N. 348

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO SERVIZIO BAGNI PUBBLICI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 gennaio 2012 (mecc. 2011 02711/107) esecutiva dal 3 febbraio 2012.

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INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Modalità di gestione e disposizioni generali
Articolo 3 - Norme di comportamento dell'utenza
Articolo 4 - Procedura di affidamento, in concessione, della gestione dei bagni pubblici
Articolo 5 - Commissione per la concessione dei bagni pubblici
Articolo 6 - Rinnovi delle concessioni
Articolo 7 - Procedura in caso di inattività della Circoscrizione
Articolo 8 - Durata della concessione e dei rinnovi per le nuove esternalizzazioni
Articolo 9 - Recesso
Articolo 10 - Lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere negli impianti in concessione
Articolo 11 - Canone di concessione
Articolo 12 - Manutenzioni
Articolo 13 - Utenze e tassa raccolta rifiuti negli stabilimenti in concessione
Articolo 14 - Presa in consegna e restituzione della struttura
Articolo 15 - Obblighi previdenziali del concessionario
Articolo 16 - Obblighi sulla sicurezza
Articolo 17 - Divieto di sub-concessione
Articolo 18 - Bar ed esercizi pubblici
Articolo 19 - Controlli delle concessioni
Articolo 20 - Penali e revoca
Articolo 21 - Assicurazioni
Articolo 22 - Orari
Articolo 23 - Custodia del concessionario
Articolo 24 - Tariffe
Articolo 25 - Vigilanza e controllo sull'utenza
Articolo 26·- Sanzioni nei confronti dell'utenza
Articolo 27 - Sanzioni accessorie nei confronti dell'utenza
Articolo 28 - Norme transitorie e finali


Articolo 1 - Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a tutti i servizi di bagni pubblici comunali presenti nel territorio delle Circoscrizioni.
2.   Esistono due diverse tipologie di strutture:
A)   strutture che accolgono il solo servizio dei Bagni Pubblici con eventuale presenza di servizi minimi complementari, come a titolo esemplificativo, le lavatrici ed asciugatrici, punti informativi, di aggregazione e di ristoro, eccetera;
B)   strutture nelle quali i Bagni Pubblici sono inseriti in un contesto più ampio di servizi, come quello di un bar/ristoro, di un salone polivalente e di una foresteria.

Articolo 2 - Modalità di gestione e disposizioni generali

1.   I servizi dei bagni municipali a doccia ed in vasca possono essere affidati in concessione o essere gestiti direttamente dalla Circoscrizione di competenza.
2.   Le norme del presente regolamento sono applicabili a tutti i bagni comunali, anche quelli gestiti in concessione. Gli orari, le tariffe e le principali disposizioni interessanti il pubblico sono affissi in modo visibile in ogni singolo stabilimento.
3.   Il pubblico deve attenersi all'orario di apertura e di chiusura.

Articolo 3 - Norme di comportamento dell'utenza

1.   Ai bagni si accede previo pagamento del biglietto o dell'abbonamento.
Il biglietto di ingresso o l'abbonamento devono essere esibiti a richiesta degli addetti al controllo e devono essere conservati fino all'uscita della struttura.
2.   Terminato il bagno, ogni utente deve restituire la biancheria ricevuta agli operatori incaricati di ritirarla.
3.   Nessun utente può rimanere nella cabina più di tre quarti d'ora e comunque non deve ritardare l'orario di chiusura dello stabilimento.
4.   I minori d'età inferiore a dieci·anni non possono entrare negli stabilimenti se non accompagnati da persona adulta.
5.   E' vietato di svestirsi o di vestirsi fuori dei locali a ciò destinati ed è severamente proibito fumare in tutti i locali all'interno della struttura.
6.   In ogni doccia è ammessa una sola persona. È fatta eccezione per i minori d'età inferiore ai dieci anni, i quali devono essere accompagnati da un adulto, pagando per essi il biglietto d'ingresso e ricevendo la biancheria come per gli adulti; rimane stabilito che i bambini maschi accompagnati da donne potranno avere accesso nella stessa cabina soltanto se di età inferiore ai cinque anni, e che le bambine, qualunque sia la loro età, non saranno ammesse nelle cabine degli uomini.
7.   In qualunque stabilimento è sempre vietato soffermarsi nei corridoi e particolarmente dinanzi alle porte delle cabine.
8.   Non è permesso aggiungere all'acqua del bagno alcun prodotto medicinale.
9.   E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori.
10.   Non è ammesso nelle cabine chiunque sia affetto da qualsiasi malattia, cutanea e non, di natura contagiosa.
11.   Nei locali dei bagni è assolutamente proibito gridare, tenere discorsi, fare atti sconvenienti ed in qualsiasi modo recare disturbo pubblico o danneggiare la proprietà comunale.
12.   All'interno degli stabilimenti è vietato sputare o espletare i propri bisogni corporali al di fuori degli appositi servizi igienici.
13.   L'ordine dello stabilimento è specialmente affidato alla urbanità ed alla educazione dei frequentatori.
14.   Gli eventuali reclami devono essere diretti al gestore e, in caso di concessione, per conoscenza ai responsabili della Circoscrizione di appartenenza.
15.   Ogni struttura potrà dotarsi, in base alla propria tipologia di utenza, di ulteriori norme comportamentali (esempio: utilizzo di rasoi usa/getta, eccetera).

Articolo 4 - Procedura di affidamento, in concessione, della gestione dei bagni pubblici

1.   Qualora le Circoscrizioni ritengano di esternalizzare la gestione sociale dei propri bagni pubblici, dovranno con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, approvare la proposta individuando le esigenze di carattere sociale, nonché i criteri e le condizioni di cui al presente regolamento. Tali provvedimenti dovranno essere trasmessi al Settore Centrale competente entro 30 giorni dall'approvazione.
2.   Ricevute, valutate le richieste e discusse le stesse con la Circoscrizione interessata, su proposta dell'Assessore competente, la Giunta Comunale proporrà al Consiglio Comunale l'adozione dì un provvedimento deliberativo, con la definizione della eventuale diversa destinazione d'uso.
3.   Per la scelta del Concessionario si procederà attraverso procedura selettiva, previa ricerca sul mercato di soggetti in grado di proporre idonei progetti di gestione. Tale procedura dovrà garantire principi di equità, trasparenza ed ispirarsi alla ratio del dettato normativo di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
La selezione avverrà mediante adozione di procedura negoziata con pubblicazione di bando, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. succitato.
4.   Al bando potranno concorrere, anche in forma aggregata:
-    per la tipologia di struttura A, di cui all'articolo 1, enti non commerciali ed associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità sociali e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
-    per la tipologia di struttura B, di cui all'articolo 1, oltre ai soggetti di cui sopra, anche i soggetti di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
5.   Il bando dovrà elencare, in ordine decrescente di importanza, i parametri necessari per la selezione ed i relativi punteggi assegnabili, valutati sulla base delle esigenze connesse al tipo di struttura. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri possono essere i seguenti:
- coerenza tra il progetto di gestione presentato e le esigenze socio-ambientali del territorio;
- spazi ed orari garantiti per le utenze sociali;
- vantaggi per l'Amministrazione Comunale garantiti dall'offerta del proponente (investimenti di cui si fa carico, progettualità, professionalità);
- utilizzo di energie alternative ed attivazione di risparmio oneri di utenze.
6.   L'indizione del bando dovrà avere ampia e capillare pubblicità sul territorio cittadino, con pubblicazione sul sito Internet della Città oltre che all'Albo Pretorio ed agli Albi locali e circoscrizionali.
7.   L'iter procedurale per le nuove concessioni è il seguente:
-    delibera circoscrizionale di proposta di esternalizzazione;
-    delibera del Consiglio Comunale di accoglimento ed approvazione;
-    determinazione dirigenziale di indizione della gara;
-    esperimento della gara;
-    determinazione dirigenziale di concessione della struttura ed approvazione della convenzione;
-    comunicazione al competente Settore Centrale, alla competente Commissione Consiliare Comunale e Circoscrizionale ed ai Capigruppo Consiliari dell'avvenuta concessione con invio di copia della relativa determinazione dirigenziale.

Articolo 5 - Commissione per la concessione dei bagni pubblici

1.    Un'apposita commissione, composta in numero dispari, esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario. Con determinazione dirigenziale si procederà alla concessione dell'impianto ed all'approvazione del disciplinare di concessione.

Articolo 6 - Rinnovi delle concessioni

1.   La concessione potrà essere rinnovata con adozione di deliberazione da parte del Consiglio Circoscrizionale, qualora persistano le condizioni di gestione del servizio dei bagni, di cui al precedente provvedimento deliberativo di esternalizzazione, approvato da parte del Consiglio Comunale.
     1.1. In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.
     1.2. Il concessionario dovrà far pervenire richiesta di rinnovo entro 180 giorni prima della scadenza della convenzione alla Circoscrizione competente.
     1.3. La Circoscrizione dovrà inviare, entro 30 giorni dall'assunzione, copia del provvedimento deliberativo approvato dal Consiglio Circoscrizionale al competente Settore Centrale, alla competente Commissione Consiliare Comunale e Circoscrizionale ed ai Capigruppo Consiliari.
2.    In caso di mancato rinnovo ed in caso di rinuncia volontaria o forzosa, qualora persistano le condizioni di cui al precedente provvedimento deliberativo di esternalizzazione, approvato da parte del Consiglio Comunale, il Consiglio Circoscrizionale potrà deliberare in autonomia la procedura per l'indizione di una nuova gara, previa comunicazione, entro 30 giorni, al competente Settore Centrale, alla competente Commissione Consiliare Comunale e Circoscrizionale ed ai Capigruppo Consiliari, dell'avvenuta concessione, con invio di copia del provvedimento deliberativo.
3.    In difformità dalle condizioni precedenti dovranno essere riprese tutte le procedure di esternalizzazione, con adozione di deliberazione di proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale, a seguito di adozione di deliberazione da parte del Consiglio Circoscrizionale.

Articolo 7 - Procedura in caso di inattività della Circoscrizione

1.    Qualora le Circoscrizioni restino inattive rispetto a convenzioni scadute, il Settore Centrale competente provvederà ad inoltrare formale invito a procedere alle suddette, indicando anche il termine entro cui le stesse dovranno attivarsi; scaduto tale termine, in caso di applicabilità di rinnovo, la procedura di assegnazione sarà attivata dal Settore Centrale competente, con adozione di deliberazione da parte della Giunta Comunale.
2.    Per i casi di urgenza, debitamente documentata, il Settore Centrale competente, sentita la Circoscrizione interessata, si riserva di avviare immediatamente la procedura di stipulazione di concessione provvisoria di durata non superiore ad un anno, con adozione di deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 8 - Durata della concessione e dei rinnovi per le nuove esternalizzazioni

1.    La concessione potrà avere la durata da 3 anni a 15 anni, con decorrenza, a tutti gli effetti, a far data dall'esecutività del provvedimento di concessione che approva il disciplinare di concessione.
2.    La durata della concessione dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.
3.    Con l'entrata in vigore del presente regolamento la concessione potrà essere rinnovata una sola volta, indipendentemente da eventuali precedenti rinnovi. Tale rinnovo sarà per una durata uguale a quello della concessione in scadenza e comunque non superiore ai cinque anni.
In caso di proposte di interventi di ristrutturazione e/o migliorie, la durata del rinnovo potrà essere calcolata secondo quanto indicato al precedente punto 2.
4.    In ogni caso, la durata complessiva della gestione per ciascuna concessione, affidata ad un medesimo soggetto, non potrà superare il periodo di 20 anni, indipendentemente dagli interventi e dai lavori di miglioria proposti.
5.    Resta salva la possibilità del Concessionario uscente di partecipare al bando per la nuova assegnazione dell'impianto.
6.    Con deliberazione dei Consigli Circoscrizionali è possibile concedere la proroga della durata delle concessioni, per il tempo strettamente necessario, per permettere ai concessionari che ne faranno richiesta, di accedere ai finanziamenti regionali per gli interventi migliorativi di cui alle Leggi ed ai bandi emessi dalla Regione Piemonte, ferme restando le altre condizioni contrattuali. Detta proroga è condizionata all'ottenimento del finanziamento. In caso di mancato ottenimento la medesima s'intende inefficace.

Articolo 9 - Recesso

1.    Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei.
In tal caso la Civica Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione ed all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.
2.    Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

Articolo 10 - Lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere negli impianti in concessione

1.    Il concessionario, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché alla messa a norma della struttura.
2.    La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del gestore previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino. Il medesimo dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.
3.    Per tali opere non si applica il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. trattandosi di interventi accessori alla gestione del servizio, che è da considerare la parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione.
4.    La concessione dovrà prevedere la data entro cui dovranno essere iniziati e terminati i lavori valutata in base alla portata degli interventi per i quali é richiesta la presentazione di un cronoprogramma.
5.    I lavori dovranno essere garantiti dal concessionario tramite polizza assicurativa o fideiussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori ed a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).
6.    La suddetta polizza fideiussoria dovrà essere presentata agli uffici Circoscrizionali entro i medesimi termini assegnati per la richiesta della necessaria concessione edilizia.
7.    Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
8.    Il progetto relativo ai lavori a carico del concessionario dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore competente.
9.    Gli adeguamenti e le migliorie dovranno sempre garantire la priorità del servizio bagni pubblici, ricercando, altresì, soluzioni per l'attivazione di fonti di energia alternativa e di risparmio oneri di utenze.

Articolo 11 - Canone di concessione

1. Ai fini della determinazione del canone si procede alla valutazione patrimoniale, effettuata dal Settore competente, sulla quale può intervenire il meccanismo di abbattimento, fino al massimo del 90%, del canone di mercato.
2. L'abbattimento del canone sarà determinato sulla base di vari parametri: tipologie di strutture (A o B), servizi sociali offerti, superficie utilizzata ad uso commerciale, altre situazioni debitamente motivate.
3. In caso di rinnovo, qualora il canone precedentemente applicato sia di recente determinazione e sia ritenuto adeguato alla struttura per comparazione con impianti similari, si potrà procedere con l'adeguamento ISTAT dal precedente, canone di concessione, o ad una diversa applicazione debitamente motivata.
4. Il canone potrà essere rivisto e potrà essere oggetto di rideterminazione, qualora la Città effettui a proprio carico spese di miglioria nell'impianto in concessione oppure a seguito di leggi sopravvenute, ovvero di modifiche del presente regolamento. La Circoscrizione competente potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.
5. Il canone come sopra determinato dovrà essere rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT.
6. In casi particolari, e per la tipologia di struttura A di cui all'articolo 1, così come previsto all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006, qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione dei bagni, in relazione alla qualità del servizio da prestare, al concessionario potrà essere richiesto un canone ricognitorio e la Circoscrizione potrà riconoscere al medesimo il pagamento di una somma a titolo di concorso alle spese di gestione.

Articolo 12 - Manutenzioni

1. Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti tecnologici e delle strutture sono a carico del gestore. Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata od inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.
2. Sono a carico del gestore le spese relative alla garanzia delle norme igieniche.
Pertanto dovrà provvedere alla deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione delle strutture complessive nonché alla pulizia e disinfezione giornaliera dei locali adibiti a bagni pubblici.
3. Sono altresì a carico del gestore la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto e lo spargimento di sale in caso di ghiaccio e lo sgombero neve.


Articolo 13 - Utenze e tassa raccolta rifiuti negli stabilimenti in concessione

1. L'onere relativo alle utenze viene posto a carico della Città o del concessionario secondo le seguenti tipologie di impianto:
- relativamente alla struttura di tipologia A
- sono a carico della Città:
- i costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento per le parti strettamente dedicate all'area bagni, in ragione dell'eventuale scarsa redditività dei medesimi;
- sono a carico del soggetto concessionario:
- le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
- i costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento per le parti inerenti i ·servizi accessori per i quali il soggetto concessionario dovrà installare contatori separati, entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione;
- relativamente alla struttura di tipologia B
- sono a carico del soggetto concessionario:
- i costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento riguardanti tutta la struttura, sia per la parte inerente il servizio bagni sia per le parti inerenti i servizi accessori, per i quali il soggetto concessionario dovrà farsi intestare i contatori, entro tre mesi dall'esecutività del provvedimento di concessione;
- le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

Articolo 14 - Presa in consegna e restituzione della struttura

1. All'atto della presa in consegna della struttura da parte del soggetto concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.
2. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.
3. Alla scadenza della convenzione, od in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.
4. Tutto il materiale necessario all'igiene personale, ai prodotti di pulizia dei locali, alla funzionalità degli impianti tecnologici, ed agli arredamenti necessari dovranno essere forniti dal gestore dell'impianto.
5. La conduzione degli impianti tecnologici deve essere fatta direttamente dal gestore nel rispetto della normativa vigente e rispettando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. relativi alla tutela dei lavoratori.

Articolo 15 - Obblighi previdenziali del concessionario

1. Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della Concessionaria impiegati presso gli stabilimenti dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali ed assistenziali a loro favore.
2. La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

Articolo 16 - Obblighi sulla sicurezza

1. Il gestore deve, a sue spese, provvedere, in applicazione della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 106/2009 e s.m.i. nonché dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 e s.m.i., a quanto segue:
- adozione di tutte le misure necessarie e degli interventi finalizzati alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori nonché dell'utenza;
- redazione degli atti e dei provvedimenti previsti dalle normative suindicate relativamente alla sicurezza dei locali anche dal punto di vista dell'assunzione delle misure antincendio, della gestione dell'emergenza delle strutture a cui fa capo.

Articolo 17 - Divieto di sub-concessione

1. Il soggetto convenzionato non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a, nessun titolo e per nessuna ragione.
2. Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

Articolo 18 - Bar ed esercizi pubblici

1. Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione alla Città per la necessaria e preventiva autorizzazione.
2. Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
3. L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande ed alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della valutazione patrimoniale che tenga conto della redditività della gestione.

Articolo 19 - Controlli delle concessioni

1. Sono costituite apposite Commissioni di Controllo, formate dai soggetti tecnici ed amministrativi.
2. Dette commissioni verificheranno periodicamente la puntuale osservanza delle concessioni e dovranno annualmente relazionare ai Presidenti di Circoscrizione ed all'Assessore competente.
3. I Funzionari della Città avranno libero accesso alla struttura per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

Articolo 20 - Penali e revoca

1. Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente articolo e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza ed al buon svolgimento del servizio o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella concessione, sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale quantificata in base alle inadempienze riscontrate, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di cui al precedente articolo 19.
2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente regolamento la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali, la revoca della concessione con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale. La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario. E' fatto obbligo alle Circoscrizioni di concludere il procedimento con la comunicazione alla competente Commissione Consiliare e Circoscrizionale, ai Capigruppo Consiliari, all'Assessore competente per materia ed al Settore Centrale competente, dell'avvenuta revoca della concessione, con invio di copia della relativa deliberazione.
3. Possono essere considerati motivi di revoca:
- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- gravi inadempienze rispetto a quanto previsto dal provvedimento di concessione.
4. Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.

Articolo 21 - Assicurazioni

1. Il concessionario risponderà di tutte le azioni e/o omissioni riferite alla gestione ed al comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.
2. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.
3. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:
a) contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo" e "ricorso terzi";
b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.
4. Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a Terzi, considerando Terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.
5. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino.
6. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.
7. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali prima della stipulazione della concessione.


Articolo 22 - Orari

1. L'orario di apertura deve essere di almeno numero 32 ore alla settimana, distribuite in maniera tale da andare incontro alle esigenze dell'utenza.
2. E' indispensabile che il servizio sia garantito nella giornata del sabato.

Articolo 23 - Custodia del concessionario

1. Il concessionario provvederà alla custodia ed alla vigilanza della struttura, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
2. Il gestore si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.

Articolo 24 - Tariffe

1. Le tariffe per l'uso dei bagni sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale. Queste saranno aggiornate ogni anno in base agli aumenti ISTAT con deliberazione a cura del Settore Centrale competente.
2. Potranno essere previste agevolazioni tariffarie a favore di cittadini/e over 60, minori e di particolari categorie disagiate, con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 25 - Vigilanza e controllo sull'utenza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, al Corpo di Polizia Municipale, ferma restando la responsabilità in capo al gestore della effettuazione dei compiti di controllo e sorveglianza affidati al personale addetto alla struttura. La Polizia Municipale effettua attività di controllo e vigilanza a supporto del personale di servizio, con modalità e tempi disciplinati secondo le direttive impartite in merito dalla Civica Amministrazione per il tramite del Comando del Corpo.
2. Il gestore deve sottoporre all'utenza i questionari sul gradimento del servizio ed, in caso di concessione, dovrà darne copia, su richiesta, alla Circoscrizione.

Articolo 26·- Sanzioni nei confronti dell'utenza

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, in conformità della disciplina generale della Legge 24 novembre 1981 n. 689, dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e del Regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative, e salvo quanto disposto dell'articolo 9, per inosservanza dei divieti di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
2. Qualora venga accertata la violazione delle norme del presente regolamento, il personale di vigilanza e servizio procede all'allontanamento del trasgressore dalla struttura.

Articolo 27 - Sanzioni accessorie nei confronti dell'utenza

1. Nel caso in cui, nell'arco temporale di dodici mesi, il trasgressore commetta due violazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conseguirà l'emissione di apposito provvedimento nei confronti del medesimo. Tale provvedimento, da redigersi a cura dell'Ufficio Comunale competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 Legge n. 689/1981 e s.m.i., disporrà l'interdizione dell'accesso del trasgressore in questione a tutti i bagni comunali per un periodo non inferiore a mesi sei dalla data della notifica del provvedimento.
2. Si intendono richiamate, al riguardo, le disposizioni in tema di notificazioni di cui agli articoli 136 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
3. All'inottemperanza del provvedimento dirigenziale che dispone l'interdizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00, il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della Legge n. 689/1981 e s.m.i. così come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 125/2008, è fissato in Euro 300,00.

Articolo 28 - Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali, nonché il precedente Regolamento Comunale n. 46 avente per oggetto: "Regolamento per l'esercizio ad economia dei bagni municipali a doccia ed in vasca e lavatoi municipali".