N. 343
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 marzo 2011 (mecc. 2011 01346/008), esecutiva dal 12 aprile 2011.
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Forme di gestione
Articolo 3 - Soggetti responsabili delle entrate
Articolo 4 - Gestione e riscossione volontaria
e coattiva delle entrate
Articolo 5 - Disposizioni finali
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, contiene la disciplina generale delle entrate derivanti dal recupero delle spese sostenute dalla Città in relazione a contratti di somministrazione di riscaldamento, acqua, luce e gas degli immobili di proprietà comunale utilizzati da terzi, nella misura contrattualmente prevista dalle concessioni.
1. La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente dal Settore competente, fino a quando l'Amministrazione Comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..
2. Nel caso di affidamento a terzi dell'attività di riscossione delle entrate disciplinate dal presente regolamento il soggetto affidatario svolgerà la propria funzione con gli stessi poteri, prerogative e doveri che spettano all'Amministrazione Pubblica.
1. Sono responsabili delle singole risorse di entrata, oggetto del presente regolamento, i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie e di controllo.
1. La gestione e la riscossione delle entrate derivanti dal recupero delle spese in materia di contratti di somministrazione di riscaldamento, acqua, luce e gas degli immobili di proprietà comunale dati in concessione a terzi è effettuata dal Settore competente, ovvero dalla Società incaricata della riscossione.
2. Prima di procedere alla fase della riscossione coattiva il Settore competente, o altro soggetto incaricato, dovrà provvedere a mettere in mora il debitore ai sensi dell'articolo 1219 Codice Civile per rinnovare la pretesa creditoria dell'Amministrazione.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente.
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione normativa incompatibile con esso.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.