N. 413
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 marzo 2025 (DEL 106/2025 e allegato), esecutivo dal 28 marzo 2025.
Premesse
1 - Oggetto
2 - Definizioni
3 - Comunità di Energia Rinnovabile e
Gruppi di Autoconsumo Collettivo
4 - Finalità generali
5 - Requisiti per l'iscrizione delle configurazioni
di autoconsumo
6 - Povertà energetica e Clienti vulnerabili
7 - Documentazione necessaria per l'iscrizione
nel Registro della Città
8 - Presentazione della domanda e iscrizione
9 - Concessione del LABEL
10 - Sportello a supporto delle CACER
11 - Altre agevolazioni
12 - Assegnazione di spazi per l'installazione
di impianti FV
13 - Principi generali per l'assegnazione di
spazi e competenza
14 - Assegnazione dell'energia prodotta da impianti
FV e di aree per l'installazione di nuovi impianti
15 - Contenuti generali del provvedimento per
la messa a disposizione di impianti FV o aree di installazione
16 - Rendicontazione delle attività
17 - Monitoraggio, Vigilanza e Controlli
18 - Gruppi di lavoro
19 - Segreteria
20 - Disposizioni finali
La Città di Torino è da molti anni impegnata
nella lotta ai cambiamenti climatici e nella trasformazione del
sistema energetico urbano verso un modello più sostenibile.
A questo fine, in particolare, la Città ha aderito alla
Missione dell'Unione Europea sulle città intelligenti e
climaticamente neutre (Mission "100 Climate-Neutral and Smart
Cities by 2030"), avente l'obiettivo di accelerare la transizione
verso la neutralità climatica in 100 città europee
entro il 2030 (anticipando il 2050 previsto dal Green Deal).
Nell'ambito dell'iniziativa, la Città ha sottoscritto il
Climate City Contract (CCC), composto da tre diverse componenti
(il Documento degli Impegni, il Piano d'Azione e il Piano degli
Investimenti) nate da un processo condiviso con attori locali,
regionali e nazionali di definizione di una strategia per raggiungere
la neutralità climatica il più rapidamente possibile.
A partire dal mese di aprile 2022, in particolare, la Città
di Torino, con il contributo di tutti gli attori coinvolti, ha
identificato 30 macro azioni, inserite nel Piano di Azione del
CCC, tra le quali un particolare rilievo è stato attribuito
a quelle dedicate alla produzione di energia da fonti rinnovabili
ed allo sviluppo di sistemi energetici sostenibili.
Le Direttive Europee e le leggi nazionali riconoscono alle
Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e ai Gruppi di Autoconsumo
Collettivo (AUC) compiti e prerogative finalizzati all'interesse
generale della collettività ed al bene comune.
Con L.R. n. 12/2018, la Regione Piemonte ha disciplinato le forme
di "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche",
prevedendo espressamente, all'articolo 1, co.2, la possibilità
per i Comuni di "proporre la costituzione di una comunità
energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente".
L'intervento regionale è stato successivamente superato
dal legislatore nazionale, con l'approvazione del D.Lgs. n. 199/2021,
nel quale è espressamente sancita la possibilità
di creare Comunità di Energia Rinnovabile in cui i poteri
di controllo sulle stesse "risultino attribuiti per la maggioranza
a pubbliche amministrazioni" (articolo 10, co. 1, lett. a).
In particolare, l'articolo 31, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n.
199/2021 prevede espressamente che "la comunità
è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri
di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, ((associazioni))
con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali
e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali,
gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del
terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni
locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato
dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo
quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni
in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al
comma 2, lettera a)".
La definizione di "poteri di controllo" è
stata meglio precisata nelle Regole operative per l'accesso al
servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, adottate
dal Gestore Servizi Energetici - GSE con D.D. n. 22/2024 (seguita
dal D.D. n. 177/2024), secondo cui per "poteri di controllo
si intendono quei poteri che, in base alle varie configurazioni
assunte dalle Comunità energetiche dei cittadini, sono
attribuiti ai soggetti indicati dalla norma al fine di indirizzare
la Comunità Energetica, garantire il conseguimento dello
scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio
di riferimento" (p. 18).
L'articolo 33, D.Lgs. n. 199/2021, finalizzato a garantire
un sistema di monitoraggio delle nuove CACER, infine, ha espressamente
previsto che gli esiti delle predette attività siano trasmessi
e resi disponibili per via informatica, con cadenza annuale, non
solo al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA, ma
anche "alla Regione e ai Comuni territorialmente competenti
per migliorare il livello di conoscenza dello stato di realizzazione
delle configurazioni realizzate …".
Recependo le già citate linee normative nazionali e
regionali, la Città di Torino si è impegnata, sin
dall'approvazione delle proprie "Linee Programmatiche relative
alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
2021 - 2026" (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1162
del 13.12.2021), per il quinquennio di riferimento, alla realizzazione
di interventi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici
pubblici e lo sviluppo di azioni coordinate per sostenere gli
interventi sul patrimonio privato, anche attraverso il sostegno
alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (in
"La città multicentrica e la città della mobilità:
la transizione ecologica - Trasporti, viabilità, collegamenti,
sostenibilità").
Lo stesso impegno verso lo sviluppo di Configurazioni di Autoconsumo
per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile o CACER è
contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2024- 2026, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 837/2023 (proposta
dalla G.C. 16 novembre 2023), dove è espressamente prevista
la realizzazione di "interventi per migliorare l'efficienza
energetica degli edifici pubblici, e sviluppare azioni coordinate
per sostenere gli interventi sul patrimonio privato anche attraverso
il sostegno alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili"
(p. 49) e dove le Comunità Energetiche sono individuate,
nel quadro di riferimento della Città Metropolitana, come
strumenti di valorizzazione della montagna che, "oltre a
un'area di turismo, outdoor e aria aperta, può essere un
bacino per la sperimentazione di innovazioni tecnologiche, socio
tecniche (comunità energetiche) e di impresa (filiere tradizionali
e innovative)".
Le Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia
Rinnovabile o CACER, in generale, rispondono sia agli obiettivi
europei e nazionali, sia a quelli perseguiti dalla Città
di Torino, quali la riduzione della dipendenza energetica dall'esterno
e da fonti fossili e della spesa energetica per cittadini e attività
commerciali e produttive.
Lo sviluppo di CACER è, inoltre, strettamente collegato
alle esigenze del tessuto produttivo della Città e della
sua area metropolitana, anche considerato che, a partire dal 2021,
il costo per l'energia è divenuto una delle voci economiche
con il maggiore impatto negativo sul bilancio delle aziende, specie
di quelle energivore e/o delle PMI.
In attesa di definire il suo ruolo rispetto all'eventuale costituzione
di una CER pubblica (o di un futuro ingresso in CER già
esistenti), è interesse dell'Amministrazione mappare le
Comunità di Energia Rinnovabile che stanno nascendo sul
territorio comunale, per sostenerle e garantirne il massimo sviluppo
possibile, in coerenza con i principi ed i valori già precedentemente
individuati dalla Città. A questo fine, l'Amministrazione
potrà valutare anche di procedere con l'erogazione di sostegni
concreti e diretti alla diffusione delle citate configurazioni.
È, inoltre, interesse dell'Amministrazione monitorare la
nascita di Gruppi di Autoconsumo Collettivo che, vista la configurazione
della Città, possono avere un importante ruolo nel suo
percorso verso la neutralità climatica.
La Città intende sostenere, in via prioritaria, le CER
e i Gruppi di Autoconsumo Collettivo, sorti sul territorio comunale,
che dimostrino di essere coerenti con gli obiettivi perseguiti
dall'Amministrazione e che abbiano raggiunto un adeguato livello
di strutturazione tecnico- giuridica ed economica. A tal fine,
si ritiene opportuno garantire la più ampia e omogenea
conoscenza delle aspettative maturate verso la nascita e lo sviluppo
delle citate configurazioni di autoconsumo, nonché delle
risorse e dei servizi che potranno essere messi a loro disposizione
1. Il presente Regolamento definisce i requisiti che devono
essere soddisfatti dalle Comunità di Energia Rinnovabile
e dai Gruppi di Autoconsumo Collettivo, come disciplinati dal
D.Lgs. n. 199/2021 s.m. e dal D.M. MASE n. 414/2023 s.m., per
poter essere iscritti nell'apposito Registro che la Città
di Torino intende istituire al fine di supportarne - direttamente
e/o indirettamente - lo sviluppo, in coerenza con i valori e gli
obiettivi perseguiti.
2. Il Regolamento definisce, inoltre, le modalità con cui
la Città di Torino intende sostenere le CACER aventi sede
sul territorio comunale e iscritte nel citato Registro, i parametri
generali previsti per poter beneficiare dei servizi e degli incentivi
che saranno erogati, nonché le ricadute economiche e sociali
attese a favore dei cittadini e dell'intera Comunità.
1. In conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 199/2021
s.m. e dal D.M. MASE n. 414/2023 s.m., a cui si rinvia espressamente,
si offrono le seguenti definizioni:
- Autoconsumatore di energia rinnovabile è il cliente finale
che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo
e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile
autoprodotta alle condizioni e secondo le modalità di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 199/21;
- Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia
Rinnovabile (CACER) è l'espressione usata per indicare
le diverse forme organizzative che possono essere costituite dai
cittadini per lo sviluppo dell'autoconsumo di energia, utilizzando
la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta
da impianti a fonti rinnovabili. Gli impianti di produzione e
i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla
rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte
dell'area sottesa alla medesima cabina primaria;
- Cliente finale è una persona fisica o giuridica che non
esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica
e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso
finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche
attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il
cliente finale è altresì il titolare del punto di
connessione dell'unità di consumo individuata secondo le
disposizioni di cui al TISSPC (Testo Integrato Sistemi Semplici
di Produzione e Consumo) e dal medesimo gestita;
- Comunità di energia rinnovabile o Comunità energetica
rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico che:
o si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo
ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che
sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti
dalla comunità di energia rinnovabile;
o i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie
imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese
le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese
private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile
non costituisca l'attività commerciale e/o industriale
principale;
o il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali,
economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti
o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti
finanziari;
- Condominio è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo
102/14 e/o a cui sia applicabile la disciplina di cui agli articoli
1117 e 1117 bis del Codice Civile;
- Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente (Gruppi di autoconsumatori - AUC) è un
gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio
o edificio, secondo le modalità di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 199/21;
- Registro delle CER e dei Gruppi di autoconsumatori: il documento
in cui sono registrate le configurazioni in possesso dei requisiti
richiesti dal presente Regolamento;
- Gruppo di Lavoro: l'insieme dei soggetti che, attraverso incontri
formali e/o elaborazioni individuali, sarà chiamato a confrontarsi
con la Città su tematiche attinenti lo sviluppo delle diverse
forme di CACER già previste dal legislatore, le modalità
di implementazione di tali configurazioni a livello locale, i
requisiti minimi richiesti e su ogni altro argomento ritenuto
utile al raggiungimento degli obiettivi predefiniti dal presente
Regolamento. Il Gruppo di lavoro realizza congiuntamente tutte
le attività così come definite dal seguente punto
18 e potrà avere composizione diversificata a seconda della
specifica materia trattata.
1. La Città di Torino promuove la costituzione di Comunità
di Energia Rinnovabile (CER) e di Gruppi di Autoconsumo Collettivo
(AUC). L'esigenza di implementare tali configurazioni è
nata, a livello europeo, dalle Direttive (UE) 2018/2001 (RED II)
e 2023/2413 (RED III), contenenti i criteri utilizzabili per definirne
lo status giuridico e la relativa disciplina, recepite ed implementate
grazie ai numerosi interventi del legislatore italiano e di GSE.
2. In particolare, la Città, in qualità di soggetto
promotore, si propone di rafforzare il dialogo istituzionale tra
l'Ente e i cittadini, al fine di divulgare la conoscenza degli
effetti positivi e dell'importanza dell'efficientamento energetico
e di favorire e sostenere la costituzione di CER e di Gruppi di
Autoconsumo a livello locale.
3. Come meglio dettagliato nei punti successivi, le aree di proprietà
della Città di Torino, comprese le coperture degli edifici
pubblici - nel rispetto della normativa vigente, dei principi
di buon andamento, efficienza e trasparenza e delle norme poste
a tutela dell'interesse pubblico, nonché delle prescrizioni
contenute nel presente documento - potranno essere messe a disposizione
delle Comunità di Energia Rinnovabile locali per l'installazione
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
4. Tenuto conto della particolare conformazione territoriale e
paesaggistica della Città, infine, l'Amministrazione intende
offrire elementi utili per l'individuazione di aree e spazi destinati
all'installazione di FER, in modo da garantire la minore occupazione
possibile di suolo e mantenere l'integrità del centro storico
e di tutti i beni vincolati, tutelandone la visibilità
e privilegiando, in ogni caso, l'apposizione di pannelli sulle
coperture già esistenti in zone decentrate, non soggette
a vincoli e/o prive di particolare rilievo culturale o architettonico.
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro istituito
dalla Città sono elaborati a partire dai criteri individuati
dal D.Lgs. n. 199/2021, dal D.M. 414/2024 e dalle "Regole
Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso
e al contributo PNRR 22 aprile 2024" (D.D. del Dipartimento
Energia n. 170 del 22.04.2024), integrati, compatibilmente con
la normativa di settore, in base alle specifiche esigenze e connotazioni
territoriali.
2. La definizione di tali requisiti risponde a molteplici necessità:
a. monitorare lo sviluppo, sul territorio comunale, delle CER
e dei Gruppi di Autoconsumo e sostenere la loro adeguata strutturazione
tecnico-giuridica ed economica e la loro capacità organizzativa;
b. favorire le configurazioni che prevedono, nel relativo Statuto
o Regolamento, interventi a favore dei cittadini e delle famiglie
che versano in condizioni di povertà economica ed energetica
o di particolare vulnerabilità, ovvero azioni dirette a
sostenere progetti di natura sociale, educativa e culturale, oltre
a quelli che saranno ritenuti di particolare rilievo per la Città
e dalla stessa espressamente individuati;
c. verificare la trasparenza amministrativa ed economica delle
configurazioni e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi
con la Città e con i valori e gli obiettivi perseguiti,
anche a tutela dei cittadini interessati a farne parte;
d. favorire la più ampia conoscenza e conoscibilità
delle configurazioni locali, affinché possano coinvolgere
un sempre crescente numero di cittadini e divenire modelli virtuosi
e replicabili in altre realtà;
e. sostenere lo sviluppo delle CER locali attraverso il conferimento
di un LABEL alle configurazioni che rispettano le norme del presente
Regolamento, finalizzato a riconoscere la coerenza delle stesse
con gli obiettivi e i valori che contraddistinguono i progetti
di decarbonizzazione della Città;
f. favorire lo sviluppo di azioni in materia di produzione e consumo
di energia da fonti rinnovabili, come individuate dalla Città
nel suo Climate City Contract;
g. orientare i cittadini e le associazioni alla costituzione di
configurazioni idonee a consentire un futuro, eventuale, ingresso
della Città ove ne sarà valutata l'opportunità;
h. favorire lo sviluppo di azioni volte a contrastare qualsiasi
forma di povertà economica ed "energetica", la
cui definizione sarà oggetto di futuri approfondimenti
e attento monitoraggio da parte della Città;
i. contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali che
il D.Lgs. n. 199/2021 e il D.M. MASE n. 414/2023 hanno fissato
per la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili.
1. Affinché le configurazioni di autoconsumo possano
essere iscritte nel Registro e aderire alle iniziative di promozione
e supporto attivate dall'Amministrazione, le stesse devono essere
in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento,
distinte in base alla natura della configurazione (CER o AUC).
2. In particolare, per le Comunità di Energia Rinnovabile
(CER) sono richiesti i seguenti requisiti:
a. essere regolarmente costituite come CER e avere concluso positivamente
la procedura di riconoscimento da parte di GSE;
b. avere sede legale sul territorio della Città di Torino;
c. garantire, con norma espressa di natura statutaria o regolamentare,
misure per favorire l'accesso facilitato, nella configurazione
di autoconsumo, a famiglie e/o singoli cittadini in condizioni
di povertà energetica ed economica (es. gratuità
della quota di ingresso);
d. prevedere, con norma espressa di natura statutaria o regolamentare,
la devoluzione di almeno il 5% degli incentivi percepiti dalla
configurazione (al netto delle spese strettamente necessarie al
funzionamento della Configurazione) all'attuazione di azioni di
contrasto alla povertà energetica degli stessi membri (singoli
cittadini o famiglie in difficoltà) ovvero al finanziamento
di progetti che saranno individuati dalla Città di Torino
in coerenza con i criteri espressamente definiti nel presente
documento;
e. ove la CER sia costituita, in misura prevalente, da società
di capitali e/o enti con fini di lucro, la percentuale destinata
a sostenere i progetti espressamente individuati dalla Città
o co-progettati con la stessa dovrà essere non inferiore
al 15% (al netto delle spese strettamente necessarie al funzionamento
della Configurazione);
f. prevedere meccanismi dettagliati, democratici e trasparenti
per consentire il progressivo ampliamento dei membri aventi il
ruolo di "consumer" e per favorire la loro potenziale
trasformazione in "prosumer" (prevedendo, ad esempio,
il reinvestimento di una parte degli incentivi e/o degli utili
derivanti dall'erogazione di servizi ancillari nell'acquisto di
impianti FV a favore dei membri);
g. essere in possesso di un business plan aggiornato, coerente
con i criteri individuati nelle norme del presente Regolamento
e riportante i parametri idonei a dimostrare la sostenibilità
economico-finanziaria della CER e delle sue attività;
h. prevedere modalità di tenuta del bilancio - coerenti
con la forma giuridica prescelta - idonee a garantire la massima
trasparenza e conoscibilità dei criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento degli obiettivi a vantaggio della
collettività e del territorio;
i. non avere, i propri rappresentanti legali, subito alcuna condanna
passata in giudicato e non trovarsi in una situazione di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'articolo
13 D.Lgs. n. 39 del 2013.
3. Per richiedere l'iscrizione nel Registro della Città,
i Gruppi di Autoconsumo Collettivo (AUC) devono possedere i seguenti
requisiti:
a. essere regolarmente costituiti come AUC e avere concluso positivamente
la procedura di riconoscimento da parte di GSE;
b. avere sede legale sul territorio della Città di Torino;
c. contenere una previsione chiara e trasparente di riparto degli
incentivi percepiti da GSE tra i membri dell'AUC;
d. non avere, i propri rappresentanti legali, subito alcuna condanna
passata in giudicato e non trovarsi in una situazione di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'articolo
13 D.Lgs. n. 39 del 2013.
4. La destinazione della percentuale di incentivi prevista al
punto 2, lett. e), a finalità o progetti diversi da quelli
concordati con l'Amministrazione o, in ogni caso, definiti al
momento della registrazione o ad essa connessi, costituisce grave
inadempimento che dà luogo alla risoluzione del contratto
e al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.
1. Al fine di offrire una più chiara comprensione dell'espressione
"povertà energetica", pur nell'assenza di una
precisa definizione a livello nazionale e senza fini di esaustività,
si richiama quanto previsto dall'articolo 2, comma 52, della Dir.
UE 2023/1791 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre
2023 sull'efficienza energetica e che modifica il Regolamento
(UE) 2023/955 (rifusione), secondo cui la stessa può essere
definita come l'impossibilità per una famiglia di accedere
ai servizi energetici essenziali, che forniscono livelli basilari
e standard dignitosi di vita e salute, compresa l'erogazione adeguata
di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed
energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto
nazionale, della politica sociale esistente a livello nazionale
e delle altre politiche nazionali pertinenti, a causa di una combinazione
di fattori, tra cui almeno l'inaccessibilità economica,
un reddito disponibile insufficiente, spese elevate per l'energia
e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni.
2. Richiamando quanto ulteriormente disposto dall'articolo 11,
comma 1, del D.Lgs. n. 210 del 2021 sono, inoltre, definiti "clienti
vulnerabili" e in condizioni di povertà energetica
i clienti civili:
a. che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o
che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia
elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi
dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
b. presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni
di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche
alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento
in vita;
c. che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
e. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza
a seguito di eventi calamitosi;
f. di età superiore ai 75 anni.
3. Infine, in linea con quanto stabilito dall'articolo 8, comma
3, della Dir. UE 2023/1791 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
per la definizione di situazioni di povertà energetica
e vulnerabilità potranno essere presi in considerazione
anche i seguenti indicatori:
a) incapacità di riscaldare adeguatamente la propria abitazione;
b) arretrati nel pagamento delle bollette;
c) famiglie che vivono in un'abitazione con perdite al tetto,
umidità nelle pareti, nei pavimenti o nelle fondamenta,
o marciume nei telai delle finestre o nel pavimento;
d) tasso di rischio di povertà (valore limite: 60 % del
reddito equivalente mediano a seguito dei trasferimenti sociali).
4. I criteri riportati nei paragrafi precedenti potranno essere
utilizzati dall'Amministrazione al fine di valutare la coerenza
degli interventi proposti dalle CER per combattere le nascenti
forme di "povertà energetica" rinvenibili a livello
locale, eventualmente integrati con i futuri criteri che saranno
auspicabilmente definiti a livello europeo, nazionale e locale.
1. Presso il Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica
è istituito il Registro delle Comunità di Energia
Rinnovabile e dei Gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente
(anche "Registro CACER"), come disciplinati dalla L.
n. 199/2021 s.m. e dal D.M. MASE n. 414/2023 s.m.
2. Potranno iscriversi nel suddetto Registro le configurazioni
in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5.
3. Tutte le configurazioni interessate all'iscrizione nel suddetto
Registro sono tenute a presentare, unitamente alla domanda, la
documentazione attestante tutti i requisiti richiesti e, in particolare:
a. Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento/i per le Comunità
di Energia Rinnovabile, ovvero
b. Verbale di assemblea condominiale che approva l'avvio di un
Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
c. Autocertificazione attestante l'ammissione della configurazione
da parte di GSE, da consegnare mediante la compilazione di apposito
form predisposto dalla Città;
d. Contatti del Referente della Configurazione ed espressa indicazione
della sede;
e. Rendiconto che dia evidenza delle entrate e delle uscite registrate
per le attività già svolte in fase di costituzione
e gestione della configurazione;
f. Business Plan o altro documento equiparabile attestante la
sostenibilità economica della CER e le azioni previste
per il suo sviluppo nel triennio successivo alla costituzione;
g. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa
dal legale rappresentante della configurazione (ex articoli da
46 a 49 T.U. 445/2000) di non essere in corso in sentenze di condanna
passate in giudicato e non trovarsi in una situazione di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'articolo
13 D.Lgs. n. 39 del 2013.
4. La perdita anche di uno solo dei requisiti indicati ai punti
precedenti comporta la cancellazione dal Registro. Eventuali variazioni
dei requisiti e/o delle informazioni di contatto dovranno essere
comunicate all'Ufficio competente entro e non oltre 15 giorni
dall'avvenuta variazione.
1. Le configurazioni interessate ad essere iscritte nell'apposito
Registro devono presentare richiesta attraverso un modulo predefinito,
attestando il possesso dei requisiti richiesti, come disciplinati
negli articoli precedenti.
2. La richiesta deve essere presentata all'Ufficio competente,
esclusivamente a mezzo PEC.
3. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà
di richiedere ulteriore documentazione ove necessaria per la verifica
del possesso dei requisiti dichiarati in sede di ammissione.
4. Le configurazioni in possesso dei requisiti richieste sono
formalmente iscritte nel Registro delle configurazioni riconosciute
dalla Città di Torino.
5. Alle CACER per le quali è accertata la carenza insanabile
dei requisiti previsti al punto 5 è data idonea informazione
di diniego della richiesta di iscrizione. In caso di perdita successiva
di uno o più requisiti, comunicata dal soggetto interessato
o accertata a seguito di verifica ai sensi del successivo punto
17, sono cancellate previo idoneo preavviso e, ove possibile,
previa concessione di un termine per l'eventuale modifica o integrazione
necessarie ad evitare la cancellazione.
6. Tutte le comunicazioni dirette alle configurazioni iscritte
nel Registro e le eventuali convocazioni per le riunioni dei Gruppi
di lavoro saranno trasmesse a mezzo mail, all'indirizzo di contatto
espressamente indicato al momento dell'iscrizione. È onere
dei singoli soggetti iscritti comunicare tempestivamente qualsiasi
variazione di contatto.
1. La Città riconosce a tutti i soggetti iscritti nel
Registro delle Configurazioni CACER un ruolo attivo nel perseguimento
degli obiettivi previsti nell'ambito del proprio Climate City
Contract (CCC) e, al fine di valorizzarne l'impegno, assicura
il loro coinvolgimento nelle attività che saranno a tal
fine individuate.
2. I soggetti iscritti nel registro potranno ricevere il LABEL
eventualmente predisposto dalla Città per i sostenitori
del CCC, rendendosi parti attive nel perseguimento degli obiettivi
di neutralità climatica della Città, entro il 2030.
3. L'attribuzione del Label è legata al riconoscimento
dell'elevato valore pubblico, sociale ed ambientale, attribuito
allo sviluppo di configurazioni di autoconsumo di energia da fonti
rinnovabili e delle azioni dalle stesse sviluppate, oltre che
dell'alto valore etico dei progetti avviati, ove coerenti con
gli obiettivi perseguiti dalla Città in materia di neutralità
climatica e di risparmio energetico.
4. L'attribuzione del Label dà diritto alla fruizione dei
servizi che saranno via via attivati dalla Città a sostegno
dei gruppi di autoconsumo, come meglio precisato anche nei punti
successivi, alla partecipazione ai Tavoli di lavoro dedicati e
all'accesso a tutti i canali di comunicazione e promozione attivati
dalla Città.
1. La Città di Torino sostiene la nascita e lo sviluppo
delle CACER sul proprio territorio attraverso la creazione di
uno Sportello, fisico e digitale, a loro dedicato.
2. In particolare, attraverso la collaborazione delle Circoscrizioni,
i cittadini interessati e i rappresentanti di CACER già
costituite o costituende possono usufruire di un servizio di supporto
specialistico, con focus tecnici e giuridici, anche attraverso
incontri con professionisti a tal fine individuati dalla Città.
3. Il medesimo servizio di supporto, gestito dal personale interno
della Città e/o da professionisti esterni, potrà
essere erogato anche da remoto, con risposta - via mail o a mezzo
call - a quesiti inviati dagli utenti direttamente o attraverso
gli sportelli informativi organizzati nelle singole Circoscrizioni.
4. Al fine di sviluppare uno Sportello digitale, in parallelo
all'attività delle Circoscrizioni, il Comune di Torino
potrà implementare una pagina o una sezione di pagine e/o
piattaforme già online, con la predisposizione di funzioni
informative e di accompagnamento per quanti - cittadini privati,
condomini, p.a., Piccole e Medie Imprese - intendano impegnarsi
nella costruzione di nuove CACER o aderire a quelle già
costituite.
5. Gli obiettivi generali perseguiti con lo Sportello digitale
sono:
- realizzare uno sportello virtuale informativo;
- orientare gli utenti e fornire informazioni specifiche, supporto
e sensibilizzazione sulle tematiche connesse alle Comunità
Energetiche Rinnovabili;
- consentire a cittadini, associazioni e p.a. di intraprendere
un percorso che fornisca loro le conoscenze fondamentali per valutare
l'opportunità di creare una CER o un'altra configurazione,
identificare i passaggi cruciali (giuridici, economici, tecnici
...) per la costituzione e, infine, fissare un incontro con un
esperto;
- favorire la costruzione di una mappatura delle CER presenti
sul territorio;
- favorire la ricerca di superfici, private o pubbliche, da mettere
a disposizione per investimenti in impianti FV.
6. Le CACER iscritte nel Registro della Città saranno tempestivamente
informate di tutte le iniziative progressivamente attivate e potranno
usufruire di momenti dedicati di confronto e approfondimento con
i professionisti e gli esperti individuati dall'Amministrazione.
1. La Città di Torino potrà prevedere forme di
sostegno economico diretto, a favore di CER e Gruppi di autoconsumo
collettivo, a copertura delle spese dalle stesse sostenute per
la gestione economica, contabile e organizzativa della configurazione.
2. I contributi saranno erogati a favore delle sole CER iscritte
nell'apposito Registro istituito dalla Città e solo se
coerenti con i criteri, anche più restrittivi, individuati
tramite atti successivi.
3. Qualora la disciplina dei contributi erogati non sia riconducibile
nell'ambito di applicazione del "Regolamento delle modalità
di erogazione di contributi e di altri benefici economici"
della Città di Torino, in vigore dal 1 gennaio 2016, gli
stessi saranno disciplinati in coerenza con le norme ivi previste,
in quanto applicabili, e nel rispetto del principi di cui all'articolo
2 ss. del predetto Regolamento.
1. Al fine di accelerare la costituzione di nuove configurazioni
di autoconsumo da parte di cittadini ed Enti interessati, ovvero
la loro partecipazione in Comunità Energetiche già
costituite o da costituire, l'Amministrazione potrà individuare
aree pubbliche idonee all'installazione di impianti fotovoltaici
da mettere a disposizione delle CER iscritte nel presente Registro,
previa selezione pubblica e nel rispetto delle norme di legge
applicabili.
2. L'individuazione delle aree pubbliche da mettere a disposizione
delle CER è subordinata al previo esperimento di tutti
gli accertamenti richiesti dalla legge, in base alla natura di
ogni singola area (es. accertamenti statici, CPI, destinazione
urbanistica, ecc.) ovvero di quelli comunque ritenuti necessari
dagli uffici competenti.
3. In ogni caso, l'installazione di impianti FV da parte delle
CER selezionate dovrà avvenire sotto la diretta supervisione
degli Uffici competenti e secondo le indicazioni da questi formulate,
ivi compresi eventuali interventi periodici di manutenzione e
monitoraggio, che potranno essere posti a carico delle CER stesse.
4. La concessione delle predette aree a CER locali potrà
essere eventualmente subordinata, nel rispetto delle norme in
materia di contabilità pubblica, all'assunzione di impegno
da parte della CER ad investire parte degli incentivi percepiti
a favore di progetti individuati dalla Città o alla realizzazione
di misure compensative di carattere ambientale e territoriale
proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'intervento.
1. I procedimenti di cui al presente Regolamento sono attivati
dall'Amministrazione mediante la pubblicazione di appositi avvisi
pubblici, nel rispetto dei principi generali espressi ai punti
precedenti e delle norme di legge applicabili.
2. Il Dipartimento e/o l'Ufficio competente per ciascun procedimento
viene individuato con riferimento alla natura delle specifiche
aree da assegnare e opera in sinergia con il Dipartimento Ambiente
e Transizione Ecologica, al quale è demandato il compito
di coordinare l'attività dei Dipartimenti e Uffici coinvolti,
al fine di garantire uniformità d'azione.
3. In particolare, il Dipartimento competente:
a. emana l'avviso pubblico per la concessione delle superfici;
b. accoglie ed istruisce le domande ricevute secondo quanto sarà
indicato nell'apposito avviso;
c. svolge una funzione trasversale di attivazione e di coordinamento
degli ulteriori Uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza
nella fase istruttoria, anche attraverso l'utilizzo della Conferenza
di Servizi, ove ritenuta necessaria, e acquisisce i pareri necessari.
4. Il Dipartimento individuato con riferimento alle proprie specifiche
competenze è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale necessario per l'assegnazione delle
superfici.
5. In particolare, provvede alla valutazione dei requisiti di
ammissibilità delle proposte medesime, provvede all'acquisizione,
ove necessari, di pareri, nulla osta, autorizzazioni e ogni altro
atto di assenso da parte degli Uffici dell'Amministrazione coinvolti
per competenza, in termini di assegnazione e di gestione del bene
oggetto della proposta, nonché di altre istituzioni e/o
soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nel relativo procedimento,
ove ritenuto necessario, anche previo ricorso all'istituto della
Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e successivi della
Legge 241/90 s.m., ovvero agli accordi tra Amministrazioni previsti
dall'articolo 15 del medesimo testo legislativo, promuove momenti
di dialogo e/o confronto con gli interlocutori pubblici e/o privati
sul territorio, al fine della più completa acquisizione
degli elementi istruttori, provvede agli adempimenti previsti
dalla normativa in materia di trasparenza.
1. L'Amministrazione, ove ciò risulti possibile tecnicamente
e giuridicamente, valutata l'opportunità di mettere a disposizione
l'energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile di proprietà
comunale o in disponibilità dell'Amministrazione, per la
creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili finalizzate
al perseguimento delle finalità di cui al punto 4.2, procederà
mediante la pubblicazione di un avviso pubblico contenente i seguenti
requisiti minimi:
a. l'impianto la cui energia sarà oggetto del partenariato
e la quantità di energia stimata per l'immissione in rete;
b. i requisiti di ordine generale richiesti, comprensivi dell'inesistenza
di cause ostative alla partecipazione alla procedura comparativa
(a titolo meramente esemplificativo, conflitti di interesse, incompatibilità,
applicazione sanzioni interdittive, ecc.);
c. i requisiti di capacità tecnica nonché quelli
di capacità economico finanziaria pertinenti all'oggetto
del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità
e di ragionevolezza in relazione al bene oggetto da assegnare;
d. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
e dei documenti richiesti ai soggetti interessati;
e. la durata del rapporto;
f. le risorse, di varia natura, eventualmente messe a disposizione
dall'Amministrazione;
g. i criteri per la valutazione delle proposte: a titolo esemplificativo
potrà essere valutato, il contesto territoriale della comunità
energetica proposta, il numero di soggetti partecipanti, di impianti
e la destinazione delle risorse derivanti dalla condivisione dell'energia
(ai fini della valutazione delle proposte, l'Amministrazione terrà
conto dell'inclusione di interventi e progetti di contrasto alla
povertà energetica o ad altre iniziative di utilità
sociale sul territorio);
h. le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della
Convenzione, fatte salve le ipotesi di risarcimento del danno.
2. Le operazioni di verifica della regolarità formale delle
domande di partecipazione nonché quelle di valutazione
delle proposte progettuali ed economiche pervenute sono di competenza
del Dipartimento all'uopo individuato.
3. La messa a disposizione dell'energia prodotta a CER locali,
come previsto dal comma 1, potrà essere eventualmente subordinata,
nel rispetto delle norme in materia di contabilità pubblica,
all'assunzione di impegno della CER ad investire parte degli incentivi
percepiti a favore di progetti individuati dalla Città
o alla realizzazione di misure compensative di carattere ambientale
e territoriale proporzionate alla natura e alla dimensione degli
impianti assegnati e dell'energia prodotta e condivisa.
1. Il provvedimento che assegna le aree a disposizione delle
CER o dell'energia prodotta dall'impianto FV contiene almeno i
seguenti elementi:
- la durata del rapporto, tenendo anche conto della durata prevista
degli incentivi, delle esigenze dell'amministrazione e del tempo
di rientro dell'investimento previsto a carico della CER;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso
il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, le modalità di destinazione degli
incentivi generati dalla condivisione dell'energia alla realizzazione
di progetti sociali, ambientali ed economici nel rispetto delle
norme di cui al presente documento;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, offerte
dalla CER;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste,
tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività
di progetto;
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo
a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti;
- i termini, i tempi e le modalità di rendicontazione delle
spese sostenuto per la gestione della CACER;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, in applicazione della disciplina vigente;
- le cause e le modalità di risoluzione dell'assegnazione
per inosservanza delle clausole espressamente pattuite tra le
parti;
2. In caso di inadempimento rispetto agli impegni assunti da parte
della CER, il Comune potrà risolvere il contratto e riottenere
la disponibilità dell'area o del POD messi a disposizione,
oltre a procedere con l'eventuale richiesta di risarcimento del
danno.
1. La rendicontazione delle attività da parte della
configurazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali,
in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto
ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.
2. Fatti salvi gli specifici requisiti richiesti dall'Amministrazione
al caso concreto, verranno disciplinati i criteri, le procedure
e le forme di rendicontazione delle spese.
3. La rendicontazione assume la forma di una relazione che illustra
le attività svolte nel corso del progetto, i beneficiari
del progetto, il modello organizzativo adottato, i risultati sociali
ed economici raggiunti, eventuali proposte per il prosieguo dell'attività
ed azioni di miglioramento.
1. L'onere di monitoraggio, vigilanza e controllo della sussistenza
e permanenza dei requisiti richiesti alle CACER per aderire al
Registro istituito dalla Città e/o per aderire alle iniziative
dalla stessa avviate è posto in capo al Dipartimento competente
per la tenuta del Registro e l'avvio delle singole iniziative
individuate dall'Amministrazione.
2. I criteri e i termini per l'attivazione degli interventi di
monitoraggio e controllo saranno definiti nell'ambito dei singoli
procedimenti che saranno attivati e potranno essere oggetto di
condivisione con i Gruppi di lavoro costituiti con i rappresentanti
delle CACER stesse.
1. Ai Gruppi di Lavoro di cui al precedente punto 2 partecipano
i legali rappresentanti, o propri delegati, delle configurazioni
facenti parte del Registro.
2. Il Dipartimento competente supervisionerà le attività
dei Gruppi di lavoro, verificando il possesso dei requisiti da
parte delle configurazioni coinvolte, garantendo il buon andamento
di tutte le attività, fissando la frequenza degli incontri,
garantendo la previsione di un sistema di monitoraggio, partecipando
a tutte le riunioni in cui riterrà opportuno il proprio
intervento o lo stesso sarà richiesto dal Gruppo stesso.
3. In caso di particolari e specifiche esigenze potranno essere
convocati ulteriori soggetti da parte dei componenti dei Gruppi
di Lavoro.
4. Tra gli obiettivi perseguiti dai Gruppi di lavoro si individuano,
a solo titolo esemplificativo, i seguenti:
a. elaborazione e redazione di vademecum e materiale informativo
e divulgativo sulle tematiche di riferimento;
b. verifica dell'adeguatezza dei parametri definiti dalla Città
per l'accesso al Registro;
c. accompagnamento e supporto alla Città nell'individuazione
delle azioni utili a promuovere lo sviluppo delle diverse forme
di configurazioni di autoconsumo;
d. attuazione di un sistema di monitoraggio delle attività
svolte;
e. realizzazione di una sessione annuale di verifica del funzionamento
dei servizi.
5. Il Dipartimento competente convocherà periodicamente
e con il dovuto anticipo i rappresentanti di tutte le configurazioni
iscritte a Registro per l'avvio dei percorsi di approfondimento
delle tematiche individuate come prioritarie, nonché per
l'incontro annuale di verifica dell'attività svolta.
6. Tali sedute dovranno essere concordate durante la prima riunione
con il Gruppo di lavoro e comunque non potranno superare il numero
di 12 per ciascun anno (esclusa la sessione annuale di verifica
e la consultazione).
7. La mancata partecipazione ad una o più riunioni dei
Gruppi di Lavoro non implica la decadenza dell'iscrizione nel
Registro.
1. Una Segreteria organizzativa e tecnica potrà essere
predisposta dal Dipartimento competente per rispondere alle esigenze
di lavoro dei Gruppi: richiesta della documentazione, convocazioni
delle riunioni, realizzazione dei verbali degli incontri, cura
delle comunicazioni tra i soggetti coinvolti nei Gruppi.
2. La stessa Segreteria è responsabile della corretta tenuta
del Registro, del suo aggiornamento e dell'accertamento periodico,
a campione, della sussistenza dei requisiti in capo alle singole
configurazioni attraverso la documentazione presentata dalle stesse
al momento dell'iscrizione ed accertare periodicamente il mantenimento
degli stessi.
1. Il presente Regolamento stabilisce e regola la collaborazione
tra Città di Torino e le configurazioni di autoconsumo
di energia rinnovabile nel perseguimento degli obiettivi individuati
nelle stesse e delle attività connesse, come specificato
al punto 2, nonché per ogni altra attività istituzionale
dell'Ente.