OGGETTO: TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE CANONI ECC. CONVERSIONE EURO.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
Visto il disposto di cui agli artt. 47-50 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998
col quale, in attuazione della delega di cui alla legge n. 433 del 17 dicembre 1997 segnatamente
artt. 12 e 13 il legislatore delegato reca disposizioni per l'introduzione dell'Euro
nell'ordinamento nazionale e preso atto in particolare del Piano nazionale per l'adozione
dell'Euro da parte delle PA, del Piano operativo di Attuazione dell'Ente, nonché delle Linee
guida nazionali per il passaggio definitivo all'euro delle Amministrazioni Pubbliche;
Considerato che il passaggio all'euro nella P.A. deve essere completato entro la fine del
2001 con la necessaria conseguenza che dal 1° gennaio 2002, con l'inizio della fase definitiva,
tutte le operazioni contabili e fiscali, le transazioni, i pagamenti e i documenti da e verso gli uffici
pubblici dovranno essere espressi in euro.
Occorre quindi prevedere la conversione delle tariffe come da elenchi allegati, onde
garantire il rispetto delle regole generali, comunitarie e nazionali, di arrotondamento.
Per quanto riguarda le tariffe che, eventualmente, non risultassero ricomprese negli
elenchi suddetti occorrerà applicare le seguenti regole di arrotondamento.
Quando un importo in Lire costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o
da pagare, l'arrotondamento deve essere operato al centesimo di Euro; si applica perciò sul terzo
decimale dell'importo in euro.
L'arrotondamento "Lira - Euro", per l'art. 5 del regolamento CE n. 1103/97, opera sul 3°
decimale di euro come appresso:
se => a 5: si arrotonda per eccesso al cent superiore;
se < a 5 si arrotonda per difetto al cent inferiore.
Quando un importo in lire non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da
pagare, è possibile trattarlo, ai sensi degli artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 213/98, con un numero di decimali
a piacere, ma:
- con almeno cinque cifre decimali per importi originariamente espressi in unità di lire;
-
con almeno quattro cifre decimali per importi originariamente espressi in decine di lire;
- con almeno tre cifre decimali per importi originariamente espressi in centinaia di lire;
-
con almeno due cifre decimali per importi originariamente espressi in migliaia di lire.
Eventuali aumenti tariffari saranno oggetto di successivo atto deliberativo che sarà assunto
entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
2002.
Tutto ciò premesso,
Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti,
ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di
governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la conversione in euro delle tariffe di cui all'allegato elenco facente parte
integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. );
2) di dare atto che, relativamente alle tariffe eventualmente non previste nel suddetto
allegato, dovranno essere applicate le regole di conversione e di arrotondamento illustrate
nella premessa.
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