N. 347

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTÀ PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2011 (mecc. 2011 05182/002) esecutiva dall'8 gennaio 2012. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 24 febbraio 2014 (mecc. 2013 07429/002) esecutiva dal 10 marzo 2014, 20 dicembre 2017 (mecc. 2017 05275/002) esecutiva dal 2 gennaio 2018 e 20 giugno 2022 (n. DEL 419/2022) esecutiva dal 2 luglio 2022.

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INDICE

Articolo 1 - Ambito d'applicazione
Articolo 2 - Impedimenti alla nomina o designazione
Articolo 3 - Ulteriori limiti alla nomina o designazione
Articolo 4 - Presentazione delle candidature
Articolo 5 - Valutazione delle candidature
Articolo 6 - Doveri dei rappresentati della Città di Torino
Articolo 7 - Revoca e dimissioni
Articolo 8 - Forme di pubblicità
Articolo 9 - Disposizioni transitorie


Articolo 1 - Ambito d'applicazione

1.1.   Gli indirizzi di seguito definiti si applicano a tutti i procedimenti di nomina, designazione e revoca di rappresentanti della Città di Torino in società, enti, aziende speciali, istituzioni, consorzi, associazioni tra comuni, società di capitali e consortili, istituti di credito e loro enti di controllo o fondazioni, università, politecnici, teatri, musei, istituzioni culturali, fondazioni culturali (d'ora in poi nel testo società, enti, aziende ed istituzioni) ad eccezione dei seguenti casi:
a.      ove la persona da nominare o designare sia già espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
b.      ove si tratti di nominare, designare o revocare una persona in comitati, gruppi di lavoro, commissioni o simili operanti all'interno dell'Amministrazione comunale;
c.      nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, Statuto della Città di Torino, in particolare ove la Città di Torino aderisca ad enti senza fini di lucro o concorra ad istituire gli stessi e lo statuto di tali enti preveda espressamente il conferimento della carica di presidente o amministratore al Sindaco o agli Assessori in connessione al loro mandato elettivo.

1.2.   Al decorrere di quattro anni e sei mesi dalla proclamazione, il Sindaco non può procedere ad alcuna nomina o designazione, salvo che ciò sia in contrasto con norme di legge o che il mancato esercizio delle facoltà di nomina/designazione ne comporti la perdita.

Articolo 2 - Impedimenti alla nomina o designazione

2.1.   Ferme le specifiche cause ex lege d'impedimento alla nomina o designazione, non possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Città di Torino presso società, enti, aziende ed istituzioni coloro i quali:
a.      abbiano ricoperto cariche, quali rappresentanti della Città di Torino, per due mandati completi e consecutivi nella società, ente, azienda o istituzione per cui si deve procedere alla nomina o designazione escluse quelle indicate al Titolo III del D.Lgs. 267/2000, non prima che siano passati due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico;
b.      siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività delle società, enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione, salvo la rimozione della causa;
c.      si trovino in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della società, ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione.

2.2.   Ove l'interessato abbia taciuto l'esistenza di una preesistente causa d'impedimento alla nomina o designazione, il Sindaco - previa contestazione e concessione di un termine a difesa per produrre memorie e documenti non inferiore a cinque giorni - revoca in danno dell'interessato la precedente nomina o designazione alla carica e provvede senz'indugio alla nuova nomina o designazione alla carica stessa.

2.3.   Ove sopraggiunta in corso di mandato, una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista ai precedenti paragrafi 2.1.b. e 2.1.c. determina incompatibilità.

2.4.   L'incaricato comunica al Sindaco la causa di incompatibilità sopravvenuta. Il Sindaco gli assegna un termine di cinque giorni per produrre memorie e documenti e un termine di quindici giorni per rimuovere la causa stessa, decorsi inutilmente i quali il Sindaco revoca in danno dell'interessato la precedente nomina o designazione alla carica e provvede senz'indugio alla nuova nomina o designazione alla carica stessa.

2.5.   Per la procedura di nomina o designazione gli uffici della Città di Torino predispongono il facsimile di domanda ove sono indicate tutte le cause d'impedimento alla nomina o designazione previste dalla presente deliberazione e dalla legge.

Articolo 3 - Ulteriori limiti alla nomina o designazione

3.1.   Per le nomine o designazioni di rappresentanti della Città di Torino in collegi sindacali o dei revisori di enti, aziende o istituzioni di cui al paragrafo 1.1. l'interessato deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al momento di presentazione della domanda.

3.2.   La stessa persona può essere nominata o designata quale rappresentante della Città di Torino al massimo in due enti, aziende o istituzioni di cui al paragrafo 1.1., che riconoscano un emolumento per la carica ricoperta, partecipate dalla Città stessa. In ogni caso, all'atto d'accettazione della carica successiva alla prima l'amministratore interessato deve dichiarare alla Città di Torino la scelta di uno solo degli emolumenti, se previsti, rinunciando espressamente agli altri. S'applica il precedente paragrafo 2.2. per il caso di cumulo degli emolumenti in violazione di tale scelta dichiarata al Comune. Tale divieto di cumulo dei compensi non si applica all'Organo di controllo delle società, enti, aziende o istituzioni di cui al paragrafo 1.1..

Articolo 4 - Presentazione delle candidature

4.1.   La Città di Torino pubblica annualmente un avviso contenente l'elenco delle designazioni che nell'anno devono essere effettuate. Tale avviso è finalizzato a formare elenchi pubblici di candidature da cui attingere per le nomine e le designazioni.

4.2.   La pubblicazione degli elenchi deve essere effettuata sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino, nonché sul sito web della Città di Torino con avviso messo "in evidenza".

4.3.   Gli elenchi devono contenere:
a.      la denominazione della società, ente, azienda o istituzione e l'indicazione della carica per la nomina o designazione;
b.      i requisiti per la nomina o designazione;
c.      il compenso e/o il rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica d'interesse e la sintesi degli atti costitutivi e degli eventuali patti parasociali della società, ente, azienda o istituzione, anche mediante link alle pagine del sito web della Città di Torino dedicate alle nomine (sezione Giunta Comunale) oppure del sito web della relativa società, ente, azienda o istituzione.

4.4.   Le candidature per le nomine e le designazioni possono essere presentate da singoli candidati unicamente attraverso le modalità definite dall'ufficio nomine rese pubbliche nell'avviso.

4.5.   Le candidature dovranno essere accompagnate dal curriculum e potranno essere corredate anche da una lettera motivazionale in cui il candidato illustra sinteticamente le ragioni per cui ritiene di avere i requisiti idonei per ricoprire la posizione richiesta e le sue personali aspirazioni.

4.6.   Le candidature sono indirizzate al Sindaco ed accompagnate da una fotocopia di documento di identità in corso di validità.

4.7.   Le candidature sono spedite alla Città di Torino unicamente in forma telematica, mediante posta elettronica certificata.

Articolo 5 - Valutazione delle candidature

5.1.   Il Sindaco sceglie il soggetto da incaricare fra un elenco di candidati i quali si iscrivono nell'elenco pubblico della Città di Torino, presentano la propria candidatura con allegato curriculum e attestano tramite autocertificazioni il possesso dei requisiti per l'incarico. Il Sindaco individua l'incaricato tenuto conto fra l'altro dei seguenti criteri:
a.      rappresentanza di genere;
b.      competenza ed attinenza del curriculum vitae rispetto al profilo della carica, anche in relazione all'età anagrafica ed all'anzianità professionale del candidato, preferendo a parità di requisiti il candidato più giovane di età;
c.      indipendenza ed assenza di conflitti d'interesse.
Il Sindaco esprime le ragioni di preferenza del candidato proposto in ragione degli indicati criteri quand'anche l'interessato sia l'unico partecipante al procedimento.

5.2.   E' istituita una Commissione, costituita dal Segretario Generale, che la presiede, dal Direttore alle Partecipazioni Comunali e dal Direttore dell'Avvocatura, con il compito di svolgere l'istruttoria relativa al candidato individuato alla carica da parte del Sindaco, con riferimento alla verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e di altri impedimenti alla nomina o designazione di cui al precedente articolo 2, nonché del possesso dei requisiti per la nomina richiesti dallo Statuto dell'ente.

5.3.   La Commissione riferisce al Sindaco l'esito dell'istruttoria con apposito verbale prima della nomina o designazione.

5.4.   La Conferenza dei Capigruppo informata dal Sindaco, può procedere, entro 10 giorni, all'audizione pubblica del candidato ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del regolamento del Consiglio Comunale. Scaduto il termine di 10 giorni senza che si sia proceduto all'audizione, il Sindaco nomina.

5.5.   Il Sindaco attua le norme sulle pari opportunità garantendo l'equilibrio di genere nelle nomine degli enti di cui all'articolo 1.1 per i quali dispone della totalità delle nomine e promuove analoga attuazione negli enti partecipati, oltre che dalla Città, anche da altri soggetti titolari di nomine.

Articolo 6 - Doveri dei rappresentanti della Città di Torino

6.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 735, Legge n. 296 del 2006, i rappresentanti della Città di Torino in società sono tenuti a comunicare all'Ufficio Nomine della Città di Torino, entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico, il relativo compenso ai fini della pubblicazione nel sito web dell'Amministrazione Comunale. I rappresentanti sono tenuti altresì a comunicare la previsione di rimborsi spese.

6.2.    I rappresentanti della Città di Torino presentano, contestualmente all'approvazione del bilancio dell'ente ove sono stati nominati o designati o qualora il Sindaco o il Consiglio Comunale attraverso la Conferenza dei Capigruppo ne facciano richiesta scritta, una relazione sull'attività svolta e sull'andamento dell'ente. La mancata presentazione della relazione può costituire giusto motivo di revoca dell'incarico.

6.3.   Nello svolgimento delle proprie funzioni i rappresentanti della Città di Torino in aziende pubbliche, enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza tengono conto degli indirizzi eventualmente approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6.4.   Le società, enti, aziende ed istituzioni di cui al paragrafo 1.1. ed i rappresentanti in esse della Città di Torino s'attengono ai principi ed alle norme del presente regolamento ove compatibili per tutte le nomine o designazioni da effettuare in ulteriori organizzazioni da queste dipendenti, controllate, vigilate o comunque ad esse collegate, in particolare garantendo che le scelte dei candidati siano motivate espressamente negli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed avvengano, in ragione degli indicati criteri di rappresentanza di genere, competenza ed attinenza del curriculum vitae al profilo di carica, comunicando al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo gli atti espressi e motivati di scelta entro quindici giorni dalla loro adozione, decorsi inutilmente i quali il rappresentante della Città di Torino che abbia determinato o concorso a determinare la violazione a tale dovere di comunicazione può essere revocato.

6.5.   I rappresentanti della Città di Torino nelle società, enti, aziende ed istituzioni di cui al paragrafo 1.1. sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.

6.6.   Al fine di garantire adeguata pubblicità alle procedure di nomina e designazione le organizzazioni di cui al paragrafo 1.1. comunicano entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio di ciascun anno al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo l'elenco delle nomine di cui al paragrafo 6.4. che dovranno essere effettuate nel successivo semestre indicando esplicitamente anche il soggetto cui compete la nomina ed ogni altro dato di interesse tra cui gli eventuali compensi o rimborsi spese ove previsti. Tali informazioni devono essere rese immediatamente disponibili sul sito web della Città di Torino in apposita sezione dedicata. A nomina avvenuta le società, enti, aziende ed istituzioni di cui al paragrafo 1.1. danno apposita comunicazione al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo.

Articolo 7 - Revoca e dimissioni

7.1.   Il Sindaco può revocare le persone nominate o designate:
a.      nei casi disciplinati nei precedenti articoli 2, 3 e 6;
b.      per perdita di uno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina o designazione;
c.      per comportamenti contraddittori o omissivi, o reiterate inottemperanze agli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale per aziende pubbliche, enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
d.      al venir meno del rapporto fiduciario con il Sindaco.

7.2.   Il procedimento di revoca è avviato con comunicazione scritta all'interessato cui devono essere contestati espressamente fatti e possibili motivi di revoca, comunque concedendo un termine a difesa non inferiore a 15 giorni per produrre memorie e documenti.

7.3.   Il procedimento si conclude nei successivi 15 giorni con provvedimento espresso.

7.4.   Di ogni provvedimento del Sindaco è data immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo, con pubblicazione all'Albo pretorio secondo la disciplina vigente.

7.5.   Quando un rappresentante della Città rassegna le dimissioni, il Sindaco ne deve dare immediata informazione al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo.

Articolo 8 - Forme di pubblicità

8.1.   La Città di Torino pubblica sul proprio sito web istituzionale i dati relativi a società, enti, aziende ed istituzioni partecipate, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza ed ai soggetti in essi nominati o designati.

Articolo 9 - Disposizioni transitorie

9.1.   In via transitoria gli elenchi per le nomine e designazioni già pubblicati confluiscono automaticamente nei nuovi elenchi.