Divisione VIII Servizi Civici
Mercati all'ingrosso
VP
98 06469/58
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI. MODIFICHE
AGLI ARTICOLI 21 E 24.
Proposta dell'Assessore Alfieri.
Premesso che il regolamento del Mercato all'Ingrosso dei Fiori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13.03.1997, esecutiva l'11.4.1997, in vigore dal 12.05.1997 prevede al comma 10 dell'art.21 il blocco delle concessioni ad altri operatori provenienti dall'esterno in quanto il numero degli attuali (20) alla data dell'approvazione del regolamento era stato valutato già al limite per un buon funzionamento della struttura.
Preso atto che il numero dei concessionari è ora di soli diciotto a seguito di cessioni di attività, e considerata la necessità di incrementare l'attività del mercato, si ritiene che la deroga prevista al comma 7 dello stesso art.21 per quanto concerne le modalità di assegnazione dei posteggi di vendita debba riguardare solo quelli con superfice inferiore ai 32 mq.
Si ritiene altresì opportuno recepire all'interno del regolamento la modifica sulla ulteriore destinazione d'uso dei posteggi previsti nell'area "Balconata".
Al fine di evitare ai Produttori agricoli un trasporto giornaliero dannoso per il prodotto rimasto invenduto si è convenuto di rimuovere la limitazione al 30% dell'utilizzo del posteggio per le giacenze notturne.
Sulle sueposte modifiche è stata sentita la Commissione per il M.I.F. che ha espresso parere favorevole nella seduta del 13.05.1998.
Visto che ai sensi dell'art.44 comma 3 del Regolamento Comunale sul Decentramento per il parere delle Circoscrizioni per il regolamento del Mercato all'Ingrosso dei Fiori, l'Assemblea dei Presidenti in data 6 marzo 1997 ha ravvisato la carenza di interesse diretto, si reputa valga lo stesso principio anche per le variazioni dello stesso regolamento.
Tenuto conto che in data 17 luglio 1998 l'Assemblea dei Presidenti ha nuovamente ravvisato la carenza di interesse diretto Circoscrizionale si prescinde dal parere.
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge 8 giugno 1990 n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni,
sono :
favorevole sulla regolarità tecnica
e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regoralità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma palese.
1) di approvare le modifiche al Regolamento
del Mercato all'ingrosso dei fiori come segue:
all'art. 21 il comma
10 viene così sostituito:
"in deroga a quanto
previsto al comma 7, i posteggi con superficie inferiore ai mq.
32 che si renderanno liberi, verranno utilizzati per ampliamenti
e/o spostamenti destinati agli attuali concessionari del Mercato.
In particolare, su richiesta, potranno essere dati in concessione,
sentita la commissione, a quello dei concessionari di posteggi
contigui e qualora non venga effettuata l'assegnazione per contiguità,
a quello dei concessionari frontisti, titolare di posteggio situato
sul fronte della corsia confinante con il posteggio libero che
dimostri di aver svolto in mercato nel biennio precedente, il
maggior volume di attività, purchè superiore di
almeno il 100% rispetto ai minimi di attività previsti
per il posteggio in concessione e comunque superiore a quelli
stabiliti per la superficie complessiva dei posteggi da unificare;
nel caso nessuno abbia i requisiti, il posteggio sarà assegnato
temporaneamente dal Comune, con regolare provvedimento deliberativo
specificante le modalità di pagamento del canone relativo
a titolo di deposito al concessionario operante nella medesima
corsia con il maggior quantitativo di merce introdotta in mercato
nell'anno solare precedente, in rapporto alla superficie del posteggio;
i posteggi liberi sono dati in concessione, con modalità
e criteri stabiliti dal Comune, sentita la Commissione, con riferimento
all'attività svolta in mercato, mediante concorso riservato
agli operatori concessionari che intendono trasferire il proprio
posteggio".
All'art. 21 viene aggiunto
il comma 14) che così recita:
"14) qualora non
richiesti per utilizzo di cui al comma 13 i posteggi ricavati
nella balconata, possono essere adibiti ad uso ufficio di rappresentanza
per Associazioni di Operatori del Mercato".
All'art. 24 il comma 5 viene
così sostituito:
"i produttori che
non intendono asportare dal mercato la merce rimasta invenduta
al termine delle contrattazioni, possono, sotto la propria responsabilità,
depositare tale rimanenza esclusivamente nello spazio di vendita
assegnato, corrispondendo la tariffa citata nel successivo art.
26".