Divisione Corpo di Polizia Municipale
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Settore Servizi Integrati
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
15 giugno 2004
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
ORGANICO E DI SERVIZIO DELLA BANDA MUSICALE. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore
Bonino.
La Banda Musicale del Corpo di Polizia
Municipale svolge ormai da un ventennio un'attività artistica molto
apprezzata dalla cittadinanza e le sue esibizioni esterne sono richieste in
occasione di svariate manifestazioni e registrano un gratificante successo.
La medesima è stata istituita con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5635 del 21 dicembre 1984 (mecc. 8414113/48), esecutiva dal 5
febbraio 1985.
Successivamente, l’attività della formazione
bandistica è stata disciplinata con apposito regolamento interno,
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 211 del 4 luglio 1994
(mecc. 9404259/48), esecutiva dal 29 luglio 1994, e s.m.i..
Dalla sua
istituzione ad oggi, la Banda del Corpo ha costantemente incrementato il suo
repertorio, la sua competenza, il suo apprezzamento e, di conseguenza, il numero
di richieste di esibizione in occasione di pubbliche e private
manifestazioni.
Inevitabilmente, l’accrescersi delle richieste di
esibizione ha evidenziato talune criticità gestionali, anche di natura
finanziaria, da risolvere per garantire adeguata partecipazione alle
manifestazioni della rappresentanza bandistica.
Pertanto, con deliberazione
della Giunta Comunale del 27 maggio 2003 (mecc. 200303503/048), esecutiva dal 15
giugno 2003, sono state apportate talune modifiche al Regolamento organico e di
servizio interno della Banda Musicale.
In particolare, per disciplinare le
maggiori richieste di esibizione che pervengono da terzi e, di conseguenza,
l’onerosità delle manifestazioni bandistiche, si è reso
necessario dare una nuova regolamentazione delle modalità di computo e
rimborso degli “oneri di trasporto”, dei “diritti
d’autore” e dei “costi di servizio” mediante
l’introduzione di uno specifico articolo nel citato regolamento (art.
14-
bis), ferma restando l’esenzione totale o parziale, in relazione
a tutti gli interventi svolti nell’ambito di iniziative di particolare
rilievo d’immagine per la Città, ovvero, organizzate o svolte
nell’interesse della medesima.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
(mecc. 200401224/24) approvata il 22 marzo 2004, ed esecutiva dal 5 aprile 2004,
sono stati inoltre formulati per l’anno 2004 gli indirizzi relativi ai
servizi del Corpo di Polizia Municipale, soggetti ad oneri di rimborso da parte
degli interessati, fra i quali sono previsti anche quelli svolti dalla Banda
Musicale, nell’ambito di iniziative o manifestazioni che non siano
direttamente organizzate dalla Città e o dalle sue Circoscrizioni o che
non rivestano prevalente interesse pubblico. La determinazione delle
modalità di corresponsione e il tariffario forfettario relativo al
rimborso sono rinviati ad apposito provvedimento della Giunta Comunale. Occorre
pertanto, per l’anno 2004, prevedere le sopraddette tariffe sulla base dei
costi sostenuti dall’Amministrazione.
In proposito, occorre tenere
conto dell’indirizzo di cui alla sopra citata deliberazione (mecc.
200401224/24) che prevede che siano da considerarsi come svolte nel prevalente
interesse pubblico e dunque da non assoggettarsi all’obbligo di
corresponsione del rimborso forfettario, le seguenti manifestazioni:
- Manifestazioni organizzate e promosse da Enti e soggetti pubblici in
generale;
- Manifestazioni organizzate dalla Città di Torino;
- Manifestazioni organizzate dalle 10 Circoscrizioni Amministrative del Comune
di Torino;
- Manifestazioni di carattere religioso (Chiesa cattolica e culti ammessi
dallo Stato);
- Manifestazioni promosse e organizzate da partiti e movimenti politici e
sindacali;
- Eventi di grande risonanza ed altre iniziative al quale venga concesso il
patrocinio con deliberazione della Giunta Comunale;
- Manifestazioni al quale sia concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni: in
tal caso il patrocinio dovrà essere concesso con apposita
deliberazione.
Nell’ambito delle ipotesi di esenzione
concessa con deliberazione della Giunta Comunale, già la norma
regolamentare da ultimo introdotta prevedeva due diverse fattispecie, la prima
relativa a manifestazioni in regime di esenzione parziale, concessa con
deliberazione della Giunta Comunale o delle sue Circoscrizioni, con addebito dei
costi nella misura del 50%, la seconda relativa all’esenzione totale.
Pertanto, qualora sia concesso, nell’ambito del programma di
attività della Banda Musicale, approvato dal Comando di Polizia
Municipale, l’intervento in talune fra le suddette manifestazioni, tale
intervento non viene assoggettato ad obbligo di rimborso, ferma restando,
peraltro, la possibilità dell’Ente richiedente di versare un
contributo volontario per il sostegno dell’attività bandistica a
favore della Città.
Tuttavia, proprio il rinnovato apprezzamento
della formazione bandistica della Città rende necessaria una rettifica
della norma regolamentare interna così come di recente modificata, circa
le condizioni di adesione alle manifestazioni organizzate da Enti od
Associazioni non aventi scopo di lucro, per rilevanti motivi di carattere
umanitario, benefico, culturale, religioso o sportivo, degne di speciale
considerazione anche per il ritorno d’immagine che da esse deriva per la
Città. In particolare si tratta di ipotesi che riguardano iniziative che,
pur non essendo riconducibili a quelle integralmente esenti ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 200303503/048), rivestono comunque un
apprezzabile contenuto sociale, umanitario, culturale, religioso o sportivo, e
che debbono essere assoggettate ad un regime più favorevole, attraverso
un’esenzione speciale, che comporti la corresponsione soltanto di un onere
forfettario, da configurarsi nella misura di Euro 500,00.
Inoltre, è
necessario apportare alcune modifiche alla norma regolamentare, prevista
all’articolo 7, per la selezione del Maestro Direttore, riformulando,
inoltre, l’adeguata previsione delle sue prestazioni a favore della banda
musicale.
In particolare, è opportuno aggiornare la composizione della
Commissione deputata alla predetta selezione, sostituendo il componente
dell’associazione di categoria, indicato nel “Presidente
ANBIMA” quale una delle associazioni di settore, con un membro di provata
competenza tecnica nella materia specifica, ossia con un “docente di
strumentazione per banda”.
Infine, occorre apportare alcune
precisazioni coerenti con il nuovo assetto organizzativo della Banda Musicale
all’interno del Corpo di Polizia Municipale, abrogando talune limitazioni
dell’impegno didattico richiesto al Maestro Direttore, non più
coerenti con l’attuale organizzazione della formazione musicale,
integrando opportunamente le attività di insegnamento e formazione degli
aspiranti musicisti nonché direzione delle prove nell’ambito
dell’incarico principale dallo stesso garantito.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi
in forma palese;
D E L I B E R A
- di approvare le seguenti modifiche al regolamento
organico e di servizio della Banda Musicale, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 4 luglio 1994 (mecc. 9404259/48), esecutiva dal 29 luglio
1994 e s.m.i.:
- dopo la lettera c) dell’art. 14-bis, è inserita la
seguente lettera c-bis):
“c-bis) Esibizioni
musicali per manifestazioni organizzate direttamente da Enti o Associazioni, non
aventi scopo di lucro, per rilevanti motivi di carattere umanitario, benefico,
culturale, religioso o sportivo, in regime di esenzione parziale concessa dalla
Città con deliberazione della Giunta Comunale, i cui costi di servizio
del personale sono posti a carico del richiedente l’esibizione nella
misura forfetaria di Euro 500,00”;
- Dopo la lettera c-bis), viene introdotta la lettera
c-ter):
“sono comunque da considerarsi esenti,
nel caso in cui sia concesso dalla Città l’intervento della Banda
Musicale, tutte le manifestazioni individuate a tal fine nell’ambito degli
indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 lettera
f) del D.Lvo 267/2000. Resta salva, in ogni caso, la facoltà
dell’Ente richiedente l’intervento di assegnare contributi volontari
per il sostegno dell’attività bandistica.”.
- nel primo comma, secondo periodo, dell’art. 7, la locuzione
“Presidente ANBIMA o suo delegato” è sostituita da
“un docente di strumentazione per banda”.
- nel secondo comma dell’art. 7, il quarto ed il quinto periodo sono
così sostituiti: “A tal fine dovrà anche dedicarsi
all’insegnamento ed al perfezionamento degli aspiranti musicisti.
Dovrà altresì dirigere le prove della Banda
Musicale";
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in
conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo
Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
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