accompagnatori lo svolgimento delle attività di
cui al presente comma in normale orario di servizio.
2. Al fine
di promuovere l’attività sportiva di cui al comma precedente, la
Divisione Corpo di Polizia Municipale e la Direzione Sport e Tempo Libero
potranno annualmente prevedere forme di contribuzione sia in beni e servizi, sia
in forma finanziaria a favore dell’Associazione Gruppo Sportivo per le
attività sportive di cui al precedente comma.
3. La
spesa complessiva conseguente all’applicazione dei commi precedenti,
è sostenuta congiuntamente dalla Divisione Corpo di Polizia Municipale e
dalla Direzione Sport e Tempo Libero, che la prevederanno nell’ambito
delle risorse di Bilancio ad essi assegnate.
- di prevedere in sede di prima applicazione dell’art. di cui al punto
1) una spesa per l’anno 2005 pari ad Euro 5.000,00;
3) di
dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed
unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
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