OGGETTO: REGOLAMENTO ORGANICO E DI SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO. MODIFICA DEGLI ARTT. 10 E 11.
Proposta dell'Assessore
Bonino.
Con deliberazione della Giunta Comunale
del 12 febbraio 2002 (mecc. 200200928/48) esecutiva dal 3 marzo 2002, sono stati
ridefiniti l'art.10 "Denominazione degli appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale" e l'art. 11 "Mansioni e declaratorie e organizzazione" del
Regolamento Organico e di Servizio del Corpo di Polizia Municipale della
Città di Torino.
Tenuto conto che gli artt. 8 e 9 del C.C.N.L.
1998/2001 hanno introdotto la figura professionale della "Posizione
Organizzativa", conferimento di incarico a termine per il raggiungimento di
obiettivi finalizzati, riservato agli appartenenti alla categoria D; il Corpo di
Polizia Municipale di Torino, così come gli altri Servizi e Divisioni del
Comune, si è avvalso di tale previsione contrattuale che ha consentito di
far fronte ad importanti ed urgenti esigenze organizzative.
Per individuare
con immediatezza e semplicità tali ultimi soggetti occorre adeguare la
denominazione, il corrispondente distintivo di grado ed introdurre un
“distintivo d’incarico” che verrà in seguito definito,
poiché non previsto dalla normativa regionale.
Considerato
l'opportunità di provvedere, in via transitoria, in attesa delle
previsioni del prossimo C.C.N.L. e delle conseguenti determinazioni regionali
per quanto attiene ai distintivi di grado.
Dato atto che al comma 7
dell’articolo 29 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 si prevede la
sostituzione del profilo professionale di Istruttore con quello di Specialista
di Vigilanza.
Per le ragioni sopra esposte, occorre rivedere gli artt. 10 e
11 del Regolamento Organico e di Servizio in modo da introdurre le nuove
denominazioni del personale in ragione delle categorie e dei profili
professionali di appartenenza, prevedendo altresì che i distintivi di
grado risultino quelli individuati dall’apposita normativa regionale
vigente in materia.
Ritenuto di dover procedere alla individuazione
dell’equipollenza fra le nuove previsioni contrattuali e le indicazioni
regionali, per quanto attiene ai distintivi di grado, da un lato e,
dall’altro i profili e le attribuzioni ordinamentali precedentemente
definite;
Considerato che nulla è innovato per quanto attiene alle
attribuzioni ordinamentali individuate dal vigente Regolamento Organico e di
Servizio (agente, sottufficiale, ufficiale e dirigente).
Ritenuto che la
denominazione di Ispettore Capo in Posizione Organizzativa e conseguente
distintivo di grado, unitamente ad apposito “distintivo
d’incarico” vengono assegnati con il conferimento dell'incarico di
Posizione Organizzativa; in caso di revoca o di non conferma dell'incarico
stesso, viene rimosso solamente il “distintivo d’incarico”.
Considerato che, per quanto attiene agli Ispettori, di cui all’art.11
n. 2, lett. B del vigente Regolamento Organico e di Servizio, mentre nulla
è innovato in ordine a funzioni e compiti, per i medesimi la progressione
orizzontale in D3 comporta l’assegnazione della denominazione di Ispettore
Capo e del corrispondente distintivo di grado;
I distintivi di grado,
così come attualmente individuati dalla Regione Piemonte con circolare
del 01/08/2000 e sulla base dell’esigenza sopra indicata, sono così
attribuiti:
L’Ispettore Capo in Posizione Organizzativa 3 rombi dorati
+ distintivo d’incarico
L’Ispettore – Ispettore Capo 2
rombi – 3 rombi
Specialista di Vigilanza 1
rombo
L’Agente di Polizia Municipale nessun rombo
L'art. 10
viene sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Denominazione degli appartenenti al
Corpo di Polizia Municipale
La denominazione degli appartenenti al Corpo di
Polizia Municipale è la seguente:
Agente di Polizia Municipale.
I distintivi di grado sono quelli
individuati dalla normativa regionale vigente. Agli Ispettori Capo in P.O.
spetta inoltre, il distintivo d’incarico. Il Comandante del Corpo di
Polizia Municipale provvede con determina dirigenziale all’individuazione
dei distintivi suddetti.”
Gli ispettori si fregiano del distintivo di
grado con “due rombi”; al momento della progressione in
fascia D3 (non in P.O.), sono denominati “Ispettori Capo” e si
fregiano del distintivo di grado con “tre rombi”.
Premesso
quanto sopra, l'art. 11 del Regolamento Organico e di Servizio di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale (mecc.200200928/48) del 12 febbraio 2002,
è modificato, unicamente nelle denominazioni, per le ragioni
sopradescritte, restando invariata la declaratoria dalle rispettive mansioni e
cioè:
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi
espressi in forma palese;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
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