N. 406

CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
"CHIARAMELLA - DE VALLE - MOMO", "BONIFETTI - CASALE - PRIMO - RUBATTO - TINTI" e "GIAN RENZO MORTEO"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 settembre 2023 (DEL 577/2023 e allegato) esecutiva dal 8 ottobre 2023.

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INDICE

PARTE I - INTRODUZIONE
Articolo 1 - Principi generali
Articolo 2 - Preambolo

PARTE II - BORSE DI STUDIO "CHIARAMELLA - DE VALLE - MOMO"
Articolo 3 - Premessa
Articolo 4 - Disposizioni
Articolo 5 - Commissione
Articolo 6 - Criteri
Articolo 7 - Requisiti
Articolo 8 - Documentazione

PARTE III - BORSE DI STUDIO "BONIFETTI - CASALE - PRIMO - RUBATTO - TINTI"
Articolo 9 - Premessa
Articolo 10 - Disposizioni
Articolo 11 - Commissione
Articolo 12 - Criteri
Articolo 13 - Requisiti
Articolo 14 - Documentazione

PARTE IV - BORSA DI STUDIO "GIAN RENZO MORTEO"
Articolo 15 - Premessa
Articolo 16 - Disposizioni
Articolo 17 - Elaborati
Articolo 18 - Commissione giudicatrice
Articolo 19 - Requisiti
Articolo 20 - Documentazione
Articolo 21 - Inoltro delle domande


PARTE I - INTRODUZIONE

Articolo 1 - Principi generali

1.   La Città di Torino riconosce i diritti all'istruzione e allo studio quali elementi costituenti dell'ordinamento repubblicano. Garantisce e promuove questi diritti accettando lasciti e donazioni finalizzati a renderli effettivi con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

2.   Nell'esercizio di queste funzioni impiega i propri uffici per individuare i capaci, meritevoli, svantaggiati e privi di mezzi. Attua l'azione guidata dai princìpi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, omogeneità, proporzionalità, semplificazione e digitalizzazione degli atti e dei procedimenti necessari per l'attuazione delle presenti disposizioni.

3.   Per l'attribuzione dei benefici provvede alla redazione di bandi di concorso secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

Articolo 2 - Preambolo

1.   La Città di Torino ha accettato in epoche diverse alcuni lasciti la cui rendita è destinata, in esecuzione delle volontà testamentarie, a borse di studio rivolte a studenti delle scuole primarie e secondarie di secondo grado meritevoli per profitto e bisognosi di aiuto economico nel proseguimento degli studi. Considerate le trasformazioni socio-economiche verificatesi nel tempo, che hanno avuto notevole impatto sull'importo delle rendite annuali, e considerata la necessità di regolamentare in modo omogeneo le borse di studio, semplificando le procedure e facilitando la partecipazione delle autonomie scolastiche e delle famiglie, è necessario procedere all'aggiornamento dei criteri e delle modalità di assegnazione delle borse di studio, pur nel rispetto, delle volontà testamentarie.

2.   Con deliberazione del Consiglio Comunale 2 aprile 2012 (mecc. 2011 05876/007) si è proceduto all'unificazione delle borse di studio "geom. Ferruccio Chiaramella", "De Valle Giorgio" e "Momo Natalia", stabilendo che la borsa "Chiaramella - De Valle - Momo" venisse attribuita, secondo quanto disposto nelle volontà testamentarie, a studenti frequentanti la classe 5a delle scuole primarie di Torino e ivi residenti, orfani di entrambi i genitori o in subordine di un solo genitore, meritevoli per profitto scolastico e bisognosi per condizione economica.

3   Analogamente con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 aprile 2012 (mecc. 2011 05875/007) è stata effettuata una ricognizione dei lasciti destinati all'erogazione di borse di studio che per volontà testamentarie fossero rivolti a studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al fine di onorare la memoria dei donatori le borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado intitolate a "Bonifetti Vittoria ved. De Amicis"; "Casale Felice"; "Primo Vittorio"; "Rubatto Pietro"; "Tinti Eunice", sono state raggruppate nel concorso denominato "Bonifetti - Casale - Primo - Rubatto - Tinti".

4.   Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2015 (mecc. 2015 06512/051) è stata approvata l'estinzione del "Fondo Enrico e Carmelina Tomasetti", assunto dalla Città in data 23 gennaio 1973, mediante liquidazione a favore della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino del capitale e delle rendite fino ad ora maturate.

5.   Tenuto conto del valore dei singoli lasciti e delle rispettive rendite, nonché degli importi delle borse erogate in questi ultimi anni, l'importo ed il numero delle borse di studio possono variare di anno in anno in relazione al maturato dei rispettivi capitali e si potrà procedere alla sospensione dell'erogazione nel caso non si raggiunga una somma da erogare considerata ragionevolmente congrua. Parimenti l'Amministrazione si riserva di non procedere con l'indizione dei concorsi per cause di forza maggiore, caso fortuito, sopravvenute ragioni di interesse generale e ogni circostanza che impedisca il pieno rispetto dei principi e dei criteri stabiliti.

PARTE II - BORSE DI STUDIO "CHIARAMELLA - DE VALLE - MOMO"

Articolo 3 - Premessa

1.   La Città di Torino ha accettato i lasciti di "geom. Ferruccio Chiaramella", "De Valle Giorgio" e "Momo Natalia" e successivamente li ha riuniti in un unico concorso per l'assegnazione delle borse di studio intitolate alla memoria di "Chiaramella - De Valle - Momo". Per volontà testamentarie, il reddito generato dai lasciti è destinato all'erogazione di borse siano rivolte a studenti frequentanti la classe 5a della scuola primaria di Torino e ivi residenti, orfani di entrambi i genitori od in subordine di un solo genitore, meritevoli per profitto scolastico e bisognosi per condizione economica.

Articolo 4 - Disposizioni

1.   Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1, con determinazione dirigenziale, ogni anno verranno definiti il numero e l'importo delle borse da erogare, secondo quanto enunciato ai commi 2 e 4 dell'articolo 2, e verrà approvato il relativo bando per l'apertura dei concorsi denominati "Chiaramella - De Valle - Momo" per l'assegnazione delle borse di studio.

2.   Con successivo atto dirigenziale saranno determinati:
a)   la graduatoria delle domande presentate redatta da apposita Commissione;
b)   le successive erogazioni ai vincitori.

Articolo 5 - Commissione

1.   La Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse di studio, è così composta:
-    un dirigente del Dipartimento Servizi Educativi del Comune di Torino - Presidente;
-    un funzionario del Dipartimento Servizi Educativi del Comune di Torino;
-    un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, ambito territoriale di Torino.
I primi due componenti della commissione di cui sopra saranno nominati con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento Servizi Educativi. Il rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale sarà individuato dal medesimo ente.

2.   I lavori della Commissione si svolgono con l'assistenza di un segretario.

3.   Le determinazioni della Commissione devono essere assunte a maggioranza assoluta con voto palese e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i componenti.

4.   La Commissione si riunisce per il numero di sedute necessarie all'esame delle domande pervenute.

5.   Avverso le decisioni della Commissione è ammessa opposizione secondo quanto specificato nel bando.

Articolo 6 - Criteri

1.   Nel formulare la graduatoria degli studenti concorrenti la Commissione deve attenersi ai seguenti criteri:
a)   le borse di studio denominate "Chiaramella - De Valle - Momo" saranno attribuite a studenti frequentanti la classe 5a della scuola primaria di Torino e ivi residenti, orfani di entrambi i genitori od in subordine di un solo genitore, meritevoli per profitto scolastico e bisognosi per condizione economica;
b)   qualora nessun studente soddisfacesse i criteri di cui al precedente punto a) le borse da assegnare saranno attribuite a studenti meritevoli per profitto scolastico e bisognosi per condizione economica;
c)   ogni Istituzione Scolastica segnalerà il nominativo di un solo studente corrispondente ai criteri sopra individuati;
d) l'istruttoria delle segnalazioni pervenute sarà fatta tenendo conto della votazione di merito ottenuta dallo studente a conclusione del ciclo di studi della scuola primaria e in subordine dell'indicatore ISEE;
e)   il numero e l'importo delle singole borse di studio saranno oggetto di apposito provvedimento dirigenziale (ex delibera) che disporrà, qualora sommando le singole rendite non sia raggiunto un importo almeno pari ad euro 150,00 per la singola borsa, alla sospensione dell'erogazione.

Articolo 7 - Requisiti

1.   Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)   frequentare la classe 5a della scuola primaria di Torino ed essere ivi residente, orfano di entrambi i genitori od in subordine di un solo genitore;
b)   non fruire di altre borse di studio ad eccezione delle borse di cui alla Legge n. 62/2000 e Legge Regionale n. 28/2007 e s.m.i.;
c)   il reddito familiare, espresso in valore ISEE, che non dovrà superare il limite definito nel bando.

Articolo 8 - Documentazione

1.   Il Dirigente scolastico, su invito della Città di Torino, compilerà la modulistica e indicherà un solo studente corrispondente ai criteri stabiliti e secondo termini e modalità riportati nel bando.

2.   L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

PARTE III - BORSE DI STUDIO "BONIFETTI - CASALE - PRIMO - RUBATTO - TINTI"

Articolo 9 - Premessa

1.   La Città di Torino ha accettato in epoche diverse alcuni lasciti la cui rendita è destinata, in esecuzione della volontà testamentaria, a borse di studio rivolte a studenti delle scuole secondarie di secondo grado meritevoli per profitto e bisognosi di aiuto nel proseguimento degli studi.
A seguito di ricognizione e al fine di onorare la memoria dei donatori "Bonifetti Vittoria ved. De Amicis", "Casale Felice", "Primo Vittorio", "Rubatto Pietro" e "Tinti Eunice" le borse di studio sono state raggruppate in un unico concorso intitolato "Bonifetti - Casale - Primo - Rubatto - Tinti".

2.   Tenuto conto del valore dei singoli lasciti e delle rispettive rendite, nonché degli importi delle borse erogate in questi ultimi anni, l'importo ed il numero delle borse intitolate a "Bonifetti Vittoria ved. De Amicis", "Felice Casale" ed "Eunice Tinti" possono variare di anno in anno in relazione al maturato dei rispettivi capitali.
Le borse di studio intitolate a "Primo Vittorio" e "Pietro Rubatto", che per precise disposizioni testamentarie definiscono il numero di una sola borsa ciascuno, possono variare per il solo importo determinato dal maturato dei rispettivi capitali.
In considerazione dei differenti importi dei lasciti, la borsa di studio intitolata a "Primo Vittorio" sarà assegnata allo studente classificato al primo posto della graduatoria unica, mentre quella intitolata a "Pietro Rubatto" sarà assegnata allo studente ultimo classificato tra i vincitori.

Articolo 10 - Disposizioni

1.   Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1, con provvedimento dirigenziale (ex delibera), ogni anno verranno definiti il numero e l'importo delle borse da erogare, secondo quanto precisato al comma 3 e 4 dell'articolo 2 e verrà approvato il relativo bando per l'apertura dei concorsi, denominati "Bonifetti Casale - Primo - Rubatto - Tinti" per l'assegnazione delle borse di studio, il cui bando sarà parte integrante del provvedimento.

2.   Con successivo atto dirigenziale saranno determinati:
a)   la graduatoria delle domande presentate redatte da apposita Commissione;
b)   le successive erogazioni ai vincitori.

Articolo 11 - Commissione

1.   La Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse di studio, è così composta:
-    un dirigente del Dipartimento Servizi Educativi del Comune di Torino - Presidente;
-    un funzionario del Dipartimento Servizi Educativi del Comune di Torino;
-    un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, ambito territoriale di Torino.
I primi due componenti della commissione di cui sopra saranno nominati con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento Servizi Educativi. Il rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale sarà individuato dal medesimo ente.

2.   I lavori della Commissione si svolgono con l'assistenza di un segretario.

3.   Le determinazioni della Commissione devono essere assunte a maggioranza assoluta con voto palese e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i componenti.

4.   La Commissione si riunisce per il numero di sedute necessarie all'esame delle domande pervenute.

5.   Avverso le decisioni della Commissione è ammessa opposizione secondo quanto specificato nel bando.

Articolo 12 - Criteri

1.   Nel formulare la graduatoria degli studenti concorrenti la Commissione deve attenersi ai seguenti criteri:
a)   le borse di studio messe a concorso sono ripartite in un'unica graduatoria che comprende gli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 9 comma 2.
      Nell'ambito della graduatoria, i candidati concorreranno all'attribuzione delle borse di studio previste dai singoli lasciti testamentari, in ragione dei diversi requisiti di cui all'articolo 13;
b)   per ciascun concorrente sarà considerato il reddito familiare espresso secondo i criteri previsti dall'ISEE e ad ogni fascia di reddito ISEE viene corrisposto uno specifico punteggio, secondo quanto definito nel bando;
c)   la valutazione del merito deve prendere in considerazione l'anno scolastico appena concluso in riferimento alla data di pubblicazione del bando di erogazione della borsa di studio. Tale valutazione sarà determinata dalla media aritmetica dei voti riportati nello scrutinio finale (escluse educazione fisica/motoria religione/alternativa) come specificato nel bando;
d)   il punteggio di ogni concorrente è dato dalla somma del punteggio di reddito, di cui al punto 4-b) e del punteggio di merito di cui al punto 4-c);
e)   a parità di punteggio totale da parte di due o più concorrenti si considererà il concorrente con il reddito, espresso in valore ISEE, più basso e in caso di parità si procederà ad assegnare la borsa al concorrente più giovane d'età;
f)   nel bando di concorso, approvato con apposita determinazione dirigenziale, saranno definite le modalità operative di applicazione di tali criteri.

Articolo 13 - Requisiti

1.   Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)   non avere compiuto l'età di anni 21 alla data di scadenza del concorso;
b)   frequentare regolarmente, nell'anno scolastico cui la borsa di studio si riferisce, una classe di scuola secondaria di secondo grado di Torino o alternativamente essere residenti a Torino e/o frequentare regolarmente, nell'anno scolastico cui la borsa di studio si riferisce, una classe di scuola secondaria di secondo grado statale della Regione Piemonte;
c)   aver conseguito, nell'anno scolastico relativo all'erogazione della borsa di studio, nello scrutinio finale al termine di una classe di scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, una votazione media (esclusa educazione fisica e religione) non inferiore a 7,5/10, senza aver riportato debiti formativi né insufficienze;
d)   frequentare regolarmente una classe di scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria durante l'anno scolastico cui la borsa di studio si riferisce;
e)   non fruire di altre borse di studio ad eccezione delle borse di cui alla Legge n. 62/2000 e Legge Regionale n. 28/2007 e s.m.i.;
f)   non aver già beneficiato della stessa borsa di studio bandita dalla Città di Torino;
g)   il reddito familiare, espresso in valore ISEE che non potrà superare il limite monetario definito nel bando.

Articolo 14 - Documentazione

1.   Il concorrente dovrà redigere domanda, secondo le modalità previste ed entro il termine fissato dal bando.

2.   L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

PARTE IV - BORSE DI STUDIO "GIAN RENZO MORTEO"

Articolo 15 - Premessa

1.   Il concorso per le borse di studio intitolate a "Gian Renzo Morteo" ha cadenza biennale; l'importo delle borse e il loro numero può variare in corrispondenza al maturato della relativa rendita.

Articolo 16 - Disposizioni

1.   Con appositi provvedimenti amministrativi saranno approvati:
a)   l'apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio, precisandone il numero, l'importo, il bando di concorso, la composizione della commissione giudicatrice di cui all'articolo 4;
b)   la graduatoria dei concorrenti, la designazione dei vincitori sulla base dei verbali della commissione giudicatrice e la successiva erogazione delle borse.

Articolo 17 - Elaborati

1.   I concorrenti dovranno inoltrare, secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 21, un elaborato inedito consistente in un:
a)   testo teatrale rivolto all'infanzia e all'adolescenza
oppure in un
b)   saggio o un estratto di una tesi sui seguenti argomenti:
      -     animazione teatrale e/o teatro con i ragazzi;
      -     didattica del teatro;
      -     teatro per bambini e ragazzi;
      -     forme di spettacolo popolare.
      Tali argomenti devono essere inerenti ad esperienze svoltesi nell'ambito del territorio piemontese.

Articolo 18 - Commissione

1. La Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse di studio, nominata con apposito provvedimento, è così composta:
- Direttore Divisione Servizi Educativi - o suo delegato - Presidente;
- rappresentante della famiglia Morteo;
- rappresentante del "Centro Studi Teatro Ragazzi" del Comune di Torino;
- docente universitario facoltà umanistiche;
- critico teatrale.

2.   I lavori della Commissione si svolgono con l'assistenza di uno o più segretari.

3.   Le deliberazioni della Commissione, prese a maggioranza assoluta con voto palese, devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i componenti.

4.   La Commissione si riunisce per il numero di sedute necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.

5.   Le decisioni della commissione sono definitive e contro di esse è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale.

Articolo 19 - Requisiti

1.   Il concorrente deve soddisfare i seguenti requisiti:
a)   non aver compiuto l'età di anni 36 alla data di scadenza del concorso;
b)   solo nel caso in cui il concorrente presenti un saggio o un estratto di una tesi sugli argomenti di cui all'articolo 17 punto b) essere iscritto o laureato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia o Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Torino;
c)   non fruire di altre borse di studio attinenti al teatro.

Articolo 20 - Documentazione

1.   Il concorrente deve redigere domanda avvalendosi dell'apposito modulo fornito dall'ufficio competente e consegnarla allo stesso, corredata di tutti i documenti necessari, entro il termine fissato nel bando di concorso.

2.   Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, fatta salva la facoltà, concessa dalla legge, di avvalersi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
a)   diploma di laurea;
b)   certificato di nascita;
c)   elaborato oggetto di valutazione da parte della competente commissione giudicatrice.
Il numero delle copie dell'elaborato deve essere precisato sul bando di concorso.

Articolo 21 - Inoltro delle domande

1.   Sul bando di concorso dovrà essere precisato il termine ultimo per la presentazione delle domande nonché le modalità di inoltro delle stesse.

2.   Non sono da prendere in considerazione le domande che pervengono oltre i termini stabiliti dal bando di concorso, incomplete o sprovviste di uno o più documenti.

3.   Gli elaborati dei concorrenti non saranno restituiti.