N. 413

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO COERENTI CON I VALORI E GLI OBIETTIVI DELLA CITTÀ

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 marzo 2025 (DEL 106/2025 e allegato), esecutivo dal 28 marzo 2025.

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INDICE

Premesse
1 - Oggetto
2 - Definizioni
3 - Comunità di Energia Rinnovabile e Gruppi di Autoconsumo Collettivo
4 - Finalità generali
5 - Requisiti per l'iscrizione delle configurazioni di autoconsumo
6 - Povertà energetica e Clienti vulnerabili
7 - Documentazione necessaria per l'iscrizione nel Registro della Città
8 - Presentazione della domanda e iscrizione
9 - Concessione del LABEL
10 - Sportello a supporto delle CACER
11 - Altre agevolazioni
12 - Assegnazione di spazi per l'installazione di impianti FV
13 - Principi generali per l'assegnazione di spazi e competenza
14 - Assegnazione dell'energia prodotta da impianti FV e di aree per l'installazione di nuovi impianti
15 - Contenuti generali del provvedimento per la messa a disposizione di impianti FV o aree di installazione
16 - Rendicontazione delle attività
17 - Monitoraggio, Vigilanza e Controlli
18 - Gruppi di lavoro
19 - Segreteria
20 - Disposizioni finali

 


Premesse

La Città di Torino è da molti anni impegnata nella lotta ai cambiamenti climatici e nella trasformazione del sistema energetico urbano verso un modello più sostenibile. A questo fine, in particolare, la Città ha aderito alla Missione dell'Unione Europea sulle città intelligenti e climaticamente neutre (Mission "100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030"), avente l'obiettivo di accelerare la transizione verso la neutralità climatica in 100 città europee entro il 2030 (anticipando il 2050 previsto dal Green Deal).
Nell'ambito dell'iniziativa, la Città ha sottoscritto il Climate City Contract (CCC), composto da tre diverse componenti (il Documento degli Impegni, il Piano d'Azione e il Piano degli Investimenti) nate da un processo condiviso con attori locali, regionali e nazionali di definizione di una strategia per raggiungere la neutralità climatica il più rapidamente possibile.
A partire dal mese di aprile 2022, in particolare, la Città di Torino, con il contributo di tutti gli attori coinvolti, ha identificato 30 macro azioni, inserite nel Piano di Azione del CCC, tra le quali un particolare rilievo è stato attribuito a quelle dedicate alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed allo sviluppo di sistemi energetici sostenibili.

Le Direttive Europee e le leggi nazionali riconoscono alle Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e ai Gruppi di Autoconsumo Collettivo (AUC) compiti e prerogative finalizzati all'interesse generale della collettività ed al bene comune.
Con L.R. n. 12/2018, la Regione Piemonte ha disciplinato le forme di "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche", prevedendo espressamente, all'articolo 1, co.2, la possibilità per i Comuni di "proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente".
L'intervento regionale è stato successivamente superato dal legislatore nazionale, con l'approvazione del D.Lgs. n. 199/2021, nel quale è espressamente sancita la possibilità di creare Comunità di Energia Rinnovabile in cui i poteri di controllo sulle stesse "risultino attribuiti per la maggioranza a pubbliche amministrazioni" (articolo 10, co. 1, lett. a).
In particolare, l'articolo 31, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 199/2021 prevede espressamente che "la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, ((associazioni)) con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)".
La definizione di "poteri di controllo" è stata meglio precisata nelle Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, adottate dal Gestore Servizi Energetici - GSE con D.D. n. 22/2024 (seguita dal D.D. n. 177/2024), secondo cui per "poteri di controllo si intendono quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle Comunità energetiche dei cittadini, sono attribuiti ai soggetti indicati dalla norma al fine di indirizzare la Comunità Energetica, garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento" (p. 18).
L'articolo 33, D.Lgs. n. 199/2021, finalizzato a garantire un sistema di monitoraggio delle nuove CACER, infine, ha espressamente previsto che gli esiti delle predette attività siano trasmessi e resi disponibili per via informatica, con cadenza annuale, non solo al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA, ma anche "alla Regione e ai Comuni territorialmente competenti per migliorare il livello di conoscenza dello stato di realizzazione delle configurazioni realizzate …".

Recependo le già citate linee normative nazionali e regionali, la Città di Torino si è impegnata, sin dall'approvazione delle proprie "Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2021 - 2026" (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1162 del 13.12.2021), per il quinquennio di riferimento, alla realizzazione di interventi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e lo sviluppo di azioni coordinate per sostenere gli interventi sul patrimonio privato, anche attraverso il sostegno alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (in "La città multicentrica e la città della mobilità: la transizione ecologica - Trasporti, viabilità, collegamenti, sostenibilità").
Lo stesso impegno verso lo sviluppo di Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile o CACER è contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2024- 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 837/2023 (proposta dalla G.C. 16 novembre 2023), dove è espressamente prevista la realizzazione di "interventi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici, e sviluppare azioni coordinate per sostenere gli interventi sul patrimonio privato anche attraverso il sostegno alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili" (p. 49) e dove le Comunità Energetiche sono individuate, nel quadro di riferimento della Città Metropolitana, come strumenti di valorizzazione della montagna che, "oltre a un'area di turismo, outdoor e aria aperta, può essere un bacino per la sperimentazione di innovazioni tecnologiche, socio tecniche (comunità energetiche) e di impresa (filiere tradizionali e innovative)".

Le Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile o CACER, in generale, rispondono sia agli obiettivi europei e nazionali, sia a quelli perseguiti dalla Città di Torino, quali la riduzione della dipendenza energetica dall'esterno e da fonti fossili e della spesa energetica per cittadini e attività commerciali e produttive.
Lo sviluppo di CACER è, inoltre, strettamente collegato alle esigenze del tessuto produttivo della Città e della sua area metropolitana, anche considerato che, a partire dal 2021, il costo per l'energia è divenuto una delle voci economiche con il maggiore impatto negativo sul bilancio delle aziende, specie di quelle energivore e/o delle PMI.
In attesa di definire il suo ruolo rispetto all'eventuale costituzione di una CER pubblica (o di un futuro ingresso in CER già esistenti), è interesse dell'Amministrazione mappare le Comunità di Energia Rinnovabile che stanno nascendo sul territorio comunale, per sostenerle e garantirne il massimo sviluppo possibile, in coerenza con i principi ed i valori già precedentemente individuati dalla Città. A questo fine, l'Amministrazione potrà valutare anche di procedere con l'erogazione di sostegni concreti e diretti alla diffusione delle citate configurazioni.
È, inoltre, interesse dell'Amministrazione monitorare la nascita di Gruppi di Autoconsumo Collettivo che, vista la configurazione della Città, possono avere un importante ruolo nel suo percorso verso la neutralità climatica.
La Città intende sostenere, in via prioritaria, le CER e i Gruppi di Autoconsumo Collettivo, sorti sul territorio comunale, che dimostrino di essere coerenti con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione e che abbiano raggiunto un adeguato livello di strutturazione tecnico- giuridica ed economica. A tal fine, si ritiene opportuno garantire la più ampia e omogenea conoscenza delle aspettative maturate verso la nascita e lo sviluppo delle citate configurazioni di autoconsumo, nonché delle risorse e dei servizi che potranno essere messi a loro disposizione

1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce i requisiti che devono essere soddisfatti dalle Comunità di Energia Rinnovabile e dai Gruppi di Autoconsumo Collettivo, come disciplinati dal D.Lgs. n. 199/2021 s.m. e dal D.M. MASE n. 414/2023 s.m., per poter essere iscritti nell'apposito Registro che la Città di Torino intende istituire al fine di supportarne - direttamente e/o indirettamente - lo sviluppo, in coerenza con i valori e gli obiettivi perseguiti.
2. Il Regolamento definisce, inoltre, le modalità con cui la Città di Torino intende sostenere le CACER aventi sede sul territorio comunale e iscritte nel citato Registro, i parametri generali previsti per poter beneficiare dei servizi e degli incentivi che saranno erogati, nonché le ricadute economiche e sociali attese a favore dei cittadini e dell'intera Comunità.

2 - Definizioni

1. In conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 199/2021 s.m. e dal D.M. MASE n. 414/2023 s.m., a cui si rinvia espressamente, si offrono le seguenti definizioni:
- Autoconsumatore di energia rinnovabile è il cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 199/21;
- Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile (CACER) è l'espressione usata per indicare le diverse forme organizzative che possono essere costituite dai cittadini per lo sviluppo dell'autoconsumo di energia, utilizzando la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria;
- Cliente finale è una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell'unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui al TISSPC (Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) e dal medesimo gestita;
- Comunità di energia rinnovabile o Comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico che:
o si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
o i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
o il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- Condominio è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 102/14 e/o a cui sia applicabile la disciplina di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del Codice Civile;
- Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (Gruppi di autoconsumatori - AUC) è un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio, secondo le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 199/21;
- Registro delle CER e dei Gruppi di autoconsumatori: il documento in cui sono registrate le configurazioni in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento;
- Gruppo di Lavoro: l'insieme dei soggetti che, attraverso incontri formali e/o elaborazioni individuali, sarà chiamato a confrontarsi con la Città su tematiche attinenti lo sviluppo delle diverse forme di CACER già previste dal legislatore, le modalità di implementazione di tali configurazioni a livello locale, i requisiti minimi richiesti e su ogni altro argomento ritenuto utile al raggiungimento degli obiettivi predefiniti dal presente Regolamento. Il Gruppo di lavoro realizza congiuntamente tutte le attività così come definite dal seguente punto 18 e potrà avere composizione diversificata a seconda della specifica materia trattata.

3 - Comunità di Energia Rinnovabile e Gruppi di Autoconsumo Collettivo

1. La Città di Torino promuove la costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e di Gruppi di Autoconsumo Collettivo (AUC). L'esigenza di implementare tali configurazioni è nata, a livello europeo, dalle Direttive (UE) 2018/2001 (RED II) e 2023/2413 (RED III), contenenti i criteri utilizzabili per definirne lo status giuridico e la relativa disciplina, recepite ed implementate grazie ai numerosi interventi del legislatore italiano e di GSE.
2. In particolare, la Città, in qualità di soggetto promotore, si propone di rafforzare il dialogo istituzionale tra l'Ente e i cittadini, al fine di divulgare la conoscenza degli effetti positivi e dell'importanza dell'efficientamento energetico e di favorire e sostenere la costituzione di CER e di Gruppi di Autoconsumo a livello locale.
3. Come meglio dettagliato nei punti successivi, le aree di proprietà della Città di Torino, comprese le coperture degli edifici pubblici - nel rispetto della normativa vigente, dei principi di buon andamento, efficienza e trasparenza e delle norme poste a tutela dell'interesse pubblico, nonché delle prescrizioni contenute nel presente documento - potranno essere messe a disposizione delle Comunità di Energia Rinnovabile locali per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
4. Tenuto conto della particolare conformazione territoriale e paesaggistica della Città, infine, l'Amministrazione intende offrire elementi utili per l'individuazione di aree e spazi destinati all'installazione di FER, in modo da garantire la minore occupazione possibile di suolo e mantenere l'integrità del centro storico e di tutti i beni vincolati, tutelandone la visibilità e privilegiando, in ogni caso, l'apposizione di pannelli sulle coperture già esistenti in zone decentrate, non soggette a vincoli e/o prive di particolare rilievo culturale o architettonico.

4 - Finalità generali

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro istituito dalla Città sono elaborati a partire dai criteri individuati dal D.Lgs. n. 199/2021, dal D.M. 414/2024 e dalle "Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR 22 aprile 2024" (D.D. del Dipartimento Energia n. 170 del 22.04.2024), integrati, compatibilmente con la normativa di settore, in base alle specifiche esigenze e connotazioni territoriali.
2. La definizione di tali requisiti risponde a molteplici necessità:
a. monitorare lo sviluppo, sul territorio comunale, delle CER e dei Gruppi di Autoconsumo e sostenere la loro adeguata strutturazione tecnico-giuridica ed economica e la loro capacità organizzativa;
b. favorire le configurazioni che prevedono, nel relativo Statuto o Regolamento, interventi a favore dei cittadini e delle famiglie che versano in condizioni di povertà economica ed energetica o di particolare vulnerabilità, ovvero azioni dirette a sostenere progetti di natura sociale, educativa e culturale, oltre a quelli che saranno ritenuti di particolare rilievo per la Città e dalla stessa espressamente individuati;
c. verificare la trasparenza amministrativa ed economica delle configurazioni e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi con la Città e con i valori e gli obiettivi perseguiti, anche a tutela dei cittadini interessati a farne parte;
d. favorire la più ampia conoscenza e conoscibilità delle configurazioni locali, affinché possano coinvolgere un sempre crescente numero di cittadini e divenire modelli virtuosi e replicabili in altre realtà;
e. sostenere lo sviluppo delle CER locali attraverso il conferimento di un LABEL alle configurazioni che rispettano le norme del presente Regolamento, finalizzato a riconoscere la coerenza delle stesse con gli obiettivi e i valori che contraddistinguono i progetti di decarbonizzazione della Città;
f. favorire lo sviluppo di azioni in materia di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, come individuate dalla Città nel suo Climate City Contract;
g. orientare i cittadini e le associazioni alla costituzione di configurazioni idonee a consentire un futuro, eventuale, ingresso della Città ove ne sarà valutata l'opportunità;
h. favorire lo sviluppo di azioni volte a contrastare qualsiasi forma di povertà economica ed "energetica", la cui definizione sarà oggetto di futuri approfondimenti e attento monitoraggio da parte della Città;
i. contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali che il D.Lgs. n. 199/2021 e il D.M. MASE n. 414/2023 hanno fissato per la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

5 - Requisiti per l'iscrizione delle configurazioni di autoconsumo

1. Affinché le configurazioni di autoconsumo possano essere iscritte nel Registro e aderire alle iniziative di promozione e supporto attivate dall'Amministrazione, le stesse devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, distinte in base alla natura della configurazione (CER o AUC).
2. In particolare, per le Comunità di Energia Rinnovabile (CER) sono richiesti i seguenti requisiti:
a. essere regolarmente costituite come CER e avere concluso positivamente la procedura di riconoscimento da parte di GSE;
b. avere sede legale sul territorio della Città di Torino;
c. garantire, con norma espressa di natura statutaria o regolamentare, misure per favorire l'accesso facilitato, nella configurazione di autoconsumo, a famiglie e/o singoli cittadini in condizioni di povertà energetica ed economica (es. gratuità della quota di ingresso);
d. prevedere, con norma espressa di natura statutaria o regolamentare, la devoluzione di almeno il 5% degli incentivi percepiti dalla configurazione (al netto delle spese strettamente necessarie al funzionamento della Configurazione) all'attuazione di azioni di contrasto alla povertà energetica degli stessi membri (singoli cittadini o famiglie in difficoltà) ovvero al finanziamento di progetti che saranno individuati dalla Città di Torino in coerenza con i criteri espressamente definiti nel presente documento;
e. ove la CER sia costituita, in misura prevalente, da società di capitali e/o enti con fini di lucro, la percentuale destinata a sostenere i progetti espressamente individuati dalla Città o co-progettati con la stessa dovrà essere non inferiore al 15% (al netto delle spese strettamente necessarie al funzionamento della Configurazione);
f. prevedere meccanismi dettagliati, democratici e trasparenti per consentire il progressivo ampliamento dei membri aventi il ruolo di "consumer" e per favorire la loro potenziale trasformazione in "prosumer" (prevedendo, ad esempio, il reinvestimento di una parte degli incentivi e/o degli utili derivanti dall'erogazione di servizi ancillari nell'acquisto di impianti FV a favore dei membri);
g. essere in possesso di un business plan aggiornato, coerente con i criteri individuati nelle norme del presente Regolamento e riportante i parametri idonei a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria della CER e delle sue attività;
h. prevedere modalità di tenuta del bilancio - coerenti con la forma giuridica prescelta - idonee a garantire la massima trasparenza e conoscibilità dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli obiettivi a vantaggio della collettività e del territorio;
i. non avere, i propri rappresentanti legali, subito alcuna condanna passata in giudicato e non trovarsi in una situazione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 39 del 2013.
3. Per richiedere l'iscrizione nel Registro della Città, i Gruppi di Autoconsumo Collettivo (AUC) devono possedere i seguenti requisiti:
a. essere regolarmente costituiti come AUC e avere concluso positivamente la procedura di riconoscimento da parte di GSE;
b. avere sede legale sul territorio della Città di Torino;
c. contenere una previsione chiara e trasparente di riparto degli incentivi percepiti da GSE tra i membri dell'AUC;
d. non avere, i propri rappresentanti legali, subito alcuna condanna passata in giudicato e non trovarsi in una situazione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 39 del 2013.
4. La destinazione della percentuale di incentivi prevista al punto 2, lett. e), a finalità o progetti diversi da quelli concordati con l'Amministrazione o, in ogni caso, definiti al momento della registrazione o ad essa connessi, costituisce grave inadempimento che dà luogo alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

6 - Povertà energetica e Clienti vulnerabili

1. Al fine di offrire una più chiara comprensione dell'espressione "povertà energetica", pur nell'assenza di una precisa definizione a livello nazionale e senza fini di esaustività, si richiama quanto previsto dall'articolo 2, comma 52, della Dir. UE 2023/1791 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il Regolamento (UE) 2023/955 (rifusione), secondo cui la stessa può essere definita come l'impossibilità per una famiglia di accedere ai servizi energetici essenziali, che forniscono livelli basilari e standard dignitosi di vita e salute, compresa l'erogazione adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente a livello nazionale e delle altre politiche nazionali pertinenti, a causa di una combinazione di fattori, tra cui almeno l'inaccessibilità economica, un reddito disponibile insufficiente, spese elevate per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni.
2. Richiamando quanto ulteriormente disposto dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 210 del 2021 sono, inoltre, definiti "clienti vulnerabili" e in condizioni di povertà energetica i clienti civili:
a. che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
b. presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
c. che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
e. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f. di età superiore ai 75 anni.
3. Infine, in linea con quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, della Dir. UE 2023/1791 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per la definizione di situazioni di povertà energetica e vulnerabilità potranno essere presi in considerazione anche i seguenti indicatori:
a) incapacità di riscaldare adeguatamente la propria abitazione;
b) arretrati nel pagamento delle bollette;
c)  famiglie che vivono in un'abitazione con perdite al tetto, umidità nelle pareti, nei pavimenti o nelle fondamenta, o marciume nei telai delle finestre o nel pavimento;
d) tasso di rischio di povertà (valore limite: 60 % del reddito equivalente mediano a seguito dei trasferimenti sociali).
4. I criteri riportati nei paragrafi precedenti potranno essere utilizzati dall'Amministrazione al fine di valutare la coerenza degli interventi proposti dalle CER per combattere le nascenti forme di "povertà energetica" rinvenibili a livello locale, eventualmente integrati con i futuri criteri che saranno auspicabilmente definiti a livello europeo, nazionale e locale.

7 - Documentazione necessaria per l'iscrizione nel Registro della Città

1. Presso il Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica è istituito il Registro delle Comunità di Energia Rinnovabile e dei Gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente (anche "Registro CACER"), come disciplinati dalla L. n. 199/2021 s.m. e dal D.M. MASE n. 414/2023 s.m.
2. Potranno iscriversi nel suddetto Registro le configurazioni in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5.
3. Tutte le configurazioni interessate all'iscrizione nel suddetto Registro sono tenute a presentare, unitamente alla domanda, la documentazione attestante tutti i requisiti richiesti e, in particolare:
a. Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento/i per le Comunità di Energia Rinnovabile, ovvero
b. Verbale di assemblea condominiale che approva l'avvio di un Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
c. Autocertificazione attestante l'ammissione della configurazione da parte di GSE, da consegnare mediante la compilazione di apposito form predisposto dalla Città;
d. Contatti del Referente della Configurazione ed espressa indicazione della sede;
e. Rendiconto che dia evidenza delle entrate e delle uscite registrate per le attività già svolte in fase di costituzione e gestione della configurazione;
f. Business Plan o altro documento equiparabile attestante la sostenibilità economica della CER e le azioni previste per il suo sviluppo nel triennio successivo alla costituzione;
g. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della configurazione (ex articoli da 46 a 49 T.U. 445/2000) di non essere in corso in sentenze di condanna passate in giudicato e non trovarsi in una situazione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 39 del 2013.
4. La perdita anche di uno solo dei requisiti indicati ai punti precedenti comporta la cancellazione dal Registro. Eventuali variazioni dei requisiti e/o delle informazioni di contatto dovranno essere comunicate all'Ufficio competente entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta variazione.

8 - Presentazione della domanda e iscrizione

1. Le configurazioni interessate ad essere iscritte nell'apposito Registro devono presentare richiesta attraverso un modulo predefinito, attestando il possesso dei requisiti richiesti, come disciplinati negli articoli precedenti.
2. La richiesta deve essere presentata all'Ufficio competente, esclusivamente a mezzo PEC.
3. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ove necessaria per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di ammissione.
4. Le configurazioni in possesso dei requisiti richieste sono formalmente iscritte nel Registro delle configurazioni riconosciute dalla Città di Torino.
5. Alle CACER per le quali è accertata la carenza insanabile dei requisiti previsti al punto 5 è data idonea informazione di diniego della richiesta di iscrizione. In caso di perdita successiva di uno o più requisiti, comunicata dal soggetto interessato o accertata a seguito di verifica ai sensi del successivo punto 17, sono cancellate previo idoneo preavviso e, ove possibile, previa concessione di un termine per l'eventuale modifica o integrazione necessarie ad evitare la cancellazione.
6. Tutte le comunicazioni dirette alle configurazioni iscritte nel Registro e le eventuali convocazioni per le riunioni dei Gruppi di lavoro saranno trasmesse a mezzo mail, all'indirizzo di contatto espressamente indicato al momento dell'iscrizione. È onere dei singoli soggetti iscritti comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di contatto.

9 - Concessione del LABEL

1. La Città riconosce a tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Configurazioni CACER un ruolo attivo nel perseguimento degli obiettivi previsti nell'ambito del proprio Climate City Contract (CCC) e, al fine di valorizzarne l'impegno, assicura il loro coinvolgimento nelle attività che saranno a tal fine individuate.
2. I soggetti iscritti nel registro potranno ricevere il LABEL eventualmente predisposto dalla Città per i sostenitori del CCC, rendendosi parti attive nel perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica della Città, entro il 2030.
3. L'attribuzione del Label è legata al riconoscimento dell'elevato valore pubblico, sociale ed ambientale, attribuito allo sviluppo di configurazioni di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e delle azioni dalle stesse sviluppate, oltre che dell'alto valore etico dei progetti avviati, ove coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla Città in materia di neutralità climatica e di risparmio energetico.
4. L'attribuzione del Label dà diritto alla fruizione dei servizi che saranno via via attivati dalla Città a sostegno dei gruppi di autoconsumo, come meglio precisato anche nei punti successivi, alla partecipazione ai Tavoli di lavoro dedicati e all'accesso a tutti i canali di comunicazione e promozione attivati dalla Città.

10 - Sportello a supporto delle CACER

1. La Città di Torino sostiene la nascita e lo sviluppo delle CACER sul proprio territorio attraverso la creazione di uno Sportello, fisico e digitale, a loro dedicato.
2. In particolare, attraverso la collaborazione delle Circoscrizioni, i cittadini interessati e i rappresentanti di CACER già costituite o costituende possono usufruire di un servizio di supporto specialistico, con focus tecnici e giuridici, anche attraverso incontri con professionisti a tal fine individuati dalla Città.
3. Il medesimo servizio di supporto, gestito dal personale interno della Città e/o da professionisti esterni, potrà essere erogato anche da remoto, con risposta - via mail o a mezzo call - a quesiti inviati dagli utenti direttamente o attraverso gli sportelli informativi organizzati nelle singole Circoscrizioni.
4. Al fine di sviluppare uno Sportello digitale, in parallelo all'attività delle Circoscrizioni, il Comune di Torino potrà implementare una pagina o una sezione di pagine e/o piattaforme già online, con la predisposizione di funzioni informative e di accompagnamento per quanti - cittadini privati, condomini, p.a., Piccole e Medie Imprese - intendano impegnarsi nella costruzione di nuove CACER o aderire a quelle già costituite.
5. Gli obiettivi generali perseguiti con lo Sportello digitale sono:
- realizzare uno sportello virtuale informativo;
- orientare gli utenti e fornire informazioni specifiche, supporto e sensibilizzazione sulle tematiche connesse alle Comunità Energetiche Rinnovabili;
- consentire a cittadini, associazioni e p.a. di intraprendere un percorso che fornisca loro le conoscenze fondamentali per valutare l'opportunità di creare una CER o un'altra configurazione, identificare i passaggi cruciali (giuridici, economici, tecnici ...) per la costituzione e, infine, fissare un incontro con un esperto;
- favorire la costruzione di una mappatura delle CER presenti sul territorio;
- favorire la ricerca di superfici, private o pubbliche, da mettere a disposizione per investimenti in impianti FV.
6. Le CACER iscritte nel Registro della Città saranno tempestivamente informate di tutte le iniziative progressivamente attivate e potranno usufruire di momenti dedicati di confronto e approfondimento con i professionisti e gli esperti individuati dall'Amministrazione.

11 - Altre agevolazioni

1. La Città di Torino potrà prevedere forme di sostegno economico diretto, a favore di CER e Gruppi di autoconsumo collettivo, a copertura delle spese dalle stesse sostenute per la gestione economica, contabile e organizzativa della configurazione.
2. I contributi saranno erogati a favore delle sole CER iscritte nell'apposito Registro istituito dalla Città e solo se coerenti con i criteri, anche più restrittivi, individuati tramite atti successivi.
3. Qualora la disciplina dei contributi erogati non sia riconducibile nell'ambito di applicazione del "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici" della Città di Torino, in vigore dal 1 gennaio 2016, gli stessi saranno disciplinati in coerenza con le norme ivi previste, in quanto applicabili, e nel rispetto del principi di cui all'articolo 2 ss. del predetto Regolamento.

12 - Assegnazione di spazi per l'installazione di impianti FV

1. Al fine di accelerare la costituzione di nuove configurazioni di autoconsumo da parte di cittadini ed Enti interessati, ovvero la loro partecipazione in Comunità Energetiche già costituite o da costituire, l'Amministrazione potrà individuare aree pubbliche idonee all'installazione di impianti fotovoltaici da mettere a disposizione delle CER iscritte nel presente Registro, previa selezione pubblica e nel rispetto delle norme di legge applicabili.
2. L'individuazione delle aree pubbliche da mettere a disposizione delle CER è subordinata al previo esperimento di tutti gli accertamenti richiesti dalla legge, in base alla natura di ogni singola area (es. accertamenti statici, CPI, destinazione urbanistica, ecc.) ovvero di quelli comunque ritenuti necessari dagli uffici competenti.
3. In ogni caso, l'installazione di impianti FV da parte delle CER selezionate dovrà avvenire sotto la diretta supervisione degli Uffici competenti e secondo le indicazioni da questi formulate, ivi compresi eventuali interventi periodici di manutenzione e monitoraggio, che potranno essere posti a carico delle CER stesse.
4. La concessione delle predette aree a CER locali potrà essere eventualmente subordinata, nel rispetto delle norme in materia di contabilità pubblica, all'assunzione di impegno da parte della CER ad investire parte degli incentivi percepiti a favore di progetti individuati dalla Città o alla realizzazione di misure compensative di carattere ambientale e territoriale proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'intervento.

13 - Principi generali per l'assegnazione di spazi e competenza

1. I procedimenti di cui al presente Regolamento sono attivati dall'Amministrazione mediante la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, nel rispetto dei principi generali espressi ai punti precedenti e delle norme di legge applicabili.
2. Il Dipartimento e/o l'Ufficio competente per ciascun procedimento viene individuato con riferimento alla natura delle specifiche aree da assegnare e opera in sinergia con il Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica, al quale è demandato il compito di coordinare l'attività dei Dipartimenti e Uffici coinvolti, al fine di garantire uniformità d'azione.
3. In particolare, il Dipartimento competente:
a. emana l'avviso pubblico per la concessione delle superfici;
b. accoglie ed istruisce le domande ricevute secondo quanto sarà indicato nell'apposito avviso;
c. svolge una funzione trasversale di attivazione e di coordinamento degli ulteriori Uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza nella fase istruttoria, anche attraverso l'utilizzo della Conferenza di Servizi, ove ritenuta necessaria, e acquisisce i pareri necessari.
4. Il Dipartimento individuato con riferimento alle proprie specifiche competenze è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale necessario per l'assegnazione delle superfici.
5. In particolare, provvede alla valutazione dei requisiti di ammissibilità delle proposte medesime, provvede all'acquisizione, ove necessari, di pareri, nulla osta, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso da parte degli Uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza, in termini di assegnazione e di gestione del bene oggetto della proposta, nonché di altre istituzioni e/o soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nel relativo procedimento, ove ritenuto necessario, anche previo ricorso all'istituto della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e successivi della Legge 241/90 s.m., ovvero agli accordi tra Amministrazioni previsti dall'articolo 15 del medesimo testo legislativo, promuove momenti di dialogo e/o confronto con gli interlocutori pubblici e/o privati sul territorio, al fine della più completa acquisizione degli elementi istruttori, provvede agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza.

14 - Assegnazione dell'energia prodotta da impianti FV e di aree per l'installazione di nuovi impianti

1. L'Amministrazione, ove ciò risulti possibile tecnicamente e giuridicamente, valutata l'opportunità di mettere a disposizione l'energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile di proprietà comunale o in disponibilità dell'Amministrazione, per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili finalizzate al perseguimento delle finalità di cui al punto 4.2, procederà mediante la pubblicazione di un avviso pubblico contenente i seguenti requisiti minimi:
a. l'impianto la cui energia sarà oggetto del partenariato e la quantità di energia stimata per l'immissione in rete;
b. i requisiti di ordine generale richiesti, comprensivi dell'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura comparativa (a titolo meramente esemplificativo, conflitti di interesse, incompatibilità, applicazione sanzioni interdittive, ecc.);
c. i requisiti di capacità tecnica nonché quelli di capacità economico finanziaria pertinenti all'oggetto del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza in relazione al bene oggetto da assegnare;
d. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dei documenti richiesti ai soggetti interessati;
e. la durata del rapporto;
f. le risorse, di varia natura, eventualmente messe a disposizione dall'Amministrazione;
g. i criteri per la valutazione delle proposte: a titolo esemplificativo potrà essere valutato, il contesto territoriale della comunità energetica proposta, il numero di soggetti partecipanti, di impianti e la destinazione delle risorse derivanti dalla condivisione dell'energia (ai fini della valutazione delle proposte, l'Amministrazione terrà conto dell'inclusione di interventi e progetti di contrasto alla povertà energetica o ad altre iniziative di utilità sociale sul territorio);
h. le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della Convenzione, fatte salve le ipotesi di risarcimento del danno.
2. Le operazioni di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione nonché quelle di valutazione delle proposte progettuali ed economiche pervenute sono di competenza del Dipartimento all'uopo individuato.
3. La messa a disposizione dell'energia prodotta a CER locali, come previsto dal comma 1, potrà essere eventualmente subordinata, nel rispetto delle norme in materia di contabilità pubblica, all'assunzione di impegno della CER ad investire parte degli incentivi percepiti a favore di progetti individuati dalla Città o alla realizzazione di misure compensative di carattere ambientale e territoriale proporzionate alla natura e alla dimensione degli impianti assegnati e dell'energia prodotta e condivisa.

15 - Contenuti generali del provvedimento per la messa a disposizione di impianti FV o aree di installazione

1. Il provvedimento che assegna le aree a disposizione delle CER o dell'energia prodotta dall'impianto FV contiene almeno i seguenti elementi:
- la durata del rapporto, tenendo anche conto della durata prevista degli incentivi, delle esigenze dell'amministrazione e del tempo di rientro dell'investimento previsto a carico della CER;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le modalità di destinazione degli incentivi generati dalla condivisione dell'energia alla realizzazione di progetti sociali, ambientali ed economici nel rispetto delle norme di cui al presente documento;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, offerte dalla CER;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste, tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto;
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti;
- i termini, i tempi e le modalità di rendicontazione delle spese sostenuto per la gestione della CACER;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente;
- le cause e le modalità di risoluzione dell'assegnazione per inosservanza delle clausole espressamente pattuite tra le parti;
2. In caso di inadempimento rispetto agli impegni assunti da parte della CER, il Comune potrà risolvere il contratto e riottenere la disponibilità dell'area o del POD messi a disposizione, oltre a procedere con l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

16 - Rendicontazione delle attività

1. La rendicontazione delle attività da parte della configurazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.
2. Fatti salvi gli specifici requisiti richiesti dall'Amministrazione al caso concreto, verranno disciplinati i criteri, le procedure e le forme di rendicontazione delle spese.
3. La rendicontazione assume la forma di una relazione che illustra le attività svolte nel corso del progetto, i beneficiari del progetto, il modello organizzativo adottato, i risultati sociali ed economici raggiunti, eventuali proposte per il prosieguo dell'attività ed azioni di miglioramento.

17 - Monitoraggio, Vigilanza e Controlli

1. L'onere di monitoraggio, vigilanza e controllo della sussistenza e permanenza dei requisiti richiesti alle CACER per aderire al Registro istituito dalla Città e/o per aderire alle iniziative dalla stessa avviate è posto in capo al Dipartimento competente per la tenuta del Registro e l'avvio delle singole iniziative individuate dall'Amministrazione.
2. I criteri e i termini per l'attivazione degli interventi di monitoraggio e controllo saranno definiti nell'ambito dei singoli procedimenti che saranno attivati e potranno essere oggetto di condivisione con i Gruppi di lavoro costituiti con i rappresentanti delle CACER stesse.

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. Ai Gruppi di Lavoro di cui al precedente punto 2 partecipano i legali rappresentanti, o propri delegati, delle configurazioni facenti parte del Registro.
2. Il Dipartimento competente supervisionerà le attività dei Gruppi di lavoro, verificando il possesso dei requisiti da parte delle configurazioni coinvolte, garantendo il buon andamento di tutte le attività, fissando la frequenza degli incontri, garantendo la previsione di un sistema di monitoraggio, partecipando a tutte le riunioni in cui riterrà opportuno il proprio intervento o lo stesso sarà richiesto dal Gruppo stesso.
3. In caso di particolari e specifiche esigenze potranno essere convocati ulteriori soggetti da parte dei componenti dei Gruppi di Lavoro.
4. Tra gli obiettivi perseguiti dai Gruppi di lavoro si individuano, a solo titolo esemplificativo, i seguenti:
a. elaborazione e redazione di vademecum e materiale informativo e divulgativo sulle tematiche di riferimento;
b. verifica dell'adeguatezza dei parametri definiti dalla Città per l'accesso al Registro;
c. accompagnamento e supporto alla Città nell'individuazione delle azioni utili a promuovere lo sviluppo delle diverse forme di configurazioni di autoconsumo;
d. attuazione di un sistema di monitoraggio delle attività svolte;
e. realizzazione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi.
5. Il Dipartimento competente convocherà periodicamente e con il dovuto anticipo i rappresentanti di tutte le configurazioni iscritte a Registro per l'avvio dei percorsi di approfondimento delle tematiche individuate come prioritarie, nonché per l'incontro annuale di verifica dell'attività svolta.
6. Tali sedute dovranno essere concordate durante la prima riunione con il Gruppo di lavoro e comunque non potranno superare il numero di 12 per ciascun anno (esclusa la sessione annuale di verifica e la consultazione).
7. La mancata partecipazione ad una o più riunioni dei Gruppi di Lavoro non implica la decadenza dell'iscrizione nel Registro.

19 - Segreteria

1. Una Segreteria organizzativa e tecnica potrà essere predisposta dal Dipartimento competente per rispondere alle esigenze di lavoro dei Gruppi: richiesta della documentazione, convocazioni delle riunioni, realizzazione dei verbali degli incontri, cura delle comunicazioni tra i soggetti coinvolti nei Gruppi.
2. La stessa Segreteria è responsabile della corretta tenuta del Registro, del suo aggiornamento e dell'accertamento periodico, a campione, della sussistenza dei requisiti in capo alle singole configurazioni attraverso la documentazione presentata dalle stesse al momento dell'iscrizione ed accertare periodicamente il mantenimento degli stessi.

20 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento stabilisce e regola la collaborazione tra Città di Torino e le configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile nel perseguimento degli obiettivi individuati nelle stesse e delle attività connesse, come specificato al punto 2, nonché per ogni altra attività istituzionale dell'Ente.