N. 394
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2020 (mecc. 2020 02199/016), IE - esecutiva dal 4 gennaio 2021.
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Disposizioni generali e occupazioni
abusive
Articolo 3 - Tipi di occupazione
Articolo 4 - Soggetti attivi e passivi
Articolo 5 - Rilascio e rinnovo delle concessioni
Articolo 6 - Criteri per la determinazione della
tariffa del canone
Articolo 7 - Modalità e termini per il
pagamento del canone
Articolo 8 - Versamenti e rimborsi
Articolo 9 - Dilazione e sospensione del pagamento
Articolo 10 - Commisurazione del canone in occasione
di cantieri per la realizzazione di lavori pubblici di lunga durata
Articolo 11 - Sanzioni e indennità per
occupazioni abusive
Articolo 12 - Rinvio
Articolo 13 - Norma transitoria
Articolo 14 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo, così come previsto dall'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio, individuata dalla Città con apposito atto deliberativo di programma ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799.
3. Il canone di cui al presente regolamento sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. In questo ultimo caso, il canone contribuisce ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, nella misura percentuale fissata annualmente dal Consiglio Comunale.
4. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili che non presuppongono l'ottenimento di permesso di costruire, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento dello spazio stesso.
5. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle presenti disposizioni quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari.
6. Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica in occasione delle Feste di Via, in quanto non esercitato su posteggi con apposito atto deliberativo di programma ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799, non è soggetto alle presenti disposizioni. Parimenti, non sono soggette alle presenti disposizioni le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni.
1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio individuati nel Piano Mercati della Città che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente Regolamento il canone giornaliero e le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima.
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.
5. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
7. La Città non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate
a mercato mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili
possono essere:
a) su posteggi individuati nel Piano Mercati della
Città, a seguito del rilascio di un atto di concessione
avente durata pluriennale;
b) su posteggi individuati nel Piano Mercati della
Città, per effetto di assegnazione giornaliera di posteggio;
c) su posteggi singoli individuati a completamento
delle forme mercatali, a seguito del rilascio di un atto di concessione
avente durata pluriennale;
d) su posteggi singoli individuati a completamento
delle forme mercatali, a seguito del rilascio di atto di concessione
con scadenza certa, non superiore all'anno;
e) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei
mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
e s.m.i. e dei mercati periodici tematici.
1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.
3. Per i posteggi individuati nel Piano Mercati
della Città, ai fini della determinazione del canone, l'anno
solare è considerato convenzionalmente come formato da
52 settimane esatte, con le seguenti precisazioni:
a) le aperture straordinarie festive domenicali dei
mercati sono escluse dal canone e, pertanto, l'occupazione è
soggetta al pagamento della tariffa giornaliera prevista;
b) le aperture straordinarie nelle giornate festive
infrasettimanali dei mercati sono incluse nel canone;
c) le occupazioni pomeridiane nelle giornate dei prefestivi
infrasettimanali, sono ricomprese nel canone;
d) le eventuali occupazioni pomeridiane nelle giornate
feriali non prefestive determinate secondo la prassi commerciale
in occasione delle festività di fine d'anno sono ricomprese
nel canone.
4. Per i posteggi indicati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore.
1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, secondo le modalità stabilite dal Titolo III Capo II della deliberazione del Consiglio Regionale 2 aprile 2001 n. 32-2642 e dai conseguenti provvedimenti deliberativi di attuazione adottati dalla Città.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al CANONE di cui al presente Regolamento, al previgente canone COSAP e alla TARI ATTIVITÀ o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni.
3. La tariffa del canone è determinata in
base ai seguenti elementi:
a) entità dell'occupazione, espressa in metri
quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità
superiore;
b) tipologia dell'occupazione;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico del posteggio in relazione alla
sua ubicazione.
4. Il valore economico dei posteggi individuati nel Piano Mercati della Città è determinato in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. Per le occupazioni effettuate nelle aree mercatali di cui al Piano dei Mercati ed oggetto di intervento strutturale, in corso o da eseguire, la tariffa è determinata prendendo a base quella prevista per la terza categoria del viario cittadino. Per tutte le altre aree e per le aree di copertura commerciale si applica la categoria prevista.
6. Il valore economico dei posteggi individuati
nel Piano Mercati della Città è, inoltre, determinato
tenendo conto dei dati rapportati all'anno precedente rispetto
a quello di riferimento secondo i seguenti criteri:
a) rapporto tra posteggi impegnati e posteggi totali
disponibili;
b) rapporto tra cessazioni di attività e posteggi
impegnati;
c) presenze medie in spunta e posteggi liberi;
d) rapporto tra assenze dei concessionari e posteggi
impegnati.
Si attribuisce il massimo del punteggio al primo classificato
ed un punteggio in ordine decrescente ai restanti mercati. Infine,
si sommano i punteggi ottenuti per ciascun criterio e si ottiene
la classificazione complessiva.
Per le aree di copertura commerciale non si procede ad attribuire
punteggi.
7. Appartengono alla Fascia A (mercati di maggior valore economico) i mercati che ai sensi del comma precedente hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 70; appartengono alla Fascia B (mercati di medio valore economico) i mercati che ai sensi del comma precedente hanno conseguito un punteggio compreso tra 69 e 50; appartengono alla Fascia C (mercati di minor valore economico) i mercati che ai sensi del comma precedente hanno conseguito un punteggio inferiore a 50; appartengono alla Fascia D (mercati di prossimità) le aree di copertura commerciale.
8. I coefficienti che definiscono il valore economico dei posteggi individuati nel Piano Mercati della Città sono applicati in relazione al 50 per cento della tariffa.
9. Il valore economico dei posteggi singoli individuati su area pubblica a completamento delle forme mercatali, dei posteggi nei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i. e dei posteggi nei mercati periodici tematici è determinato unicamente in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
10. Alle occupazioni temporanee o permanenti su posteggi dati in concessione nelle aree adiacenti gli stadi in occasione di eventi sportivi che si svolgono all'interno degli stessi o in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono negli stadi o in aree adiacenti diverse dagli stadi è attribuito il valore economico stabilito per le strade di categoria I.
11. Alle occupazioni temporanee su posteggi dati in concessione per la vendita stagionale di cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uve da vino è attribuito il valore economico stabilito per le strade di categoria III.
12. Per le occupazioni effettuate da operatori economici e produttori agricoli nelle aree mercatali di cui al vigente Piano dei Mercati ed oggetto di intervento strutturale, in corso o da eseguire, la tariffa è determinata prendendo a base quella ordinaria prevista per la categoria III del viario cittadino.
13. Per i mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e per i mercati periodici tematici il canone è dovuto per ciascuna edizione sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva occupazione. Al canone determinato ai sensi del periodo precedente si applica un coefficiente demoltiplicatore pari a 0,90. Nel caso di particolare interesse per la promozione turistica della città, potrà essere stabilito, con deliberazione della Giunta Comunale, un canone forfettario determinato in relazione al contributo di partecipazione richiesto dal soggetto attuatore ai singoli operatori previsto in sede di istituzione del mercato.
14. La tariffa del canone per ciascun tipo di occupazione è indicata nell'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
15. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
16. Per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente Regolamento.
17. Per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, in caso di mancata occupazione del posteggio con conseguente messa in disponibilità dello stesso ai fini dell'eventuale assegnazione giornaliera, è applicata per la giornata di mancata occupazione l'esenzione della corrispondente quota di canone dovuta dal concessionario determinato ai sensi del presente Regolamento.
18. Qualora in relazione all'orario effettivo della messa in disponibilità dell'area o spazio pubblico la durata complessiva dell'occupazione sia inferiore alle ore 9, la tariffa è applicata frazionata per ore.
19. Le occupazioni notturne oltre le ore 24 sono considerate unitariamente.
20. La tariffa da applicare è determinata annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione.
2. Per le concessioni di durata inferiore o uguale all'anno, il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione e completato entro la data di scadenza della stessa. Qualora l'importo del canone superi Euro 516,46 sarà facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione, stabilendo i termini per il versamento delle rate.
3. Per le concessioni pluriennali relative a posteggi individuati nel Piano Mercati della Città il pagamento del canone annuale, relativamente a ciascun singolo posteggio, deve essere effettuato settimanalmente, con scadenza il giorno corrispondente alla concessione di occupazione del posteggio.
4. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso.
5. Il pagamento digitale del canone dovuto da parte dei concessionari dei posteggi individuati nel Piano Mercati della Città deve essere effettuato entro e non oltre le ore 18,00 del giorno della settimana di occupazione del posteggio indicato in concessione stessa. Nel caso il versamento non risulti registrato entro detto termine, verrà a costituirsi uno stato di morosità ex re ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile per un credito liquido, certo ed esigibile, con conseguente interdizione all'occupazione del posteggio sino ad avvenuta regolarizzazione.
6. Il pagamento digitale del canone e dei diritti relativi al rilascio della concessione giornaliera dei posteggi individuati nel Piano Mercati della Città può essere effettuato anche non nell'immediatezza dell'assegnazione del posteggio, purché avvenga entro e non oltre le ore 18,00 del giorno dell'assegnazione stessa. Nel caso il versamento non risulti registrato entro detto termine, verrà a costituirsi uno stato di morosità ex re ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile per un credito liquido, certo ed esigibile, con conseguente interdizione al rilascio di ulteriori concessioni giornaliere.
7. Per le concessioni pluriennali relative a posteggi singoli individuati a completamento delle forme mercatali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato entro la fine dell'anno solare; il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal soggetto incaricato della riscossione dello stesso. In caso di voltura per subingresso perfezionata amministrativamente entro il 30 giugno, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero primo semestre e il pagamento del canone del semestre successivo incombe sul successore avente causa del concessionario.
8. L'Amministrazione Comunale fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.
9. In caso di mancato o parziale versamento nei termini indicati del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali.
1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 30,00 per anno.
2. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino cumulativamente l'importo indicato al comma 1.
3. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
5. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
6. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista dall'articolo 14 del Regolamento delle Entrate Tributarie della Città.
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di operatori, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento, del canone per i posteggi individuati in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.
2. Le percentuali di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 170 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Documento Unico di Programmazione).
1. In caso di occupazione del posteggio effettuata dal concessionario nonostante l'interdizione di cui al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 7 del presente Regolamento trova applicazione l'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi
del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le
sanzioni e le indennità previste dall'articolo 1, comma
821, lettere g) e h), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e
precisamente:
a) un'indennità pari al canone maggiorato fino
al 50%, considerando le occupazioni abusive come effettuate dal
trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento
redatto dal competente pubblico ufficiale,
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo
non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata
né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle
stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile
1992 n. 285.
3. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
5. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
6. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta di cui all'articolo 18 del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, n. 305.
1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per quanto concerne la suddivisione dei mercati nelle fasce A, B e C, viene adottata la tabella valevole per il 2020, approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2019 (mecc. 2019 04870/024) riportata nell'allegato "C" del presente Regolamento.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile.