N. 354

CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO LOCALE SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 COMMA 461 DELLA LEGGE N. 244/2007

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 maggio 2012 (mecc. 2012 00604/064), esecutiva dal 28 maggio 2012.

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INDICE

Premesse
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Riferimento normativo
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Requisiti
Articolo 5 - Documentazione da presentare
Articolo 6 - Presentazione della domanda e iscrizione
Articolo 7 - Vigilanza sul possesso dei requisiti
Articolo 8 - Attività dei Gruppi di lavoro
Articolo 9 - Rimborso spese
Articolo 10 - Segreteria
Articolo 11 - Disposizioni finali


Premesse

Premesso che la Città di Torino ispira e conforma la propria azione anche ai principi di tutela e di valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti ed individua le associazioni dei consumatori quali principali soggetti rappresentativi degli interessi dei cittadini - consumatori.
Preso atto che la legge riconosce alle associazioni dei consumatori compiti e prerogative finalizzati all'interesse generale della collettività ed al bene comune.
Considerato che al fine di garantire la maggior partecipazione ai Tavoli di lavoro di associazioni dei consumatori che abbiano sia un reale ed adeguato grado di rappresentatività sia adeguate competenze tecniche, sono stati condivisi i criteri ed i parametri in base alle specifiche esigenze e connotazioni territoriali anche in conformità ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. I suddetti parametri rispondono all'esigenza di:
- verificare l'effettiva presenza sul territorio comunale e la capacità organizzativa dell'associazione;
- accertare che l'associazione abbia un'adeguata esperienza nel campo della tutela dei consumatori e che quindi la tutela del consumatore sia attività esclusiva o prevalente dell'associazione;
- comprovare che l'associazione abbia una reale rappresentatività sul territorio comunale/provinciale e che la propria azione sul territorio sia continuativa da almeno due anni;
- verificare la trasparenza amministrativa ed economica e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.
Il Consiglio Comunale approva il seguente regolamento.

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1.   Il presente regolamento, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (articolo 118 della Costituzione della Repubblica), definisce i criteri che le associazioni di tutela dei consumatori devono possedere per essere iscritte nell'apposito elenco che la Città di Torino istituisce per riconoscerle e per regolare la loro partecipazione alle attività previste dalle legge e dai regolamenti, nonchè ai Gruppi di lavoro per l'elaborazione delle Carte della qualità in materia di servizi pubblici locali, a seguito della stipulazione dei Contratti di Servizio.

2.   Il regolamento definisce inoltre le modalità di funzionamento dei Gruppi di lavoro ed il rapporto tra la Città di Torino, le associazioni ed i rappresentanti delle aziende che partecipano ai Gruppi.

Articolo 2 - Riferimento normativo

1.   Il comma 461 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede:
"Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso".

2.   Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.

3.   In ogni caso dovrà tenersi conto di eventuale normativa sopravvenuta e/o modificativa delle norme citate.

Articolo 3 - Definizioni

Elenco delle Associazioni: il documento in cui sono registrate le associazioni che sono in possesso dei requisiti richiesti nel presente Regolamento per partecipare ai Gruppi di lavoro per l'elaborazione e la stipula delle Carte della qualità dei servizi.
Gruppo di Lavoro: l'insieme dei soggetti che attraverso incontri formali e verbalizzati, ed elaborazioni individuali si confronta e negozia la definizione dei contenuti e dei parametri qualitativi e quantitativi contenuti nelle Carte della qualità dei servizi.
Il Gruppo di lavoro realizza congiuntamente tutte le attività così come definite dal seguente articolo 8 ed avrà composizione diversificata a seconda della specifica Carta in discussione.
Carta della Qualità dei Servizi: il documento che stabilisce i principi a cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio.
La Carta dei Servizi costituisce uno strumento di trasparenza ed informazione per orientare gli utenti nelle numerose attività e nei servizi offerti e metterli nella condizione di poter controllare direttamente la qualità e la quantità dei servizi erogati.
Associazioni dei consumatori: Soggetti collettivi senza scopo di lucro che hanno come fine unico o prevalente la tutela degli utenti e dei consumatori con particolare riferimento alla materia dei servizi pubblici locali.
Gestore: il soggetto gestore che, avendo stipulato con la Città di Torino un contratto di servizio, eroga un servizio pubblico locale.
Agenzia dei Servizi Pubblici Locali: l'Agenzia è istituita dal Consiglio Comunale quale strumento di supporto agli organi comunali per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sui servizi pubblici locali in conformità ai vigenti regolamenti comunali.
Commissione tecnica: composta da rappresentanti del soggetto gestore e del Comune di Torino, presieduta dal Dirigente del Settore competente o da suo delegato, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e con la partecipazione dell'Agenzia dei servizi pubblici locali del Comune di Torino.

Articolo 4 - Requisiti

1.   I requisiti richiesti alle associazioni sono elaborati utilizzando i parametri stabiliti dalla Legge Regionale n. 24/2009, ridefinendoli in base alle specifiche esigenze e connotazioni territoriali.

2.   La definizione di tali requisiti risponde a molteplici necessità:
1)   verificare la reale presenza sul territorio e la capacità organizzativa dell'associazione;
2)   accertare che l'associazione abbia un'adeguata esperienza nel campo della tutela dei consumatori e che quindi la tutela del consumatore sia attività esclusiva o prevalente dell'associazione;
3)   comprovare che l'associazione abbia una reale rappresentatività sul territorio comunale/provinciale e che la propria azione sul territorio sia continuativa da almeno due anni;
4)   verificare la trasparenza amministrativa ed economica e l'insussistenza di conflitti di interessi dei legali rappresentanti dell'associazione.

3.   Affinchè le associazioni dei consumatori possano partecipare ai Tavoli di lavoro ed essere iscritte nell'apposito elenco cosiddetto devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1)   riconoscimento a livello regionale: essere iscritte nell'elenco, predisposto ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regione Piemonte 26 ottobre 2009 n. 24 ("Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti"), emanata in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto "Codice del consumo"), delle associazioni rappresentative a livello regionale ed avere almeno una sede sul territorio della provincia di Torino, nonché un'articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori (sportello aperto al pubblico);
2)   riconoscimento a livello cittadino: in mancanza del riconoscimento previsto al precedente punto 1) si richiedono i seguenti requisiti:
      a)   presenza di una sede e di un'autonoma struttura associativa sul territorio della provincia di Torino;
      b)   articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori (sportello aperto al pubblico);
      c)   avvenuta costituzione, da almeno 2 (due) anni (a far data dal 1 gennaio 2009), con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata;
      d)   possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo prevalente la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
      e)   svolgimento di un'attività continuativa nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione svolta sul territorio cittadino o provinciale;
      f)   numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione provinciale;
      g)   tenuta di un rendiconto che evidenzi entrate ed uscite dell'associazione;
      h)   non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

Articolo 5 - Documentazione da presentare

1.   Presso il Settore competente è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative ai fini dell'instaurazione dei Tavoli di lavoro per gli adempimenti di cui al comma 461 dell'articolo 2 della Legge n. 244/2007 sui contratti di servizio stipulati dall'Amministrazione cosiddetto "Elenco delle associazioni dei consumatori della Città di Torino previsto ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244".

2.   Potranno iscriversi al suddetto elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al precedente articolo 4.

3.   Il possesso dei requisiti di cui al punto 1) potrà essere attestato con autocertificazione da consegnare presso il Settore competente.

4.   Tutte le associazioni interessate ad avere il riconoscimento di cui al punto 2) del precedente articolo 4 per essere iscritte al suddetto elenco dovranno dare prova di possedere i requisiti definiti nel precedente articolo presentando specifica documentazione:
1)   Atto Costitutivo/Statuto o verbale di assemblea attestante la sede legale/operativa dell'associazione ed istituzione di un ufficio/sportello aperto al pubblico;
2)   Titolo giuridico che comprovi il possesso o la detenzione dell'immobile adibito a sportello, Intestazione utenze luce e/o telefono del domicilio dell'associazione o qualsiasi altra modalità che ne attesti la reale presenza al recapito indicato come sportello o ufficio aperto al pubblico;
3)   autocertificazione attività svolta dall'associazione nell'ultimo biennio;
4)   elenco non nominativo degli iscritti su popolazione residente in provincia di Torino;
5)   rendiconto che dia evidenza delle entrate e delle uscite;
6)   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione (ex articoli da 46 a 49 T.U. 445/2000) attestante la condotta penale e la compatibilità dell'attività professionale del rappresentante legale dell'associazione con le attività dell'associazione stessa (requisito lett. h) articolo precedente).

5.   La perdita anche di uno solo dei requisiti, nonché la violazione del divieto di ogni attività di pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione, comportano la cancellazione dall'elenco.

Articolo 6 - Presentazione della domanda e iscrizione

1.   Le associazioni interessate ad essere iscritte all'"Elenco delle associazioni dei consumatori della Città di Torino previsto ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" dovranno presentare richiesta attraverso apposito modulo attestando, con autocertificazione, il possesso di almeno uno dei requisiti richiesti al precedente articolo 4.

2.   La richiesta deve essere presentata al Settore competente, attraverso invio cartaceo o attraverso fax o e-mail.

3.   L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine della verifica sul possesso dei requisiti dichiarati.

4.   Le associazioni in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al precedente articolo 4 riceveranno comunicazione scritta da parte del Settore competente e saranno formalmente iscritte nell'"Elenco delle associazioni dei consumatori della Città di Torino previsto ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244". Riceveranno quindi convocazione (via telematica o via fax) da parte del Settore per le riunioni dei Gruppi di lavoro.

5.   Le associazioni che non possiedono i requisiti richiesti non verranno iscritte nell'Elenco e quelle che li perdono, nel corso del tempo e/o a seguito di verifica ai sensi del successivo articolo 7, saranno automaticamente cancellate dall'Elenco.

Articolo 7 - Vigilanza sul possesso dei requisiti

1.   La Città di Torino ha la facoltà di verificare il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'"Elenco delle associazioni dei consumatori della Città di Torino previsto ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" attraverso la documentazione presentata dalle associazioni dei consumatori ed accertare periodicamente, comunque ogni anno, il mantenimento degli stessi.

Articolo 8 - Attività dei Gruppi di lavoro

1.   Ai Gruppi di Lavoro di cui al precedente articolo 3 partecipano i legali rappresentanti o propri delegati delle associazioni facenti parte dell'Elenco.

2.   Il Settore competente supervisionerà le attività dei Gruppi di lavoro, verificando il possesso dei requisiti da parte delle associazioni dei consumatori, garantendo il buon andamento di tutte le attività, fissando la frequenza degli incontri prevista ai sensi di legge, garantendo la redazione delle Carte della qualità dei servizi entro il periodo fissato nel relativo contratto di servizio e la previsione di un sistema di monitoraggio, partecipando alla sessione annuale di verifica di funzionamento dei servizi (ai sensi del comma 461 articolo 2 Legge n. 244/2007).

3.   L'Agenzia dei Servizi Pubblici della Città di Torino, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo sui servizi, potrà partecipare alle attività dei Gruppi di lavoro, fornendo pareri ed effettuando indagini o apposite ricerche.

4.   In caso di particolari e specifiche esigenze potranno essere convocati ulteriori soggetti da parte dei componenti dei Gruppi di Lavoro.

5.   I Gruppi di lavoro sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 461 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare:
-    elaborazione e redazione delle Carte della qualità dei servizi;
-    verifica dell'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi dei servizi;
-    attuazione di un sistema di monitoraggio permanente dei parametri definiti nella Carta;
-    realizzazione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi.

6.   Il Settore competente convocherà periodicamente e con il dovuto anticipo le associazioni dei consumatori per l'elaborazione congiunta delle Carte della qualità per le attività di verifica e sessione annuale.

7.   Tali sedute dovranno essere concordate durante la prima riunione con il Gruppo di lavoro e comunque non potranno superare il numero di 12 per ciascun anno (esclusa la sessione annuale di verifica e la consultazione obbligatoria in sede di stipulazione del contratto di servizio).

8.   La mancata partecipazione ad una o più riunioni dei Gruppi di Lavoro non implica la decadenza dell'iscrizione all'Elenco, salvi gli effetti di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 - Rimborso spese

1.   Per le attività previste dal presente regolamento le associazioni riceveranno un rimborso spese in relazione alla loro effettiva partecipazione, quantificato in Euro 20,00 a seduta oltre I.V.A. se dovuta, il quale sarà erogato, con modalità da stabilire, al legale rappresentante di ciascuna associazione o suo delegato intervenuto. La partecipazione di più rappresentanti di una singola associazione non dà diritto a più di un rimborso. In ogni caso non è ammessa la delega ai rappresentati di altre associazioni né la relativa partecipazione è soggetta ad erogazione del contributo.

Articolo 10 - Segreteria

1.   Una segreteria organizzativa e tecnica è predisposta dal Settore competente per rispondere alle esigenze di lavoro dei Gruppi: richiesta della documentazione, convocazioni delle riunioni, realizzazione dei verbali degli incontri, cura delle comunicazioni tra i soggetti coinvolti nei Gruppi.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1.   Il presente regolamento stabilisce la collaborazione tra Città di Torino ed associazioni di consumatori per l'adozione delle Carte della qualità dei servizi e delle attività connesse, come specificato nell'articolo 8, nonché per ogni altra attività istituzionale dell'Ente.