Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Arredo ed Immagine urbana

n. ord. 70
99 11487/52

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 APRILE 2000

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DELLA CITTA' DI TORINO. MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE AMBIENTALI. APPROVAZIONE.

    Proposta del Vicesindaco Carpanini e dell'Assessore Hutter.

    Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 marzo 1998, il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è in vigore dal 27 maggio 1998.
    In data 6 maggio 1998 entravano in vigore anche le modifiche al Regolamento per l'imposta comunale sulle pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.
    Nella deliberazione di approvazione del Piano, l'Amministrazione nel "prendere atto che trattasi di materia assai complessa che viene regolamentata per la prima volta" si impegnava "ad apportare, dopo un primo periodo di sperimentazione, quelle varianti che si rendessero necessarie al miglioramento del Piano stesso". La stessa verifica alla normativa di Piano veniva ribadita con una mozione approvata dal Consiglio Comunale.
    Occorreva pertanto rendere operativo il Piano e organizzare al meglio l'applicazione della normativa tecnico ambientale.
    Nell'ottobre 1998 veniva insediata presso la Divisione Servizi Civici e Tributari la nuova Commissione Pubblicità.
    Nei mesi successivi si delineava la necessità di un supporto tecnico qualificato per la gestione del Piano, trattandosi di materia complessa e regolamentata per la prima volta sotto l'aspetto tecnico-ambientale, con l'intento di contemperare le esigenze di qualità urbana con quelle degli operatori del settore e con gli introiti pubblicitari del Comune. Nel contempo l'accorpamento delle Divisioni Ambientale e Mobilità poneva problemi di snellimento delle procedure tra i soggetti della stessa Divisione, che devono fornire i pareri tecnici necessari.
    Si conveniva pertanto che dal 1° marzo 1999 il Settore Arredo e Immagine Urbana si facesse carico del parere di conformità al Piano in linea tecnica (rispondenza o meno alle norme tecnico- ambientali) e, nell'ambito della Divisione Ambiente e Mobilità, provvedesse a coordinare i pareri in materia di occupazione suolo pubblico, viabilità, verde pubblico quando necessari. Alla Divisione Servizi Civici e Tributari rimanevano le restanti competenze sulla materia.
    Dopo sei mesi di effettiva sperimentazione, da parte di uno staff che opera da anni il controllo del territorio nel campo del paesaggio urbano (piano del colore, dehors, chioschi elementi di arredo urbano) e riorganizzato nell'occasione, si possono fare le seguenti osservazioni.
    Per le insegne si è riscontrato che per la quasi totalità (mediamente dal 90 al 95%) le autorizzazioni richieste rispettano le norme tecniche ambientali del Piano.
    Se si pensa che prima del Piano non c'erano che poche regole e nella Commissione per la Pubblicità non si privilegiava l'aspetto estetico, il risultato riscontrato in questi primi sei mesi è assai lusinghiero, sia per la normativa del Piano che per il buon livello delle ditte di insegnistica. Certo non tutte le possibilità contemplate nel Piano sono state sfruttate, specialmente là dove si vuole incentivare la produzione di nuovi impianti, con i "progetti di via o di area", o dove sono consentite" "soluzioni di disegno libero".
    Per la cartellonistica e le affissioni, il problema è apparso più complesso, trattandosi di materia più libera e nel contempo di maggiore impatto ambientale, a fronte di nuove regole per l'ambiente e vincoli che sono venuti negli anni (vincoli statali, regionali, di Enti specifici) e che occorre rispettare.
    La progressiva conoscenza delle norme e la collaborazione tecnica tra gli uffici e le ditte interessate ha già portato all'approvazione di proposte tipologiche di supporti analoghe alla linea unificata Città di Torino, avviando così il miglioramento voluto per gli impianti, sia per le affissioni che per la cartellonistica. Anche qui non tutte le possibilità consentite dal Piano sono state sfruttate, come i previsti "addensamenti pubblicitari", ove è possibile progettare in deroga a quanto previsto nelle norme in aree a particolare vocazione pubblicitaria.
    Dopo questi sei mesi di effettiva sperimentazione l'Ufficio ha invitato le Associazioni di Categoria presenti in Commissione Pubblicità (Associazione Italiana Fabbricati Insegne Luminose A.I.F.I.L., Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari A.I.C.A.P., Associazione Italiana Tende da Sole Ass.I.TE.S. Federazione Italiana Sviluppo Pubblicità Esterna F.I.S.P.E.), i membri della stessa Commissione, gli Uffici Regionali, Comunali e della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte interessati, alla collaborazione e al confronto sulla materia.
    Le osservazioni raccolte, precise e puntuali, spesso mirate e scaturite dall'esperienza di chi frequenta con assiduità la materia, sono state esaminate - con quelle dei tecnici dell'ufficio ricavate dall'esame di oltre 2500 pratiche - vagliate, discusse, mediate e meditate. Buona parte delle precisazioni e puntualizzazioni sono state inserite nelle Norme e alcuni articoli sono stati riordinati per renderli più chiari.
    Le variazioni più significative riguardano:
-    l'inserimento del comma 12 all'art. 6 che consente, per le insegne, soluzioni di disegno libero purché opera di progettazione coordinata;
-    l'introduzione della pubblicità inserita in decorazioni a trompe l'oeil e murales su pareti cieche, con incentivi alla realizzazione (art. 7, F.2);
-    la riscrittura semplificata del punto F. 5, art. 7 Filamento neon e del punto F. 6 art. 7 Lettere singole, con aumento da m. 1,5 a m. 2 dell'altezza massima per le insegne sulle coperture dei bassi fabbricati;
-    la riscrittura del punto F. 7 art. 7 Cassonetti, con aumento da m. 1,5 a m. 2 dell'altezza massima per le insegne sulle coperture nei casi ammessi;
-    la riscrittura semplificata dell'art. 8, Insegne a bandiera;
-    la riduzione da 15 m. a 10 m. della distanza minima tra due insegne collocate nei portici in senso trasversale alla percorrenza (art. 9, P.1);
-    il dimensionamento allo standard nazionale per le insegne nel terreno dei distributori di carburante, con limitazione ai soli impianti ubicati all'interno della Z.U.C.S. (art. 10, T.2);
-    l'introduzione della possibilità di dotare gli impianti per le affissioni e di cartellonistica di luce interna o di elementi illuminanti (art. 11, punto 4 e art. 12, punto 2);
-    la riduzione da 100 m. a 50 m. della distanza minima tra due cartelli isolati di grande dimensione e da 50 m. a 30 m. tra due cartelli isolati di piccola o media dimensione per la cartellonistica (art. 12, C. 2.1);
-    l'introduzione della possibilità, nei casi di volturazione di insegne con difformità dalle norme non particolarmente rilevante, di concedere una proroga fino a tre anni (art. 15).
    Il nuovo testo rappresenta un deciso miglioramento pur senza, ovviamente alterare i principi generali che sono alla base del Piano.
    Con l'occasione sono state apportate modifiche marginali alla perimetrazione dell'area del Parco Fluviale del Po, secondo i dettami della L.R. 28/90 s.m.i. di "Istituzione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po" e come da richiesta dell'Ente di gestione.
    Ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 44 del Regolamento comunale sul Decentramento, la presente proposta deliberativa con l'allegato testo delle 'Norme tecniche ambientali del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari' e tutta la cartografia è stata anche inviata, per le acquisizioni dei pareri, alle Circoscrizioni 1-10.
    Non hanno espresso parere le Circoscrizioni: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10.
    Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 5 - 7 (all. 31-32 - nn. ).
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
    Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare, per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento che integralmente si richiamano:
a)    le "Norme tecniche ambientali", testo proposto, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, abrogando contemporaneamente il testo in vigore (all. 1 - n. );
b)    la cartografia del Piano, composta da 1 tavola in scala 1:20.000, 27 tavole in scala 1:5000, 1 tavola in scala 1:2000 (all. dal n. 2 al n. 30 - nn. ).


PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

    Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di intervento
Art. 2 - Modalità tecniche di presentazione
Art. 3 - Suddivisione ambientale del territorio
Art. 4 - Valore storico ambientale del tessuto urbano
Art. 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari    
Art. 6 - Criteri generali di inserimento
     Titolo II - Disposizioni particolari
Art. 7 - Insegne frontali (F)
Art. 8 - Insegne a bandiera (B)
Art. 9 - Insegne nei portici (P)
Art. 10 - Insegne nel terreno (T)
Art. 11 - Impianti per affissioni pubbliche e private e/o pubblicità (A)
Art. 12 - Impianti di cartellonistica (C)
Art. 13 - Impianti su elementi di arredo urbano
Art. 14 - Bandiere, striscioni, teli, gonfaloni e stendardi mobili
Art. 15 - Norme transitorie
Note

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - AMBITO DI INTERVENTO

1.    La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio. Le disposizioni sono integrate dalle seguenti tavole:
Suddivisione del territorio comunale - 1 tavola - scala 1:20.000
Suddivisione del territorio comunale - vincoli - 27 tavole - scala 1:5.000
Zona urbana centrale storica - vincoli - 1 tavola - scala 1:2.000.
2.    L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
3.    Gli impianti pubblicitari possono risultare:
    *    di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizio;
    *    a carattere generale per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio.
4.    Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle caratterizzate da ingombro fisico (nota 1) e risultano elencate e classificate all'art. 5. La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie, di competenza della Divisione Servizi Tributari.

Art. 2 - MODALITÀ TECNICHE DI PRESENTAZIONE

1.    Prima di installare o modificare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare, al Settore Pubblicità della Divisione Servizi Tributari, domanda in duplice copia, di cui una in bollo, sui moduli forniti dall'ufficio. La domanda può essere anche cumulativa per tipologie analoghe purché riferito alla medesima località.
2.    Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, o della Regione Piemonte o altro ente delegato, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detti Enti che dovrà essere allegato alla predetta domanda.
3.    Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà comprendere la seguente documentazione tecnica:
    1)    documentazione fotografica a colori (formato minimo 10 x 15) in duplice copia della posizione richiesta. Per le collocazioni su edifici, le fotografie devono risultare tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
    2)    progetto in due copie che comprenda:
        *    disegni particolareggiati del mezzo pubblicitario, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;
        ed inoltre
        *    per le collocazioni su edificio: rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:100, della facciata interessata, o adeguata porzione di essa, corredato dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc.); per le insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
        *    per le collocazioni su sedime (pubblico o privato): rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500, della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici....
        *    per i murales o trompe-l'oeil: copia del parere preventivo rilasciato dal Settore Arredo e Immagine Urbana;
    3)    nulla osta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;
    4)    per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore a metri quadrati 8,5 e per tutti quelli collocati sui tetti aventi struttura soggetta ad impatto eolico, è richiesto progetto asseverato ai sensi della vigente normativa;
    5)    per il collocamento di qualsiasi tipo di tenda anche non pubblicizzata dovrà essere allegato un campione del tessuto;
    6)    per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario allegare dichiarazione di idoneità, in riferimento alla Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti, rilasciata dalla ditta installatrice dell'insegna.
4.    Entro 90 giorni dalla data dell'autorizzazione il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, idonea documentazione fotografica dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.

Art. 3 - SUDDIVISIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO

1.    Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale risulta suddiviso in PARTE A, ove si opera secondo criteri di salvaguardia e tutela attiva, e PARTE B ove si opera secondo criteri di progettualità ed innovazione.
2.    La PARTE A (tavole in scala 1:20.000, 1:5.000 e 1:2.000), formata dalle porzioni di territorio caratterizzate dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali, in coerenza anche con le previsioni del Nuovo P.R.G., comprende:
    *    Zona Urbana Centrale Storica Z.U.C.S.
    *    Zone Urbane Storico Ambientali Z.U.S.A.:
     1.        Vanchiglia
     2.        S. Salvario
     3.        S. Secondo
     4.        Buon Pastore
     5.        Borgo Po - Gran Madre
     6.         S. Donato - Le Chiuse
     7.     Borgo Dora - Balon
     8.     Madonna del Pilone
     9.     Principe Oddone - Valdocco
    10.     Barriera di Nizza
    11.     Crocetta - S. Teresina
    12.     Cit Turin
    13.     S. Donato - Cibrario
    14.     Barriera di Casale
    15.     Crimea
    16.     Borgo Po - Moncalvo
    17.     Campidoglio
    18.     Vanchiglietta
    19.     Lucento
    20.     Via Giachino
    21.     Regio Parco - Maddalene
    22.     Borgo S. Paolo
    23.     Via Cuneo
    24.     Regio Parco - Via Catania
    25.     Borgata Aurora
    26.     Madonna di Campagna
    27.     Montebianco - Monterosa - Barriera di Milano
    28.     Bertolla
    29.     Cavoretto
    30.     Borgata Mirafiori.
*    Principali parchi e giardini pubblici (non compresi nella Z.U.C.S. o in aree vincolate ai sensi della Legge 1089/39, della Legge 1497/39 e del Progetto Territoriale Operativo)
    Sempione
    Pellerina, compresa la scarpata a sud di corso Appio Claudio
    Colletta
    Ruffini
    Colonnetti
*    Porzioni di territorio vincolate ai sensi delle Leggi 1497/39 e 431/85
    Territorio collinare
    Sponde del Po
    Viali alberati
*    Sponde (porzioni di territorio per la realizzazione di futuri parchi fluviali) dei fiumi Po, Stura, Dora, Sangone; con riferimento alle aree ricadenti all'interno del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po ed in particolare per la porzione di territorio inserita in Parchi, Riserve naturali ed Aree protette regionali.
3.    La PARTE B ( tavole in scala 1:20.000 e 1:5.000) comprende:
*    Rimanente territorio comunale

Art. 4 - VALORE STORICO AMBIENTALE DEL TESSUTO URBANO

1.    Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano preesistente.
2.    A tale scopo sono riconosciute le seguenti categorie normative di edifici (i riferimenti alla cartografia allegata sono indicati, caso per caso, successivamente):
EDIFICI DI I^ CATEGORIA
La I^ categoria comprende gli edifici vincolati ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni, la cui tutela viene esercitata dalla Soprintendenza ai Beni ambientali ed architettonici o da altri organi o istituti a ciò appositamente delegati.
In tale categoria sono inoltre compresi tutti quegli edifici che per motivi di carattere storico, artistico, ambientale o documentario, costituiscono singolarmente o in quanto parti di complessi urbanistici o architettonici, le testimonianze di più elevato livello consegnateci dall'intero arco della storia, per i quali una corretta lettura degli esterni è indispensabile al godimento della loro immagine o alla comprensione del processo delle trasformazioni che hanno definito la forma della Città.
Sulla base delle classi riconosciute dal P.R.G. per la Zona Urbana Centrale Storica, nella tavola in scala 1:2.000, tali edifici della I^ categoria sono individuati in grigio scuro puntinato, quelli vincolati, e con tratto continuo nero, gli altri.
Per il resto del territorio comunale, nelle tavole in scala 1:5.000 gli edifici della I^ categoria sono individuati in nero con asterisco, quelli vincolati, (aggiornamento al 1994), in nero quelli che, anche se non vincolati, fanno parte delle classi del P.R.G.: 1. edifici di gran prestigio, 2. edifici di rilevante interesse storico, 3. edifici di valore storico ambientale.
EDIFICI DI II^ CATEGORIA
In tale categoria sono compresi gli edifici con valore ambientale o documentario: cioè quelli che, realizzati secondo regole edificatorie tradizionali, anche se non presentano particolare aulicità, monumentalità o prestigio, caratterizzano con equilibrio e dignità ampie porzioni della Città (edilizia “di tessuto” ottocentesca nella Z.U.C.S., negli ampliamenti urbani dell'800 o dei primi anni del 900 e nelle borgate foranee).
Sono inoltre compresi in tale categoria (se pur a causa di valori caratterizzanti diversi) il complesso della via Roma e gli edifici più significativi costruiti tra le due guerre.
Sulla base delle classi riconosciute dal P.R.G. per la Zona Urbana Centrale Storica, nella tavola in scala 1:2.000, tali edifici della II^ categoria sono individuati con tratto nero spezzato.
Per il resto del territorio comunale, gli edifici della II^ categoria caratterizzanti le Z.U.S.A. sono individuati nelle tavole in scala 1:5.000 con tratto nero continuo.
EDIFICI DI III^ CATEGORIA
Nella Z.U.C.S. appartengono a tale categoria gli edifici recenti, realizzati dagli anni 20 fino ai giorni nostri.
Sulla base delle classi riconosciute dal P.R.G. per la Zona Urbana Centrale Storica, nella tavola in scala 1:2.000, tali edifici della III^ categoria sono individuati con una sequenza di pallini. Quelli riconosciuti dal P.R.G. come fronti caratterizzanti sono contrassegnati da asterisco.
3.    Per il resto del territorio comunale gli edifici recenti coincidono con il tessuto urbano indifferenziato, riconoscibile in negativo, perché privo di ogni tipo di segno particolare negli elaborati grafici.

Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1.    Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:
F    INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell'edificio
    F.1    Vetrofanie e vetrografie
    F.2    Murales, trompe l'oeil
    F.3    Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti
    F.4    Plance, targhe, pannelli (luminosi e non)
    F.5    Filamento neon
    F.6    Lettere singole (luminose e non)
    F.7    Cassonetti
B    INSEGNE A BANDIERA perpendicolari al piano della facciata dell'edificio
    B.1    Stendardi fissi, sculture
    B.2    Plance, targhe, pannelli
    B.3    Filamento neon
    B.4    Lettere singole
    B.5    Cassonetti
P    INSEGNE NEI PORTICI
    P.1    Trasversali al senso di marcia
    P.2    Nelle arcate esterne
T    INSEGNE NEL TERRENO
    T.1    Totem di fruizione pedonale
    T.2    Totem di fruizione automobilistica
A    IMPIANTI PER AFFISSIONI E/O PUBBLICITÀ
    A.1    Permanenti su preesistenza edilizia
    A.2    Permanenti isolati
    A.3    Temporanei
    A.4    Addensamenti pubblicitari
C    IMPIANTI DI CARTELLONISTICA
    C.1    Permanenti su preesistenza edilizia
    C.2    Permanenti isolati
    C.3    A carattere temporaneo o eccezionale
U    IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO
S    BANDIERE, STRISCIONI, TELI, STENDARDI, GONFALONI
2.    Con riferimento alla LUMINOSITÀ esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:
    N    Pubblicità non luminosa
    L    Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare
        * illuminata in modo    diretto (sorgente luminosa esterna),
                                    riflesso (sorgente luminosa interna schermata),
                                    indiretto (effetto luminoso in negativo)
        * a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente).
3.    Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

Art. 6 - CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO

1.        Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se non verrà prodotta nuova dichiarazione.
2.        Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.
3.        Gli impianti di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi, opportunamente documentate.
Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale.
4.        Il titolare dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello “statu quo ante”.
5.        Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari a carattere generale inutilizzati per più di 180 giorni consecutivi. In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.
6.        Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustrate e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.
7.        Non devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista o similari (vedi art. 7) nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia. Non è ammesso l'inserimento di nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica.
8.        La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.
9.        In un raggio di metri 15 dagli impianti semaforici è vietato l'inserimento di luci di colore rosso, giallo e verde.
10.    In caso di installazioni previste in aree inserite nei Parchi regionali, queste dovranno adeguarsi agli specifici Piani d'area e loro regolamenti.
11.    In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il PRG o il Piano Commerciale riconoscano di particolare vocazione commerciale (ad esempio centri commerciali naturali), sono possibili “progetti di via” o “progetti di area”, anche in variante alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati.
Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici competenti.
12.    Per le insegne, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento; possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di progettazione che determini le dimensioni e le tipologie dei manufatti.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 7 - INSEGNE FRONTALI (F)

1.    Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente.
La possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione di cui all'art. 5, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.
F. 1    VETROFANIE, VETROGRAFIE
    Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto.
    Devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate.
    Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche...), devono essere studiate e realizzate con progetto, in coerenza con la tipologia di serramento o di devanture preesistente.
F. 2    MURALES, TROMPE L'OEIL
    Sono ammissibili sulle pareti cieche degli edifici di tutta la città forme di pubblicità contenuta in decorazioni a trompe-l'oeil e murales. Il progetto, di buona qualità formale e attento alla situazione ambientale, deve integrarsi in modo coordinato con la superficie disponibile della parete e contenere un messaggio pubblicitario inferiore al 10% della superficie decorata. La superficie tassata per la pubblicità sarà individuata dalla minima figura piana che racchiude le parti di riferimento pubblicitario.
F. 3    ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI
    Negli edifici di categoria I sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti.
    Negli edifici delle altre categorie possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia. Trattandosi di interventi che modificano la situazione edilizia, sono assoggettati anche alle relative specifiche procedure.
F. 4    PLANCE, TARGHE, PANNELLI
F. 4. 1    PLANCE, TARGHE, PANNELLI non illuminati
    In metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra, plexiglas... di spessore massimo pari a cm. 5, risultano compatibili purché collocati solo al piano terreno,
     *    nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti. Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche con funzioni “paravista” sui davanzali, o a “mantovana” di altezza max. pari a cm. 60, a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio;
     *    nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc... immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno.
    Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, sono ammesse anche piccole targhe tradizionali (metallo smaltato o dipinto, vetro, ceramica, legno, ecc.) di superficie inferiore a mq. 0,50, in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile. Possono essere inserite targhe professionali di forma, materiali e grafica qualificati; nel caso siano più di una dovranno risultare coordinate in un unico tipo.
    Plance, targhe, pannelli su pali propri e posizionati su suolo privato, sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale.
    Inoltre per i soli edifici di categoria II e III sono ammesse:
    *    al piano terreno, in eventuali spazi murari delimitati da cornici, modanature o risalti o, in assenza di tali elementi architettonici, anche di forma libera e/o soluzioni passanti a collegamento di più aperture, purché commensurate allo spazio disponibile e coerenti dal punto di vista formale;
    *    ai piani superiori:
        a)    con funzione paravista sui davanzali delle finestre di altezza max. pari a cm. 60;
        b)    di forma libera negli edifici non residenziali destinati ad un'unica attività (es. attività industriali, terziarie), purché commensurate allo spazio disponibile e coerenti dal punto di vista formale;
    *    sulle coperture dei soli bassi fabbricati e sulle pensiline, con altezza massima di m. 2,00, nel caso in cui tutto il fronte sia risolto in modo coordinato.
    Negli edifici di categoria III sono anche ammissibili sui frontespizi ciechi particolari soluzioni anche a carattere pubblicitario generale purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di riqualificazione che oltre a determinare la dimensione del manufatto, preveda la manutenzione di tutto il fronte interessato (vedi succ. articolo 12 punto C.1.).
    Non sono ammesse plance, targhe, pannelli, sui tetti degli edifici multipiano.
F. 4. 2    PLANCE, TARGHE, PANNELLI illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi.
    Le insegne di cui al precedente punto F.4.1 possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse.
    Per tutti i tipi di edificio, sono ammessi impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento. Sono possibili le seguenti soluzioni:
    *    collocazione di lampade tipo “applique” senza braccio sul paramento murario, ad un'altezza minima di m. 2,80 e sporgenza max. di cm. 25.
    *    collocazione di lampade “a braccio” (faretti, lanterne, globi, ecc.) sul paramento murario, sopra le forature, ad un'altezza minima di m. 2,80 in presenza di marciapiedi rialzati o aree pedonali e m. 3,50 in mancanza degli stessi, con sporgenza max di cm. 50 e fronte < cm. 26.
    *    collocazione di elementi illuminanti in sedi particolari (cornici, riseghe, alloggiamenti) con apposito progetto per la valorizzazione di insegne e basamento.
    Si precisa che le lampade di forma tradizionale (candelabri, lanterne, fiaccole, ecc.) non devono essere usate su fabbricati recenti, e che in questi ultimi possono essere studiate, con elementi illuminanti anche di nuova concezione, soluzioni atte a valorizzare ogni parte delle facciate, nel rispetto dei caratteri dell'edificio e dei criteri generali di inserimento di cui all'art. 6.
F. 4. 3    PLANCE, TARGHE, PANNELLI con sovrapposizione di filo neon o di lettere singole
    Le insegne di cui al precedente punto F.4.1, di esercizio, possono essere messe in evidenza mediante la sovrapposizione di filo neon o di lettere singole luminose, ottenendo contemporaneamente l'occultamento di tutti gli elementi di elettrificazione. In tale tipo di impianto è ammesso uno spessore della plancia pari a cm. 6 ed una sporgenza massima, comprese lettere o filo neon, di cm. 18.
    Negli edifici di categoria I tali soluzioni non sono ammesse, salvo che nelle aperture esista la possibilità di inserimento senza sporgenza alcuna dal filo della facciata.
F. 5    FILAMENTO NEON
    Gli impianti pubblicitari in filamento neon (non a tubi paralleli) sono ammissibili negli edifici di categoria I solamente per insegne di esercizio al piano terreno, con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti.
    Negli edifici di categoria II e III insegne di esercizio in filo neon sono collocabili anche ai piani superiori su balaustre di balconi di unità immobiliari non residenziali, in assenza di ringhiere di pregio: può essere interessata una superficie inferiore ad 1/2 di quella frontale della ringhiera.
    Non sono ammesse insegne passanti da un balcone all'altro nè soluzioni a fili paralleli in numero superiore a tre.
    Per attività insediate possono essere previsti impianti sulle coperture, con struttura di supporto accuratamente studiata, sia in ordine alle necessità statiche che alla forma, che deve essere il più possibile semplice e pulita; con le seguenti limitazioni:
    -    per i bassi fabbricati e le pensiline altezza massima di m. 2,00.
    -    per gli edifici a più piani altezza massima di m. 3,50, comunque inferiore ad 1/4 di quella dell'edificio; nel rispetto delle seguenti condizioni:
        a)    su ciascuna unità architettonica con tetto a falde non più di una; la cui collocazione sarà compresa tra la linea di gronda ed una linea, parallela ad essa, posta a m. 1,50 sopra il colmo;
        b)    su coperture piane di edifici interamente ad uso non residenziale possono essere anche più di una a patto che risultino coordinate da un progetto unitario.
    La collocazione di impianti filamento neon su sottolettere risulta assimilabile alle lettere singole (vedi punto F.6.)
F. 6    LETTERE SINGOLE
F. 6. 1    LETTERE SINGOLE non luminose
    Sono ammesse lettere singole, in bronzo, rame, pietra, plexiglas, legno, ceramica, ecc.. di spessore non superiore a cm. 6, per le sole attività insediate, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti nelle seguenti situazioni:
    -    nelle aperture nel rispetto delle partiture dei serramenti;
    -    nei pieni murari, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, ecc...
    Per attività di interesse pubblico possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori.
    Negli edifici di categoria II e III sono inoltre ammesse:
    -    ai piani superiori secondo i criteri sopra indicati, anche per attività private insediate;
    -    sui frontespizi ciechi purché tutto lo spazio disponibile sia coinvolto in un'operazione di riqualificazione;
    -    sulle coperture, con struttura di supporto accuratamente studiata, sia in ordine alle necessità statiche che alla forma, che deve essere il più possibile semplice e pulita; con le seguenti limitazioni:
        a)    per i bassi fabbricati e le pensiline altezza massima di m. 2,00;
        b)    per gli edifici a più piani altezza massima di m. 3,50, comunque inferiore ad 1/4 di quella dell'edificio; nel rispetto delle seguenti condizioni:
            1)    su ciascuna unità architettonica con tetto a falde non più di una; la cui collocazione, sarà compresa tra la linea di gronda ed una linea, parallela ad essa, posta a m. 1,50 sopra il colmo;
            2)    su coperture piane di edifici interamente ad uso non residenziale possono essere anche più di una a patto che risultino coordinate da un progetto unitario.
    Inoltre negli edifici di categoria III tenendo validi i precedenti criteri, sono ammissibili anche interventi a carattere pubblicitario generale.
F. 6. 2    LETTERE SINGOLE illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata.
    Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1.
    Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ...) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale.
    La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 12.
F. 6. 3    LETTERE SINGOLE a luce interna
    Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1.
    La presenza di elementi illuminanti dentro lettere realizzate totalmente in materiale plastico traslucido le rende però non coerenti con gli edifici di categoria I ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 15.
F. 7    CASSONETTI
    In tutte le categorie di edifici sono ammessi con sporgenza massima di cm. 5, purché collocati al piano terreno nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti.
    Negli edifici di categoria III, sono inoltre ammesse nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc..., immediatamente sopra le forature con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno. Tenendo conto degli spazi appositi eventualmente presenti, con attenzione alle scansioni delle masse e agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, possono essere ammesse anche soluzioni passanti a collegamento di più aperture, purché la sporgenza massima oltre il filo della facciata non sia superiore a cm. 15.
    Sulle coperture dei bassi fabbricati e sulle pensiline sono ammessi cassonetti con altezza massima di m. 2,00.
    Non sono mai ammessi cassoni luminosi sulle balaustre dei balconi nè sulle coperture degli edifici pluripiano salvo che per edifici di categoria III, a tetto piano, non residenziali, ove sono ammissibili soluzioni di altezza massima pari a m. 2,00.
    I cassonetti su pali propri e posizionati su suolo privato sono ammessi purché coerenti dal punto di vista formale.

Art. 8 - INSEGNE A BANDIERA (B)

1.    Sui fabbricati è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio. Nella via Roma e in altre vie o piazze della Parte A (escluse quelle vincolate ai sensi della L. 1089/39) che il P.R.G. o il Piano Commerciale definiscono di particolare rango funzionale per attività terziarie commerciali e/o direzionali, sono ammissibili anche insegne pubblicitarie a carattere pubblicitario generale, in coerenza con le norme fisiche, nella tipologia filamento neon senza sottolettere e con l'esclusione di soluzioni a tubi paralleli.
2.    In ogni caso consentito, deve essere rivolta particolare attenzione progettuale alla struttura di supporto.
3.    Nelle tipologie B.1. (stendardi fissi e sculture) e B.2. (plance, targhe e pannelli) possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti.
B.P.    PARAMETRI FISICI
    Le insegne a bandiera devono:
    -    scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo; qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche di una misura comunque non inferiore di 50 cm.;
    -    avere uno sbalzo interno alla larghezza del marciapiedi di almeno cm. 50;
    -    essere collocate sugli edifici:
        a)    ad altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento orizzontale;
        b)    ad altezza superiore a m. 3,50 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento verticale; lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda.
    In entrambe le soluzioni in presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a m. 2,80.
    Le insegne a bandiera atte a individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari) anche nella tipologia B.5. (cassonetti luminosi), se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo.
    Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, polizia, farmacie, ....).
    Le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato sono ammesse purchè coerenti dal punto di vista formale.
B.T.    INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO
    Sono ammissibili le seguenti tipologie:
    B.1    Stendardi fissi, sculture
    B.2    Plance, targhe e pannelli non luminosi
    B.3    Filamento neon (non a tubi paralleli)
    Edifici di categoria I
    Nella parte basamentale con sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50 x 70 o 70 x 50.
    Edifici di categoria II e III
    Nella parte basamentale con sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 100 x 70 o 50 x 150.
    Ai piani superiori, la sola tipologia B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli), ad andamento verticale con sagoma massima di m. 1,20 x 8,00 supporti esclusi.
    Inoltre per i soli edifici di categoria III ubicati in parte B sono ammesse ai piani superiori le tipologie B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli) e B.4 Lettere singole, nel rispetto dei seguenti parametri:
    a)    le insegne a bandiera ad andamento orizzontale devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con base B di misura maggiore o uguale all'altezza H, dove B max. è cm. 200;
    b)    le insegne a bandiera ad andamento verticale devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con altezza H di misura maggiore della base B, dove B max. è cm. 150 e H max. è pari a m. 12,00;
    c)    le insegne a bandiera ad andamento misto devono rispettare le dimensioni risultanti dalla combinazione dei punti precedenti.
    Portici
    Nei portici di tipologia storica, categoria I e II, possono essere ammesse solamente piccole insegne a stendardo o a targa, a scultura o similari, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50 x 70 o 70 x 50, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di m. 2,80.
    Nei portici di tipologia moderna, categoria III, possono essere ammesse anche insegne a bandiera del tipo a filamento neon e a lettere singole, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50 x 150 o 100 x 70, da collocare sulla parete di fondo ad un'altezza minima di m. 2,80.

Art. 9 - INSEGNE NEI PORTICI (P)

1.    Insegne frontali (F) ed a bandiera (B) possono unicamente essere collocate nella parete di fondo dei portici ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 7 e 8; in particolare non è ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari di pubblica utilità.
2.    Le insegne pubblicitarie, collocate trasversalmente al senso di percorrenza e nelle arcate esterne, se ammesse, devono essere contenute nella sagoma limite (nota 5) e sorrette da una struttura semplice ed ordinata.
P. 1    TRASVERSALI AL SENSO DI PERCORRENZA
    Sono ammesse purché collocate ad una distanza di almeno m. 2 dalle lampade dell'illuminazione pubblica, se presenti in centro volta o sul soffitto, ed osservino una distanza reciproca non inferiore a m. 10; con le seguenti limitazioni:
    -    negli edifici di categoria I e II, sono inseribili esclusivamente per attività di interesse pubblico nella sola tipologia filamento neon (non a tubi paralleli);
    -    negli edifici di categoria III sono inseribili anche per attività private, insegne di esercizio nella tipologia filamento neon e/o lettere singole.
P. 2    NELLE ARCATE ESTERNE
    Negli edifici di categoria I e II sono ammesse in via del tutto eccezionale, sul piano di fondo virtuale dell'arcata, insegne in filamento neon semplice per servizi primari di pubblica utilità, purché nell'arcata stessa non esistano lampade dell'illuminazione pubblica.
    E' altresì ammesso il ripristino o la collocazione di insegne a plancia passante, a livello dei capitelli quando ne risulti documentata, nella specifica tipologia di portici, una valida realizzazione precedente storicizzata.
    Esclusivamente negli edifici di categoria III sono ammesse, sul piano di fondo virtuale dell'arcata, insegne di esercizio in filamento neon.

Art. 10 - INSEGNE NEL TERRENO (T)

1.    Le insegne isolate nel terreno (totem) accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali, devono risultare rifiniti in modo accurato su tutte le fronti.
2.    Nella Parte A possono essere collocate insegne isolate di esercizio solo su terreno privato con dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente, quando sia dimostrata la difficoltà di inserimento o l'inefficacia di quelle frontali o a bandiera.
3.    Nella Parte B su terreno privato è possibile realizzare nuove soluzioni anche a carattere generale e per integrare l'apparato pubblicitario di esercizio.
4.    Sul sedime pubblico oppure gravato da servitù di pubblico passaggio (vie pedonali, marciapiedi, portici...) si individuano i seguenti casi:
T. 1    TOTEM DI FRUIZIONE PEDONALE (h < m.3,00 e L < m.1,50)
    I totem di fruizione pedonale devono lasciare uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,50 intorno all'intero perimetro della proiezione sul pavimento. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di circolazione devono essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile il proprietario richiedente o avente titolo (Art. 6).
    Nella Parte A ed in prospicienza di edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 possono essere collocati solo manufatti di modesto impatto ed accurata realizzazione (griglie, figure, sculture...).
    Detti totem potranno essere utilizzati temporaneamente per segnalare manifestazioni di interesse comune ovvero in maniera fissa solamente se di segnalazione d'esercizio in aree pedonali, centri commerciali naturali, ecc., con modalità da valutarsi singolarmente con gli uffici del Settore Arredo e Immagine Urbana.
T. 2    TOTEM DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA (h > m.3,00 e L > m.1,50)
    Oltre a quanto sopraindicato, i cosiddetti “pastorali” (insegne a bandiera su palo singolo, realizzabili con pannelli o plance, filamento neon, lettere singole, cassoni) possono essere collocati sul suolo pubblico solamente nella Parte B, in posizioni e con dimensioni verificate nel contesto.
    Tra le attività private, sul suolo pubblico, è consentita la sola segnalazione degli impianti distribuzione carburanti, in quanto di interesse comune, tali pastorali nel resto del territorio possono raggiungere le dimensioni standard secondo le linee pubblicitarie uniformi su tutto il territorio nazionale; nella ZUCS, sono eccezionalmente ammissibili purché con dimensioni ridotte (cm. 80 x 80 su palo alto m. 4,00).
    In ogni caso la sagoma limite del totem deve risultare interna di almeno cm. 50 al filo del marciapiede o della carreggiata.

Art. 11 - IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE E PRIVATE E/O PUBBLICITA'(A)

1.    Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei o similari, sistematicamente applicati dal Servizio Affissioni o dalle imprese titolari delle concessioni affidate con le procedure di legge.
Il totale degli impianti permanenti per affissioni non può superare i mq 70.000 (da cui sono esclusi quelli temporanei, su steccati e cantieri) così ripartiti:
formati grandi                   mq. 38.000        pari al 54%
formati medio piccoli        mq. 32.000        pari al 46%
Per le affissioni di natura istituzionale o sociale, il Civico Servizio Affissioni svolge l'attività necessaria all'Amministrazione comunale ed a tutti gli altri Enti Pubblici (Stato, Regione....) che ne fanno richiesta; per quella ideologica la Città riserva una quantità di mq. compresa nelle quote di cui sopra, e da eseguire dai soggetti aventi diritto; per la restante parte di natura commerciale può farsi luogo l'affidamento a privati per l'effettuazione di affissioni dirette.
2.    I formati utilizzabili sono esclusivamente:
*    70 x 100, 100 x 140, (piccoli)
*    140 x 200, 200 x 140, 200 x 280, (medi)
*    400 x 300 e 600 x 300 (grandi).
3.    Gli impianti per le affissioni (sostegni, cornici, plance e coloriture) sono da ricondursi alla linea unificata Città di Torino; per gli impianti murali di grande formato sono anche ammesse le cornici metalliche componibili ad angoli arrotondati. Altre eventuali proposte tipologiche, se ritenute utili dall'Amministrazione, saranno verificate dal Settore Arredo e Immagine Urbana.
Le intelaiature sul retro dei pannelli devono essere rivestite in modo uniforme e decoroso.
4.    Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto (ad eccezione di quelli collocati sui muri di cinta e le recinzioni a giorno che al fine di limitare le sporgenze non possono mai essere dotati di luci interne).
Gli impianti murali dotati di luci interne non devono superare un ingombro massimo di cm. 30.
5.    Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
A. 1    PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
Su edifici di categoria I non sono ammessi nuovi impianti per affissioni; è consentito conservare eventuali preesistenze di pregio.
Edifici di categoria II ed
edifici di categoria III della sola parte A
si considerano i seguenti casi:
*    edifici residenziali: non sono ammessi impianti per affissioni.
*    edifici non residenziali nella Parte A: sono ammessi nuovi impianti solo per affissioni di natura sociale, istituzionale o ideologica in numero massimo di due per ogni edificio, con dimensioni 70 x 100 o 100 x 140, da collocarsi sui pieni murari, in analogia con le insegne frontali senza interferire con eventuali elementi architettonici (lesene, riquadrature, cornici...)
*    edifici non residenziali nella Parte B: sono ammessi nuovi impianti in numero massimo di quattro per ogni edificio, anche di natura privata o commerciale (misure 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200), da collocarsi sui pieni murari, senza interferire con eventuali elementi architettonici, in analogia con le insegne frontali.
Edifici di categoria III della sola parte B
In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti per edifici anche residenziali, nel caso in cui le facciate siano prive di finestrature e di decori o segni particolari progettati, possono essere collocate plance per grandi impianti per una superficie massima di mq. 72, (pari a quattro impianti 6 x 3) sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale, con un distacco dagli spigoli non inferiore a cm. 50. Per gli impianti sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di cm. 15 (cm. 30 per quelli dotati di luci interne); per gli impianti accostati alla muratura, ma su supporti propri infissi sul terreno di pertinenza dell'edificio, la massima sporgenza, tutto compreso, è di cm.40.
Sui muri di cinta della Parte A del territorio cittadino, sono ammissibili impianti solo per affissioni di natura sociale, istituzionale o ideologica con dimensioni 70 x 100 o 100 x 140, da collocarsi nel rispetto della eventuale presenza di lesene, riquadrature, zoccoli... tenendo conto che non possono essere collocati più di due impianti ogni cento metri di muro disponibile.
Sui muri di cinta della Parte B privi di decorazioni o segni particolari progettati sono ammesse plance per affissioni la cui altezza non può superare quella del manufatto edilizio e la superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% di quella totale.
Sulle recinzioni a giorno permanenti della Parte A è ammessa la collocazione di un solo impianto per affissioni di natura sociale, istituzionale o ideologica, con due tabelle adiacenti aventi dimensioni 70 x 100 od una avente dimensione 100 x 140, con sporgenza massima di cm. 5, compresi zanche ed ancoraggi.
Sulle recinzioni a giorno permanenti della Parte B è ammessa la collocazione di più impianti la cui altezza non può superare quella del manufatto e la superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% di quella totale.
Nella Parte B sono anche ammesse collocazioni di impianti totalmente al di sopra sia dei muri di cinta che delle recinzioni a giorno permanenti, nel caso in cui questi manufatti non superino l'altezza di m. 3,00 e non ne sia superata l'altezza per più di m. 3,50, cornici comprese.
Sulle coperture a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non sono mai ammessi impianti per affissioni.
A. 2 PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro)
Gli impianti isolati per affissioni possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati: non sono ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a m. 3,00, sulle banchine spartitraffico di larghezza inferiore a m. 1,50 e sulle aiuole con tappeti erbosi, su queste ultime, possono essere ammesse deroghe solamente se verificate con il Settore Verde Pubblico.
La collocazione di ogni impianto, nel rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della strada, deve determinare la proiezione a terra distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata e m. 1,50 dal più vicino binario tranviario.
Nella Parte A del territorio comunale sono ammessi di massima solo impianti “colonnina” e, parallelamente al senso di marcia, a pannello 140 x 200 (stendardo verticale) della linea unificata Città di Torino: ogni inserimento, singolo o in serie, deve essere definito con progetto atto a precisare le posizioni, le reciproche distanze e tale da coordinare formalmente nella scena urbana aspetti funzionali e ambientali; nei viali alberati deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale - distanza minima della buca di scavo dal filo tronco m. 3,00 - e la scansione ricorrente.
Nella Parte B sono inseribili anche quelli di formato 200 x 280, 400 x 300 e 600 x 300 della linea unificata Città di Torino, o altri verificati dal Settore Arredo e Immagine Urbana per i quali oltre alle sopraindicate distanze di sicurezza, per ogni postazione (nota 6) sul terreno pubblico e privato, deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada ed una distanza di almeno m. 30 (per il formato 200 x 280) e m. 50 (per i formati 400 x 300 e 600 x 300) da qualunque altro grande impianto.
Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve risultare compreso tra m. 2,00 e m. 3,00, e l'altezza massima di tutto il manufatto, supporti compresi, non essere superiore a m. 6,50.
Se la collocazione risulta parallela all'asse viario in ogni postazione pubblicitaria sono ammessi un numero massimo di 4 manufatti che devono risultare regolarmente scanditi con un intervallo tra m. 0,50 e m. 1,00.
La collocazione può risultare anche perpendicolare o inclinata rispetto all'asse (comunque uguale per tutti gli impianti per tratti di via omogenei): in tale caso è possibile inserire solamente manufatti singoli (mono o bifacciali).
Non è ammesso:
*    realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali,
*    collocare impianti isolati sovrapposti.
A. 3 ADDENSAMENTI PUBBLICITARI
Si definiscono addensamenti pubblicitari le situazioni che nel territorio consentono localizzazioni intensive (maggiori di quanto indicato ai punti A.1. e A.2.) di impianti per affissioni.
Gli addensamenti pubblicitari, da realizzarsi sulla base di progetti integrati, possono essere localizzati:
*    in tutto il territorio cittadino, a schermatura temporanea di visuali non coerenti (vuoti urbani e/o situazioni di disordine...);
*    nella Parte B del territorio cittadino in aree a parcheggio di grandi centri commerciali, espositivi, sportivi o per il tempo libero.
Si determinano così situazioni a particolare vocazione pubblicitaria ove possono essere pensate soluzioni originali ravvicinate, sovrapposte (altezza max. m. 10) in modi o posizioni indipendenti dai parametri di distanza reciproca indicati ai punti precedenti.
A. 4     IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'
Gli impianti temporanei per affissioni, oltre che nei casi sopraindicati di addensamenti di schermatura, sono ammessi solo su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche) dove devono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari. Le quantità ed i parametri sono determinati dalle dimensioni del supporto ed in funzione della situazione ambientale.
Nei cantieri (ove gli spazi sono prioritariamente riservati alla Città e l'utilizzo privato può farsi luogo con apposita motivata concessione) non sono ammesse affissioni dirette su tavolati o su lamiere lisce, ondulate o grecate, ma devono essere previste apposite plance per garantire un'affissione ordinata.
Non sono ammessi impianti isolati temporanei per affissioni salvo che in caso di locandine o manifesti atti a segnalare manifestazioni di pubblico interesse, di formato massimo cm. 70 x 100. Questi possono essere collocati nelle aree pedonali, ivi compresi i portici, su appositi supporti di tipologia unificata o di forma libera purché verificata dal competente Settore Arredo e Immagine Urbana (vedi totem pedonali, Art. 10 T.1.).

Art. 12 - IMPIANTI DI CARTELLONISTICA (C)

1.    I cartelli e tabelloni pubblicitari di interesse generale che per le loro caratteristiche fisiche e formali non possono essere considerati insegne (plance, targhe, pannelli), le frecce indicatrici di attività pubbliche e private, le paline... costituiscono l'insieme degli impianti di “cartellonistica” che, con carattere di permanenza o saltuarietà, vengono collocati nel territorio cittadino.
Gli impianti di “cartellonistica” più diffusi vengono indicati di seguito; altre proposte tipologiche saranno verificate in dettaglio dal Settore Arredo e Immagine Urbana. In ogni caso non sono ammesse realizzazioni di tipo casuale, incastellature informali di tubi, blocchi in cemento, ecc...
2.    Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto (ad eccezione di quelli collocati sui muri di cinta e le recinzioni a giorno che al fine di limitare le sporgenze, non possono mai essere dotati di luci interne).
Gli impianti murali dotati di luci interne, non devono superare un ingombro massimo di cm. 30.
3.    Non sono ammissibili detti impianti nelle aree ricadenti all'interno del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, ed in particolare per la porzione di territorio inserita in Parchi, Riserve naturali ed aree protette regionali.
4.    Tutti gli impianti devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
C. 1    PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
    Fatto salvo quanto indicato per le insegne frontali (art.7, punto F.4.) la collocazione di cartelli o tabelloni è ammessa solamente su edifici di categoria III nelle facciate prive di finestrature o di decori o segni particolari progettati. In tal caso l'impianto di cartellonistica può essere collocato sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale. Impianti murali sono ammessi sui muri di cinta privi di fasce, cornici, lesene... in analogia con le insegne frontali. La superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% di quella totale, mentre l'altezza del cartello o tabellone non può superare quella del manufatto edilizio. Per gli impianti murali sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di cm. 30; per impianti accostati alla muratura, ma su supporti propri infissi su terreno di pertinenza, la massima sporgenza, tutto compreso, è cm. 40.
    Nella Parte B del territorio comunale sugli edifici di I e II categoria e di proprietà pubblica, possono essere consentiti impianti di cartellonistica se gli edifici sono oggetto di progetto unitario e con il parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.
    Sulle coperture, a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non possono essere collocati cartelli e tabelloni di nessun tipo.
C. 2    PERMANENTI ISOLATI
    Gli impianti isolati di cartellonistica possono essere collocati su sedimi pubblici o privati: non sono ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a m. 3,00, sulle banchine spartitraffico di larghezza inferiore a m. 1,50 e sulle aiuole con tappeti erbosi possono essere ammesse deroghe solamente se autorizzate dal Settore Verde Pubblico Gestione.
    La collocazione deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della strada; in particolare non sono ammessi lungo le autostrade e le tangenziali.
    La proiezione a terra di ogni impianto isolato deve risultare distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata e m. 1,50 dal più vicino binario tranviario.
    In presenza di spazi verdi ed alberature deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale - distanza minima dalla buca di scavo dal filo tronco m. 3,00 - e la scansione ricorrente.
    Condizioni specifiche sono indicate per le seguenti tipologie:
C. 2. 1.    CARTELLI E TABELLONI
    Nella Parte A del territorio comunale non è mai ammessa la collocazione di cartelli e tabelloni isolati di alcun tipo.
    I formati utilizzabili nella Parte B sono esclusivamente 150 x 200, 200 x 150, 300 x 200, 400 x 300 e 600 x 300; deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada e con distanza da altri impianti analoghi di almeno m. 30 per i formati 150 x 200, 200 x 150, 300 x 200 e m. 50 per i formati 400 x 300, 600 x 300.
    I supporti di sostegno devono risultare verticali e per i due formati 400 x 300 e 600 x 300 laterali al cartello, in analogia con i supporti unificati per affissioni della Città.
C. 2. 2.    INDICATORI DI INTERESSE GENERALE
    Tutti i cartelli indicatori di interesse generale (stradali, carattere turistico o di servizio) integrano la segnaletica stradale: come questa pertanto vengono realizzati e collocati nelle posizioni opportune dalla Città o altri Enti attraverso gli uffici a ciò delegati, in ottemperanza alla vigente legislazione, secondo un progetto unitario articolato nelle varie funzioni
C. 2. 3.    INDICATORI DI ATTIVITA' CON FRECCE DIREZIONALI
    Nella sola Parte B del territorio comunale possono essere inseriti anche indicatori multipli di attività private.
    Per individuare la presenza di raggruppamenti di attività private industriali, commerciali o di servizio possono essere usati cartelli indicatori di attività private con frecce direzionali.
    La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale, con una distanza di almeno m. 50 da ogni altra postazione analoga.
    I cartelli indicatori, realizzati secondo un unico progetto grafico, devono essere collocati su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a m. 3,00; si possono prevedere al massimo tre moduli contigui per ogni postazione (ogni modulo può contenere da quattro a sei indicatori di attività).
    La progettazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada e del Regolamento d'applicazione.
C. 3    A CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE
C. 3. 1.    CARTELLI, TABELLONI E PALINE
    Nella Parte A del territorio comunale e nel perimetro compreso tra i corsi Moncalieri, Casale, Novara, Vigevano, Mortara, Svizzera, Racconigi, Rosselli, Dante (nota 7) non è mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni e paline a carattere temporaneo su preesistenza edilizia o isolati, salvo i totem pedonali (vedi Art. 10 T.1.).
    Nella Parte B, per la pubblicizzazione di manifestazioni pubbliche o private di interesse generale, possono essere collocati cartelli e tabelloni temporanei realizzati con materiale adeguato, per un tempo massimo pari alla durata della manifestazione, da 5 giorni prima, sino a 5 giorni dopo, comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, nel rispetto della situazione ambientale e delle indicazioni dell'art. 51 del regolamento del Codice della strada.
    In particolare, in caso di manifestazioni di rilevante interesse pubblico (congressi, fiere campionarie, spettacoli, particolari iniziative di carattere commerciale, gare sportive ...), è consentita anche la collocazione di paline (80 x 120 o 120 x 80) ai lati delle carreggiate veicolari e nelle banchine spartitraffico anche inerbite, purché venga in ogni caso garantita l'integrità delle piante e del verde pubblico, per segnalare e guidare verso le sedi opportune. Il messaggio riferito alla manifestazione deve risultare preminente rispetto a forme di pubblicità a carattere generale non attinenti alla manifestazione stessa: nome o simbolo di eventuali sponsor sarà contenuto in uno spazio inferiore ad 1/3 della superficie utile.
    Le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, in numero massimo di 250, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle medesime, rispettando la specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la circolazione stradale.
    Devono essere sempre osservati i seguenti parametri:
    *    distanza tra un manufatto e l'altro o da altri impianti pubblicitari superiore a m. 20; per le paline detta distanza può scendere a m. 10. La distanza di tutti questi elementi non può essere inferiore a m. 20 dagli incroci;
    *    dimensioni massime delle plance pari a cm. 80 x 120 o 120 x 80;
    *    la proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non meno di m. 0,50 dalla carreggiata più vicina e non meno di m. 1,50 dal più vicino binario tranviario;
    *    i manufatti non dovranno mascherare segnali stradali o lanterne semaforiche, oppure essere collocati in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico già in atto.
C. 3. 2.    SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA
    Su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche), cartelli e tabelloni temporanei possono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari; le altezze e le quantità sono determinate dalle dimensioni del manufatto di supporto preesistente e dalla situazione ambientale.

Art. 13 - IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

1.    Non è ammesso, di massima, collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari su fioriere, orologi, cassoni e cestini per rifiuti, campane raccolta vetro, panchine, parapetti e balaustre stradali, pensiline, lampioni, ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale appositamente studiata in origine, coerente all'immagine della Città.
2.    Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici, eventuali supporti per affissioni e cartelli pubblicitari possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo, salvo la sussistenza di motivi di interconnessione visiva; sulle paline che indicano le linee ed i percorsi possono trovare posto solamente sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio.
Sui chioschi per giornali, fiori, bar, informazioni ... non è ammesso alcun impianto per affissioni o di “cartellonistica” fatti salvo l'inserimento di insegne di esercizio o a carattere generale inerente all'attività negli spazi e con i modi previsti dal progetto del manufatto.
3.    Le tende dei negozi, da collocarsi nelle aperture delle facciate (mai sotto i portici e le gallerie) con larghezza ad esse uguale e, per quelle al piano terreno, ad un'altezza non inferiore a m. 2,00 e con una sporgenza massima di m. 1,50 inferiore di almeno cm. 50 rispetto alla larghezza del marciapiede prospiciente, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio.
Nei portici sono consentite tende alla romana, poste parallelamente al senso di marcia, contenute e collocate sul virtuale piano di fondo dell'arcata stessa, scorrevoli sino all'altezza del capitello e fisse all'arco. Nel caso in cui le arcate siano interessate da lampade della pubblica illuminazione, il richiedente l'autorizzazione dovrà assumere formale impegno a chiuderle durante l'accensione dell'illuminazione pubblica. Possono essere interessate da scritte pubblicitarie anche a carattere generale per una superficie non superiore ad un quarto di quello del telo interessato.
Non sono ammesse in nessun caso tende nelle arcate di testa perpendicolari al senso di marcia del percorso porticato.

Art. 14 - BANDIERE, STRISCIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI

1.    Tali impianti pubblicitari, che risultano prevalentemente a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici..), devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, nonché non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi. L'uso di supporti appositi deve essere verificato, per tipo, forma e localizzazione dal Settore Arredo e Immagine Urbana, ammettendo anche l'utilizzo di portalampada, pali, ecc... di proprietà pubblica o privata, acquisito il parere favorevole dell'ente proprietario competente.
2.    Gli striscioni attraverso le vie non ammessi nella Parte A del territorio cittadino, sono consentiti nella Parte B in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive ... e possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Gli striscioni non possono risultare in numero superiore a due per ogni isolato e comunque a distanza reciproca inferiore a m. 40. L'altezza da terra deve risultare superiore a m. 5 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzeria della via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.
3.    Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal commercio o cambio di esercizio, possono essere collocati in modo ordinato e di piatto, per un tempo massimo di 30 giorni, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.
4.    Le bandiere, gli stendardi ed i gonfaloni in materiale tessile o similare, caratterizzati da maggiore compatibilità ambientale, possono essere inseriti anche nella Parte A del territorio cittadino per manifestazioni temporanee di interesse generale quali fiere, saloni, congressi ... purché colori, dimensioni e tipologie siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare situazione. Possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Per la pubblicità privata possono essere ammessi, con attenzione al sito, alle visuali ed alla viabilità, invece di altri tipi di insegne.
Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di stendardi, gonfaloni e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento; in tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza minima da terra sarà di m. 5,00 e la collocazione, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, simmetrica rispetto alla mezzeria della via.
Nella Parte B del territorio, bandiere, stendardi e gonfaloni sono ammissibili purché collocati in posizioni e con altezza e/o sporgenza tali da non creare ostacoli alla viabilità.

Art. 15 - NORME TRANSITORIE

1.    Le insegne esistenti, se autorizzate prima del 1/1/1999, dovranno essere regolarizzate con le presenti norme al momento della volturazione con un nuovo titolare dell'esercizio. Nel caso che la difformità dalle presenti norme non sia particolarmente rilevante, la Commissione Tecnica per la pubblicità e le pubbliche affissioni, se funzionante, può proporre una proroga all'adeguamento, per un periodo non superiore ad anni tre.
2.    Gli impianti per affissioni e cartellonistica dovranno essere regolarizzati alla scadenza dell'autorizzazione, e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano.
3.    La superficie per i grandi formati, indicata all'art.11 in mq. 38.000 è temporaneamente aumentata a mq. 43.000 per adeguarsi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 624/97, ove ha ripreso efficacia la concessione e il relativo contratto stipulato tra la Città di Torino e la ditta Pubbligest S.p.A. che prevede l'installazione di impianti pubblicitari sul territorio cittadino.
Con l'attuazione del Piano (e comunque entro tre anni dalla sua entrata in vigore), che prevede una riduzione dei grandi formati, la superficie relativa sarà ricondotta alla quota max di mq. 38.000.

Note:
1)    Non sono trattati i seguenti mezzi pubblicitari caratterizzati da inconsistenza fisica o da labilità formale: trasmissioni sonore, proiezioni in luoghi pubblici, pubblicità ambulante e/o su veicoli.
2)    Per sagoma limite delle insegne nelle arcate dei portici, si intende la figura il cui perimetro contiene la massima estensione dell'impianto pubblicitario. Essa si costruisce nel modo seguente: la base è la linea orizzontale condotta per l'imposta del capitello, lateralmente si tracciano due linee verticali distanti cm. 50 dal capitello stesso da un lato e dalla parete di fondo dall'altro e superiormente si traccia una linea simile alla sezione del portico, con un raggio (o freccia o altezza) pari a 2/3 di quello dell'arcata. La figura così costruita può, in caso di portici a sezione particolarmente allungata, avere un ampliamento verso il basso, mediante una traslazione della linea di base sino ad un'altezza non inferiore a m. 4 e con larghezza pari all'arco di chiusura.
3)    Per “postazione” si intende un raggruppamento di impianti contigui.
4)    I corsi Moncalieri, Svizzera, Racconigi, Rosselli e Dante sono da considerarsi inclusi nel perimetro.