Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali
Settore Servizi Generali e Meccanizzati - Sicurezza e Pronto Intervento
n. ord. 178
2004 04457/111
OGGETTO: D.LGS. 626/1994 - TUTELA DEI DIPENDENTI DAL FUMO PASSIVO
- DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI MUNICIPALI E APPROVAZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO.
Proposta dell'Assessore Tricarico.
La recente disposizione contenuta all'art. 51 della Legge n. 3
del 16 gennaio 2003 recante "Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione" ripropone il problema
della tutela dei non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo.
Essa dispone il divieto di fumo in tutti i locali pubblici chiusi,
con la sola eccezione di quelli riservati ai fumatori (e come
tali contrassegnati) e dotati di impianti per la ventilazione
e il ricambio dell'aria rispondenti ai requisiti fissati dal DPCM
23 dicembre 2003 (G.U. 29 dicembre 2003 n. 300).
La norma ha anche superato favorevolmente il vaglio della Corte
Costituzionale (sentenza n. 361/2003) in merito alla legittimità
dello Stato a legiferare, anche in via regolamentare, sulla materia,
in considerazione della portata generale del problema della tutela
dai danni del fumo passivo.
Tale norma supera definitivamente il discusso e vago concetto
di "locale aperto al pubblico" per il quale da tempo
vigeva il divieto ai sensi della Legge 584/1975 esteso con Circolare
Ministeriale 4/2001. Essa si inserisce quindi nel contesto legislativo
che regolamenta il divieto di fumo nei locali pubblici e che impone
di esercitare poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari
nell'ambito dei propri uffici e strutture (Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 in applicazione
alla Legge 584 dell11 novembre 1975). Tale direttiva, che
aveva già chiarito il significato di locale "aperto
al pubblico" ("quello al quale la generalità
degli amministrati e degli utenti accede senza formalità
e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti"),
riconosce anche l'autonomia regolamentare e disciplinare delle
amministrazioni in ordine alla eventuale estensione del divieto
ai luoghi individuati all'art. 1 della Legge 584/1975, indipendentemente
dall'essere locali aperti al pubblico come sopra precisato.
A queste disposizioni regolamentari generali si aggiungono, e
anzi le superano per i risvolti penali che comportano, le normative
generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro
che pongono in capo al datore di lavoro:
- l'obbligo di provvedere alla valutazione di tutti i rischi (ovvero
anche quelli meno frequenti o meno accertati, e non solo quelli
"tabellati"), all'adozione e all'aggiornamento delle
misure di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute
del lavoratore (artt. 1, 4 e 31 D.Lgs. 626/1994);
- di garantire che i lavoratori dispongano "nei luoghi di
lavoro chiusi
di aria salubre in quantità
sufficiente anche ottenuta con impianti di aereazione" e
che "qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare
un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento
dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente" (art.
9 commi 1 e 4 del D.P.R. 303/1956 come modificati all'art. 33
del D.Lgs. 626/1994);
- tutela dei dipendenti non solo quella ovvia dal fumo passivo,
ma anche quella necessaria dal fumo attivo, che potrebbe dare
luogo al fumo passivo nei normali rapporti di ufficio (D.Lgs.
626/1994, art. 32 Cost. e 2087 c.c.);
- divieto assoluto di fumo nei locali a rischio incendio (D.P.R.
547/1955, D.Lgs. 626/1994, D.M. 10 marzo 1998).
Si rammentano poi i principi generali indicati dalla Costituzione
(art. 32) che sancisce il diritto alla salute come diritto fondamentale
e l'obbligo contrattuale generale di sicurezza verso i dipendenti
in capo al datore di lavoro indicato dall'art. 2087 del Codice
Civile.
La Città di Torino ha affrontato il problema addirittura
in anticipo sul contesto normativo nazionale con la deliberazione
della Giunta Comunale del 23 dicembre 1993 (mecc. 9310462/21),
esecutiva dal 16 gennaio 1994 e successiva Disposizione del Sindaco
del 19 gennaio 1994 che dispone il "divieto di fumare in
tutti gli uffici ed ambienti comunali", incaricando i Dirigenti
municipali a dare attuazione alla disposizione di divieto e prevedendo,
per gli inadempienti, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla legge, oltre ai provvedimenti di tipo disciplinare
previsti dai vigenti contratti qualora trattasi di dipendenti.
Si aggiunga poi che i principali Enti Pubblici della Città,
Enti privati e ora anche le F.S. in modo generalizzato hanno adottato
norme rigidamente precettive di divieto di fumo in tutti i propri
locali di lavoro.
Quanto sopra premesso, nel richiamare:
1) gli attuali orientamenti della giurisprudenza e l'esito delle
sentenze della Corte Costituzionale sulla materia: concorde nel
ritenere preciso dovere del datore di lavoro la tutela della salute
dei dipendenti anche limitando la libertà di fumare; anzi
l'inerzia in tale direzione può dare origine ad azioni
di risarcimento danno (vedasi sentenze della Corte Costituzionale
n. 202/1991 del 13 maggio 1991 e 399/1996 del 20 dicembre 1996);
2) il parere espresso dall'avv. Lageard (consulente della Città)
pubblicato anche su riviste specializzate nazionali il quale afferma
che, accertata ormai la pericolosità del fumo passivo e
sulla base della legislazione e dell'esito delle recenti sentenze
sull'argomento, il dovere di tutelare la salute dei dipendenti
ex D.Lgs. 626/1994 sia assolutamente prevalente rispetto alla
norma amministrativa; ciò anche tenendo conto che l'inosservanza
del primo dovere è penalmente sanzionato in capo al datore
di lavoro. Pertanto "il divieto di fumo deve essere esteso
a tutti i locali comunali" pur rilevando l'opportunità,
seppure non l'obbligo, di predisporre locali per fumatori con
le caratteristiche idonee;
3) il parere di uno dei medici competenti della Città che,
in ordine alla efficace tutela dei non fumatori, deve essere disposto
il divieto o la restrizione del fumo in luoghi pubblici o di lavoro
e la limitazione dell'inquinamento per mezzo del miglioramento
della ventilazione degli ambienti interni;
4) le richieste annuali della Prefettura di Torino che, nell'ambito
della rilevazione sull'applicazione delle norme anti fumo, richiede
i dati relativi alla ricognizione dei luoghi di lavoro e alle
infrazioni contestate in attuazione all'art. 4.d. della Direttiva
del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 attuativa della
Legge 584/1975.
Si ritiene necessario provvedere a dare piena attuazione alle
norme disponendo il divieto di fumare in tutti i locali municipali
e ad approvare il relativo Regolamento (allegato 1) che contiene
le norme attuative e il connesso regime sanzionatorio.
In ottemperanza al comma 6 dell'art. 51 della Legge 3/2003 (articolo
che entrerà in vigore in tutte le sue parti il prossimo
30 dicembre 2004) occorrerà accompagnare il divieto con
la necessaria informazione agli utenti, da attivare d'intesa con
le organizzazioni di categoria più rappresentative e con
il supporto dei medici competenti anche al fine dell'assistenza
ai dipendenti che intendono smettere di fumare.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, si precisa che:
- hanno fin da ora piena vigenza le sanzioni e le modalità
di accertamento di cui agli artt. 7, 8 e 9 della Legge 584/1975
per le fattispecie previste dalla stessa Legge (es. locali della
P.A. aperti al pubblico o con divieto specifico) per tutti gli
utenti di tali locali;
- dal 30 dicembre 2004 tale regime sanzionatorio si applicherà
anche a tutte le fattispecie previste dall'art. 51 della Legge
3/2003 (es. tutti i locali chiusi della P.A.) e a tutti gli utenti
dei locali comunali (dipendenti e non);
- poiché il divieto di fumo viene imposto in primo luogo
per la tutela dei lavoratori nel luogo di lavoro (D.Lgs. 626/1994
e collegate) in relazione alla sua azione ormai riconosciuta cancerogena,
la violazione al divieto impone, in ogni caso, lapplicazione
da parte del datore di lavoro delle comuni sanzioni disciplinari
previsti nei vigenti contratti collettivi ai dipendenti contravventori.
Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono
stati chiesti, in data 13 luglio 2004, i pareri alle Circoscrizioni,
con il seguente esito:
- hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 5, 6, 7 e
8 (all. 2-5 - nn. );
- non hanno espresso parere (non pervenuto) le Circoscrizioni
1, 2, 3, 4, 9 e 10.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di disporre il divieto di fumo in tutti i locali comunali;
2) di approvare il Regolamento di attuazione della suddetta norma
(all. 1 - n.
);
3) di provvedere alla necessaria informazione agli utenti, da
definire con le organizzazioni di categoria, anche come elemento
della comunicazione con i dipendenti;
4) di demandare la definizione degli elementi attuativi di dettaglio
delle suddette norme nelle singole specifiche realtà ai
datori di lavoro ex D.Lgs. 626/1994 e agli Uffici della Direzione
Generale, del Servizio Centrale Risorse Umane e dell'Ufficio di
Coordinamento Sistema Sicurezza.
Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali chiusi della pubblica amministrazione, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.
1. Il divieto di fumare oggetto del presente Regolamento trova
applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro
municipali, compresi corridoi, atrii, vani scale, scantinati,
ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza
di pubblico e a prescindere dalla attività lavorativa espletata.
2. Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti
sedi di lavoro municipali dove si trovi ad operare il solo dipendente
fumatore.
3. Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico e
agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti definiti
al precedente punto 1, comprese le eventuali imprese appaltatrici
e i lavoratori autonomi, ai quali andrà pure fornita una
specifica informazione da parte dei Datori di Lavoro ai sensi
dell'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994.
1. I Datori di Lavoro provvedono a dotare ciascuna sede di
competenza nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza,
di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano
tale divieto, completi delle indicazioni fissate dalla specifica
normativa:
- "VIETATO FUMARE";
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- soggetto cui spetta la vigilanza sullosservanza del divieto
e cui compete accertare le infrazioni (ove non vi sia stata specifica
nomina, il compito spetta al Datore di Lavoro della sede).
2. Nelle strutture con più locali, sono adottabili cartelli
con la sola scritta "VIETATO FUMARE".
3. Per ciascuna delle strutture di competenza dovranno essere
nominati, con specifico ordine di servizio da allegare al Documento
di Valutazione dei Rischi, gli incaricati di vigilare sullosservanza
del divieto, di contestare le infrazioni e di verbalizzarle. In
mancanza di tale atto di nomina, il Datore di lavoro risulterà
direttamente responsabile in prima persona delle procedure di
vigilanza, accertamento e contestazione e dovrà quindi
attenersi a quanto indicato nel seguente articolo 7. L'accertamento
dei contravventori, per quanto riguarda gli amministratori, è
affidata al Corpo dei Vigili Urbani.
4. Al documento di Valutazione del Rischio ex D.Lgs. 626/1994
dovrà pure essere allegato l'atto formale di individuazione
dei locali dove è consentito fumare, comprensivo della
documentazione tecnica attestante la rispondenza degli stessi
alle norme indicate nel Regolamento adottato ai sensi del comma
2 dellarticolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.
1. Il Direttore Generale o suo delegato, accertata la eventuale
disponibilità degli spazi, può individuare nelle
sedi di lavoro municipali, e con apposito provvedimento, specifici
locali da riservare ai fumatori e come tali contrassegnati, adeguatamente
separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti
dalla normativa vigente. In mancanza di tale provvedimento non
sono individuati locali destinati ai fumatori.
2. I locali riservati ai fumatori devono essere realizzati in
modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi
dove è vietato fumare.
3. Tali locali devono essere pienamente rispondenti ai requisiti
tecnici previsti nell'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003.
4. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le
caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è
idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo
51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, alla applicazione
della connessa normativa.
1. Il Datore di Lavoro, per ciascuna sede di competenza, dovrà
indicare nel documento di Valutazione del Rischio l'ubicazione
e la rispondenza ai requisiti di legge dei locali da lui individuati
e nei quali è consentito fumare.
2. Di quanto sopra dovrà essere data, a cura del Datore
di Lavoro, apposita informativa al personale, agli utenti, nonché
alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in attuazione
dell'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994.
1. Fermo restando il pieno rispetto dei requisiti tecnici di
cui al precedente articolo 3, i locali riservati ai fumatori devono
rispondere anche alle prescrizioni che seguono.
2. La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio.
3. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel
locale deve essere oggetto di specifica valutazione, sentito anche
il parere del Medico Competente.
4. Le disposizioni di cui ai punti precedenti, compreso il dato
del numero massimo di persone, devono essere affisse e ben visibili
allinterno del locale.
1. Viene istituito l'Ufficio di Coordinamento delle contravvenzioni
presso la Direzione Generale, con compiti di coordinamento e controllo
dell'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di
fumo nell'intero Ente e di comunicazione delle infrazioni rilevate
al Prefetto competente ex articolo 9 Legge 584/1975.
2. Presso l'Ufficio confluiscono, in copia, i verbali delle contestazioni
e le comunicazioni di eventuali provvedimenti disciplinari intrapresi
nei confronti dei dipendenti inadempienti.
1. Ai fini dellapplicazione del presente Regolamento,
le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle
sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla Legge 584/1975
e alla Dir. P.C.M. 14 dicembre 1995 e s.m.i..
2. L'incaricato preposto alla vigilanza e allaccertamento
dellinfrazione viene dotato di apposito modulo di contestazione
da redigere in duplice copia e del modello di pagamento del Ministero
delle Finanze 23F. In caso di trasgressione questi procederà,
ai sensi dellarticolo 13 della Legge 689/1981 (addetto al
controllo e allaccertamento di violazioni amministrative),
a compilare il modulo di contestazione e a darne copia, unitamente
al modulo di pagamento 23F, al trasgressore. Sarà cura
del trasgressore comunicare all'Ufficio di cui all'articolo 7
l'avvenuto pagamento della sanzione.
3. Lincaricato che ha accertato la violazione avrà
cura di inviare copia del verbale di contestazione all'Ufficio
di cui all'articolo 7. Tale ufficio, in caso di mancato pagamento
entro 60 giorni dall'accertamento, presenterà rapporto
al Prefetto per i provvedimenti del caso.
4. Lincaricato provvederà ad accertare la violazione
e a verbalizzarla con le modalità di cui allallegato
modello e relative istruzioni.
5. In alcun modo loperatore preposto potrà ricevere
direttamente il pagamento dal trasgressore.
1. Ai trasgressori al divieto previsto dallarticolo 2
si applicano le sanzioni di cui al primo comma dellarticolo
7 della Legge 584/1975 e sue successive modificazioni. La misura
della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza
o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
2. Ai Dirigenti che non ottemperino alle disposizioni di cui ai
punti 1 e 2 dellarticolo 6 si applicano le sanzioni di cui
al secondo comma dellarticolo 7 della Legge 584/1975 e sue
successive modificazioni. Tale importo è aumentato della
metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali
gli impianti di condizionamento non siano funzionanti, o non siano
condotti in maniera idonea, o non siano perfettamente efficienti.
3. Agli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dellinfrazione,
che non curino losservanza del divieto di fumo, si applicano
le medesime sanzioni di cui al punto precedente.
4. E' ammesso il pagamento della sanzione ridotta (pari al doppio
del minimo), qualora il versamento avvenga entro i primi 60 giorni
dalla contestazione.
5. Ai dipendenti trasgressori delle disposizioni di cui al punto
1 dellarticolo 5 si applicano i provvedimenti disciplinari
previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto
Enti Locali vigente all'atto della contestazione.
1. Le sanzioni vanno pagate tramite il modello F23 allegato
al modulo di contestazione della contravvenzione. In nessun caso
l'operatore incaricato alla contestazione dell'infrazione potrà
riceverne il relativo pagamento. Il modello F23 potrà essere
pagato:
a) direttamente al concessionario del servizio di riscossione
dell'Ente;
b) presso la propria banca.
2. E' ammesso il pagamento anche tramite bollettino postale intestato
al servizio di riscossione dell'Ente.
1. Fino alla data di entrata in vigore della norma hanno piena
vigenza le sanzioni e le modalità di accertamento di cui
agli articoli 7, 8 e 9 della Legge 584/1975 per le fattispecie
previste dalla stessa Legge (es. locali della P.A. aperti al pubblico
o con divieto specifico) per tutti gli utenti di tali locali.
2. Dalla data di entrata in vigore della norma tale regime sanzionatorio
si applicherà anche a tutte le fattispecie previste dall'articolo
51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 (es. tutti i locali chiusi
della P.A.) e a tutti gli utenti dei locali comunali (dipendenti
e non).
3. La violazione al divieto impone, in ogni caso, la applicazione
da parte del Datore di Lavoro delle comuni sanzioni disciplinari
previste nei vigenti contratti collettivi ai dipendenti contravventori.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.