Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 128
2004 03053/010
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data 26 marzo 1985 (mecc. 8504607/10), esecutiva dal 14 giugno1985, venne trasferita alle Circoscrizioni la gestione di tutti gli impianti sportivi, con la sola esclusione dei cosiddetti "grandi impianti", considerati di interesse cittadino.
Con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, avente per oggetto: "Impianti Sportivi di proprietà della Città - Indirizzi ed indicazioni per la loro eventuale gestione sociale in regime di convenzione - Piano di concessione", vennero indicati i criteri per affidare a Società Sportive la gestione di alcuni impianti sportivi comunali, le cui condizioni erano talmente precarie da non poter essere più gestite direttamente dalla civica Amministrazione.
Con ulteriore deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data 21 marzo 1995 (mecc. 9410961/10), esecutiva dal 14 aprile 1995, avente per oggetto: "Piscine comunali - Piano programmatico per la riapertura degli impianti chiusi e la gestione dei rimanenti", venne approvato un piano programmatico per la riapertura delle piscine comunali chiuse.
Negli ultimi anni è, però, emersa la necessità di rivedere, con adattamenti e più puntuali precisazioni, i criteri e gli indirizzi attualmente applicati, allo scopo di rendere le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione più rispondenti alle istanze che da più parti sono pervenute alla Amministrazione.
In particolare, la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) si è resa interprete, nei confronti della civica Amministrazione, delle esigenze e dei bisogni rappresentati sia dalle Società sportive che dai numerosi cittadini - utenti.
In tal senso, è stato predisposto un "tavolo tecnico" di consultazione, con la partecipazione di autorevoli esponenti della succitata Federazione, attorno al quale si è discusso della complessa materia, addivenendo ad importanti conclusioni che hanno permesso di evidenziare gli aspetti più problematici e le principali criticità emerse nel corso degli anni di applicazione della citata deliberazione (mecc. 9410962/10).
Considerata la necessità di garantire il massimo grado di utilizzo degli impianti sportivi centralizzati e circoscrizionali, vista la disponibilità espressa dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle varie Federazioni e dalle Società Sportive a gestire i suddetti impianti mediante convenzioni, preso atto delle succitate deliberazioni del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10) del 21 marzo 1995 (mecc. 9410961/10), con le quali sono state poste le basi per una gestione sociale degli impianti, si rende ora indispensabile, in particolare, esplicitare, in modo puntuale, i criteri di determinazione del canone relativo all'utilizzo di impianti sportivi in convenzione, oltre che calibrare la durata delle convenzioni all'ammontare degli investimenti che ciascun concessionario intende effettuare per migliorare la funzionalità dell'impianto affidato in gestione.
A tale riguardo, occorre, infatti, sottolineare
che per la concessione in convenzione degli impianti sportivi
esistono le seguenti criticità:
1) mancanza di una regolamentazione che permetta
di individuare, per ciascun impianto affidato in concessione,
l'ammontare del "giusto canone" da applicare, atteso
che tale canone deve tenere necessariamente conto del carattere
sociale rivestito dagli immobili di proprietà comunale
a servizio della collettività;
2) mancanza di parametri oggettivi di riferimento
che giustifichino la durata della convenzione;
3) mancanza di criteri trasparenti di ripartizione
degli oneri relativi all'energia elettrica, acqua, riscaldamento
ecc.., da attribuire, a seconda delle tipologie specifiche di
impianto prese in considerazione, in parte al soggetto convenzionato
ed in parte all'Amministrazione;
4) mancanza di sanzioni da applicare nei casi
di eventuale violazione delle clausole contrattuali al fine di
meglio responsabilizzare il soggetto convenzionato in termini
di gestione e manutenzione dell'impianto sportivo.
Con il presente atto deliberativo si approva, pertanto, l'allegato Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali (allegato 1).
Per l'anno 2005 si potrà procedere all'eventuale esternalizzazione degli impianti sportivi in caso in cui ricorrano giustificati motivi che non permettano di attendere l'esercizio successivo, senza procedere al preventivo inserimento nella deliberazione annuale del Consiglio Comunale prevista all'articolo 2 del Regolamento, ma provvedendo all'approvazione, di volta in volta, di singole deliberazioni da parte del Consiglio Comunale.
E' stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. Su richiesta di alcune Circoscrizioni è stata concessa una proroga fino a tutto il 5 luglio 2004.
Hanno espresso parere entro il termine previsto le seguenti Circoscrizioni: 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni: 2 - 8.
Ha espresso parere oltre il termine previsto la Circoscrizione 9. Si è comunque convenuto di prenderlo in considerazione.
La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole (all. 9 - n. ).
Le Circoscrizioni 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole condizionato all'inserimento di emendamenti (all. 2-8 - nn. ).
Le proposte accolte sono oggetto di un separato Emendamento di recepimento della V Commissione Consiliare nella seduta del 12 ottobre 2004.
Le proposte non accettate vengono di seguito elencate unitamente ai motivi del non accoglimento:
I - Allegato 1 - Art. 6 - dopo il 6° capoverso.
Aggiungere: "Il trasferimento degli immobili dal Settore
Patrimonio alle Circoscrizioni dovrà comportare anche il
relativo finanziamento e trasferimento di tutti i supporti accessori
utili al funzionamento, nonché il relativo personale, se
previsto, alla Circoscrizione che ne acquisisce la titolarità".
Si ritiene di non accettare la proposta, trattandosi di normale
procedura di trasferimento di compiti e di risorse tra Settori
e pertanto non rientrante nella competenza del Consiglio Comunale.
II - Allegato 1 - Art. 9:
Aggiungere il seguente capoverso:
"Le bocciofile libere regolarizzate saranno esentate per
i primi due anni di concessione delle spese per le utenze idriche,
elettriche e di riscaldamento, considerando tale periodo come
avviamento "all'attività associativa".
Si ritiene di non accettare la proposta in quanto è opportuno
un impegno serio da parte dell'Associazione e non un gratuito
tentativo.
III - Allegato 1 - Art. 10:
sostituire il secondo capoverso con il seguente:
"Dopo aver valutato la capacità economica del concessionario,
in seguito a verifica e accertamento delle dichiarazioni contenute
nei certificati di bilancio dell'associazione, che la stessa ha
l'obbligo di presentare ai sensi del D.L. 460/1997, si propone
alla stessa la puntuale osservanza degli adempimenti di cui al
presente articolo, ovvero verrà preso in esame, da parte
della Città, un possibile intervento con propri bilanci
in surroga ai concessionari meno dotati economicamente".
Si ritiene di non accettare la proposta per non mutare la tendenza
del precedente Regolamento, che, peraltro, in questo ambito ha
ben funzionato, e tenuto anche conto che la Città può
fornire, comunque, un supporto tramite la concessione della fidejussione.
IV - Allegato 1:
Corre qui l'obbligo di precisare che gli oneri di gestione, la
costituzione in gruppo associativo è fortemente condizionata
dal numero degli effettivi fruitori. Occorre pertanto prevedere
la possibilità di derogare dai requisiti richiesti attualmente
per l'ottenimento dei prefabbricati, in attesa che vi sia un numero
stabile e sufficiente di soci in grado di sostenere gli impegni
economici e di gestione in senso lato, del prefabbricato destinato
alle bocciofile libere.
Si ritiene di non accettare la proposta, tenuto conto che i requisiti
attualmente richiesti, prevedono l'esistenza di un gruppo spontaneo
che occupi un'area di proprietà della Città, che
si costituisca in Associazione e che richieda la collocazione
del prefabbricato.
V - Nel testo della delibera, nella parte narrativa :
"E' del tutto assente qualsiasi riferimento legislativo e
normativo a favore dell'handicap, quale ad esempio la Legge 104/1992
già recepita dalla Giunta Comunale con delibera del 27
febbraio 2001 mecc. 2001 01825/19; né tanto meno viene
fatto alcun riferimento alle rilevanze sociali
; Si ritiene
opportuno riservare quote obbligatorie da annettere
".
Si ritiene di non accettare la proposta, trattandosi di argomento
oggetto di diversa delibera ed in particolare oggetto di delibera
di "Assegnazione Spazi", di futura imminente approvazione.
VI - Allegato 1 - Art. 2
Aggiungere: "Il trasferimento degli immobili dal Settore
Patrimonio alle Circoscrizioni dovrà comportare anche il
relativo Finanziamento e Trasferimento di tutti i supporti accessori
utili al funzionamento, nonché il relativo personale, se
previsto, alla Circoscrizione che ne acquisisce la titolarità".
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
al precedente I emendamento.
VII - Nel testo della delibera, nella parte narrativa: "Va
inoltre determinata la percentuale di gratuità".
Si ritiene di non accettare la proposta trattandosi di argomento
oggetto trattato da diversa delibera ed in particolare trattato
da delibera delle "Tariffe", oggetto di separata approvazione.
VIII - Allegato 1 - Art. 9
Occorre chiarire a quali condizioni verrà gestito il prefabbricato.
Si ritiene di non accettare la proposta, tenuto conto che le condizioni
di gestione del prefabbricato sono già inserite: "5
anni ad un canone ricognitorio di 52 Euro all'anno" e suddivisione
delle utenze come specificato dall'emendamento della Commissione
Comunale al p. 4.
IX - Allegato 1 - Art. 9
Si propone di esentare dagli oneri di gestione le spese per le
utenze idriche, elettriche e di riscaldamento per almeno i primi
due anni, considerando tale periodo come "avviamento
all'attività associativa".
Si ritiene di non accettare la proposta in quanto è opportuno
un impegno serio da parte dell'Associazione e non un gratuito
tentativo.
X - Allegato 1 - Art. 9
Mentre si propone la gratuità di tutte le utenze per le
bocciofile libere a cui verrà assegnato il prefabbricato
modulo abitativo, per i primi due anni considerati di avviamento.
Si ritiene di non accettare la proposta avendo definito una diversa
indicazione al precedente Emendamento della Commissione Comunale
al p. 4..
XI - Allegato 1 - Art. 10
L'articolo 10 va considerato con diverse chiavi di lettura: distinguendo
le attività dei servizi in convenzione dotati di sufficienti
fonti di autosostentamento finanziario, ricavato da contributi,
sovvenzioni, quote associative, introiti tariffari riscossi per
servizi a domanda individuale, attività commerciali (es.
impianti polivalenti, impianti natatori, circoli di categorie
aziendali, circoli rinomati e di prestigio storico-culturale)
da quelle realtà associative spontanee senza risorse finanziarie
se non gli esigui introiti derivanti dai tesseramenti con quote
popolari.
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
al precedente III emendamento.
XII - Allegato 1 - Art.13
Inoltre si ritiene che debba essere indicato il soggetto intestatario
dei contratti relativi alle utenze, nei casi in cui esiste una
ripartizione delle spese tra Città e concessionario.
Si ritiene di non accettare la proposta, dando per acquisito il
fatto che il soggetto intestatario è sempre quello che
ha il maggior onere a carico.
XIII - Allegato 1 - Art. 21
Non è definito a chi spetta il controllo tecnico e a chi
spetta il controllo di gestione degli impianti.
Si ritiene di non accettare la proposta tenuto conto che le attività
di controllo sono già state attribuite alle Commissioni
costituite dai soggetti Tecnici e Amministrativi, come previsto
all'art. 21.
XIV - Allegato 1
Si rileva la mancanza di una disposizione che consenta la concessione
diretta, in deroga alla procedura ordinaria, per eccezionali e
motivate esigenze connesse a progetti di particolare rilevanza,
simile all'art. 5 del Regolamento sulle concessioni degli immobili
comunali.
Si ritiene di non accettare la proposta tenuto conto del fatto
che nei casi di urgenza sono attuabili le disposizioni di cui
all'art. 7.
XV - Allegato 1
Si rileva la mancanza di una disposizione transitoria per i procedimenti
di concessione in corso all'entrata in vigore del nuovo regolamento.
Si ritiene di non accettare la proposta, tenuto conto della già
quasi totale già applicazione di fatto del nuovo Regolamento.
XVI - Allegato 1
Anche il titolo del regolamento potrebbe essere semplificato con
il titolo "Regolamento per le concessioni di impianti sportivi
comunali".
Si ritiene di non accettare la proposta tenuto conto del fatto
che, pur non mantenendo il titolo nella sua versione originaria,
nel tempo potrà entrare nell'uso comune di riferirsi al
titolo nella sua versione abbreviata.
XVII - Allegato 1 - Art. 1 - nel titolo
Aggiunta di un comma in cui si precisino il contenuto e le finalità
della gestione sociale e parimenti delle attività sociali
che determinano, tra l'altro, anche l'abbattimento del canone.
Si ritiene di non accettare la proposta tenuto conto del fatto
che l'art. 11 definisce la percentuale di abbattimento da valutare,
di volta in volta, secondo le varie finalità sociali non
predefinibili a priori.
XVIII - Allegato 1 - Art. 2 - quart'ultima riga
"Adottando il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa previsto dell'art. 8 DPR 573/1994":
indicare "l'art. 23 del D.Lgs. 157/1995 anziché l'art.
8 DPR 573/1994".
Si ritiene di non accettare la proposta poiché sotto la
soglia CEE la normativa di riferimento per l'offerta economicamente
più vantaggiosa è contenuta nel D.P.R. 573/1994.
XIX - Allegato 1 - Art. 6
Aggiungere un comma che dica che, in caso di trasferimento di
impianti sportivi dal Sett. Patrimonio alla Circoscrizione, il
trasferimento dovrà riguardare anche gli arredi, le attrezzature
ed il personale relativo.
Si ritiene di non accettare la proposta, trattandosi di normale
procedura di trasferimento di compiti e di risorse tra Settori
e pertanto non rientrante nella competenza del Consiglio Comunale.
XX - Allegato 1 - Art. 9
Prevedere per le bocciofile libere regolarizzate, l'esenzione
dal pagamento delle utenze per i primi due anni e successivamente
il pagamento del 20% del consumo dell'acqua e del 100%
delle altre utenze.
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
al precedente II emendamento.
XXI - Allegato 1 - Art. 10
Contributo della Città a favore dei concessionari in difficoltà
economiche, debitamente accertate, per interventi di messa a norma
ed eliminazione barriere architettoniche.
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
al precedente III emendamento.
XXII - Allegato 1 - Art. 20 - 1° comma
Nel caso di affidamento a terzi del servizio bar non occorre l'autorizzazione
della Città, ma la semplice comunicazione alla Città
o alla Circoscrizione.
Si ritiene di non accettare la proposta in quanto alla comunicazione
deve fare seguito l'autorizzazione della Città, la quale
potrebbe, in modo motivato, negarla - Es. soggetto gestore non
qualificato ecc.
XXIII - Allegato 1 - Art. 22 - 2° comma
Per gravi e reiterati inadempimenti e attività lucrativa
parlare di decadenza e di declaratoria di decadenza di competenza
del Direttore della Divisione Sport o del Direttore della Circoscrizione
se trattasi di impianto circoscrizionale.
Si ritiene di non accettare la proposta essendo necessaria una
delibera di revoca e non la sola declaratoria di decadenza.
XXIV - Allegato 1 - Art. 22 - 4° comma
Aggiungere, in caso di revoca per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse, la ripresa di possesso dell'impianto con le relative
opere effettuate, salvo indennizzo per le opere di miglioria non
ancora ammortizzate.
Si ritiene di non accettare la proposta tenuto conto che quanto
sopra è già stato previsto all'ultimo capoverso
dell'art. 22.
XXV - Allegato 1 - Art. 24 - 2° comma
Si propone di non utilizzare l'espressione "soggetto convenzionato"
ma il termine più semplice di "concessionario".
Si ritiene di non accettare la proposta in quanto, per determinate
costruzioni del periodo sintattico, il ricorso ad espressioni
sinonime evita ripetizioni ed appesantimenti.
XXVI - Allegato 1
La Circoscrizione propone di prevedere che la "titolarità
di associazione senza fini di lucro" venga autocertificata
sulla base degli articoli del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 sul
"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Si ritiene di non accettare la proposta stante la difficoltà
di limitare la concessione degli impianti sportivi alle sole "ONLUS".
XXVII - Allegato 1
La Circoscrizione propone di prevedere "la riserva di quote
obbligatorie a favore dei portatori di handicap, nella misura
minima del 2% per ogni rispettiva disciplina sportiva, avendo
come parametro di calcolo, la disponibilità oraria complessiva
settimanale per ogni singolo impianto sportivo. Altrettanta percentuale
del 2% da riservare al disagio giovanile e sociale in genere.
Mentre va determinata la percentuale di gratuità a favore
delle attività curriculari in base alle consistenze demografiche
diversificate sul territorio circoscrizionale, comunque non inferiore
al 5%, sulla base dello stesso criterio di cui sopra".
Si ritiene di non accettare la proposta in quanto si tratta di
argomento oggetto di diversi altri provvedimenti, quali la delibera
di "assegnazione spazi" e quella di determinazione delle
"Tariffe" di futura prossima approvazione
XXVIII - Allegato 1 - art. 1 - 1° comma - 5^ riga
Dopo le parole
" in base ai criteri sotto enunciati"
aggiungere:
"Al trasferimento degli immobili dal Settore Patrimonio alle
Circoscrizioni sia compreso anche il relativo finanziamento e
trasferimento di tutti i supporti accessori utili al funzionamento,
nonché il relativo personale se previsto, alla Circoscrizione
che ne acquisisce la titolarità".
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
al precedente I emendamento.
XXIX - Allegato 1 - art. 2
Sopprimere da "Per l'assegnazione
"
sino alla parola "circoscrizionali. " e sostituire con:
"In seguito all'approvazione del Consiglio Comunale le Circoscrizioni
predisporranno i relativi schemi di bando contenenti i criteri
e le condizioni di cui al presente regolamento. Si ritiene di
riprodurre l'elenco degli aventi diritto a partecipare al bando
seguendo la medesima priorità enunciata nella Legge 289
del 27 dicembre 2002 art. 90 comma 25 (Legge Finanziaria per il
2003). (Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art.
29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale
non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione
è affidata in via preferenziale a società e associazioni
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla basi di convenzioni
che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di
criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti
affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità
di affidamento.)
A titolo esemplificativo e non esaustivo si propongono i seguenti
parametri:
- Grado di radicamento sul territorio (solo per
gli impianti circoscrizionali);
- Progetti finalizzati all'ampliamento e diversificazione
di attività motorie;
- Opere di miglioria e messa a norma della strutture;
- Potenziale o effettivo investimento economico
proposto dal concessionario.
Con riferimento alla prima parte, si ritiene di non accettare
la proposta poiché la formulazione predisposta dal Settore
Sport è già allineata con quanto indicato dalla
legge 289/2002 e, peraltro, l'art. 90 della medesima non inserisce
un ordine di priorità. Per quanto concerne la seconda parte
della proposta si ritiene di non accoglierla per lasciare più
autonomia alle singole Circoscrizioni nell'individuazione di parametri,
da inserire nei singoli bandi, che possano meglio soddisfare le
varie esigenze, di volta in volta da individuare.
XXX - Allegato 1 - art. 9
Sostituire interamente l'articolo come segue: "Occorre chiarire
a quali condizioni verrà gestito il prefabbricato destinato
alle bocciofile libere.
Si propone di esentare dagli oneri di gestione le spese per le
utenze idriche, elettriche e di riscaldamento per almeno i primi
2 anni, considerando tale periodo come avviamento all'attività
associativa, ciò in attesa che vi sia un numero stabile
e sufficiente di soci in grado di sostenere gli impegni economici
e di gestione in senso lato. Occorre pertanto prevedere la possibilità
di derogare dai requisiti richiesti attualmente per l'ottenimento
dei prefabbricati".
Si ritiene di non accettare la proposta tenendo conto che:
1) Le condizioni di gestione del prefabbricato
sono già inserite: 5 anni ad un canone di 52 Euro all'anno.
2) E' opportuno un impegno serio da parte dell'associazione
e non un gratuito tentativo.
3) I requisiti attualmente richiesti, prevedono
l'esistenza di un gruppo spontaneo, che occupi un'area di proprietà
della Città che si costituisca in Associazione e che richieda
la collocazione del prefabbricato.
XXXI - Allegato 1 - art. 10 - 1° comma
La Circoscrizione propone di introdurre la distinzione tra le
associazioni titolari dei servizi in convenzione dotate di sufficienti
fonti di finanziamento autonome, ricavate da: contributi, sovvenzioni,
quote associative, introiti tariffari riscossi per servizi a domanda
individuale, attività commerciali ( esempio: impianti polivalenti,
impianti natatori, circoli di categoria aziendali, circoli rinomati
e di prestigio storico-culturali) da quelle realtà associative
spontanee e con scarse risorse se non gli esigui introiti derivanti
da tesseramenti con quote popolari.
Si ritiene di non accettare la proposta tenuto conto che in parte
si è già ottemperato alla richiesta con quanto indicato
all'art. 13.
XXXII - Allegato 1 - art. 10 - 2° comma
Sostituire l'intero capoverso con:
dopo aver valutato la capacità economica del concessionario,
in seguito a verifica e ad accertamento delle dichiarazioni contenute
nei certificati di bilancio dell'associazione (tenuta a certificare
ai sensi del D.L. 460/1997), si impone al medesimo la puntuale
osservanza degli adempimenti di cui al presente articolo, ovvero
verrà preso in esame da parte della Città un possibile
intervento con propri bilanci in surroga ai concessionari meno
dotati economicamente.
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
al precedente III emendamento.
XXXIII - Allegato 1 - art. 15 secondo capoverso
Dopo le parole "I relativi importi" aggiungere "detratti
quelli spettanti alla Città".
Si ritiene di non accettare la proposta poiché la Città
non trattiene alcuna tariffa conseguente all'utilizzazione degli
impianti dati in concessione.
XXXIV - Allegato 1 - art. 15 quarto capoverso:
Dopo le parole "12 anni" aggiungere "accompagnati
da persona maggiorenne".
Si ritiene di non accettare la proposta, stante la difficoltà
di vigilare sulla corretta applicazione di una tale disposizione,
ritenendo, invece, più opportuno lasciare ai genitori l'onere
della vigilanza sui loro figli, proprio nell'interesse degli adolescenti.
XXXV Allegato 1 - art. 17
Aggiungere il seguente capoverso "al fine di tutelare il
patrimonio impiantistico immobiliare di proprietà della
Città e gli annessi accessori, nello stabilire le modalità
di custodia si terrà conto: della dimensione dell'immobile,
della consistenza delle attrezzature/macchinari, degli arredi
e dei beni in genere e del coefficiente di esposizione ai fenomeni
criminosi".
Si ritiene di non accettare la proposta, ritenendo le indicazioni
dell'art. 17 ampiamente sufficienti a tutelare i beni della Città.
XXXVI - Allegato 1 - art. 21
Aggiungere il seguente capoverso "Le Circoscrizioni e il
Settore Centrale, relativamente ai propri impianti, provvederanno
ad effettuare i controlli del caso mediante apposite commissioni
così composte:
Impianti Settore Sport: Funzionario P.O. amministrativo, Funzionario
Responsabile Impianti, Funzionario P.O. Ufficio Tecnico;
Impianti delle Circoscrizioni: Funzionario P.O. Amministrativo,
Funzionario P.O. tecnico, Funzionario Responsabile Impianti.
Si ritiene di non accettare la proposta, in quanto è stata
prevista, per la Commissione di Controllo la medesima composizione
della Commissione per l'analisi dei bandi, stabilita dagli artt.
3 e 4, con possibilità di delega.
XXXVII - Allegato 1 - art. 2 primo capoverso:
La Circoscrizione ritiene eccessivamente limitativa l'indicazione
del 31 luglio come termine per l'individuazione degli impianti
che si intendono esternalizzare e propone di prevedere la possibilità
di eccezioni concordate con l'Assessorato.
Si ritiene di non accettare la proposta per evitare di dover gestire
delle eccezioni, che seguono una logica completamente opposta
a quella di Regolamento.
XXXVIII - Allegato 1 - art. 2 quarto capoverso:
Dopo le parole "Federazioni sportive nazionali" aggiungere
"mediante l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in una
misura percentuale pari al 10% del punteggio complessivamente
assegnato sulla base di parametri preventivamente stabiliti e
di cui se ne elencano alcuni nel comma successivo. Lo stesso punteggio
potrà essere assegnato, negli schemi di bando approvati
dalle Circoscrizioni, a favore dei soggetti aventi sede nel territorio
circoscrizionale ove l'impianto da esternalizzare è ubicato".
Si ritiene di non accettare la proposta lasciando più libertà
alle Circoscrizioni.
IXL - Allegato 1 - art. 7 termine secondo capoverso:
Al termine del secondo capoverso aggiungere "La medesima
procedura d'urgenza di cui al capoverso precedente potrà
essere avviata su richiesta della Circoscrizione competente".
Si ritiene di non accettare la proposta in quanto si tratta di
una procedura riservata al Settore Sport, da attivare allorquando
emerga una condizione di inattività circoscrizionale.
XL - Allegato 1
La Circoscrizione propone di esigere che la titolarità
di "associazione senza fini di lucro" venga sancita
sulla base degli articoli del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 sul
"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"
dagli uffici dei dipartimenti del Ministero delle Finanze. In
forza del riconoscimento e della convalida della titolarità
per le associazioni, le quali si professino operanti "non
a scopo di lucro" e iscritte all'anagrafe tributaria dell'anzidetto
Ministero, si renderebbero fattibili e trasparenti i ricorsi all'ottenimento
di: esenzioni, agevolazioni e quant'altro avanzati dagli stessi
richiedenti. Per altro verso l'applicazione del richiamato decreto
legge agirebbe a favore delle pubbliche amministrazioni ponendole
nell'ottica di esercitare in maniera conforme ai principi istituzionali
allorché intendano avvalersi, per il conseguimento dei
propri obiettivi, di soggetti esterni (nel caso in esame le associazioni).
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
al precedente XXVI emendamento.
XLI - Allegato 1
La Circoscrizione propone di menzionare i riferimenti legislativi
e normativi a favore dell'handicap, ad esempio la Legge n. 104/92,
sottolineando che non viene fatto alcun riferimento alle rilevanze
sociali comprendenti i soggetti disabili riconosciuti da Organizzazioni
e Federazioni Nazionali ed Internazionali. Valga, a titolo esemplificativo,
rammentare le Paraolimpiadi, l'anno dedicato all'handicap, i numerosi
avvenimenti - manifestazioni organizzate e patrocinate dagli Enti
Locali territoriali. Si ritiene pertanto opportuno riservare quote
non obbligatorie, da annettere alla delibera in oggetto, a cura
della Giunta proponente, nella misura minima del 2% per ogni rispettiva
disciplina sportiva, avendo come parametro di calcolo, la disponibilità
oraria complessiva settimanale per ogni singolo impianto sportivo.
Altrettanta percentuale del 2% da riservare al disagio giovanile
e sociale in genere. Mentre va determinata la percentuale di gratuità
a favore delle attività curriculari in base alle consistenze
demografiche diversificate sul territorio circoscrizionale, comunque
non inferiore al 5%, sulla base dello stesso criterio di cui sopra".
Si ritiene di non accettare la proposta in quanto si tratta di
argomento oggetto di diversi altri provvedimenti quali la delibera
di "assegnazione spazi" e quella di determinazione delle
"Tariffe" di futura prossima approvazione.
XLII - Allegato 1
Si ritiene di prevedere, secondo quanto stabilito in opportuna
sede istituzionale (ad esempio, in specifiche commissioni), che
l'attribuzione di strutture sportive di rilevanza cittadina a
Circoscrizioni, sia conseguente a valutazioni che tendano a rendere
più dinamico il loro utilizzo. Pertanto la distinzione
tra impianti sportivi di rilevanza cittadina e impianti sportivi
circoscrizionali dovrebbe poter essere ridiscussa a scadenza (bimestrale-triennale).
Si ritiene di non accettare la proposta per evitare di dover sottoporre,
in modo periodico e sistematico, amministratori, dirigenti e funzionari
ad estenuanti e poco produttivi confronti e discussioni.
XLIII - Allegato 1 - art. 1 primo capoverso:
Dopo le parole "in base ai criteri enunciati" aggiungere
"Il trasferimento degli immobili dal Settore Patrimonio alle
Circoscrizioni dovrà comportare anche il relativo finanziamento
e trasferimento di tutti i supporti accessori utili al funzionamento,
nonché il relativo personale se previsto, alla Circoscrizione
che ne acquisisce la titolarità".
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
al precedente I emendamento.
XLIV - Allegato 1 - art. 2 quarto, sesto e settimo capoverso:
Si ritiene di riprodurre l'elenco degli aventi diritto a partecipare
al bando seguendo la medesima priorità enunciata nella
legge 289 del 27 dicembre 2002 art. 90 comma 25 (legge Finanziaria
per il 2003). ("Ai fini del conseguimento degli obiettivi
di cui all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente
pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti
sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a
società e associazioni sportive dilettantistiche, enti
di promozione sportiva, discipline associate e Federazioni sportive
nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri
d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi
per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano,
con propria legge, le modalità di affidamento): Si ritiene
importante tenere in considerazione, quale parametro per la selezione
e l'assegnazione del punteggio il grado di radicamento sul territorio
(solo per gli impianti circoscrizionali).
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
al precedente XXIX emendamento.
XLV - Allegato 1 - art. 9
Sostituire l'articolo con il seguente: "Occorre chiarire
a quali condizioni verrà gestito il prefabbricato destinato
alle bocciofile libere. Si propone di esentare dagli oneri di
gestione le spese per le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento
per almeno i primi due anni, considerando tale periodo come "avviamento
all'attività associativa". Corre qui l'obbligo di
precisare che gli oneri di gestione, la costituzione in gruppo
associativo è fortemente condizionata dal numero degli
effettivi fruitori. Occorre pertanto prevedere la possibilità
di derogare dai requisiti richiesti attualmente per l'ottenimento
dei prefabbricati, in attesa che vi sia un numero stabile e sufficiente
di soci in grado di sostenere gli impegni economici e di gestione
in senso lato, del prefabbricato destinato alle bocciofile libere.
Si ritiene di non accettare la proposta tenuto conto che:
1) Le condizioni di gestione del prefabbricato
sono già inserite: 5 anni ad un canone di 52 Euro all'anno.
2) E' opportuno un impegno serio da parte dell'associazione
e non un gratuito tentativo.
3) I requisiti attualmente richiesti, prevedono
l'esistenza di un gruppo spontaneo, che occupi un'area di proprietà
della Città che si costituisca in Associazione e che richieda
la collocazione del prefabbricato.
XLVI - Allegato 1 - art. 10 primo, secondo capoverso :
La Circoscrizione propone di introdurre la distinzione tra le
associazioni titolari dei servizi in convenzione dotate di sufficienti
fonti di autosostentamento finanziario ricavato da: contributi,
sovvenzioni, quote associative, introiti tariffari riscossi per
servizi a domanda individuale, attività commerciali (ad
esempio, impianti polivalenti, impianti natatori, circoli di categorie
aziendali, circoli rinomati e di prestigio storico culturale)
da quelle realtà associative spontanee e con scarse risorse
se non gli esigui introiti derivanti da tesseramenti con quote
popolari. E' altresì il caso di evidenziare che gli adeguamenti
manutentivi, derivanti da osservanze imposte da leggi promulgate
in corso di esercizio o antecedenti alle stipule di convenzione
tra la Città e privati gestori, alla luce delle differenti
realtà su esposte, le quali determinano marcatamente le
difficoltà nell'adempimento degli interventi di manutenzione
straordinaria, rendono pressoché inapplicabile il rispetto
tassativo degli adeguamenti in argomento.
Si propone pertanto di sostituire l'intero secondo capoverso con
il seguente "dopo aver valutato la capacità economica
del concessionario, in seguito a verifica e accertamento delle
dichiarazioni contenute nei certificati di bilancio dell'associazione,
la quale è tenuta a rilasciare in virtù del D.L.
460/97, si impone al medesimo la puntuale osservanza degli adempimenti
di cui al presente articolo; ovvero verrà preso in esame,
da parte della Città, un possibile intervento con propri
bilanci in surroga ai concessionari meno dotati economicamente".
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
al precedente III emendamento.
XLVII - Allegato 1 - art. 21:
Prevedere la composizione della Commissione di controllo circoscrizionale
per gli impianti decentrati come indicato:
Direttore Circoscrizione (o suo delegato), P.O. Istituzionale,
Funzionario Responsabile impianti, Istruttore impianti sportivi.
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
al precedente XXXVI emendamento.
XLVIII - Allegato 1 - art. 22:
Per ciò che inerisce la revoca delle concessioni e l'applicazione
di sanzioni o penali si ravvisa comunque la necessità di
formulazione di specifico Regolamento.
Si ritiene di non accettare la proposta in quanto è stata
fatta la scelta di inserire l'argomento in questione nel presente
Regolamento, ritenendo non opportuno, ed addirittura eccessivo,
riservare a tale argomento uno specifico Regolamento.
XLIX - Commissione paritetica per gli impianti olimpici.
A seguito di specifica deliberazione il Consiglio Comunale, di
concerto con le Circoscrizioni, indicherà la destinazione
delle strutture olimpiche specificando quali saranno gestite dalla
Città e quali saranno assegnati in concessione. Per le
strutture assegnate in concessione verrà istituita una
Commissione Paritetica per gli impianti olimpici che darà
corso agli indirizzi che il Consiglio Comunale avrà indicato.
Detta Commissione sarà così composta:
- Direttore Settore Sport;
- Dirigente Settore Tecnico Impianti Sportivi;
- P.O. istituzionale Sport;
- Funzionario responsabile impianti sportivi;
- Direttore Circoscrizione;
- P.O. tecnica;
- P.O. gestionale Circoscrizione;
- Funzionario responsabile impianti sportivi.
Si ritiene di non accettare la proposta tenuto conto che la tipologia
dell'impianto permette, di per sé, di definire l'appartenenza
al Settore Centrale o alle Circoscrizioni e che, inoltre, sono
stati già definiti dagli artt. 3 e 4, i soggetti componenti
delle Commissioni per le Concessioni.
L - Allegato 1 - Art. 1
Quarto capoverso: " Per l'assegnazione dovranno essere privilegiati
..";
Quinto capoverso: " Il bando dovrà elencare il ordine
decrescente d'importanza i paramentri necessari per la selezione
.";
Sesto capoverso: "Stante la peculiarità del mondo
sportivo e del servizio richiesto
".
Si ritiene di riprodurre l'elenco degli aventi diritto a partecipare
al bando seguendo la medesima priorità enunciata nella
legge n. 289 del 27 dicembre 2002 art. 90 comma 25 (Legge Finanziaria
per il 2003). ("Ai fini del conseguimento degli obiettivi
di cui all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente
pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti
sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a
società e associazioni sportive dilettantistiche, enti
di promozione sportiva, discipline associate e Federazioni sportive
nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri
d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi
per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano,
con propria legge, le modalità di affidamento). Nel presente
art. si riterrebbe opportuno citare il D. Lgs. 460/97 (ONLUS).
A titolo esemplificativo e non esaustivo i paramentri potrebbero
essere:
- grado di radicamento sul territorio (solo per
gli impianti circoscrizionali);
- progetti finalizzati all'ampliamento e diversificazione
di attività motorie;
- opere di miglioria e messa a norma delle strutture.
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
ai precedenti emendamenti XXVI, XXIX e XXIX.
LI - Allegato 1 - art. 6
Inserire al sesto capoverso:
"Le Circoscrizioni concorderanno con il soggetto da convenzionare
le condizioni che regoleranno i rinnovi riportati nell'atto deliberativo
sottoscritto dal concessionario che fa parte integrante
".
Si ritiene di non accettare la proposta, trattandosi di accordi
sicuramente opportuni ma soggetti ad eventuale modifica che deve
essere approvata da parte del Consiglio Comunale.
LII - Allegato 1 - art. 9
Primo e secondo capoverso : "Sono bocciofile libere
adeguamento
annuale ISTAT".
Sostituire con: "Occorre chiarire a quali condizioni verrà
gestito il prefabbricato destinato alle bocciofile libere. Si
propone di esentare dagli oneri di gestione le spese per le utenze
idriche, elettriche e di riscaldamento per almeno i primi due
anni, considerando tale periodo come "avviamento all'attività
associativa". Corre qui l'obbligo di precisare che gli oneri
di gestione, la costituzione in gruppo associativo è fortemente
condizionata dal numero degli effettivi fruitori. Occorre pertanto
prevedere la possibilità di derogare dai requisiti richiesti
attualmente per l'ottenimento dei prefabbricati, in attesa che
vi sia un numero stabile e sufficiente di soci in grado di sostenere
gli impegni economici e di gestione in senso lato, del prefabbricato
destinato alle bocciofile libere".
Al termine del secondo capoverso aggiungere: "che dovrà
essere a norma ed accessibile a persone portatrici di handicap".
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
ai precedenti emendamenti II e XXX.
LIII - Allegato 1 - art. 10
Primo capoverso: " Il soggetto convenzionato, in osservanza
delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli interventi
di miglioria
".
La Circoscrizione propone di introdurre la distinzione tra le
associazioni titolari dei servizi in convenzione dotate di sufficienti
fonti di auto sostentamento finanziario ricavato da: contributi,
sovvenzioni, quote associative, introiti tariffari riscossi per
servizi a domanda individuale, attività commerciali (es.
impianti polivalenti, impianti natatori, circoli di categorie
aziendali, circoli rinomati e di prestigio storico-culturale)
da quelle realtà associative spontanee e con scarse risorse
se non gli esigui introiti derivanti da tesseramenti con quote
popolari. E' altresì il caso di evidenziare che gli adeguamenti
manutentivi, derivanti da osservanze imposte dalla legge, alla
luce delle differenti realtà suesposte, in alcuni casi
rendono pressoché inapplicabile il rispetto del presente
articolo. Si propone pertanto di sostituire l'intero secondo capoverso,
compreso tra le parole "
La realizzazione
"
e "
autorizzazioni.." con il seguente: "
Dopo aver valutato la capacità economica del concessionario,
in seguito a verifica e accertamento delle dichiarazioni contenute
nei certificati di bilancio dell'associazione, la quale è
tenuta a rilasciare in virtù del D.L. 460/97, si impone
al medesimo la puntuale osservanza degli adempimenti di cui al
presente articolo; ovvero verrà preso in esame, da parte
della Città, un possibile intervento con propri bilanci
in surroga ai concessionari meno dotati economicamente
".
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
al precedente III emendamento.
LIV - Allegato 1 - art. 15
Aggiungere dopo le parole: "12 anni" le parole: "accompagnati
da persona maggiorenne".
Aggiungere dopo le parole: "
i relativi importi"
la parole: "detratti quelli spettanti alla Città".
Osservazione di carattere generale: non compare alcun riferimento
normativo a favore dell'handicap e delle federazioni che lo rappresentano.
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
ai precedenti emendamenti XXXIII, XXXIV e XLI.
LV - Allegato 1 - art. 21
"Sono costituite apposite Commissioni di Controllo
"
Le Circoscrizioni ed il Settore centrale relativamente ai propri
impianti provvederanno ad effettuare i controlli del caso mediante
apposite commissioni così composte: modificare come segue
la composizione della Commissione per gli impianti circoscrizionali:
- Direttore Circoscrizionale;
- P.O. Istituzionale;
- Funzionario Responsabile Impianti sportivi.
Si ritiene di non accettare la proposta per i motivi indicati
al precedente XXXVI emendamento.
LVI - Allegato 1 - art. 22
Si potrebbero ipotizzare sanzioni pecuniarie proporzionate.
Si ritiene di non accettare la proposta in quanto è stata
fatta la scelta di inserire le sanzioni pecuniarie nel presente
Regolamento, ed in particolare all'art. 22.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante (all. 1 - n. );
Allegato n. 1
1. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi della Città, sia a quelli di interesse cittadino, di competenza del Settore Sport, sia a quelli di rilevanza circoscrizionale, di competenza delle Circoscrizioni, nonché agli impianti sportivi ancora gestiti dal Settore Patrimonio, che passeranno, con apposito atto, alla regolare conclusione dei relativi rapporti contrattuali, sotto la competenza del Settore Sport o delle Circoscrizioni in base ai criteri sotto enunciati.
2. Tutti gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita o per il fatto di essere l'unico o uno dei pochi impianti esistenti in città per una specifica disciplina sportiva assolvono funzioni di interesse generale della città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina (allegato).
3. Sono da considerare impianti di competenza circoscrizionale, per esclusione, tutti i restanti impianti sportivi di proprietà della Città di Torino.
1. Qualora le Circoscrizioni ritengano di esternalizzare la gestione sociale di propri impianti sportivi, entro il 31 luglio di ogni anno le medesime, a seguito di convocazione di apposita Assemblea pubblica, avente funzione ricettiva di eventuali proposte, dovranno, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, individuare per l'esercizio successivo gli impianti che intendono esternalizzare, approvando i relativi schemi di bando contenenti l'eventuale richiesta di realizzazione di opere, le esigenze di carattere sociale, nonché i criteri e le condizioni di cui al presente regolamento. Tali provvedimenti dovranno essere trasmessi al Settore Sport entro 30 giorni dall'approvazione.
2. Ricevute, valutate le richieste e discusse le stesse con la Circoscrizione interessata, su proposta dell'Assessore allo Sport, la Giunta Comunale proporrà al Consiglio Comunale l'adozione di un unico provvedimento deliberativo, comprendente altresì le eventuali proposte di esternalizzazione degli impianti d'interesse cittadino, con il quale individuerà annualmente, gli impianti sportivi, diversi dalle bocciofile libere, da assegnare, nell'esercizio successivo, in gestione sociale, con la definizione della eventuale diversa destinazione impiantistica.
3. Al bando potranno concorrere, anche in forma aggregata, le Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
4. Per l'assegnazione dovranno essere privilegiati, ai sensi dell'articolo 90 comma 25 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria per il 2003), le società e le associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.
5. Il bando dovrà elencare, in ordine
decrescente di importanza, i parametri necessari per la selezione
ed i relativi punteggi assegnabili, valutati sulla base delle
esigenze connesse al tipo di impianto, nonché circoscrizionali
e cittadine. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri
possono essere i seguenti:
- coerenza tra il tipo di impianto e l'attività
praticata dai proponenti;
- esperienze maturate nell'ambito sportivo del
bando;
- coerenza tra il progetto di gestione presentato
e le esigenze socio-ambientali del territorio;
- spazi e orari garantiti per le utenze sociali;
- vantaggi per l'Amministrazione Comunale garantiti
dall'offerta del proponente (investimenti di cui si fa carico,
progettualità, professionalità).
6. Le Circoscrizioni potranno avvalersi del contributo ed apporto tecnico e di informazione del Settore Sport.
7. Stante la peculiarità del mondo sportivo e del servizio richiesto ad operatori non economici, dotati di specificità tecniche diverse dall'imprenditorialità, la selezione avverrà mediante adozione di trattativa negoziata con pubblicazione di bando, applicando, in assenza di una specifica norma di riferimento, per analogia, l'articolo 7, punto 1, del D.Lgs. n. 157/1995, ed adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'articolo 8 D.P.R. n. 573/1994.
8. L'indizione del bando dovrà avere ampia e capillare pubblicità sul territorio cittadino, con pubblicazione sul sito Internet della Città oltre che all'Albo Pretorio e agli Albi locali e circoscrizionali.
9. L'iter procedurale per le nuove concessioni
è il seguente:
- delibera circoscrizionale di proposta di esternalizzazione,
per l'anno successivo, con schema di bando;
- delibera del Consiglio Comunale di accoglimento
e approvazione elenco impianti da esternalizzare;
- determinazione dirigenziale di indizione della
gara;
- esperimento della gara;
- determinazione dirigenziale di concessione
dell'impianto e approvazione della convenzione;
- comunicazione al Settore Sport ed ai Capi Gruppo
Consiliari dell'avvenuta concessione con invio di copia della
relativa determinazione dirigenziale.
1. Un'apposita commissione, composta in numero dispari da: Direttore Circoscrizionale, Posizione Organizzativa Circoscrizionale, Funzionario Responsabile impianti sportivi Circoscrizione, Dirigente Settore Sport, Dirigente Settore Edilizia Sportiva, o dai loro eventuali delegati, esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario. Con determina dirigenziale si procederà alla concessione dell'impianto ed all'approvazione del disciplinare di concessione.
1. Un'apposita commissione, composta in numero pari da: Direttore Sport e Tempo Libero, Dirigente Settore Sport, Dirigente Settore Edilizia Sportiva, Posizione Organizzativa Circoscrizionale, Funzionario Responsabile Impianti Sportivi, Direttore della Circoscrizione sulla quale l'impianto è dislocato, o dai loro eventuali delegati, esaminerà le proposte pervenute e individuerà il soggetto aggiudicatario. Con determina dirigenziale si procederà alla concessione dell'impianto e all'approvazione del disciplinare di convenzione.
1. A conclusione della procedura di esternalizzazione della gestione l'eventuale personale di risulta verrà messo a disposizione del Settore Sport, il quale provvederà a proporre i trasferimenti, sentite le OO.SS. ed il Direttore della Circoscrizione dove è collocato l'impianto da esternalizzare, in relazione alle più gravi carenze presso gli impianti sportivi delle Circoscrizioni o centralizzati.
2. Per i custodi degli impianti sportivi oggetto di esternalizzazione, la Circoscrizione o il Settore Sport, secondo la competenza, dovranno attivare, all'avvio della procedura di esternalizzazione dell'impianto, idonea ricerca per il trasferimento in altri alloggi di custodia.
1. La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate, a tal fine dovranno essere espletati idonei controlli.
2. In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.
3. Il concessionario dovrà far pervenire richiesta di rinnovo entro 180 giorni dalla scadenza della convenzione al Settore Sport od alla Circoscrizione rispettivamente per gli impianti d'interesse cittadino o circoscrizionali.
4. La Circoscrizione dovrà inviare al Settore Sport, entro 90 giorni dalla data di scadenza, il provvedimento deliberativo, approvato dal Consiglio Circoscrizionale, di proposta di rinnovo. Verificate le condizioni di rinnovo, tale proposta sarà sottoposta entro 60 giorni all'approvazione del Consiglio Comunale. I termini saranno interrotti in caso di non regolarità della proposta di concessione.
5. Le Circoscrizioni, concorderanno con il soggetto da convenzionare le condizioni che regoleranno i rinnovi elencandole in apposita bozza di disciplinare di intesa, sottoscritta dal medesimo e dal Direttore di Circoscrizione, che farà parte integrante della deliberazione di proposta di convenzione. Tale disciplinare concordato in fase istruttoria deve riportare espressamente l'indicazione che la sua efficacia è subordinata all'approvazione del Consiglio Comunale. Alla deliberazione sopracitata dovranno essere allegati anche tutti gli atti propedeutici.
6. Verificate la rispondenza delle condizioni di rinnovo proposte dalla Circoscrizione con le previsioni del presente Regolamento, la Giunta Comunale inoltrerà la nuova proposta di convenzione per l'approvazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del T.U. della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.
7. Qualora le condizioni concordate nel disciplinare non venissero ritenute corrispondenti agli indirizzi generali di cui al presente provvedimento, il Settore Sport invierà alla Circoscrizione le proprie controdeduzioni.
8. Nel caso di divergenza di posizioni, il parere della Giunta Comunale dovrà ritenersi vincolante.
9. Relativamente agli impianti centralizzati il rinnovo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 entro i 120 giorni successivi alla ricezione della richiesta di rinnovo.
10. Il rinnovo a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma del precedente articolo 2 potrà essere preso in considerazione se già detentori di un contratto di locazione o concessione con la Città (Settore Patrimonio) relativamente alle strutture, aventi caratteristiche sportive, assegnate con i necessari atti allo Sport, alla scadenza dei vigenti contratti.
11. In caso di mancato rinnovo e in caso di rinuncia volontaria o forzosa, dovranno essere riprese tutte le procedure di affidamento, non essendo necessario in tal caso l'inserimento preventivo nell'elenco individuato annualmente ai sensi del secondo comma del precedente articolo 2.
1. Qualora le Circoscrizioni restino inattive rispetto a convenzioni scadute, il Settore Sport provvederà ad inoltrare formale invito a procedere alle suddette, indicando anche il termine entro cui le stesse dovranno attivarsi; scaduto tale termine la procedura di assegnazione sarà attivata dal Settore Sport.
2. Per i casi di urgenza documentata il Settore Sport, sentita la Circoscrizione interessata, si riserva di avviare immediatamente la procedura di stipula di concessioni provvisorie di durata non superiore ad un anno con adozione di deliberazione della Giunta Comunale.
1. La concessione potrà avere la durata da 5 anni a 20 anni, con decorrenza, a tutti gli effetti, a far data dal provvedimento di concessione che approva il disciplinare di concessione.
2. La durata della concessione superiore ai 5 anni dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria. La durata superiore ai 15 anni è da considerarsi eccezionale e prevista relativamente agli interventi di particolare rilevanza.
3. In ogni caso, la durata complessiva dei rinnovi di ciascuna concessione, affidata ad un medesimo soggetto, non potrà superare il periodo di trenta anni.
4. Resta salva la possibilità del Concessionario uscente di partecipare al bando per la nuova assegnazione dell'impianto.
5. Il suddetto limite verrà applicato, per le concessioni in vigore all'esecutività del provvedimento deliberativo che approva il presente Regolamento, a far tempo dalla suddetta data, mentre, per le convenzioni che verranno successivamente approvate, dalla data di decorrenza della prima concessione.
1. Sono bocciofile libere le bocciofile di base, sprovviste di locale di ritrovo e di servizi igienici formalmente assegnati, utilizzate, alla data di esecutività del provvedimento deliberativo che approva il presente Regolamento, da gruppi spontanei.
2. Per le bocciofile libere che saranno di volta in volta individuate l'Amministrazione installerà, sentita la Circoscrizione e sulla base delle disponibilità e della calendarizzazione degli interventi, un prefabbricato ad uso di sede sociale, con allacciamento alle reti dei pubblici servizi. Gli impianti così strutturati saranno consegnati alle Associazioni eventualmente individuate dalla Circoscrizione anche tra i gruppi di base che si sono costituiti in forma associativa e ai gruppi spontanei delle bocciofile di base che si costituiranno in Associazioni con applicazione, per 5 anni, a titolo ricognitorio, di un canone annuo ricognitorio di concessione dell'utilizzo della proprietà comunale pari a Euro 52,00 IVA inclusa, soggetto ad adeguamento annuale ISTAT.
3. L'onere relativo alle utenze viene posto
a carico della Città o del soggetto convenzionato come
segue:
A carico del soggetto convenzionato:
- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica,
ai consumi idrici ed al riscaldamento.
A carico della Città:
- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica,
ai consumi idrici ed al riscaldamento.
4. Le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti sono a carico del soggetto convenzionato.
1. Il soggetto convenzionato, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dell'impianto sportivo.
2. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del soggetto convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino. Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.
3. Per tali opere non si applica la Legge 109/1994 e s.m.i. trattandosi di interventi accessori alla gestione del servizio, che è da considerare la parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione.
4. La convenzione dovrà prevedere la data entro cui dovranno essere iniziati e terminati i lavori valutata in base alla portata degli interventi per i quali é richiesta la presentazione di un cronoprogramma.
5. I lavori dovranno essere garantiti dal convenzionato tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al l0% dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).
6. La suddetta polizza fidejussoria dovrà essere presentata agli uffici del Settore Sport o Circoscrizionali, secondo la competenza, entro i medesimi termini assegnati per la richiesta della necessaria concessione edilizia.
7. Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
8. Il progetto relativo ai lavori a carico del concessionario dovrà essere sottoposto al parere tecnico del "Settore Edilizia Sportiva".
1. Ai fini della determinazione del canone si procede alla valutazione patrimoniale, effettuata dall'Ufficio Tecnico, sulla quale interviene il meccanismo di abbattimento che oscilla dal 50% al 90% del canone di mercato più un'eventuale percentuale, fino al 5%, se l'investimento proposto dal gestore supera il valore patrimoniale dell'impianto.
2. La percentuale di abbattimento sarà determinata sulla base di vari parametri: servizi sociali offerti, superficie utilizzata ad uso commerciale e ad uso sportivo, collocazione territoriale, analogia con impianti similari, altre situazioni debitamente motivate.
3. In caso di rinnovo, qualora il canone precedentemente applicato sia di recente determinazione e sia ritenuto adeguato alla struttura per comparazione con impianti similari, si potrà procedere con l'adeguamento ISTAT dal precedente canone di convenzione, o ad una diversa applicazione debitamente motivata.
4. Il canone potrà essere rivisto e potrà essere oggetto di rideterminazione, di concerto con la Circoscrizione competente, qualora la Città effettui a proprio carico spese di miglioria nell'impianto in concessione oppure a seguito di leggi sopravvenute, ovvero di modifiche del presente regolamento.
5. La Città, pertanto, di concerto con la Circoscrizione competente, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento dei eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.
6. Il canone come sopra determinato dovrà essere rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT.
1. Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico del gestore. Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.
2. In particolare, durante la convenzione sono a carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.
3. Sono altresì a carico del gestore lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.
4. La manutenzione ordinaria del verde compete al gestore, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del soggetto convenzionato.
5. Qualora il gestore non rispetti tale condizione, il Settore Tecnico competente non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al soggetto convenzionato.
6. Il Settore competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del soggetto convenzionato nella tutela delle specie pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti.
7. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.
1. L'onere relativo alle utenze viene posto a carico della Città o del convenzionato secondo le seguenti tipologie di impianto:
Bocciofile:
A carico del soggetto convenzionato:
- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica,
ai consumi idrici ed al riscaldamento;
- tutte le spese relative alle utenze per le
parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali
il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati
entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione.
A carico della Città:
- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica,
ai consumi idrici ed al riscaldamento.
Bocciodromi:
A carico del soggetto convenzionato:
- il 50% dei costi relativi all'energia elettrica,
ai consumi idrici ed al riscaldamento;
- tutte le spese relative alle utenze per le
parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali
il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati
entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione.
A carico della Città:
- il 50% dei costi relativi all'energia elettrica,
ai consumi idrici ed al riscaldamento.
Impianti calcio:
A carico del soggetto convenzionato:
- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica,
ai consumi idrici ed al riscaldamento;
- tutte le spese relative alle utenze per le
parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali
il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati
entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione.
A carico della Città:
- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica,
ai consumi idrici ed al riscaldamento.
Piscine:
A carico del soggetto convenzionato:
- le spese di depurazione dell'acqua della piscina;
- il 20% delle spese relative al consumo idrico,
all'energia elettrica ed al riscaldamento;
- tutte le utenze per le parti adibite a bar
o ristorante e sale riunioni per le quali il soggetto convenzionato
dovrà installare contatori separati entro tre mesi dall'esecutività
del provvedimento di concessione.
A carico della Città:
- l'80% delle spese relative al consumo idrico,
all'energia elettrica ed al riscaldamento.
Palestre e campi tennis:
A carico del soggetto convenzionato:
- il 20% delle spese relative a energia elettrica,
riscaldamento, consumo idrico;
- tutte le spese relative alle utenze per le
parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali
il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati
entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione.
A carico della Città:
- l'80% delle spese relative a energia elettrica,
riscaldamento, consumo idrico.
2. Le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti sono sempre a carico del soggetto convenzionato.
3. Per gli impianti diversi da quelli sopra menzionati le utenze saranno suddivise per analogia con le strutture più vicine per tipologia.
1. Gli orari di apertura degli impianti, da indicare nelle convenzioni, dovranno garantire la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta nel rispetto del principio di uniformità di utilizzo sull'intero territorio cittadino.
2. L'orario di apertura degli impianti in ossequio alla Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e per ultimo lo stesso art. 44 e 45 (Titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, prevede di limitare lo svolgimento delle attività sportive rumorose fino e non oltre le ore 22,00.
3. Gli impianti sportivi in questione, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potranno essere utilizzati e destinati ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o di campionati.
4. Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'articolo 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale.
1. Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il soggetto convenzionato applicherà le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale della Città di Torino nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.
2. I relativi importi saranno introitati dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione.
3. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).
4. I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.
5. Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.
1. La pubblicità cartellonistica, fonica
o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che
nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente
autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita
previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa
vigente. In linea generale si stabilisce comunque che:
- il materiale pubblicitario deve essere a norma
antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non
ostacolare la visione degli spettatori né poter essere
divelto e usato come arma impropria;
- il concessionario è responsabile della
sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie
installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità
civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni
medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica
Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere
gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi
che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.
2. La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.
3. Il Gestore dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Torino", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.
4. Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.
5. Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.
6. Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.
1. Il soggetto convenzionato provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
2. La società convenzionata si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.
1. Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della Società Convenzionata impiegati presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
2. La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).
1. Il soggetto convenzionato non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
2. Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo consenso scritto dalla Civica Amministrazione.
1. Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione alla Città per la necessaria e preventiva autorizzazione.
2. Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
3. L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della valutazione patrimoniale riferita ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.
1. Sono costituite apposite Commissioni di Controllo per gli impianti circoscrizionali e centrali, formate dai soggetti tecnici e amministrativi individuati ai precedenti articoli 3 e 4.
2. Detta commissione verificherà periodicamente la puntuale osservanza delle convenzioni e dovrà annualmente relazionare rispettivamente ai Presidenti di Circoscrizione e all'Assessore allo Sport.
3. I Funzionari della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.
1. Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente articolo 21 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la commissione di cui al precedente articolo 21.
2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente regolamento la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici centrali o circoscrizionali, con adozione di delibera del Consiglio Comunale e per gli impianti circoscrizionali previa proposta del Consiglio Circoscrizionale, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.
3. Possono essere considerati motivi di revoca:
- reiterate ed accertate mancanze o negligenze
nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare
nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione
del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione
e/o delle utenze;
- altri eventuali.
4. La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.
5. Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.
1. Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Civica Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.
2. Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.
3. E' altresì previsto il recesso della Città così come indicato al penultimo capoverso del precedente articolo 11.
1. La società convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.
2. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.
3. Su tutti i beni destinati direttamente
o indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive
un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:
a) contro i rischi dell'incendio e eventi accessori,
anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato,
tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile;
b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori
d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.
4. Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a Terzi, considerando Terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.
5. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino.
6. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.
7. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali o presso il Settore Sport prima della stipula della convenzione.
8. Con cadenza annuale, il concessionario invia ai competenti uffici del Comune di Torino copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.
1. All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del soggetto convenzionato, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.
2. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.
3. Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose, non di proprietà della Città, entro tre mesi.
1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali il gestore dovrà prestare cauzione definitiva tramite polizza fidejussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al civico Tesoriere della Città pari al 10% del canone per il numero degli anni di concessione; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% in caso di canoni di importi superiori a Euro 10.000,00 e/o per concessioni di durata superiore ai 10 anni.
1. Le spese d'atto e conseguenti sono a carico del gestore.
PALAMILLEFONTI via Ventimiglia 195
PALAZZETTO LE CUPOLE strada Castello di Mirafiori 294
STADIO PRIMO NEBIOLO viale Hugues 10
STADIO PASSO BUOLE via Passo Buole 96
TAZZOLI - HOCKEY SU PRATO E GHIACCIO corso Tazzoli 78
PALAZZETTO DELLO SPORT viale Burdin 10
PISCINA STADIO MONUMENTALE corso G. Ferraris 294
PALAZZO DEL NUOTO OLIMPICO via Filadelfia (in costruzione)
TAMBURELLO corso Trapani 196
PISTA DEL GHIACCIO TO/ESP. 3 corso Massimo d'Azeglio 17
ROTELLIERE TO/ESP. 3B corso Massimo d'Azeglio 17
PISTA ATLETICA TO/ESP. V PAD. corso Massimo d'Azeglio 17
MOTOVELODROMO corso Casale 144
PISCINA STADIO 36 METRI corso G. Ferraris 292
SFERISTERIO corso Tazzoli 78
VILLA GLICINI viale Ceppi 5
PALESTRA DI ARRAMPICATA via Braccini
PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA via Pacchiotti
ARCA ENEL corso Sicilia 50
ARMIDA viale Virgilio 45
CANOA CLUB viale Cagni 23
CAPRERA corso Moncalieri 22
CEREA viale Virgilio 61
ERIDANO corso Moncalieri 88
ESPERIA corso Moncalieri 2
NORD TENNIS corso Appio Claudio 116
SPORTING corso Agnelli 45
AGNELLI corso Cosenza/corso Agnelli
MASSARI via Massari 114
MASTER CLUB FIOCCARDO corso Moncalieri 494/14
EX MICHELIN corso Umbria 19
EDITRICE LA STAMPA piazza Muzio Scevola 2
AEM/SKF viale Dogali 12
SISPORT FIAT via Olivero
LANCIA piazza Robilant 16
CIRCOLO RICREATIVO ASSISTENZIALE DIPENDENTI COMUNALI corso Sicilia 12