Direzione Generale
Direzione Servizi Cimiteriali

n. ord. 6
2004 04150/040

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 GENNAIO 2005

(proposta dalla G.C. 25 maggio 2004)

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. MODIFICAZIONI AL SISTEMA SANZIONATORIO.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9906143/40), esecutiva dal 15 novembre 1999 ed in data 20 maggio 2002 (mecc. 2002 01347/040), esecutiva dal 3 giugno 2002, veniva approvato e successivamente modificato il Regolamento comunale del Servizio Mortuario e dei Cimiteri.

Il testo introdotto nel 1999 si poneva come particolarmente innovativo nel panorama nazionale poiché regolamentava il trasporto funebre in regime di liberalizzazione dopo anni in cui era stato svolto attraverso privativa comunale. Venivano disciplinate l'attività funebre e quella delle imprese ammesse a lavorare all'interno dei cimiteri per conto dei privati introducendo una normativa che teneva conto della libera concorrenza delle imprese sul mercato cercando nel medesimo tempo di tutelare i cittadini che dinanzi ad un evento luttuoso si trovano in un momento di particolare debolezza contrattuale di fronte ad una controparte professionale.

La nuova struttura del mercato funebre torinese così come evolutasi per gli effetti del regolamento approvato nel 1999 richiede, a fronte di imprese che agiscono sul mercato in ambito di servizi pubblici liberalizzati, un ruolo dell'ente pubblico più orientato alla vigilanza e alla capacità di accertare e sanzionare comportamenti illegittimi.

Proprio per rafforzare la capacità di accertamento delle violazioni del Regolamento comunale del Servizio Mortuario e dei Cimiteri e la relativa capacità sanzionatoria sembra opportuno introdurre, alla luce dell'esperienza applicativa del regolamento dalla data della sua approvazione ad oggi, alcune modifiche al testo in vigore e un allegato contenente, sul modello del Regolamento di Polizia Urbana della Città, l'indicazione delle fattispecie a cui si ricollega una sanzione amministrativa pecuniaria individuata nel minimo e nel massimo. Rimane inteso che ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 il contravventore sarà ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta (cd. oblazione) pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo. La scelta della graduazione delle sanzioni è avvenuta facendo riferimento a tre fasce: fascia da Euro 25,00 a Euro 250,00 per le violazioni ritenute di più lieve entità ma comunque meritevoli di sanzione; fascia da Euro 45,00 a Euro 450,00 per le violazioni ritenute di media gravità; fascia da Euro 80,00 a Euro 500,00 per le violazioni regolamentari più gravi.

Le modificazioni e/o integrazioni al testo vigente sono pertanto finalizzate sia a rendere più chiari in capo ai destinatari i comportamenti da tenere sia a facilitare gli organi accertatori nella individuazione e repressione delle violazioni.

Si è poi tenuto conto della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 - Supplemento Ordinario n. 5. L'articolo 16 di tale legge, infatti, introduce dopo l'articolo 7 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 l'articolo 7 bis intitolato "sanzioni amministrative" che dispone: "1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a Euro 500,00. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689". Successivamente con l'articolo 1 - quater, comma 5 del Decreto Legge 31 marzo 2003, n. 50, così come modificato dalla Legge di conversione 20 maggio 2003, n. 116 si è inserito nell'articolo 7 bis un comma 1 bis che recita: "La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari".

In ambito di personale di vigilanza si è introdotta la possibilità per il Comune di individuare apposito personale, da nominare e formare, per gli accertamenti delle violazioni nella materia specifica della polizia mortuaria in analogia a quanto previsto nell’articolo 5 del Regolamento di Polizia Urbana della Città che recita al 1° comma: "Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali…".

A tal fine il riferimento normativo si basa su quanto previsto dall’articolo 17 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" così come autenticamente interpretato dall’articolo 68 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". Dal combinato disposto di tali norme discende la possibilità di nominare apposito personale comunale da destinare, previa formazione e accertamento delle pendenze penali, al controllo delle attività di polizia mortuaria e della vigilanza all’interno dei cimiteri.

Va in ultimo detto che si è anche colta l’occasione per alcune modifiche di pura forma quali l’adeguamento in Euro di una somma di denaro indicata in Lire o la sostituzione del riferimento all’abrogata Legge n. 142/1990 con il Decreto Legislativo n. 267/2000.

Visto quanto sopra, il testo di alcuni articoli viene modificato così come di seguito esposto.

Articolo 8: al comma 1 le parole "la Legge 142/1990" sono sostituite dalle parole "il D.Lgs. n. 267/2000".

Articolo 11: al comma 2 le parole "la Legge 142/1990 e s.m.i." sono sostituite dalle parole "il D.Lgs. n. 267/2000".

Articolo 12: al comma 2, lettera c) dopo le parole "Prelievo da parte di operatori qualificati" viene aggiunto il seguente testo: "in conformità del successivo articolo 22 e nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori".

Articolo 19 - il titolo "Della impresa funebre" viene sostituito con "Dell'esercizio della impresa funebre".

Articolo 19 - l'intero testo dell'articolo viene sostituito con il seguente testo:
"1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
2. La legge determina le condizioni per l’esercizio dell’attività d’impresa.
3. Responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
4. È obbligo delle imprese certificare al Comune:
    a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
    b) l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
    c) il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
    d) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
    e) l’idoneità sanitaria delle autofunebri e delle rimesse di autofunebri;
    f) l’assenza a carico del legale rappresentante di condanne penali comportanti l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32bis e 35bis del codice penale.
5. Le imprese sono tenute a comunicare al comune ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.
6. L'ufficio comunale competente provvede ai controlli, anche a campione, di quanto certificato dall’impresa."

Articolo 20 - il titolo "Correttezza professionale e commerciale dell'impresa" viene sostituito con "Doveri professionali dell'impresa".

Articolo 20 - l'intero testo dell'articolo viene sostituito con il seguente testo:
"1. È obbligo dell'impresa:
    a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali;
    b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
    c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.".

Articolo 25 bis - Dopo l'articolo 25 viene introdotto il seguente articolo:
"Articolo 25 bis - Comportamenti vietati alle imprese funebri.
1. A tutela del corretto svolgimento dei pubblici servizi di trasporto e onoranza funebre è vietato:
    a) effettuare trasporti funebri in assenza dell’autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;
    b) non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali per l'arrivo della salma;
    c) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura e comunque fuori dai locali dell’impresa salvo il caso in cui il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza;
    d) utilizzare ascensori per la movimentazione della salma in stabili adibiti a civile abitazione;
    e) movimentare manualmente il feretro utilizzando meno di quattro operatori per salme di persone di età superiore ai dieci anni.".

Articolo 53 - dopo il comma 6 viene aggiunto il seguente comma 6 bis: "6 bis. E’ vietato agli aventi titolo ed alle imprese esecutrici la posa sulle sepolture di elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica.".

Articolo 54 - al comma 1 le parole "L. 100.000" sono sostituite con le parole "Euro 51,65".

Articolo 60 - l'intero testo dell'articolo viene sostituito dal seguente:
"1. L’utilizzo delle sepolture oggetto di lavori non potrà essere consentito se non previ accertamenti tecnici che ne attestino la conformità a quanto autorizzato.
2. La restituzione del deposito cauzionale versato avviene conclusi gli adempimenti di cui al comma 1.".

Articolo 72 - al comma 1 sono eliminate le parole "del Sindaco".

Articolo 72 - dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente comma 2: "2. Il rilascio del permesso d’ingresso è subordinato all’esibizione da parte del conducente dei materiali trasportati sui veicoli in entrata ed in uscita dai cimiteri.".

Articolo 73 - l'intero testo dell'articolo viene sostituito dal seguente:
"1. Nei cimiteri è vietato:
    a) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
    b) tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
    c) introdurre animali;
    d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti;
    e) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
    f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto proprio senza la preventiva autorizzazione del servizio;
    g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
    h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi;
    i) operare volantinaggio;
    j) fare questue anche in prossimità degli ingressi salvo specifica autorizzazione;
    k) esercitare qualsiasi forma di commercio;
    l) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo di cui all'articolo 4 precedente;
    m) accedere nei cimiteri fuori dagli orari di apertura salvo specifica autorizzazione;
    n) accedere con veicolo a motore privato senza permesso.".

Articolo 74 - l'intero testo dell'articolo viene sostituito dal seguente:
"1. Nei cimiteri cittadini, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dal regolamento e dalla normativa comunale.
2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.
3. L’impresa cimiteriale svolge attività economica volta alla costruzione o sistemazione per conto dei privati nei modi e termini di cui al presente regolamento rimanendo responsabile di danni a persone o cose causati dalla propria attività all’interno dei cimiteri.
4. Le imprese cimiteriali che operano per conto dei privati certificano al Comune:
    a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
    b) l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
    c) il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
    d) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
    e) l’avvenuta stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validità.
5. Le imprese sono tenute a comunicare al comune ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.
6. L'ufficio comunale competente provvede a controlli, anche a campione, di quanto certificato dall’impresa.
7. Il rilascio del permesso d’ingresso con automezzi è subordinato all’esibizione da parte del conducente dei materiali trasportati sui veicoli in entrata ed in uscita dai cimiteri.".

Articolo 75 - L'intero testo dell'articolo viene sostituito dal seguente:
"Articolo 75 - Disciplina delle attività delle imprese all’interno del cimitero
1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo e senza il rilascio dell'autorizzazione del competente ufficio comunale.
2. Detta autorizzazione con relativo progetto deve essere tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice e deve essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.
3. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato.
4. È vietato occupare ulteriori spazi senza autorizzazione.
5. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, se del caso, ripristinare il suolo non oltre il terzo giorno dalla data dell’accertamento stesso.
6. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali è subordinata alla comunicazione all’Ufficio comunale competente del preventivo di spesa dell'impresa, sottoscritto per accettazione dal richiedente, e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro che si intende eseguire.
7. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all’esterno del Cimitero entro e non oltre il decimo giorno dalla data di ultimazione dei lavori, fatti salvi termini più restrittivi imposti da specifiche normative.
8. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.
9. È vietato costruire o collocare baracche o depositi senza autorizzazione del competente ufficio comunale.
10. È vietato all’impresa tenere orari di lavoro diversi da quelli preventivamente ordinati dagli Uffici Cimiteriali ovvero da quelli indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga.
11. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all’interno del cimitero.".

Articoli da 76 a 81 - soppressi.

Articolo 84 - L'intero testo dell'articolo è sostituito dal seguente:
"Art. 84 - Sanzioni e misure ripristinatorie.
1.  Ogni violazione delle disposizioni del regolamento o delle ordinanze attuative è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell’Organo comunale competente. Le fattispecie di violazione al presente regolamento, le relative sanzioni e le corrispondenti misure ripristinatorie sono tassativamente indicate nell’elenco allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2.  Alla applicazione delle violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dai regolamenti comunali in materia.
3.  Le violazioni rappresentanti abuso di titolo autorizzatorio di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 possono comportare l’applicazione in via autonoma della misura ripristinatoria della sospensione da un minimo di 3 giorni ad un massimo di trenta ovvero della revoca ai sensi dell’art. 10 del citato R.D. anche in relazione alla gravità dell’abuso od alla eventuale reiterazione della violazione ai sensi dell’articolo 8bis della Legge n. 689/1981.
4.  L’uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate od alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare l’adozione della decadenza della concessione o della autorizzazione.
5.  Qualora alla violazione di norme del Regolamento o delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino ed alle necessarie attività per l’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese.".

Articolo 84 bis - Dopo l'articolo 84 viene inserito il seguente articolo 84 bis:
"Articolo 84 bis - Vigilanza
1.  La vigilanza sull’osservanza delle norme del presente regolamento nonché delle ordinanze attuative e l’accertamento delle relative violazioni possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, a dipendenti comunali appositamente formati e nominati con determinazione dirigenziale previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali.
2.  Ferme restando le competenze degli organi di Polizia, il personale di cui ai commi precedenti può esercitare i poteri di cui all’articolo 13 della Legge n. 689/1981.".

Allegato - "Sanzioni Amministrative": dopo l'articolo 85 del Regolamento viene inserito il seguente allegato "Sanzioni Amministrative":

"Allegato ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Regolamento Comunale

SANZIONI AMMINISTRATIVE
 

Sanzione

Pagamento in misura ridotta
entro 60 giorni
ART. 12 - Servizi e trattamenti funebri    
     Comma 2, lettera c) Da 80,00 a 500,00
Per ogni operatore non in regola
160,00
ART. 13 - Usi funebri locali    
     Comma 2 Da 25,00 a 250,00   50,00
ART. 19 - Dell’esercizio della impresa funebre    
     Comma 4 Da 80,00 a 500,00 160,00
     Comma 5 Da 25,00 a 250,00   50,00
     Comma 6 Da 80,00 a 500,00 160,00
ART. 20 - Doveri professionali dell’impresa    
     Comma 1, lettera a) Da 25,00 a 250,00   50,00
     Comma 1, lettera b) Da 45,00 a 450,00   90,00
     Comma 1, lettera c) Da 45,00 a 450,00   90,00
ART. 25 bis - Comportamenti vietati alle imprese funebri    
     Comma 1 lettera a) Da 80,00 a 500,00
Oltre la sospensione / decadenza dall’attività ai sensi del comma 3 dell’ art. 84 Reg.
160,00
     Comma 1 lettera b) Da 80,00 a 500,00 160,00
     Comma 1 lettera c) Da 80,00 a 500,00
Oltre la sospensione / decadenza dall’attività ai sensi del comma 3 dell’art. 84 Reg.
160,00
     Comma 1 lettera d) Da 25,00 a 250,00   50,00
     Comma 1 lettera e) Da 45,00 a 450,00   90,00
ART. 37 - Registri    
     Comma 1 e 2 Da 25,00 a 250,00   50,00
ART. 53 - Epigrafi, arredi, ornamenti sulle sepolture individuali richiesti ad impresa privata    
     Comma 6 bis Da 45,00 a 450,00   90,00
ART. 57 - Obblighi del concessionario.    
     Comma 1 Da 45,00 a 450,00   90,00
ART. 60 - Agibilità della sepoltura    
     Comma 1 Da 80,00 a 500,00 160,00
ART. 63 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private.    
     Comma 1 Da 80,00 a 500,00 160,00
ART. 72 - Circolazione dei veicoli    
     Comma 2 Revoca del permesso d’ingresso  
ART. 73 - Divieti speciali    
     Lettere a), b), c), e), f), j). Da 25,00 a 250,00   50,00
     Lettere d), i), l), n) Da 45,00 a 450,00   90,00
     Lettere g), h), k), m) Da 80,00 a 500,00 160,00
ART. 74 - Della impresa cimiteriale.    
     Comma 4 Da 80,00 a 500,00 160,00
     Comma 5 Da 25,00 a 250,00   50,00
     Comma 7 Da 80,00 a 500,00 160,00
     Comma 8 Sospensione permesso d’ingresso fino ad un massimo di 10 giorni.
Revoca del permesso in caso di reiterazione.
 
ART. 75 - Disciplina dell’attività delle imprese all’interno del cimitero    
     Commi 1, 4, 5, 7 e 9 Da 80,00 a 500,00 160,00
     Commi 2 e 6 Da 45,00 a 450,00   90,00
     Commi 3, 8, 10 e 11 Da 80,00 a 500,00 160,00

"

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le modifiche agli articoli 8, 11, 12, 19, 20, 53, 54, 60, 72, 73, 74, 75 del testo vigente del Regolamento Mortuario e dei Cimiteri nonché l'inserimento degli articoli 25 bis e 84 bis e dell’allegato al Regolamento intitolato "Sanzioni Amministrative" e la soppressione degli articoli dal 76 all’81 così come riportate nell’allegato testo coordinato (all. 1 - n. ).

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.


Allegato 1

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

1. La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D.Lgs. n. 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Salvo le incombenze svolte dalla A.U.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.

3. Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra pubblica autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

4. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio Cimiteriale.

5. La consegna di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, nonché il loro successivo trasporto sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

6. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.

7. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.

Articolo 11 - Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del R.D. n. 773/1931;
b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
c) trasporto di cadavere, previe le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.

2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

4. Il Comune provvede in esclusiva a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge.

Articolo 12 - Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:
a)  assistenza composizione della salma;
b)  fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
c)  prelievo da parte di operatori qualificati in conformità del successivo articolo 22 e nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
d)  trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
e)  noleggio celle di refrigerazione e accessori di base - catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.

3. Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, il Comune procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.

4. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

5. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
a)  arredo camera mortuaria ove non vietato;
b)  vestizione e toeletta funebre;
c)  fornitura composizioni floreali;
d)  comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
e)  altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

6. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

7. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

8. Il Comune e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia stipulano accordi sulle tipologie dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.

Articolo 19 - Dell'esercizio della impresa funebre

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.

2. La legge determina le condizioni per l’esercizio dell’attività d’impresa.

3. Responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

4. È obbligo delle imprese certificare al Comune:
    a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
    b) l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
    c) il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
    d) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
    e) l’idoneità sanitaria delle autofunebri e delle rimesse di autofunebri;
    f) l’assenza a carico del legale rappresentante di condanne penali comportanti l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32bis e 35bis del codice penale.

5. Le imprese sono tenute a comunicare al comune ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.

6. L'ufficio comunale competente provvede ai controlli, anche a campione, di quanto certificato dall’impresa.

Articolo 20 - Doveri professionali dell'impresa

1. È obbligo dell'impresa:
    a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali;
    b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
    c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.

2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

Articolo 25 bis - Comportamenti vietati alle imprese funebri

1. A tutela del corretto svolgimento dei pubblici servizi di trasporto e onoranza funebre è vietato:
    a) effettuare trasporti funebri in assenza dell’autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;
    b) non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali per l'arrivo della salma;
    c) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura e comunque fuori dai locali dell’impresa salvo il caso in cui il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza;
    d) utilizzare ascensori per la movimentazione della salma in stabili adibiti a civile abitazione;
    e) movimentare manualmente il feretro utilizzando meno di quattro operatori per salme di persone di età superiore ai dieci anni.

Articolo 53 - Epigrafi, arredi, ornamenti sulle sepolture individuali richieste ad impresa privata

1. Relativamente alle sistemazioni delle sepolture non assoggettate alla esclusiva comunale, gli aventi titolo hanno facoltà di rivolgersi alle imprese ammesse all'attività nei cimiteri commissionando loro prestazioni e forniture in conformità alla disciplina tecnica prevista dall'articolo precedente.

2. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo, da notificare anticipatamente agli uffici cimiteriali, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità; in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto o, se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita, applicano, per la sua rimozione, la procedura prevista al successivo comma 7; avverso a detti provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso nelle modalità di legge.

3. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza viene avvalorata, sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte di autorità religiosa riconosciuta, ovvero da persona in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici ovvero da perito autorizzato; per le citazioni da testi letterari o religiosi è necessario indicare il riferimento nell'epigrafe.

4. Le imprese cimiteriali depositano presso il Servizio Cimiteriale i propri listini prezzi e li mantengono aggiornati.

5. La Giunta Comunale disciplina le procedure di cui al presente articolo secondo:
a)  le necessità di snellimento delle procedure d'autorizzazione e controllo sulle attività;
b)  l'effettiva tutela dei diritti d'informazione del consumatore e di trasparenza del mercato;
c)  l'opportunità di promuovere un regime dei prezzi con modalità analoghe a quelle dell'articolo 24;
d)  la necessità di costituire strutture organizzative preposte all'esame di eventuali reclami inerenti l'attività dei servizi comunali e degli operatori privati.

6. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale vigila sull'operato delle imprese cimiteriali, anche mediante riscontri circa i dati forniti dalle medesime in applicazione dell'articolo 77 del presente regolamento, segnala alle autorità di controllo le ipotesi di violazione, abuso o distorsione della correttezza commerciale e della concorrenza, riferisce al Sindaco circa il numero, le caratteristiche e l'esito dei reclami presentati.

6 bis. E’ vietato agli aventi titolo ed alle imprese esecutrici la posa sulle sepolture di elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica.

7. Gli uffici del Servizio Cimiteriale hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero. All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente sono applicate le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 74 e 84 del presente regolamento.

8. Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

Articolo 54 - Retrocessione loculi, cellette e ornamentazione - Rimborsi.

1. Quando le operazioni autorizzate dal Comune comportano la retrocessione di concessioni di sepoltura individuale o la risoluzione anticipata di contratti di servizi stipulati dall'Amministrazione, il richiedente, salvo il diritto di rivalsa nei suoi confronti da parte di eventuali altri aventi titolo, ha diritto al rimborso del corrispettivo versato secondo la quota non usufruita calcolata, con criteri di proporzionalità al netto degli oneri fiscali, purché superiore a Euro 51,65.

2. Il Servizio Cimiteriale procede d'ufficio al rimborso compensando, ove possibile, la somma con quanto dovuto dal richiedente per le operazioni di cui al comma 1.

3. Qualora l'avente titolo a disporre le operazioni funerarie incorra in errore materiale nella scelta dell'ubicazione della concessione di loculo o di celletta, a condizione che la rettificazione avvenga prima dell'utilizzo della sepoltura, si procede a rimborsare d'ufficio il corrispettivo della concessione, con esclusione degli oneri fiscali, di imposta di registro e bolli.

4. La correzione di errori tecnici di fatturazione imputabili all'Amministrazione avviene senza oneri a carico di chi ha disposto le operazioni funerarie.

Articolo 60 - Agibilità della sepoltura

1. L’utilizzo delle sepolture oggetto di lavori non potrà essere consentito se non previ accertamenti tecnici che ne attestino la conformità a quanto autorizzato.

2. La restituzione del deposito cauzionale versato avviene conclusi gli adempimenti di cui al comma 1.

Articolo 72 - Circolazione dei veicoli

1. La circolazione dei veicoli privati all'interno dei cimiteri è disciplinata con apposita ordinanza [del Sindaco].

2. Il rilascio del permesso d’ingresso è subordinato all’esibizione da parte del conducente dei materiali trasportati sui veicoli in entrata ed in uscita dai cimiteri.

Articolo 73 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato:
    a) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
    b) tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
    c) introdurre animali;
    d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti;
    e) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
    f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto proprio senza la preventiva autorizzazione del servizio;
    g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
    h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi;
    i) operare volantinaggio;
    j) fare questue anche in prossimità degli ingressi salvo specifica autorizzazione;
    k) esercitare qualsiasi forma di commercio;
    l) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo di cui all'articolo 4 precedente;
    m) accedere nei cimiteri fuori dagli orari di apertura salvo specifica autorizzazione;
    n) accedere con veicolo a motore privato senza permesso.

Articolo 74 - Della impresa cimiteriale

1. Nei cimiteri cittadini, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dal regolamento e dalla normativa comunale.

2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.

3. L’impresa cimiteriale svolge attività economica volta alla costruzione o sistemazione per conto dei privati nei modi e termini di cui al presente regolamento rimanendo responsabile di danni a persone o cose causati dalla propria attività all’interno dei cimiteri.

4. Le imprese cimiteriali che operano per conto dei privati certificano al Comune:
    a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
    b) l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
    c) il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
    d) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
    e) l’avvenuta stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validità.

5. Le imprese sono tenute a comunicare al comune ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.

6. L'ufficio comunale competente provvede a controlli, anche a campione, di quanto certificato dall’impresa.

7. Il rilascio del permesso d’ingresso con automezzi è subordinato all’esibizione da parte del conducente dei materiali trasportati sui veicoli in entrata ed in uscita dai cimiteri.

Articolo 75 - Disciplina delle attività delle imprese all’interno del cimitero

1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo e senza il rilascio dell'autorizzazione del competente ufficio comunale.

2. Detta autorizzazione con relativo progetto deve essere tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice e deve essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.

3. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato.

4. È vietato occupare ulteriori spazi senza autorizzazione.

5. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, se del caso, ripristinare il suolo non oltre il terzo giorno dalla data dell’accertamento stesso.

6. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali è subordinata alla comunicazione all’Ufficio comunale competente del preventivo di spesa dell'impresa, sottoscritto per accettazione dal richiedente, e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro che si intende eseguire.

7. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all’esterno del Cimitero entro e non oltre il decimo giorno dalla data di ultimazione dei lavori, fatti salvi termini più restrittivi imposti da specifiche normative.

8. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.

9. È vietato costruire o collocare baracche o depositi senza autorizzazione del competente ufficio comunale.

10. È vietato all’impresa tenere orari di lavoro diversi da quelli preventivamente ordinati dagli Uffici Cimiteriali ovvero da quelli indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga.

11. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all’interno del cimitero.

Articolo 76 - Recinzione del cantiere soppresso

Articolo 77- Lavori su sepolture individuali soppresso

Articolo 78 - Materiale di scavo soppresso

Articolo 79 - Deposito di materiali soppresso

Articolo 80 - Orario di lavoro delle ditte soppresso

Articolo 81 - Sospensione attività lavorativa soppresso

Articolo 84 - Sanzioni e misure ripristinatorie

1.  Ogni violazione delle disposizioni del regolamento o delle ordinanze attuative è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell’Organo comunale competente. Le fattispecie di violazione al presente regolamento, le relative sanzioni e le corrispondenti misure ripristinatorie sono tassativamente indicate nell’elenco allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2.  Alla applicazione delle violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dai regolamenti comunali in materia.

3.  Le violazioni rappresentanti abuso di titolo autorizzatorio di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 possono comportare l’applicazione in via autonoma della misura ripristinatoria della sospensione da un minimo di 3 giorni ad un massimo di trenta ovvero della revoca ai sensi dell’art. 10 del citato R.D. anche in relazione alla gravità dell’abuso od alla eventuale reiterazione della violazione ai sensi dell’articolo 8bis della Legge n. 689/81.

4.  L’uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate od alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare l’adozione della decadenza della concessione o della autorizzazione.
5.  Qualora alla violazione di norme del Regolamento o delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino ed alle necessarie attività per l’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese.

Articolo 84 bis - Vigilanza

1.  La vigilanza sull’osservanza delle norme del presente regolamento nonché delle ordinanze attuative e l’accertamento delle relative violazioni possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, a dipendenti comunali appositamente formati e nominati con determinazione dirigenziale previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali.

2.  Ferme restando le competenze degli organi di Polizia, il personale di cui ai commi precedenti può esercitare i poteri di cui all’articolo 13 della Legge n. 689/1981.


Allegato ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Regolamento Comunale

SANZIONI AMMINISTRATIVE
 

Sanzione

Pagamento in misura ridotta
entro 60 giorni
ART. 12 - Servizi e trattamenti funebri    
   Comma 2, lettera c) Da 80,00 a 500,00
Per ogni operatore non in regola
160,00
ART. 13 - Usi funebri locali    
   Comma 2 Da 25,00 a 250,00   50,00
ART. 19 - Dell’esercizio della impresa funebre    
   Comma 4 Da 80,00 a 500,00 160,00
   Comma 5 Da 25,00 a 250,00   50,00
   Comma 6 Da 80,00 a 500,00 160,00
ART. 20 - Doveri professionali dell’impresa    
   Comma 1, lettera a) Da 25,00 a 250,00   50,00
   Comma 1, lettera b) Da 45,00 a 450,00   90,00
   Comma 1, lettera c) Da 45,00 a 450,00   90,00
ART. 25 bis - Comportamenti vietati alle imprese funebri    
   Comma 1 lettera a) Da 80,00 a 500,00
Oltre la sospensione / decadenza dall’attività ai sensi del comma 3 dell’art. 84 Reg.
160,00
   Comma 1 lettera b) Da 80,00 a 500,00 160,00
   Comma 1 lettera c) Da 80,00 a 500,00
Oltre la sospensione / decadenza dall’attività ai sensi del comma 3 dell’art. 84 Reg.
160,00
   Comma 1 lettera d) Da 25,00 a 250,00   50,00
   Comma 1 lettera e) Da 45,00 a 450,00   90,00
ART. 37 - Registri    
   Comma 1 e 2 Da 25,00 a 250,00   50,00
ART. 53 - Epigrafi, arredi, ornamenti sulle sepolture individuali richiesti ad impresa privata    
   Comma 6 bis Da 45,00 a 450,00   90,00
ART. 57 - Obblighi del concessionario.    
   Comma 1 Da 45,00 a 450,00   90,00
ART. 60 - Agibilità della sepoltura    
   Comma 1 Da 80,00 a 500,00 160,00
ART. 63 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private.    
   Comma 1 Da 80,00 a 500,00 160,00
ART. 72 - Circolazione dei veicoli    
   Comma 2 Revoca del permesso d’ingresso  
ART. 73 - Divieti speciali    
   Lettere a), b), c), e), f), j). Da 25,00 a 250,00   50,00
   Lettere d), i), l), n) Da 45,00 a 450,00   90,00
   Lettere g), h), k), m) Da 80,00 a 500,00 160,00
ART. 74 - Della impresa cimiteriale.    
   Comma 4 Da 80,00 a 500,00 160,00
   Comma 5 Da 25,00 a 250,00   50,00
   Comma 7 Da 80,00 a 500,00 160,00
   Comma 8 Sospensione permesso d’ingresso fino ad un massimo di 10 giorni.
Revoca del permesso in caso di reiterazione.
 
ART. 75 - Disciplina dell’attività delle imprese all’interno del cimitero    
   Commi 1, 4, 5, 7 e 9 Da 80,00 a 500,00 160,00
   Commi 2 e 6 Da 45,00 a 450,00   90,00
   Commi 3, 8, 10 e 11 Da 80,00 a 500,00 160,00