N. 349
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 27 febbraio 2012 (mecc. 2012
00174/013) esecutiva dal 12 marzo 2012.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 16
settembre 2013 (mecc. 2013
03405/013) esecutiva dal 30 settembre 2013, 22 settembre 2014
(mecc. 2014
03259/013) esecutiva dal 6 ottobre 2014, 30 marzo 2017 (mecc.
2017
00993/013) esecutiva dal 15 aprile 2017, 26 febbraio 2018
(mecc. 2017
05737/013) esecutiva dal 12 marzo 2018, 22 giugno 2020 (mecc.
2020
01223/013) esecutiva dal 6 luglio 2020, 28 settembre 2020
(mecc. 2020
02000/013) esecutiva dal 12 ottobre 2020 e 23 dicembre 2020
(mecc. 2020
02853/013) esecutiva dal 4 gennaio 2021.
Articolo 1 - Presupposto dell'Imposta
Articolo 2 - Soggetto passivo
Articolo 3 - Esenzioni
Articolo 4 - Misura dell'Imposta
Articolo 5 - Obblighi del gestore
e di altri soggetti
Articolo 6 - Versamenti
Articolo 7 - Disposizioni in tema
di accertamento
Articolo 8 - Sanzioni
Articolo 9 - Riscossione coattiva
Articolo 10 - Rimborsi
Articolo 11 - Contenzioso
Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali
1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, e nelle unità abitative oggetto di locazione turistica, situate nel territorio di Torino, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di turismo.
1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Torino.
1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il dodicesimo anno di età.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del paziente o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente".
4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno le scolaresche fino alle secondarie superiori, con i relativi docenti accompagnatori, e gli studenti universitari fuori sede, fermi restando gli obblighi di comunicazione.
5. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
6. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
7. I dipendenti della struttura ricettiva sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno presso la rispettiva struttura datoriale.
1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, alberghiere o extra alberghiere, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è applicata nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre).
1. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi, e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovràessere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati, fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nel caso stabilisca una disciplina non compatibile con le modalità adottate.
4. Il gestore deve inoltre comunicare al
Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, perentoriamente
entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare,
i seguenti dati:
a) il numero di coloro che hanno pernottato
nel corso del trimestre precedente;
b) il relativo periodo di permanenza;
c) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
d) il numero di soggetti esenti dal pagamento
e la relativa motivazione in base al precedente articolo
3;
e) l'imposta dovuta.
La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante
procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi
gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.
5. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4. comma lter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonchédegli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
6. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore deve pagare al Comune, ovvero al soggetto incaricato della riscossione, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno relativa al trimestre stesso, come indicato nel successivo articolo 6.
7. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.
8. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Torino atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.
9. Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, e ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. Si applica quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo.
10. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Torino.
1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'Imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno alloggiato, o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, di cui all'articolo 5, comma 4 lettera b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13. Il gestore o i soggetti sopra citati provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo pagamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, come stabilito dal precedente articolo 5 del presente Regolamento. Per i soggetti che gestiscono portali telematici, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, la riscossione e il pagamento dell'Imposta di Soggiorno sono stabilite attraverso modalità convenute con la Città di Torino.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.
3. Il gestore della struttura ricettiva,
il proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità
di unità abitative per locazione turistica, le agenzie
o le società di gestione di intermediazione immobiliare
e gli operatori professionali che intervengono quali mandatari
o sub locatori, di cui all'articolo 5, comma 4 lettera b), della
Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, qualora incassino
i canoni di locazione o i corrispettivi o intervengano nel pagamento
dei predetti canoni o corrispettivi, effettuano il pagamento dell'imposta
di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun
trimestre solare:
a) su apposito conto corrente postale intestato
al Comune o al soggetto incaricato della riscossione;
b) tramite le procedure informatiche messe
a disposizione;
c) mediante pagamento tramite il sistema
bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
d) altri sistemi di pagamento verso la
Pubblica Amministrazione.
1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività
di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta
ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti
nei confronti dei gestori delle strutture ricettive e soggetti
assimilati, con esenzione di spese e diritti, può:
a) intimare ai gestori delle strutture
ricettive - compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la
disponibilità di unità abitative per locazione turistica,
di cui all'articolo 5, comma 4 lettera b) e comma 7 lettera a),
della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13 - ad esibire
o trasmettere atti e documenti;
b) inviare ai gestori delle strutture ricettive
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico,
con richiesta di restituirli compilati e firmati;
c) disporre ispezioni amministrative, anche
tramite il Corpo di Polizia Municipale, presso le strutture ricettive
e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti
di cui all'articolo 5, comma 9 e 10, del presente Regolamento;
d) chiedere, anche a fini di monitoraggio,
ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30
aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, nella Legge
28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle
comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18
giugno 1931, n. 773 e s.m.i..
1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 5, comma 3, del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità
sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione
di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 agosto 2000 n. 267:
a) in caso di omesso svolgimento della
procedura di accreditamento prevista dall'articolo
5, comma 1, del presente regolamento, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;
b) per la violazione all'obbligo di informazione
di cui all'articolo 5, comma 2, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;
c) per l'omessa, incompleta o infedele
comunicazione, di cui all'articolo 5, comma
4, del presente Regolamento, alle prescritte scadenze ovvero per
la violazione degli obblighi di cui all'articolo
5, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'irrogazione delle sanzioni
per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera
dal versamento dell'imposta evasa.
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente
comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981
n. 689.
1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad Euro duemilacinquecento/00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 30,00.
1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
1. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano le disposizioni vigenti al momento dei fatti stessi.
3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto e dei conseguenti provvedimenti restrittivi della mobilità sul territorio nazionale, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 5, comma 6, e 6, comma 3, del presente Regolamento, il termine di scadenza del versamento relativo al secondo trimestre è fissato al 15 ottobre 2020, fermi restando gli obblighi dichiarativi trimestrali. Per quanto riguarda il terzo e il quarto trimestre 2020 e il primo trimestre 2021 la tassa non verrà applicata.
L'imposta è applicata secondo le seguenti misure:
Tipologia struttura |
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Ostello/campeggio |
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Albergo 1 stella Albergo e RTA 2 stelle strutture extra alberghiere |
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Albergo e RTA 3 stelle |
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Albergo e RTA 4 stelle |
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Albergo 5 stelle e 5 stelle lusso |
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fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre).