N. 368

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO E DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE IN ENTI VIGILATI E/O PARTECIPATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 febbraio 2014 (mecc. 2013 07429/002), I.E. esecutiva dal 10 marzo 2014.

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INDICE

CAPO I - FINALITÀ
Articolo 1 - Oggetto

CAPO II - PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
Articolo 2 - Adempimenti all'inizio della carica
Articolo 3 - Adempimenti in corso di mandato
Articolo 4 - Adempimenti alla cessazione della carica
Articolo 5 - Adempimenti inerenti il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado
Articolo 6 - Modalità di presentazione
Articolo 7 - Pubblicazione dei dati

CAPO III - ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI
Articolo 8 - Anagrafe pubblica
Articolo 9 - Dati concernenti i titolari di cariche elettive e di governo
Articolo 10 - Dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
Articolo 11 - Aggiornamenti e variazioni

CAPO IV - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE. SANZIONI
Articolo 12 - Obblighi di comunicazione. Vigilanza sull'adempimento
Articolo 13 - Adempimenti conseguenti alla mancata o incompleta comunicazione dei dati
Articolo 14 - Sanzioni


CAPO I - FINALITÀ

Articolo 1 - Oggetto

1.   Il presente regolamento disciplina l'attuazione delle norme in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e anagrafe pubblica dei titolari di cariche elettive e di governo dettate dalla Legge 441/1982 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 33/2013. Disciplina altresì l'attuazione delle norme in materia di pubblicità dei dati dei titolari di cariche direttive in enti vigilati e/o partecipati.

2.   Il regolamento disciplina inoltre le modalità attraverso le quali si dà attuazione alla trasparenza delle attività istituzionali, come già individuato con precedenti deliberazioni.

CAPO II - PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Articolo 2 - Adempimenti all'inizio della carica

1.   Entro tre mesi dall'entrata in carica i Consiglieri Comunali, il Sindaco, gli Assessori, i Presidenti ed i Consiglieri Circoscrizionali sono tenuti a presentare le seguenti dichiarazioni e atti:
a)   una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale complessiva, comprendente:
      -     i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
      -     le azioni di società;
      -     le quote di partecipazione a società;
      -     l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
b)   copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
c)   una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.
Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Articolo 3 - Adempimenti in corso di mandato

1.   Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i Consiglieri Comunali, il Sindaco, gli Assessori, i Presidenti ed i Consiglieri Circoscrizionali sono tenuti a presentare:
a)   una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) dell'articolo 2 intervenute nell'anno precedente;
b)   copia della dichiarazione dei redditi.

Articolo 4 - Adempimenti alla cessazione della carica

1.   Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i Consiglieri Comunali, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Circoscrizionali sono tenuti a presentare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) dell'articolo 2 intervenute dopo l'ultima dichiarazione presentata.

2.   Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, sono inoltre tenuti a presentare copia della dichiarazione annuale dei redditi.

3.   Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli Amministratori cessati dalla carica per rinnovo del Consiglio e rieletti o rinominati.

Articolo 5 - Adempimenti inerenti il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado

1.   Gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), articolo 3, articolo 4 concernono anche il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle.

2.   Viene data evidenza al mancato consenso.

3.   L'obbligo delle dichiarazioni e attestazioni di cui al comma 1 è posto in capo al titolare dell'incarico politico.

Articolo 6 - Modalità di presentazione

1.   Le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale di cui ai precedenti articoli vengono effettuate sui modelli appositamente predisposti.

2.   Alla distribuzione dei modelli ed al ritiro delle dichiarazioni provvederanno:
-    il Servizio Centrale Consiglio comunale, per i Consiglieri Comunali;
-    il Servizio Giunta Comunale, per il Sindaco e gli Assessori;
-    le Direzioni delle Circoscrizioni per i rispettivi Consiglieri Circoscrizionali.

3.   Per agevolare l'osservanza degli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli è inviato, a cura del Segretario Generale o suo delegato apposito avviso ai soggetti interessati almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini. Contestualmente vengono resi disponibili i moduli di dichiarazione.

Articolo 7 - Pubblicazione dei dati

1.   Le dichiarazioni e attestazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" della home page del sito istituzionale della Città.

2.   I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono liberamente riutilizzabili, come previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 33/2013.

3.   Le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 33/2013 non si applicano alle dichiarazioni dei soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico.

4.   La pubblicazione è effettuata entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione del mandato o dell'incarico. Decorso il termine di pubblicazione, le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

CAPO III - ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI

Articolo 8 - Anagrafe pubblica

1.   L'anagrafe pubblica dei dati relativi ai titolari di cariche elettive e di governo è tenuta:
-    dal Servizio Centrale Consiglio Comunale per i Consiglieri Comunali;
-    dal Servizio Giunta Comunale per il Sindaco, gli Assessori ed i titolari di cariche direttive in enti vigilati e/o partecipati;
-    dalle Direzioni delle Circoscrizioni per i rispettivi Consiglieri Circoscrizionali.

2.   I suddetti Servizi e Direzioni assicurano la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" della home page del sito istituzionale della Città.

Articolo 9 - Dati concernenti i titolari di cariche elettive e di governo

1.   L'anagrafe pubblica contiene per il Sindaco e per ciascuno dei membri della Giunta Comunale, per il Presidente del Consiglio Comunale e per ciascun Consigliere Comunale, per i Presidenti delle Circoscrizioni e per ciascun Consigliere Circoscrizionale, i seguenti dati:
a)    l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b)    il curriculum;
c)    i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
d)    gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
e)    i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
f)    altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
g)    la titolarità di imprese;
h)    la dichiarazione da parte dell'eletto dei finanziamenti ricevuti di importo annuale superiore a 5.000,00 Euro;
i)    gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
j)    le Associazioni cui è iscritto (previo consenso dell'interessato).

2.   L'anagrafe pubblica contiene inoltre, per il Presidente del Consiglio Comunale e per ciascun Consigliere Comunale:
a)   gli atti presentati con iter fino alla conclusione;
b)   il quadro delle presenze ai lavori dell'istituzione di cui fa parte ed i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa;
c)   l'attività amministrativa svolta, comprensiva degli interventi effettuati, degli atti presentati come firmatario semplice o primo firmatario, le votazioni effettuate.

3.   L'anagrafe pubblica contiene altresì le presenze del Sindaco e degli Assessori in Giunta Comunale e le deliberazioni di competenza consiliare presentate dal Sindaco e/o dagli Assessori.

Articolo 10 - Dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1.   Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, sono disciplinati dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 33/2013, cui si rimanda. I soggetti di cui al presente articolo dovranno altresì comunicare le associazioni a cui sono iscritti e a cui hanno erogato donazioni nella durata del proprio mandato (previo consenso degli interessati).

2.   Le eventuali violazioni agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al precedente comma, segnalati dalla Direzione competente, sono sanzionate come previsto dall'articolo 47, comma 2, del Decreto Legislativo 33/2013. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dai successivi articoli 12, 13 e 14.

Articolo 11 - Aggiornamenti e variazioni

1.   Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i Consiglieri Circoscrizionali ed i titolari di cariche direttive in enti vigilati e/o partecipati, entro trenta giorni dal momento in cui si verificano, dichiarano le variazioni dei dati dell'anagrafe pubblica intervenute.

2.   L'anagrafe è aggiornata tempestivamente ed in ogni caso con cadenza trimestrale a cura, per le rispettive competenze, del Servizio Centrale Consiglio Comunale, del Servizio Giunta Comunale, delle Direzioni delle Circoscrizioni.

CAPO IV - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE. SANZIONI

Articolo 12 - Obblighi di comunicazione. Vigilanza sull'adempimento

1.   Il Segretario Generale svolge attività di vigilanza sull'osservanza degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

2.   La violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione, come previsto dall'articolo 47 del Decreto Legislativo 33/2013 e dal presente regolamento.

Articolo 13 - Adempimenti conseguenti alla mancata o incompleta comunicazione dei dati

1.   Alla scadenza dei termini previsti per la comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale, di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché dei dati relativi a tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica da parte dei titolari di cariche elettive, i Dirigenti dei Servizi/Direzioni competenti alla raccolta delle dichiarazioni danno notizia al Segretario Generale dei casi di mancata o incompleta presentazione delle medesime.

2.   In caso di mancata comunicazione dei dati, il Segretario Generale, a mezzo di posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, notifica al titolare inadempiente l'invito a presentare la dichiarazione entro i quindici giorni consecutivi successivi alla data di ricevimento dell'invito stesso. L'invito dovrà contenere anche l'indicazione che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14.

3.   Nel caso in cui le dichiarazioni presentate siano incomplete il Segretario Generale, a mezzo di posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita il titolare inadempiente ad integrarle entro i quindici giorni consecutivi successivi alla data di ricevimento dell'invito stesso, indicando i vizi riscontrati. L'invito dovrà contenere anche l'indicazione che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14.

4.   Gli inviti di cui al comma 2 ed al comma 3 sono comunicati per conoscenza al Sindaco o al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare.

5.   Nel caso in cui il titolare inadempiente provveda nel termine assegnato a presentare o ad integrare la dichiarazione, il Segretario Generale comunica l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco o al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare.

6.   Nel caso in cui il titolare inadempiente non ottemperi nel termine assegnato, il Segretario Generale provvede alla segnalazione dell'inadempienza al Responsabile per la trasparenza, per l'irrogazione della relativa sanzione.

Articolo 14 - Sanzioni

1.   La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di comunicazione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 12 e 13 comporta, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 33/2013, l'applicazione di una sanzione amministrativa nell'ambito dei seguenti limiti edittali: da un minimo di Euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila).

2.   A norma del comma 2 dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., nelle fattispecie di seguito indicate si applicano le relative sanzioni in misura ridotta:
a)   la mancata presentazione delle dichiarazioni, decorsi i termini assegnati dall'invito ad adempiere di cui al comma 2 dell'articolo 13, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 2.000,00 (duemila);
b)   la presentazione di dichiarazioni incomplete, che non siano state integrate entro i termini assegnati dall'invito ad adempiere di cui al comma 4 dell'articolo 13, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 500,00 (cinquecento);
c)   ogni recidiva della stessa tipologia commessa nel corso dello stesso mandato è punita con la sanzione pari al doppio dell'importo della sanzione rispettivamente prevista per la violazione ripetuta di cui alle lettere a) e b).

3.   Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate applicando le disposizioni e i termini previsti dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i..

4.   La competenza all'irrogazione delle sanzioni è del Responsabile per la trasparenza.

5.   Il Responsabile per la trasparenza, ricevuta dal Segretario Generale la segnalazione dell'inadempienza, notifica la violazione al titolare interessato il quale, entro trenta giorni dalla data della notifica, può far pervenire scritti difensivi e documenti giustificativi.

6.   Il Responsabile per la trasparenza, esaminati gli scritti difensivi ed i documenti inviati, se ritiene di procedere ad applicare la sanzione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese.

7.   Dell'irrogazione delle sanzioni viene data comunicazione al Sindaco od al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare.

8.   Il relativo provvedimento è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

9.   Il Responsabile per la trasparenza può valutare esimente per l'applicazione della sanzione una comprovata causa di forza maggiore che non ha consentito di adempiere ad uno degli obblighi di presentazione ovvero all'integrazione della dichiarazione.

10.   L'ordinanza-ingiunzione prevede che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza stessa.

11.   Nel caso in cui la sanzione non sia corrisposta nel termine previsto, previa diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla data di notifica della diffida, si provvede alla riscossione forzata a norma di legge.

12.   Su istanza del titolare interessato oppure, nel caso di mancato pagamento, entro il termine previsto al comma 10, è disposta la compensazione tra l'indennità di carica o i gettoni di presenza maturati o maturandi e l'importo della sanzione pecuniaria comminata.