N. 355

CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 maggio 2012 (mecc. 2011 08198/130), esecutiva dal 28 maggio 2012.

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INDICE

Articolo 1 - Definizione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.)
Articolo 2 - Composizione
Articolo 3 - Compiti e funzioni
Articolo 4 - Durata in carica
Articolo 5 - Nomina componenti
Articolo 6 - Decadenza componenti
Articolo 7 - Dimissioni componenti
Articolo 8 - Sede, dotazione e supporti strumentali
Articolo 9 - Funzioni della/del Presidente
Articolo 10 - Funzioni della/del Vice Presidente
Articolo 11 - Funzioni amministrative
Articolo 12 - Convocazione del C.U.G.
Articolo 13 - Strumenti per l'attività
Articolo 14 - Collaborazione con altri organismi
Articolo 15 - Pubblicità dei lavori del C.U.G.
Articolo 16 - Norma Finale


Articolo 1 - Definizione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.)

1.   Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito denominato C.U.G.) è un organo paritetico con compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle materie demandate dalle leggi e dai contratti.

2.   Il C.U.G. sostituisce i Comitati per le Pari Opportunità ed i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, unificandone le competenze ed opera in un'ottica di continuità con l'attività e le progettualità poste in essere dagli organismi preesistenti (Co.Po.Mo).

Articolo 2 - Composizione

1.   Tutte/i le/i componenti del C.U.G. devono essere dotate/i di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi ed in particolare:
-    adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.;
-    adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
-    adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

2.   Il Comitato, organismo paritetico, ai sensi dell'articolo 21 Legge n. 183/2010, è così composto:
A)   Presidente: scelta/o tra le/i dipendenti in possesso dei requisiti di cui sopra e di elevate capacità organizzative, esperienza di funzioni di organizzazione e gestione del personale;
B)   Rappresentanti delle OO.SS: due componenti designate/i da ogni Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa, in base alla normativa vigente;
C)   Rappresentanti dell'Amministrazione, appartenenti alle Divisioni e Servizi significativi per numero di dipendenti e funzioni.

3.   Fra le/i rappresentanti dell'Amministrazione componente necessaria è il/la dirigente del Settore competente sulle Pari Opportunità.

4.   Le/i rappresentanti delle OO.SS e le/i rappresentanti dell'Amministrazione sono nominate/i in pari numero.

5.   La/il Consulente di Fiducia partecipa alle riunioni del Comitato in qualità di esperta/o, senza diritto di voto.

6.   L'Assessore con delega alle Pari Opportunità partecipa alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto.

6bis.   Due componenti della Commissione Consiliare Diritti e Pari Opportunità, uno di maggioranza, uno di minoranza, partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

7.   Il Comitato ha la facoltà di strutturarsi in gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti che potranno avvalersi della collaborazione di soggetti competenti interni o esterni all'Amministrazione.

Articolo 3 - Compiti e funzioni

1.   Il C.U.G. esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze ad esso demandate dalla normativa vigente ed assume i compiti precedentemente demandati ai Comitati per le Pari Opportunità ed ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
In particolare ha compiti propositivi su:
    A)   predisposizione di piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne ed il benessere organizzativo;
    B)   promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
    C)   proposte rispetto alle eventuali discriminazioni di genere in riferimento ad inquadramento e retribuzione del personale riscontrate nei dati trasmessi annualmente dal Direttore del Personale (articolo 13 comma 4);
    D)   individuazione delle possibili cause delle discriminazioni ed in ordine alla prevenzione ed alla eliminazione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela delle/dei dipendenti interessate/i, sulla base dei dati trasmessi annualmente dal Direttore del Personale (articolo 13 comma 5) e sulla base della relazione della/del Consulente di Fiducia (articolo13 comma 6);
    E)   iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive a riguardo;
    F)   analisi e programmazione di genere (es. Bilancio di Genere);
    G)   diffusione delle conoscenze ed esperienze sulle tematiche delle pari opportunità e sulle buone prassi adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con le Consigliere di parità dei territori di riferimento;
    H)   azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
    I)    azioni positive, interventi e progetti (indagini di clima, codici etici e di comportamento), idonei a prevenire o a rimuovere situazioni di discriminazione o molestie sessuali, morali e psicologiche (mobbing);
    L)   argomenti di propria competenza da proporre alla delegazione trattante.
Ha compiti consultivi, formulando pareri su:
    A)   i progetti di riorganizzazione dell'Ente;
    B)   i piani di formazione del personale;
    C)   gli orari di lavoro, le forme di flessibilità lavorativa ed interventi di conciliazione;
    D)   i criteri di valutazione del personale;
    E)   la contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
Ha compiti di verifica su:
    A)   risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
    B)   esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
    C)   esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing);
    D)   assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione ed alle convinzioni personali, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle progressioni di carriera e nella sicurezza sul lavoro.

2.   Il C.U.G. esprime, al fine dell'equilibrio di genere, parere preventivo, obbligatorio, non vincolante, su procedure di progressione e di sviluppo di carriera.

3.   Il C.U.G. promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, anche mediante un continuo aggiornamento rivolto a tutte le figure dirigenziali.

4.   Il C.U.G. opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Amministrazione mette a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

5.   L'Amministrazione fornisce al C.U.G. tutti i dati e le informazioni necessarie a garantire l'effettiva operatività. I componenti del Comitato sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al Codice di protezione dei dati personali, al segreto industriale nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza.

6.   Il C.U.G. collabora con l'Amministrazione ed in particolare con le/i responsabili della sicurezza sul lavoro e la/il coordinatrice/coordinatore dei medici competenti, per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere ed all'individualizzazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o da molestie sessuali, morali o psicologiche.

7.   Il C.U.G. redige e trasmette, ai vertici politici ed amministrativi, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, di pari opportunità, di benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni ed alle molestie sessuali, morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.

Articolo 4 - Durata in carica

1.   Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dura in carica quattro anni dal suo insediamento.

2.   Le/i componenti possono essere riconfermate/i per non più di due mandati.

Articolo 5 - Nomina componenti

1.   Il Direttore preposto al vertice dell'Amministrazione, tra le cui funzioni vi è la gestione delle risorse umane, nomina in pari numero, le/i componenti del C.U.G. dei servizi/divisioni individuati e delle OO.SS. rappresentative (ai sensi degli articoli 40 e 43 del D.Lgs n. 165/2001), sulla base di specifiche competenze professionali ed attitudini accertate mediante presentazione di curricula, come da indicazione della direttiva recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia".

Articolo 6 - Decadenza componenti

1.   La/il componente del Comitato assente ingiustificata/o per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

2.   Entro trenta giorni il Direttore competente dovrà provvedere alla surroga su designazione della parte di riferimento.

Articolo 7 - Dimissioni componenti

1.   Le dimissioni di una/un componente sono presentate in forma scritta alla/al Presidente del Comitato.

2.   Entro trenta giorni il Direttore competente dovrà provvedere alla surroga su designazione della parte di riferimento.

Articolo 8 - Sede, dotazione e supporti strumentali

1.   L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Comitato locali opportunamente arredati ed idonei per lo svolgimento delle sedute, per le riunioni dei gruppi di lavoro, nonché per l'espletamento delle mansioni dell'ufficio di segreteria.

2.   L'Amministrazione Comunale assicura le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni del Comitato ed in particolare:
A)    personale per l'ufficio di segreteria in numero, profilo professionale e strumentazione adeguati;
B)    per quanto attiene le risorse finanziarie è istituito apposito capitolo di bilancio presso il Settore competente sulle pari opportunità.
In fase di predisposizione del Bilancio di previsione, il C.U.G. proporrà motivato stanziamento sulla scorta del proprio programma di attività.

Articolo 9 - Funzioni della/del Presidente

1.   Definisce l'ordine del giorno delle sedute del Comitato.

2.   Convoca il Comitato.

3.   Presiede le sedute del Comitato.

4.   Relaziona annualmente sull'attività del Comitato alla Commissione Consiliare Diritti e Pari Opportunità.

Articolo 10 - Funzioni della/del Vice Presidente

1.   Viene nominata/o una/un Vice Presidente con funzioni di supplenza nei confronti della/del Presidente.

Articolo 11 - Funzioni amministrative

1.   Le funzioni amministrative sono attribuite alla/al Dirigente del Settore competente sulle pari opportunità la/il quale:
1)   gestisce e coordina le risorse ed il personale di cui all'articolo 8;
2)   predispone gli atti necessari per l'attuazione delle decisioni assunte dal Comitato relativamente alla parte finanziaria, tecnica e amministrativa;
3)   mantiene i rapporti all'interno dell'Ente con le/i dirigenti per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni del Comitato;
4)   mantiene i collegamenti con gli altri organismi, operanti in materia di pari opportunità, sia nazionali che transnazionali.

Articolo 12 - Convocazione del C.U.G.

1.   Il Comitato viene convocato dalla/dal Presidente o dalla/dal suo Vice, che formula ordine del giorno, almeno quattro volte l'anno da cadenzarsi in funzione dei compiti di cui all'articolo 3.
Il Comitato deve comunque essere convocato quando ne facciano motivata richiesta un terzo delle/dei componenti.

2.   L'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data dell'incontro tramite e-mail.

3.   Per la validità delle sedute occorre la presenza della metà più uno delle/dei componenti. Per l'approvazione delle proposte occorre la maggioranza delle/dei presenti.

4.   Dei lavori del Comitato viene redatto apposito verbale, da approvarsi nella seduta successiva.

Articolo 13 - Strumenti per l'attività

1.   La/il Presidente, ai fini dei lavori del Comitato, può convocare il personale dell'Ente.

2.   Il Comitato promuove l'utilizzo di risorse aggiuntive provenienti dalla UE, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche o private.

3.   L'Amministrazione è tenuta a fornire tutta la documentazione che il Comitato ritenga utile acquisire ai fini del perseguimento delle funzioni, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

4.   Il Direttore del Personale, entro il mese di febbraio di ogni anno, trasmette al Comitato i dati relativi al personale suddivisi per genere, accorpati per divisione, con particolare riferimento ad inquadramento e retribuzione.

5.   Il Direttore del Personale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette al Comitato una relazione sulle vertenze aventi ad oggetto comportamenti contrari ai principi espressi dal Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Torino.

6.   La/il Consulente di Fiducia, entro il 31 gennaio di ogni anno, relaziona sulla propria attività al Sindaco ed al Comitato proponendo, altresì, azioni opportune, specifiche e generali, volte a promuovere un clima idoneo ad assicurare l'applicazione ed il rispetto dei principi del Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Torino.

Articolo 14 - Collaborazione con altri organismi

1.   Il C.U.G., nell'espletamento delle proprie funzioni, collabora con le seguenti figure istituzionali:
1)   Consigliera di parità nazionale e Consigliere di parità territoriali (regionali e provinciali);
2)   Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR);
3)   Consulente di Fiducia dell'Ente;
4)   la Commissione Consiliare Diritti e Pari Opportunità della Città di Torino.

Articolo 15 - Pubblicità dei lavori del C.U.G.

1.   Le sedute del Comitato sono aperte. In alcuni casi particolari, quando lo si ritenga opportuno, le sedute avvengono a porte chiuse.

2.   Il Comitato dispone la pubblicazione di documenti relativi ai lavori effettuati e delle determinazioni assunte, in appositi spazi e/o bacheche dei diversi Servizi.

Articolo 16 - Norma Finale

1.   Il presente regolamento abroga il regolamento di disciplina dell'attività del Comitato per le Pari Opportunità e la tutela dal Mobbing (Co.Po.Mo) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 giugno 2010, (mecc. 2010 01080/130) esecutiva dal 6 luglio 2010.