N. 363

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 marzo 2013 (mecc. 2013 00113/002), esecutiva dall'8 aprile 2013.

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INDICE

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Circoscrizioni
Articolo 3 - Modalità di assegnazione
Articolo 4 - Durata
Articolo 5 - Modalità di coltivazione
Articolo 6 - Divieti
Articolo 7 - Obblighi
Articolo 8 - Scadenza assegnazione
Articolo 9 - Danni
Articolo 10 - Canone
Articolo 11 - Modifiche
Articolo 12 - Revoca dell'assegnazione


Articolo 1 - Oggetto

1.   La Città di Torino assegna, tramite bando circoscrizionale, tranne che nei casi previsti dall'articolo 3 comma 5, ai cittadini maggiorenni residenti in Torino che ne facciano richiesta, in forma individuale od in gruppo di cui venga comunque indicato il soggetto responsabile, nella misura di un appezzamento per richiedente, parti di terreni comunali da destinarsi ad orto. La superficie dell'orto assegnando non sarà inferiore a 50 metri quadrati e superiore a 100 metri quadrati. I siti saranno consegnati liberi da impedimenti, con verifica delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del terreno.

2.   Attraverso l'assegnazione degli orti urbani, la Civica Amministrazione persegue le seguenti finalità:
-    valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado ed alla marginalità ed attribuendo loro la qualità di "aree a destinazione agricola", contro il consumo del territorio e per la tutela dell'ambiente ed il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi;
-    sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, favorendo la coesione ed il presidio sociale;
-    insegnare e diffondere tecniche di coltivazione;
-    sostenere la produzione alimentare biologica e le essenze ortive tradizionali locali;
-    favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività (prevenzione ed educazione ambientale);
-    favorire attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica.

Articolo 2 - Circoscrizioni

1.   Le Circoscrizioni, con idoneo provvedimento, costituiscono una Commissione di valutazione tecnica per il ricevimento delle domande dei cittadini per l'assegnazione degli orti ed identificano le diverse tipologie di orti secondo le modalità di assegnazione previste dall'articolo 3.

2.   Ad assegnazione avvenuta, viene istituita una Commissione di Controllo per la gestione degli orti, presieduta dal Presidente della Circoscrizione o da un suo delegato ed integrata dai rappresentanti degli assegnatari e da 1 rappresentante della competente Sezione di Polizia Municipale, nominati con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale su proposta del Presidente. Detto provvedimento dovrà indicare il numero dei rappresentanti, il modo di designazione ed i compiti ad essi assegnati.

3.   Ogni Circoscrizione potrà emanare un regolamento integrativo del presente, nel rispetto del medesimo. I regolamenti di Circoscrizione esistenti dovranno essere armonizzati al presente.

Articolo 3 - Modalità di assegnazione

1.   Per l'assegnazione di una quota prevalente degli orti, costituita dai cosiddetti "orti sociali", dovranno essere presi in esame necessariamente i seguenti requisiti:
a)   reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente (ISEE inferiore ad Euro 15.000,00);
b)   maggiore anzianità del richiedente.
Le Circoscrizioni potranno valutare le richieste di assegnazione, identificando le diverse classi di età.

2.   Chi già coltivasse ad orto un terreno comunale sarà tenuto in evidenza al momento dell'assegnazione nel caso detto terreno gli venga sottratto per lavori di pubblica utilità condotti dalla Città o per conto di essa. Tale condizione non rappresenta comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito.

3.   Inoltre, a parità di altre condizioni, verrà data precedenza alla maggiore vicinanza dell'abitazione o del luogo di lavoro all'orto ed ai richiedenti che nel precedente bando non avevano ottenuto l'assegnazione, ancorché fossero provvisti dei requisiti utili al loro inserimento in graduatoria. Essendo il presente un Regolamento Quadro di valore cittadino, è demandata facoltà alle singole Commissioni Circoscrizionali di deliberare in materia per questioni di competenza territoriale per quanto si renderà necessario, onde assicurare un regolare svolgimento nella gestione degli orti urbani. I criteri di assegnazione verranno indicati con provvedimento deliberativo del Consiglio Circoscrizionale e l'assegnazione decorrerà dalla data di esecutività del detto provvedimento.

4.   I bandi emanati da ogni Circoscrizione dovranno riservare almeno il 20% delle assegnazioni secondo le seguenti caratteristiche:
a.   orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali;
b.   orti di prossimità rivolti a cittadini, anche in forma collettiva, che contribuiranno con canoni di concessione più elevati di quelli previsti per gli "orti sociali".

5.   E' possibile, al fine dell'utilizzo di appezzamenti compresi in un'area complessiva di dimensioni inferiori ai 2.500 metri quadrati, la stipula di convenzioni tra la Città, su proposta della Circoscrizione di concerto con l'Assessore al Verde, ed associazioni del territorio, enti no profit interessati ad una migliore qualità della vita ed alla tutela del territorio, che nel tempo abbiano chiesto di poter collaborare nella gestione di una porzione di area verde pubblica, seguendo l'intento di condurre attività aggregative, di animazione e restituzione sociale, educative, terapeutiche ed informative.
Queste aree mantengono le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Devono essere conservate dalle suddette associazioni nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza in analogia con le altre modalità di coltivazione (articolo 5 comma 2). Per le stesse aree potranno essere previste deroghe alla durata (articolo 4) ed al canone annuo da versarsi da parte degli assegnatari (articolo 10).

6.   Il presente Regolamento e gli eventuali regolamenti di Circoscrizione dovranno essere sottoscritti ed integralmente accettati prima dell'assegnazione da ogni assegnatario.

Articolo 4 - Durata

1.   L'assegnazione dell'orto avrà durata quinquennale e non sarà automaticamente rinnovabile alla scadenza.

2.   Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione ad intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ecc.) manterranno la naturale scadenza del bando di assegnazione.

Articolo 5 - Modalità di coltivazione

1.   Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad una attività commerciale o a scopo di lucro.

2.   Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

Articolo 6 - Divieti

1.   L'assegnatario non potrà tenere in forma stabile sull'area assegnata animali, né usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, né diserbanti od altri prodotti che possano in qualche modo recare disturbo.

2.   L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno né concederne a terzi l'uso pena l'immediata decadenza della assegnazione.

3.   Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata, la Commissione di Controllo potrà proporre all'Amministrazione, con parere scritto motivato, la revoca dell'assegnazione.

4.   E' fatto divieto alla costruzione abusiva di capanni e similari. In accordo con la Commissione di Controllo, è consentita la posa di coperture in plastica (di misura max di metri 2 x 5), ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose.

5.   Agli assegnatari è fatto divieto di recintare il lotto assegnato con una delimitazione superiore a 130 centimetri di altezza.

6.   E' vietato inoltre:
-    scaricare materiali anche se non inquinanti;
-    tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
-    effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
-    accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
-    superare l'altezza di 180 centimetri con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni, onde evitare ombreggiature verso i vicini;
-    occultare la vista dell'orto con teli, steccati o siepi.

Articolo 7 - Obblighi

1.   L'assegnatario dovrà rispettare i seguenti obblighi:
-    tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, gli arredi, i viottoli e fossetti di scolo;
-    pulire, ogni qualvolta si renda necessario, rimuovendo dal proprio orto eventuali arbusti e/o erbacce;
-    fare buon uso del sistema di irrigazione tenendo presente che nei mesi da aprile ad ottobre questo verrà limitato fino alle ore 9,00 del mattino e dopo le 18,00 della sera;
-    effettuare, all'inizio di ogni periodo di assegnazione, la verniciatura protettiva dei cordoli in legno e del capanno degli attrezzi;
-    i residui vegetali dovranno essere depositati in apposite compostiere od interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Articolo 8 - Scadenza assegnazione

1.   Allo scadere dell'assegnazione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro. Nel caso di colture pluriennali in corso, non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dalla Città e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle.

Articolo 9 - Danni

1.   Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. La Città resta pertanto manlevata da ogni responsabilità. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dalla Commissione con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Articolo 10 - Canone

1.   Il canone annuo da versarsi dall'assegnatario è stabilito con la determinazione circoscrizionale di assegnazione e dovrà essere compreso, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, tra Euro 0,50 ed Euro 1,00 per metro quadrato per gli "orti sociali", e tra Euro 2,00 ed Euro 4,00 per metro quadrato per gli orti di prossimità. Tale cifra verrà versata in un'unica soluzione annua anticipata alla Civica Tesoreria successivamente all'intervenuta esecutività del provvedimento deliberativo circoscrizionale di assegnazione e comunque prima della materiale immissione nell'uso del terreno.

2.   Per le modalità di assegnazione di cui all'articolo 3 comma 5 e comma 4 lettera a, il canone potrà essere abbattuto, individuando nella convenzione modalità diverse di restituzione alla Città.

Articolo 11 - Modifiche

1.   Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dalla Civica Amministrazione sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dall'assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Articolo 12 - Revoca dell'assegnazione

1.   L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

2.   In ogni caso la Commissione potrà revocare l'assegnazione per gravi inadempienze, quali:
-    subaffitto;
-    pagamento per sfruttare gli orti.