Direzione Generale
Direzione Servizi Cimiteriali
n. ord. 6
2004 04150/040
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. MODIFICAZIONI AL SISTEMA SANZIONATORIO.
Con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9906143/40), esecutiva dal 15 novembre 1999 ed in data 20 maggio 2002 (mecc. 2002 01347/040), esecutiva dal 3 giugno 2002, veniva approvato e successivamente modificato il Regolamento comunale del Servizio Mortuario e dei Cimiteri.
Il testo introdotto nel 1999 si poneva come particolarmente innovativo nel panorama nazionale poiché regolamentava il trasporto funebre in regime di liberalizzazione dopo anni in cui era stato svolto attraverso privativa comunale. Venivano disciplinate l'attività funebre e quella delle imprese ammesse a lavorare all'interno dei cimiteri per conto dei privati introducendo una normativa che teneva conto della libera concorrenza delle imprese sul mercato cercando nel medesimo tempo di tutelare i cittadini che dinanzi ad un evento luttuoso si trovano in un momento di particolare debolezza contrattuale di fronte ad una controparte professionale.
La nuova struttura del mercato funebre torinese così come evolutasi per gli effetti del regolamento approvato nel 1999 richiede, a fronte di imprese che agiscono sul mercato in ambito di servizi pubblici liberalizzati, un ruolo dell'ente pubblico più orientato alla vigilanza e alla capacità di accertare e sanzionare comportamenti illegittimi.
Proprio per rafforzare la capacità di accertamento delle violazioni del Regolamento comunale del Servizio Mortuario e dei Cimiteri e la relativa capacità sanzionatoria sembra opportuno introdurre, alla luce dell'esperienza applicativa del regolamento dalla data della sua approvazione ad oggi, alcune modifiche al testo in vigore e un allegato contenente, sul modello del Regolamento di Polizia Urbana della Città, l'indicazione delle fattispecie a cui si ricollega una sanzione amministrativa pecuniaria individuata nel minimo e nel massimo. Rimane inteso che ai sensi dellarticolo 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 il contravventore sarà ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta (cd. oblazione) pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo. La scelta della graduazione delle sanzioni è avvenuta facendo riferimento a tre fasce: fascia da Euro 25,00 a Euro 250,00 per le violazioni ritenute di più lieve entità ma comunque meritevoli di sanzione; fascia da Euro 45,00 a Euro 450,00 per le violazioni ritenute di media gravità; fascia da Euro 80,00 a Euro 500,00 per le violazioni regolamentari più gravi.
Le modificazioni e/o integrazioni al testo vigente sono pertanto finalizzate sia a rendere più chiari in capo ai destinatari i comportamenti da tenere sia a facilitare gli organi accertatori nella individuazione e repressione delle violazioni.
Si è poi tenuto conto della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 - Supplemento Ordinario n. 5. L'articolo 16 di tale legge, infatti, introduce dopo l'articolo 7 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 l'articolo 7 bis intitolato "sanzioni amministrative" che dispone: "1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a Euro 500,00. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689". Successivamente con l'articolo 1 - quater, comma 5 del Decreto Legge 31 marzo 2003, n. 50, così come modificato dalla Legge di conversione 20 maggio 2003, n. 116 si è inserito nell'articolo 7 bis un comma 1 bis che recita: "La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari".
In ambito di personale di vigilanza si è introdotta la possibilità per il Comune di individuare apposito personale, da nominare e formare, per gli accertamenti delle violazioni nella materia specifica della polizia mortuaria in analogia a quanto previsto nellarticolo 5 del Regolamento di Polizia Urbana della Città che recita al 1° comma: "Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali ".
A tal fine il riferimento normativo si basa su quanto previsto dallarticolo 17 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 recante "Misure urgenti per lo snellimento dellattività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" così come autenticamente interpretato dallarticolo 68 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". Dal combinato disposto di tali norme discende la possibilità di nominare apposito personale comunale da destinare, previa formazione e accertamento delle pendenze penali, al controllo delle attività di polizia mortuaria e della vigilanza allinterno dei cimiteri.
Va in ultimo detto che si è anche colta loccasione per alcune modifiche di pura forma quali ladeguamento in Euro di una somma di denaro indicata in Lire o la sostituzione del riferimento allabrogata Legge n. 142/1990 con il Decreto Legislativo n. 267/2000.
Visto quanto sopra, il testo di alcuni articoli viene modificato così come di seguito esposto.
Articolo 8: al comma 1 le parole "la Legge 142/1990" sono sostituite dalle parole "il D.Lgs. n. 267/2000".
Articolo 11: al comma 2 le parole "la Legge 142/1990 e s.m.i." sono sostituite dalle parole "il D.Lgs. n. 267/2000".
Articolo 12: al comma 2, lettera c) dopo le parole "Prelievo da parte di operatori qualificati" viene aggiunto il seguente testo: "in conformità del successivo articolo 22 e nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori".
Articolo 19 - il titolo "Della impresa funebre" viene sostituito con "Dell'esercizio della impresa funebre".
Articolo 19 - l'intero testo dell'articolo viene sostituito
con il seguente testo:
"1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si
svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza
sul mercato.
2. La legge determina le condizioni per lesercizio dellattività
dimpresa.
3. Responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è
il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica
di incaricato di pubblico servizio.
4. È obbligo delle imprese certificare al Comune:
a) la capacità tecnica e di risorse
umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del
servizio;
b) l'assenza di procedure di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione
coatta amministrativa a loro carico;
c) il rispetto delle norme sulla sicurezza
e salute dei lavoratori;
d) il rispetto delle norme in materia
di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
e) lidoneità sanitaria delle
autofunebri e delle rimesse di autofunebri;
f) lassenza a carico del legale
rappresentante di condanne penali comportanti lapplicazione
delle pene accessorie di cui agli articoli 32bis e 35bis del codice
penale.
5. Le imprese sono tenute a comunicare al comune ogni eventuale
variazione di quanto sopra certificato.
6. L'ufficio comunale competente provvede ai controlli, anche
a campione, di quanto certificato dallimpresa."
Articolo 20 - il titolo "Correttezza professionale e commerciale dell'impresa" viene sostituito con "Doveri professionali dell'impresa".
Articolo 20 - l'intero testo dell'articolo viene sostituito
con il seguente testo:
"1. È obbligo dell'impresa:
a) informare preventivamente l'avente
titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura
che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto
di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati
e delle tariffe comunali;
b) rispettare il segreto professionale
e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria
oggettiva.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento
dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente
che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.".
Articolo 25 bis - Dopo l'articolo 25 viene introdotto
il seguente articolo:
"Articolo 25 bis - Comportamenti vietati alle imprese funebri.
1. A tutela del corretto svolgimento dei pubblici servizi di trasporto
e onoranza funebre è vietato:
a) effettuare trasporti funebri in assenza
dellautorizzazione al trasporto che deve accompagnare la
salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero
di destinazione;
b) non rispettare gli orari fissati dagli
uffici comunali per l'arrivo della salma;
c) negoziare il contratto per lo svolgimento
del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura e comunque
fuori dai locali dellimpresa salvo il caso in cui il committente
richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio
o residenza;
d) utilizzare ascensori per la movimentazione
della salma in stabili adibiti a civile abitazione;
e) movimentare manualmente il feretro
utilizzando meno di quattro operatori per salme di persone di
età superiore ai dieci anni.".
Articolo 53 - dopo il comma 6 viene aggiunto il seguente comma 6 bis: "6 bis. E vietato agli aventi titolo ed alle imprese esecutrici la posa sulle sepolture di elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica.".
Articolo 54 - al comma 1 le parole "L. 100.000" sono sostituite con le parole "Euro 51,65".
Articolo 60 - l'intero testo dell'articolo viene sostituito
dal seguente:
"1. Lutilizzo delle sepolture oggetto di lavori non
potrà essere consentito se non previ accertamenti tecnici
che ne attestino la conformità a quanto autorizzato.
2. La restituzione del deposito cauzionale versato avviene conclusi
gli adempimenti di cui al comma 1.".
Articolo 72 - al comma 1 sono eliminate le parole "del Sindaco".
Articolo 72 - dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente comma 2: "2. Il rilascio del permesso dingresso è subordinato allesibizione da parte del conducente dei materiali trasportati sui veicoli in entrata ed in uscita dai cimiteri.".
Articolo 73 - l'intero testo dell'articolo viene sostituito
dal seguente:
"1. Nei cimiteri è vietato:
a) introdurre ed apporre sulle sepolture
oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
b) tenere contegno non confacente al carattere
del luogo;
c) introdurre animali;
d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti
fuori dagli appositi cesti;
e) appendere sulle tombe indumenti o altri
oggetti;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi
oggetto proprio senza la preventiva autorizzazione del servizio;
g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti
verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare
fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori
ed in specie fare loro offerta di servizi;
i) operare volantinaggio;
j) fare questue anche in prossimità
degli ingressi salvo specifica autorizzazione;
k) esercitare qualsiasi forma di commercio;
l) assistere alle esumazioni di salme
non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi
titolo di cui all'articolo 4 precedente;
m) accedere nei cimiteri fuori dagli orari
di apertura salvo specifica autorizzazione;
n) accedere con veicolo a motore privato
senza permesso.".
Articolo 74 - l'intero testo dell'articolo viene sostituito
dal seguente:
"1. Nei cimiteri cittadini, l'attività di impresa
si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo
quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività,
dal regolamento e dalla normativa comunale.
2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza
e di libertà della concorrenza sul mercato.
3. Limpresa cimiteriale svolge attività economica
volta alla costruzione o sistemazione per conto dei privati nei
modi e termini di cui al presente regolamento rimanendo responsabile
di danni a persone o cose causati dalla propria attività
allinterno dei cimiteri.
4. Le imprese cimiteriali che operano per conto dei privati certificano
al Comune:
a) la capacità tecnica e di risorse
umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del
servizio;
b) l'assenza di procedure di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione
coatta amministrativa a loro carico;
c) il rispetto delle norme sulla sicurezza
e salute dei lavoratori;
d) il rispetto delle norme in materia
di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
e) lavvenuta stipulazione di contratto
assicurativo R.C. in corso di validità.
5. Le imprese sono tenute a comunicare al comune ogni eventuale
variazione di quanto sopra certificato.
6. L'ufficio comunale competente provvede a controlli, anche a
campione, di quanto certificato dallimpresa.
7. Il rilascio del permesso dingresso con automezzi è
subordinato allesibizione da parte del conducente dei materiali
trasportati sui veicoli in entrata ed in uscita dai cimiteri.".
Articolo 75 - L'intero testo dell'articolo viene sostituito
dal seguente:
"Articolo 75 - Disciplina delle attività delle imprese
allinterno del cimitero
1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza
la preventiva approvazione del progetto relativo e senza il rilascio
dell'autorizzazione del competente ufficio comunale.
2. Detta autorizzazione con relativo progetto deve essere tenuta
sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice e deve essere
esibita a richiesta del personale di vigilanza.
3. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba
di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato.
4. È vietato occupare ulteriori spazi senza autorizzazione.
5. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto
previsto al comma precedente è fatto obbligo immediato
all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, se del caso,
ripristinare il suolo non oltre il terzo giorno dalla data dellaccertamento
stesso.
6. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali è
subordinata alla comunicazione allUfficio comunale competente
del preventivo di spesa dell'impresa, sottoscritto per accettazione
dal richiedente, e della dichiarazione di conformità rilasciata
dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro
che si intende eseguire.
7. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati
allesterno del Cimitero entro e non oltre il decimo giorno
dalla data di ultimazione dei lavori, fatti salvi termini più
restrittivi imposti da specifiche normative.
8. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere
introdotti già lavorati e devono essere depositati entro
l'area recintata.
9. È vietato costruire o collocare baracche o depositi
senza autorizzazione del competente ufficio comunale.
10. È vietato allimpresa tenere orari di lavoro diversi
da quelli preventivamente ordinati dagli Uffici Cimiteriali ovvero
da quelli indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga.
11. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque
giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni
successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa
in opera di materiali allinterno del cimitero.".
Articoli da 76 a 81 - soppressi.
Articolo 84 - L'intero testo dell'articolo è
sostituito dal seguente:
"Art. 84 - Sanzioni e misure ripristinatorie.
1. Ogni violazione delle disposizioni del regolamento o
delle ordinanze attuative è punita, ai sensi di legge,
con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale
ed astratta, con provvedimento dellOrgano comunale competente.
Le fattispecie di violazione al presente regolamento, le relative
sanzioni e le corrispondenti misure ripristinatorie sono tassativamente
indicate nellelenco allegato che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
2. Alla applicazione delle violazioni delle disposizioni
di cui al comma precedente si procede nei modi e nei termini stabiliti
dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dai regolamenti
comunali in materia.
3. Le violazioni rappresentanti abuso di titolo autorizzatorio
di cui allart. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.
773 del 18 giugno 1931 possono comportare lapplicazione
in via autonoma della misura ripristinatoria della sospensione
da un minimo di 3 giorni ad un massimo di trenta ovvero della
revoca ai sensi dellart. 10 del citato R.D. anche in relazione
alla gravità dellabuso od alla eventuale reiterazione
della violazione ai sensi dellarticolo 8bis della Legge
n. 689/1981.
4. Luso di concessioni o di autorizzazioni non
conforme alle condizioni cui sono subordinate od alle prescrizioni
specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, può comportare ladozione
della decadenza della concessione o della autorizzazione.
5. Qualora alla violazione di norme del Regolamento
o delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di
prescrizioni contenute nellatto di concessione o autorizzazione,
conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma
restando lirrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria
per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte
le spese occorrenti per il loro ripristino ed alle necessarie
attività per lesecuzione dufficio con addebito
delle spese.".
Articolo 84 bis - Dopo l'articolo 84 viene inserito
il seguente articolo 84 bis:
"Articolo 84 bis - Vigilanza
1. La vigilanza sullosservanza delle norme del
presente regolamento nonché delle ordinanze attuative e
laccertamento delle relative violazioni possono essere affidate,
oltre che agli organi di polizia, a dipendenti comunali appositamente
formati e nominati con determinazione dirigenziale previo accertamento
dellassenza di precedenti o pendenze penali.
2. Ferme restando le competenze degli organi di Polizia,
il personale di cui ai commi precedenti può esercitare
i poteri di cui allarticolo 13 della Legge n. 689/1981.".
Allegato - "Sanzioni Amministrative": dopo l'articolo 85 del Regolamento viene inserito il seguente allegato "Sanzioni Amministrative":
"Allegato ai sensi dellart. 84, comma 1, del Regolamento Comunale
|
||
|
entro 60 giorni |
|
ART. 12 - Servizi e trattamenti funebri | ||
Comma 2, lettera c) |
Da 80,00 a 500,00 Per ogni operatore non in regola |
|
ART. 13 - Usi funebri locali | ||
Comma 2 | Da 25,00 a 250,00 |
|
ART. 19 - Dellesercizio della impresa funebre | ||
Comma 4 | Da 80,00 a 500,00 |
|
Comma 5 | Da 25,00 a 250,00 |
|
Comma 6 | Da 80,00 a 500,00 |
|
ART. 20 - Doveri professionali dellimpresa | ||
Comma 1, lettera a) | Da 25,00 a 250,00 |
|
Comma 1, lettera b) | Da 45,00 a 450,00 |
|
Comma 1, lettera c) | Da 45,00 a 450,00 |
|
ART. 25 bis - Comportamenti vietati alle imprese funebri | ||
Comma 1 lettera a) |
Da 80,00 a 500,00 Oltre la sospensione / decadenza dallattività ai sensi del comma 3 dell art. 84 Reg. |
|
Comma 1 lettera b) | Da 80,00 a 500,00 |
|
Comma 1 lettera c) |
Da 80,00 a 500,00 Oltre la sospensione / decadenza dallattività ai sensi del comma 3 dellart. 84 Reg. |
|
Comma 1 lettera d) | Da 25,00 a 250,00 |
|
Comma 1 lettera e) | Da 45,00 a 450,00 |
|
ART. 37 - Registri | ||
Comma 1 e 2 | Da 25,00 a 250,00 |
|
ART. 53 - Epigrafi, arredi, ornamenti sulle sepolture individuali richiesti ad impresa privata | ||
Comma 6 bis | Da 45,00 a 450,00 |
|
ART. 57 - Obblighi del concessionario. | ||
Comma 1 | Da 45,00 a 450,00 |
|
ART. 60 - Agibilità della sepoltura | ||
Comma 1 | Da 80,00 a 500,00 |
|
ART. 63 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private. | ||
Comma 1 | Da 80,00 a 500,00 |
|
ART. 72 - Circolazione dei veicoli | ||
Comma 2 | Revoca del permesso dingresso | |
ART. 73 - Divieti speciali | ||
Lettere a), b), c), e), f), j). | Da 25,00 a 250,00 |
|
Lettere d), i), l), n) | Da 45,00 a 450,00 |
|
Lettere g), h), k), m) | Da 80,00 a 500,00 |
|
ART. 74 - Della impresa cimiteriale. | ||
Comma 4 | Da 80,00 a 500,00 |
|
Comma 5 | Da 25,00 a 250,00 |
|
Comma 7 | Da 80,00 a 500,00 |
|
Comma 8 |
Sospensione permesso dingresso fino ad un massimo di 10
giorni. Revoca del permesso in caso di reiterazione. |
|
ART. 75 - Disciplina dellattività delle imprese allinterno del cimitero | ||
Commi 1, 4, 5, 7 e 9 | Da 80,00 a 500,00 |
|
Commi 2 e 6 | Da 45,00 a 450,00 |
|
Commi 3, 8, 10 e 11 | Da 80,00 a 500,00 |
|
"
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le modifiche agli articoli 8, 11, 12, 19, 20, 53, 54, 60, 72, 73, 74, 75 del testo vigente del Regolamento Mortuario e dei Cimiteri nonché l'inserimento degli articoli 25 bis e 84 bis e dellallegato al Regolamento intitolato "Sanzioni Amministrative" e la soppressione degli articoli dal 76 all81 così come riportate nellallegato testo coordinato (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.
Allegato 1
1. La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D.Lgs. n. 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Salvo le incombenze svolte dalla A.U.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.
3. Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra pubblica autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
4. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio Cimiteriale.
5. La consegna di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, nonché il loro successivo trasporto sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
6. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.
7. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.
1. Per "attività funebre"
si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma
congiunta, delle seguenti prestazioni:
a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti
in quanto agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del R.D. n.
773/1931;
b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione
del funerale;
c) trasporto di cadavere, previe le verifiche di cui al Regolamento
di Polizia mortuaria.
2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.
3. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
4. Il Comune provvede in esclusiva a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge.
1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto
funebre comporta le seguenti attività:
a) assistenza composizione della salma;
b) fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
c) prelievo da parte di operatori qualificati in conformità
del successivo articolo 22 e nel rispetto della normativa sulla
sicurezza e salute dei lavoratori;
d) trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei
cimiteri cittadini;
e) noleggio celle di refrigerazione e accessori di base
- catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.
3. Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, il Comune procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.
4. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
5. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2,
anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività
funebre può effettuare le seguenti attività accessorie
di onoranza:
a) arredo camera mortuaria ove non vietato;
b) vestizione e toeletta funebre;
c) fornitura composizioni floreali;
d) comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
e) altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare
analiticamente in sede di preventivo.
6. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.
7. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
8. Il Comune e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia stipulano accordi sulle tipologie dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.
1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
2. La legge determina le condizioni per lesercizio dellattività dimpresa.
3. Responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
4. È obbligo delle imprese certificare
al Comune:
a) la capacità tecnica e di risorse
umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del
servizio;
b) l'assenza di procedure di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione
coatta amministrativa a loro carico;
c) il rispetto delle norme sulla sicurezza
e salute dei lavoratori;
d) il rispetto delle norme in materia
di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
e) lidoneità sanitaria delle
autofunebri e delle rimesse di autofunebri;
f) lassenza a carico del legale
rappresentante di condanne penali comportanti lapplicazione
delle pene accessorie di cui agli articoli 32bis e 35bis del codice
penale.
5. Le imprese sono tenute a comunicare al comune ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.
6. L'ufficio comunale competente provvede ai controlli, anche a campione, di quanto certificato dallimpresa.
1. È obbligo dell'impresa:
a) informare preventivamente l'avente
titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura
che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto
di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati
e delle tariffe comunali;
b) rispettare il segreto professionale
e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria
oggettiva.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.
1. A tutela del corretto svolgimento dei
pubblici servizi di trasporto e onoranza funebre è vietato:
a) effettuare trasporti funebri in assenza
dellautorizzazione al trasporto che deve accompagnare la
salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero
di destinazione;
b) non rispettare gli orari fissati dagli
uffici comunali per l'arrivo della salma;
c) negoziare il contratto per lo svolgimento
del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura e comunque
fuori dai locali dellimpresa salvo il caso in cui il committente
richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio
o residenza;
d) utilizzare ascensori per la movimentazione
della salma in stabili adibiti a civile abitazione;
e) movimentare manualmente il feretro
utilizzando meno di quattro operatori per salme di persone di
età superiore ai dieci anni.
1. Relativamente alle sistemazioni delle sepolture non assoggettate alla esclusiva comunale, gli aventi titolo hanno facoltà di rivolgersi alle imprese ammesse all'attività nei cimiteri commissionando loro prestazioni e forniture in conformità alla disciplina tecnica prevista dall'articolo precedente.
2. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo, da notificare anticipatamente agli uffici cimiteriali, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità; in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto o, se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita, applicano, per la sua rimozione, la procedura prevista al successivo comma 7; avverso a detti provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso nelle modalità di legge.
3. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza viene avvalorata, sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte di autorità religiosa riconosciuta, ovvero da persona in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici ovvero da perito autorizzato; per le citazioni da testi letterari o religiosi è necessario indicare il riferimento nell'epigrafe.
4. Le imprese cimiteriali depositano presso il Servizio Cimiteriale i propri listini prezzi e li mantengono aggiornati.
5. La Giunta Comunale disciplina le procedure
di cui al presente articolo secondo:
a) le necessità di snellimento delle procedure d'autorizzazione
e controllo sulle attività;
b) l'effettiva tutela dei diritti d'informazione del consumatore
e di trasparenza del mercato;
c) l'opportunità di promuovere un regime dei prezzi
con modalità analoghe a quelle dell'articolo 24;
d) la necessità di costituire strutture organizzative
preposte all'esame di eventuali reclami inerenti l'attività
dei servizi comunali e degli operatori privati.
6. Il Dirigente del Servizio Cimiteriale vigila sull'operato delle imprese cimiteriali, anche mediante riscontri circa i dati forniti dalle medesime in applicazione dell'articolo 77 del presente regolamento, segnala alle autorità di controllo le ipotesi di violazione, abuso o distorsione della correttezza commerciale e della concorrenza, riferisce al Sindaco circa il numero, le caratteristiche e l'esito dei reclami presentati.
6 bis. E vietato agli aventi titolo ed alle imprese esecutrici la posa sulle sepolture di elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica.
7. Gli uffici del Servizio Cimiteriale hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero. All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente sono applicate le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 74 e 84 del presente regolamento.
8. Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.
1. Quando le operazioni autorizzate dal Comune comportano la retrocessione di concessioni di sepoltura individuale o la risoluzione anticipata di contratti di servizi stipulati dall'Amministrazione, il richiedente, salvo il diritto di rivalsa nei suoi confronti da parte di eventuali altri aventi titolo, ha diritto al rimborso del corrispettivo versato secondo la quota non usufruita calcolata, con criteri di proporzionalità al netto degli oneri fiscali, purché superiore a Euro 51,65.
2. Il Servizio Cimiteriale procede d'ufficio al rimborso compensando, ove possibile, la somma con quanto dovuto dal richiedente per le operazioni di cui al comma 1.
3. Qualora l'avente titolo a disporre le operazioni funerarie incorra in errore materiale nella scelta dell'ubicazione della concessione di loculo o di celletta, a condizione che la rettificazione avvenga prima dell'utilizzo della sepoltura, si procede a rimborsare d'ufficio il corrispettivo della concessione, con esclusione degli oneri fiscali, di imposta di registro e bolli.
4. La correzione di errori tecnici di fatturazione imputabili all'Amministrazione avviene senza oneri a carico di chi ha disposto le operazioni funerarie.
1. Lutilizzo delle sepolture oggetto di lavori non potrà essere consentito se non previ accertamenti tecnici che ne attestino la conformità a quanto autorizzato.
2. La restituzione del deposito cauzionale versato avviene conclusi gli adempimenti di cui al comma 1.
1. La circolazione dei veicoli privati all'interno dei cimiteri è disciplinata con apposita ordinanza [del Sindaco].
2. Il rilascio del permesso dingresso è subordinato allesibizione da parte del conducente dei materiali trasportati sui veicoli in entrata ed in uscita dai cimiteri.
1. Nei cimiteri è vietato:
a) introdurre ed apporre sulle sepolture
oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
b) tenere contegno non confacente al carattere
del luogo;
c) introdurre animali;
d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti
fuori dagli appositi cesti;
e) appendere sulle tombe indumenti o altri
oggetti;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi
oggetto proprio senza la preventiva autorizzazione del servizio;
g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti
verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare
fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori
ed in specie fare loro offerta di servizi;
i) operare volantinaggio;
j) fare questue anche in prossimità
degli ingressi salvo specifica autorizzazione;
k) esercitare qualsiasi forma di commercio;
l) assistere alle esumazioni di salme
non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi
titolo di cui all'articolo 4 precedente;
m) accedere nei cimiteri fuori dagli orari
di apertura salvo specifica autorizzazione;
n) accedere con veicolo a motore privato
senza permesso.
1. Nei cimiteri cittadini, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dal regolamento e dalla normativa comunale.
2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.
3. Limpresa cimiteriale svolge attività economica volta alla costruzione o sistemazione per conto dei privati nei modi e termini di cui al presente regolamento rimanendo responsabile di danni a persone o cose causati dalla propria attività allinterno dei cimiteri.
4. Le imprese cimiteriali che operano per
conto dei privati certificano al Comune:
a) la capacità tecnica e di risorse
umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del
servizio;
b) l'assenza di procedure di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione
coatta amministrativa a loro carico;
c) il rispetto delle norme sulla sicurezza
e salute dei lavoratori;
d) il rispetto delle norme in materia
di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
e) lavvenuta stipulazione di contratto
assicurativo R.C. in corso di validità.
5. Le imprese sono tenute a comunicare al comune ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.
6. L'ufficio comunale competente provvede a controlli, anche a campione, di quanto certificato dallimpresa.
7. Il rilascio del permesso dingresso con automezzi è subordinato allesibizione da parte del conducente dei materiali trasportati sui veicoli in entrata ed in uscita dai cimiteri.
1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo e senza il rilascio dell'autorizzazione del competente ufficio comunale.
2. Detta autorizzazione con relativo progetto deve essere tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice e deve essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.
3. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato.
4. È vietato occupare ulteriori spazi senza autorizzazione.
5. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, se del caso, ripristinare il suolo non oltre il terzo giorno dalla data dellaccertamento stesso.
6. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali è subordinata alla comunicazione allUfficio comunale competente del preventivo di spesa dell'impresa, sottoscritto per accettazione dal richiedente, e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro che si intende eseguire.
7. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati allesterno del Cimitero entro e non oltre il decimo giorno dalla data di ultimazione dei lavori, fatti salvi termini più restrittivi imposti da specifiche normative.
8. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.
9. È vietato costruire o collocare baracche o depositi senza autorizzazione del competente ufficio comunale.
10. È vietato allimpresa tenere orari di lavoro diversi da quelli preventivamente ordinati dagli Uffici Cimiteriali ovvero da quelli indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga.
11. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali allinterno del cimitero.
1. Ogni violazione delle disposizioni del regolamento o delle ordinanze attuative è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dellOrgano comunale competente. Le fattispecie di violazione al presente regolamento, le relative sanzioni e le corrispondenti misure ripristinatorie sono tassativamente indicate nellelenco allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Alla applicazione delle violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dai regolamenti comunali in materia.
3. Le violazioni rappresentanti abuso di titolo autorizzatorio di cui allart. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 possono comportare lapplicazione in via autonoma della misura ripristinatoria della sospensione da un minimo di 3 giorni ad un massimo di trenta ovvero della revoca ai sensi dellart. 10 del citato R.D. anche in relazione alla gravità dellabuso od alla eventuale reiterazione della violazione ai sensi dellarticolo 8bis della Legge n. 689/81.
4. Luso di concessioni
o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate
od alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla
irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può
comportare ladozione della decadenza della concessione o
della autorizzazione.
5. Qualora alla violazione di norme del Regolamento
o delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di
prescrizioni contenute nellatto di concessione o autorizzazione,
conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma
restando lirrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria
per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte
le spese occorrenti per il loro ripristino ed alle necessarie
attività per lesecuzione dufficio con addebito
delle spese.
1. La vigilanza sullosservanza delle norme del presente regolamento nonché delle ordinanze attuative e laccertamento delle relative violazioni possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, a dipendenti comunali appositamente formati e nominati con determinazione dirigenziale previo accertamento dellassenza di precedenti o pendenze penali.
2. Ferme restando le competenze degli organi di Polizia, il personale di cui ai commi precedenti può esercitare i poteri di cui allarticolo 13 della Legge n. 689/1981.
Allegato ai sensi dellart. 84, comma 1, del Regolamento Comunale
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entro 60 giorni |
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ART. 12 - Servizi e trattamenti funebri | ||
Comma 2, lettera c) |
Da 80,00 a 500,00 Per ogni operatore non in regola |
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ART. 13 - Usi funebri locali | ||
Comma 2 | Da 25,00 a 250,00 |
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ART. 19 - Dellesercizio della impresa funebre | ||
Comma 4 | Da 80,00 a 500,00 |
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Comma 5 | Da 25,00 a 250,00 |
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Comma 6 | Da 80,00 a 500,00 |
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ART. 20 - Doveri professionali dellimpresa | ||
Comma 1, lettera a) | Da 25,00 a 250,00 |
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Comma 1, lettera b) | Da 45,00 a 450,00 |
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Comma 1, lettera c) | Da 45,00 a 450,00 |
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ART. 25 bis - Comportamenti vietati alle imprese funebri | ||
Comma 1 lettera a) |
Da 80,00 a 500,00 Oltre la sospensione / decadenza dallattività ai sensi del comma 3 dellart. 84 Reg. |
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Comma 1 lettera b) | Da 80,00 a 500,00 |
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Comma 1 lettera c) |
Da 80,00 a 500,00 Oltre la sospensione / decadenza dallattività ai sensi del comma 3 dellart. 84 Reg. |
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Comma 1 lettera d) | Da 25,00 a 250,00 |
|
Comma 1 lettera e) | Da 45,00 a 450,00 |
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ART. 37 - Registri | ||
Comma 1 e 2 | Da 25,00 a 250,00 |
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ART. 53 - Epigrafi, arredi, ornamenti sulle sepolture individuali richiesti ad impresa privata | ||
Comma 6 bis | Da 45,00 a 450,00 |
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ART. 57 - Obblighi del concessionario. | ||
Comma 1 | Da 45,00 a 450,00 |
|
ART. 60 - Agibilità della sepoltura | ||
Comma 1 | Da 80,00 a 500,00 |
|
ART. 63 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private. | ||
Comma 1 | Da 80,00 a 500,00 |
|
ART. 72 - Circolazione dei veicoli | ||
Comma 2 | Revoca del permesso dingresso | |
ART. 73 - Divieti speciali | ||
Lettere a), b), c), e), f), j). | Da 25,00 a 250,00 |
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Lettere d), i), l), n) | Da 45,00 a 450,00 |
|
Lettere g), h), k), m) | Da 80,00 a 500,00 |
|
ART. 74 - Della impresa cimiteriale. | ||
Comma 4 | Da 80,00 a 500,00 |
|
Comma 5 | Da 25,00 a 250,00 |
|
Comma 7 | Da 80,00 a 500,00 |
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Comma 8 |
Sospensione permesso dingresso fino ad
un massimo di 10 giorni. Revoca del permesso in caso di reiterazione. |
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ART. 75 - Disciplina dellattività delle imprese allinterno del cimitero | ||
Commi 1, 4, 5, 7 e 9 | Da 80,00 a 500,00 |
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Commi 2 e 6 | Da 45,00 a 450,00 |
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Commi 3, 8, 10 e 11 | Da 80,00 a 500,00 |
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