Divisione Economia e Sviluppo
n. ord. 37
Settore Mercati all'Ingrosso
2000
00159/58
AA
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, ART. 30: MODIFICA.
Proposta dell'Assessore Alfieri.
L'esercizio del commercio all'interno
del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso e il funzionamento degli
stabilimenti medesimi sono disciplinati dalla Legge Regionale
30 ottobre 1979 n. 62, dal relativo Regolamento di esecuzione
deliberato dal Consiglio Regionale il 18 dicembre 1980 n. 35 -
6332 e, in quanto non in contrasto, dal Regolamento Comunale approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 febbraio 1990,
esecutiva dal 10 marzo 1990.
Il citato Regolamento all'art. 30 Corrispettivi
e tariffe al comma 6 prevede che i corrispettivi possano
variare ogni anno, ma in misura non superiore all'aumento dell'indice
nazionale dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'I.S.T.A.T. nei
dodici mesi precedenti, o nel periodo intercorrente dall'ultima
variazione.
In data 1° febbraio 1999 la Direzione
Centrale delle Statistiche su Istituzioni e Imprese comunicava
con lettera prot. n. 977 l'intenzione di non procedere più
al calcolo degli indici dei prezzi praticati dai grossisti, servizio
già sospeso dal gennaio 1998.
La Commissione di Mercato, nella seduta
del 28 luglio u.s. messa a conoscenza delle decisioni dell'I.S.T.A.T.
ha approvato all'unanimità la modifica dell'art. 30 comma
6 utilizzando per il calcolo delle variazioni dei corrispettivi
le percentuali di rivalutazione indicate dal Consiglio Comunale
tramite apposita deliberazione in tema di indirizzi per l'esercizio
dell'anno in corso riferiti a tributi locali, tariffe, rette canoni.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare la modifica dell'art. 30 comma 6 sostituendo la
frase ...i corrispettivi possono variare ogni anno, ma in
misura non superiore all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi
all'ingrosso calcolato dell'I.S.T.A.T. nei dodici mesi precedenti,
o nel periodo intercorrente dall'ultima variazione. con
la frase ...i corrispettivi possono variare ogni anno, secondo
gli indirizzi per l'esercizio dell'anno in corso in tema di tributi
locali, tariffe, rette canoni come stabilito con apposita deliberazione
del Consiglio Comunale.
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