N. 386

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2023 (DEL 62/2023 e allegato), esecutiva dal 27 febbraio 2023.

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INDICE

TITOLO I - PARTE GENERALE
Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Principi e finalità
Articolo 2 - Rapporti con altre fonti regolamentari della Città e con la legge
Articolo 3 - Centrali di committenza
Sezione II - Competenze e attribuzioni degli Organi dell'Ente

Articolo 4 - Competenze degli Organi politici
Articolo 5 - Competenze del Segretario Generale
Articolo 6 - Competenze dei Dirigenti
Articolo 7 - Attribuzioni delle Divisioni, dei Servizi Centrali, dei Servizi e delle Circoscrizioni per l'acquisto di beni, servizi e lavori
Sezione III - Disposizioni comuni

Articolo 8 - Pubblicità e trasparenza
Articolo 9 - Diritto d'accesso e comunicazioni
Articolo 10 - Programmazione delle acquisizioni

TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Sezione I - Modalità di negoziazione

Articolo 11 - Determinazioni a contrattare e relative procedure
Articolo 12 - Metodi di scelta del contraente
Articolo 13 - Affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Modalità di negoziazione e principio di rotazione
Sezione II - Sponsorizzazioni
Articolo 14 - Oggetto della sponsorizzazione
Articolo 15 - Rifiuto delle sponsorizzazioni
Articolo 16 - Regime fiscale
Sezione III - Seggio e Commissione di Gara
Articolo 17 - Composizione della Commissione per affidamenti mediante procedura negoziata con o senza pubblicazione di bando di competenza dei Servizi
Articolo 18 - Commissione di Gara per affidamenti mediante procedura negoziata con o senza pubblicazione di bando di competenza dell'Area Appalti ed Economato
Articolo 19 - Composizione della Commissione di Gara nelle procedure aperte e ristrette con il criterio del prezzo più basso
Articolo 20 - Composizione della Commissione di gara nelle procedure aperte e ristrette con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Articolo 21 - Composizione della Commissione di Gara per aste pubbliche
Articolo 22 - Composizione della Commissione di Gara in caso di Centrale di Committenza
Articolo 23 - Nomina delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22
Articolo 24 - Composizione della Commissione di gara nelle concessioni
Articolo 25 - Composizione della Commissione di Gara per il partenariato pubblico-privato, finanza di progetto, dialogo competitivo e procedure diverse aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Articolo 26 - Remunerazione di componenti delle Commissioni esterni all'Amministrazione quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE
Articolo 27 - Stipulazione degli atti negoziali
Articolo 28 - Forma della stipulazione
Articolo 29 - Forma della stipulazione per affidamenti conseguenti a procedure negoziate o affidamenti diretti e per altre procedure del Codice dei Contratti Pubblici
Articolo 30 - Depositi cauzionali provvisori
Articolo 31 - Depositi cauzionali definitivi
Articolo 32 - Adempimenti conseguenti alla stipulazione

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Sezione I - Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti

Articolo 33 - Subappalto
Articolo 34 - Collaudi e verifiche di conformità per acquisto di beni e servizi - Modalità e termini
Articolo 35 - Collaudi ed agibilità di opere pubbliche
Articolo 36 - Divieto di cessione del contratto di appalto

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 37 - Norma transitoria


TITOLO I - PARTE GENERALE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi e finalità

1.    Il presente regolamento disciplina mediante definizione di criteri generali l'attività negoziale della Città.

2.    La predetta attività si svolge nell'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali per quanto applicabili agli enti locali, nonché dei principi fondamentali comunitari e costituzionali, e precisamente:
-    di buon andamento, mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggior razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa;
-    di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, mediante la trasparenza dell'azione amministrativa e la predeterminazione dei procedimenti.

3.    Anche al fine di dare piena attuazione ai principi enunciati nel comma precedente, i partecipanti agli appalti della Città devono osservare il "Patto di integrità delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali", allegato al presente regolamento. Esso viene richiamato nei bandi di gara e negli inviti; l'impegno all'osservanza del medesimo deve essere attestato nell'istanza di partecipazione alle gare, nonché in ogni contratto sottoscritto fra la Città e l'appaltatore.

4.    La Città promuove la conclusione di accordi, intese, convenzioni e/o forme di collaborazione con autorità pubbliche e soggetti che svolgono istituzionalmente attività di contrasto all'illegalità.

Articolo 2 - Rapporti con altre fonti regolamentari della Città e con la legge

1.   La normativa di carattere generale del presente regolamento va integrata con le altre disposizioni regolamentari della Città riguardanti ambiti negoziali specifici.

2.   Le disposizioni del presente regolamento eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, del principio del tempus regit actum.

Articolo 3 - Centrali di committenza

1.   Il Comune può svolgere la funzione di centrale di committenza secondo quanto previsto dalle vigenti norme, stipulando a tal fine accordi o convenzioni con altre stazioni appaltanti per regolare le modalità operative ed il rimborso dei costi.

2.   Le convenzioni da concludersi a tal fine con altri enti territoriali sono approvate dal Consiglio Comunale.

3.   Lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza per conto di soggetti partecipati dal Comune o ad esso comunque collegati s'intende assentito a norma del presente regolamento. Esso viene regolato con apposite convenzioni approvate dalla Giunta Comunale.

SEZIONE II - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DELL'ENTE

Articolo 4 - Competenze degli Organi politici

1.   Il Consiglio Comunale, per il perseguimento dei fini di attività negoziale, è competente all'adozione degli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

2.   La Giunta Comunale adotta. nell'ambito delle sue competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

3.   Al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Giunta Comunale, nella deliberazione che approva il Piano Esecutivo di Gestione, può definire indirizzi relativi a specifiche tipologie contrattuali e/o di affidamenti.

Articolo 5 - Competenze del Segretario Generale

1.   Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Articolo 6 - Competenze dei Dirigenti

1.   In coerenza con il disposto del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ai Dirigenti compete la responsabilità gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell'ente.

2.   La funzione di Responsabile del Procedimento spetta di norma al Dirigente e può essere assunta anche da un funzionario in conformità alla vigente normativa.

Articolo 7 - Attribuzioni delle Divisioni, dei Servizi Centrali, dei Servizi e delle Circoscrizioni per l'acquisto di beni, servizi e lavori

1.   Competono all'Area Appalti ed Economato, fatte salve eventuali modifiche organizzative:
-   il coordinamento e la predisposizione del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 10;
-   la gestione delle procedure di gara attinenti le procedure aperte e ristrette di evidenza pubblica, come indicato nel presente regolamento: a tal fine le articolazioni organizzative della Città titolari delle relative funzioni d'acquisto trasmettono gli atti e la documentazione necessari;
-   la predisposizione di capitolati-tipo per servizi e forniture che costituiscono riferimento per tutti i Servizi della Città per le funzioni d'acquisto loro attribuite, fatte salve le peculiarità di specifiche tipologie di affidamenti distintamente disciplinate;
-   l'attestazione del visto sui capitolati secondo le modalità previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione.
All'Economato compete inoltre, fatte salve eventuali modifiche organizzative:
-   la gestione del sistema informativo approvvigionamenti in funzione della omogeneizzazione delle procedure d'acquisto, in stretta connessione con il sistema contabile della Città, e il conseguente supporto a tutti i servizi della Città;
-   la gestione del magazzino economale;
-   le funzioni d'acquisto relative alle forniture di beni e servizi per i quali ricorrono esigenze di omogeneità e di standardizzazione qualitativa, ovvero il perseguimento di economie di scala, come indicate in apposito atto deliberativo di organizzazione degli uffici da approvarsi dalla Giunta Comunale.

2.   Compete inoltre all'Area Appalti ed Economato la gestione delle procedure sotto soglia per forniture, servizi e lavori che si svolgono su piattaforme di negoziazione telematica, fatte salve eventuali modifiche organizzative nonché diverse valutazioni in relazione a specifiche tipologie contrattuali e caratteristiche delle singole procedure.

3.   Per i lavori compete al Servizio Ispettorato Tecnico, fatte salve eventuali modifiche organizzative:
-   la predisposizione dei capitolati tipo/schemi contrattuali, nonché alcune tipologie di disciplinari di gara relativamente agli appalti di lavori e servizi attinenti all'ingegneria ed architettura;
-   la predisposizione di preventivi di parcella o l'apposizione del visto sulle parcelle dei professionisti di cui al precedente punto, qualora la prestazione sia tariffata come da disposizioni normative vigenti, propedeutica ai relativi affidamenti.
Spettano invece ai Servizi Tecnici le procedure negoziate relativamente agli affidamenti di lavori e servizi attinenti all'ingegneria ed architettura non ricadenti nella fattispecie del comma 2.

4.   Le Divisioni, i Servizi e le Circoscrizioni sono competenti per le funzioni d'acquisto relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi caratteristici della propria attività istituzionale non rientranti nella competenza esclusiva dell'Economato o specificamente riservate ad altre articolazioni organizzative, in ragione delle peculiarità dei beni e servizi da acquisire. Nel caso di necessità di acquisti urgenti di modico valore di competenza esclusiva dell'Economato, qualora non vi siano contratti in essere, i Servizi della Città possono formulare all'Area citata richiesta motivata di autorizzazione in deroga per l'acquisto. Detta autorizzazione dovrà essere riportata nella determinazione di indizione della procedura.

5.   Agli acquisti per i Gruppi Consiliari si applica quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 8 - Pubblicità e trasparenza

1.   La sezione "Appalti" del sito informatico comunale costituisce il Profilo di committente in cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dalla normativa vigente.

2.   La Sezione suddetta contiene, oltre alle informazioni previste dalla legge, notizie e documenti utili alla corretta partecipazione agli appalti comunali da parte degli operatori economici interessati.

Articolo 9 - Diritto d'accesso e comunicazioni

1.   Salvo quanto espressamente previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

2.   In particolare, le ipotesi di differimento e di esclusione sono disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 10 - Programmazione delle acquisizioni

1.   Le acquisizioni di beni, servizi e lavori devono essere pianificate e programmate secondo le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici in coerenza con le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli Enti locali.

2.   I Servizi tecnici predispongono lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, che viene proposto dal referente unico dell'Amministrazione per la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, ai fini della successiva adozione.

3.   I Servizi predispongono lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi il cui referente è individuato nell'ambito dell'Area Appalti ed Economato.

4.   L'aggiornamento e la modifica dei programmi approvati avviene in coerenza con le previsioni normative vigenti.

TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

SEZIONE I - MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Articolo 11 - Determinazioni a contrattare e relative procedure

1.   Le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono essere precedute dalla determinazione a contrarre secondo quanto previsto dalla normativa. Le procedure sono avviate in coerenza con il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, fatte salve le procedure al di sotto delle soglie di legge.

2.   La determinazione a contrarre è adottata dal Dirigente titolare del capitolo di spesa o di entrata e deve indicare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed in particolare:
a)   la prenotazione d'impegno di spesa, anche con riferimento all'incentivo previsto per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti;
b)   le modalità di finanziamento delle spese connesse alla procedura di gara;
c)   le modalità di scelta del contraente come disciplinate dalla normativa vigente in materia.
La determinazione approva il capitolato speciale e relativi allegati, muniti della validazione dell'Area Appalti ed Economato, ove prevista, nei quali sono predeterminati in modo esauriente le caratteristiche qualitative, le condizioni e gli obblighi connessi alle prestazioni.

3.   La stazione appaltante, ove proceda ad affidamento diretto, adotta la determinazione a contrarre che contenga, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, l'impegno della spesa.

4.   Le determinazioni a contrarre sono trasmesse alla Divisione Risorse Finanziarie per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità.

Articolo 12 - Metodi di scelta del contraente

1.   Gli affidamenti avvengono di norma con le procedure pubbliche previste dalla normativa vigente, salvo quanto stabilito nell'articolo 13.

Articolo 13 - Affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Modalità di negoziazione e principio di rotazione

1.   L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture nei procedimenti di gara d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nonché per le soglie previste per lavori, ivi compreso l'affidamento diretto, può avvenire con le forme semplificate previste nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti.

2.   Dette procedure vengono svolte di regola mediante l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, messi a disposizione da CONSIP. Solo in caso di assenza di tali strumenti o qualora la legge disponga diversamente, è possibile attivarsi autonomamente.

3.   Per gli affidamenti diretti si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti.

4.   Negli affidamenti di cui al presente articolo trova applicazione il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti secondo le modalità adottate con apposito atto interno che individua anche le deroghe e le forme di controllo, recepito all'interno del Piano triennale di prevenzione della Corruzione.

SEZIONE II - SPONSORIZZAZIONI

Articolo 14 - Oggetto della sponsorizzazione

1.   Possono essere sponsorizzati servizi, attività, forniture, iniziative e lavori svolti dalla Città; la sponsorizzazione può coprire in tutto o in parte il costo relativo e può consistere sia in un esborso in denaro, sia nell'obbligazione di dare o fare da parte dello sponsor.

Articolo 15 - Rifiuto delle sponsorizzazioni

1.   E' sempre facoltà dell'Amministrazione rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora essa ravvisi motivi di inopportunità.

2.   Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
-   propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
-   pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che generano patologie o dipendenza;
-   messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Articolo 16 - Regime fiscale

1.   Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda l'erogazione di una somma di denaro da parte dello sponsor, il Comune emette fattura per il relativo valore.

2.   Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda una prestazione di dare o fare da parte dello sponsor, il Comune emette fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo sponsor emette fattura per il valore dell'utilità fornita.

SEZIONE III - SEGGIO E COMMISSIONE DI GARA

Articolo 17 - Composizione della Commissione per affidamenti mediante procedura negoziata con o senza pubblicazione di bando di competenza dei Servizi

1.   In caso di procedura negoziata, quando l'aggiudicazione avviene col criterio del prezzo più basso, la competenza spetta al RUP ovvero ad un seggio di gara composto da dipendenti della struttura che cura l'affidamento e che svolgono funzioni connesse alla negoziazione.

2.   Quando l'aggiudicazione avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è formata da tre componenti, il Presidente è scelto tra soggetti esterni all'Amministrazione iscritti all'Albo Nazionale dei Commissari di Gara presso l'ANAC ed i commissari sono scelti tra soggetti interni all'Amministrazione iscritti al medesimo Albo, dei quali almeno uno appartenente al Servizio che cura l'affidamento ed almeno uno appartenente all'Area Appalti ed Economato. Ai Commissari interni spetta il controllo della regolarità della documentazione amministrativa.

3.   Fino all'operatività dell'Albo Nazionale dei Commissari di Gara presso l'ANAC la Commissione di cui al comma 2 è formata da tre componenti ed è presieduta dal Dirigente competente o da un suo delegato con funzioni dirigenziali. La scelta dei componenti è effettuata tenendo in considerazione la specifica competenza nella materia oggetto di affidamento, avuto riguardo anche alle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

4.   La Commissione è nominata con provvedimento del Dirigente competente che individua altresì colui che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 18 - Commissione di Gara per affidamenti mediante procedura negoziata con o senza pubblicazione di bando di competenza dell'Area Appalti ed Economato

1.   Nei casi previsti dall'articolo 7 comma 2:
      1)   in caso di procedura negoziata, quando l'aggiudicazione avviene col criterio del prezzo più basso, la competenza spetta al RUP ovvero ad un seggio di gara composto dal RUP o altri dipendenti designati dal Servizio proponente e da dipendenti dell'Area Appalti ed Economato;
      2)   quando l'aggiudicazione avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è formata da tre componenti; il Presidente è scelto tra soggetti esterni all'Amministrazione iscritti all'Albo Nazionale dei Commissari di Gara presso 1'ANAC ed i commissari sono scelti tra soggetti interni all'Amministrazione iscritti al medesimo Albo, dei quali almeno uno appartenente al Servizio che cura l'affidamento ed almeno uno appartenente all'Area Appalti ed Economato. Ai commissari interni spetta il controllo della regolarità della documentazione amministrativa;
      3)   fino all'operatività dell'Albo Nazionale dei Commissari di Gara presso l'ANAC la Commissione giudicatrice di cui al comma 2 è formata da tre componenti dei quali:
            a)   Presidente: Dirigente dell'Area Appalti ed Economato o suo delegato;
            b)   Componente: un commissario appartenente al Servizio che cura l'affidamento;
            c)   Componente: un commissario appartenente all'Area Appalti ed Economato.

Articolo 19 - Composizione della Commissione di Gara nelle procedure aperte e ristrette con il criterio del prezzo più basso

1.   La Commissione di Gara per procedure aperte e procedure ristrette aggiudicate con il criterio del prezzo più basso è così composta:
a)   Presidente: Dirigente dell'Area Appalti o suo delegato;
b)   Componente: RUP o altri dipendenti designati dal Servizio proponente;
c)   Componente: Funzionario o altro dipendente dell'Area Appalti ed Economato.


Articolo 20 - Composizione della Commissione di gara nelle procedure aperte e ristrette con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1.   Quando l'aggiudicazione avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è formata da tre o cinque componenti; il Presidente ed i commissari sono scelti tra soggetti esterni all'Amministrazione iscritti all'Albo Nazionale dei Commissari di Gara presso 1'ANAC. Il controllo della documentazione amministrativa compete ad un seggio di gara, composto da dipendenti dell'Area Appalti ed Economato, che si avvarrà del supporto del RUP.

2.   Fino all'operatività dell'Albo Nazionale dei Commissari di Gara presso 1'ANAC la Commissione di Gara è composta da un numero dispari di componenti, da tre a cinque, con le seguenti funzioni:
a)   Presidente: Dirigente dell'Area Appalti ed Economato, o un suo delegato con funzioni dirigenziali;
b)   Componente: almeno un Dirigente o Funzionario o altro dipendente esperto nella materia oggetto dell'appalto, del Servizio proponente;
c)   Componente: Funzionario o altro dipendente dell'Area Appalti ed Economato.

3.   Fino all'operatività dell'Albo Nazionale dei Commissari di Gara presso l'ANAC la Commissione di Gara per l'affidamento di lavori e servizi professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura, nonché concorsi di idee e progettazione, ad offerta economicamente più vantaggiosa è così composta:
a)   Presidente: Dirigente del Servizio proponente o suo delegato con funzioni dirigenziali;
b)   Componente: funzionario o altro dipendente esperto nella materia oggetto dell'appalto, del Servizio proponente l'appalto;
c)   Componente: altro Dirigente Tecnico dell'Amministrazione o suo delegato.

4.   La Commissione di cui ai commi 2 e 3, ogni qualvolta ciò sia utile od opportuno, è integrata da ulteriori due componenti, con specifica competenza nella materia oggetto dell'affidamento. Qualora tali soggetti siano esterni all'Amministrazione, dovranno essere scelti in conformità a quanto previsto al successivo articolo 26.

Articolo 21 - Composizione della Commissione di Gara per aste pubbliche

1.   La Commissione di Gara per aste pubbliche per alienazione della proprietà o altri diritti reali su beni immobili, o per vendita di beni mobili, anche non registrati, effettuate con il criterio del prezzo più alto è formata da tre componenti:
a)   Presidente: Dirigente dell'Area Appalti o suo delegato con funzioni dirigenziali;
b)   Componente: Dirigente del Servizio proponente o suo delegato;
c)   Componente: Funzionario o altro dipendente dell'Area Appalti ed Economato.

Articolo 22 - Composizione della Commissione di Gara in caso di Centrale di Committenza

1.   Qualora la Città operi come Centrale di Committenza, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, per le procedure di importo superiore alle soglie comunitarie aggiudicate col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è formata da tre o cinque componenti; il Presidente ed i commissari sono scelti tra soggetti esterni all'Amministrazione iscritti all'Albo Nazionale dei Commissari di Gara presso l'ANAC. Il controllo della documentazione amministrativa compete ad un seggio di gara, composto da dipendenti dell'Area Appalti ed Economato e da dipendenti dell'Ente che ha aderito alla Centrale; il suddetto seggio si avvarrà del supporto del RUP.

2.   Fino all'operatività dell'Albo Nazionale dei Commissari di Gara presso l'ANAC la Commissione di Gara è formata da tre o cinque componenti con le seguenti funzioni:
a)   Presidente: Dirigente dell'Area Appalti ed Economato o un suo delegato con funzioni dirigenziali;
b)   Componente: almeno un Dirigente o funzionario o altro dipendente esperto nella materia oggetto dell'appalto, del Servizio proponente ovvero dell'Ente che ha aderito alla Centrale;
c)   Componente: almeno un Funzionario o altro dipendente dell'Area Appalti ed Economato.

3.   La Commissione di cui al comma 2 è competente per le procedure di importo superiore alle soglie comunitarie aggiudicate col criterio del prezzo più basso.

4.   Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie la Commissione è composta a norma dell'articolo 17 fatta salva la presenza, tra i commissari di almeno un dipendente dell'Ente che ha aderito alla Centrale.

Articolo 23 - Nomina delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22

1.   Le Commissioni di Gara di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 sono, per ciascuna procedura, nominate con provvedimento del Dirigente dell'Area Appalti ed Economato o del Direttore, che può individuare anche eventuali membri supplenti. Con il medesimo provvedimento viene anche individuato, fra i componenti, il segretario verbalizzante.

2.   La Commissione svolge collegialmente, le proprie funzioni, alla presenza di tutti i componenti, ferma restando la facoltà di avvalersi per compiti istruttori degli uffici comunali.

Articolo 24 - Composizione della Commissione di gara nelle concessioni

1.   La Commissione di Gara per le concessioni patrimoniali è formata da tre a cinque componenti ed è presieduta dal Dirigente del Servizio proponente o suo delegato con funzioni dirigenziali; i commissari sono scelti conformemente alla normativa vigente.

2.   Per le concessioni di impianti sportivi la Commissione è costituita a norma del relativo Regolamento Comunale.

3.   Per le altre concessioni, la Commissione di Gara è composta e nominata conformemente a quanto previsto dagli articoli 17, 18 o 20.

4.   La nomina della Commissione di cui ai commi 1 e 2 spetta al Servizio proponente.

Articolo 25 - Composizione della Commissione di Gara per il partenariato pubblico-privato, finanza di progetto, dialogo competitivo e procedure diverse aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1.   La Commissione di Gara per partenariato pubblico-privato, finanza di progetto, dialogo competitivo e procedure diverse non disciplinate espressamente in altri articoli del presente regolamento, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è composta da un numero dispari di membri di tre o cinque, ed è presieduta dal Dirigente del Servizio proponente o suo delegato con funzioni dirigenziali; i commissari sono scelti conformemente alla normativa vigente.

2.   Il Direttore di Divisione proponente nomina la Commissione individuando altresì chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

3.   Resta ferma ogni eventuale diversa statuizione a seguito dell'operatività dell'Albo Nazionale dei Commissari di gara presso l'ANAC, in coerenza con quanto disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 26 - Remunerazione di componenti delle Commissioni esterni all'Amministrazione quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1.   Nelle Commissioni possono essere nominati commissari esterni solo laddove sia accertata la carenza nell'organico dell'Amministrazione di adeguate professionalità ovvero nei casi in cui ciò sia previsto da vigenti disposizioni normative. Ove non diversamente previsto dalla legge, l'individuazione dei commissari dovrà avvenire tramite pubblico sorteggio su terne di candidati richieste agli ordini professionali, università o altri soggetti istituzionali competenti per materia.

2.   Il compenso per componenti delle Commissioni di Gara esterni all'Amministrazione è di regola pari al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali della Città, per ogni seduta di gara. E' fatta salva una diversa misura, per particolari professionalità, determinata discrezionalmente dal Dirigente del Servizio che indice l'appalto, tenuto conto comunque delle tabelle professionali di riferimento, nei limiti previsti con decreto ministeriale.
Per la retribuzione dei componenti iscritti all'albo ANAC si provvederà secondo quanto disposto dalle relative disposizioni attuative.

3.   I compensi dei commissari, saranno determinati con il provvedimento dirigenziale di nomina che impegnerà la relativa spesa.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE

Articolo 27 - Stipulazione degli atti negoziali

1.   Gli accordi di programma, nonché le intese e gli accordi di collaborazione aventi per oggetto la definizione di indirizzi comuni di azione con altri enti non comportanti l'assunzione immediata e diretta di impegni giuridico-patrimoniali, vengono sottoscritti dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Diversamente, gli accordi che comportano l'assunzione diretta e immediata di impegni giuridico-patrimoniali sono sottoscritti dal Dirigente che ha adottato il provvedimento.

2.   La stipulazione dei contratti spetta, salvo quanto disposto ai successivi articoli, al Dirigente del Servizio Contratti ovvero ad altro Dirigente della Divisione a cui appartiene il predetto Servizio. Spetta altresì ai medesimi la legale rappresentanza della Città negli atti concernenti successioni. Il Dirigente del Servizio Contratti può altresì delegare altro Dirigente comunale. E' fatta salva la possibilità del Consiglio Comunale o della Giunta di individuare, nell'atto deliberativo adottato, altro Dirigente comunale competente alla stipulazione o di autorizzare il rilascio di procura speciale a soggetto esterno al Comune.

3.   La stipulazione dei contratti di cui al comma precedente è subordinata alla adozione di apposito provvedimento di approvazione delle clausole contrattuali, emanato secondo la specifica competenza; nel caso in cui il contratto comporti una spesa, dovrà essere assunto dal Dirigente competente il relativo impegno, nel limite degli importi stanziati nel Piano Esecutivo di Gestione. I provvedimenti di cui sopra, unitamente a tutti gli atti ed i documenti prodromici alla stipulazione, sono inviati al Dirigente che stipula il contratto, il quale, d'intesa con l'ufficiale rogante in caso di atto pubblico, potrà apportare allo stesso le modifiche di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge od opportune per una migliore redazione dell'atto.

Articolo 28 - Forma della stipulazione

1.   La stipulazione dei contratti conseguenti procedure aperte o ristrette, attivate e concluse dall'Area Appalti ed Economato, avviene in una delle forme previste dal Codice dei Contratti Pubblici e la sottoscrizione spetta al Dirigente dell'Area predetta o al Dirigente del Servizio Proponente nel caso di contratto stipulato mediante scrittura privata.

2.   La stipulazione dei contratti di mutuo o altro prestito sotto qualsiasi forma è di competenza del Direttore della Divisione Risorse Finanziarie o di altro Dirigente della Divisione stessa. I contratti di mutuo sono stipulati in forma di atto pubblico.

3.   Per il conferimento degli incarichi non regolati dal Codice dei Contratti Pubblici, il Dirigente che ha approvato il provvedimento di incarico sottoscriverà il contratto relativo mediante scrittura privata in modalità elettronica.

4.   Nelle aste per l'alienazione di beni mobili registrati, effettuate alla presenza del Segretario Generale o suo delegato in qualità di ufficiale rogante, il verbale di gara tiene luogo di contratto ai sensi dell'articolo 16 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e pertanto non si fa luogo ad ulteriore stipulazione, salvo espressa previsione contraria.

5.   Tutti i contratti della Città, anche quelli conclusi secondo il diritto privato devono essere stipulati per iscritto e su documento contestuale, salvo l'eccezione di legge del contratto per corrispondenza. Nei contratti di durata la decorrenza coincide con la data di stipulazione, salva la possibilità delle parti di posticipare gli effetti dell'atto. La consegna anticipata è ammessa nei soli casi previsti dalla legge.

Articolo 29 - Forma della stipulazione per affidamenti conseguenti a procedure negoziate o affidamenti diretti e per altre procedure del Codice dei Contratti Pubblici

1.   Per gli affidamenti realizzati mediante procedura negoziata, gli affidamenti diretti, e per le altre procedure del Codice dei Contratti Pubblici non contemplate nel comma 1 del precedente articolo, il contratto dovrà essere stipulato dal Dirigente che ha adottato il provvedimento a contrarre.

2.   Nel caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti diretti di importo non superiore a 40.000,00 Euro è possibile la stipulazione per corrispondenza.

Articolo 30 - Depositi cauzionali provvisori

1.   Per la partecipazione alle gare di importo superiore a 40.000,00 Euro - ad eccezione degli affidamenti di incarichi attinenti alla progettazione ed alla redazione del piano di sicurezza o di supporto al RUP - è richiesta una garanzia, il cui importo e modalità di presentazione sono indicati nel bando o nella lettera d'invito, in conformità alla normativa vigente.

2.   La Stazione Appaltante provvede alla restituzione dei depositi cauzionali provvisori ai soggetti non aggiudicatari, entro il termine massimo di 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

3.   Lo svincolo del deposito cauzionale provvisorio dell'aggiudicatario è subordinato al perfezionamento contrattuale dell'affidamento salvo il caso in cui detto perfezionamento non abbia luogo per causa non imputabile all'aggiudicatario.

4.   Nelle gare di importo inferiore a 40.000,00 Euro, la facoltà di richiedere il deposito cauzionale è rimessa alla discrezionalità del Responsabile del procedimento.

Articolo 31 - Depositi cauzionali definitivi

1.   L'esecutore del contratto, con l'eccezione dei casi previsti dalla legge, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria con le modalità e per gli importi previsti dalla normativa vigente.

2.   Allo svincolo della garanzia provvede, nel rispetto delle medesime modalità, il Responsabile del procedimento come individuato negli atti di gara.

3.   Non è richiesta la costituzione della cauzione definitiva qualora, nelle more della formalizzazione contrattuale dell'affidamento, l'aggiudicatario abbia compiutamente onorato le prestazioni contrattuali, con positivo accertamento del Responsabile del procedimento.

4.   Per la stipulazione dei contratti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, può essere concesso l'esonero su proposta del Responsabile del procedimento.

5.   In caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore comporta il diritto per la Città di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non ancora sottoscritto il relativo contratto.

6.   In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale, viene richiesto il corrispondente adeguamento dell'ammontare della cauzione definitiva.

7.   L'appaltatore è in ogni caso obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 32 - Adempimenti conseguenti alla stipulazione

1.   Il Comune provvede, per i contratti stipulati dall'Ente, ad esigere le tasse e gli emolumenti di cui alla Tabella D annessa alla Legge 8 giugno 1962 n. 604 e s.m.i..

2.   Qualora si decida di porre l'assunzione delle spese di atto a carico del Comune, ciò deve essere espressamente previsto con atto deliberativo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

SEZIONE I - ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 33 - Subappalto

1.   Qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente in materia, l'affidamento in subappalto è autorizzato con determinazione del Dirigente competente, effettuate le verifiche di legge relativamente al possesso dei requisiti in capo al subappaltatore.

2.   Il pagamento ai subappaltatori è disciplinato secondo la normativa vigente e sulla scorta delle disposizioni contenute nei Capitolati speciali d'appalto relativi a ciascun affidamento e redatti come da modulistica predisposta dall'Area Appalti e dal Servizio Ispettorato Tecnico.

Articolo 34 - Collaudi e verifiche di conformità per acquisto di beni e servizi - Modalità e termini

1.   I contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per i servizi e le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

2.   Dette verifiche sono svolte dal RUP, il quale svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, salve le deroghe previste dalla disciplina vigente per le quali è possibile la nomina del DEC.

3.   Per le verifiche di conformità il RUP e il DEC si avvalgono del personale comunale, fatta salva la possibilità, nel caso di forniture/prestazioni di particolare complessità ovvero interventi che richiedono una pluralità di competenze, di avvalersi di soggetti esterni dotati di adeguata professionalità, nel caso di assenza di competenti risorse umane interne.

4.   La verifica di conformità viene documentata in conformità con le procedure adottate dall'ente, acquisita agli atti dell'appalto, e viene svolta secondo le vigenti disposizioni, come integrate dalle prescrizioni contrattuali in base all'oggetto dell'affidamento.

5.   La liquidazione delle singole prestazioni di beni e servizi presuppone la loro completa e regolare esecuzione.

6.   In caso di non conformità il RUP attiva le procedure sanzionatorie previste dalla vigente normativa.

7.   Per i servizi attinenti all'ingegneria e architettura valgono le specifiche norme di settore.

Articolo 35 - Collaudi ed agibilità di opere pubbliche

1.   La verifica della buona esecuzione ed agibilità di un'opera pubblica è effettuata mediante il rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2.   Qualora sia necessario attestare l'agibilità di un'opera pubblica, anche nelle more del rilascio del certificato di cui al comma precedente, il Dirigente del Servizio Tecnico interessato predispone apposito atto che costituisce, a tutti gli effetti consentiti dalla legge, segnalazione certificata di agibilità.

Articolo 36 - Divieto di cessione del contratto di appalto

1.   Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

2.   Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatarie deve essere comunicata e documentata - pena la sospensione dei pagamenti - alla Civica Amministrazione, la quale provvede a prenderne atto con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione che attesti l'inesistenza di cause ostative alla contrattazione, nonché della documentazione antimafia prevista.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - Norma transitoria

1.   Il presente regolamento entra in vigore dal mese successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo approva e si applica solo alle procedure di gara indette successivamente a tale data.

2.   Alla stipulazione degli atti negoziali non conseguenti a procedure di gara, si applicano gli articoli 27 e seguenti del presente regolamento fin dalla sua entrata in vigore.