Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 52
2004 01650/002
OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE IN MATERIA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO: INTRODUZIONE DELL'ART. 212/BIS.
Proposta dei Consiglieri Borgogno, Cugusi, Passoni, Giorgis, Vinciguerra, Cerutti, Larizza, Rossomando, Cuntrò, Montagnana, Buronzo, Greco, Crosetto, Centillo, Domenico Gallo, Steffenino e Tumolo.
Con provvedimento del Commissario Prefettizio in data 21 luglio
1926 è stato approvato il vigente Regolamento Comunale
dIgiene e che con successive deliberazioni il Consiglio
Comunale ha integrato il predetto regolamento, da ultima la deliberazione
in data 20 febbraio 2001.
Dopo lentrata in vigore del suddetto Regolamento, il quadro
normativo comunitario e nazionale in tema di autorizzazione e
realizzazione di servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico
(in particolare i "phone centers") è stato oggetto
di numerosi interventi ed è stato complessivamente definito
dal Decreto Legislativo dell'1 agosto 2003 n. 259 "Codice
delle Comunicazioni elettroniche".
Con delibera n. 467/00/CONS, lAutorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni ha disciplinato nello specifico il rilascio
delle autorizzazioni generali per lespletamento dei servizi
di cui sopra, al fine di adeguarne le condizioni alla normativa
comunitaria e nazionale, uniformandone i contenuti;
Lart. 3 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice
delle Comunicazioni elettroniche", nel definire i servizi
di telecomunicazioni accessibili al pubblico come attività
di preminente interesse generale, dispone che lerogazione
degli stessi avvenga comunque nel rispetto della vigente normativa
in materia di tutela della salute pubblica, dellambiente
e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale,
di concerto con le competenti autorità.
Lart. 5 della delibera n. 467/00/CONS dellAutorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni prevede losservanza
dellart. 6 sopracitato quale condizione necessaria per il
rilascio del titolo autorizzatorio.
Considerato il cospicuo numero di servizi di "phone center"
(rientranti nei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico
di cui sopra) insediatisi negli ultimi tempi sul territorio del
Comune di Torino e della notevole affluenza di utenti presso gli
stessi.
Sia lorario di apertura dei "Phone center" che
la permanenza degli utenti al loto interno, sono più ampi
che in altri esercizi aperti al pubblico.
Dato atto che, a tutt'oggi, l'attività dei "phone
center" non è disciplinata nelle norme di pianificazione
urbanistica ma è assimilabile, sotto gli aspetti ubanistico-edilizi,
alle "attività terziarie" consentite dal PRG
insieme alle "attività commerciali", nella generalità
delle aree a destinazione residenziale.
Il vigente Regolamento dIgiene non contiene norme specificamente
applicabili ai "phone centers" finalizzate ad assicurarne
i requisiti igienici minimi per la tutela della salute della collettività.
Lattività dei "phone centers" riconducibile
fra quelle disciplinate dal capitolo XIII del vigente Regolamento
dIgiene, insediandosi nel territorio comunale, è
soggetta, come ogni altra, al rispetto dei regolamenti comunali.
La naturale vocazione del servizio erogato nei "phone center"
richiede che i locali in cui lo stesso viene effettuato siano
idonei a ricevere, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie,
i fruitori del servizio.
Considerata la necessità di modificare tale Regolamento
approvando il testo del nuovo articolo 212 bis allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante della stessa, onde consentire
al Comune di verificare la sussistenza delle condizioni prescritte
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza a tutela dellinteresse
pubblico costituito dalla salute dei cittadini.
Ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento
la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa
alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Non ha espresso parere la Circoscrizione 8.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 2, 3, 6, 7
e 9 (all. 4-8 - nn. ).
La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole suggerendo l'introduzione
di ulteriori prescrizioni vincolanti, riguardanti gli orari di
funzionamento e la struttura dei servizi igienici, in particolare
richiedendo l'installazione di questi ultimi nello stesso plesso
dell'esercizio e non in cortili o strutture vicini (all. 9 - n.
).
Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni per i seguenti
motivi:
- l'ubicazione e la tipologia dei servizi igienici sono già
oggetto di apposita regolamentazione da legge nazionale. L'orario
di funzionamento dei "Phone Center" sarà stabilito
con ordinanza del Sindaco.
La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole (all. 10 - n.
) con le seguenti osservazioni:
- ritiene eccessivo l'obbligo di tre servizi distinti;
- richiesta di gradualità nella tempistica di adeguamento
per i locali preesistenti;
- proporzionalità delle dimensioni delle porte di accesso
e della zona di attesa alla metratura generale del locale.
Si ritiene di accogliere le prime due osservazioni che saranno
oggetto di apposito emendamento e di non poter accogliere l'ultima
per i seguenti motivi:
- la dimensione delle porte di accesso e della zona di attesa
è la stessa di analoghi locali ove vengono erogati servizi
al pubblico (quali ambulatori, ecc.).
La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole (all. 11 - n.
) con le seguenti proposte di emendamento:
- sostituzione nel titolo dell'allegato 1 delle parole "Comunicazione
Elettronica" con le parole "Servizi di Telecomunicazione
accessibili al pubblico";
- sostituzione nel quarto capoverso delle parole "e dai componenti
i settori tecnici del Comune" con "competenti uffici
comunali";
- richiesta parere preventivo della Circoscrizione in materia
di orario di apertura al pubblico.
Si ritiene di accogliere le prime due osservazioni che saranno
oggetto di apposito emendamento e di non poter accogliere l'ultima
per i seguenti motivi:
- l'ordinanza sindacale che regolamenterà l'orario di apertura
dei "phone center" non è oggetto di parere circoscrizionale.
La Circoscrizione10 ha espresso parere favorevole (all. 12 - n.
) suggerendo la riduzione del numero dei servizi igienici richiesti
a 2 (maschio/femmina) ritenendo eccessivamente onerosa per i gestori
la previsione di un terzo servizio per il solo personale.
Si ritiene di accogliere tale osservazione che sarà oggetto
di apposito emendamento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica (all. 2 - 3 - nn. );
favorevole sulla regolarità contabile;
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lintroduzione
nel vigente Regolamento Comunale dIgiene del nuovo art.
212 bis (all. 1 - n. ), nel testo come sopra emendato;
2) di dare atto che lesercizio dellattività
di "phone center" deve svolgersi nel rispetto delle
disposizioni regolamentari comunali, in particolare di quelle
del capo XIII "Edifici e stabilimenti pubblici" del
Regolamento dIgiene.
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Art. 212 bis. - requisiti igienici e di sicurezza dei locali
da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico.
- Fatte salve le disposizioni del Decreto Legislativo1 agosto
2003 n. 259, lesercizio dellerogazione del servizio
di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali
che abbiano i seguenti requisiti:
- allacciamento idrico e fognario;
- idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione
artificiale in tutti i locali;
- idonea illuminazione naturale ed artificiale;
- due servizi igienici - divisi per sesso - di cui uno conforme
alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche
e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica
effettivamente fruibile dai disabili.
Ove lattività si svolga senza la presenza di personale
(locali self-service), il locale dovrà essere provvisto
di due servizi igienici, divisi per sesso, di cui uno conforme
alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Le postazioni aventi superficie minima di mq. 1 devono essere
dislocate in modo da garantire un percorso di esodo, libero da
qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di mt. 1,20.
Allinterno del locale deve essere riservato uno spazio di
attesa, di almeno 9 mq., provvisto di idonei sedili posizionati
in modo da non ostruire le vie di esodo.
Fatti salvi gli adempimenti previsti nel Decreto Legislativo 259/2003,
linteressato deve presentare al Comune una comunicazione,
in cui sia illustrato il rispetto dei requisiti indicato nel presente
articolo. La conformità dei locali, alla luce dei requisiti
sopra indicati, sarà verificata dal Servizio Igiene e Sanità
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dellASL e dai competenti
uffici comunali. Lattività potrà essere esercitata,
qualora non venga riscontrata lassenza o la difformità
dai requisiti richiesti, decorsi 60 giorni dalla presentazione
della comunicazione, e, comunque, nel rispetto della legge quadro
sul procedimento amministrativo.
Qualora nel corso dellattività istruttoria venga
accertata lassenza o la difformità dei requisiti
richiesti, verrà adottato un provvedimento di diffida dallavvio
dellattività, e, in caso di inottemperanza, sarà
disposta la chiusura dei locali.
Le attività già operanti nel territorio comunale
(al momento dellentrata in vigore delle presenti disposizioni)
che non presentano i requisiti strutturali e tecnologici sopra
descritti, sono tenute ad adeguare agli stessi i locali ove hanno
sede, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, e, in caso di inottemperanza, saranno
adottati provvedimenti di sospensione dellattività
fino a quando non saranno rispettate le prescrizioni violate.
Con ordinanza del Sindaco è definito lorario di apertura
al pubblico e, per comprovati motivi di interesse pubblico, lorario
di ogni singola attività potrà essere modificato.