N. 348
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 gennaio 2012 (mecc. 2011 02711/107) esecutiva dal 3 febbraio 2012.
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Modalità di gestione e disposizioni
generali
Articolo 3 - Norme di comportamento dell'utenza
Articolo 4 - Procedura di affidamento, in concessione,
della gestione dei bagni pubblici
Articolo 5 - Commissione per la concessione dei
bagni pubblici
Articolo 6 - Rinnovi delle concessioni
Articolo 7 - Procedura in caso di inattività
della Circoscrizione
Articolo 8 - Durata della concessione e dei rinnovi
per le nuove esternalizzazioni
Articolo 9 - Recesso
Articolo 10 - Lavori di adeguamento e miglioria,
nuove opere negli impianti in concessione
Articolo 11 - Canone di concessione
Articolo 12 - Manutenzioni
Articolo 13 - Utenze e tassa raccolta rifiuti
negli stabilimenti in concessione
Articolo 14 - Presa in consegna e restituzione
della struttura
Articolo 15 - Obblighi previdenziali del concessionario
Articolo 16 - Obblighi sulla sicurezza
Articolo 17 - Divieto di sub-concessione
Articolo 18 - Bar ed esercizi pubblici
Articolo 19 - Controlli delle concessioni
Articolo 20 - Penali e revoca
Articolo 21 - Assicurazioni
Articolo 22 - Orari
Articolo 23 - Custodia del concessionario
Articolo 24 - Tariffe
Articolo 25 - Vigilanza e controllo sull'utenza
Articolo 26·- Sanzioni nei confronti dell'utenza
Articolo 27 - Sanzioni accessorie nei confronti
dell'utenza
Articolo 28 - Norme transitorie e finali
1. Il presente regolamento si applica a tutti
i servizi di bagni pubblici comunali presenti nel territorio delle
Circoscrizioni.
2. Esistono due diverse tipologie di strutture:
A) strutture che accolgono il solo servizio dei
Bagni Pubblici con eventuale presenza di servizi minimi complementari,
come a titolo esemplificativo, le lavatrici ed asciugatrici, punti
informativi, di aggregazione e di ristoro, eccetera;
B) strutture nelle quali i Bagni Pubblici sono
inseriti in un contesto più ampio di servizi, come quello
di un bar/ristoro, di un salone polivalente e di una foresteria.
1. I servizi dei bagni municipali a doccia
ed in vasca possono essere affidati in concessione o essere gestiti
direttamente dalla Circoscrizione di competenza.
2. Le norme del presente regolamento sono applicabili
a tutti i bagni comunali, anche quelli gestiti in concessione.
Gli orari, le tariffe e le principali disposizioni interessanti
il pubblico sono affissi in modo visibile in ogni singolo stabilimento.
3. Il pubblico deve attenersi all'orario di apertura
e di chiusura.
1. Ai bagni si accede previo pagamento del
biglietto o dell'abbonamento.
Il biglietto di ingresso o l'abbonamento devono essere esibiti
a richiesta degli addetti al controllo e devono essere conservati
fino all'uscita della struttura.
2. Terminato il bagno, ogni utente deve restituire
la biancheria ricevuta agli operatori incaricati di ritirarla.
3. Nessun utente può rimanere nella cabina
più di tre quarti d'ora e comunque non deve ritardare l'orario
di chiusura dello stabilimento.
4. I minori d'età inferiore a dieci·anni
non possono entrare negli stabilimenti se non accompagnati da
persona adulta.
5. E' vietato di svestirsi o di vestirsi fuori
dei locali a ciò destinati ed è severamente proibito
fumare in tutti i locali all'interno della struttura.
6. In ogni doccia è ammessa una sola persona.
È fatta eccezione per i minori d'età inferiore ai
dieci anni, i quali devono essere accompagnati da un adulto, pagando
per essi il biglietto d'ingresso e ricevendo la biancheria come
per gli adulti; rimane stabilito che i bambini maschi accompagnati
da donne potranno avere accesso nella stessa cabina soltanto se
di età inferiore ai cinque anni, e che le bambine, qualunque
sia la loro età, non saranno ammesse nelle cabine degli
uomini.
7. In qualunque stabilimento è sempre
vietato soffermarsi nei corridoi e particolarmente dinanzi alle
porte delle cabine.
8. Non è permesso aggiungere all'acqua
del bagno alcun prodotto medicinale.
9. E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere
al di fuori degli appositi contenitori.
10. Non è ammesso nelle cabine chiunque
sia affetto da qualsiasi malattia, cutanea e non, di natura contagiosa.
11. Nei locali dei bagni è assolutamente
proibito gridare, tenere discorsi, fare atti sconvenienti ed in
qualsiasi modo recare disturbo pubblico o danneggiare la proprietà
comunale.
12. All'interno degli stabilimenti è vietato
sputare o espletare i propri bisogni corporali al di fuori degli
appositi servizi igienici.
13. L'ordine dello stabilimento è specialmente
affidato alla urbanità ed alla educazione dei frequentatori.
14. Gli eventuali reclami devono essere diretti
al gestore e, in caso di concessione, per conoscenza ai responsabili
della Circoscrizione di appartenenza.
15. Ogni struttura potrà dotarsi, in base
alla propria tipologia di utenza, di ulteriori norme comportamentali
(esempio: utilizzo di rasoi usa/getta, eccetera).
1. Qualora le Circoscrizioni ritengano di
esternalizzare la gestione sociale dei propri bagni pubblici,
dovranno con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, approvare
la proposta individuando le esigenze di carattere sociale, nonché
i criteri e le condizioni di cui al presente regolamento. Tali
provvedimenti dovranno essere trasmessi al Settore Centrale competente
entro 30 giorni dall'approvazione.
2. Ricevute, valutate le richieste e discusse
le stesse con la Circoscrizione interessata, su proposta dell'Assessore
competente, la Giunta Comunale proporrà al Consiglio Comunale
l'adozione dì un provvedimento deliberativo, con la definizione
della eventuale diversa destinazione d'uso.
3. Per la scelta del Concessionario si procederà
attraverso procedura selettiva, previa ricerca sul mercato di
soggetti in grado di proporre idonei progetti di gestione. Tale
procedura dovrà garantire principi di equità, trasparenza
ed ispirarsi alla ratio del dettato normativo di cui al Decreto
Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
La selezione avverrà mediante adozione di procedura negoziata
con pubblicazione di bando, adottando il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto
dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. succitato.
4. Al bando potranno concorrere, anche in forma aggregata:
- per la tipologia di struttura A, di cui all'articolo
1, enti non commerciali ed associazioni senza fini di lucro che
perseguono finalità sociali e che dimostrino capacità
operativa adeguata alle attività da realizzare;
- per la tipologia di struttura B, di cui all'articolo
1, oltre ai soggetti di cui sopra, anche i soggetti di cui all'articolo
34 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
5. Il bando dovrà elencare, in ordine decrescente
di importanza, i parametri necessari per la selezione ed i relativi
punteggi assegnabili, valutati sulla base delle esigenze connesse
al tipo di struttura. A titolo esemplificativo e non esaustivo
i parametri possono essere i seguenti:
- coerenza tra il progetto di gestione presentato e le esigenze
socio-ambientali del territorio;
- spazi ed orari garantiti per le utenze sociali;
- vantaggi per l'Amministrazione Comunale garantiti dall'offerta
del proponente (investimenti di cui si fa carico, progettualità,
professionalità);
- utilizzo di energie alternative ed attivazione di risparmio
oneri di utenze.
6. L'indizione del bando dovrà avere ampia
e capillare pubblicità sul territorio cittadino, con pubblicazione
sul sito Internet della Città oltre che all'Albo Pretorio
ed agli Albi locali e circoscrizionali.
7. L'iter procedurale per le nuove concessioni è
il seguente:
- delibera circoscrizionale di proposta di esternalizzazione;
- delibera del Consiglio Comunale di accoglimento
ed approvazione;
- determinazione dirigenziale di indizione della
gara;
- esperimento della gara;
- determinazione dirigenziale di concessione
della struttura ed approvazione della convenzione;
- comunicazione al competente Settore Centrale,
alla competente Commissione Consiliare Comunale e Circoscrizionale
ed ai Capigruppo Consiliari dell'avvenuta concessione con invio
di copia della relativa determinazione dirigenziale.
1. Un'apposita commissione, composta in numero dispari, esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario. Con determinazione dirigenziale si procederà alla concessione dell'impianto ed all'approvazione del disciplinare di concessione.
1. La concessione potrà essere rinnovata
con adozione di deliberazione da parte del Consiglio Circoscrizionale,
qualora persistano le condizioni di gestione del servizio dei
bagni, di cui al precedente provvedimento deliberativo di esternalizzazione,
approvato da parte del Consiglio Comunale.
1.1. In fase di richiesta di rinnovo
il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione
in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate
per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali
investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.
1.2. Il concessionario dovrà
far pervenire richiesta di rinnovo entro 180 giorni prima della
scadenza della convenzione alla Circoscrizione competente.
1.3. La Circoscrizione dovrà
inviare, entro 30 giorni dall'assunzione, copia del provvedimento
deliberativo approvato dal Consiglio Circoscrizionale al competente
Settore Centrale, alla competente Commissione Consiliare Comunale
e Circoscrizionale ed ai Capigruppo Consiliari.
2. In caso di mancato rinnovo ed in caso di
rinuncia volontaria o forzosa, qualora persistano le condizioni
di cui al precedente provvedimento deliberativo di esternalizzazione,
approvato da parte del Consiglio Comunale, il Consiglio Circoscrizionale
potrà deliberare in autonomia la procedura per l'indizione
di una nuova gara, previa comunicazione, entro 30 giorni, al competente
Settore Centrale, alla competente Commissione Consiliare Comunale
e Circoscrizionale ed ai Capigruppo Consiliari, dell'avvenuta
concessione, con invio di copia del provvedimento deliberativo.
3. In difformità dalle condizioni precedenti
dovranno essere riprese tutte le procedure di esternalizzazione,
con adozione di deliberazione di proposta della Giunta Comunale
al Consiglio Comunale, a seguito di adozione di deliberazione
da parte del Consiglio Circoscrizionale.
1. Qualora le Circoscrizioni restino inattive
rispetto a convenzioni scadute, il Settore Centrale competente
provvederà ad inoltrare formale invito a procedere alle
suddette, indicando anche il termine entro cui le stesse dovranno
attivarsi; scaduto tale termine, in caso di applicabilità
di rinnovo, la procedura di assegnazione sarà attivata
dal Settore Centrale competente, con adozione di deliberazione
da parte della Giunta Comunale.
2. Per i casi di urgenza, debitamente documentata,
il Settore Centrale competente, sentita la Circoscrizione interessata,
si riserva di avviare immediatamente la procedura di stipulazione
di concessione provvisoria di durata non superiore ad un anno,
con adozione di deliberazione della Giunta Comunale.
1. La concessione potrà avere la durata
da 3 anni a 15 anni, con decorrenza, a tutti gli effetti, a far
data dall'esecutività del provvedimento di concessione
che approva il disciplinare di concessione.
2. La durata della concessione dovrà
essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento
proposto dal concessionario per lavori di miglioria.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento
la concessione potrà essere rinnovata una sola volta, indipendentemente
da eventuali precedenti rinnovi. Tale rinnovo sarà per
una durata uguale a quello della concessione in scadenza e comunque
non superiore ai cinque anni.
In caso di proposte di interventi di ristrutturazione e/o migliorie,
la durata del rinnovo potrà essere calcolata secondo quanto
indicato al precedente punto 2.
4. In ogni caso, la durata complessiva della
gestione per ciascuna concessione, affidata ad un medesimo soggetto,
non potrà superare il periodo di 20 anni, indipendentemente
dagli interventi e dai lavori di miglioria proposti.
5. Resta salva la possibilità del Concessionario
uscente di partecipare al bando per la nuova assegnazione dell'impianto.
6. Con deliberazione dei Consigli Circoscrizionali
è possibile concedere la proroga della durata delle concessioni,
per il tempo strettamente necessario, per permettere ai concessionari
che ne faranno richiesta, di accedere ai finanziamenti regionali
per gli interventi migliorativi di cui alle Leggi ed ai bandi
emessi dalla Regione Piemonte, ferme restando le altre condizioni
contrattuali. Detta proroga è condizionata all'ottenimento
del finanziamento. In caso di mancato ottenimento la medesima
s'intende inefficace.
1. Il gestore ha facoltà di recedere
dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei.
In tal caso la Civica Amministrazione provvederà all'incameramento
della cauzione ed all'acquisizione di tutte le opere realizzate,
fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale
risarcimento dei danni.
2. Pari facoltà di recesso, con il preavviso
di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione
con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria
apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a
favore del soggetto convenzionato.
1. Il concessionario, in osservanza delle
condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli eventuali
lavori di miglioria con le modalità previste dalle leggi
e regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà
provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché
alla messa a norma della struttura.
2. La realizzazione di tali opere dovrà
essere eseguita a totale cura e spese del gestore previa presentazione
del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.
Il medesimo dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.
3. Per tali opere non si applica il Decreto
Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. trattandosi di interventi accessori
alla gestione del servizio, che è da considerare la parte
predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito
delle attività oggetto della convenzione.
4. La concessione dovrà prevedere la
data entro cui dovranno essere iniziati e terminati i lavori valutata
in base alla portata degli interventi per i quali é richiesta
la presentazione di un cronoprogramma.
5. I lavori dovranno essere garantiti dal concessionario
tramite polizza assicurativa o fideiussoria pari almeno al 10%
dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al
termine dei lavori ed a collaudo ultimato effettuato da tecnico
abilitato designato dalla Civica Amministrazione con spese a carico
del concessionario (previe verifiche effettuate dagli uffici tecnici
competenti della Città o da diverso soggetto individuato
dalla medesima).
6. La suddetta polizza fideiussoria dovrà
essere presentata agli uffici Circoscrizionali entro i medesimi
termini assegnati per la richiesta della necessaria concessione
edilizia.
7. Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione
e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali,
si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino
per accessione ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza
che competa al concessionario alcuna indennità o compenso
di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere
stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla
Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'articolo
17 comma 3 lettera c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
8. Il progetto relativo ai lavori a carico del
concessionario dovrà essere sottoposto al parere tecnico
del Settore competente.
9. Gli adeguamenti e le migliorie dovranno sempre
garantire la priorità del servizio bagni pubblici, ricercando,
altresì, soluzioni per l'attivazione di fonti di energia
alternativa e di risparmio oneri di utenze.
1. Ai fini della determinazione del canone si procede alla
valutazione patrimoniale, effettuata dal Settore competente, sulla
quale può intervenire il meccanismo di abbattimento, fino
al massimo del 90%, del canone di mercato.
2. L'abbattimento del canone sarà determinato sulla base
di vari parametri: tipologie di strutture (A o B), servizi sociali
offerti, superficie utilizzata ad uso commerciale, altre situazioni
debitamente motivate.
3. In caso di rinnovo, qualora il canone precedentemente applicato
sia di recente determinazione e sia ritenuto adeguato alla struttura
per comparazione con impianti similari, si potrà procedere
con l'adeguamento ISTAT dal precedente, canone di concessione,
o ad una diversa applicazione debitamente motivata.
4. Il canone potrà essere rivisto e potrà essere
oggetto di rideterminazione, qualora la Città effettui
a proprio carico spese di miglioria nell'impianto in concessione
oppure a seguito di leggi sopravvenute, ovvero di modifiche del
presente regolamento. La Circoscrizione competente potrà
ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi la
facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai
sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile in caso di mancata
accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo
il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati
dal gestore e non ancora ammortizzati.
5. Il canone come sopra determinato dovrà essere rivalutato
annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT.
6. In casi particolari, e per la tipologia di struttura A di cui
all'articolo 1, così come previsto all'articolo 30 del
Decreto Legislativo n. 163/2006, qualora sia necessario assicurare
al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario
della gestione dei bagni, in relazione alla qualità del
servizio da prestare, al concessionario potrà essere richiesto
un canone ricognitorio e la Circoscrizione potrà riconoscere
al medesimo il pagamento di una somma a titolo di concorso alle
spese di gestione.
1. Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie
degli impianti tecnologici e delle strutture sono a carico del
gestore. Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione,
definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto,
purché non derivanti da una mancata od inadeguata attuazione
dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.
2. Sono a carico del gestore le spese relative alla garanzia delle
norme igieniche.
Pertanto dovrà provvedere alla deblattizzazione, derattizzazione
e disinfestazione delle strutture complessive nonché alla
pulizia e disinfezione giornaliera dei locali adibiti a bagni
pubblici.
3. Sono altresì a carico del gestore la pulizia dei marciapiedi
perimetrali dell'impianto e lo spargimento di sale in caso di
ghiaccio e lo sgombero neve.
1. L'onere relativo alle utenze viene posto a carico della
Città o del concessionario secondo le seguenti tipologie
di impianto:
- relativamente alla struttura di tipologia A
- sono a carico della Città:
- i costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed
al riscaldamento per le parti strettamente dedicate all'area bagni,
in ragione dell'eventuale scarsa redditività dei medesimi;
- sono a carico del soggetto concessionario:
- le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
- i costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed
al riscaldamento per le parti inerenti i ·servizi accessori
per i quali il soggetto concessionario dovrà installare
contatori separati, entro tre mesi dall'esecutività del
provvedimento di concessione;
- relativamente alla struttura di tipologia B
- sono a carico del soggetto concessionario:
- i costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed
al riscaldamento riguardanti tutta la struttura, sia per la parte
inerente il servizio bagni sia per le parti inerenti i servizi
accessori, per i quali il soggetto concessionario dovrà
farsi intestare i contatori, entro tre mesi dall'esecutività
del provvedimento di concessione;
- le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.
1. All'atto della presa in consegna della struttura da parte
del soggetto concessionario, sarà redatto apposito verbale
che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni
mobili anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia
della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere
inviata al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.
2. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.
3. Alla scadenza della convenzione, od in caso di revoca o recesso
anticipati della stessa, l'impianto, comprensivo di attrezzature
e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere
riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione,
libero da persone o cose non di proprietà della Città,
entro tre mesi.
4. Tutto il materiale necessario all'igiene personale, ai prodotti
di pulizia dei locali, alla funzionalità degli impianti
tecnologici, ed agli arredamenti necessari dovranno essere forniti
dal gestore dell'impianto.
5. La conduzione degli impianti tecnologici deve essere fatta
direttamente dal gestore nel rispetto della normativa vigente
e rispettando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n.
81/2008 e s.m.i. relativi alla tutela dei lavoratori.
1. Al personale dipendente ed ai soci lavoratori della Concessionaria
impiegati presso gli stabilimenti dovrà essere applicata
la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica
Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna
dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel
complesso nonché della documentazione comprovante versamenti
previdenziali ed assistenziali a loro favore.
2. La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la
concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli
organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione
vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente
irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa
il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica
sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti,
collaboratori od operanti ad altro titolo).
1. Il gestore deve, a sue spese, provvedere, in applicazione
della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 così
come modificato dal Decreto Legislativo n. 106/2009 e s.m.i. nonché
dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 e s.m.i., a quanto segue:
- adozione di tutte le misure necessarie e degli interventi finalizzati
alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori nonché dell'utenza;
- redazione degli atti e dei provvedimenti previsti dalle normative
suindicate relativamente alla sicurezza dei locali anche dal punto
di vista dell'assunzione delle misure antincendio, della gestione
dell'emergenza delle strutture a cui fa capo.
1. Il soggetto convenzionato non potrà cedere ad altri,
né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto
a, nessun titolo e per nessuna ragione.
2. Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere
utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla
convenzione, se non previo consenso scritto dalla Civica Amministrazione.
1. Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale
servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti
i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme commerciali,
dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina
sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito
dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi
il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione
alla Città per la necessaria e preventiva autorizzazione.
2. Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata
da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per
tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
3. L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte
le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori
dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della
Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione
bevande ed alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di
ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del
canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della valutazione
patrimoniale che tenga conto della redditività della gestione.
1. Sono costituite apposite Commissioni di Controllo, formate
dai soggetti tecnici ed amministrativi.
2. Dette commissioni verificheranno periodicamente la puntuale
osservanza delle concessioni e dovranno annualmente relazionare
ai Presidenti di Circoscrizione ed all'Assessore competente.
3. I Funzionari della Città avranno libero accesso alla
struttura per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative
vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed
eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.
1. Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito
di controlli di cui al precedente articolo e/o quant'altro che
sia di nocumento all'efficienza ed al buon svolgimento del servizio
o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella concessione,
sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione,
di una penale quantificata in base alle inadempienze riscontrate,
e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di cui al precedente
articolo 19.
2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto
nel presente regolamento la Civica Amministrazione potrà
dichiarare, previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali,
la revoca della concessione con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale.
La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta
salva comunque la possibilità per la Città di richiesta
di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al
concessionario. E' fatto obbligo alle Circoscrizioni di concludere
il procedimento con la comunicazione alla competente Commissione
Consiliare e Circoscrizionale, ai Capigruppo Consiliari, all'Assessore
competente per materia ed al Settore Centrale competente, dell'avvenuta
revoca della concessione, con invio di copia della relativa deliberazione.
3. Possono essere considerati motivi di revoca:
- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione
ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma
di opere programmate di investimento;
- gravi inadempienze rispetto a quanto previsto dal provvedimento
di concessione.
4. Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà
essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente
riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate
all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.
1. Il concessionario risponderà di tutte le azioni e/o
omissioni riferite alla gestione ed al comportamento del proprio
personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto
a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la
Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità
civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi
genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per
effetto della convenzione.
2. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati
a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio
della concessione.
3. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla
gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa
ed in particolare:
a) contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di
tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo
conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile
sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della
Città, competerà al concessionario la stipula di
polizza "rischio locativo" e "ricorso terzi";
b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla
base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.
4. Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei
rischi connessi alla esplicazione della propria attività
nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare
a Terzi, considerando Terzi fra di loro anche i propri dipendenti
ed il Comune di Torino.
5. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito
che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini
di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato
direttamente al Comune di Torino.
6. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e o
cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze,
l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.
7. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate
presso gli uffici circoscrizionali prima della stipulazione della
concessione.
1. L'orario di apertura deve essere di almeno numero 32 ore
alla settimana, distribuite in maniera tale da andare incontro
alle esigenze dell'utenza.
2. E' indispensabile che il servizio sia garantito nella giornata
del sabato.
1. Il concessionario provvederà alla custodia ed alla
vigilanza della struttura, nonché all'apertura e chiusura
dello stesso mediante proprio personale.
2. Il gestore si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità
civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle
persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento
effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli
impianti o delle attrezzature.
1. Le tariffe per l'uso dei bagni sono determinate annualmente
dalla Giunta Comunale. Queste saranno aggiornate ogni anno in
base agli aumenti ISTAT con deliberazione a cura del Settore Centrale
competente.
2. Potranno essere previste agevolazioni tariffarie a favore di
cittadini/e over 60, minori e di particolari categorie disagiate,
con deliberazione della Giunta Comunale.
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento
e l'accertamento delle relative violazioni è affidato,
in via generale, al Corpo di Polizia Municipale, ferma restando
la responsabilità in capo al gestore della effettuazione
dei compiti di controllo e sorveglianza affidati al personale
addetto alla struttura. La Polizia Municipale effettua attività
di controllo e vigilanza a supporto del personale di servizio,
con modalità e tempi disciplinati secondo le direttive
impartite in merito dalla Civica Amministrazione per il tramite
del Comando del Corpo.
2. Il gestore deve sottoporre all'utenza i questionari sul gradimento
del servizio ed, in caso di concessione, dovrà darne copia,
su richiesta, alla Circoscrizione.
1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni
penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia,
in conformità della disciplina generale della Legge 24
novembre 1981 n. 689, dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo
n. 267/2000 e s.m.i. e del Regolamento comunale delle procedure
sanzionatorie amministrative, e salvo quanto disposto dell'articolo
9, per inosservanza dei divieti di cui all'articolo 3 si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
2. Qualora venga accertata la violazione delle norme del presente
regolamento, il personale di vigilanza e servizio procede all'allontanamento
del trasgressore dalla struttura.
1. Nel caso in cui, nell'arco temporale di dodici mesi, il
trasgressore commetta due violazioni di cui all'articolo 3 del
presente regolamento, conseguirà l'emissione di apposito
provvedimento nei confronti del medesimo. Tale provvedimento,
da redigersi a cura dell'Ufficio Comunale competente a ricevere
il rapporto di cui all'articolo 17 Legge n. 689/1981 e s.m.i.,
disporrà l'interdizione dell'accesso del trasgressore in
questione a tutti i bagni comunali per un periodo non inferiore
a mesi sei dalla data della notifica del provvedimento.
2. Si intendono richiamate, al riguardo, le disposizioni in tema
di notificazioni di cui agli articoli 136 e seguenti del Codice
di Procedura Civile.
3. All'inottemperanza del provvedimento dirigenziale che dispone
l'interdizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00,
il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16,
comma secondo, della Legge n. 689/1981 e s.m.i. così come
modificato dall'articolo 6 bis della Legge 125/2008, è
fissato in Euro 300,00.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali, nonché il precedente Regolamento Comunale n. 46 avente per oggetto: "Regolamento per l'esercizio ad economia dei bagni municipali a doccia ed in vasca e lavatoi municipali".