Divisione Economia e Sviluppo
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Settore Mercati Ingrosso
AA
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, ARTT. 18 E 20: MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Alfieri.
L'esercizio del commercio all'interno
del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso e il funzionamento degli
stabilimenti medesimi sono disciplinati dalla Legge Regionale
del 30 ottobre 1979 n. 62, dal relativo Regolamento di esecuzione
deliberato dal Consiglio Regionale il 18 dicembre 1980 n. 35 -
6332 e, in quanto non in contrasto, dal Regolamento Comunale approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 febbraio 1990,
esecutiva dal 10 marzo 1990.
Il citato Regolamento all'art. 18 individua
l'obbligo per il Comune di mantenere, tra gli altri, il servizio
di scalo ferroviario e l'art. 20 ne disciplina in maniera compiuta
la gestione.
Negli ultimi anni si è riscontrata
la preferenza da parte degli operatori del Mercato, anche in relazione
con quanto accade a livello nazionale, del trasporto su strada
a scapito di quello ferroviario; tale tendenza è stata
recepita dall'Amministrazione che ha ritenuto di dover eliminare
i binari che consentivano l'accesso al suddetto scalo, destinando
l'area così resasi libera al parcheggio per gli operatori
del Mercato; lo scalo ferroviario non risulta quindi più
utilizzabile.
La Commissione di Mercato, nella seduta
del 29 aprile c.a. ha ritenuto pertanto di voler dare corso all'abrogazione
dei disposti di Regolamento che facciano menzione dello scalo
ferroviario in quanto non più corrispondenti alla odierna
realtà organizzativa e commerciale del Mercato.
Tutto ciò premesso,
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro,
all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni,
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare l'abrogazione delle
parole scalo ferroviario all'art. 18 del Regolamento
per il Mercato all'Ingrosso dei prodotti Ortofrutticoli;
2) di approvare l'abrogazione dell'intero
art. 20 del Regolamento per il Mercato all'Ingrosso dei prodotti
Ortofrutticoli.
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