N. 398

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI, DEI PRODOTTI TIPICI, DEI PRODOTTI DELL'ARTIGIANATO ALIMENTARE, DEI PRODOTTI DELL'ARTIGIANATO, DELLE RICETTE TIPICHE, DELLE FESTE TIPICHE, DEI SAPERI, DEI TERRENI CARATTERISTICI DEL TERRITORIO ED ISTITUZIONE DELLA "DE.CO. DI TORINO" "DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE DI TORINO"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data -14 giugno 2021 (n. DEL 502 / 2021) esecutiva dal 27 giugno 2021.

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INDICE

Articolo  1  - Oggetto
Articolo  2  - Ambito dell'intervento comunale
Articolo  3  - Definizioni
Articolo  4  - Istituzione della "De.Co. di Torino"
Articolo  5  - Istituzione del Registro De.Co.
Articolo  6  - Requisiti per l'attribuzione della De.Co.
Articolo  7  - Procedura per l'attribuzione della De.Co.
Articolo  8  - Commissione comunale per la De.Co.
Articolo  9  - Utilizzo della De.Co.
Articolo 10 - Controlli
Articolo 11 - Sanzioni
Articolo 12 - Struttura organizzativa competente
Articolo 13 - Iniziative comunali
Articolo 14 - Promozione dell'attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali
Articolo 15 - Tutele e garanzie
Articolo 16 - Norme finali


Articolo 1 - Oggetto

1.   Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, dei prodotti tipici, dei prodotti dell'artigianato alimentare, dei prodotti dell'artigianato, delle ricette tipiche, delle feste tipiche, dei saperi, dei terreni caratteristici del territorio che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della città.

2.   Con il presente regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. acronimo di "Denominazione Comunale di Origine".

3.   Il Comune individua tra i propri fini istituzionali la promozione di iniziative dirette a sostenere e tutelare le attività produttive tipiche del territorio, il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative ai prodotti tipici, ai prodotti dell'artigianato alimentare, ai prodotti dell'artigianato, alle ricette tipiche, alle feste tipiche, ai saperi, ai terreni caratteristici del territorio, alle attività agroalimentari e gastronomiche dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali tipiche di Torino, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) e dell'articolo 2 del vigente Statuto Comunale.

4.   Con riferimento all'articolo 13 dello stesso Decreto n. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Torino intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute su tutta la comunità.

5.   Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali, industriali e commerciali del territorio del Comune di Torino.

6.   Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

Articolo 2 - Ambito dell'intervento comunale

1.   In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
a)   dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni alimentari, comprensive delle rispettive lavorazioni tradizionali, prodotti tipici, prodotti dell'artigianato alimentare, prodotti dell'artigianato, ricette tipiche, feste tipiche, saperi, terreni caratteristici del territorio che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantire il mantenimento della loro peculiarità;
b)   dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti locali e delle attività culturali finalizzate alla loro valorizzazione che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
c)   dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
d)   della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore delle associazioni che presentino programmi di promozione e salvaguardia dei prodotti tutelati;
e)   dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari, artigiane tradizionali, delle ricette tipiche, feste, saperi, terreni e manifestazioni a valenza storico-culturale proprie della Città di Torino;
f)   del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
g)   del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., eccetera) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

Articolo 3 - Definizioni

1.   Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto", si intende:
a.   il prodotto tipico agroalimentare, derivante da attività agricola o zootecnica svolta sul territorio del Comune di Torino;
b.   il prodotto tipico alimentare realizzato artigianalmente all'interno del territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2.   L'aggettivo "tipico", è inteso come sinonimo di "tradizionale" attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

3.   Per "disciplinare di produzione" o "disciplinare" si intende una descrizione, secondo uno schema predisposto dal Comune di Torino da utilizzare per la candidatura del singolo prodotto che riporti gli elementi minimi per ricondurre ad univocità i requisiti di originalità, provenienza ed eccellenza dello stesso; il disciplinare dovrà evidenziare eventuali metodiche di produzione e commercializzazione.

4.   Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio vasto costituito da più Comuni.

5.   Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di una determinata produzione agroalimentare, artigiana tradizionale, di una ricetta tipica, festa, sapere, terreno, prodotto o manifestazione sulla base del legame storico e culturale che questi presentano con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Torino.

Articolo 4 - Istituzione della "De.Co. di Torino"

1.   Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., "Denominazione Comunale di Origine di Torino" o "De.Co. di Torino", per attestare il legame storico e culturale dei prodotti, delle attività agroalimentari tradizionali locali, dei prodotti tipici, dei prodotti dell'artigianato alimentare, dei prodotti dell'artigianato, delle ricette tipiche, delle feste tipiche, dei saperi, dei terreni caratteristici del territorio con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città di Torino.

2.   Attraverso la "De.Co. di Torino" si mira a:
a)   conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
b)   tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori, saperi, prodotti dell'artigianato, ricette tipiche, terreni caratteristici del territorio legati alle produzioni tipiche locali.

3.   La denominazione "De.Co. di Torino" è di esclusiva proprietà del Comune di Torino. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di legge.

4.   La denominazione "De.Co. di Torino" è identificata da un marchio collettivo.

5.   Il marchio viene approvato dalla Giunta comunale, sentita la commissione consiliare competente.

6.   Il marchio è depositato presso la banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Articolo 5 - Istituzione del Registro De.Co.

1.   Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'articolo 12 un registro pubblico dei prodotti alimentari e non tipici del territorio del Comune di Torino che possono fregiarsi della denominazione "De.Co. di Torino".

2.   L'iscrizione nel registro vale ad attestare la territorialità del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo quanto previsto dal disciplinare di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

3.   Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
a)   i disciplinari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento;
b)   i prodotti a Denominazione Comunale di Origine (De.Co.) valorizzati con il rispettivo disciplinare di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento;
c)   i prodotti artigianali, i prodotti dell'artigianato alimentare, le ricette tipiche, le feste tipiche, i saperi, i terreni caratteristici del territorio;
d)   le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'uso della "De.Co. di Torino" sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
e)   gli estremi delle deliberazioni della Giunta Comunale che dispongono l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;
f)   la natura O.G.M. free degli ingredienti;
g)   l'elenco degli ingredienti / produzioni del Comune di Torino.

4.   Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese commerciali e artigiane aventi sede operativa presso il territorio del Comune di Torino, nonché i consorzi di imprese, enti ed associazioni che svolgono l'attività inerente la produzione e contestuale commercializzazione dei prodotti, ricette, feste, saperi, terreni caratteristici definiti ai sensi del presente regolamento e dei successivi disciplinari.

5.   Su proposta della Commissione di cui all'articolo 8, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese che producono a livello non artigianale purché operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento, dei rispettivi disciplinari di produzione e delle schede identificative del prodotto.

6.   Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, purché in possesso dei requisiti dal disciplinare di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

7.   Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

8.   Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

9.   L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.

Articolo 6 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co.

1.   I prodotti che si fregiano della denominazione "De.Co. di Torino" devono essere prodotti e confezionati del tutto o in parte nell'ambito del territorio del Comune di Torino ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2.   La "De.Co. di Torino" può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità, in ossequio a tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura ed alle altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

3.   La "De.Co. di Torino" può essere riconosciuta solo a ricette, feste, saperi, manifestazioni, iniziative, attività di rilevanza storico-culturale legati agli usi ed alle tradizioni locali.

4.   Le imprese che intendono commercializzare un prodotto agroalimentare tutelato dalla denominazione "De.Co. di Torino", indicando la natura "O.G.M. free" sono tenute a darne evidenza documentale all'atto della richiesta di iscrizione al registro di cui all'articolo 5.

5.   Le imprese che impiegano ingredienti provenienti dal territorio comunale sono tenute a darne evidenza documentale all' atto della richiesta di iscrizione al registro di cui all'articolo 5.

Articolo 7 - Procedura per l'attribuzione della De.Co.

1.   Le richieste di iscrizione dei prodotti tipici nel registro De.Co. possono essere avanzate da imprenditori agricoli o commerciali, commercianti, artigiani, associazioni o da chiunque ritenga utile promuoverle o anche, d'ufficio, dal Comune di Torino che attiva le conseguenti verifiche, informando le imprese interessate e le Associazioni di categoria sull'opportunità di richiedere la De.Co. con le modalità indicate al successivo comma 4.

2.   Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.

3.   Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.Co., approvando lo specifico disciplinare di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

4.   Le imprese interessate ad ottenere l'iscrizione nel registro De.Co., presentano quindi al Comune una richiesta scritta, utilizzando la modulistica pubblicata sullo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

5.   Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare la coerenza del prodotto con le caratteristiche espresse dal suo specifico disciplinare e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
a.   il nome del prodotto;
b.   il disciplinare di produzione;
c.   l'area geografica di produzione come meglio specificata all'articolo 6 comma 1;
d.   la descrizione del processo produttivo e le caratteristiche del prodotto coerente con gli usi locali e con il disciplinare di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

6.   Eventuali informazioni integrative potranno essere acquisite dal Comune, attraverso specifiche ricerche.

Articolo 8 - Commissione comunale per la De.Co.

1.   L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale e presieduta dall'Assessore con delega alle Attività Produttive.

2.   La Commissione è composta da:
a)   n. 1 esperto del settore agricolo;
b)   n. 1 esperto del settore artigiano;
c)   n. 1 esperto del settore commerciale;
d)   il responsabile della struttura comunale di cui all'articolo 12 o suo delegato.
La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 267/2000.

3.   Gli esperti di cui ai punti a), b), c), sono designati dalle associazioni di categoria presenti sul territorio provinciale a livello unitario.

4.   Di volta in volta, possono essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.

5.   Funge da segretario un dipendente della struttura comunale di cui all'articolo 12.

6.   La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

7.   Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

8.   Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione può effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

9.   La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, approva il disciplinare di ciascun prodotto segnalato.

10.  La Commissione verifica che ogni prodotto segnalato abbia le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e rispetti il disciplinare approvato.

11.  Completata l'istruttoria, la Commissione trasmette le proprie proposte alla Giunta Comunale, che approva i disciplinari ed i prodotti da iscrivere nel registro De.Co..

12.  L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co. è disposta con atto dirigenziale.

13.  L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data); alla comunicazione sono allegati copia del disciplinare.

14.  L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

15.  Ogni modifica di un disciplinare deve essere approvata dalla Commissione.

Articolo 9 - Utilizzo della De.Co.

1.   Il Comune concede l'autorizzazione all'utilizzo gratuito del marchio "De.Co. di Torino" alle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 5, mediante l'apposizione del marchio:
a.   sul prodotto medesimo (se possibile);
b.   sugli incarti e sul materiale di confezionamento;
c.   sugli imballaggi;
d.   sul materiale e sui contenuti promozionali o di esposizione.

2.   E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della denominazione "De.Co. di Torino", da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

3.   E' fatto divieto l'utilizzo di appellativi quali: "super", "eccellente", "di qualità" e sinonimi al fine di esaltare la qualità del prodotto.

Articolo 10 - Controlli

1.   I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche da altro personale degli enti competenti alla sorveglianza dei prodotti alimentari.

2.   Il controllo sul prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con la denominazione "De.Co. di Torino" o venduti come tali.

3.   L'azienda iscritta al Registro è obbligata a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di produzione e vendita dei prodotti "De.Co. di Torino", per lo svolgimento dei controlli necessari.

Articolo 11 - Sanzioni

1.   Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
a.   il mancato rispetto del disciplinare e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
b.   il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
c.   la perdita dei requisiti richiesti;
d.   l'uso difforme o improprio della denominazione De.Co., accertato dal Comune, anche a seguito di segnalazione, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati; e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

2.   In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.Co., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

3.   La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Articolo 12 - Struttura organizzativa competente

1.   La struttura organizzativa per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nel Settore al quale sono assegnate le competenze in materia di Turismo, Agricoltura e Commercio.

2.   Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui agli articoli precedenti.

3.   Il responsabile del procedimento cura la tenuta dei registri di cui all'articolo 5.

Articolo 13 - Iniziative comunali

1.   Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2.   Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3  . Il Comune, ricerca, ai fini di tutela delle "De.Co. di Torino" forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni, particolarmente interessati alla cultura delle attività alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.

4.   Presso il Comune, viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, sia di rilievo storico che tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche a fini di studio e di ricerca.

5.   Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, verrà costituito un "paniere ufficiale" dei prodotti "De.Co. di Torino", comprendente tutti i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.

6.   Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.

Articolo 14 - Promozione dell'attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali

1.   Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 3, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità (A.S.), dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.

2.   Il Comune promuove altresì l'inserimento dei prodotti "De.Co. di Torino" nell'elenco dei Prodotti Agro-Alimentari Tradizionali di cui al Decreto Legislativo n. 173/1998.

3.   Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovra comunale, ai prodotti a denominazione De.Co., sia nei confronti degli Enti ed organismi competenti, che fornendo assistenza diretta alle imprese.

Articolo 15 - Tutele e garanzie

1.   Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici, le attività agroalimentari, i prodotti dell'artigianato alimentare, i prodotti dell'artigianato, le ricette e le feste tipiche, i saperi, i terreni caratteristici in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli articoli 3 e 13 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 16 - Norme finali

1.   Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

2.   Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti incompatibili con quelle del presente regolamento.