N. 334
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2010 (mecc. 2009 08992/016) I.E. esecutiva dal 5 aprile 2010.
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Istituzione e gestione
Articolo 3 - Commissione comunale per i mercati coperti
Articolo 4 - Concessioni
Articolo 5 - Concessionari
Articolo 6 - Procedimento di rilascio delle concessioni
Articolo 7 - Subingresso
Articolo 8 - Canone di concessione
Articolo 9 - Orari
Articolo 10 - Gestione dei mercati coperti
Articolo 11 - Obblighi dei concessionari
Articolo 12 - Centri commerciali naturali
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Norme finali
1. I mercati coperti per il commercio al minuto in sede fissa
sono strutture comunali attrezzate, costituite da più posteggi
all'interno di locali dati in gestione ad operatori commerciali
nelle forme previste dal presente regolamento.
2. Essi sono istituiti ed operano secondo quanto stabilito dalle
convenzioni tra ente gestore e Città e, per gli aspetti
non disciplinati dalle singole convenzioni, dal presente regolamento.
3. Al fine di garantire la migliore produttività del mercato
ed una completa offerta merceologica per i consumatori, la Città,
in accordo con le associazioni degli operatori che gestiscono
i singoli mercati, può stabilire la destinazione dei singoli
posteggi, determinando l'ambito merceologico entro cui deve svolgersi
l'attività dei medesimi. La modifica della destinazione
merceologica può essere effettuata previa richiesta dell'ente
di gestione del mercato.
4. In ciascun mercato coperto, alcuni posteggi possono essere
destinati all'insediamento di attività di servizio, entro
i limiti ed i criteri regolati con apposite convenzioni con le
associazioni di gestione dei mercati; anche tali posteggi sono
soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in quanto
applicabili.
1. L'istituzione di nuovi immobili da destinare a mercato coperto
è disposta con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ciascun
mercato è affidato in gestione unitariamente ad un ente
costituito dagli operatori del mercato secondo le forme di cui
al presente regolamento. Con la medesima deliberazione è
approvata la convenzione che regola i rapporti tra il medesimo,
i relativi soci e la Città.
3. Entro due anni dall'approvazione del presente regolamento,
ogni mercato coperto dovrà essere gestito unitariamente
da un ente degli operatori del mercato tramite diritto di superficie
o concessione.
4. L'esercizio dell'attività commerciale presso i mercati
coperti può essere effettuato da persone fisiche o società
di persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del
Decreto Legislativo n. 114/1998. Costituisce altresì requisito
necessario la qualifica di socio della cooperativa o associazione
degli operatori che gestisce il mercato, fatto salvo quanto previsto
dalle convenzioni in atto.
5. Le modalità di esercizio dell'attività commerciale
sono definite dalle convenzioni di cui al comma 2 e dal presente
regolamento.
6. Le prescrizioni relative agli aspetti igienico - sanitari,
esposizione dei prezzi e tutela del consumatore sono stabilite
dalle specifiche normative vigenti in materia.
7. La scadenza della concessione del singolo posteggio coincide
con quella delle singole convenzioni che disciplinano l'affidamento
in gestione del mercato.
1. Per l'esame delle problematiche generali relative all'applicazione
del presente regolamento è istituita, senza diritto di
gettone di presenza, la Commissione Comunale per i Mercati coperti.
2. La Commissione è composta da:
a) Assessore al Commercio o suo delegato che la presiede;
b) Dirigente del Settore Mercati o suo delegato;
c) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
d) Presidente o Vice Presidente delle Associazioni/Cooperative
di Gestione o loro delegato.
3. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, dura
in carica cinque anni ed è rinnovata con la stessa procedura
prevista per la sua costituzione; la Commissione rimane comunque
in funzione fino alla sua ricostituzione.
4. La Commissione è convocata dall'Assessore o suo delegato
ovvero su richiesta di almeno due presidenti o vicepresidenti
degli enti gestori e di ogni incontro è redatto apposito
verbale.
1. L'assegnazione dei posteggi può avvenire a seguito
di nuova concessione quando si tratti di posteggi rimasti liberi.
2. Nel provvedimento di concessione del posteggio sono indicate
la destinazione merceologica entro cui deve svolgersi l'attività
con la precisazione dell'ambito merceologico, qualora tra la Città
di Torino e l'ente di gestione del singolo mercato sia intervenuto
preciso accordo in tal senso, e la durata massima della stessa
secondo quanto previsto nella convenzione.
3. Il procedimento amministrativo di subingresso nella concessione
di posteggio avviene tramite presentazione di apposita comunicazione
in carta libera al competente settore mercati in cui l'interessato
dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma
4, del presente regolamento.
4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma
4, comporta la revoca della concessione di posteggio da parte
della Città con la conseguente cessazione dall'attività
di vendita all'interno del mercato coperto. Nel caso in cui venga
meno la qualifica di socio l'Associazione/Cooperativa ne dà
tempestiva comunicazione agli uffici comunali allegando copia
del verbale di assemblea dei soci in cui si è assunto il
provvedimento di espulsione. La concessione decorre dalla data
di notificazione del relativo provvedimento.
5. La concessione di posteggio è altresì revocata
qualora l'attività di vendita sia sospesa per un periodo
superiore ad un anno salvo richiesta di proroga alla Città
in caso di gravi e comprovati motivi. In tal caso l'ente di gestione
provvederà ad assegnare ad altro soggetto la concessione
di posteggio nelle modalità previste e regolamentate dalle
convenzioni in atto ed al presente regolamento.
1. Nell'ambito del medesimo mercato coperto, è consentita
la concessione ad uno stesso soggetto:
a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni presso mercati con
più di trenta posteggi;
b) fino ad un massimo di due autorizzazioni presso mercati con
trenta posteggi o inferiori.
2. Non sarà comunque possibile superare il 10% del totale
della superficie data in concessione od in diritto di superficie.
3. E' fatta salva ogni diversa determinazione assunta nelle singole
convenzioni e nei regolamenti interni e/o statuti degli enti gestori.
1. Fatto salvo il subingresso per atto inter vivos o mortis
causa, disciplinato dall'articolo 4, comma 3, le concessioni di
posteggio relative agli stand resisi liberi sono rilasciati secondo
la procedura di cui ai commi seguenti.
2. Nei mercati coperti gestiti da un ente, l'assegnazione di posteggio
resosi libero nella struttura verrà effettuata mediante
pubblicazione, da parte dello stesso, di apposito avviso contenente
le norme per l'assegnazione del medesimo. L'avviso stabilirà
l'obbligo per i nuovi titolari di posteggio di associarsi all'ente,
quale condizione necessaria per il perfezionamento dell'assegnazione,
fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni in atto.
3. Nel caso di assegnazione di stand liberi nelle strutture affidate
alla gestione di un ente, la procedura di assegnazione del posteggio
è improntata ai principi di evidenza pubblica, pubblicità
ed imparzialità, onde garantire l'individuazione dell'assegnatario
del posteggio nel rispetto della vigente normativa in materia
di area pubblica.
4. L'avviso, predisposto dall'ente e inviato in copia alla Città,
riporterà l'indicazione della disponibilità del
posteggio, stabilendo - in maniera chiara e comprensibile - i
requisiti necessari per partecipare al procedimento di assegnazione
del medesimo. L'indizione sarà comunicata alla Città
che procederà alla conseguente pubblicazione dell'avviso
in Albo Pretorio. Tale forma di pubblicità non sostituirà,
in ogni caso, la diffusione dell'avviso a cura dell'ente medesimo.
5. Non possono concorrere alla gara per l'assegnazione della concessione
coloro che risultino avere debiti scaduti relativi alla COSAP/COPA
e TARSU, nonché debiti relativi agli oneri derivanti dall'appartenenza
all'ente di gestione del mercato, laddove costituito, oltre che
sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per
la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale,
fatte salve eventuali regolarizzazioni.
6. E' fatta salva la possibilità da parte dell'ente gestore
di utilizzazione dei posteggi secondo quanto previsto dalle singole
convenzioni in atto.
1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda
o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve
essere comunicato alla Città.
2. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma
precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto
di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo
svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione
del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti previsti dall'articolo
4, comma 3.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non
sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali
richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività
del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di
cui al precedente comma 3 corredata dai citati allegati. L'acquisizione
del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla
morte del dante causa. Decorso tale termine, senza che l'erede
abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito
i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o
senza averne dato comunicazione alla Città, l'autorizzazione
decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio.
5. Sono fatte salve le convenzioni in atto e le eventuali limitazioni
presenti nei regolamenti e/o statuti degli enti gestori.
1. Nelle more dell'affidamento della gestione del mercato coperto
agli enti costituiti tra gli operatori, il concessionario è
tenuto al pagamento alla Città, di un canone di concessione,
quale corrispettivo della concessione del posteggio, il cui ammontare
è stabilito, in analogia al canone di occupazione spazi
ed aree pubbliche (COSAP), con riferimento al mercato per cui
il posteggio è concesso.
2. In caso di ritardato pagamento alla Città delle somme
a questa dovute, si applica la normativa prevista in materia di
canone di occupazione del suolo pubblico sulle aree mercatali.
3. Nei mercati coperti già gestiti da un ente, l'entità
e le modalità di versamento del corrispettivo sono determinate
nella convenzione disciplinante i rapporti con la Città.
1. L'orario di tutte le attività di vendita del mercato
è stabilito dall'ente di gestione degli operatori nella
fascia oraria compresa dalle 6.00 alle 22.00 senza superarare
il limite di 13 ore giornaliere, fatte salve deroghe per eventi,
fiere, manifestazioni o per attività di ristorazione e/o
intrattenimenti interni.
2. Le aperture in deroga nelle giornate festive e domenicali sono
assoggettate al regime del commercio in sede fissa, fatte salve
deroghe per eventi, fiere, manifestazioni o per attività
di ristorazione e/o intrattenimenti interni.
3. Gli enti degli operatori che vendono prodotti alimentari trasmettono
annualmente entro il 1° giugno l'elenco degli operatori che
osserveranno l'apertura obbligatoria nel mese di agosto al fine
di garantire il servizio ai consumatori in misura non inferiore
al 30% degli esercizi presenti sul mercato.
1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati coperti,
è disciplinata dalle apposite convenzioni. La gestione
dei servizi generali (a titolo puramente esemplificativo: apertura
e chiusura dei mercati, pulizia, autocontrollo igienico-sanitario,
vigilanza, energia elettrica, acqua) è a totale carico
dei concessionari.
2. Nelle more dell'affidamento della gestione del mercato all'associazione/cooperativa
degli operatori, le attività ed i servizi di cui al comma
1 saranno effettuati dalla Città e le relative spese, debitamente
rendicontate, saranno addebitate ai concessionari, in proporzione
al canone di concessione, salvo conguaglio a consuntivo. Il ritardato
pagamento da parte dei concessionari dei corrispettivi dovuti
comporterà l'applicazione di una penale; in caso di reiterato
mancato pagamento, si procederà alla dichiarazione di decadenza
della concessione. Qualora gli operatori non provvedano agli oneri
di cui al comma 1 del presente articolo, i corrispettivi, anticipati
dalla Città per la gestione dei medesimi, verranno recuperati
mediante accollo alle imprese concessionarie operanti all'interno
del mercato stesso, in proporzione alle superfici occupate.
1. I concessionari pongono in vendita esclusivamente la merceologia
indicata nell'autorizzazione.
2. I concessionari possono occupare solo il posteggio a ciascuno
concesso per l'esercizio dell'attività commerciale; i passaggi
per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, e dalle convenzioni
in atto.
3. I concessionari debbono mantenere puliti ed in buone condizioni
manutentive i propri banchi, le relative attrezzature, l'area
di vendita ed i passaggi adiacenti.
4. Le attività di gestione dei rifiuti urbani, speciali
e degli altri materiali di scarto nei mercati coperti si conformano
ai principi generali enunciati nel vigente regolamento comunale
per la gestione dei rifiuti urbani e alla normativa specifica
nazionale ed europea.
5. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve
essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita
al pubblico riferito all'unità di misura, mediante l'uso
di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e
con preciso riferimento alle singole qualità delle merci,
oltre alle indicazioni previste da disposizioni specifiche per
determinati settori ai fini della rintracciabilità. Gli
strumenti di pesatura devono essere ben visibili al pubblico.
6. I concessionari custodiscono nel posteggio, a disposizione
degli organi preposti, l'autorizzazione o il provvedimento di
concessione in originale con l'indicazione della categoria merceologica
autorizzata.
7. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia,
richiamare gli acquirenti con suoni e schiamazzi, usare parole
e compiere atti sconvenienti, nonché occupare spazi non
regolarmente concessi.
8. Le modalità di carico e scarico merci possono essere
definite con apposita ordinanza acquisito il parere della associazione/cooperativa
degli operatori.
1. In presenza dei presupposti di cui alla vigente normativa regionale, l'associazione o cooperativa di gestione può richiedere il riconoscimento del mercato quale "centro commerciale naturale" a totale partecipazione degli operatori del mercato coperto e di altri soggetti privati.
1. La Città potrà, in ogni momento, far eseguire
ispezioni, sia ai posteggi, sia ai magazzini ed agli altri locali
di pertinenza, da propri funzionari, dagli agenti dalla Polizia
municipale o da altro personale a ciò incaricato.
2. I concessionari sono tenuti a consentire l'accesso per le finalità
di cui al comma 1.
3. La Città non risponde dei danni causati da furti, incendi
e atti vandalici che si verificassero nei mercati coperti.
1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano
con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre
1981 n. 689 ed alla Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto
non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche
disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500.
3. Chiunque eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione
o fuori dal territorio del posteggio indicato nell'autorizzazione
è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
29, comma 1 del Decreto Legislativo n. 114/1998.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto
degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori
devono essere inoltrati alla Città - Settore Polizia Amministrativa
competente anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie.
I proventi, derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze
ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive,
pervengono alla Città.
1. Il presente regolamento si applica ai mercati coperti esistenti
alla data della sua approvazione ed a quelli che verranno successivamente
istituiti.
2. L'elenco dei mercati esistenti è allegato al presente
regolamento per farne parte integrante e sostanziale.
Elenco dei mercati coperti di Torino:
- Ovest o II (prodotti ittici) con sede in piazza della Repubblica,
31 - numero posteggi 18;
- Nord o III (abbigliamento) con sede in piazza della Repubblica,
23/25 - numero posteggi 64;
- Est o IV (alimentare) con sede in piazza della Repubblica, 30
- numero posteggi 123 e uso dei servizi igienici esterni destinati
ai clienti del mercato;
- Sud o V (alimentare) con sede in piazza della Repubblica, 26
- numero posteggi 54;
- Mercato (alimentare) di corso Racconigi, 51 - numero posteggi
39;
- Mercato delle Vallette di via delle Verbene, 11 - numero posteggi
31.
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