Divisione Infrastrutture e Mobilità
Settore Arredo e Immagine Urbana

n. ord. 12
2003 08454/052

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 FEBBRAIO 2004
(proposta dalla G.C. 28 ottobre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DELLA CITTÀ DI TORINO. MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE AMBIENTALI. APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Alfieri,
   di concerto con l'Assessore Bonino.

   Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998 (mecc. 9710020/13), il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è in vigore dal 27 aprile 1998.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 aprile 2000 (mecc. 9911487/52), esecutiva dall'8 maggio 2000, sono state apportate alcune modifiche migliorative alle Norme tecniche ambientali del Piano.

   L'articolo 15 delle citate Norme prevedeva che entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano (vale a dire entro il 31 dicembre 2001) tutti gli impianti di affissioni e cartellonistica dovevano essere regolarizzati secondo quanto previsto dal Piano stesso.

   Trattandosi di verificare e controllare sul territorio e per la prima volta la rispondenza di circa 3000 impianti (tutte le autorizzazioni rilasciate fino al 31 dicembre 1998), con deliberazione del Settore Pubblicità e Affissioni (Giunta Comunale del 4 dicembre 2001 - mecc. 2001 10422/13 - esecutiva dal 23 dicembre 2001) si prorogava il termine al 31 dicembre 2002 e con successiva deliberazione (Giunta Comunale in data 27 dicembre 2002 - mecc. 2002 11901/13 - esecutiva dal 15 gennaio 2003) si articolavano le varie scadenze nel corso del 2003.

   L'impegnativo lavoro di verifica e controllo svolto ha permesso di evidenziare la necessità di un ulteriore affinamento delle Norme tecniche ambientali del Piano, recependo nel contempo l'aumento della superficie complessiva per impianti di affissione e cartellonistica, così come previsto nella deliberazione Giunta Comunale del 27 dicembre 2002 (mecc. 2002 11901/13), esecutiva dal 15 gennaio 2003.

   Le variazioni più significative riguardano:
-    l'aumento della superficie pubblicitaria complessiva di mq. 30.000 (deliberazione della Giunta Comunale in data 27 dicembre 2002 - mecc. 2002 11901/13) suddivisa tra impianti di affissione (mq. 85.000) e impianti di cartellonistica (mq. 15.000);
-   la diminuzione della distanza minima tra un impianto e l'altro, portata da mt. 50 a mt. 35 per i grandi formati e da mt. 30 a mt. 20 per i formati medio piccoli;
-   tutta una serie di specifiche e precisazioni distribuite in vari articoli, per rendere più facilmente leggibile e applicabile il testo stesso.

   E' stato inoltre preso atto delle osservazioni avanzate dall'Associazione Italiana Fabbricanti Insegne Luminose (AIFIL). Sono state recepite alcune delle modifiche proposte atte a semplificare le procedure di autorizzazione per l'installazione di impianti soggetti ad impatto eolico.

   Il testo finale rappresenta, quindi, un ulteriore miglioramento e non altera i principi generali che sono alla base del Piano.

   E' stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi degli articoli 23, 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Le Circoscrizioni 3 e 7 hanno espresso parere favorevole (all. 2-3 - nn. ).
Le Circoscrizioni 1, 4, 5, 8 e 10 non hanno espresso parere.
La Circoscrizione 9 ha espresso parere sfavorevole generale con specifiche osservazioni (all. 4 - n. ).
Le Circoscrizioni 2 e 6 hanno espresso parere favorevole condizionato (all. 5-6 - nn.                         ).

   In particolare:
-   la Circoscrizione 2 richiede che si escluda la diminuzione della distanza minima tra un impianto e l'altro (articolo 11 punti A2, C.2.1). Si ritiene di non accogliere la richiesta in quanto la variazione della distanza minima fra impianti, per affissioni e cartellonistica, sia resa necessaria per adeguare il Piano al Regolamento Pubbliche Affissioni redatto dalla Divisione Servizi Tributari con l'obiettivo di recuperare spazi per nuovi impianti;
-   la Circoscrizione 6 richiede che per i nuovi impianti da posizionare vi sia il parere vincolante delle Circoscrizioni. Si ritiene di non accogliere la richiesta in quanto l'applicazione della normativa deve essere uniforme su tutto il territorio comunale;
-   la Circoscrizione 6 propone di inserire e regolamentare il posizionamento dei necrologi. Si specifica che tali impianti hanno natura di carattere istituzionale ed il Piano degli Impianti Pubblicitari ne prevede la collocazione a cura del Servizio Affissioni che svolge l'attività necessaria all'Amministrazione comunale e a tutti gli altri enti pubblici che ne fanno richiesta;
-   la Circoscrizione 6 richiede di non aumentare i metri quadrati per i cartelloni in quanto si assiste ad una proliferazione eccessiva che deturpa l'ambiente naturale (art. 11 comma 1 e art. 12 comma 1). Si ritiene di non accogliere la richiesta in quanto la variazione dei metri totali disponibili per impianti di affissione si è resa necessaria per adeguare il Piano Impianti Pubblicitari al Regolamento Pubbliche Affissioni;
-   la Circoscrizione 9 ha espresso parere contrario in termini generali sulla validità del piano. In riferimento a tale parere, si ritiene di confermare, in base all'esperienza quinquennale di gestione del piano con oltre 3.500 pratiche annue, l'utilità e l'idoneità dello strumento normativo;
-   la Circoscrizione 9 esprime parere negativo specifico sulle "transenne parapedonali che non sono certamente impianti pubblicitari temporanei e non trovano alcun riscontro nel piano generale degli impianti pubblicitari" (art. 13). Si ritiene inopportuno, in merito alla pubblicità su elementi di arredo urbano e su transenne parapedonali (che non sono considerati temporanei), predefinirne le tipologie e le caratteristiche in quanto questi elementi hanno le più svariate fisionomie e sono soggetti a continue evoluzioni di forme e disegni;
-   la Circoscrizione 9 ritiene penalizzante ed arbitraria l'imposizione di numero minimo di 4 indicatori per ogni modulo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Il numero minimo richiesto di 4 indicatori è stato ipotizzato per evitare l'acquisizione di posizioni da parte di società, che gestiscono la materia, avendo disponibile un solo riferimento pubblicitario con il risultato di una proliferazione di tali strutture (art. 12 comma C.2.3).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'Articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'Articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabilità;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento che integralmente si richiamano: le "Norme tecniche ambientali", testo proposto, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, abrogando contemporaneamente il testo in vigore (all. 1 bis - n. ).


Piano Generale degli Impianti Pubblicitari della Città di Torino

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - AMBITO DI INTERVENTO

1. La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio. Le disposizioni sono integrate dalle seguenti tavole:
- Suddivisione del territorio comunale - 1 tavola - scala 1:20.000
- Suddivisione del territorio comunale - vincoli - 27 tavole - scala 1:5.000
- Zona urbana centrale storica - vincoli - 1 tavola - scala 1:2.000

2. L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

3. Gli impianti pubblicitari possono risultare:
- di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizio;
- a carattere generale per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio.

4. Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle caratterizzate da ingombro fisico (nota 1) e risultano elencate e classificate all'articolo 5.

La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie, di competenza della Divisione Servizi Tributari.

5. Le insegne pubblicitarie di esercizio installate all'interno di aree non visibili dallo spazio pubblico non sono sottoposte alla preventiva autorizzazione comunale.

Articolo 2 - MODALITA' TECNICHE DI PRESENTAZIONE

1. Prima di installare o modificare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare, al Settore Pubblicità della Divisione Servizi Tributari, domanda in duplice copia, di cui una in bollo, sui moduli forniti dall'ufficio. La domanda può essere anche cumulativa per tipologie analoghe purché riferito alla medesima località.

2. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, o della Regione Piemonte o altro ente delegato, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detti Enti che dovrà essere allegato alla predetta domanda.

3. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà comprendere la seguente documentazione tecnica:

1) documentazione fotografica a colori (formato minimo 10x15) in duplice copia della posizione richiesta. Per le collocazioni su edifici, le fotografie devono risultare tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;

2) progetto in due copie che comprenda:

- disegni particolareggiati del mezzo pubblicitario, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;

ed inoltre

- per le collocazioni su edificio: rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:100, della facciata interessata, o adeguata porzione di essa, corredato dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc.); per le insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;

- per le collocazioni su sedime (pubblico o privato): rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500, della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici ...;

- per i murales o trompe-l'oeil: copia del parere preventivo rilasciato dal Settore Arredo e Immagine Urbana;

3) nulla osta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;

4) per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore a metri quadrati 8,5 e collocati sui tetti o su pali propri con struttura soggetta ad impatto eolico, in caso di parere positivo per ottenere l'autorizzazione alla posa sarà necessario allegare progetto asseverato ai sensi della normativa vigente;

5) per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario allegare fotocopia del certificato C.C.I.A.A. della ditta costruttrice dell'impianto dove è riportata l'abilitazione alla Legge 46/1990. Entro 30 giorni dall'avvenuta installazione il richiedente dovrà consegnare la prescritta "dichiarazione di conformità" dell'impianto. Trascorso il temine su indicato senza che sia stata presentata la dichiarazione di conformità si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

4. Entro 90 giorni dalla data dell'autorizzazione, per impianti di affissione, cartellonistica e indicatori di attività, il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, idonea documentazione fotografica dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.

Articolo 3 - SUDDIVISIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO

1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale risulta suddiviso in PARTE A, ove si opera secondo criteri di salvaguardia e tutela attiva, e PARTE B ove si opera secondo criteri di progettualità ed innovazione.

2. La PARTE A (tavole in scala 1:20.000, 1:5.000 e 1:2.000), formata dalle porzioni di territorio caratterizzate dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali, in coerenza anche con le previsioni del Nuovo P.R.G., comprende:
-   Zona Urbana Centrale Storica Z.U.C.S.
-   Zone Urbane Storico Ambientali Z.U.S.A.:
      1.  Vanchiglia
      2.  S. Salvario
      3.  S. Secondo
      4.  Buon Pastore
      5.  Borgo Po - Gran Madre
      6.  S. Donato - Le Chiuse
      7.  Borgo Dora - Balon
      8.  Madonna del Pilone
      9.  Principe Oddone - Valdocco
    10.  Barriera di Nizza
    11.  Crocetta - S. Teresina
    12.  Cit Turin
    13.  S. Donato - Cibrario
    14.  Barriera di Casale
    15.  Crimea
    16.  Borgo Po - Moncalvo
    17.  Campidoglio
    18.  Vanchiglietta
    19.  Lucento
    20.  Via Giachino
    21.  Regio Parco - Maddalene
    22.  Borgo S. Paolo
    23.  Via Cuneo
    24.  Regio Parco - Via Catania
    25.  Borgata Aurora
    26.  Madonna di Campagna
    27.  Montebianco - Monterosa - Barriera di Milano
    28.  Bertolla
    29.  Cavoretto
    30.  Borgata Mirafiori.
- Principali parchi e giardini pubblici (non compresi nella Z.U.C.S. o in aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 490/1999 e della Legge 1497/1939 e del Progetto Territoriale Operativo)
    Sempione
    Pellerina, compresa la scarpata a sud di corso Appio Claudio
    Colletta
    Ruffini
    Colonnetti
- Porzioni di territorio vincolate ai sensi delle Leggi 1497/1939 e 431/1985
    Territorio collinare
    Sponde del Po
    Viali alberati
- Sponde (porzioni di territorio per la realizzazione di futuri parchi fluviali) dei fiumi Po, Stura, Dora, Sangone; con riferimento alle aree ricadenti all'interno del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po ed in particolare per la porzione di territorio inserita in Parchi, Riserve naturali ed Aree protette regionali.

3. La PARTE B (tavole in scala 1:20.000 e 1:5.000) comprende:
Rimanente territorio comunale

Articolo 4 - VALORE STORICO AMBIENTALE DEL TESSUTO URBANO

1. Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano preesistente.

2. A tale scopo sono riconosciute le seguenti categorie normative di edifici (i riferimenti alla cartografia allegata sono indicati, caso per caso, successivamente):

EDIFICI DI I CATEGORIA

La I categoria comprende gli edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 490/1999 e della Legge 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, la cui tutela viene esercitata dalla Soprintendenza ai Beni ambientali ed architettonici o da altri organi o istituti a ciò appositamente delegati.

In tale categoria sono inoltre compresi tutti quegli edifici che per motivi di carattere storico, artistico, ambientale o documentario, costituiscono singolarmente o in quanto parti di complessi urbanistici o architettonici, le testimonianze di più elevato livello consegnateci dall'intero arco della storia, per i quali una corretta lettura degli esterni è indispensabile al godimento della loro immagine o alla comprensione del processo delle trasformazioni che hanno definito la forma della Città.

Sulla base delle classi riconosciute dal P.R.G. per la Zona Urbana Centrale Storica, nella tavola in scala 1:2.000, tali edifici della I categoria sono individuati in grigio scuro puntinato, quelli vincolati, e con tratto continuo nero, gli altri.
Per il resto del territorio comunale, nelle tavole in scala 1:5.000 gli edifici della I categoria sono individuati in nero con asterisco, quelli vincolati, (aggiornamento al 1994), in nero quelli che, anche se non vincolati, fanno parte delle classi del P.R.G.: 1. edifici di gran prestigio, 2. edifici di rilevante interesse storico, 3. edifici di valore storico ambientale.

EDIFICI DI II CATEGORIA

In tale categoria sono compresi gli edifici con valore ambientale o documentario: cioè quelli che, realizzati secondo regole edificatorie tradizionali, anche se non presentano particolare aulicità, monumentalità o prestigio, caratterizzano con equilibrio e dignità ampie porzioni della Città (edilizia "di tessuto" ottocentesca nella Z.U.C.S., negli ampliamenti urbani dell'800 o dei primi anni del '900 e nelle borgate foranee).

Sono inoltre compresi in tale categoria (se pur a causa di valori caratterizzanti diversi) il complesso della via Roma e gli edifici più significativi costruiti tra le due guerre.

Sulla base delle classi riconosciute dal P.R.G. per la Zona Urbana Centrale Storica, nella tavola in scala 1:2.000, tali edifici della II categoria sono individuati con tratto nero spezzato.
Per il resto del territorio comunale, gli edifici della II categoria caratterizzanti le Z.U.S.A. sono individuati nelle tavole in scala 1:5.000 con tratto nero continuo.

EDIFICI DI III CATEGORIA

Nella Z.U.C.S. appartengono a tale categoria gli edifici recenti, realizzati dagli anni 20 fino ai giorni nostri.

Sulla base delle classi riconosciute dal P.R.G. per la Zona Urbana Centrale Storica, nella tavola in scala 1:2.000, tali edifici della III categoria sono individuati con una sequenza di pallini. Quelli riconosciuti dal P.R.G. come fronti caratterizzanti sono contrassegnati da asterisco.

3. Per il resto del territorio comunale gli edifici recenti coincidono con il tessuto urbano indifferenziato, riconoscibile in negativo, perché privo di ogni tipo di segno particolare negli elaborati grafici.

Articolo 5 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:

F - INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell'edificio

F.1 Vetrofanie e vetrografie

F.2 Murales, trompe l'oeil

F.3 Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti

F.4 Plance, targhe, pannelli (luminosi e non)

F.5 Filamento neon

F.6 Lettere singole (luminose e non)

F.7 Cassonetti

B - INSEGNE A BANDIERA perpendicolari al piano della facciata dell'edificio

B.1 Stendardi fissi, sculture

B.2 Plance, targhe, pannelli

B.3 Filamento neon

B.4 Lettere singole

B.5 Cassonetti

P - INSEGNE NEI PORTICI

P.1 Trasversali al senso di marcia

P.2 Nelle arcate esterne

T - INSEGNE NEL TERRENO

T.1 Totem di fruizione pedonale

T.2 Totem di fruizione automobilistica

A - IMPIANTI PER AFFISSIONI E/O PUBBLICITA'

A.1 Permanenti su preesistenza edilizia

A.2 Permanenti isolati

A.3 Temporanei

A.4 Addensamenti pubblicitari

C - IMPIANTI DI CARTELLONISTICA

C.1 Permanenti su preesistenza edilizia

C.2 Permanenti isolati

C.3 A carattere temporaneo o eccezionale

U - IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

S - BANDIERE, STRISCIONI, TELI, STENDARDI, GONFALONI

2. Con riferimento alla LUMINOSITA' esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:

N Pubblicità non luminosa

L Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare
    -  illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna),
                                      riflesso (sorgente luminosa interna schermata),
                                      indiretto (effetto luminoso in negativo)
    -  a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente).

3. Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

Articolo 6 - CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO

1. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se non verrà prodotta nuova dichiarazione.

2. Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

3. Gli impianti di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi o per attività di pubblico interesse, opportunamente documentate.

Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale.

4. Il titolare dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "statu quo ante".

5. Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari a carattere generale inutilizzati per più di 180 giorni consecutivi.

In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.

6. Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustrate e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.

7. Non devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista o similari (vedi articolo 7) nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia.

Non è ammesso l'inserimento di nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica.

8. La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.

9. In un raggio di metri 15 dagli impianti semaforici è vietato, per le insegne a bandiera, l'inserimento di luci di colore rosso, giallo e verde.

10. In caso di installazioni previste in aree inserite nei Parchi regionali, queste dovranno adeguarsi agli specifici Piani d'area e loro regolamenti.

11. In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il PRG o il Piano Commerciale riconoscano di particolare vocazione commerciale (ad esempio centri commerciali naturali), sono possibili "progetti di via" o "progetti di area", anche in variante alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati.

Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici competenti.

12. Per le insegne, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento; possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di progettazione che determini le dimensioni e le tipologie dei manufatti.

13. Per tutti gli elementi pubblicitari (insegne, targhe, corpi illuminanti, ecc.) delle "botteghe storiche" è possibile derogare dalle norme del Piano quando tali elementi, spesso di pregio per disegno ed esecuzione, rientrano in una logica di mantenimento filologico.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 7 - INSEGNE FRONTALI (F)

1. Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente.

La possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione di cui all'articolo 5, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.

F.1 - VETROFANIE, VETROGRAFIE

F.2 - MURALES, TROMPE L'OEIL

F.3 - ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI

F.4 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI

F.4.1 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI non illuminati

In metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra, plexiglas ... di sporgenza massima pari a cm. 5, risultano compatibili purché collocati solo al piano terreno:
-  nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti. Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche con funzioni "paravista" sui davanzali, o a "mantovana" di altezza max. pari a cm. 60, a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio;
nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc., immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno.
Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, sono ammesse anche piccole targhe tradizionali (metallo smaltato o dipinto, vetro, ceramica, legno, ecc.) di superficie inferiore a mq. 0,50, in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile. Possono essere inserite targhe professionali di forma, materiali e grafica qualificati; nel caso siano più di una dovranno risultare coordinate in un unico tipo.
Plance, targhe, pannelli su pali propri e posizionati su suolo privato sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale.

Inoltre per i soli edifici di categoria II e categoria III sono ammesse:
al piano terreno, in eventuali spazi murari delimitati da cornici, modanature o risalti o, in assenza di tali elementi architettonici, anche di forma libera e/o soluzioni passanti a collegamento di più aperture, purché commensurate allo spazio disponibile e coerenti dal punto di vista formale;
- ai piani superiori:
    a)  con funzione paravista sui davanzali delle finestre di altezza max. pari a cm. 60;
    b) di forma libera negli edifici non residenziali destinati ad un'unica attività (es. attività industriali, terziarie), purché commensurate allo spazio disponibile e coerenti dal punto di vista formale;
- sulle coperture dei soli bassi fabbricati e sulle pensiline, con altezza massima di m. 2,00 supporti compresi, nel caso in cui il fronte sia risolto in modo coordinato.

Negli edifici di categoria III sono anche ammissibili sui frontespizi ciechi particolari soluzioni anche a carattere pubblicitario generale purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di riqualificazione che oltre a determinare la dimensione del manufatto, preveda la manutenzione di tutta fronte interessata (vedi succ. articolo 12 punto C.1.).

Non sono ammesse plance, targhe, pannelli, sui tetti degli edifici multipiano.

F.4.2 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi

Le insegne di cui al precedente punto F.4.1 possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse.
Per tutti i tipi di edificio, compresi bassi fabbricati e muri di recinzione, sono ammessi impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento.
Per la parte basamentale degli edifici sono possibili le seguenti soluzioni:
-  collocazione di lampade tipo "applique", globi, lanterne sul paramento murario, ad un'altezza minima di m. 2,80 e sporgenza max. di cm. 35;
-  collocazione di lampade tipo faretti, sul paramento murario, sopra le forature, ad un'altezza minima di m. 2,80 in presenza di marciapiedi rialzati o aree pedonali e m. 3,50 in mancanza degli stessi, con sporgenza max. di cm. 70 e larghezza massima di cm. 26;
-  collocazione di elementi illuminanti in sedi particolari (cornici, riseghe, alloggiamenti) con apposito progetto per la valorizzazione di insegne e basamento.
Si precisa che le lampade di forma tradizionale (candelabri, lanterne, fiaccole, ecc.) non devono essere usate su fabbricati recenti, e che in questi ultimi possono essere studiate, con elementi illuminanti anche di nuova concezione, soluzioni atte a valorizzare ogni parte delle facciate, nel rispetto dei caratteri dell'edificio e dei criteri generali di inserimento di cui all'articolo 6.

F.4.3 - PLANCE, TARGHE, PANNELLI con sovrapposizione di filo neon o di lettere singole

Le insegne di cui al precedente punto F.4.1, di esercizio, possono essere messe in evidenza mediante la sovrapposizione di filo neon o di lettere singole luminose, ottenendo contemporaneamente l'occultamento di tutti gli elementi di elettrificazione. In tale tipo di impianto è ammesso uno spessore della plancia pari a cm. 6 ed una sporgenza massima, comprese lettere o filo neon, di cm. 18.
Negli edifici di categoria I tali soluzioni non sono ammesse, salvo che nelle aperture esista la possibilità di inserimento senza sporgenza alcuna dal filo della facciata.

F.5 - FILAMENTO NEON

F.6 - LETTERE SINGOLE

F.6.1 - LETTERE SINGOLE non luminose

Sono ammesse lettere singole, in bronzo, rame, pietra, plexiglas, legno, ceramica, ecc. di spessore non superiore a cm. 6, per le sole attività insediate, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti nelle seguenti situazioni:
-  nelle aperture nel rispetto delle partiture dei serramenti;
-  nei pieni murari, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, ecc..
Per attività di interesse pubblico possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori.
Negli edifici di categoria II e III sono inoltre ammesse:
ai piani superiori secondo i criteri sopra indicati, anche per attività private insediate;
sui frontespizi ciechi purché tutto lo spazio disponibile sia coinvolto in un'operazione di riqualificazione;
-  sulle coperture, con struttura di supporto accuratamente studiata, sia in ordine alle necessità statiche che alla forma, che deve essere il più possibile semplice e pulita; con le seguenti limitazioni:
    a)  per i bassi fabbricati e le pensiline altezza massima di m. 2,00 supporti compresi.
    b)  per gli edifici a più piani altezza massima di m. 3,50, comunque inferiore ad 1/4 di quella dell'edificio; e con
supporti di altezza massima pari a 1/3 dell'insegna nel rispetto delle seguenti condizioni:
        1) su ciascuna unità architettonica con tetto a falde non più di una; la cui collocazione sarà compresa tra la linea di gronda ed una linea, parallela ad essa, posta a m. 1,50 sopra il colmo;
        2) su coperture piane di edifici interamente ad uso non residenziale possono essere anche più di una a patto che risultino coordinate tra di loro.
Sulle coperture degli edifici di categoria III, ad eccezione degli immobili ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica, tenendo validi i precedenti criteri sono ammissibili anche interventi a carattere pubblicitario generale.

F.6.2 - LETTERE SINGOLE illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata

Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1..
Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ...) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale.
La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 12.

F.6.3 - LETTERE SINGOLE a luce interna

Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1.
La presenza di elementi illuminanti dentro lettere realizzate totalmente in materiale plastico traslucido le rende però non coerenti con gli edifici di categoria I ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 15.

F.7 - CASSONETTI

Articolo 8 - INSEGNE A BANDIERA (B)

1. Sui fabbricati è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio. Nella via Roma e in altre vie o piazze della Parte A (escluse quelle vincolate ai sensi della Legge 1089/1939) che il P.R.G. o il Piano Commerciale definiscono di particolare rango funzionale per attività terziarie commerciali e/o direzionali, sono ammissibili anche insegne pubblicitarie a carattere pubblicitario generale, in coerenza con le norme fisiche, nella tipologia filamento neon senza sottolettere e con l'esclusione di soluzioni a tubi paralleli.

2. In ogni caso consentito, deve essere rivolta particolare attenzione progettuale alla struttura di supporto.

3. Nelle tipologie B.1 (stendardi fissi e sculture) e B.2 (plance, targhe e pannelli) possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti.

B.P. - PARAMETRI FISICI

Le insegne a bandiera devono:
-  scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo; qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche di una misura comunque non inferiore di 50 centimetri;
-  avere uno sbalzo interno alla larghezza del marciapiede di almeno cm. 50;
-  essere collocate sugli edifici:
    a)  ad altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento orizzontale;
    b) ad altezza superiore a m. 3,50 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento verticale; lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda.
    In entrambe le soluzioni in presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a m. 2,80.
Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari ...) anche nella tipologia B.5 (cassonetti luminosi), se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo.
Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari ...).
Le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale: per i cassoni la proiezione della sagoma deve cadere all'interno dell'area privata.

B.T. - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO

Sono ammissibili le seguenti tipologie:

B.1 Stendardi fissi, sculture

B.2 Plance, targhe e pannelli non luminosi

B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli)

Edifici di categoria I

Nella parte basamentale con sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x70 o 70x50.

Edifici di categoria II e III

Nella parte basamentale con sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 100x70 o 50x150.
Ai piani superiori, la sola tipologia B.3 filamento neon (non a tubi paralleli), ad andamento verticale con sagoma massima di m. 1,20x8,00 supporti esclusi.
Inoltre per i soli edifici di categoria III ubicati in parte B sono ammesse le tipologie B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli) e B.4 Lettere singole. Ai piani superiori nel rispetto dei seguenti parametri:
a)  le insegne a bandiera ad andamento orizzontale devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con base B di misura maggiore o uguale all'altezza H, dove B max. è cm. 200;
b)  le insegne a bandiera ad andamento verticale devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con altezza H di misura maggiore della base B, dove B max. è cm. 150 e H max. è pari a m. 12,00;
c) le insegne a bandiera ad andamento misto devono rispettare le dimensioni risultanti dalla combinazione dei punti precedenti.

Portici

Nei portici di tipologia storica, categoria I e II, possono essere ammesse solamente piccole insegne a stendardo o a targa, a scultura o similari, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x70 o 70x50, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di m. 2,80.
Nei portici di tipologia moderna, categoria III, possono essere ammesse anche insegne a bandiera del tipo a filamento neon e a lettere singole, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x150 o 100x70, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di m. 2,80.

Articolo 9 - INSEGNE NEI PORTICI (P)

1. Insegne frontali (F) ed a bandiera (B) possono unicamente essere collocate nella parete di fondo dei portici ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8; in particolare non è ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari di pubblica utilità.

2. Per gli edifici di I e II categoria le insegne pubblicitarie, collocate trasversalmente al senso di percorrenza e nelle arcate esterne, se ammesse, devono essere contenute nella sagoma limite (nota 2) e sorrette da una struttura semplice ed ordinata. Per gli edifici di III categoria l'altezza minima da terra deve essere di m. 2,80.

P.1 - TRASVERSALI AL SENSO DI PERCORRENZA

Sono ammesse purché collocate ad una distanza di almeno m. 2 dalle lampade dell'illuminazione pubblica, se presenti in centro volta o sul soffitto, ed osservino una distanza reciproca non inferiore a m. 10; con le seguenti limitazioni:
-  negli edifici di categoria I e II, sono inseribili esclusivamente per attività di interesse pubblico nella sola tipologia filamento neon (non a tubi paralleli);
-  negli edifici di categoria III sono inseribili anche per attività private, insegne di esercizio nella tipologia filamento neon e/o lettere singole.

P.2 - NELLE ARCATE ESTERNE

Negli edifici di categoria I e II sono ammesse in via del tutto eccezionale, sul piano di fondo virtuale dell'arcata, insegne in filamento neon semplice per servizi primari di pubblica utilità, purché nell'arcata stessa non esistano lampade dell'illuminazione pubblica.
E' altresì ammesso il ripristino o la collocazione di insegne a plancia passante, a livello dei capitelli quando ne risulti documentata, nella specifica tipologia di portici, una valida realizzazione precedente storicizzata.
Esclusivamente negli edifici di categoria III sono ammesse, sul piano di fondo virtuale dell'arcata, insegne di esercizio in filamento neon.

Articolo 10 - INSEGNE NEL TERRENO (T)

1. Le insegne isolate nel terreno (totem) accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali, devono risultare rifiniti in modo accurato su tutte le fronti.

2. Nella Parte A possono essere collocate insegne isolate di esercizio solo su terreno privato con dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente, quando sia dimostrata la difficoltà di inserimento o l'inefficacia di quelle frontali o a bandiera.

3. Nella Parte B su terreno privato è possibile realizzare nuove soluzioni anche a carattere generale e per integrare l'apparato pubblicitario di esercizio.

4. Sul sedime pubblico oppure gravato da servitù di pubblico passaggio (vie pedonali, marciapiedi, portici ...) si individuano i seguenti casi:

T.1 - TOTEM DI FRUIZIONE PEDONALE (h < m. 3,00 e L < m. 1,50)

I totem di fruizione pedonale devono lasciare uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,50 intorno all'intero perimetro della proiezione sul pavimento. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di circolazione devono essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile il proprietario richiedente o avente titolo (articolo 6).

Nella Parte A ed in prospicienza di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/1999 possono essere collocati solo manufatti di modesto impatto ed accurata realizzazione (griglie, figure, sculture ...).

Detti totem potranno essere utilizzati temporaneamente per segnalare manifestazioni di interesse comune ovvero in maniera fissa solamente se di segnalazione d'esercizio in aree pedonali, centri commerciali naturali, ecc..

Nella Parte A, detti totem, di dimensione massima di m. 2,20 di altezza e di m. 0,70 di base, potranno essere collocati secondo un piano da predisporre a cura del Settore Arredo e Immagine Urbana che dovrà anche accertarne la rispondenza delle loro caratteristiche formali allo scenario urbano.

T.2 - TOTEM DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA (h > m. 3,00 e L > m. 1,50)

Oltre a quanto sopraindicato, i cosiddetti "pastorali" (insegne a bandiera su palo singolo, realizzabili con pannelli o plance, filamento neon, lettere singole, cassoni) possono essere collocati sul suolo pubblico solamente nella Parte B, in posizioni e con dimensioni verificate nel contesto.

Tra le attività private, sul suolo pubblico, è consentita la sola segnalazione degli impianti distribuzione carburanti, in quanto di interesse comune, tali pastorali nel resto del territorio possono raggiungere le dimensioni standard secondo le linee pubblicitarie uniformi su tutto il territorio nazionale; nella Z.U.C.S., sono eccezionalmente ammissibili purché con dimensioni ridotte (cm. 80x80 su palo alto m. 4,00).

In ogni caso la sagoma limite del totem deve risultare interna di almeno cm. 50 al filo del marciapiede o della carreggiata.

Articolo 11 - IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE E PRIVATE E/O PUBBLICITA'(A)

1. Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei o similari, sistematicamente applicati dal Servizio Affissioni o dalle imprese titolari delle concessioni affidate con le procedure di legge.

Il totale degli impianti permanenti per affissioni non può superare i mq. 85.000 (da cui sono esclusi quelli temporanei, su steccati e cantieri) così ripartiti:

formati grandi               mq. 46.750             pari al 55%

formati medio piccoli     mq. 38.250             pari al 45%

Per le affissioni di natura istituzionale o sociale, il Civico Servizio affissioni svolge l'attività necessaria all'Amministrazione comunale ed a tutti gli altri Enti Pubblici (Stato, Regione ...) che ne fanno richiesta; per quella ideologica la Città riserva una quantità di mq. compresa nelle quote di cui sopra, e da eseguire dai soggetti aventi diritto; per la restante parte di natura commerciale può farsi luogo l'affidamento a privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

2. I formati utilizzabili sono esclusivamente:
-  70x100, 100x140, (piccoli)
-  140x200, 200x140, 200x280, (medi)
- 400x300 e 600x300 (grandi).

3. Gli impianti per le affissioni (sostegni, cornici, plance e coloriture) sono da ricondursi alla linea unificata Città di Torino; per gli impianti murali di grande formato sono anche ammesse le cornici metalliche componibili ad angoli arrotondati. Altre eventuali proposte tipologiche, se ritenute utili dall'Amministrazione, saranno verificate dal Settore Arredo e Immagine Urbana.
Le intelaiature sul retro dei pannelli devono essere rivestite in modo uniforme e decoroso.

4. Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto (ad eccezione di quelli collocati sui muri di cinta e le recinzioni a giorno che al fine di limitare le sporgenze non possono mai essere dotati di luci interne).
Gli impianti murali dotati di luci interne, non devono superare un ingombro massimo di cm. 30.

5. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

A.1 - PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA

Su edifici di categoria I non sono ammessi nuovi impianti per affissioni; è consentito conservare eventuali preesistenze di pregio.

Edifici di categoria II ed
edifici di categoria III della sola parte A
si considerano i seguenti casi:
edifici residenziali: non sono ammessi impianti per affissioni;
edifici non residenziali nella Parte A: sono ammessi nuovi impianti solo per affissioni di natura sociale, istituzionale o ideologica in numero massimo di due per ogni edificio, con dimensioni 70x100 o 100x140, da collocarsi sui pieni murari, in analogia con le insegne frontali senza interferire con eventuali elementi architettonici (lesene, riquadrature, cornici ...);
edifici non residenziali nella Parte B: sono ammessi nuovi impianti in numero massimo di quattro per ogni edificio, anche di natura privata o commerciale (misure 70x100, 100x140, 140x200), da collocarsi sui pieni murari, senza interferire con eventuali elementi architettonici, in analogia con le insegne frontali.

Edifici di categoria III della sola parte B

In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti per edifici anche residenziali, nel caso in cui le facciate siano prive di finestrature e di decori o segni particolari progettati, possono essere collocate plance per grandi impianti per una superficie massima di mq. 72, (pari a quattro impianti 600x300) sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale, con un distacco dagli spigoli non inferiore a cm. 50. Per gli impianti sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di cm. 15 (cm. 30 per quelli dotati di luci interne); per gli impianti accostati alla muratura, ma su supporti propri infissi sul terreno di pertinenza dell'edificio, la massima sporgenza, tutto compreso, è di cm. 40.
Sui muri di cinta della Parte A del territorio cittadino, sono ammissibili impianti solo per affissioni di natura sociale, istituzionale o ideologica con dimensioni 70x100 o 100x140, da collocarsi nel rispetto della eventuale presenza di lesene, riquadrature, zoccoli ... tenendo conto che non possono essere collocati più di due impianti ogni cento metri di muro disponibile.
Sui muri di cinta della Parte B privi di decorazioni o segni particolari progettati sono ammesse plance per affissioni la cui altezza non può superare quella del manufatto edilizio e la superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% del fronte interessato.
Sulle recinzioni a giorno permanenti della Parte A è ammessa la collocazione di un solo impianto per affissioni di natura sociale, istituzionale o ideologica, con due tabelle adiacenti aventi dimensioni 70x100 od una avente dimensione 100x140, con sporgenza massima di cm. 5, compresi zanche ed ancoraggi.
Sulle recinzioni a giorno permanenti della Parte B è ammessa la collocazione di più impianti la cui altezza non può superare quella del manufatto e la superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% del fronte interessato.
Nella Parte B sono anche ammesse collocazioni di impianti totalmente al di sopra sia dei muri di cinta che delle recinzioni a giorno permanenti, nel caso in cui questi manufatti non superino l'altezza di m. 3,00 e non ne sia superata l'altezza per più di m. 3,50, cornici comprese.
Nel caso di collocazione non parallela al muro di cinta o recinzione, l'impianto dovrà essere collocato a m. 35 da qualsiasi altro grande impianto di affissione o cartellonistica.
Sulle coperture a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non sono mai ammessi impianti per affissioni.

A.2 - PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro)

Gli impianti isolati per affissioni possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati: non sono ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a m. 3,00, garantendo comunque uno spazio di m. 2,50 per il transito pedonale, sulle banchine spartitraffico di larghezza inferiore a m. 1,50 e sulle aiuole con tappeti erbosi; su queste ultime, possono essere ammesse deroghe solamente se verificate con il Settore Verde Pubblico. Nei viali alberati deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale - con distanza minima della buca di scavo dal filo tronco di m. 3,00.
La collocazione di ogni impianto, nel rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della Strada, deve determinare la proiezione a terra distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata e m. 1,50 dal più vicino binario tranviario.
Nella Parte A del territorio comunale sono ammessi di massima solo impianti "colonnina" e, parallelamente al senso di marcia, a pannello 140x200 (stendardo verticale) della linea unificata Città di Torino: ogni inserimento, singolo o in serie, deve essere definito con progetto atto a precisare le posizioni, le reciproche distanze e tale da coordinare formalmente nella scena urbana aspetti funzionali e ambientali.
Nella Parte B sono inseribili anche quelli di formato 200x280, 400x300 e 600x300 della linea unificata Città di Torino, o altri verificati dal Settore Arredo e Immagine Urbana, per i quali oltre alle sopraindicate distanze di sicurezza, per ogni postazione (nota 3) sul terreno pubblico e privato deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada ed una distanza di almeno m. 20 (per il formato 200x280) e m. 35 (per i formati 400x300 e 600x300) da qualunque altro grande impianto di affissione o cartellonistica.
Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve risultare compreso tra m. 2,00 e m. 3,00, e l'altezza massima di tutto il manufatto, supporti compresi, non essere superiore a m. 6,50.
Se la collocazione risulta parallela all'asse viario in ogni postazione pubblicitaria sono ammessi un numero massimo di 4 manufatti che devono risultare regolarmente scanditi con un intervallo tra m. 0,50 e m. 1,00.
La collocazione può risultare anche perpendicolare o inclinata rispetto all'asse (comunque uguale per tutti gli impianti per tratti di via omogenei) rispetto all'asse: in tale caso è possibile inserire solamente manufatti singoli (mono o bifacciali).
Non è ammesso:
-  realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali;
-  collocare impianti isolati sovrapposti.

A.3 - ADDENSAMENTI PUBBLICITARI

Si definiscono addensamenti pubblicitari le situazioni che nel territorio consentono localizzazioni intensive (maggiori di quanto indicato ai punti A.1. e A.2.) di impianti per affissioni.
Gli addensamenti pubblicitari, da realizzarsi sulla base di progetti integrati, possono essere localizzati:
-  in tutto il territorio cittadino, a schermatura temporanea di visuali non coerenti (vuoti urbani e/o situazioni di disordine ...);
-  nella Parte B del territorio cittadino in aree a parcheggio di grandi centri commerciali, espositivi, sportivi o per il tempo libero.
Si determinano così situazioni a particolare vocazione pubblicitaria ove possono essere pensate soluzioni originali ravvicinate, sovrapposte (altezza max. m. 10) in modi o posizioni indipendenti dai parametri di distanza reciproca indicati ai punti precedenti.

A.4 - IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'

Gli impianti temporanei per affissioni, oltre che nei casi sopraindicati di addensamenti di schermatura, sono ammessi solo su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche) dove devono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari. Le quantità ed i parametri sono determinati dalle dimensioni del supporto ed in funzione della situazione ambientale.
Nei cantieri (ove gli spazi sono prioritariamente riservati alla Città e l'utilizzo privato può farsi luogo con apposita motivata concessione) non sono ammesse affissioni dirette su tavolati o su lamiere lisce, ondulate o grecate, ma devono essere previste apposite plance per garantire un'affissione ordinata.
Non sono ammessi impianti isolati temporanei per affissioni salvo che in caso di locandine o manifesti atti a segnalare manifestazioni di pubblico interesse, di formato massimo cm. 70x100. Questi possono essere collocati nelle aree pedonali, ivi compresi i portici, su appositi supporti di tipologia unificata o di forma libera purché verificata dal competente Settore Arredo e Immagine Urbana (vedi totem pedonali, articolo 10 T.1.).

Articolo 12 - IMPIANTI DI CARTELLONISTICA (C)

1. I cartelli e tabelloni pubblicitari di interesse generale che per le loro caratteristiche fisiche e formali non possono essere considerati insegne (plance, targhe, pannelli), le frecce indicatrici di attività pubbliche e private, le paline ... costituiscono l'insieme degli impianti di "cartellonistica" che, con carattere di permanenza o saltuarietà, vengono collocati nel territorio cittadino.
Gli impianti di "cartellonistica" più diffusi vengono indicati di seguito; altre proposte tipologiche saranno verificate in dettaglio dal Settore Arredo e Immagine Urbana. In ogni caso non sono ammesse realizzazioni di tipo casuale, incastellature informali di tubi, blocchi in cemento, ecc..
Il totale degli impianti permanenti di cartellonistica non può superare i 15.000 mq. 2.

2. Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto (ad eccezione di quelli collocati sui muri di cinta e le recinzioni a giorno che al fine di limitare le sporgenze non possono mai essere dotati di luci interne).
Gli impianti murali dotati di luci interne, non devono superare un ingombro massimo di cm. 30.

3. Nella parte A del territorio comunale non è mai ammessa la collocazione di cartelloni e tabelloni di alcun tipo.

4. Tutti gli impianti devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

C.1 - PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA

Fatto salvo quanto indicato per le insegne frontali (Articolo7, punto F.4.) la collocazione di cartelli o tabelloni è ammessa solamente su edifici di categoria III nelle facciate prive di finestrature o di decori o segni particolari progettati. In tal caso l'impianto di cartellonistica può essere collocato sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale. Impianti murali sono ammessi sui muri di cinta privi di fasce, cornici, lesene ... in analogia con le insegne frontali. La superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% di quella del fronte interessato, mentre l'altezza del cartello o tabellone non può superare quella del manufatto edilizio. Per gli impianti murali sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di cm. 30; per impianti accostati alla muratura, ma su supporti propri infissi su terreno di pertinenza, la massima sporgenza, tutto compreso, è cm. 40.
Nella Parte B del territorio comunale sugli edifici di I e II categoria e di proprietà pubblica, possono essere consentiti impianti di cartellonistica se gli edifici sono oggetto di progetto unitario e con il parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.
Sulle coperture, a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non possono essere collocati cartelli e tabelloni di nessun tipo.

C.2 - PERMANENTI ISOLATI

Gli impianti isolati di cartellonistica possono essere collocati su sedimi pubblici o privati: non sono ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a m. 3,00, sulle banchine spartitraffico di larghezza inferiore a m. 1,50, e sulle aiuole con tappeti erbosi possono essere ammesse deroghe solamente se autorizzate dal Settore Verde Pubblico Gestione.
La collocazione deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della Strada; in particolare non sono ammessi lungo le autostrade e le tangenziali.
La proiezione a terra di ogni impianto isolato deve risultare distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata e m. 1,50 dal più vicino binario tranviario.
In presenza di spazi verdi ed alberature deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale - distanza minima della buca di scavo dal filo tronco m. 3,00 - e la scansione ricorrente.
Condizioni specifiche sono indicate per le seguenti tipologie:

C.2.1. - CARTELLI E TABELLONI

I formati utilizzabili nella Parte B sono esclusivamente 150x200, 200x150, 300x200, 400x300 e 600x300; deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada e con distanza da altri impianti di cartellonistica o di affissione di almeno m. 20 per i formati 150x200, 200x150, 300x200 e m. 35 per i formati 400x300, 600x300.
I supporti di sostegno devono risultare verticali e per i due formati 400x300 e 600x300 laterali al cartello, in analogia con i supporti unificati per affissioni della Città.

C.2.2. - INDICATORI DI INTERESSE GENERALE

Tutti i cartelli indicatori di interesse generale (stradali, carattere turistico o di servizio) integrano la segnaletica stradale: come questa pertanto vengono realizzati e collocati nelle posizioni opportune dalla Città o altri Enti attraverso gli uffici a ciò delegati, in ottemperanza alla vigente legislazione, secondo un progetto unitario articolato nelle varie funzioni.

C.2.3. - INDICATORI DI ATTIVITA' CON FRECCE DIREZIONALI

Nella sola Parte B del territorio comunale possono essere inseriti anche indicatori multipli di attività private.
Per individuare la presenza di raggruppamenti di attività private industriali, commerciali o di servizio possono essere usati cartelli indicatori di attività private con frecce direzionali.
La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale, con una distanza di almeno m. 50 da ogni altra postazione analoga.
I cartelli indicatori, realizzati secondo un unico progetto grafico, devono essere collocati su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a m. 3,00; si possono prevedere al massimo 3 moduli contigui per ogni postazione. Ogni modulo deve avere da un minimo di 4 a un massimo di 6 indicatori di attività. La progettazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada e del Regolamento d'applicazione.

C.3 - A CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE

C.3.1. - CARTELLI, TABELLONI E PALINE

Nella Parte A del territorio comunale e nel perimetro compreso tra i corsi Moncalieri, Casale, Novara, Vigevano, Mortara, Svizzera, Racconigi, Rosselli, Dante (nota 4) non è mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni e paline a carattere temporaneo su preesistenza edilizia o isolati, salvo i totem. pedonali (vedi articolo 10 T.1.).
Nella Parte B, per la pubblicizzazione di manifestazioni pubbliche o private di interesse generale, possono essere collocati cartelli e tabelloni temporanei realizzati con materiale adeguato, per un tempo massimo pari alla durata della manifestazione, da 5 giorni prima, sino a 5 giorni dopo, nel rispetto della situazione ambientale e delle indicazioni dell'articolo 51 del Regolamento del Codice della Strada.
In particolare, in caso di manifestazioni di rilevante interesse pubblico (congressi, fiere campionarie, spettacoli, particolari iniziative di carattere commerciale, gare sportive ...), è consentita anche la collocazione di paline (80x120 o 120x80) ai lati delle carreggiate veicolari e nelle banchine spartitraffico anche inerbite, purché venga in ogni caso garantita l'integrità delle piante e del verde pubblico, per segnalare e guidare verso le sedi opportune. Il messaggio riferito alla manifestazione deve risultare preminente rispetto a forme di pubblicità a carattere generale non attinenti alla manifestazione stessa: nome o simbolo di eventuali sponsor sarà contenuto in uno spazio inferiore ad 1/3 della superficie utile.
Le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, in numero massimo di 250, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle medesime, rispettando la specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la circolazione stradale.
Devono essere sempre osservati i seguenti parametri:
-  distanza tra un manufatto e l'altro o da altri impianti pubblicitari superiore a m. 20; per le paline detta distanza può scendere a m. 10. La distanza di tutti questi elementi non può essere inferiore a m. 20 dagli incroci;
-  dimensioni massime delle plance pari a cm. 80x120 o 120x80;
-  la proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non meno di m. 0,50 dalla carreggiata più vicina e non meno di m. 1,50 dal più vicino binario tranviario.
-  i manufatti non dovranno mascherare segnali stradali o lanterne semaforiche, oppure essere collocati in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico già in atto.

C.3.2. - SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA

Su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche), cartelli e tabelloni temporanei possono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari; le altezze e le quantità sono determinate dalle dimensioni del manufatto di supporto preesistente e dalla situazione ambientale.

Articolo 13 - IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

1. Non è ammesso, di massima, collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari su fioriere, orologi, cassoni e cestini per rifiuti, campane raccolta vetro, panchine, parapetti e balaustre stradali, pensiline, lampioni ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale appositamente studiata in origine, coerente all'immagine della Città.

2. Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici, eventuali supporti per affissioni e cartelli pubblicitari possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo, salvo la sussistenza di motivi di interconnessione visiva; sulle paline che indicano le linee ed i percorsi possono trovare posto solamente sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio.
Sui chioschi per giornali, fiori, bar, informazioni ... non è ammesso alcun impianto per affissioni o di "cartellonistica" fatti salvo l'inserimento di insegne di esercizio o a carattere generale inerente all'attività negli spazi e con i modi previsti dal progetto del manufatto.

3. Le tende dei negozi, da collocarsi nelle aperture delle facciate (mai sotto i portici e le gallerie) con larghezza ad esse uguale e, per quelle al piano terreno, ad un'altezza non inferiore a m. 2,00 e con una sporgenza massima di m. 1,50 inferiore di almeno cm. 50 rispetto alla larghezza del marciapiede prospiciente, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio.
Nei portici sono consentite tende alla romana, poste parallelamente al senso di marcia, contenute e collocate sul virtuale piano di fondo dell'arcata stessa, scorrevoli fino all'altezza del capitello e fisse all'arco. Nel caso in cui le arcate siano interessate da lampade della pubblica illuminazione, il richiedente l'autorizzazione dovrà assumere formale impegno a chiuderle durante l'accensione dell'illuminazione pubblica. Possono essere interessate da scritte pubblicitarie anche a carattere generale per una superficie non superiore ad un quarto di quello del telo interessato.
Non sono ammesse tende nelle arcate di testa perpendicolari al senso di marcia del percorso porticato, salvo casi accertati in cui l'irraggiamento determinato dalla luce solare costituisca pregiudizio ad attività commerciale.

Articolo 14 - BANDIERE, STRISCIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI

1. Tali impianti pubblicitari, che risultano prevalentemente a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici ...), devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, nonché non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi. L'uso di supporti appositi deve essere verificato, per tipo, forma e localizzazione dal Settore Arredo e Immagine Urbana, ammettendo anche l'utilizzo di portalampada, pali, ecc. di proprietà pubblica o privata, acquisito il parere favorevole dell'ente proprietario competente.

2. Gli striscioni attraverso le vie non ammessi nella Parte A del territorio cittadino, sono consentiti nella Parte B in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive ... e possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Gli striscioni non possono risultare in numero superiore a due per ogni isolato e comunque a distanza reciproca inferiore a m. 40. L'altezza da terra deve risultare superiore a m. 5 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzeria della via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.

3. Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal commercio o cambio di esercizio, possono essere collocati in modo ordinato e di piatto, per un tempo massimo di 30 gg., teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.

4. Le bandiere, gli stendardi ed i gonfaloni in materiale tessile o similare, caratterizzati da maggiore compatibilità ambientale, possono essere inseriti anche nella Parte A del territorio cittadino per manifestazioni temporanee di interesse generale quali fiere, saloni, congressi ... purché colori, dimensioni e tipologie siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare situazione. Possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Per la pubblicità privata possono essere ammessi, con attenzione al sito, alle visuali ed alla viabilità, invece di altri tipi di insegne.
Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di stendardi, gonfaloni e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento; in tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza minima da terra sarà di m. 5,00 e la collocazione, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, simmetrica rispetto alla mezzeria della via.
Nella Parte B del territorio, bandiere, stendardi e gonfaloni sono ammissibili purché collocati in posizioni e con altezza e/o sporgenza tali da non creare ostacoli alla viabilità.

Articolo 15 - NORME TRANSITORIE

1. Le insegne esistenti, se autorizzate prima del 1/1/1999, dovranno essere regolarizzate con le presenti norme al momento della volturazione con un nuovo titolare dell'esercizio. Nel caso che la difformità dalle presenti norme non sia particolarmente rilevante, la Commissione Tecnica per la pubblicità e le pubbliche affissioni, se funzionante, può proporre una proroga all'adeguamento, per un periodo non superiore ad anni tre.

2. Gli impianti per affissioni e cartellonistica dovranno essere regolarizzati alla scadenza dell'autorizzazione.


Note:

1) Non sono trattati i seguenti mezzi pubblicitari caratterizzati da inconsistenza fisica o da labilità formale: trasmissioni sonore, proiezioni in luoghi pubblici, pubblicità ambulante e/o su veicoli.

2) Per sagoma limite delle insegne nelle arcate dei portici, si intende la figura il cui perimetro contiene la massima estensione dell'impianto pubblicitario. Essa si costruisce nel modo seguente: la base è la linea orizzontale condotta per l'imposta del capitello, lateralmente si tracciano due linee verticali distanti cm. 50 dal capitello stesso da un lato e dalla parete di fondo dall'altro e superiormente si traccia una linea simile alla sezione del portico, con un raggio (o freccia o altezza) pari a 2/3 di quello dell'arcata. La figura così costruita può, in caso di portici a sezione particolarmente allungata, avere un ampliamento verso il basso, mediante una traslazione della linea di base sino ad un'altezza non inferiore a m. 4 e con larghezza pari all'arco di chiusura.

3) Per "postazione" si intende un raggruppamento di impianti contigui.

4) I corsi Moncalieri, Svizzera, Racconigi, Rosselli e Dante sono da considerarsi inclusi nel perimetro.