REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

CAPO VIII - RICERCHE CONOSCITIVE

Articolo 76 - Modalità di decisione e di svolgimento.

1.   Il Consiglio effettua ricerche conoscitive su problemi di competenza comunale:
a)   servendosi delle proprie commissioni consiliari permanenti, anche congiuntamente;
b)   costituendo apposite commissioni speciali.

2.   La decisione di procedere ad una ricerca conoscitiva viene assunta dal Consiglio Comunale attraverso l'approvazione di una mozione o, nei casi in cui alla lettera b) del comma precedente, con l'approvazione della deliberazione di costituzione della commissione. La mozione e la deliberazione contengono il termine entro il quale la ricerca conoscitiva deve essere conclusa.

3.   L'amministrazione è tenuta a fornire tempestivamente le informazioni richieste dalla commissione, e ad effettuare le elaborazioni di dati da esse richieste.

Articolo 77 - Conclusione delle ricerche conoscitive.

1.   La commissione decide con una apposita votazione la conclusione della ricerca conoscitiva. Successivamente, il presidente della commissione o eventualmente, qualora la ricerca sia svolta da una commissione consiliare permanente, un altro relatore nominato dalla commissione, sottopone alla approvazione una proposta di rapporto conclusivo. La commissione può emendare la proposta. Ogni componente la commissione può richiedere che sia sottoposta al voto una propria proposta di rapporto, presentandola prima che sia votata quella presentata dal presidente o dal relatore.

2.   Il rapporto conclusivo della ricerca conoscitiva può contenere proposte di indirizzi per l'amministrazione, relativi all'argomento della ricerca, ed ai problemi che essa ha evidenziato.

3.   Il rapporto conclusivo della ricerca approvato dalla commissione, accompagnato da una proposta di mozione di approvazione, è trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, affinché provveda a iscriverlo all'ordine del giorno del Consiglio.

4.   Entro i cinque giorni successivi all'approvazione, ogni consigliere componente la commissione, può trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale una propria proposta di rapporto, accompagnata da una proposta di mozione di approvazione.

5.   La Conferenza dei Capigruppo calendarizza la discussione e la votazione del Consiglio Comunale, che procede all'esame congiunto delle diverse mozioni e rapporti, ed alla votazione nella stessa seduta. La Conferenza dei Capigruppo decide in merito ai tempi a disposizione dei consiglieri e della Giunta per gli interventi. Le proposte di rapporto devono essere a disposizione di tutti i consiglieri, almeno cinque giorni prima della seduta nella quale ne è prevista la discussione.

6.   Il rapporto approvato dal Consiglio, con la relativa mozione di approvazione, assume la denominazione di "Rapporto conclusivo del Consiglio Comunale su ..... ".

CAPO IX - INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 78 - Agenzia per i servizi pubblici locali.

1.   Ai sensi dello Statuto, il Consiglio Comunale può istituire con propria deliberazione l’Agenzia per i servizi pubblici locali, avente il compito di supportare gli organi comunali nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo verso i servizi pubblici locali gestiti attraverso enti strumentali, società per azioni a partecipazione comunale, consorzi, concessioni a terzi.

2.   L'Agenzia per i servizi pubblici locali predispone annualmente una relazione tecnico - finanziaria e sull'operatività dei gestori dei servizi pubblici locali. Tale relazione è consegnata ai consiglieri comunali, almeno 21 giorni prima del suo esame da parte del Consiglio, ed è oggetto di discussione all'interno della Sessione programmatica e dei bilanci preventivi.

Articolo 79 - Strutture, modalità operative e funzioni dell’Agenzia.

1.   La deliberazione di istituzione dell’Agenzia, disciplina la struttura, le modalità operative e le sue funzioni, prevedendo comunque
-   che i suoi componenti siano nominati su designazione della Conferenza dei Capigruppo, ovvero eletti dal Consiglio Comunale, garantendo in ogni caso la rappresentanza delle minoranze consiliari;
-   le fattispecie dei servizi pubblici sottoposti all’azione dell’Agenzia;
-   i criteri di conferimento all’Agenzia delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al suo funzionamento;
-   le modalità con le quali il Consiglio Comunale e le sue articolazioni possono chiedere l’attivazione dell’Agenzia.

2.   Gli uffici a servizio dell’Agenzia fanno parte del Servizio centrale Consiglio Comunale, di cui al precedente articolo 28.

Articolo 80 - Pareri dell’Agenzia per i servizi pubblici locali.

1.   L’Agenzia esprime parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione inerenti i servizi pubblici locali per i quali il proprio statuto prevede eserciti le funzioni di indirizzo e di controllo, e comunque sulle deliberazioni inerenti servizi erogati nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’ambiente e delle risorse idriche.

2.   Il parere di cui al comma precedente deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta, effettuata dai proponenti la proposta di deliberazione.

3.   Per gravi motivi, o in casi di estrema urgenza, la Conferenza dei Capigruppo può, qualora lo richiedano i presentatori della proposta, fissare un termine diverso, comunque non inferiore a dieci giorni, per l’espressione del parere.

4.   I pareri espressi dall’Agenzia devono costituire parte integrante, quali allegati, dei provvedimenti deliberativi adottati dalla Giunta o dal Consiglio. Eventuali difformità dai suddetti pareri devono essere adeguatamente motivate.

Articolo 81 - Diritto di accesso dell’Agenzia per i servizi pubblici locali.

1.   Ai sensi del precedente articolo 78, l’Agenzia, è strumento del Consiglio Comunale per l’esercizio delle potestà di controllo e di sindacato ispettivo in forma collegiale sulla gestione dei servizi pubblici locali di competenza.

2.   Pertanto, l’Agenzia può accedere:
-   a tutti i documenti e le informazioni che i contratti di servizio e le convenzioni prevedono accessibili per il Comune;
-   a tutti gli altri documenti e le altre informazioni comunque in possesso dell'amministrazione;
-   a tutti gli altri documenti e le altre informazioni in possesso dei gestori, necessari all'Agenzia per svolgere i suoi compiti di indirizzo e di controllo.

3.   L'Agenzia per i servizi pubblici locali può inoltre ottenere informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni da parte di un soggetto gestore di servizi pubblici, inoltrando allo stesso formale richiesta.

CAPO X - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Articolo 82

Nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune.

1.   Il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune sulla base delle disposizioni statutarie e regolamentari, e secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale a norma di legge.

2.   Le nomine da effettuare nelle aziende speciali, istituzioni, società di capitali e consortili, istituti di credito e loro enti di controllo o fondazioni, università, Politecnico, Teatro Stabile, musei, istituzioni culturali a rilevanza internazionale, fondazioni culturali, devono avvenire nel rispetto delle procedure di cui al comma successivo. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione d'indirizzo di cui al comma 1, può stabilire l'applicazione della stessa procedura alle nomine in altri enti.

3.   Il Sindaco deposita, almeno dieci giorni prima di procedere alla nomina, la dichiarazione di disponibilità ed il curriculum dei soggetti che intende nominare, dandone notizia scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo. Qualora il Presidente lo decida o capigruppo che rappresentino almeno un quarto dei consiglieri comunali lo richiedano entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Conferenza dei Capigruppo, eventualmente integrata dalla commissione consiliare competente per materia, procede all'audizione pubblica dei candidati proposti dal Sindaco. Il verbale sintetico, o la registrazione delle eventuali audizioni ed ogni eventuale memoria scritta sulle candidature, devono essere rimessi al Sindaco almeno 48 ore prima della scadenza del termine per la nomina.

4.   Per le nomine da effettuare in altri enti, il Sindaco deposita almeno cinque giorni prima della nomina il curriculum dei soggetti che intende nominare, dandone informazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo consiliari.

5.   Quando il Sindaco procede ad una revoca, ne informa contestualmente il Presidente del Consiglio Comunale e i capigruppo.

6.   Quando un rappresentante della Città rassegna le dimissioni, ne viene data immediata informazione al Presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo.

Articolo 83 - Nomine di competenza del Consiglio Comunale.

1.   Il Consiglio Comunale delibera le nomine attribuite dalla legge alla sua competenza.

2.   Allo scopo di rispettare i criteri di trasparenza e pubblicità, previsti dallo Statuto, le nomine di competenza del Consiglio Comunale sono precedute da apposito bando, pubblicato su almeno un quotidiano di rilevante diffusione regionale, nel quale sono evidenziati i posti da ricoprire, la durata delle cariche, i requisiti richiesti, le eventuali cause di incompatibilità e di ineleggibilità, i termini per la presentazione delle candidature.

3.   Ogni consigliere comunale può proporre un candidato alla nomina, depositando presso il Servizio centrale Consiglio Comunale almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione della seduta in cui il Consiglio Comunale deve procedere alla votazione, la proposta sottoscritta con la propria firma, corredata dalla dichiarazione di disponibilità e dal curriculum del candidato, contenente i dati e le dichiarazioni previste dallo Statuto e da altre deliberazioni del Consiglio Comunale, in base ad un modulo approvato dalla Conferenza dei Capigruppo.

4.   La votazione avviene con le modalità stabilite dal successivo articolo 126, comma 4.

5.   Qualora l'ordinamento stabilisca il numero minimo di eletti espressi dalla minoranza consiliare, la votazione avviene con le modalità stabilite dal successivo articolo 126, comma 4, lettera b).

6.   Il Consiglio Comunale, per motivate ragioni, può deliberare, con votazione segreta, la revoca di rappresentanti del Comune la cui nomina è di sua competenza. La proposta di deliberazione di revoca è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

7.   In caso di dimissioni o revoca di un nominato, che costituisca il numero minimo di rappresentanti garantito dalla legge alla minoranza, sono sottoposti al voto unicamente candidati proposti da consiglieri di minoranza.

TITOLO III - SESSIONI ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - SESSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 84 - Sessioni ordinarie.

1.   A norma dello Statuto, costituiscono sessioni ordinarie, oltre alla Sessione programmatica e dei bilanci preventivi, e alla Sessione del rendiconto, i raggruppamenti di almeno quattro sedute, eventualmente intervallate da sessioni straordinarie, programmate in sede di Conferenza dei Capigruppo.

2.   La programmazione avviene attraverso la comunicazione delle date di convocazione da parte del Presidente in una riunione della Conferenza dei Capigruppo, che si svolge almeno i cinque giorni antecedenti la prima adunanza della sessione. Nella stessa sede, e con lo stesso anticipo, possono essere programmate ulteriori adunanze della stessa sessione.

Articolo 85 - Linee programmatiche e bilancio di mandato.

1.   Le modalità di presentazione, da parte del Sindaco, e di definizione, adeguamento e verifica da parte del Consiglio Comunale, delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sono stabiliti dallo Statuto.

2.   Lo Statuto stabilisce altresì le modalità di discussione e approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di mandato.

3.   Il calendario e l'organizzazione dei lavori delle sedute dedicate alla discussione, verifica e adeguamento delle linee programmatiche, nonché all'approvazione del bilancio di mandato, sono definiti in sede di Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza può altresì decidere che tali sedute costituiscano autonome sessioni del Consiglio Comunale.

4.   Le deliberazioni e gli altri atti di indirizzo sottoposti all'esame del Consiglio Comunale inerenti le linee programmatiche ed il bilancio di mandato, devono essere sottoposte all'esame delle commissioni consiliari permanenti.

Articolo 86 - Sessione ordinaria programmatica e del bilancio preventivo e Sessione ordinaria del rendiconto.

1.   La Sessione ordinaria programmatica e del bilancio preventivo, e la Sessione del rendiconto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità, nonché dal presente regolamento. Alle materie oggetto, a norma di Statuto, di tali sessioni, possono essere aggiunte dalla Conferenza dei Capigruppo altri provvedimenti di carattere programmatico e finanziario.

2.   Il calendario e l'organizzazione dei lavori delle adunanze della Sessione ordinaria programmatica e del bilancio preventivo, e della Sessione ordinaria del rendiconto, sono definiti in sede di Conferenza dei Capigruppo.

3.   Le deliberazioni oggetto della Sessione ordinaria programmatica e del bilancio preventivo, e della Sessione ordinaria del rendiconto, devono essere sottoposte all'esame delle commissioni consiliari permanenti competenti.

4.   All'ordine del giorno di adunanze delle sessioni disciplinate dal presente articolo possono essere aggiunti supplementi, contenenti altri argomenti, che devono essere esaminati dopo la trattazione dei documenti programmatici e di bilancio.

5.   Nelle adunanze delle sessioni di bilancio e di rendiconto, non si trattano interpellanze generali.

6.   Per completare la trattazione degli argomenti oggetto della Sessione ordinaria programmatica e dei bilanci preventivi, e della Sessione ordinaria del rendiconto, il Presidente può convocare ulteriori adunanze, anche con le modalità proprie delle sessioni d'urgenza.

Articolo 87 - Sessioni straordinarie e sessioni straordinarie d'urgenza.

1.   Sono sessioni straordinarie quelle convocate dal Presidente su richiesta, ai sensi di legge, del Sindaco o di un quinto dei consiglieri.

2.   Della presentazione della richiesta, il Presidente dà immediata comunicazione al Sindaco ed ai capigruppo consiliari.

3.   Nell'ordine del giorno delle sessioni straordinarie possono essere inseriti, anche attraverso supplementi, altri argomenti oltre a quelli oggetto della richiesta, ai quali si applicano le disposizioni previste per le sessioni ordinarie.

4.   Sono inoltre sessioni straordinarie quelle convocate ai sensi del successivo articolo 89, comma 2.

5.   Il Presidente, per particolari e motivate ragioni d'urgenza, può procedere alla convocazione di sessioni straordinarie con le modalità previste al successivo articolo 90, comma 7.

6.   Le sessioni straordinarie d'urgenza possono essere composte da una o due adunanze, con un unico ordine del giorno.

7.   Costituisce motivata ragione per la convocazione di una sessione straordinaria d'urgenza, la necessità di trattare gli argomenti non trattati in una precedente adunanza, di qualsiasi sessione, per l'assenza del numero legale.

Articolo 88 - Sessioni straordinarie tematiche.

1.   Le sessioni straordinarie tematiche, a norma dello Statuto, sono sessioni di una o più adunanze con lo stesso ordine del giorno, dedicate preminentemente alla discussione di un argomento - anche oggetto di interpellanza generale o di comunicazione - o di un provvedimento, o di un gruppo di provvedimenti fra loro connessi.

2.   Le sessioni straordinarie tematiche sono convocate dal Presidente, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, che deve esprimersi almeno sette giorni prima delle adunanze che compongono la sessione.

3.   I tempi massimi d'intervento sono raddoppiati nella discussione degli argomenti oggetto della sessione straordinaria tematica.

4.   Nelle adunanze che compongono sessioni straordinarie tematiche, non sono iscritte all'ordine del giorno interpellanze generali su altri argomenti.

5.   All'ordine del giorno delle adunanze che compongono una sessione straordinaria tematica, possono essere aggiunti supplementi, relativi a una o più delle sedute che le compongono, contenenti altri argomenti, che devono essere trattati nella fase finale delle sedute.

6.   Una adunanza di sessione ordinaria può essere trasformata, con le modalità di cui al comma 2, in sessione straordinaria tematica.

7.   Per completare la trattazione dell'argomento oggetto di una sessione straordinaria tematica, il Presidente può convocare ulteriori adunanze, anche con le modalità proprie delle sessioni d'urgenza.

Articolo 89 - Sospensione delle sessioni.

1.   Con le eccezioni di cui al comma 2 non sono convocate sessioni del Consiglio Comunale nel periodo dall'1 al 30 agosto, e dal 23 dicembre al 6 gennaio. In tali periodi sono altresì sospesi i termini previsti dal presente regolamento.

2.   Nei periodi di cui al comma precedente, il Presidente può convocare sessioni straordinarie d'urgenza ai sensi del precedente articolo 87, comma 5, e deve convocare le sessioni straordinarie di cui al precedente articolo 87, comma 1.

CAPO II - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE

Articolo 90 - Convocazione delle adunanze.

1.   La convocazione delle adunanze del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2.   Non possono essere convocate più di tre adunanze nello stesso giorno e, fra l'ora di convocazione di una adunanza e l'ora di convocazione della successiva, devono intercorrere almeno sei ore .

3.   La convocazione avviene a mezzo di avvisi scritti inviati ai componenti del Consiglio, presso il loro domicilio, o in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere, nell'ambito del territorio comunale. Il recapito della convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale incaricato della consegna.

4.   Con lo stesso avviso possono essere convocate più adunanze.

5.   L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima delle adunanze convocate.

6.   L'ordine del giorno dell'adunanza convocata deve essere recapitato con l'avviso di convocazione. I suoi eventuali supplementi possono essere recapitati successivamente, purché almeno ventiquattro ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza, e almeno quarantotto ore prima qualora comprendano proposte di deliberazione, con le eccezioni di cui al comma seguente e al successivo articolo 92, comma 3.

7.   Per le sessioni straordinarie d'urgenza, convocate dal Presidente a norma di Statuto, l'avviso, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato almeno 24 ore prima dell'adunanza, e deve contenere la motivazione dell'urgenza, in relazione agli argomenti da trattare, sottoscritta dal Presidente.

8.   L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio Comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

9.   Recapitandone l'avviso ai componenti il Consiglio almeno ventiquattro ore prima dell'inizio dell'adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale, per motivate ragioni, può revocare la convocazione di una adunanza, aggiungendo gli argomenti dei quali era prevista la trattazione all'ordine del giorno di altra adunanza già convocata, o procedendo contestualmente alla convocazione di un'altra adunanza.

10.   Il Consiglio può decidere l'annullamento della convocazione di una adunanza.

Articolo 91 - Adunanze di seconda convocazione.

1.   Le adunanze di seconda convocazione previste dalla legge, devono essere convocate contestualmente alla adunanza di prima convocazione alla quale si riferiscono. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

2.   Le adunanze di seconda convocazione non possono riferirsi a sessioni straordinarie d'urgenza.

3.   L'avviso di convocazione deve fare esplicito riferimento al carattere di seconda convocazione di una adunanza.

4.   Il numero legale per la validità di una adunanza di seconda convocazione è stabilito in venti consiglieri.

5.   Nelle adunanze di seconda convocazione, possono essere trattate le deliberazioni iscritte all'ordine del giorno della adunanza di prima convocazione alla quale si riferiscono, e che in essa non si sono potute trattare per l'assenza, o il venir meno, del numero legale.

6.   L'eventuale conferma della seconda convocazione di una seduta, deve essere dichiarata dal Presidente, immediatamente dopo la constatazione dell'assenza del numero legale nella adunanza di prima convocazione. Ai componenti il Consiglio assenti in tale momento, deve essere recapitato a domicilio, almeno ventiquattro ore prima della adunanza di seconda convocazione, l'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

7.   L'eventuale aggiunta di altri argomenti all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento per le adunanze di prima convocazione, ed essi possono essere trattati se è presente il numero legale previsto per la validità delle adunanze di prima convocazione.

Articolo 92 - Ordine del giorno delle adunanze.

1.   L'ordine del giorno delle adunanze è stabilito dal Presidente del Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, e consiste nell'elenco degli argomenti da trattare. Esso ed i suoi eventuali supplementi devono essere recapitati a tutti i componenti del Consiglio nei termini di cui al precedente articolo 90.

2.   Ai consiglieri può essere consegnato, all'inizio di ogni adunanza, un supplemento all'ordine del giorno contenente la programmazione dei lavori, così come definita dalla Conferenza dei Capigruppo ai sensi dei commi da 1 a 5 del successivo articolo 93. Qualora tale programmazione non abbia avuto luogo, il supplemento all'ordine del giorno è predisposto ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 93.

3.   All'inizio di ogni adunanza, possono essere consegnati ai componenti il Consiglio uno o più allegati all'ordine del giorno contenenti l'elenco delle proposte di deliberazione di cui ai precedenti articolo 34, comma 8, e articolo 37, comma 1, nonché proposte di deliberazione per le quali non sussistano le condizioni di cui al precedente articolo 35, comma 1, dei quali il Presidente dà lettura in apertura di seduta assegnandone l'esame d'ufficio, ove non sia richiesto da alcun componente il Consiglio, alla commissione consiliare competente.

Articolo 93 - Programmazione dei lavori delle adunanze.

1.   La programmazione delle interpellanze, e delle interpellanze generali, da inserire all'ordine del giorno di un'adunanza, avviene in base a quanto disposto dai precedenti articoli 60, 63 e 64.

2.   In una riunione della Conferenza dei Capigruppo che si svolga almeno quarantotto ore prima, il Presidente fornisce ai capigruppo il quadro degli argomenti che ha inserito o intende inserire nell'ordine del giorno di una adunanza, e delle proposte di provvedimento il cui esame è stato, o sarà, concluso dalle commissioni competenti prima dell'adunanza consiliare programmata. Su tale base può essere deciso:
a)   quali proposte di deliberazione, mozione o ordine del giorno, saranno trattate dal Consiglio senza che sia possibile, per un singolo componente il Consiglio, ottenerne l'assegnazione all'esame della commissione consiliare permanente competente. Tale decisione può essere assunta dal Presidente (per le proposte di deliberazione, soltanto in presenza di una scadenza stabilita dalla legge o dallo Statuto) o per volontà, espressa a maggioranza, dalla Conferenza dei Capigruppo, con il consenso del Presidente. Da tale consenso si può prescindere qualora siano trascorsi più di quattordici giorni fra la presentazione della proposta di deliberazione al Presidente e l'adunanza nel cui ordine del giorno viene inserita. L'obbligo dell'assegnazione alla commissione consiliare competente per materia non è comunque derogabile per le proposte di deliberazione di cui all'articolo 35, comma 3;
b)   di inserire all'ordine del giorno, per iniziativa del Presidente o con il suo consenso, l'oggetto di proposte di mozione e di ordine del giorno il cui testo sarà presentato successivamente;
c)   che la trattazione di una o più proposte di deliberazione delle quali le commissioni consiliari permanenti hanno concluso l'esame, venga rinviata ad altra adunanza da tenersi entro i dieci giorni successivi a quella programmata, o venga nuovamente assegnata per ulteriori approfondimenti alla stessa, o ad altra commissione consiliare permanente. Tale decisione può essere assunta dal Presidente, qualora egli abbia a suo tempo iscritto la proposta all'ordine del giorno entro i 14 giorni successivi alla presentazione, o dalla Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente può opporsi in presenza di scadenze fissate dalla legge o dallo Statuto;
d)   che la trattazione di una o più proposte di mozione o di ordine del giorno, delle quali le commissioni consiliari permanenti hanno concluso l'esame, sia rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro i dieci giorni successivi, o venga nuovamente assegnata per ulteriori approfondimenti alla stessa o ad altra commissione consiliare permanente. Tale decisione può essere assunta dal Presidente, qualora egli abbia a suo tempo iscritto la proposta all'ordine del giorno entro i 14 giorni necessari alla presentazione, o dalla Conferenza dei Capigruppo, con il consenso del Presidente e di capigruppo che rappresentino i due terzi dei consiglieri comunali;
e)   per quali proposte di mozione e ordine del giorno è accolta la richiesta dell'applicazione di quanto disposto dal successivo articolo 114, comma 10.

3.   Nella riunione della Conferenza dei Capigruppo di cui sopra, il Presidente comunica la decisione di reiscrivere all'ordine del giorno del Consiglio le proposte di deliberazione, di cui al precedente articolo 35, comma 10, e le proposte di mozione e di ordine del giorno per le quali ricorra la stessa condizione, e le proposte di deliberazione di cui al precedente articolo 35, comma 12.

4.   Il rinvio di cui alle lettere c) e d) del comma 2 può essere deciso una sola volta per ogni proposta, e non può essere deciso per proposte il cui esame è stato rinviato dal Consiglio nell'adunanza precedente.

5.   Le proposte di mozione presentate in base all'articolo 47, e quelle relative a relazioni conclusive di commissioni d'indagine devono essere inserite nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.

6.   Le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo sono comunicate al Consiglio dal Presidente in apertura di seduta. Su esse non è ammessa discussione.

7.   Qualora la programmazione di cui ai commi precedenti non possa avere luogo, tutte le proposte di deliberazione, di mozione, con le eccezioni di cui al precedente comma 5, e di ordine del giorno iscritte per la prima volta all'ordine del giorno, devono essere rinviate all'esame della commissione competente qualora lo richieda un consigliere, e tutte le proposte di deliberazione, mozione o ordine del giorno delle quali le commissioni hanno concluso l'esame, sono reiscritte all'ordine del giorno.

8.   La programmazione di cui ai commi precedenti non si effettua per gli argomenti oggetto di sessioni straordinarie.

CAPO III - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 94 - Sede dell'adunanza e collocazione dei consiglieri.

1.   Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nella "Sala rossa" del Palazzo Civico.

2.   Per particolari ragioni, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale in altra sala del Palazzo Civico o, con il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, in altro luogo del territorio cittadino.

3.   Eccezionalmente, con il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale al di fuori del territorio cittadino, nel caso in cui gli argomenti all’ordine del giorno riguardino più comuni, siano caratterizzati da particolare rilevanza, e si sia valutata non opportuna la convocazione del Consiglio all’interno del territorio cittadino.

4.   Nei giorni in cui è convocata l'adunanza del Consiglio Comunale, a Palazzo Civico vengono esposti i vessilli previsti, per le occasioni ufficiali, dallo Statuto. Gli stessi vessilli sono esposti nella sala delle adunanze.

5.   In occasioni particolari la Conferenza dei Capigruppo, nel rispetto delle disposizioni di legge, può prevedere l’esposizione di altre bandiere.

6.   I consiglieri siedono nei banchi riservati al proprio gruppo consiliare. L'assegnazione dei banchi ai gruppi consiliari è decisa dalla Conferenza dei Capigruppo, con il consenso espresso dai rappresentanti di due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, decide il Presidente.

Articolo 95 - Poteri del Presidente durante le adunanze.

1.   Il Presidente garantisce il buon andamento dei lavori consiliari, nel rispetto delle leggi, dello Statuto, e dei regolamenti.

2.   Il Presidente esercita a tal fine i poteri previsti dal presente regolamento, e ne cura l'attuazione. Egli, sentito il Segretario, decide in merito alle questioni di applicazione del regolamento poste dai consiglieri, con mozione d'ordine nel corso delle adunanze.

3.   Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente ha facoltà di intervenire, da seduto, in ogni momento dell'adunanza, e in ogni fase delle discussioni.

4.   Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, precisa i termini delle questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a discutere ed a votare, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni, e ne proclama il risultato.

Articolo 96 - Adunanze pubbliche.

1.   Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, con l'eccezione dei casi di cui all'articolo successivo.

2.   La pubblicità delle adunanze è garantita attraverso la possibilità di assistere, dalla tribuna o da altri eventuali appositi spazi aperti al pubblico collocati in Palazzo Civico, alla adunanza o alla trasmissione visiva e sonora dei suoi lavori, realizzata attraverso un apposito impianto.

3.   Le modalità organizzative del sistema di cui al comma 2, sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo, con il voto favorevole di capigruppo che rappresentino almeno i due terzi dei consiglieri comunali.

Articolo 97 - Adunanze segrete.

1.   L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata, sulla correttezza di una persona, salvo i casi in cui la discussione riguardi lo specifico operato politico-amministrativo di un componente il Consiglio, o di un assessore.

2.   Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni rientranti nei casi stabiliti al comma precedente, il Presidente invita a chiuderla senza ulteriori interventi, e accerta se chi stava intervenendo intende continuare, o se altri intendono intervenire sulla stessa questione. In caso affermativo, il Presidente dispone il passaggio in seduta segreta e, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, cura che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

3.   Ogni componente il Consiglio e ogni assessore, precisandone i motivi al Presidente, può richiedere che un proprio intervento si svolga in seduta segreta, quando ritenga che sussistano le ragioni di cui al comma 1. Al termine dell'intervento il Presidente, qualora ritenga non sussistano le ragioni di segretezza, può proporre al Consiglio la pubblicità del verbale dell'intervento.

4.   Durante le sedute segrete possono restare in aula, vincolati al segreto d'ufficio, oltre ai componenti il Consiglio, gli assessori, il segretario dell'adunanza, e un funzionario necessario alla verbalizzazione.

5.   Il verbale e la registrazione delle sedute segrete, e delle parti segrete di adunanze pubbliche, è approvato nella stessa o in altra seduta segreta, ed è conservato a cura del Segretario Generale del Comune. Esso può essere consultato esclusivamente da parte dei componenti il Consiglio Comunale, e dagli assessori.

6.   Le parti del verbale per le quali non sussistano ragioni di segretezza della discussione, sono rese pubbliche dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

Articolo 98 - Adunanze aperte.

1.   Per rilevanti motivi d'interesse pubblico il Presidente, previo parere favorevole di capigruppo che rappresentino i due terzi dei consiglieri comunali, può convocare su uno specifico argomento una adunanza del Consiglio Comunale aperta alla partecipazione dei rappresentanti di istituzioni, associazioni e specifiche categorie di cittadini.

2.   I soggetti da invitare e le modalità organizzative del dibattito, compresi i tempi per gli interventi dei componenti il Consiglio e dei gruppi, sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente.

3.   La adunanza aperta del Consiglio Comunale si considera sessione straordinaria tematica. L'avviso di convocazione deve dare notizia del carattere aperto della seduta.

4.   Al termine di una adunanza aperta, dopo l'uscita dall'aula degli invitati, possono essere sottoposte alla discussione e al voto del Consiglio Comunale proposte di mozione o di ordine del giorno sull'argomento oggetto della seduta.

Articolo 99 - Partecipazione degli assessori alle adunanze.

1.   In base a quanto stabilito dallo Statuto della Città, alle riunioni del Consiglio Comunale la Giunta deve essere rappresentata, in caso di assenza del Sindaco, dal Vicesindaco o da altro assessore appositamente delegato. Inoltre sono tenuti ad essere presenti:
a)   gli assessori cui il Sindaco abbia attribuito gli incarichi attinenti gli argomenti in discussione;
b)   altri assessori convocati dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Sindaco.
Tutti gli assessori possono comunque partecipare alle adunanze.

2.   In base a quanto stabilito alla lettera a) del comma precedente:
a)   sono tenuti ad essere presenti alla trattazione delle interpellanze e delle interpellanze generali gli assessori ai quali il Sindaco abbia delegato la risposta;
b)   sono tenuti ad essere presenti alla trattazione di una proposta di deliberazione, presentata dalla Giunta Comunale, gli assessori che hanno presentato alla Giunta la proposta;
c)   sono tenuti ad essere presenti alla trattazione di una proposta di deliberazione, presentata da altri soggetti, gli assessori competenti per materia;
d)   sono tenuti ad essere presenti alla trattazione di una proposta di mozione, gli assessori competenti per materia.

3.   Tutti gli assessori sono tenuti alla presenza in occasione della discussione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto del Comune.

4.   Quando alla trattazione di una proposta di deliberazione della Giunta Comunale siano assenti gli assessori di cui alla lettera b) del comma 2, il Presidente può decidere il rinvio della trattazione alla seduta successiva.

5.   Gli assessori possono intervenire nella discussione, con le modalità previste dal presente regolamento, quando si trattano gli argomenti per i quali sono tenuti alla presenza o sono stati convocati. Nella discussione delle proposte di deliberazione presentate dalla Giunta Comunale, possono intervenire tutti gli assessori. Sulle proposte di mozione e di ordine del giorno, possono intervenire gli assessori i cui incarichi sono pertinenti all'argomento. La durata massima degli interventi degli assessori, salvo i casi in cui il regolamento dispone altrimenti, è quella da esso prevista per gli interventi dei consiglieri.

6.   In occasione della trattazione di una proposta di deliberazione presentata dalla Giunta, gli assessori sono tenuti a fornire i chiarimenti che il Presidente ed i consiglieri richiedono.

7.   In assenza del Sindaco, l'assessore che rappresenta la Giunta ai sensi del comma 1 può intervenire, oltreché negli altri casi previsti dal regolamento, nella trattazione di tutte le interpellanze generali consiliari, le proposte di deliberazione, mozione e ordine del giorno e dei relativi emendamenti e subemendamenti, con interventi di durata non superiore al tempo massimo previsto per i consiglieri.

8.   Ogni assessore presente all'adunanza può richiedere la parola per fatto personale.

9.   Il verbale dell'adunanza deve dare menzione degli assessori presenti.

Articolo 100 - Segretario dell'adunanza.

1.   Le funzioni di segretario dell'adunanza sono svolte dal Segretario Generale del Comune o, in caso di sua assenza, dal Vicesegretario.

2.   Il segretario dell'adunanza coadiuva il Presidente, cura la redazione dei processi verbali e li sottoscrive con il Presidente, provvede agli appelli nominali, accerta l'esito delle votazioni non effettuate tramite scheda, su richiesta del Presidente dà lettura dei documenti in discussione e dei processi verbali.

Articolo 101 - Convocazione alle adunanze di funzionari e consulenti.

1.   Il Presidente può disporre la convocazione alle adunanze del Consiglio Comunale dei dirigenti comunali a cui compete, in base alla legge ed al presente regolamento, esprimere il proprio parere scritto sulle proposte di deliberazione e di emendamento, e di altri dirigenti comunali la cui presenza ritenga necessaria in relazione agli argomenti da trattare.

Articolo 102 - Giustificazione delle assenze.

1.   I componenti il Consiglio e gli assessori convocati all'adunanza del Consiglio Comunale che siano impossibilitati a parteciparvi, giustificano per iscritto al Presidente, indicandone i motivi, la propria assenza. La giustificazione deve pervenire entro il termine della seduta, e di essa è data menzione nel verbale dell'adunanza.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 103 - Comportamento del pubblico.

1.   Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale, negli appositi spazi ad esso riservati, deve essere inerme, rimanere in silenzio, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse nel dibattito consiliare o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Negli spazi riservati al pubblico, non è consentita la distribuzione di volantini, l'esposizione di cartelli o striscioni, e l'uso di qualsiasi altro mezzo che rechi disturbo al Consiglio.

2.   I poteri per il mantenimento dell'ordine negli spazi assegnati al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine un numero adeguato di vigili è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

3.   Il Presidente può disporre l'espulsione dallo spazio riservato al pubblico di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma 1. Chi sia stato espulso non viene riammesso per tutta la seduta.

4.   Quando una parte consistente del pubblico non si attenga alle disposizioni del comma 1, ovvero non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato, se possibile, gli opportuni avvertimenti ed avere eventualmente sospeso la seduta, può fare sgomberare lo spazio riservato al pubblico.

5.   Qualora siano predisposti altri spazi ai sensi del precedente art. 96, comma 2, la Conferenza dei Capigruppo può decidere l'esclusione dalla tribuna dell'aula consiliare per più sedute di soggetti che, per gravi motivi, siano stati oggetto del provvedimento di cui al precedente comma 3. Tale esclusione non può comunque protrarsi per un periodo di durata superiore a due mesi.

Articolo 104 - Accesso all'aula consiliare durante le adunanze.

1.   Oltre i componenti il Consiglio e gli assessori, hanno accesso all'aula, per tutta la durata dell'adunanza, il Segretario Generale del Comune, il Vicesegretario, e tutto il personale comunale necessario per l'espletamento delle funzioni collegate ai lavori dell'adunanza.

2.   Hanno accesso all'aula consiliare per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni per le quali sono stati convocati, i Revisori dei conti del Comune, ed i componenti l’Agenzia per i servizi pubblici locali.

3.   Possono accedere brevemente all'aula consiliare i funzionari addetti ai gruppi consiliari, convocati per comunicazioni dal proprio capogruppo.

4.   Ogni altro funzionario comunale che, per motivate ragioni, richieda di accedere all'aula consiliare, può farlo soltanto dopo l'autorizzazione del Presidente.

5.   I giornalisti accreditati presso il Comune, e gli operatori radiofonici e televisivi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, possono liberamente accedere alla parte dell'aula consiliare loro riservata. L'accesso di operatori televisivi alla parte dell'aula riservata al Consiglio per brevi riprese, deve essere autorizzata dal Presidente.

6.   Qualora i soggetti di cui ai commi precedenti rechino disturbo allo svolgimento dei lavori del Consiglio, il Presidente può provvedere ad allontanarli dall'aula.

Articolo 105 - Comportamento dei partecipanti alle adunanze.

1.   Durante le adunanze del Consiglio Comunale, i partecipanti devono vestire in modo consono alla dignità dell'assemblea, e mantenere un contegno corretto e tale da garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti. Consiglieri, assessori ed il personale dedito all’assistenza dei lavori del Consiglio di sesso maschile, devono indossare giacca e cravatta.

2.   I componenti il Consiglio e gli assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.

3.   L’utilizzo dei cellulari è consentito, a condizione che siano disattivate le relative suonerie.

4.   I partecipanti alle sedute non possono esibire cartelli, striscioni, manifesti o magliette con scritte.

5.   La lingua ufficiale e unica delle adunanze consiliari è la lingua italiana.

6.   I componenti il Consiglio, e gli assessori, svolgono gli interventi parlando dal proprio posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti. I consiglieri parlano rivolti al Presidente, e gli assessori rivolti al Consiglio.

7.   Il Presidente può consentire, a scopo dimostrativo, l'utilizzo da parte del Sindaco, dei componenti il Consiglio e degli assessori, di supporti audiovisivi, o di fotografie, o di altri oggetti. La richiesta deve essere presentata al Presidente prima dell'inizio della seduta.

8.   Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, quando non intervengono nell'esercizio delle proprie funzioni, cedono la presidenza dell'adunanza, e svolgono il proprio intervento dai banchi dei consiglieri.

9.   I componenti il Consiglio, e gli assessori, non possono intervenire nella discussione, se non dopo aver richiesto la parola al Presidente, ed averla ottenuta. Essi non possono interrompere, o disturbare, gli interventi di altri consiglieri ed assessori che abbiano in quel momento la parola.

Articolo 106 - Disciplina degli interventi.

1.   Gli oratori, nei loro interventi, devono attenersi all'oggetto della discussione. Ove un oratore se ne discosti, il Presidente lo richiama. Qualora l'oratore non rientri nell'argomento in discussione o, successivamente, se ne discosti nuovamente, il Presidente procede ad un secondo richiamo. Se l'oratore prosegue nel suo comportamento, il Presidente gli toglie la parola.

2.   Gli oratori, nei loro interventi, non devono pronunciare parole oltraggiose, né tali da costituire violazioni della legge, né fare riferimenti alla vita privata ed alle qualità personali degli amministratori, o di altre persone, ove non siano attinenti all'oggetto della discussione. Qualora un oratore non si attenga a tali prescrizioni, il Presidente lo diffida dal continuare e, ove egli prosegua, gli toglie la parola.

Articolo 107 - Sanzioni nei confronti dei partecipanti alle adunanze.

1.   Se un partecipante all'adunanza pronuncia parole, o assume atteggiamenti oltraggiosi, ovvero disturba con il proprio contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, o continua a parlare dopo che il Presidente gli ha tolto la parola, o compie gravi violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 105, il Presidente lo richiama formalmente.

2.   Qualora egli prosegua nel suo comportamento anche dopo un secondo richiamo formale, il Presidente può deliberare l'espulsione del responsabile dall'aula, e la sua esclusione per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.

3.   Tale espulsione può essere deliberata dal Presidente anche dopo una prima trasgressione, quando il responsabile trascenda a vie di fatto.

4.   Se chi è stato espulso si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta.

5.   Qualora sorga un tumulto nel Consiglio, il Presidente sospende la seduta per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, la scioglie.

6.   Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 il Presidente, se necessario, ricorre alla forza pubblica per ripristinare l'ordine.

Articolo 108 - Poteri di polizia.

1.   I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio, e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che impartisce gli ordini necessari.

2.   La forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per ordine del Presidente, e dopo che sia stata sospesa, o sciolta, la seduta.

3.   Chiunque acceda alla sala del Consiglio Comunale, ed agli spazi riservati al pubblico, nel corso dell'adunanza, deve essere disarmato, con l'eccezione degli agenti preposti alla tutela dell'ordine negli spazi del pubblico.

CAPO V - LAVORI DELL'ADUNANZA

Articolo 109 - Inizio dell'adunanza. Apertura e validità della seduta. Sospensioni dell'adunanza.

1.   La seduta può essere aperta, ed è valida, quando è presente il numero legale dei consiglieri, consistente nella metà dei componenti il Consiglio.

2.   Le interpellanze sono trattate in Consiglio prima dell'apertura della seduta, anche in assenza del numero legale dei consiglieri.

3.   Interpellanze generali, comunicazioni, proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno, devono essere trattate a seduta aperta.

4.   Quando sia prevista dall'ordine dei lavori la trattazione di interpellanze, il Presidente, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, può dichiarare iniziata l'adunanza e dar corso alla loro discussione. Terminata la discussione delle interpellanze, trascorsa l'eventuale breve sospensione di cui al comma 6, il Presidente, dopo aver accertato a mezzo del segretario l'esistenza del numero legale, può dichiarare aperta la seduta.

5.   Quando non sia prevista dall'ordine del giorno la trattazione di interpellanze, il Presidente, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, dopo aver accertato a mezzo del segretario l'esistenza del numero legale, può dichiarare iniziata l'adunanza, e aperta la seduta.

6.   Trascorsi più di sessanta minuti dall'ora indicata dall'avviso di convocazione nei casi di cui al comma 5, ovvero, oltre tale termine, più di quindici minuti dal termine della discussione delle interpellanze, nei casi di cui al comma 4, senza che la seduta sia stata aperta, il segretario, d'ordine del Presidente, o a richiesta di un componente del Consiglio, verifica l'esistenza del numero legale. In caso di esito positivo il Presidente dichiara aperta la seduta. In caso di esito negativo, il Presidente dichiara deserta la seduta.

7.   Dell'adunanza in cui la seduta è andata deserta è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.

8.   Nei casi di seduta deserta si considerano partecipanti agli effetti di legge, i consiglieri che sono risultati presenti al momento della verifica del numero legale.

9.   Gli eventuali esiti negativi delle verifiche dell'esistenza del numero legale effettuate prima dei termini di cui al precedente comma 6, non hanno conseguenze.

10.   Prima dell'apertura della seduta, brevi sospensioni dell'adunanza possono essere disposte per motivate ragioni dal Presidente. Dopo l'apertura della seduta, ogni sospensione dei suoi lavori - salvo i casi di cui agli articoli 107, comma 5, e 110, comma 3 - deve essere decisa dal Consiglio su proposta del Presidente, di un capogruppo o del Sindaco. La proposta di sospensione non può essere a tempo indeterminato. Alla scadenza del termine prefissato, si procede come previsto dal precedente comma 6.

Articolo 110 - Numero legale e sua verifica.

1.   Il numero legale deve sussistere per tutta la durata della seduta.

2.   Qualora il Presidente accerti, in occasione di una votazione od in qualsiasi altro momento, il venir meno del numero legale, egli dichiara chiusa la seduta.

3.   Qualora il numero legale venga meno prima che sia trascorsa un'ora dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente sospende la seduta sino al termine dell'ora. Alla scadenza, il Segretario procede alla verifica del numero legale, mediante un appello nominale. Se la verifica dà esito negativo, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

4.   Gli argomenti dei quali è stata sospesa la trattazione per il venir meno del numero legale sono da considerarsi iscritti, salvo diversa decisione del Presidente del Consiglio o della Conferenza dei Capigruppo, all'ordine del giorno della prima seduta successiva già convocata o da convocare, eventualmente, come sessione straordinaria d'urgenza. L'argomento viene ripreso a partire dal punto in cui ne è stata interrotta la trattazione.

5.   In qualsiasi momento della seduta, ma non durante le dichiarazioni di voto, e non interrompendo un intervento in corso, ogni capogruppo può richiedere al Presidente di verificare l'esistenza del numero legale. Il Presidente procede immediatamente alla verifica, disponendo che il Segretario effettui un appello nominale dei consiglieri ovvero, qualora l'aula sia dotata di impianto automatico di votazione, può disporre l'accertamento delle presenze attraverso tale impianto. La verifica deve concludersi entro i due minuti successivi. Il Presidente dichiara l'esito della verifica e, qualora esso sia negativo, procede come disposto dal comma 2. Lo stesso capogruppo non può richiedere la verifica del numero legale più di due volte, durante la discussione dello stesso argomento iscritto all'ordine del giorno.

6.   Qualora il Segretario lo richieda direttamente al Presidente, questi deve procedere con le modalità di cui al comma precedente a verificare la sussistenza del numero legale.

Articolo 111 - Ordine di trattazione degli argomenti.

1.   Il Presidente, sulla base dell'ordine del giorno, del quale dà progressiva lettura, pone in trattazione i diversi argomenti.

2.   Le interpellanze sono trattate prima dell'inizio della seduta, sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo 61.

3.   Dopo l'apertura della seduta, gli argomenti sono di norma trattati nel seguente ordine:
-   I - Comunicazioni del Presidente.
-   II - Interpellanze generali.
-   III - Comunicazioni del Sindaco.
-   IV - Lettura dell'allegato all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, con assegnazione degli argomenti all'esame della commissione consiliare competente.
-   V - Proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno assegnabili all'esame della commissione consiliare permanente competente, ai sensi degli articolo 35, comma 2, articolo 48, comma 6 e articolo 53, comma 8.
-   VI - Proposte di deliberazione non assegnabili all'esame della commissione consiliare permanente competente, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera a), e proposte di deliberazione delle quali le Commissioni hanno concluso l'esame con eventuali proposte di mozione e di ordine del giorno collegate alle deliberazioni.
-   VII - Proposte di mozione non assegnabili all'esame della commissione consiliare permanente competente, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera a), e proposte di mozione delle quali le commissioni hanno concluso l'esame.
-   VIII - Proposte di ordine del giorno non assegnabili all'esame della commissione consiliare permanente competente, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera a), e proposte di ordine del giorno dei quali le commissioni hanno concluso l'esame.
-   IX - Proposte di ordine del giorno non iscritte all'ordine del giorno, presentate ai sensi dell'articolo 53, comma 2.

4.   Interpellanze generali, deliberazioni, mozioni e ordini del giorno, sono trattate secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine dei lavori. Le mozioni e gli ordini del giorno sullo stesso argomento sono trattati secondo l'ordine di presentazione.

5.   La Conferenza dei Capigruppo può decidere un diverso ordine di trattazione degli argomenti.

6.   La Conferenza dei Capigruppo, in sede di programmazione dei lavori di cui al precedente articolo 93, può decidere, con il voto favorevole dei capigruppo che rappresentino la maggioranza dei consiglieri assegnati, di accorpare la discussione di atti diversi trattanti lo stesso argomento. In tal caso si applicano i tempi di intervento più lunghi previsti per un singolo atto.

7.   Il Consiglio può decidere un diverso ordine di trattazione degli argomenti, su proposta del Presidente o di un capogruppo.

8.   Le relazioni conclusive delle indagini consiliari, ed i rapporti conclusivi delle ricerche conoscitive, sono trattati secondo quanto disposto al precedente articolo 75, comma 9. Gli oggetti della Sessione ordinaria programmatica e dei bilanci preventivi, della Sessione ordinaria del rendiconto, e delle Sessioni ordinarie tematiche, sono discussi nella fase iniziale della seduta, salvo diversa proposta del Presidente, accolta da tutti i capigruppo presenti.

Articolo 112 - Comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e comunicazioni programmate.

1.   In apertura di seduta il Presidente o, preannunciandolo al Presidente medesimo, il Sindaco, o l'assessore rappresentante la Giunta, possono effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Su di esse ogni gruppo consiliare può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti.

2.   Il Presidente del Consiglio Comunale può richiedere che il Sindaco, o un assessore da lui delegato, effettui una comunicazione al Consiglio, ai sensi del precedente comma 1, su un argomento grave ed urgente.

3.   La Conferenza dei Capigruppo può decidere che il Presidente, o un consigliere comunale, o il Sindaco, o un assessore da questi delegato, effettuino una comunicazione al Consiglio che viene inserita nel supplemento all'ordine del giorno di cui al precedente articolo 92, comma 3. In tale sede sono decisi i tempi e le modalità di intervento dei consiglieri, nonché l'eventuale contingentamento. Con il parere favorevole del Presidente e di capigruppo che rappresentino i 4/5 dei consiglieri, può altresì decidere che una comunicazione non sia seguita da dibattito.

4.   Prima dell'apertura della seduta, ogni consigliere può richiedere al Presidente, in forma scritta, indicando succintamente l'argomento, che il Presidente stesso, o il Sindaco, effettuino una comunicazione al Consiglio Comunale, relativamente ad un fatto grave ed urgente. Il Presidente informa il Consiglio della richiesta, e decide se effettuare la comunicazione o richiedere al Sindaco di effettuarla. Il Presidente può inoltre decidere altre modalità di trattazione, in Consiglio o in commissione, dell'argomento. Egli decide altresì se, dopo la eventuale comunicazione, si apre la discussione ai sensi del precedente comma 1, ovvero può soltanto intervenire, per un tempo non superiore a tre minuti, il consigliere richiedente. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.

5.   Per fatto grave ed urgente non si può intendere un evento già noto al momento della programmazione dei lavori in sede di Conferenza dei Capigruppo.

6.   Il Presidente del Consiglio, e il Sindaco, possono effettuare brevi comunicazioni al Consiglio in qualsiasi momento della seduta, su fatti appresi nel corso della stessa. Su di esse ogni gruppo consiliare può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti.

7.   Prima dell'apertura della seduta, o in qualsiasi momento della stessa, ogni consigliere può richiedere in forma scritta al Presidente, indicandone succintamente l'argomento, di poter prendere la parola per comunicare al Consiglio un fatto grave ed urgente, appreso in quel momento. Il Presidente, esaurito l'argomento in discussione o, in casi eccezionali, interrompendolo, dà comunicazione al Consiglio della richiesta, e decide se concedere la parola e per quanto tempo, e se aprire, e in quali forme, la discussione sulla comunicazione del consigliere, ovvero se trattare in altro modo, in Consiglio o in commissione, l'argomento. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione. Sulla comunicazione del consigliere, il Presidente ed il Sindaco, o l'assessore che rappresenta la Giunta, possono comunque intervenire.

Articolo 113 - Mozione d'ordine.

1.   La mozione d'ordine consiste:
a)   nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente regolamento;
b)   in una proposta relativa all’organizzazione dei lavori.

2.   La mozione d'ordine può essere presentata, da parte di ogni componente il Consiglio, in qualsiasi momento della seduta, intervenendo per un tempo non superiore a un minuto. Una mozione sulla quale il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati, non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento.

3.   Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera a) del precedente comma 1 il Presidente, sentito il Segretario, decide senza discussione.

4.   Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera b) del precedente comma 1, salvo i casi in cui il presente regolamento dispone altrimenti, si procede come segue:
a)   se la proposta è presentata dal Presidente:
-   il Presidente chiede al Consiglio se qualcuno si oppone;
-   se nessuno si oppone la proposta si considera approvata;
-   in caso contrario, il Presidente concede la parola per un intervento contrario, al quale può replicare e, successivamente, pone in votazione la proposta;
b)   se la proposta è presentata da un altro consigliere:
-   il Presidente può dichiarare di accoglierla, ed in tal caso si procede come alla precedente lettera a);
-   il Presidente può dichiarare di respingerla, e porre in votazione la proposta, dopo aver dato la parola per un intervento favorevole e per uno contrario;
-   il Presidente può non pronunciarsi, e porre in votazione la proposta, dopo aver dato la parola per un intervento contrario e per uno favorevole.

5.   Gli interventi di cui ai commi precedenti non possono superare la durata di un minuto.

Articolo 114 - Questioni pregiudiziali e sospensive.

1.   La questione pregiudiziale si ha quando, con una mozione d'ordine, viene richiesto che un argomento iscritto all'ordine del giorno non venga discusso, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione ad altra seduta, precisandone i motivi. Il rinvio non può essere a tempo indeterminato. Costituisce questione sospensiva anche la richiesta di sottoporre o risottoporre una proposta all'esame di una commissione, con l'eccezione dei casi in cui ciò può essere ottenuto a richiesta di un singolo componente il Consiglio.

2.   Le questioni pregiudiziali e sospensive devono essere poste prima dell'inizio della discussione dell'argomento al quale si riferiscono. Il Presidente ha, tuttavia, la facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora siano presentate in forma scritta, e la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. Il Presidente, e i presentatori della proposta in discussione, possono presentare una questione pregiudiziale o sospensiva in qualsiasi momento della discussione. Gli interventi per porre questioni pregiudiziali o sospensive non possono superare la durata di un minuto.

3.   Le questioni pregiudiziali e sospensive hanno carattere incidentale, e la discussione sull'argomento al quale si riferiscono non può iniziare, o proseguire, prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.

4.   Questioni pregiudiziali e sospensive possono essere poste su ciascun argomento dal Presidente, da un consigliere per ogni gruppo, dal Sindaco, o dall'assessore che rappresenta la Giunta.

5.   Qualora una questione pregiudiziale o sospensiva attenga alla regolarità dell'iscrizione all'ordine del giorno della proposta, e al rispetto del Regolamento del decentramento, il Presidente può accoglierla, o porla in votazione.

6.   Nei casi diversi da quelli trattati al comma precedente, quando venga posta una questione pregiudiziale o sospensiva, il Presidente richiede al Consiglio se se ne pongono altre e, in caso affermativo, pone in discussione e in votazione, separatamente, le questioni attinenti la legittimità e il rispetto dello Statuto e dei regolamenti, e pone congiuntamente in discussione, e separatamente in votazione, le questioni con altre motivazioni.

7.   Su richiesta dei presentatori di una proposta in discussione, il Presidente può respingere, senza porla in votazione, una mozione sospensiva con motivazione che non attenga al rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, quando essa riguardi una proposta di mozione o di ordine del giorno ovvero, in presenza di scadenze stabilite dalla legge o dallo Statuto, una proposta di deliberazione.

8.   Questioni pregiudiziali con motivazioni diverse dal rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, non possono essere poste sulle proposte di deliberazione d'iniziativa popolare e circoscrizionale e, salvo che esse siano immediatamente accolte dai primi tre consiglieri firmatari, sulle proposte di deliberazione, mozione e ordine del giorno, presentate da consiglieri comunali.

9.   Questioni pregiudiziali e sospensive con motivazioni diverse dal rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, non possono essere poste relativamente agli argomenti oggetto di convocazione di Sessione straordinaria ai sensi dell'articolo 87, comma 1, ed alle proposte di mozione con procedura d'urgenza presentate ai sensi dell'articolo 47.

10.   Uno o più capigruppo consiliari, che rappresentino almeno dieci consiglieri, ovvero, in forma scritta, dieci consiglieri, possono ottenere, richiedendolo nella riunione della Conferenza dei Capigruppo di cui all'articolo 93, comma 2, ovvero, qualora essa non si sia svolta, in apertura della seduta, che, relativamente a una o più proposte di mozione o di ordine del giorno sullo stesso oggetto reiscritte all'ordine del giorno dopo la conclusione dell'esame della commissione competente, non sia posta in votazione alcuna questione pregiudiziale o sospensiva con motivazione diversa dal rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, e che non proponga il rinvio ad altra seduta. Gli stessi capigruppo e consiglieri non possono richiedere quanto previsto dal presente comma relativamente a più di un argomento all'ordine del giorno della stessa seduta.

11.   Su ogni questione o gruppo di questioni pregiudiziali o sospensive, possono intervenire il Presidente, uno dei presentatori della proposta cui si riferisce la questione posta, un componente del Consiglio a favore e uno contrario, con interventi non superiori a un minuto.

12.   Conclusi gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta, che si considera accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza i componenti del Consiglio votanti.

Articolo 115 - Conseguenze dell'approvazione di questioni pregiudiziali e sospensive.

1.   Qualora il Consiglio approvi la proposta di rinvio di un argomento ad altra seduta già convocata ed avente lo stesso ordine del giorno, l'argomento resta iscritto, ed il Presidente provvede a porlo in discussione nella seduta cui è stato rinviato.

2.   Qualora il Consiglio approvi la proposta di rinvio ad altra seduta che si svolga entro un termine dato, il Presidente provvede alla reiscrizione all'ordine del giorno, e la Conferenza dei Capigruppo, in occasione della programmazione di cui all'articolo 93, può assumere, nel rispetto del termine dato, la decisione di cui alle lettere c) e d) del comma 2 di tale articolo.

3.   Qualora il Consiglio approvi l'assegnazione, o la riassegnazione, di un argomento all'esame di una commissione, la proposta segue l'iter delle altre proposte assegnate alle commissioni. La commissione deve rispettare il termine eventualmente fissato dal Consiglio per la conclusione dell'esame.

4.   Qualora il Consiglio approvi il rinvio dell'esame di una proposta al verificarsi di una condizione successiva, il Presidente, quando la ritenga realizzata, può reiscrivere l'argomento all'ordine del giorno di propria iniziativa, e deve farlo quando lo decida la Conferenza dei Capigruppo, in occasione della programmazione di cui all'articolo 93, su proposta del Sindaco, o del rappresentante della Giunta, o di un capogruppo.

5.   Qualora il Consiglio approvi una questione pregiudiziale che proponga la non discussione dell'argomento, il Presidente dichiara la radiazione dell'argomento dall'ordine del giorno.

Articolo 116 - Ritiro delle proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno.

1.   I proponenti possono ritirare in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al Presidente, una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno.

2.   La comunicazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal Sindaco, o dal Vicesindaco, o dall'assessore proponente, per le proposte presentate dalla Giunta, dai presidenti, per le proposte di deliberazione di iniziativa circoscrizionale, e dai consiglieri firmatari, per le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno presentate dai consiglieri comunali.

3.   In presenza del ritiro di una proposta, il Presidente non la iscrive all'ordine del giorno e, se l'ha già iscritta, provvede a radiarla dall'ordine del giorno.

4.   Il ritiro di una proposta può altresì avvenire anche verbalmente nel corso di una riunione della Conferenza dei Capigruppo, o nel corso della seduta del Consiglio Comunale, anche se ne è già iniziata la discussione, purché non abbiano avuto inizio la trattazione degli eventuali emendamenti, o le dichiarazioni di voto. Il Presidente provvede immediatamente a radiare la proposta dall'ordine del giorno, ponendo termine alla discussione eventualmente iniziata.

Articolo 117 - Trattazione degli argomenti e tempi d'intervento.

1.   Le modalità di discussione delle interpellanze e delle interpellanze generali sono disciplinate dai precedenti articoli 61, 63 e 64 del regolamento.

2.   Gli interventi per comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, per mozioni d'ordine, e per fatto personale, sono disciplinati dagli articoli 112, 113 e 120 del presente regolamento.

3.   Quando una proposta di deliberazione non sia demandata all'approfondimento di una commissione, si procede nel seguente ordine:
a)   uno dei presentatori ha il diritto di illustrare la proposta di deliberazione per un tempo non superiore a quindici minuti;
b)   ogni consigliere può intervenire per un tempo non superiore a dieci minuti, ed un consigliere per ogni gruppo consiliare per un tempo non superiore a quindici minuti;
c)   il Presidente dichiara chiusa la discussione, e uno dei presentatori può replicare per un tempo non superiore a dieci minuti;
d)   il Presidente pone in discussione le eventuali proposte di emendamento e di subemendamento;
e)   esaurita la discussione, e la votazione degli eventuali subemendamenti ed emendamenti, uno dei presentatori della proposta di deliberazione può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti, e successivamente ogni capogruppo o vicecapogruppo, o altro consigliere delegato dal capogruppo, può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti per la dichiarazione di voto del proprio gruppo consiliare. I consiglieri di un gruppo consiliare che intendono dichiarare un voto diverso da quello del proprio gruppo, possono farlo intervenendo per un tempo non superiore a due minuti;
f)   il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

4.   Quando una proposta di deliberazione sia stata sottoposta all'esame della commissione consiliare permanente si procede nel seguente ordine:
a)   uno dei presentatori della proposta di deliberazione può illustrarla per un tempo non superiore a dieci minuti;
b)   il presidente della commissione che ha esaminato la proposta, può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti;
c)   ogni consigliere può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti, con l'eccezione di un consigliere per ogni gruppo, che può intervenire per un tempo massimo di dieci minuti;
d)   il Presidente dichiara chiusa la discussione, e uno dei presentatori della proposta di deliberazione può replicare per un tempo non superiore a dieci minuti;
e)   il Presidente pone in discussione gli eventuali emendamenti approvati dalla commissione, e i relativi subemendamenti;
f)   dopo la votazione degli emendamenti eventualmente approvati dalla commissione, il Presidente pone in discussione e in votazione gli altri eventuali emendamenti e relativi subemendamenti;
g)   dopo la votazione degli emendamenti, uno dei presentatori della proposta in discussione può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti, e successivamente ogni capogruppo, o altro consigliere delegato dal capogruppo, può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti per la dichiarazione di voto del proprio gruppo consiliare. I consiglieri di un gruppo consiliare che intendono dichiarare un voto diverso da quello del proprio gruppo, possono farlo intervenendo per un tempo non superiore a due minuti;
h)   il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.
La Conferenza dei Capigruppo, ovvero il Consiglio, su proposta del Presidente o di un capogruppo, può decidere che gli interventi e la replica di cui ai punti c) e d) si svolgano dopo la fase di cui al punto f).

5.   Nella trattazione di eventuali emendamenti e subemendamenti relativi ad una proposta di deliberazione, si procede come segue:
a)   illustrazione dell'emendamento da parte di uno dei presentatori, per un tempo non superiore a tre minuti;
b)   illustrazione del primo subemendamento da parte di uno dei presentatori per un tempo non superiore a due minuti;
c)   interventi sul subemendamento, da parte di un consigliere per ogni gruppo consiliare, per un tempo non superiore a tre minuti, e degli altri consiglieri per un tempo non superiore a un minuto;
d)   votazione del primo subemendamento;
e)   illustrazione, discussione e votazione progressiva degli altri subemendamenti con i tempi previsti alle precedenti lettere b) e c);
f)   discussione dell'emendamento, con possibilità di intervento per un tempo non superiore a tre minuti per un consigliere di ogni gruppo consiliare e non superiore a due minuti per gli altri consiglieri. In caso di esame di emendamenti proposti dalle commissioni, coordinati ai sensi del precedente articolo 38 comma 5, i tempi di intervento sono aumentati rispettivamente a cinque e tre minuti;
g)   votazione dell'emendamento.
Con il consenso del Presidente, che stabilisce i tempi d'intervento, i consiglieri che hanno presentato più proposte di emendamento o di subemendamento, possono procedere ad illustrarli con un unico intervento.
Il Presidente può accogliere la proposta di un consigliere, effettuata nel corso del proprio intervento di cui alla lettera f), di porre in votazione per parti un emendamento.
Uno dei presentatori di un emendamento può intervenire per primo, per un tempo non superiore a due minuti, nella discussione di ogni subemendamento.
Uno dei presentatori della proposta di deliberazione può intervenire per primo, per un tempo non superiore a tre minuti, nella discussione di ogni emendamento, e può intervenire, per un tempo non superiore a due minuti, nella discussione di ogni subemendamento.

6.   Il Presidente, nel porre in discussione gli emendamenti, ferma restando la precedenza di quelli proposti dalle commissioni, segue la progressione del testo della proposta di deliberazione e dei suoi eventuali allegati e, nel porre in discussione i subemendamenti, segue la progressione del testo della proposta di emendamento alla quale si riferiscono. Nel caso di più emendamenti relativi alla stessa parte di una proposta di deliberazione, o di più subemendamenti relativi alla stessa parte di una proposta di emendamento, essi vengono ordinariamente posti in discussione nel seguente ordine: prima i soppressivi, poi i sostitutivi, a partire da quelli il cui contenuto è logicamente più lontano dal testo in discussione, successivamente gli aggiuntivi, ed infine le rielaborazioni. Qualora l'approvazione di un emendamento, o di un subemendamento, faccia venir meno, per il suo contenuto, i presupposti di altre proposte di emendamento o di subemendamento, il Presidente le dichiara decadute.

7.   Nella trattazione delle proposte di mozione e di ordine del giorno, si applica quanto disposto dagli articoli 48, 49 e 53 e si procede come segue:
a)   uno dei presentatori della proposta può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti;
b)   qualora la proposta sia stata sottoposta all'esame di una commissione, il suo presidente può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti;
c)   ogni componente il Consiglio può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti, con l'eccezione di un consigliere per ogni gruppo, che può intervenire per un tempo massimo di cinque minuti.
Negli interventi di cui alle lettere b) e c), i consiglieri provvedono ad illustrare ed a discutere le eventuali proposte di emendamento e di subemendamento, che sono successivamente poste in votazione nell'ordine stabilito dai precedenti commi 5 e 6. Qualora siano state poste in votazione proposte di emendamento, uno dei presentatori della proposta di mozione o di ordine del giorno può successivamente intervenire per un tempo non superiore a due minuti, e un consigliere per ogni gruppo consiliare può intervenire per la dichiarazione del voto del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti. I consiglieri di un gruppo consiliare che intendono dichiarare un voto diverso dal proprio gruppo possono farlo, intervenendo per un tempo non superiore a un minuto.

8.   Nella trattazione congiunta di più proposte di mozione, o di ordine del giorno, si applicano i tempi d'intervento stabiliti per una singola proposta di mozione o di ordine del giorno. Nella discussione congiunta di una proposta di deliberazione e di proposte di mozione o di ordine del giorno, si applicano i tempi d'intervento stabiliti per la proposta di deliberazione. Il Presidente può stabilire un prolungamento dei tempi.

9.   Alla trattazione delle relazioni conclusive delle indagini consiliari, si applicano le disposizioni dell'articolo 75. Alla trattazione dei rapporti conclusivi delle ricerche consiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 77.

10.   Nella trattazione della proposta di mozione di sfiducia, uno dei presentatori la può illustrare per un tempo non superiore a trenta minuti. Successivamente, ogni altro consigliere può intervenire per un tempo non superiore a venti minuti, con l'eccezione di un consigliere per ogni gruppo consiliare che può intervenire per un tempo non superiore a trenta minuti. Il Sindaco può intervenire per un tempo non superiore a quarantacinque minuti.

11.   Nessun componente il Consiglio può effettuare più di un intervento sulla stessa questione in discussione, con l'eccezione dei casi previsti dal regolamento.

12.   Le possibilità ed i tempi di intervento degli assessori nelle discussioni del Consiglio, quando non siano diversamente stabiliti dal regolamento, sono disciplinati dal precedente articolo 99.

13.   In occasione delle dichiarazioni di voto, nei casi di contingentamento dei tempi, e negli altri casi in cui è possibile, il Presidente raccoglie anticipatamente le iscrizioni a parlare, e concede la parola in un ordine tale da garantire, per quanto possibile, l'alternarsi di opinioni diverse in una successione inversamente correlata alle dimensioni numeriche dei gruppi consiliari.

Articolo 118 - Possibilità di aumento e di contingentamento dei tempi d'intervento.

1.   I tempi massimi d'intervento stabiliti dal precedente articolo 117, comma 3, lettere a) e b), e comma 4, lettere a), b) e c) sono raddoppiati quando la discussione riguardi le seguenti proposte di deliberazione:
a.   definizione, adeguamento, verifica delle linee programmatiche e approvazione del bilancio di mandato;
b.   bilanci preventivi, variazioni dei bilanci e rendiconti del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni;
c.   Statuto e sue variazioni;
d.   regolamenti e loro variazioni;
e.   costituzione di istituzioni e aziende speciali, partecipazione a società di capitali e consorzi, concessione a terzi di servizi comunali, e indirizzi annuali o pluriennali agli stessi soggetti;
f.   gli atti per la formazione del Piano Regolatore Generale, e le sue varianti.

2.   La Conferenza dei Capigruppo può sempre decidere l'ampliamento dei tempi massimi d'intervento, relativamente a qualsiasi argomento iscritto all'ordine del giorno.

3.   Per contingentamento dei tempi d'intervento, s'intende la distribuzione, su un numero inferiore di interventi di consiglieri di un gruppo, dei tempi d'intervento complessivi che competono ai consiglieri di tale gruppo presenti alla seduta al momento della richiesta. Nessun intervento può comunque superare il tempo massimo di trenta minuti, e nessun gruppo può disporre di oltre sessanta minuti, elevati a centoventi nei casi di raddoppio di cui al comma 1.

4.   All'inizio della discussione delle proposte di deliberazione, ogni capogruppo o vicecapogruppo, in occasione della raccolta da parte del Presidente delle iscrizioni a parlare, può richiedere il contingentamento dei tempi d'intervento del suo gruppo stabiliti dal comma 3, lettera b), e dal comma 4, lettera c) del precedente articolo 117, raddoppiati nei casi di cui al precedente comma 1, e comunicare gli interventi del gruppo, e la loro durata massima. Qualora, al momento della richiesta di contingentamento, un consigliere del gruppo richiedente dichiari di opporsi, il tempo a sua disposizione è sottratto dal tempo contingentabile del suo gruppo, e dall'eventuale tetto massimo di cui al comma precedente.

5.   La Conferenza dei Capigruppo, in sede di programmazione dei lavori, può prevedere la facoltà di contingentare i tempi d'intervento per la discussione di specifiche comunicazioni, proposte di mozione e proposte di ordine del giorno. La possibilità di contingentare i tempi d'intervento nella trattazione di interpellanze generali è disciplinata dall'articolo 63, comma 8.

Articolo 119 - Trattazione congiunta di più argomenti. Trattazione di un argomento in più sedute.

1.   Oltreché negli altri casi previsti dal presente regolamento, il Consiglio può discutere ed eventualmente votare congiuntamente più proposte di deliberazione, o di mozione, o di ordine del giorno, o di emendamento o di subemendamento, quando nessun componente del Consiglio presente vi si opponga.

2.   Nei casi di cui al comma precedente, i tempi massimi d'intervento sono quelli stabiliti per un singolo oggetto, eventualmente incrementati.

3.   Oltreché nei casi in cui viene meno il numero legale, la trattazione di un argomento può avvenire in più di una seduta quando sia preventivamente deciso dalla Conferenza dei Capigruppo o quando, per consentire una funzionale organizzazione dei lavori, sia deciso dal Consiglio, su proposta del Presidente, prima dell'inizio della trattazione, o anche quando essa sia già iniziata, purché non abbiano avuto inizio le dichiarazioni di voto. L'argomento di cui è stata interrotta la trattazione, deve essere iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva, e la trattazione riprende dal punto in cui è stata interrotta.

Articolo 120 - Fatto personale.

1.   Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse, o l'essere sindacato nella propria condotta.

2.   Ogni componente il Consiglio, ed ogni assessore, ha diritto di intervenire per fatto personale. Chi vuole intervenire deve chiedere la parola al Presidente, indicando il fatto di cui trattasi. Il Presidente informa il Consiglio della richiesta e, se si è nella fattispecie del fatto personale, concede la parola al richiedente, per un tempo non superiore a tre minuti. Ogni componente il Consiglio, ed ogni assessore, può richiedere la parola per fatto personale in relazione a giudizi aventi le caratteristiche di cui al primo comma, formulati nei suoi confronti da altri consiglieri o assessori, anche in sua assenza, o riportati da organi di informazione.

Articolo 121 - Poteri del Presidente in ordine alla durata degli interventi nella discussione.

1.   Il Presidente garantisce il rispetto dei tempi d'intervento previsti dal regolamento, avvalendosi della collaborazione degli uffici del Consiglio Comunale.

2.   Quando il tempo a disposizione di un oratore sia scaduto, il Presidente lo fa notare e, qualora egli continui, dopo una diffida, gli toglie la parola. Ove egli prosegua, il Presidente procede a quanto stabilito dal precedente articolo 107, commi 1 e 2.

3.   Il Presidente, in relazione all'importanza dell'argomento ed alla necessità di una sua efficace trattazione, e con criterio rigorosamente obiettivo, può eccezionalmente concedere tempi più lunghi d'intervento, o un maggior numero d'interventi, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.

CAPO VI - VOTAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 122 - Disposizioni generali.

1.   Esauriti gli adempimenti precedenti, il Presidente pone in votazione, con le modalità di cui agli articoli successivi, le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a decidere. Terminata la enunciazione della questione posta in votazione, il Presidente dichiara aperta la votazione.

2.    Nel periodo che intercorre fra l'apertura della votazione e la sua chiusura, nessun componente il Consiglio può prendere la parola.

3.   Ove non sia diversamente previsto, una proposta sottoposta al voto è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

4.   Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente, che dichiara se la proposta sottoposta al voto è approvata o respinta e, nei casi di elezione, proclama gli eletti.

5.   Il verbale della seduta menziona i risultati delle votazioni e, per le votazioni palesi effettuate con appello nominale, o con apposito impianto, i nominativi dei componenti il Consiglio che si sono astenuti, di quelli che hanno espresso voto positivo e negativo e, per le votazioni segrete, i nominativi dei componenti il Consiglio che si sono astenuti.

6.   Qualora l'esito della votazione evidenzi l'assenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Presidente dichiara nulla la votazione, e chiusa la seduta.

Articolo 123 - Votazioni per parti.

1.   Ogni capogruppo, con una mozione presentata prima delle eventuali dichiarazioni di voto, può proporre che si proceda alla votazione per punti di una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno, specificando l'articolazione delle parti che propone. Il tempo dedicato a tale proposta viene sottratto al tempo a disposizione del gruppo per la dichiarazione di voto. Qualora la proposta sia accolta, le singole parti del documento vengono poste in votazione dopo un'unica dichiarazione di voto.

2.   La proposta di votazione per parti di un emendamento, o di un subemendamento, deve essere presentata nel corso dell'intervento su di esso, e sulla proposta decide il Presidente.

Articolo 124 - Votazione palese o segreta.

1.   L'espressione del voto dei componenti il Consiglio, avviene normalmente in forma palese.

2.   La votazione avviene in forma segreta nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dallo Statuto, e quando il Consiglio deve procedere ad una elezione, ovvero deve pronunciarsi su una proposta di deliberazione che comporta giudizi sulle qualità ed i comportamenti di persone.

3.   Le deliberazioni con le quali si procede alla composizione di commissioni consiliari sono votate palesemente.

Articolo 125 - Modalità di votazione segreta.

1.   Quando la votazione segreta abbia per oggetto una elezione, avviene mediante apposita scheda.

2.   Quando la votazione in forma segreta non abbia per oggetto una elezione, ma un altro tipo di deliberazione, il Presidente può decidere che essa avviene, qualora l'aula ne sia dotata, attraverso l'apposito impianto, oppure mediante scheda.

Articolo 126 - Votazione segreta mediante scheda.

1.   La votazione a mezzo di scheda, avviene mediante una chiamata per appello nominale. I componenti il Consiglio chiamati ricevono la scheda dal segretario dell'adunanza, o da altro funzionario da questi delegato, che tiene nota dei componenti il Consiglio che ritirano la scheda, e si recano in una cabina appositamente predisposta, nella quale scrivono il proprio voto sulla scheda. Successivamente, depongono la scheda chiusa nell'apposita urna.
Al termine dell'appello, il segretario chiama a votare gli eventuali componenti il Consiglio sopraggiunti nel corso dell'appello. Terminata la chiamata dei presenti, nessun altro componente il Consiglio può votare.
Dopo che l'ultimo componente il Consiglio ha deposto la scheda, il Presidente dichiara chiusa la votazione, e dispone affinché si proceda allo scrutinio.

2.   Qualora un componente il Consiglio, al momento della chiamata per la consegna della scheda, dichiari di non partecipare alla votazione, egli viene considerato assente.

3.   I componenti il Consiglio che desiderano astenersi dalla votazione, dichiarano "mi astengo" quando vengono chiamati per la consegna della scheda. Ad essi non viene consegnata la scheda, ed il componente il Consiglio è considerato presente agli effetti del numero legale per la validità della seduta.

4.   Quando la votazione abbia per oggetto una elezione:
a)   ogni componente il Consiglio scrive sulla scheda i nominativi che intende votare, in numero non superiore alle persone da eleggere. Qualora la votazione debba avvenire scegliendo all'interno di una rosa di candidati, la scheda reca stampati i nomi dei candidati, con a fianco di ciascuno lo spazio per indicare con un segno di croce i candidati votati. Salvo diversa disposizione della legge, dello Statuto o di un regolamento, risultano eletti i nominativi che hanno conseguito il maggior numero di voti;
b)   qualora l'ordinamento stabilisca un numero massimo di eletti espressi dalla maggioranza consiliare, ogni componente il Consiglio può esprimere un numero massimo di preferenze, pari al numero massimo di rappresentanti della maggioranza. Sono eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva a favore dei candidati di minoranza, se proposti.
Le schede che non recano nominativi o indicazioni, si considerano bianche, e le schede che contengono altre parole, o segni o un numero di nominativi votati superiore al numero di nominativi votabili, si considerano nulle. Le schede bianche e nulle sono computate agli effetti del numero dei votanti.

5.   Qualora la votazione non abbia per oggetto una elezione, ma un'altra proposta di deliberazione, ogni componente il Consiglio può esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda "si" o "no". Le schede che contengono altri segni si considerano nulle. Le schede bianche e nulle sono computate agli effetti del numero dei votanti.

6.   Lo scrutinio è effettuato da tre scrutatori, nominati dal Presidente immediatamente prima di dichiarare aperta la votazione, con l'assistenza del segretario dell'adunanza, o di altro funzionario da questi delegato. Almeno uno scrutatore deve essere consigliere di minoranza. Gli altri consiglieri possono assistere allo scrutinio, senza interferire in alcun modo, né rivolgere la parola agli scrutatori. Apposito verbale contenente l'esito della votazione viene sottoscritto dai tre scrutatori, e consegnato al Presidente, che proclama il risultato della votazione.

7.   Qualora nessun componente il Consiglio si opponga, il Presidente può disporre l'effettuazione contemporanea di più votazioni con schede distinte.

Articolo 127 - Votazione segreta a mezzo di impianto automatico.

1.   Qualora la votazione avvenga mediante l'apposito impianto, i componenti il Consiglio possono digitare il tasto per l'espressione del voto positivo, o quello per l'espressione del voto negativo, o quello per dichiarare la propria astensione. L'operazione di voto deve concludersi entro i due minuti successivi all'apertura della votazione. I consiglieri che si astengono, si considerano presenti agli effetti del numero legale per la validità della riunione. I componenti il Consiglio che non digitano alcun tasto, si considerano assenti. Al termine del tempo fissato, il Presidente dichiara chiusa la votazione. L'esito è comunicato al Presidente, che ne proclama il risultato.

Articolo 128 - Modalità di votazione palese.

1.   Nei casi di votazione in forma palese:
a)   qualora l'aula consiliare sia dotata di apposito impianto, il Presidente può decidere che la votazione avvenga mediante esso, ovvero mediante l'appello nominale dei componenti il Consiglio;
b)   qualora l'aula consiliare non sia dotata di impianto automatico di votazione, ovvero esso non sia utilizzabile per cause di forza maggiore, essa può avvenire per alzata di mano, o mediante l'appello nominale dei componenti il Consiglio. Si procede mediante appello nominale qualora lo decida il Presidente, o sia richiesto da capigruppo che rappresentano almeno dieci consiglieri.

2.   Qualora la votazione avvenga mediante l'apposito impianto i componenti il Consiglio, entro i due minuti successivi all'apertura della votazione, possono digitare il tasto per l'espressione del voto positivo, o quello per l'espressione del voto negativo, o quello per dichiarare la propria astensione. I componenti il Consiglio che si astengono, si computano presenti agli effetti del numero legale per la validità della seduta. I componenti il Consiglio che non digitano alcun tasto, si considerano assenti. Al termine del tempo fissato, il Presidente dichiara chiusa la votazione. L'esito è comunicato al Presidente, che ne proclama il risultato.

3.   La votazione mediante appello nominale avviene attraverso la progressiva chiamata, in ordine alfabetico, dei nominativi i componenti il Consiglio effettuata dal segretario della seduta. Ogni componente il Consiglio chiamato, dichiara il proprio voto, con un "sì" o un "no", o dichiara la propria astensione. I componenti il Consiglio astenuti, si considerano presenti agli effetti del numero legale per la validità della riunione. I componenti il Consiglio che al momento della chiamata dichiarino di non partecipare al voto, si considerano assenti. Terminato l'appello in ordine alfabetico, il segretario chiama a esprimere il proprio voto i componenti il Consiglio eventualmente sopraggiunti nel corso dell'appello. Terminata la chiamata dei componenti il Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la votazione. L'esito è comunicato al Presidente, che ne proclama il risultato.

4.   Quando la votazione avviene per alzata di mano, il Presidente richiede successivamente di esprimere il proprio voto ai favorevoli, ai contrari e agli astenuti. Il Presidente procede a contare i voti espressi. I componenti il Consiglio sopraggiunti prima della conclusione del conto dei voti, possono aggiungere il proprio voto verbalmente. Terminato il conto dei voti, il Presidente dichiara chiusa la votazione, e ne proclama l'esito.

5.   Le votazioni effettuate in modo alternativo, di cui al precedente articolo 40, comma 1, si svolgono mediante appello nominale. Ogni componente il Consiglio chiamato, dichiara il numero dell'emendamento, o del subemendamento per il quale vota, o dichiara "nessuno", ovvero dichiara la propria astensione. Qualora la maggioranza i componenti il Consiglio votanti dichiari "nessuno", tutti gli emendamenti, o i subemendamenti, si considerano respinti. Qualora un emendamento, o subemendamento, ottenga il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio votanti, esso si considera approvato, e gli altri respinti. Negli altri casi il Presidente constata, dandone atto a verbale, la nullità della votazione, e procede a porre in successiva votazione i singoli emendamenti, o subemendamenti, a partire da quelli logicamente più distanti dalla cifra o dalla data cui si riferiscono. L'accoglimento di uno di essi determina la decadenza degli altri.

Articolo 129 - Irregolarità nelle votazioni.

1.   Il Presidente può sospendere le operazioni di voto e di scrutinio qualora lo ritenga necessario per accertare eventuali irregolarità, e deve farlo, qualora gli sia richiesto dal segretario.

2.   Ogni componente il Consiglio può comunicare al segretario, che ne informa il Presidente, eventuali rilievi sulla regolarità delle operazioni di voto in corso, ovvero può farne oggetto di un brevissimo intervento, al quale risponde il Presidente e sul quale non si apre la discussione, effettuato fra la chiusura della votazione e la proclamazione del suo risultato.

3.   Qualora il Presidente rilevi delle irregolarità nel corso delle operazioni di voto o di scrutinio può, in qualsiasi momento prima dell'annuncio del risultato, annullare la votazione. Il Presidente deve anche procedere all'annullamento qualora gli sia richiesto, per aver rilevato delle irregolarità, dal segretario dell'adunanza o, nei casi di votazione mediante scheda, da almeno due scrutatori.

4.   Qualora il Presidente annulli una votazione, deve immediatamente procedere ad una nuova votazione, eventualmente cambiandone il metodo.

5.   Il verbale della seduta deve dare menzione delle votazioni annullate e delle motivazioni.

6.   Il Presidente deve segnalare all'Autorità Giudiziaria qualsiasi comportamento che possa avere rilievo penale, e che si verifichi nel corso delle operazioni di voto o di scrutinio.

CAPO VII - VERBALE DELLE ADUNANZE

Articolo 130 - Verbale delle adunanze.

1.   Il verbale di ogni adunanza è redatto a cura del segretario, e deve comunque contenere l'elenco degli argomenti discussi, degli interventi effettuati, delle decisioni assunte, con le modalità e l'esito delle votazioni e, per ogni deliberazione, i punti principali della discussione ed il testo degli interventi dei consiglieri che ne fanno richiesta. Di norma il verbale contiene anche il testo degli altri interventi effettuati nel corso dell'adunanza.

2.   Il verbale è approvato al termine della stessa seduta alla quale si riferisce, ovvero. al termine di una seduta che si svolga entro i venti giorni successivi. Dopo l'approvazione, esso è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

3.   Consiglieri ed assessori possono, con le modalità stabilite dalla Conferenza dei Capigruppo, apportare rettifiche al testo degli interventi da loro svolti. Tali rettifiche non possono in ogni caso alterare il senso degli interventi medesimi.

4.   I verbali delle adunanze, dopo l'approvazione, sono depositati presso gli uffici del Consiglio Comunale e sono pubblici, salvo i casi di esclusione della pubblicità espressamente previsti dalla normativa vigente.

5.   Delle adunanze del Consiglio Comunale è effettuata, salvo impedimenti per cause di forza maggiore, la registrazione a mezzo di apposito impianto, e la trascrizione mediante il sistema di stenotipia. I supporti contenenti le registrazioni sono conservati presso gli uffici del Consiglio Comunale, disponibili all'ascolto da parte dei componenti il Consiglio, degli assessori e dei dirigenti del Comune.

6.   I verbali delle adunanze segrete sono approvati in seduta segreta.

CAPO VIII - ADUNANZE DELLE COMMISSIONI

Articolo 131 - Segreteria delle adunanze.

1.   La funzione di segretario delle adunanze è svolta da uno dei funzionari di cui all'articolo 10 comma 6.

2.   Il segretario dell'adunanza assiste il presidente della commissione, redige il verbale, e svolge gli altri compiti stabiliti dal regolamento.

Articolo 132
Convocazione e ordine del giorno delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti.

1.   Ogni commissione consiliare permanente è tenuta a svolgere tutte le adunanze necessarie per esercitare efficacemente le sue funzioni.

2.   Le adunanze delle commissioni consiliari permanenti sono convocate dal proprio presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento.

3.   Il Presidente è tenuto, entro cinque giorni, salvo diverso accordo con i richiedenti, a convocare la commissione su un determinato argomento, ovvero a iscrivere un argomento al primo punto dell'ordine del giorno di una riunione già convocata, quando sia deciso dalla commissione stessa in una precedente riunione, e quando gli sia richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale o, in forma scritta, da consiglieri componenti la commissione, che rappresentino la maggioranza dei consiglieri comunali. In apertura di seduta della commissione, ogni componente può prendere la parola, per non più di un minuto, per formulare proposte relative agli argomenti da trattare nelle successive riunioni.

4.   Il Presidente è tenuto, entro quindici giorni, a convocare la commissione su un determinato argomento, ovvero a inserire un argomento al primo punto dell'ordine del giorno di una adunanza già convocata, quando lo richiedano in forma scritta consiglieri componenti la commissione che rappresentino un terzo dei consiglieri comunali.

5.   Trascorsi quindici giorni dall'assegnazione all'esame della commissione di una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno, senza che delle stesse ne sia stato programmato l'esame, ogni componente la commissione stessa può chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno. Tali proposte devono essere trattate in una seduta, che si deve svolgere entro i quindici giorni successivi. Per le deliberazioni proposte dalla Giunta, la richiesta può essere formulata dal Sindaco o da un assessore.

6.   Qualora il presidente di una commissione consiliare permanente non provveda a convocare la commissione in termini utili per ottemperare a quanto stabilito dallo Statuto, dai regolamenti, da una deliberazione o da una mozione del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio può stabilire una determinata scadenza e, ove persista l'inadempienza, convocare in sua vece la commissione.

7.   Le adunanze delle commissioni consiliari permanenti ordinarie, tematiche e sul controllo della gestione, sono convocate in forma scritta con almeno quarantotto ore di anticipo, riducibili a ventiquattro per motivate ragioni d'urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

8.   Nel rispetto della normativa inerente il documento informatico, e con il consenso della Conferenza dei Capigruppo espresso con il voto favorevole di capigruppo rappresentanti i due terzi dei consiglieri assegnati, l'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante posta elettronica all'indirizzo depositato dai consiglieri. Ove si utilizzi tale modalità, i termini per il recapito di cui al presente comma decorrono dalla data e dall'orario registrati sui sistemi informatici.

9.   Ogni commissione consiliare permanente ordinaria stabilisce, con il consenso della Conferenza dei Capigruppo espresso con il voto favorevole di capigruppo rappresentanti i due terzi di consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e tenendo conto delle esigenze dei propri componenti, il giorno della settimana e l'ora in cui di norma svolgere le proprie adunanze ordinarie. Eventuali deroghe agli orari prestabiliti sono autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita preventivamente la Conferenza dei Capigruppo. L'avviso di convocazione, e l'ordine del giorno relativi alle adunanze di cui al presente comma, possono essere recapitati con ventiquattro ore di anticipo.

10.   Con lo stesso avviso di convocazione possono essere convocate più adunanze. Non possono essere convocate più di due adunanze della commissione nello stesso giorno, e fra l'ora di convocazione di una adunanza, e l'ora di convocazione della successiva, devono intercorrere almeno quattro ore di intervallo.

11.   Copia della convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari ed agli eventuali vicecapogruppo del Gruppo Misto, al Sindaco, ai presidenti delle circoscrizioni, ai presidenti delle consulte comunali, all’Agenzia per i servizi pubblici locali, con le stesse modalità previste per i consiglieri.

Articolo 133 - Convocazione e ordine del giorno delle adunanze delle commissioni speciali.

1.   La convocazione, contenente l'ordine del giorno delle adunanze delle commissioni speciali, deve essere recapitata ai componenti almeno 48 ore prima della seduta. Il termine può essere ridotto a 24 ore qualora la data sia decisa dalla commissione in una precedente riunione. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente, tenendo conto di quanto disposto dal presente regolamento. Copia degli avvisi di convocazione e dell'ordine del giorno è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, e ai capigruppo.

Articolo 134 - Luogo delle adunanze.

1.   Le commissioni consiliari permanenti e speciali si riuniscono a Palazzo Civico, nei locali a ciò destinati dalla Conferenza dei Capigruppo. Esse possono eccezionalmente riunirsi in altri luoghi, qualora sia deciso dalla commissione in una precedente riunione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 135 - Numero legale per la validità delle sedute.

1.   Le sedute delle commissioni sono valide se ad esse partecipano consiglieri che le compongono, o consiglieri che li sostituiscono, che rappresentino la maggioranza dei consiglieri rappresentati nelle commissioni medesime. Nei casi di cui al precedente articolo 23, comma 2, le sedute sono valide se ad esse partecipano la metà più uno dei consiglieri che la compongono. Nelle sedute congiunte di più commissioni consiliari permanenti il numero legale è calcolato tenendo conto di quanto disposto dal precedente articolo 14, comma 3.

2.   A cura del segretario della commissione, è tenuto un registro delle presenze, all’interno del quale i consiglieri componenti la commissione medesima possono apporre la loro firma quale certificazione della presenza alla seduta. Tale registro è a disposizione a partire dall’ora di convocazione della seduta fino al termine della stessa, e comunque per un tempo non inferiore a trenta minuti.

3.   In assenza del numero legale, a condizione che siano presiedute dal proprio presidente o vicepresidente, le commissioni consiliari permanenti possono:
-   trattare le interpellanze iscritte all'ordine del giorno, purché siano presenti il Sindaco o l'assessore delegato alla risposta, e uno dei consiglieri interpellanti, anche esterno alla commissione;
-   trattare le interpellanze dei consigli di circoscrizione, ai sensi del Regolamento del decentramento, purché siano presenti il Sindaco, o l'assessore delegato, e componenti della commissione medesima che rappresentino un terzo dei consiglieri;
-   trattare le petizioni al Consiglio Comunale, presentate ai sensi dello Statuto, iscritte all'ordine del giorno, purché siano presenti il Sindaco, o un assessore delegato, e consiglieri membri della commissione o consiglieri che li sostituiscano, che rappresentino un terzo dei consiglieri.

4.   In assenza del numero legale, le commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche possono altresì effettuare le audizioni, iscritte all'ordine del giorno, di rappresentanze di cittadini e associazioni, ovvero seguire l'illustrazione e la presentazione di argomenti in materie di propria competenza, purché siano presenti il presidente o il vicepresidente della commissione, e consiglieri membri della commissione, o consiglieri che li sostituiscano, che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri.

5.   Il presidente della commissione, a partire dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione e dopo lo svolgimento degli eventuali adempimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, constatata attraverso il segretario la presenza del numero legale, può dichiarare aperta la seduta per procedere all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

6.   Trascorsi 30 minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione, qualora non si stia procedendo agli adempimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero qualora essi siano terminati, il segretario procede, a richiesta del presidente o di un consigliere membro della commissione, o di un consigliere che lo sostituisca, a verificare la presenza del numero legale. Qualora gli adempimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 si protraggano oltre i 30 minuti, la verifica di cui sopra è effettuata al termine di tali adempimenti.

7.   In caso di esito negativo, il Presidente dichiara deserta o chiusa la seduta.

8.   Nei casi di cui al comma precedente, si considerano partecipanti agli effetti di legge i consiglieri che sono risultati presenti al momento della verifica, e che hanno partecipato agli adempimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, nonché i consiglieri che hanno apposto la loro firma sul registro di cui al precedente comma 2.

9.   Qualora gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 si svolgano in una fase non iniziale della seduta, al termine di essi si deve procedere a una nuova verifica del numero legale, ed in caso di esito negativo il Presidente dichiara chiusa la seduta.

10.   Qualora, successivamente all'apertura di una seduta, il Presidente constati in qualsiasi momento che il numero legale sia venuto meno, dichiara chiusa la seduta.

11.   La disposizione di cui al comma precedente non si applica, qualora non siano trascorsi 30 minuti dall'ora indicata sull'avviso di convocazione. In tale caso la seduta è sospesa dal presidente, che allo scadere dei 30 minuti deve procedere a una nuova verifica del numero legale.

12.   In qualsiasi momento della seduta, ogni consigliere componente la commissione o sostituto di un componente, può richiedere al segretario della riunione di verificare la presenza del numero legale, o del quorum previsto dai precedenti commi 3 e 4. Il segretario procede senza interferire con lo svolgimento della riunione, e segnala al presidente l'eventuale esito negativo. Il presidente, dopo un'eventuale ulteriore verifica attraverso un immediato appello nominale, dichiara chiusa la seduta, salvo il caso di cui al comma precedente.

13.   Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 si applicano anche alle commissioni speciali.

Articolo 136 - Decisioni delle commissioni.

1.   Salvo diverse disposizioni del regolamento, le decisioni delle commissioni sono assunte con il voto favorevole di componenti che rappresentino la maggioranza dei consiglieri ovvero, nei casi di cui all'articolo 23, comma 2, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti. Le votazioni avvengono in forma palese.

Articolo 137
Partecipazione ai lavori delle commissioni dei consiglieri non componenti e degli assessori.

1.   I consiglieri che non ne siano componenti, e non sostituiscano un componente, possono partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche. Essi hanno diritto di parola quando la commissione tratti proposte di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno ad essa assegnate dal Consiglio, o interpellanze da essi sottoscritte. Essi possono inoltre partecipare, senza diritto di parola, alle sedute della Commissione Consiliare permanente sul controllo della gestione, e delle commissioni speciali, con l'eccezione di cui al successivo comma 3.

2.   Agli effetti di legge, si considerano partecipanti alle riunioni delle commissioni i soli consiglieri componenti le medesime, ovvero i loro sostituti, delegati con le modalità previste dal comma 5 del precedente articolo 13.

3.   La partecipazione ai lavori delle commissioni d'indagine è limitata ai consiglieri che la compongono. Gli altri consiglieri, il Sindaco e gli assessori sono tenuti a intervenire, se convocati.

4.   Almeno un assessore competente per materia è sempre tenuto a partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti, quando esse esaminano proposte di deliberazione presentate dalla Giunta Comunale. In caso di assenza di rappresentanti della Giunta competenti per materia, ogni consigliere componente la commissione può ottenere il rinvio dell'esame del provvedimento ad una successiva seduta, che si potrà svolgere non prima di 72 ore.

5.   Salvo motivata impossibilità, comunicata per iscritto al presidente della commissione, gli assessori sono tenuti a intervenire, con diritto di parola, a tutte le riunioni delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali, quando sono convocati.

6.   Gli assessori possono comunque intervenire alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti. Essi possono esercitare il diritto di parola quando la commissione tratti argomenti attinenti le competenze ad essi delegate dal Sindaco.

Articolo 138 - Partecipazione alle adunanze delle commissioni dei funzionari del Comune.

1.   I funzionari del Comune appositamente convocati devono partecipare alle riunioni delle commissioni. Essi possono prendere la parola per rispondere alle domande dei consiglieri che compongono la commissione, o dei loro sostituti.

2.   Il Sindaco e gli assessori, quando sono tenuti a partecipare alla riunione di una commissione, possono convocare funzionari del Comune. Essi possono prendere la parola su richiesta del Sindaco, o dell'assessore e del presidente della commissione.

3.   Il Segretario Generale, o il Vicesegretario, possono partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, fermo restando quanto disposto per le commissioni speciali d'indagine. Essi possono prendere la parola su richiesta del presidente della commissione.

4.   Il segretario della commissione può prendere la parola su richiesta del presidente.

Articolo 139 - Pubblicità delle adunanze.

1.   Le adunanze delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche sono pubbliche, con le eccezioni di cui ai commi 2, 3 e 4. La pubblicità delle commissioni è assicurata attraverso la possibilità di assistervi per i giornalisti accreditati, e per un numero di cittadini compatibile con le dimensioni del luogo di riunione. Il presidente della commissione definisce numericamente gli accessi e, nei casi di presenze organizzate, le dimensioni della rappresentanza ammessa.

2.   I lavori delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche non sono pubblici quando esse procedono all'elaborazione, o all'esame preventivo, di proposte di deliberazione.

3.   I lavori delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche non sono pubblici quando esse procedono a ricerche, ed altre attività conoscitive, salvo diversa decisione della commissione.

4.   Le riunioni delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche non sono pubbliche quando esse trattano questioni la cui trattazione è effettuata dal Consiglio Comunale in adunanza segreta ai sensi dell'articolo 97.

5.   Nei casi di cui ai commi 2 e 3 possono partecipare alla riunione i consiglieri comunali, gli assessori, il Segretario Generale, o il Vicesegretario, i funzionari convocati, i sostituti dei consiglieri comunali e gli esperti che li accompagnano, i presidenti di circoscrizione convocati, i funzionari addetti alla segreteria della commissione.

6.   Nei casi di cui al comma 4 possono intervenire i consiglieri comunali, gli assessori, il Segretario Generale o il Vicesegretario, l'eventuale soggetto audito, vincolati al segreto d'ufficio.

7.   Le adunanze della commissione consiliare permanente sul controllo della gestione non sono pubbliche, salvo quando si trattino interpellanze. Ai lavori possono intervenire i consiglieri comunali, gli assessori, il Segretario Generale e il Vicesegretario, i funzionari convocati, i presidenti di circoscrizione convocati, i funzionari addetti alla segreteria della commissione, i soggetti auditi. Nei casi di cui al comma 4, possono intervenire i soggetti di cui al comma 6.

8.   I lavori delle commissioni speciali non sono pubblici. Quando esse procedono a ricerche, e ad altre attività conoscitive, si applica quanto disposto al comma 3.

9.   I lavori delle commissioni speciali d'indagine non sono pubblici. Ad essi possono partecipare i consiglieri che ne fanno parte, il segretario della commissione, ed i soggetti eventualmente auditi.

Articolo 140 - Durata degli interventi.

1.   Nelle sedute delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche, i consiglieri che ne fanno parte, o i loro sostituti, possono effettuare interventi per una durata complessiva massima di dieci minuti su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

2.   Uno dei presentatori della proposta di deliberazione in discussione dispone di dieci minuti per illustrarla.

3.   Uno dei presentatori della proposta di mozione o di ordine del giorno in discussione dispone di cinque minuti per illustrarla.

4.   I consiglieri che non fanno parte della commissione possono intervenire, nelle sedute delle commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche, per un tempo non superiore a tre minuti su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, quando si trattino proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno assegnate dal Consiglio all'esame della commissione.

5.   La trattazione delle interpellanze è disciplinata dal precedente articolo 62. La trattazione di emendamenti, avviene in base a quanto stabilito dall'articolo 38, comma 3 e dall'articolo 117, comma 5.

6.   Il presidente della commissione regola i tempi d'intervento a disposizione dei cittadini presentatori di petizioni e di proposte di deliberazione, e dei soggetti convocati per audizioni.

7.   Al fine di consentire il più efficace approfondimento degli argomenti in discussione, il presidente può consentire, con rigorosa imparzialità, un ampliamento dei tempi d'intervento a disposizione dei consiglieri.

8.   L'organizzazione della discussione ed i tempi massimi d'intervento, nelle riunioni delle commissioni speciali e delle commissioni speciali d'indagine, sono disciplinati dalla commissione.

9.   Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative ai tempi d'intervento nelle adunanze del Consiglio Comunale.

Articolo 141 - Verbalizzazione delle adunanze delle commissioni.

1.   Delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti ordinarie, e delle commissioni speciali viene tenuto, a cura della segreteria della riunione, un verbale sintetico contenente l'elenco dei consiglieri e degli assessori intervenuti alle adunanze medesime, gli argomenti esaminati, le eventuali decisioni assunte, ed i voti espressi. Esso è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

2.   Il verbale delle adunanze delle commissioni speciali d'indagine, è disciplinato dal precedente articolo 74.

3.   Di norma, delle adunanze delle commissioni è effettuata la registrazione a mezzo di apposito impianto. I supporti contenenti le registrazioni non hanno valore di verbale ma di "resoconto non corretto".

4.   I supporti contenenti le registrazioni delle adunanze delle commissioni speciali di indagine, e delle riunioni, o delle parti di riunione, delle altre commissioni che si svolgono in forma segreta per le ragioni di cui all'articolo 139, comma 4, sono conservati presso il Segretario Generale del Comune.

5.   I supporti contenenti le registrazioni delle adunanze di commissione non disciplinate dal comma precedente, possono essere duplicati al fine di garantire il diritto di accesso.

6.   Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, il presidente della commissione ed il Segretario Generale possono disporre la trascrizione delle registrazioni delle adunanze di cui al comma precedente. Le trascrizioni costituiscono "resoconto non corretto".

Articolo 142 - Norma generale.

1.   Alle adunanze delle commissioni, per quanto non disciplinato dal presente Capo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento relative alle adunanze del Consiglio Comunale.

TITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I - REVISORI DEI CONTI

Articolo 143 - Presentazione delle candidature.

1.   Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato triennale, il Presidente del Consiglio Comunale dispone la pubblicazione a mezzo stampa dell'avviso del rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti.

2.   Gli interessati possono presentare dichiarazione di disponibilità, unitamente ad un curriculum, all'autocertificazione di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter ricoprire tale incarico, nonché dell'assenza di cause comportanti l'incompatibilità e l'ineleggibilità.

3.   In tale dichiarazione di disponibilità gli interessati specificano gli albi professionali, o il registro, ai quali sono iscritti, ed in base ai quali dichiarano la propria disponibilità.

4.   Con le modalità previste dal precedente articolo 83, e nel rispetto di quanto previsto nel presente Capo, ogni consigliere comunale può proporre candidati per il Collegio dei Revisori dei conti, almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione della seduta nella quale il Consiglio Comunale deve procedere alla votazione.

Articolo 144 - Elezione del Collegio dei Revisori dei conti.

1.   Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno il rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti, almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato.

2.   Il Consiglio Comunale procede all'elezione senza discussione, né dichiarazione di voto. L'elezione avviene a scrutinio segreto mediante schede, con le modalità previste dalla legge.

3.   Il Presidente proclama eletti i candidati che abbiano ottenuto più voti, separatamente per ogni albo professionale, o registro, di cui al comma 3 del precedente articolo 143.

Articolo 145 - Rapporti tra Collegio dei Revisori e Consiglio Comunale.

1.   I Revisori hanno il diritto e, se richiesto dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco, il dovere di assistere alle riunioni del Consiglio Comunale. Devono altresì, se convocati, partecipare alle riunioni delle commissioni permanenti, speciali o di indagine.

2.   Le commissioni consiliari, permanenti, speciali o di indagine, possono chiedere al Collegio dei Revisori relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dalle unità organizzative dell'amministrazione comunale. Il Collegio dei Revisori è tenuto a presentare tempestivamente tali relazioni al presidente della commissione ed al Presidente del Consiglio.

3.   Qualora componenti di una commissione permanente rappresentanti un terzo dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata, il presidente della commissione dispone l'audizione in commissione del Collegio dei Revisori.

4.   Ove emergano gravi irregolarità nella gestione di unità organizzative o delle istituzioni comunali, il Collegio dei Revisori trasmette una relazione urgente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente convoca la Conferenza dei Capigruppo non oltre cinque giorni dal ricevimento della relazione.

5.   Il Collegio dei Revisori, di propria iniziativa, può trasmettere al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale pareri o proposte circa l'ordinamento contabile e finanziario, l'ordinamento degli uffici e del personale, l'organizzazione dei servizi pubblici locali.

CAPO II - SPESE ELETTORALI

Articolo 146 - Spese elettorali.

1.   In occasione della presentazione delle liste e delle candidature per l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa, cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.

2.   Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'Albo Pretorio. L'affissione deve durare sino all'elezione del Sindaco.

3.   Entro novanta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste deve essere presentato al Segretario Generale del Comune, che provvede ad esporlo per i trenta giorni successivi all'Albo Pretorio del Comune.

4.   Terminata l'esposizione all'Albo Pretorio, i bilanci preventivi ed i rendiconti di cui ai commi precedenti, devono essere accessibili a tutti i cittadini che facciano richiesta di prenderne visione, o di averne copia.

CAPO III - MISSIONI DEI CONSIGLIERI

Articolo 147 - Autorizzazione delle missioni.

1.   Le missioni dei consiglieri comunali devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio, previo parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo.

2.   Per ragioni d'urgenza, le missioni possono essere autorizzate dal Presidente, che ne dà comunicazione alla prima riunione successiva della Conferenza dei Capigruppo.

CAPO IV - CONSIGLIERI AD HONOREM

Articolo 148 - Consiglieri ad honorem.

1.   Coloro che hanno ricoperto la carica di componente del Consiglio per due tornate amministrative complete, essendo proclamati eletti entro i sessanta giorni successivi alla prima seduta di ogni tornata, o per un periodo complessivamente superiore a dieci anni, sono inseriti nel Registro dei consiglieri ad honorem. Sono altresì considerati, per la durata del mandato, Consiglieri ad honorem il Presidente, i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti della 'Associazione tra i Consiglieri Comunali già componenti il Consiglio Comunale di Torino'.

2.   E’ istituito un apposito registro dei consiglieri ad honorem della Città.

3.   Il consigliere ad honorem oggetto di misure penali che comportano la decadenza dall'incarico di consigliere comunale è automaticamente escluso dal registro di cui al comma precedente.

4.   I consiglieri ad honorem sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 149 - Disposizioni transitorie.

1.   Le disposizioni del Capo VI del Titolo I entrano in vigore nel mandato amministrativo successivo a quello in cui avviene l'approvazione del presente regolamento, e sino a tale scadenza le modalità ed i criteri di composizione e le materie di competenza delle commissioni consiliari permanenti ordinarie rimangono quelle stabilite dal previgente regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale.

2.   Le sottocommissioni consiliari in funzione, al momento dell'approvazione del presente regolamento, assumono la denominazione di commissioni consiliari tematiche, e rimangono in carica, salvo revoca deliberata dal Consiglio, sino alla scadenza del mandato amministrativo in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Articolo 150 - Disposizione finale.

1.   Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto, e dal presente regolamento. Per quanto non previsto da tali fonti normative, ed in quanto non in contrasto con le medesime, valgono le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.