N. 393
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 28 settembre 2020 (mecc. 2020
01327/013 e allegato),
IE-esecutiva dal 12 ottobre 2020.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 29
marzo 2021 (DEL
241/2021 e allegato),
IE-esecutiva dal 12 aprile 2021, 29 marzo 2022 (DEL
194/2022 e allegato),
IE-esecutiva dal 15 aprile 2022, e 17 aprile 2023 (DEL
190/2023 e allegato),
IE esecutiva dal 2 maggio 2023.
TITOLO I - OGGETTO, PRESUPPOSTO E SOGGETTI DELL'IMPOSTA
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Presupposto impositivo
Articolo 3 - Soggetto attivo
Articolo 4 - Soggetti passivi
TITOLO II - DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA
Articolo 5 - Definizione di immobili assoggettati
all'imposta
Articolo 6 - Abitazione principale e pertinenze
Articolo 7 - Base imponibile dei fabbricati e
dei terreni agricoli
Articolo 8 - Valore imponibile delle aree fabbricabili
Articolo 9 - Riduzioni della base imponibile
Articolo 10 - Requisiti di fabbricati inagibili
TITOLO III - ESENZIONI E RIDUZIONI
Articolo 11 - Esenzioni di terreni agricoli
Articolo 12 - Esenzioni di altri immobili
Articolo 13 - Riduzioni
TITOLO IV - VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'IMPOSTA
Articolo 14 - Aliquote, detrazioni ed agevolazioni
Articolo 15 - Versamento dell'imposta
Articolo 16 - Comunicazione di destinazione d'uso
degli immobili e Dichiarazione IMU
Articolo 17 - Funzionario Responsabile IMU
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 18 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente Regolamento definiscono le modalità di applicazione nel Comune di Torino dell'imposta municipale propria, istituita e disciplinata dall'articolo 1 commi 739-783 della Legge n. 160/2019.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché il Regolamento delle Entrate Tributarie.
1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Torino, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dal successivo articolo 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
1. L'imposta è applicata e riscossa dal Comune di Torino nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
1. Soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione nell'ex casa coniugale è l'unico soggetto passivo, a prescindere non solo dalle reali quote di possesso in cui è suddiviso l'immobile, ma anche a prescindere dall'effettiva fruizione dello stesso diritto di abitazione.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo e dal successivo articolo 5, comma 1 lettera b).
1. Ai fini dell'applicazione
dell'imposta municipale propria:
a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano
con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante
del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che
ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici,
purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova
costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data
di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato;
b. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali
o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive
di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio
in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente
dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi
del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i
terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo
99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società
agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo
99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento
di animali;
c. per terreno agricolo si intende il terreno iscritto
in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
d. per abitazione principale e relative pertinenze
si intendono gli immobili di cui al successivo articolo 6.
2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato ed a questo unitariamente accatastata, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato e con cubatura o volume tali da non consentire una edificazione autonoma anche in riferimento ai vincoli urbanistici.
3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa, e dal relativo esito e, dalla data di inizio lavori, ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori, il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari.
1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Il soggetto passivo che stabilisce la residenza anagrafica e la dimora abituale in un'unità immobiliare diversa da quella del suo nucleo familiare è tenuto a comunicare tale destinazione d'uso attraverso la presentazione della dichiarazione IMU di cui al successivo articolo 16, commi 3 e 4.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box, posti auto, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Sono altresì considerate
abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:
a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale
e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari
soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture
22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario
dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce
altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il
diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto
e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma
1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;
f. l'unità immobiliare posseduta da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata. In caso di più unità
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata
ad una sola unità immobiliare. Per tale unità immobiliari
deve essere presentata apposita comunicazione di sussistenza o
cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con
le modalità indicate nel successivo articolo
16.
4. Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno può usufruire della detrazione di cui all'articolo 1 comma 749 della Legge n. 160/2019, solo una volta e per una sola unità immobiliare, fatto salvo il caso del trasferimento dell'abitazione principale in corso d'anno. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Le variazioni di rendita
catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi
edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione
dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. A titolo
esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
a. variazione di destinazione d'uso dell'unità
immobiliare (esempio: da abitazione ad ufficio);
b. soppressione catastale di un'unità immobiliare;
c. nuova costituzione catastale di un'unità
immobiliare;
d. fusione catastale di due o più unità
immobiliari.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione, a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è riscontrabile dalla sussistenza di elementi strutturali necessari, funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi) e dall'allacciamento a servizi di fornitura con addebito di consumi.
6. I fabbricati parzialmente costruiti sono soggetti ad imposizione nella loro qualità di "fabbricato" (e non di "area fabbricabile") dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. La superficie dell'area fabbricabile sulla quale è ancora in corso la costruzione è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte soggetta ad imposizione come fabbricato.
7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni e il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..
1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Per i terreni sui quali risultano edificati fabbricati censiti all'Agenzia delle Entrate in categoria F/2, F/3 ed F/4, sprovvisti di rendita, in considerazione del potenziale edificatorio che esprimono e del valore stesso dell'immobile, se lo strumento urbanistico ne prevede il recupero, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area edificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 746 della Legge n. 160/2019.
3. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale può approvare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri di cui al periodo precedente. Non si procede altresì al rimborso qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di valori dichiarati superiori a quelli di cui al primo periodo del presente comma.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.
5. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 5, comma 2.
1. La base imponibile è
ridotta del cinquanta per cento per:
a. i fabbricati d'interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del Codice di cui al Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
b. i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità
o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente
ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva
ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica
da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di
inagibilità o inabitabilità del fabbricato;
c. le unità immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,
a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è
situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso
in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito
a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso
di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza
di figli minori.
1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 9, comma 1 lettera b), l'inagibilità o inabitabilità deve dipendere da un degrado fisico sopravvenuto che comporti il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 3, lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e s.m.i..
2. Il fabbricato non può
ritenersi inagibile o inabitabile ai fini di cui al precedente
articolo 9, comma 1 lettera b), ove ricorrano, a titolo esemplificativo,
le seguenti condizioni:
a. fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a
lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento
o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di
cui all'articolo 3, lettere a) e b) del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001 e s.m.i..
b. fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui
all'articolo 3 , lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori
stessi;
c. fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad
utenze;
d. fabbricati in relazione ai quali sono state emesse
ordinanze per l'esecuzione di opere urgenti a cui il destinatario
non abbia dato seguito;
e. fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato
ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità;
f. immobili privi di abitabilità per i quali
non sia ancora stata presentata la necessaria istanza di cambio
di destinazione d'uso.
3. Il fabbricato può
ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano, a titolo esemplificativo,
condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
a. fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere
la stabilità dell'edificio;
b. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura)
con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone,
con rischi di crollo;
c. strutture di collegamento e strutture verticali
con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far
presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale
o totale;
d. edifici per i quali è stata emessa ordinanza
sindacale di sgombero o demolizione atta ad evitare danni a cose
o persone;
e. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche
ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili
all'uso per il quale erano destinati.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
5. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempre che le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
6. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al precedente articolo 9, comma 1 lettera b), comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.
1. Sono esenti dall'imposta
i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo
1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla
previdenza agricola, comprese le società agricole di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99
del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale
a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate
ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984,
sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero
delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
1. Sono esenti dall'imposta,
per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni,
nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane,
dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità
tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 601/1973 e s.m.i.;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purché compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa
Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo
con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati
da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo
Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità
non commerciali di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonché delle attività di
cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n.
222. Tale esenzione si applica nel rispetto dei presupposti e
delle condizioni previste dall'articolo 91 bis del Decreto Legge
n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero
delle Finanze n. 200/2012;
h) gli immobili posseduti ed utilizzati da soggetti
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle
imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
e dagli Enti ONLUS (Decreto Legislativo n. 460/1997), anche qualora
possessore ed utilizzatore siano diversi, a condizione che l'immobile
sia utilizzato a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato,
e venga destinato esclusivamente allo svolgimento degli scopi
istituzionali o statutari dell'utilizzatore, per le attività
di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo
7, comma 1, lettera i). Tale esenzione si applica nel rispetto
dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 91 bis
del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento
del Ministero delle Finanze n. 200/2012. Per fruire dell'esenzione
il soggetto passivo è tenuto a presentare la comunicazione
di cui al successivo articolo 16, corredata
di copia del contratto di comodato o in alternativa la dichiarazione
di cui all'articolo 1, comma 770 della Legge 27 dicembre 2019,
n. 160, redatta su modello ministeriale, inserendo nel campo note
gli estremi di registrazione del contratto di comodato;
i) gli immobili concessi in comodato gratuito
in via esclusiva a favore del Comune di Torino, per l'esercizio
dei propri scopi istituzionali o statutari;
j) unità immobiliari concesse in comodato
gratuito, interamente e in via esclusiva, ad una o più
organizzazioni di volontariato (ODV) e destinate esclusivamente
allo svolgimento degli scopi istituzionali o statutari dei comodatari,
per le attività di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i). L'esenzione si
applica alle seguenti condizioni:
- gli enti comodatari devono
essere qualificabili come enti non commerciali di cui all'articolo
73, comma 1 lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986 n. 917 e successive modificazioni, avere sede legale in Torino
ed essere regolarmente iscritti all'Albo Regionale delle Organizzazioni
di Volontariato, come previsto dalla Legge 266/1991 ora in regime
transitorio nelle more dell'istituzione del RUNTS, Registro Unico
Nazionale Enti del Terzo Settore, come previsto dal Codice del
Terzo Settore, Decreto Legislativo 117/2017;
- il contratto di comodato
deve essere registrato e avere durata pluriennale;
- l'immobile oggetto di comodato
non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili
di lusso) né alla categoria D;
- il soggetto passivo dell'IMU
non deve ricoprire la carica di legale rappresentante o socio
degli enti comodatari.
Per fruire dell'esenzione il soggetto passivo
è tenuto a presentare la comunicazione di cui al successivo
articolo 16, corredata di copia del contratto di comodato.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
3. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i..
4. Dall'anno d'imposta 2023, sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice Penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al Comune, secondo le modalità telematiche stabilite con Decreto Ministeriale, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione (articolo 1, comma 81, della Legge n. 197/2022).
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 760, della Legge n. 160/2019 si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento per i contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge n. 431/1998.
1bis. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà. Limitatamente all'anno 2022 l'imposta è ridotta al 37,5 per cento.
2. Le riduzioni di imposta rispetto a quella ordinaria sono stabilite dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui al successivo articolo 14, che determina le aliquote dell'IMU, nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza, non discriminazione tra contribuenti ed a condizione che sia prevista adeguata copertura finanziaria del relativo minor gettito rispetto a quello dell'anno precedente.
1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge e dall'articolo 13, comma 2, del presente Regolamento.
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata, ai sensi dell'articolo 1 comma 762 della Legge n. 160/2019, entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini, sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissate dalla legge.
2-bis. La possibilità di modificare o integrare le fattispecie imponibili nell'ambito delle quali è possibile diversificare le aliquote IMU è affidata ad un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. A decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote definito da tale decreto, in assenza di una deliberazione correttamente approvata e tempestivamente pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'articolo 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e le eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
2-bis. Il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Nel caso in cui il soggetto preveda un versamento d'imposta per l'anno di riferimento inferiore a quello risultante dalla somma degli acconti dovuti con il metodo storico di cui sopra, questi ha la facoltà di ridurre autonomamente gli acconti salva l'eventuale sanzione in caso di versamento in misura inferiore a quella effettivamente risultante sulla base della dichiarazione. I medesimi enti non commerciali eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti allo stesso comune nei confronti dei quali è scaturito il credito risultante dalle dichiarazioni presentate.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere, ovvero le prime due rate per i casi di cui al precedente comma 2-bis, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, tenuto comunque conto dei presupposti impositivi sussistenti nel primo semestre del 2020.
4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.
5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge n. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
7. Si considerano regolarmente
eseguiti purché l'imposta sia stata totalmente assolta
per l'anno fiscale e sia stata inviata comunicazione all'ufficio
competente:
a) i versamenti effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri;
b) effettuati in caso di successione da un erede per
conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo
intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione
della dichiarazione di successione;
c) effettuati pro quota da ciascun erede entro 30
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.
8. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 540 del Codice Civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
10. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
11. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2, del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
12. Il curatore dell'eredità giacente, nei limiti dell'attivo ereditato, è tenuto all'assolvimento degli obblighi tributari anche ricorrendo alla vendita dei beni ereditati. In questo caso è tenuto al versamento dell'imposta dovuta entro 3 mesi dall'incasso del prezzo di vendita.
13. In caso di gravi calamità naturali o in situazioni particolari la Giunta Comunale, con deliberazione da adottare in caso di urgenza e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, può disporre di sospendere o differire, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, i termini ordinari di versamento, ovvero considerare tali circostanze quali attenuanti ed esimenti.
1. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni o agevolazioni - previste nel presente regolamento o nella deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e delle detrazioni - che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico, o non siano presenti nello schema di modello approvato con il decreto del MEF, ai sensi dell'articolo 1 comma 769 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. oppure non siano diversamente acquisibili dalla Città, il contribuente è obbligato a darne comunicazione utilizzando il modello di "Comunicazione di destinazione d'uso" predisposto dal Comune.
2. Il modello di "Comunicazione di destinazione d'uso" deve essere presentato dal contribuente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e/o degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. I contribuenti devono presentare la Dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. La presentazione della Dichiarazione, ovvero la sua trasmissione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'articolo 769 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. oppure mediante compilazione del modulo telematico messo a disposizione sul sito istituzionale della Città. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.
5. La "Comunicazione di destinazione d'uso", di cui al precedente comma 1. può essere presentata attraverso le medesime modalità previste per la Dichiarazione IMU. Restano ferme le comunicazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 778, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
1. Le disposizioni del presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, producono il loro effetto dal 1 gennaio 2020.