Divisione Economia e Sviluppo                                                                                                                        n. ord. 37
Settore Mercati all'Ingrosso                                                                                                                    2000 00159/58
AA

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 MARZO 2000

(proposta dalla G.C. 8 febbraio 2000)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, ART. 30: MODIFICA.

    Proposta dell'Assessore Alfieri.

    L'esercizio del commercio all'interno del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso e il funzionamento degli stabilimenti medesimi sono disciplinati dalla Legge Regionale 30 ottobre 1979 n. 62, dal relativo Regolamento di esecuzione deliberato dal Consiglio Regionale il 18 dicembre 1980 n. 35 - 6332 e, in quanto non in contrasto, dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 febbraio 1990, esecutiva dal 10 marzo 1990.
    Il citato Regolamento all'art. 30 “Corrispettivi e tariffe” al comma 6 prevede che i corrispettivi possano variare ogni anno, ma in misura non superiore all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'I.S.T.A.T. nei dodici mesi precedenti, o nel periodo intercorrente dall'ultima variazione.
    In data 1° febbraio 1999 la Direzione Centrale delle Statistiche su Istituzioni e Imprese comunicava con lettera prot. n. 977 l'intenzione di non procedere più al calcolo degli indici dei prezzi praticati dai grossisti, servizio già sospeso dal gennaio 1998.
    La Commissione di Mercato, nella seduta del 28 luglio u.s. messa a conoscenza delle decisioni dell'I.S.T.A.T. ha approvato all'unanimità la modifica dell'art. 30 comma 6 utilizzando per il calcolo delle variazioni dei corrispettivi le percentuali di rivalutazione indicate dal Consiglio Comunale tramite apposita deliberazione in tema di indirizzi per l'esercizio dell'anno in corso riferiti a tributi locali, tariffe, rette canoni.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare la modifica dell'art. 30 comma 6 sostituendo la frase “...i corrispettivi possono variare ogni anno, ma in misura non superiore all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi all'ingrosso calcolato dell'I.S.T.A.T. nei dodici mesi precedenti, o nel periodo intercorrente dall'ultima variazione.” con la frase “...i corrispettivi possono variare ogni anno, secondo gli indirizzi per l'esercizio dell'anno in corso in tema di tributi locali, tariffe, rette canoni come stabilito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale”.
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