N. 367

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE COMMISSIONI DI MERCATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 06742/016), I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014.

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INDICE

Articolo 1 - Definizione
Articolo 2 - Funzioni
Articolo 3 - Composizione
Articolo 4 - Elezioni
Articolo 5 - Modalità
Articolo 6 - Validità dell'elezione
Articolo 7 - Durata
Articolo 8 - Sostituzioni
Articolo 9 - Comunicazioni
Articolo 10 - Abrogazioni


Articolo 1 - Definizione

1.   Le Commissioni di Mercato sono organismi elettivi degli operatori su area pubblica, istituite in ogni singolo mercato della Città.

Articolo 2 - Funzioni

1.   La Commissione di Mercato ha il compito di collaborare, con funzioni consultive, con la Pubblica Amministrazione per agevolare quegli interventi necessari a migliorare il funzionamento della specifica area di mercato.

2.   La Commissione di Mercato svolge funzioni consultive su:
-    la ristrutturazione del mercato e dei relativi posteggi;
-    le attività promozionali;
-    le modifiche dell'orario di vendita;
-    i provvedimenti di viabilità e sosta relativi alla zona di mercato e sue pertinenze;
-    le proposte di modifiche e miglioramenti da apportare alle strutture, alle attrezzature, ai servizi del mercato;
-    su ogni altro punto ritenuto utile.

3.   Agli incontri tra la Pubblica Amministrazione e le Commissioni di Mercato sono invitati i membri della Commissione Consultiva Tecnica, nonché il Presidente della Circoscrizione territorialmente competente o suo delegato. Sarà cura della Amministrazione verbalizzare i contenuti delle discussioni all'ordine del giorno e sottoporne la sottoscrizione a tutti i soggetti riconosciuti convenuti a partecipare; la mancata deposizione della firma comporterà la dicitura a verbale "non intende sottoscrivere".

4.   I pareri espressi dalla Commissione di Mercato costituiscono espressione del parere degli operatori di mercato.

5.   La Commissione di Mercato è tenuta almeno una volta all'anno a convocare l'assemblea degli operatori del mercato stesso.

6.   L'Assessore o suo delegato convoca almeno una volta all'anno le Commissioni di Mercato.

Articolo 3 - Composizione

1.   In ogni mercato è istituita una commissione composta da massimo:
-    3 componenti nei mercati con numero di posteggi non superiore a 50;
-    5 componenti nei mercati con numero di posteggi da 51 a 100;
-    7 componenti nei mercati con numero di posteggi da 101 a 200;
-    9 componenti nei mercati con numero di posteggi oltre 200.

2.   Ai soli fini dell'elezione della Commissione di Mercato il mercato di piazza della Repubblica viene suddiviso in settori omogenei per merceologia o per area di occupazione. E precisamente: il settore extralimentare perimetrale mercato ittico e piazza mercato ittico (4 rappresentanti); mercato extralimentare piazzette Milano (3 rappresentanti); mercato extralimentare calzature (1 rappresentante); mercato extralimentare casalinghi (1 rappresentante); alimentare (5 rappresentanti); produttori (3 rappresentanti), attingendo a chi ha riportato il maggior numero dei voti in ciascuna categoria.

3.   Nel caso in cui il numero totale dei posteggi attivi sia inferiore a dieci, non è prevista l'elezione della Commissione di Mercato. La rappresentanza verrà garantita da un soggetto designato dagli stessi concessionari di posteggio.

4.   I Componenti della Commissione, di cui al precedente comma 1, devono rappresentare tutte le categorie merceologiche presenti sul mercato. Va in ogni caso garantita l'elezione di almeno un rappresentante per ciascuna delle categorie merceologiche alimentare, extralimentare e produttori attingendo a chi ha riportato il maggior numero dei voti in ciascuna categoria. I componenti della Commissione devono rappresentare in modo proporzionale la composizione del mercato nei diversi settori alimentare, extralimentare, produttori, secondo una tabella da assumersi con deliberazione di Giunta Comunale, in occasione del rinnovo delle Commissioni di Mercato.

5.   L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare operatori non facenti parte della Commissione di Mercato qualora le esigenze lo richiedano.

6.   Per i due mercati turnanti sono istituite due Commissioni, elette con le stesse modalità. Sarà cura delle due Commissioni dei mercati turnanti nominare un loro specifico rappresentante per le Commissioni di ogni singolo mercato della Città, ove la categoria sia presente.

Articolo 4 - Elezioni

1.   Tutti gli operatori, concessionari di almeno un posto fisso giornaliero sul mercato, hanno diritto di voto e la possibilità di essere eletti. Qualora lo stesso soggetto fisico o giuridico sia titolare, sullo stesso mercato, di più concessioni può esprimere un solo voto.

2.   Il concessionario di posteggio che concede in affitto l'azienda può esercitare il diritto di voto attivo e passivo.

3.   Le date e le sedi di svolgimento delle elezioni saranno comunicate agli operatori interessati al voto attraverso opportune forme di pubblicità sui mercati cittadini e utilizzando i diversi canali informativi a disposizione della comunicazione istituzionale della Città, ivi comprese le Circoscrizioni, a partire dal trentesimo giorno antecedente l'elezione.

4.   La sede della votazione è di norma l'area mercatale o altra sede individuata dall'Amministrazione.

5.   In caso di titolarità dell'autorizzazione da parte di una società, il legale rappresentante può delegare ad altro socio l'espressione del voto, purché quest'ultimo sia provvisto di formale delega debitamente sottoscritta dal delegante e dei necessari documenti. Il concessionario, con le stesse modalità, può delegare l'espressione del voto al coadiuvante dell'azienda.

Articolo 5 - Modalità

1.   I nominativi dei soggetti che possono essere eletti in un mercato è messo a disposizione nel seggio in ordine alfabetico con un numero progressivo a cui segue nome e cognome dell'operatore eleggibile e depositato 30 giorni prima delle elezioni nelle Circoscrizioni. L'indicazione sulla scheda elettorale può far riferimento al numero o al solo cognome del prescelto. In caso di errore nell'indicazione del cognome il voto sarà considerato valido in sede di scrutinio in caso di chiara riconducibilità al soggetto. In caso di cognomi uguali è obbligatoria l'indicazione del nome.

2.   Ogni elettore, per essere ammesso al voto, dovrà esibire la propria autorizzazione commerciale o documento equipollente e documento d'identità.

3.   Si indicano al massimo tre preferenze. Qualora vengano indicate più preferenze oltre il numero massimo consentito il voto è valido solamente per i primi tre nominativi.

4.   È nullo il voto relativo a nominativi non compresi nell'elenco degli operatori eleggibili o appartenenti a mercati diversi, o non identificabili per omonimia o altro.

5.   Risultano eletti gli operatori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 4. A parità di voti risulta eletto l'operatore con maggiore anzianità di concessione del posteggio nell'area mercatale interessata.

6.   Eventuali contestazioni, formulate per iscritto entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dei risultati, saranno esaminate nei successivi sessanta giorni da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione competente, che ne assume la Presidenza.

7.   Le schede verranno conservate per un periodo non inferiore a settantacinque giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data dello scrutinio presso la Circoscrizione competente.

8.   I rappresentanti delle Associazioni di Categoria di cui alla Commissione Tecnica Consultiva possono accedere ai seggi in ogni momento esibendo la tessera dell'Associazione di riferimento.

Articolo 6 - Validità dell'elezione

1.   Il Corpo di Polizia Municipale assicura il regolare svolgimento delle elezioni e ne attesta il corretto svolgimento (apertura, svolgimento, chiusura). Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto gli addetti della Polizia Municipale provvederanno a consegnare le urne al Direttore di Circoscrizione di appartenenza che ne curerà lo spoglio in seduta pubblica ed alla presenza del Corpo di Polizia Municipale. Il Direttore della Circoscrizione provvederà ad inviare i risultati al Direttore della Divisione Commercio e Attività produttive. Si procederà quindi alla compilazione dell'elenco dei votati ed alla proclamazione degli eletti.

2.   Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito della Città della proclamazione, l'eletto può rinunciare all'incarico comunicandolo per iscritto al Servizio Mercati.

Articolo 7 - Durata

1.   La Commissione di Mercato rimane in carica cinque anni e comunque sino a nuove elezioni.

Articolo 8 - Sostituzioni

1.   In caso di non accettazione, di dimissioni dalla Commissione di Mercato, decesso, cessione, revoca della concessione o altra causa impeditiva, il Commissario sarà sostituito attingendo in primis dal primo dei non eletti.

2.   L'elenco dei componenti le diverse Commissioni di Mercato, a cura del Servizio Mercati, sarà tenuto a disposizione delle Circoscrizioni, delle Sezioni della Polizia Municipale, delle Associazioni di Categoria e dei Coordinatori delle stesse Commissioni.

3.   In caso di assenza ingiustificata di un Commissario che superi quattro convocazioni, è prevista la sua decadenza automatica dalla Commissione.

Articolo 9 - Comunicazioni

1.   I membri della Commissione di Mercato, entro quindici giorni dalla proclamazione, comunicano al Servizio Mercati un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica a cui faranno capo le convocazioni e le comunicazioni dell'Amministrazione.

2.   I membri di Commissione si impegnano a comunicare al Servizio Mercati un membro con funzioni di coordinatore.

Articolo 10 - Abrogazioni

1.   Il regolamento delle Commissioni di Mercato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 dicembre 2002 (mecc. 2002 06294/016) esecutivo dal 30 dicembre 2002 e s.m.i. è abrogato.