N. 411
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2024 (DEL 730/2024 e allegato), esecutivo dal 29 dicembre 2024.
TITOLO I - PARTE GENERALE
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Principi e finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Rapporti con altre fonti regolamentari
della Città e con la legge
Articolo 4 - Centrali di committenza
Sezione II - Competenze e attribuzioni degli Organi dell'Ente
Articolo 5 - Competenze degli Organi politici
Articolo 6 - Competenze del Segretario Generale
Articolo 7 - Competenze dei Dirigenti
Articolo 8 - Attribuzioni dei Dipartimenti, delle
Divisioni, dei Servizi e delle Circoscrizioni per l'acquisto di
beni, servizi e lavori
Sezione III - Disposizioni comuni
Articolo 9 - Pubblicità e trasparenza
Articolo 10 - Programmazione degli acquisti di
beni e servizi
TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Sezione I - Modalità di negoziazione
Articolo 11 - Responsabile Unico del Progetto
Articolo 12 - Determinazioni a contrattare e
relative procedure
Articolo 13 - Ricorso al MEPA e mercati elettronici
Articolo 14 - Affidamento di contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Modalità
di negoziazione e principio di rotazione
Articolo 15 - Controllo sul possesso dei requisiti
Sezione II - Sponsorizzazioni
Articolo 16 - Oggetto della sponsorizzazione
Articolo 17 - Regime fiscale
Sezione III - Seggio e Commissione di Gara
Articolo 18 - Composizione del Seggio o della
Commissione per affidamenti mediante procedura negoziata con o
senza pubblicazione di bando di competenza dei Servizi
Articolo 19 - Composizione del Seggio di Gara
nelle procedure aperte e ristrette con il criterio del prezzo
più basso
Articolo 20 - Composizione della Commissione
di gara nelle procedure aperte e ristrette con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
Articolo 21 - Composizione della Commissione
di Gara per le alienazioni
Articolo 22 - Composizione della Commissione
di Gara in caso di Centrale di Committenza
Articolo 23 - Composizione della Commissione
di gara nelle concessioni
Articolo 24 - Composizione delle Commissioni
di Gara per altre procedure
Articolo 25 - Nomina e funzionamento delle Commissioni
e dei Seggi
Articolo 26 - Remunerazione di componenti delle
Commissioni esterni all'Amministrazione quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE
Articolo 27 - Stipulazione degli atti negoziali
Articolo 28 - Forma della stipulazione
Articolo 29 - Depositi cauzionali provvisori
Articolo 30 - Depositi cauzionali definitivi
Articolo 31 - Adempimenti conseguenti alla stipulazione
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Sezione I - Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti
Articolo 32 - Subappalto
Articolo 33 - Modifiche contrattuali in corso
di esecuzione
Articolo 34 - Verifica di conformità per
acquisto di beni e servizi - Modalità e termini
Articolo 35 - Collaudi ed agibilità di
opere pubbliche
Articolo 36 - Divieto di cessione del contratto
di appalto
TITOLO V - DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Articolo 37 - Obbligo di digitalizzazione dell'intero
ciclo di vita dei Contratti Pubblici
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38 - Entrata in vigore, aggiornamenti,
rinvio ad altre disposizioni8
Allegato 1.1 - Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici Degli appalti comunali
Allegato 1.2 - Competenze di acquisto
centralizzate
1. Il presente regolamento disciplina l'attività
negoziale della Città, nel rispetto di quanto previsto
dal vigente Codice dei Contratti Pubblici.
2. La predetta attività, che comprende le fasi
di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti, deve essere realizzata con la massima tempestività
ed il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo,
nel rispetto del principio di risultato, della fiducia, dell'accesso
al mercato nonché dei principi di legalità, trasparenza
e concorrenza nell'osservanza dei principi fondamentali comunitari
e costituzionali e delle disposizioni legislative nazionali e
regionali in materia per quanto applicabili agli enti locali.
3. Anche al fine di dare piena attuazione ai principi
enunciati nel comma precedente, gli operatori economici che partecipano
alle procedure di gara della Città, compresi gli affidamenti
diretti, devono osservare il "Patto di integrità delle
imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali",
allegato al presente regolamento sotto il n.
1.1, per farne parte sostanziale e integrante. Esso viene
richiamato nei bandi di gara e negli inviti; l'impegno all'osservanza
del medesimo deve essere attestato nell'istanza di partecipazione
alle gare, nonché in ogni contratto sottoscritto fra la
Città e l'appaltatore.
4. La Città promuove altresì la conclusione
di accordi, intese, convenzioni e/o forme di collaborazione con
autorità pubbliche e soggetti che svolgono istituzionalmente
attività di contrasto all'illegalità.
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- per "D.Lgs. n. 36/2023" o
"Codice" il complesso di disposizioni contenuto nel
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e nei relativi allegati;
- per "Appalti Pubblici" i contratti
a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la Città e
uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione
di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- per "Centrale di Committenza"
il ruolo che la Città assume quando aggiudica appalti pubblici
e concessioni per conto di altre stazioni appaltanti non adeguatamente
qualificate, ovvero conclude accordi quadro di lavori, forniture
o servizi destinati alle stesse e/o presta loro supporto nelle
attività di committenza ausiliarie, quali a titolo esemplificativo:
consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure
di appalto, preparazione delle procedure di appalto, gestione
delle procedure di appalto;
- per "Responsabile Unico del Progetto
(RUP)", il soggetto individuato dalla Città tra i
dipendenti, anche non aventi qualifica dirigenziale, in possesso
dei requisiti riportati nell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 e
dotato delle competenze professionali adeguate in relazione ai
compiti al medesimo affidati;
- per "determinazione a contrarre"
l'atto di competenza dirigenziale attraverso il quale il Servizio
titolare della spesa manifesta la volontà di avviare una
procedura per addivenire alla stipula di un contratto, con il
quale vengono individuati il fine, l'oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali del contratto, nonché le modalità
di scelta del contraente;
- per "determinazione di aggiudicazione",
l'atto di competenza dirigenziale attraverso il quale il Servizio
competente approva l'aggiudicazione all'operatore economico risultato
miglior offerente;
- per "affidamento diretto",
l'affidamento di contratti di importo inferiore a 150.000 Euro
per i lavori e a 140.000 Euro per servizi e forniture, senza previa
consultazione di più operatori economici, nel rispetto
del principio di rotazione;
- per "procedure negoziate",
le procedure di affidamento in cui il RUP consulta gli operatori
economici, preferibilmente individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi/albi, anche di altre Amministrazioni;
- per "procedure aperte", le
procedure di affidamento in cui ogni operatore economico in possesso
dei requisiti di legge ed interessato può presentare un'offerta;
- per "Contratto di Sponsorizzazione"
un contratto atipico mediante il quale la Città (sponsee)
offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor)
che si obbliga di fornire a titolo gratuito una predeterminata
prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria
immagine;
- per "Seggio di Gara" l'organo
che supporta il RUP nelle procedure con il criterio del prezzo
più basso, nelle seguenti attività: esame della
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara
e, su richiesta dello stesso, supporto per la verifica dell'anomalia
dell'offerta.
Il seggio di gara viene nominato dal Dirigente del Servizio competente;
- per "Commissione Giudicatrice"
l'organo tecnico nominato, nelle procedure da aggiudicarsi con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
con determinazione dirigenziale del Servizio competente per le
procedure negoziate, ovvero dal Dirigente della Divisione Appalti
per le procedure aperte, successivamente alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte, al quale spetta, oltre ai compiti
del Seggio di Gara, la valutazione e l'attribuzione dei punteggi
relativi alle offerte tecniche ed economiche;
- per "Direttore Esecuzione Contratti
(DEC)" il RUP, ovvero soggetto diverso nel caso di contratti
aventi ad oggetto servizi e/o forniture di particolare importanza,
con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile,
ai fini di un'efficiente e sollecita esecuzione del contratto;
per "digitalizzazione" processo di dematerializzazione
di tutte le fasi del procedimento da espletarsi esclusivamente
attraverso strumenti digitali;
- per "piattaforma telematica di
negoziazione" strumento che consente di gestire l'intero
ciclo di vita di un contratto pubblico in maniera completamente
telematica;
- per "mercato elettronico"
strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti
telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica;
- per "mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA)" mercato digitale per gli
acquisti sotto soglia comunitaria gestito da Consip S.p.A.;
- per "piattaforma certificata di
approvvigionamento digitale (PAD)" insieme dei servizi e
dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti;
- per "Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC)" autorità amministrativa indipendente
per la prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività
amministrativa;
- per "Piattaforma Contratti Pubblici
(PCP)" piattaforma gestita da ANAC che assolve gli obblighi
di pubblicità e trasparenza;
- per "Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici (BDNCP)" portale dell'ANAC attraverso il quale è
possibile accedere liberamente ai dati in materia di anticorruzione,
trasparenza e contratti pubblici;
- per "Codice Identificativo Gara
(CIG)" codice attribuito dalla piattaforma gestita da ANAC,
che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi
dell'affidamento, e che garantisce la tracciabilità dei
pagamenti;
- per "Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE)" autodichiarazione dell'operatore economico fornita
in modalità elettronica in merito alla propria situazione
finanziaria, al possesso dei requisiti soggettivi ed alle proprie
capacità;
- per "Piano Integrato di Attività
e Organizzazione (PIAO)" documento unico di programmazione
e governance che le PA devono predisporre annualmente in riferimento
a performance, fabbisogni del personale, parità di genere,
lavoro agile e anticorruzione.
1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti in materia, trova applicazione
anche in presenza di altre disposizioni regolamentari già
adottate dalla Città in materie specifiche, quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, la disciplina delle concessioni
degli immobili.
2. Queste ultime, laddove in contrasto con il presente
regolamento, oltre che con altre disposizioni normative, dovranno
essere disapplicate.
1. Il Comune può svolgere la funzione di centrale
di committenza, secondo quanto previsto dalle vigenti norme, sulla
base del principio di buon andamento, stipulando a tal fine convenzioni
con altre stazioni appaltanti non adeguatamente qualificate e/o
con gli enti che ne facciano richiesta, per regolare le modalità
operative ed il rimborso dei costi, ai sensi dell'articolo 30
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i o dell'articolo 15 della L. 241/90.
2. Lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza
per conto di soggetti partecipati al Comune o ad esso comunque
collegati, o enti territoriali si intende assentito a norma del
presente regolamento.
3. Lo svolgimento delle funzioni viene regolato con
apposite convenzioni il cui modello tipo è approvato dalla
Giunta Comunale e la cui sottoscrizione è demandata al
Direttore del Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato.
4. Per l'esercizio di tale attività, la Città
si riserva di richiedere un contributo per le attività
svolte in qualità di Centrale di Committenza, fatto salvo
in ogni caso il riconoscimento delle spese vive.
1. Il Consiglio Comunale, per il perseguimento
dei fini di attività negoziale, è competente all'adozione
degli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. La Giunta Comunale adotta, nell'ambito delle sue
competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi
e gli indirizzi generali del Consiglio che non rientrino nelle
competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco,
del Segretario Generale e dei Dirigenti.
3. Al fine di assicurare l'uniformità e la
trasparenza dell'azione amministrativa, la Giunta Comunale, nel
rispetto del presente regolamento, può definire indirizzi
relativi alle finalità degli affidamenti.
1. Il Segretario Generale roga, su richiesta dell'ente, contratti nei quali la Città è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
1. In coerenza con il disposto del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ai Dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli affidamenti, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con riferimento alla delega ai medesimi attribuita dall'organo di vertice della Città.
1. Competono al Dipartimento Servizi Generali,
Appalti ed Economato, fatte salve eventuali modifiche organizzative:
- il coordinamento e la predisposizione
del programma triennale degli acquisti dei beni e servizi di cui
all'articolo 10;
- la gestione della fase di affidamento
delle procedure di gara sopra la soglia comunitaria, dalla pubblicazione
e fino all'approvazione del loro esito, indette dai Servizi della
Città per le funzioni di acquisto loro attribuite e non
ricomprese nell'allegato 1.2;
- la predisposizione e pubblicazione sulla
pagina Intracom della Città "Appalti ed Economato"
di formulari-tipo per l'affidamento di servizi, forniture e lavori,
che costituiscono riferimento per tutti i Servizi della Città;
- la validazione e/o l'attestazione del
visto sugli atti di gara, laddove previsto, secondo le modalità
di cui al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza, e rese note di volta in volta con apposita circolare
del Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato;
- il supporto ai Servizi della Città
dello svolgimento delle procedure di gara per l'acquisizione di
forniture, servizi e lavori, mediante l'utilizzo delle piattaforme
di negoziazione telematica.
2. l fine di perseguire e garantire la riduzione e
l'efficientamento della spesa della Città per l'acquisto
di beni e servizi, nonché in funzione della opportunità
di omogeneizzare le procedure d'acquisto, al Servizio Economato,
fatte salve eventuali e successive modifiche organizzative, competono
in particolare:
- la gestione dell'applicativo di raccolta
dei fabbisogni dei vari Servizi della Città con conseguente
supporto nell'utilizzo del medesimo e relativa analisi dei suddetti
fabbisogni;
- le funzioni esclusive relative all'acquisto
di beni e servizi nel rispetto delle competenze indicate nell'allegato
Elenco (allegato 1.2), per i quali ricorrono
esigenze di standardizzazione qualitativa, ovvero il perseguimento
di economie di scala.
3. All'Ufficio Ispettorato Tecnico e Vigilanza, fatte
salve eventuali modifiche organizzative, competono le seguenti
attività:
- la predisposizione dei capitolati tipo/schemi
contrattuali/formulari relativi all'esecuzione dei lavori;
- la predisposizione e la verifica di
preventivi di parcella propedeutici agli affidamenti dei contratti
pubblici di servizi di ingegneria e architettura, come da disposizioni
normative vigenti.
Spettano invece ai Servizi Tecnici gli affidamenti diretti relativamente
ai lavori ed ai servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura,
fatte salve le modalità di cui al successivo articolo
13.
4. Fatto salvo quanto previsto nell'allegato
1.2, i Dipartimenti, le Divisioni, i Servizi e le Circoscrizioni,
laddove si renda necessario garantire a livello periferico una
maggiore autonomia gestionale con riferimento agli acquisti non
trasversali e di limitato importo, sono competenti per le funzioni
d'acquisto relativamente ai gruppi merceologici di beni e servizi
caratteristici della propria attività istituzionale.
5. Nel caso di necessità di acquisti urgenti
e/o di modico valore di competenza esclusiva del Servizio Economato,
qualora non vi siano contratti in essere, i Servizi della Città
possono formulare al Servizio medesimo richiesta motivata di autorizzazione
in deroga per l'acquisto. Detta autorizzazione dovrà essere
riportata nella determinazione di indizione della procedura di
affidamento.
1. Nella sezione "Appalti e Bandi" del
sito istituzionale sono pubblicati i documenti, i dati e le informazioni
previsti dalla normativa vigente.
2. La Sezione suddetta contiene, inoltre, la documentazione
di gara e le notizie utili ai fini della partecipazione degli
operatori economici alle procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici.
1. Le acquisizioni di beni e servizi, comprese
le necessità idonee a essere soddisfatte attraverso forme
di partenariato pubblico-privato, e l'elenco dei lavori devono
essere pianificati e programmati secondo le disposizioni del Codice
dei Contratti Pubblici ed in coerenza con le norme che disciplinano
la programmazione economico-finanziaria degli Enti locali.
2. Il Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato,
acquisite le proposte dai Servizi della Città, ciascuno
per la propria competenza d'acquisto, predispone lo schema di
programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, contenente
l'elenco delle procedure per gli acquisti di importo unitario
stimato pari o superiore a Euro 140.000,00, ovvero di importo
stabilito dalle intervenute disposizioni in materia.
3. Il Dipartimento Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità,
acquisite le proposte dai Servizi della Città, ciascuno
per la propria competenza, predispone lo schema di programma triennale
dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali, contenenti
i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione
o partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore a
Euro 150.000,00, ovvero di importo stabilito dalle intervenute
disposizioni in materia. L'elenco annuale dei lavori da avviare
nella prima annualità deve specificare per ciascuna opera
la fonte di finanziamento stanziata o comunque disponibile e deve
contemplare l'approvazione almeno del documento di indirizzo alla
progettazione (tranne che per i lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria).
4. Il referente della Programmazione triennale di
acquisto di beni e servizi, individuato nell'ambito del Dipartimento
Servizi Generali, Appalti ed Economato, ed il referente della
Programmazione triennale dei lavori, individuato nell'ambito del
Dipartimento Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità propongono
agli organi competenti gli schemi di cui al comma 2 e al comma
3 ai fini della formale approvazione da parte della Città;
successivamente, ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale
della medesima e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
5. L'aggiornamento e la modifica dei programmi approvati
avviene in coerenza con le previsioni normative vigenti.
6. Gli affidamenti di importo superiore alle soglie
previste ai precedenti comma 2 e 3, non compresi nella programmazione
triennale di acquisto di lavori, beni e servizi, non potranno
essere avviati, se non in presenza di casi eccezionali e motivati
e previa apposita richiesta di variazione della programmazione
1. Nella determina di avvio della procedura di
gara viene nominato il Responsabile Unico del Progetto (RUP),
tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, preferibilmente
in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere
di spesa, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
in materia di contrattualistica pubblica, nonché delle
competenze professionali specifiche rispetto all'oggetto dell'affidamento,
con particolare riferimento all'esperienza maturata.
2. L'incarico è obbligatorio e non può
essere rifiutato; in caso di mancata nomina del RUP nell'atto
di avvio della procedura, l'incarico è svolto dal responsabile
dell'unità organizzativa competente.
3. I compiti e le responsabilità del RUP sono
disciplinati dalla normativa vigente in materia di contrattualistica
pubblica, cui si fa rinvio, fatta salva la possibilità
di individuare più responsabili del procedimento per ciascuna
fase (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione).
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici
devono essere precedute dalla determinazione a contrarre secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. Le procedure sono avviate
in coerenza con il programma triennale dei lavori pubblici, degli
acquisti di beni e servizi, compresi i relativi aggiornamenti
annuali.
2. La determinazione a contrarre è adottata
dal Dirigente titolare del capitolo di spesa o di entrata e deve
indicare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte ed in particolare:
a) la prenotazione d'impegno di spesa,
anche con riferimento all'incentivo previsto per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti, nonché ai corrispettivi eventualmente
dovuti ai componenti del Collegio Consultivo Tecnico (CCT);
b) le modalità di finanziamento
delle spese connesse alla procedura di gara;
c) le modalità di scelta del contraente.
La determinazione a contrarre approva il disciplinare di gara,
il capitolato speciale ed i relativi allegati, previa validazione
degli stessi da parte del Dipartimento Servizi Generali, Appalti
ed Economato nei quali sono predeterminati in modo esauriente
le caratteristiche qualitative, le condizioni e gli obblighi connessi
alle prestazioni.
3. Ove si proceda ad affidamento diretto, la determinazione
a contrarre, oltre a contenere quanto previsto al precedente c.
2, lett. a) e b), dovrà indicare le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte del medesimo dei requisiti
di carattere generale e di ordine speciale nonché dare
atto del rispetto del principio di rotazione, laddove previsto.
4. L'esecutività della determinazione a contrarre
è subordinata al visto di regolarità contabile ai
sensi di legge.
1. Per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, è obbligatorio utilizzare il mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero altri mercati elettronici.
Tale obbligo viene meno quando il bene o il servizio non sono
presenti fra le categorie merceologiche offerte dai medesimi;
in tali casi, la determina a contrarre di cui all'articolo 12,
dovrà darne atto.
2. Presso il Dipartimento Servizi Generali, Appalti
ed Economato è costituito l'Ufficio MEPA; l'ufficio fornisce
supporto giuridico e tecnico ai Servizi della Città che
lo richiedano formalmente attraverso la casella di posta elettronica
dedicata, per la configurazione delle procedure di acquisto sul
portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione (MEPA).
3. Per gli acquisti di beni e servizi non rientranti
nelle categorie merceologiche presenti su MEPA, il supporto tecnico,
nonché la configurazione delle relative procedure di gara,
saranno forniti dall'ufficio Digitalizzazione, Qualità
e Trasparenza attraverso la casella di posta elettronica dedicata.
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
avviene con le procedure semplificate previste dal Codice nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 1
del presente Regolamento, e precisamente:
1) per lavori, forniture e servizi di
importo inferiore a 5.000,00 Euro, mediante affidamento diretto
ad un operatore economico, con possibilità di derogare
all'applicazione del principio della rotazione;
2A) per i lavori di importo inferiore
a 150.000,00 Euro, affidamento diretto ad un operatore economico,
anche senza consultarne altri, purché in possesso di documentate
esperienze pregresse idonee all'esecuzione, individuabile in base
ad indagini di mercato o tramite elenchi/albi anche di altre Amministrazioni;
2B) per i lavori di importo superiore
a 150.000,00 Euro e di importo inferiore a 1.000.000,00 Euro,
procedura negoziata senza bando, invitando almeno 5 operatori
preferibilmente individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi/albi anche di altre Amministrazioni;
2C) per i lavori di importo superiore
a 1.000.000,00 Euro ed inferiore alla soglia comunitaria, nel
rispetto del principio di risultato, procedura aperta con inversione
procedimentale. In presenza di particolari esigenze è fatta
salva la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata
senza bando, invitando almeno 10 operatori, preferibilmente individuati
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi/albi anche di
altre Amministrazioni;
3A) per forniture e servizi di importo
inferiore a 140.000,00 Euro, affidamento diretto ad un operatore
economico, anche senza consultarne altri, purché in possesso
di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione, individuabile
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi/albi anche di
altre Amministrazioni;
3B) per forniture e servizi di importo
superiore a 140.000,00 Euro e fino alle soglie comunitarie, procedura
negoziata senza bando, invitando almeno 5 operatori preferibilmente
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi/albi
anche di altre Amministrazioni.
2. Gli affidamenti sopra elencati avvengono nel rispetto
del principio di rotazione, ad eccezione dei seguenti casi:
a) procedure negoziate senza bando, ad
inviti, quando i soggetti invitati sono stati scelti senza porre
limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti
richiesti;
b) affidamenti diretti di importo inferiore
a 5.000,00 Euro;
In applicazione del principio di rotazione, sono vietati l'affidamento
e/o l'aggiudicazione al contraente uscente per la commessa avente
ad oggetto la stessa classe merceologica di beni, categoria di
opere, settore di servizi.
Il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato
quale affidatario diretto, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) struttura del mercato;
b) assenza di alternative;
c) accurata esecuzione del precedente
contratto.
1. Per gli affidamenti di importo inferiore e superiore
alla soglia comunitaria si procederà ad effettuare i controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori
economici in sede di offerta, nelle forme e con le modalità
previste dalla legge.
2. In particolare, per gli affidamenti diretti di
importo inferiore a 40.000,00 Euro, il controllo dovrà
essere compiuto a campione sull'aggiudicatario della prima procedura
espletata ogni mese all'interno del singolo Servizio, fatta salva
diversa indicazione inserita annualmente nel PIAO.
3. Presso il Dipartimento Servizi Generali, Appalti
ed Economato, è istituito l'Ufficio Verifiche a cui è
possibile richiedere informazioni ed assistenza in materia. Nel
caso di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00 Euro,
sarà altresì necessario precisare che la procedura
rientra nel campione di cui al comma 2.
1. Possono essere sponsorizzati servizi, forniture,
lavori, attività ed iniziative svolti dalla Città
in coerenza con quanto previsto dal Codice dei Contratti e dal
D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali" e s.m.i., in conformità con le
linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale, che contengono
altresì i casi di rifiuto.
2. La sponsorizzazione può consistere sia in
una sponsorizzazione "finanziaria", quando vi sia da
parte dello sponsor un esborso in denaro o accollo del debito
o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi
dovuti, sia in una sponsorizzazione "tecnica", quando
consista nell'obbligazione di dare o fare da parte dello sponsor
medesimo.
3. L'affidamento della sponsorizzazione è preceduto
dalla pubblicazione di un avviso pubblico sul sito internet della
Città per almeno 30 giorni.
4. La negoziazione e la stipula dei contratti di sponsorizzazione
spetta al Dirigente competente per materia, nel rispetto delle
linee di indirizzo approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
1. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda
l'erogazione di una somma di denaro o accollo del debito o altre
modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi
dovuti da parte dello sponsor - sponsorizzazione "finanziaria"
- la Città emetterà fattura per il relativo valore.
2. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda
una prestazione di dare o fare da parte dello sponsor - sponsorizzazione
tecnica - la Città emetterà fattura per il valore
della promozione d'immagine fornita e lo sponsor emetterà
fattura per il valore dell'utilità fornita.
In caso di procedura negoziata di valore inferiore alla soglia
comunitaria, per l'affidamento di lavori, quando l'aggiudicazione
avviene col criterio del prezzo più basso, la competenza
spetta al seggio di gara, composto dal Responsabile Unico di Progetto
(RUP) che può essere coadiuvato da dipendenti del Dipartimento
Servizi Generali, Appalti ed Economato.
2. In caso di procedura negoziata sia di valore inferiore
sia superiore alla soglia comunitaria, per l'affidamento di servizi
e forniture, quando l'aggiudicazione avviene col criterio del
prezzo più basso, la competenza spetta al seggio di gara
composto dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) ed eventualmente
da dipendenti della struttura che cura l'affidamento e svolgono
funzioni connesse alla negoziazione.
3. Per l'affidamento di servizi e forniture, quando
l'aggiudicazione avviene col criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è formata
da tre componenti:
- presidente: il Responsabile Unico di
Progetto o il Dirigente del Servizio che ha indetto la procedura,
o altro Dirigente delegato;
- n. 2 (due) Componenti: funzionari appartenenti
al Servizio che ha indetto la procedura ovvero di altro servizio.
La scelta dei componenti è, in ogni caso, effettuata tenendo
in considerazione la specifica competenza nella materia oggetto
di affidamento, avuto riguardo anche alle condizioni di incompatibilità
previste dalla legge.
4. Il Responsabile Unico di Progetto può far
parte della Commissione anche in qualità di componente,
è comunque responsabile delle ammissioni ed esclusioni
disposte nel corso della gara.
5. La Commissione è nominata dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte con provvedimento
del Dirigente sovraordinato che individua altresì, anche
tra i componenti della Commissione, colui che svolge le funzioni
di segretario verbalizzante.
Il seggio di Gara per procedure aperte e procedure ristrette
aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, è
così composto:
a) presidente: Dirigente del Dipartimento Servizi
Generali, Appalti ed Economato o altro Dirigente delegato;
b) componente: RUP o funzionario designato dal Servizio
proponente;
c) componente: Funzionario del Dipartimento Servizi
Generali, Appalti ed Economato.
1. Quando l'aggiudicazione avviene col criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione
giudicatrice è formata da tre o cinque componenti; Il controllo
della documentazione amministrativa compete al RUP che si avvarrà
della Commissione giudicatrice.
2. I componenti delle Commissioni per l'affidamento
di forniture e servizi dovranno essere in possesso della necessaria
esperienza e professionalità nel settore oggetto dell'acquisto:
a) presidente: Dirigente del Dipartimento
Servizi Generali, Appalti ed Economato, o altro Dirigente delegato;
b) componente: di preferenza il Responsabile
Unico del Progetto o altro funzionario del Servizio proponente
ovvero di altro Servizio;
c) componente: funzionario del Dipartimento
Servizi Generali, Appalti ed Economato con funzioni di segretario
verbalizzante.
3. La Commissione di Gara per l'affidamento di lavori
e servizi professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura,
nonché concorsi di idee e progettazione, ad offerta economicamente
più vantaggiosa è così composta:
a) presidente: il Responsabile Unico del
Progetto se Dirigente o il Dirigente del Servizio che ha indetto
la procedura, o altro Dirigente delegato;
b) componente: altro Dirigente Tecnico
dell'Amministrazione o funzionario delegato;
c) componente: funzionario esperto nella
materia oggetto dell'appalto del Servizio proponente, con funzioni
di segretario verbalizzante.
4. Il Responsabile Unico del Progetto può far
parte della Commissione anche in qualità di componente,
è comunque responsabile delle ammissioni ed esclusioni
disposte nel corso della gara.
5. La Commissione di cui ai commi 2 e 3, ogni qualvolta
ciò sia utile od opportuno, può essere integrata
da ulteriori due componenti, con specifica competenza nella materia
oggetto dell'affidamento. Qualora tali soggetti siano esterni
all'Amministrazione dovranno essere scelti in conformità
a quanto previsto al successivo articolo 26.
1. La Commissione di Gara per aste pubbliche per
alienazione della proprietà o altri diritti reali su beni
immobili, o per vendita di beni mobili, anche non registrati,
effettuate con il criterio del prezzo più alto, è
formata da tre componenti:
a) presidente: Dirigente del Dipartimento
Servizi Generali, Appalti ed Economato o altro Dirigente delegato;
b) componente: Dirigente del Servizio
proponente o suo delegato;
c) componente: Funzionario del Dipartimento
Servizi Generali, Appalti ed Economato con funzioni di segretario
verbalizzante.
2. In relazione al particolare oggetto dell'alienazione
o qualora il criterio di aggiudicazione contenga anche elementi
qualitativi, la Presidenza della commissione può essere
delegata al Dirigente del Servizio proponente ed i commissari
saranno scelti tra dipendenti del medesimo Servizio.
1. Qualora la Città operi come Centrale
di Committenza, ai sensi dell'articolo 4
del presente regolamento, per le procedure di importo superiore
alle soglie comunitarie da aggiudicarsi al prezzo più basso
il seggio di gara è così composto:
a) presidente: Dirigente del Dipartimento
Servizi Generali, Appalti ed Economato o altro Dirigente delegato;
b) componente: funzionario del Servizio
proponente o della Stazione Appaltante aderente;
c) componente: funzionario del Dipartimento
Servizi Generali, Appalti ed Economato, con funzioni di segretario
verbalizzante.
2. Per le procedure di importo superiore alle soglie
comunitarie da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è formata
da tre o cinque componenti. Il controllo della documentazione
amministrativa compete al RUP che si avvarrà della Commissione
giudicatrice.
La Commissione di Gara è così composta:
a) presidente: Dirigente del Dipartimento
Servizi Generali, Appalti ed Economato o altro Dirigente delegato;
b) componente: dipendente del Servizio
proponente o della Stazione Appaltante aderente;
c) componente: funzionario del Dipartimento
Servizi Generali, Appalti ed Economato, con funzioni di segretario
verbalizzante.
3. Nei casi di particolare complessità e specificità
dell'appalto, la Commissione potrà essere integrata con
altri due componenti anche scelti tra i dipendenti appartenenti
alle Stazioni Appaltanti che hanno richiesto l'avvio della procedura.
1. La Commissione di Gara per le concessioni di
importo superiore alla soglia comunitaria è formata da
tre o cinque componenti ed è così composta:
a) presidente: Dirigente del Dipartimento
Servizi Generali, Appalti ed Economato o altro Dirigente delegato;
b) componenti: funzionari del Servizio
proponente o altri dipendenti designati;
c) componenti: funzionario del Dipartimento
Servizi Generali, Appalti ed Economato, con funzioni di segretario
verbalizzante.
2. Per le concessioni di impianti sportivi la Commissione
è costituita a norma dei relativi Regolamenti Comunali.
1. La Commissione di Gara per le restanti forme di partenariato pubblico-privato, quali finanza di progetto, dialogo competitivo e procedure diverse non disciplinate espressamente in altri articoli del presente regolamento, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è composta da un numero dispari di membri di tre o cinque, ed è presieduta dal Dirigente del Servizio proponente o altro Dirigente delegato; i commissari sono scelti tra funzionari del Servizio proponente.
1. Le Commissioni e i Seggi di Gara per ciascuna
procedura, ad eccezione di quelle di cui all'articolo
18, sono nominate con provvedimento del Direttore del Dipartimento
Servizi Generali, Appalti ed Economato, su designazione del Servizio
proponente, che può individuare anche eventuali membri
supplenti. Con il medesimo provvedimento viene anche individuato,
fra i componenti, il segretario verbalizzante.
2. La Commissione svolge collegialmente le proprie
funzioni, alla presenza di tutti i componenti, ferma restando
la facoltà di avvalersi per compiti istruttori del personale
degli uffici competenti.
3. Il Presidente della Commissione o del Seggio e
i componenti, prima dell'apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di assenza
di situazioni ostative alla nomina.
4. Possono essere nominati componenti delle commissioni
giudicatrici o dei seggi di gara anche dipendenti che ricoprano
il ruolo di istruttori, su responsabilità del Dirigente
designante, quando richiesto dalla necessità di specifiche
competenze professionali.
1. In caso di accertata e documentata mancanza
di adeguate professionalità in organico, il Presidente
e/o i singoli componenti della Commissione potranno essere nominati
tra funzionari di altre amministrazioni e/o tra professionisti
esterni, nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e
rotazione.
2. Nei suddetti casi, il compenso è di regola
pari al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali della Città,
per ogni seduta di gara. È fatto salvo il rispetto del
principio dell'equo compenso.
3. I compensi dei commissari saranno determinati e impegnati
con il provvedimento dirigenziale di nomina.
1. Gli accordi di programma, nonché le intese
e gli accordi di collaborazione aventi per oggetto la definizione
di indirizzi comuni di azione con altri enti non comportanti l'assunzione
immediata e diretta di impegni giuridico-patrimoniali, vengono
sottoscritti dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Diversamente,
gli accordi che comportano l'assunzione diretta e immediata di
impegni giuridico-patrimoniali sono sottoscritti dal Dirigente
che ha adottato il provvedimento.
2. La stipulazione dei contratti spetta, salvo quanto
disposto ai successivi articoli, ai Dirigenti competenti per materia
che hanno adottato i relativi provvedimenti a contrarre o reso
i pareri di regolarità tecnica.
3. Gli adempimenti successori per lasciti testamentari
a favore della Città sono di competenza dei Dirigenti dei
Servizi beneficiari degli stessi lasciti. Per garantire efficienza,
uniformità e tempestività dell'attività contrattuale,
l'Ufficio Contratti del Dipartimento Servizi Generali, Appalti
ed Economato svolge, per contratti non rientranti nella normativa
del Codice dei Contratti Pubblici, funzioni di consulenza ed assistenza
alla stipula a favore dei succitati Dirigenti.
4. La stipulazione dei contratti è subordinata
alla adozione di apposito provvedimento di approvazione delle
clausole contrattuali, emanato secondo la specifica competenza;
nel caso in cui il contratto comporti una spesa, dovrà
essere assunto dal Dirigente competente, responsabile della gestione
delle risorse, il relativo impegno, nel limite degli importi stanziati
nel Piano Esecutivo di Gestione. Il Dirigente competente alla
stipulazione, d'intesa con l'ufficiale rogante in caso di atto
pubblico, potrà apportare allo stesso le modifiche di carattere
formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge o che risultino
opportune per una migliore redazione dell'atto.
5. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza
e l'economicità dell'azione amministrativa, la sempre maggiore
dematerializzazione dei processi e nell'ottica della gestione
della conservazione documentale, si dovrà progressivamente
ricorrere, per quanto possibile ed opportuno, alla stipulazione
di atti digitali e, per gli atti pubblici, al rogito notarile.
6. Sotto la responsabilità del/della Segretario/Segretaria
Generale, a cura dell'Ufficio Contratti del Dipartimento Servizi
Generali, Appalti ed Economato è tenuto il registro unico
di repertorio per gli atti da registrarsi in termine fisso ai
sensi dell'articolo 67 del DPR 131/1986 e s.m.i.
1. La stipulazione dei contratti conseguenti a
procedure aperte o ristrette, svolte dal Dipartimento Servizi
Generali, Appalti ed Economato, avviene in modalità elettronica
in una delle forme previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
la predisposizione e la sottoscrizione spettano al Dirigente del
Servizio proponente.
2. Per gli affidamenti realizzati mediante procedura
negoziata, gli affidamenti diretti e per le altre procedure del
Codice dei Contratti Pubblici non contemplate nel comma 1, il
contratto sarà predisposto e sottoscritto dal Dirigente
del Servizio proponente, mediante corrispondenza secondo l'uso
commerciale, per mezzo dello scambio di lettere, anche tramite
sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi
della normativa europea.
3. Per la stipula di contratti diversi da quelli di
cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni normative
vigenti.
4. Nelle aste pubbliche indette per l'alienazione
di beni mobili registrati, svolte alla presenza del/della Segretario/Segretaria
Generale o suo delegato in qualità di ufficiale rogante,
il verbale di gara tiene luogo di contratto ai sensi dell'articolo
16 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e pertanto non
si fa luogo ad ulteriore stipulazione, salvo espressa previsione
contraria.
1. Per le procedure di affidamento di valore inferiore
alla soglia comunitaria, di norma, non è necessario richiedere
il deposito cauzionale provvisorio. In considerazione della tipologia
e specificità della singola procedura, il RUP potrà
comunque richiederlo, dandone atto nella determinazione a contrarre
oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto
equivalente. In tali casi l'importo non potrà superare
l'1% dell'importo complessivo della procedura stessa.
2. Per le procedure di gara di importo sopra la soglia
comunitaria, il deposito cauzionale provvisorio è obbligatorio
ed è previsto nella misura del 2%; il RUP può indicare
importo diverso compreso fra un minimo del 1% ed un massimo del
4% del valore complessivo della procedura stessa, per specifiche
esigenze da motivare nella determina a contrarre.
3. Nel provvedimento con cui si comunica l'esito della
procedura si provvede, contestualmente, allo svincolo della garanzia
provvisoria ai concorrenti non aggiudicatari.
4. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.
1. L'esecutore del contratto è obbligato
a costituire una garanzia definitiva con le modalità e
per gli importi previsti dalla normativa vigente, fatte salve
le eccezioni ivi previste.
2. Allo svincolo della garanzia definitiva provvede,
nel rispetto delle disposizioni vigenti, il Responsabile Unico
del Progetto.
3. In caso di esecuzione anticipata del contratto,
l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore
comporta il diritto per la Città di rivalersi sulla garanzia
definitiva ancorché non sia ancora sottoscritto il relativo
contratto.
4. In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale,
viene richiesto il corrispondente adeguamento dell'ammontare della
garanzia definitiva.
1. La Città provvede, per i contratti stipulati
dall'Ente, ad esigere le imposte e gli emolumenti di cui alla
Tabella A dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.
2. Qualora si decida di porre l'assunzione delle spese
di atto a carico della Città, ciò deve essere espressamente
previsto con atto deliberativo.
1. L'affidamento in subappalto è autorizzato
dal RUP con determinazione dirigenziale in esito alle verifiche
di legge relativamente al possesso dei requisiti in capo al subappaltatore
e nel rispetto della normativa vigente.
2. Il pagamento ai subappaltatori è disciplinato
secondo la normativa vigente e sulla scorta delle disposizioni
contenute nei Capitolati speciali d'appalto relativi a ciascun
affidamento e redatti come da modulistica predisposta.
1. I contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture e di
concessione possono essere modificati senza una nuova procedura
di affidamento nei casi e con le modalità previsti dalla
normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. Le modifiche e le varianti dei contratti di forniture e servizi
sono autorizzate dal RUP con determinazione dirigenziale, quando
il valore dell'affidamento è inferiore a 140.000 Euro;
per gli affidamenti di valore superiore, la determinazione dovrà
essere assunta dal Dirigente sovraordinato.
3. Le modifiche e le varianti dei contratti di lavori sono autorizzate
dal RUP con determinazione dirigenziale, quando il valore dell'affidamento
è inferiore a 150.000 Euro; per gli affidamenti di valore
superiore, la determinazione dovrà essere assunta dal Dirigente
sovraordinato.
4. In ogni caso, il RUP cura gli obblighi di pubblicità
e gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC con le
modalità e tempistiche di cui all'allegato II.14 del D.Lgs.
36/2023.
1. I contratti pubblici di forniture e servizi
sono soggetti a verifica di conformità, al fine di accertarne
la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal contratto, alle eventuali leggi di settore e alle
disposizioni del Codice.
2. La verifica di conformità è effettuata
di norma dal RUP, che può provvedervi anche con l'ausilio
del DEC appositamente individuato.
3. Nei casi di contratti aventi ad oggetto servizi
e forniture di particolare importanza, per qualità o importo
delle prestazioni, come previsto dalla normativa vigente, il DEC
deve essere diverso dal RUP.
4. La verifica di conformità o di regolare
esecuzione deve essere avviata entro 30 giorni dall'ultimazione
della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto
dal contratto.
5. La verifica di conformità o di regolare
esecuzione deve essere completata entro 60 giorni dall'ultimazione
della prestazione e comunque entro il termine previsto dal contratto,
utilizzando i certificati previsti dalla normativa vigente.
6. Le suddette certificazioni costituiscono presupposto
necessario ai fini della liquidazione finale.
1. La verifica della buona esecuzione ed agibilità
di un'opera pubblica è effettuata mediante il rilascio
del certificato di collaudo/regolare esecuzione, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Qualora sia necessario attestare l'agibilità
di un'opera pubblica, anche nelle more del rilascio del certificato
di cui al comma precedente, il Dirigente del Servizio Tecnico
interessato predispone apposito atto che costituisce, a tutti
gli effetti consentiti dalla legge, segnalazione certificata di
agibilità.
1. Il contratto d'appalto non può essere
ceduto a pena di nullità.
2. Gli operatori economici sono tenuti a comunicare
tempestivamente qualsiasi modificazione o trasformazione dell'assetto
societario al RUP, il quale provvede a prenderne atto, laddove
necessario, con determinazione dirigenziale, previa verifica dell'inesistenza
di cause ostative.
1. Tutte le fasi dei contratti (programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti) sono gestite
mediante le diverse piattaforme di approvvigionamento digitale
interoperabili tra loro.
2. Le modalità operative di utilizzo delle
piattaforme sono oggetto di apposite Circolari emanate dal Dipartimento
Servizi Generali, Appalti ed Economato.
1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito
dell'esecutività della deliberazione di approvazione e
si applica, per le parti non già dettagliate nel vigente
Codice dei Contratti Pubblici, agli affidamenti avviati successivamente
a tale data.
2. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni
contenute nel presente regolamento e nei suoi allegati, s'intende
automaticamente recepito, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni
dello stesso.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento
si rimanda alle disposizioni normative ed ai principi contabili
vigenti.
Per la procedura di affidamento: ………
Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono
alle procedure di affidamento d'appalto e di concessione ed eseguono
contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore
o che richiedano l'iscrizione all'Albo Fornitori ed è richiamato
nei bandi di gara e negli inviti.
Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile Unico
di Progetto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato
insieme all'offerta da ciascun partecipante a qualsiasi titolo
all'affidamento in oggetto. La mancata consegna del documento
debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione
con le modalità indicate all'articolo 101 D.Lgs. 36/2023.
l'Impresa: ___________________________________________(di seguito
operatore economico),
CF/P.IVA: ______________________________________________________________________
sede legale: _____________________________________________________________________
rappresentata da: _________________________________________________________________
in qualità di: ____________________________________________________________________
1. La legge 6 novembre 2012 n. 190, articolo 1,
comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
2. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con
delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019, prevede che le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato
articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e
utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità
per l'affidamento di commesse;
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"
e s.m.i;
3. Il Codice di Comportamento della Città di
Torino, e s.m.i;
4. Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (allegato 3 al P.I.A.O) 2024-2026, attualmente
vigente;
5. Il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 cosiddetto "Nuovo
Codice dei Contratti Pubblici ";
6. Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 "Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
disposizioni in materia di documentazione antimafia" che
all'articolo83-bis, comma 3 stabilisce che "Le stazioni appaltanti
prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che
il mancato rispetto dei protocollo di legalità costituisce
causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto",
1.1. Il presente Patto di integrità costituisce
parte integrante e sostanziale della affidamento in oggetto e
rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche
corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto
svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito degli affidamenti
di pubblici appalti o concessioni da parte dell'Amministrazione.
Il Patto di integrità si prefigge, quindi, lo scopo di
ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure
di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità
nel settore dei pubblici appalti.
1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali
obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore economico partecipante
alla procedura di affidamento ed eventualmente aggiudicatario
dell'affidamento medesimo, affinché i propri comportamenti
siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà,
trasparenza, correttezza e buona fede in tutte le fasi dell'affidamento,
dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale secondo il Codice
dei Contratti pubblici.
1.3 Con il patto di Integrità le Parti, in
particolare, assumono l'espresso impegno anti corruttivo di non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente
tramite intermediari - al fine dell'assegnazione del contratto
e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
1.4 L'espressa accettazione del Patto di integrità
costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento
indette dall'Amministrazione.
1.5 Il Patto di integrità, sottoscritto per
accettazione dal legale rappresentante della Società, è
presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione
amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura
di affidamento, e costituisce parte integrante e sostanziale del
futuro contratto.
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il
Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio
nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate
e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto
anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale
Direttore Tecnico.
Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto
anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto
medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.
1.6 La carenza della dichiarazione di accettazione
del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso
debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo
101 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora il concorrente non ottemperi
a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà
escluso dalla relativa procedura di affidamento.
2.1 Il Patto di integrità si applica a tutte
le procedure di affidamento di importo superiore ed inferiore
alla soglia comunitaria. Nelle procedure sotto soglia s'intendono
ricompresi anche gli affidamenti diretti.
2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti
degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle
procedure di affidamento indette dall'Amministrazione a cui gli
operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione
del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette
procedure di affidamento.
2.3 Il Patto di integrità regola, inoltre,
i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato
nell'ambito delle procedure di affidamento, nonché nella
fase di esecuzione del conseguente contratto.
2.4 L'Operatore economico e l'Amministrazione sono
a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità,
che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste
a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.
3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del
presente Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna:
- ad agire nel rispetto dei principi di
buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti
del Comune di Torino e degli altri concorrenti, uniformando la
propria condotta ai principi di trasparenza e correttezza;
- ad astenersi da comportamenti anticoncorrenziali
rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato
contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria;
- a non corrispondere né promettere
di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi
compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro,
vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione
dell'appalto o della concessione, ovvero forme di collisione con
la persona responsabile per l'aggiudicazione della affidamento
e/o la fase di esecuzione del contratto;
- ad astenersi nelle trattative e negoziazioni
comunque connesse con il presente appalto o concessione comunale,
da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti
dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono
decisioni per conto del Comune di Torino;
- a non offrire denaro o doni ai dipendenti,
né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità
d'uso di modico valore. In caso di violazione il dipendente comunale
provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- a non offrire o concedere vantaggi ad
altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto
o ritirino la loro offerta;
- a non tacere l'esistenza di un accordo
illecito o di un pratica concertata;
- a non accordarsi con altri partecipanti
alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera
concorrenza e/o per concentrare i prezzi e le condizioni dell'offerta;
- a non avvalersi dell'esistenza di forme
di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo
2359 del Codice Civile, né avvalersi dell'esistenza di
altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento
delle gare d'appalto o di concessione;
- ad informare puntualmente tutto il personale
di cui si avvale del presente Patto di integrità degli
obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a non conferire incarichi o stipulare
contratti con i soggetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter,
del decreto legislativo n. 165/2000 e s.m.i. In caso contrario
il Comune di Torino disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore
economico dalla partecipazione alla procedura di affidamento;
- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione,
tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente
stipulato a seguito della procedura di affidamento.
- a segnalare al Responsabile Unico del
Progetto e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza della Stazione Appaltante qualsiasi tentativo
di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento del procedimento di affidamento e/o nella fase di
esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla affidamento
in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei
dipendenti dell'Autorità;
- a segnalare situazioni di conflitto
di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della
Stazione Appaltante.
3.3. Le segnalazioni di cui sopra non esimono l'operatore
economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia
alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.
3.4 L'operatore economico si impegna a collaborare
con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di
corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale.
3.5. Il contraente appaltatore o concessionario si
impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante
e alle Autorità competenti, di tentativi di concussione
che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'operatore
economico. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà
luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell'articolo 1456 del c.c..
3.2 Gli obblighi di cui ai precedenti commi, nelle
fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore
economico con il quale l'Amministrazione ha stipulato il contratto,
il quale avrà l'onere di pretendere il rispetto anche da
tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal
fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui
al presente Patto di integrità, sarà inserita nei
contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti
e subappaltatori.
4.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte
dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati
all'articolo 3 del presente Patto, che avverrà all'esito
di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare
l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni,
fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più
delle seguenti sanzioni:
1. esclusione dalla procedura di affidamento
o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della
cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accettata
nella fase precedente all'aggiudicazione dell'affidamento o nella
fase successiva all'aggiudicazione ma precedente alla stipula
del contratto;
2. risoluzione del contratto ed escussione
della cauzione definitiva se la violazione è accertata
nella fase di esecuzione dell'affidamento. Resta ferma la facoltà
per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto
qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici
sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale
diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali
penali nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille
e l'1 per mille dell'ammontare dell'importo contrattuale e che
non possono comunque superare "complessivamente" il
10% di detto ammontare netto contrattuale;
3. segnalazione all'Autorità Nazionale
Anticorruzione e alle Autorità competenti.
4.2 Nel caso di violazione del divieto previsto all'articolo
53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 i contratti di lavoro conclusi
e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che
ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può
contrattare con la Città per i successivi tre anni con
l'obbligo di restituzione da parte dell'ex dipendente pubblico
di eventuali compensi percepiti in violazione del divieto, fatte
salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.
5.1 Il personale della Città di Torino,
in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di affidamento,
si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza,
correttezza e buona fede e, in particolare, si astiene dal tenere
comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi
illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento
della Città di Torino e sono consapevoli del presente Patto
d'Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso
di sua violazione.
5.2 Qualora l'Amministrazione riceva una segnalazione
in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale
in relazione al procedimento di affidamento ed alle fasi di esecuzione
del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la
verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio
del contraddittorio.
5.3 Ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico
aggiudicatario sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione
(tra i quali quelli di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322
c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.), la
Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all'articolo 1456 c.c.
5.4 L'esercizio della potestà risolutoria della
Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con
l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante
della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa
di cui all'articolo 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità
Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa
all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione
del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria,
alle condizioni di cui all'articolo 32 della Legge 114/2014.
6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.
7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità tra l'Amministrazione e l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.
Torino li ..................
Per la Città di Torino Per l'Affidatario
Il Legale Rappresentante