N. 329

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 febbraio 2009 (mecc. 2008 00988/016) esecutiva dal 9 marzo 2009.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 aprile 2013 (mecc. 2013 00731/016), esecutiva dal 13 maggio 2013 e 15 maggio 2017 (mecc. 2017 00815/016), esecutiva dal 29 maggio 2017, e 22 luglio 2019 (mecc. 2019 00692/016), esecutiva dal 5 agosto 2019,
e 23 ottobre 2023 (n. DEL 644/2023 e allegato) esecutiva dal 5 novembre 2023.

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INDICE

Titolo I - Disposizioni generali
Articolo  1  - Oggetto dell'attività
Articolo  2  - Definizioni
Articolo  3  - Attività escluse
Articolo  4  - Requisiti soggettivi di accesso all'attività
Articolo  5  - Delegato
Articolo  6  - Tipologie degli esercizi
Articolo  7  - Criteri che disciplinano l'insediamento delle attività di somministrazione
Articolo  8  - Attività accessorie
Articolo  9  - Attività non soggette al requisito del fabbisogno dei parcheggi
Articolo 10 - Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione
Articolo 11 - Autorizzazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale

Titolo II - Disposizioni sul procedimento
Articolo 12 - Procedimento per le autorizzazioni
Articolo 13 - Procedimento per le segnalazioni certificate di inizio attività
Articolo 14 - Modifiche societarie
Articolo 15 - Subingresso
Articolo 16 - Subingresso per affitto d'azienda/affidamento di reparto
Articolo 17 - Modifiche che non comportano aumento della superficie di somministrazione
Articolo 18 - Somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico
Articolo 19 - Modulistica e allegati

Titolo III - Orari e prezzi
Articolo 21 - Orari
Articolo 22 - Prezzi

Titolo IV - Sospensione e revoca
Articolo 23 - Sospensione volontaria dell'attività
Articolo 24 - Sospensione dell'attività per violazione delle disposizioni normative sulla sorvegliabilità e di quelle relative al soddisfacimento dello standard del fabbisogno di parcheggi
Articolo 25 - Decadenza dal diritto allo svolgimento dell'attività e revoca dell'autorizzazione

Titolo V - Norme transitorie
Articolo 26  [soppresso
Articolo 27 - Modifiche dei procedimenti

Documento tecnico del regolamento


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto dell'attività

1.   Il presente regolamento, in esecuzione delle vigenti disposizioni statali, approvate con Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato", come modificato dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147, e regionali, approvate con Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i. e deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010 n. 85-13268 "Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", disciplina i procedimenti amministrativi dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande svolte nel Comune di Torino.

2.   Nel rispetto delle norme generali che disciplinano la materia, nonché delle funzioni previste dallo Statuto della Città di Torino, il presente regolamento detta le norme per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi nel Comune di Torino.

3.   La Città e le associazioni di categoria, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative regionali, definiscono i requisiti del marchio di qualità degli esercizi pubblici individuando, a tal fine, anche un'apposita denominazione che gli esercenti possono utilizzare nell'insegna.

Articolo 2 - Definizioni

1.   Ai fini della presente regolamentazione si intende:
a)   per "somministrazione di alimenti e bevande": la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a determinate cerchie di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
b)   per "servizio assistito": la preparazione di cibi e/o bevande ed il servizio effettuato dal titolare o dai suoi dipendenti agli avventori al banco, al tavolo ovvero la predisposizione dei locali per il servizio "self-service" mediante tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio pubblico quali tavoli, sedie, le stoviglie non a perdere;
c)   per "locali attrezzati": quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature che consentono agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti somministrati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
d)   per "somministrazione al domicilio del consumatore": l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari ed alle persone da lui invitate. Per domicilio del consumatore s'intende il locale in cui il consumatore si trovi occasionalmente per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie, oltre che la propria privata dimora;
e)   per "attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago": l'attività di somministrazione funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale che pertanto svolge un ruolo di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
f)   per "mensa aziendale": uno o più locali ubicati all'interno dell'impresa, destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione, aperti solo ai dipendenti ed a coloro che si trovano nell'impresa stessa o nell'ente per motivi di lavoro. La mensa interna può essere convenzionata con altre imprese. Il gestore della mensa aziendale può somministrare esclusivamente agli avventori in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;
g)   per "mensa interaziendale": una struttura al servizio di più imprese, destinata a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti delle stesse imprese. Detta struttura deve risultare priva di qualsiasi elemento tipico degli esercizi di somministrazione rivolti ad un pubblico indifferenziato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutti gli elementi tipici dell'attività di somministrazione quali: insegne luminose e non, cartelli riportanti il menù, posti all'esterno della struttura, ...). Il gestore della mensa interaziendale può somministrare esclusivamente agli avventori in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese cui il servizio è rivolto;
h)   per "mensa scolastica": uno o più locali ubicati all'interno di istituti scolastici, asili nido, scuole materne, pubblici e privati, aperti solo a coloro che si trovano nell'istituto per motivi di lavoro e di studio ovvero di assistenza all'infanzia;
i)   per "associazioni e circoli privati": le associazioni esercenti la somministrazione presso la sede in cui viene svolta l'attività istituzionale ed in locali in cui l'accesso è riservato ai rispettivi associati;
j)   per "superficie di somministrazione": l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata - coperta o scoperta - posta all'esterno dell'esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso;
k)   per "locale di somministrazione": il locale delimitato da pareti fisse continue non comunicante con altri esercizi;
l)   per "requisiti di sorvegliabilità": i requisiti stabiliti con Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 modificato dal Decreto Ministeriale 5 agosto 1994 n. 534.

Articolo 3 - Attività escluse

1.   Il presente regolamento non si applica:
a)   alla somministrazione effettuata in forma occasionale e gratuita, ovvero per l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 (Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione);
b)   attività di somministrazione effettuata negli agriturismo, disciplinata dalla Legge Regionale 23 marzo 1995 n. 38 (Disciplina dell'Agriturismo);
c)   attività di somministrazione effettuata nei complessi ricettivi alberghieri, disciplinata dalla Legge Regionale 29 marzo 2001 n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) qualora svolta dal titolare dell'esercizio;
d)   attività di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla Legge Regionale 15 aprile 1985 n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) qualora svolta dal titolare dell'esercizio;
e)   attività di somministrazione effettuata da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica disciplinata dalla Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) e dalle disposizioni regionali di attuazione;
f)   attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), purché non attrezzato per il consumo sul posto dei prodotti posti in vendita. Tale attività deve seguire gli orari di apertura propri dell'esercizio cui sono annessi e non possono vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2.   Non rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento il consumo immediato dei prodotti alimentari effettuato negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari e nelle attività artigiane per la vendita di prodotti di propria produzione a condizione che vengano utilizzati esclusivamente i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito e di somministrazione. (1)

3.   Gli arredi e le attrezzature dell'azienda utilizzati per l'attività di cui al comma 2 non possono essere costituiti dalle strutture e dalle attrezzature tipiche delle attività di somministrazione, fra i quali, a titolo esemplificativo, tavoli, sedie, macchine per il caffè/cappuccino, stoviglie non a perdere, eccetera.

(1) vedi articolo 3 comma 1 lettera f) bis e articolo 4 comma 2bis della Legge 248/2006.

Articolo 4 - Requisiti soggettivi di accesso all'attività

1.   I requisiti morali e professionali necessari per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stabiliti dall'articolo 71 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147.

2.   I cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e non europei devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 206.

Articolo 5 - Delegato

1.   Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147, devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona in possesso dei requisiti professionali.

2.   [soppresso]

3.   [soppresso]

4.   Il recesso dell'incarico di soggetto in possesso dei requisiti professionali o la scadenza dello stesso devono essere comunicati al competente Servizio Comunale. La comunicazione di recesso deve contenere la dichiarazione di recesso notificata al titolare dell'esercizio. Il titolare dell'attività deve sospendere l'esercizio dell'attività sino alla nomina del nuovo delegato pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 della Legge Regionale 38/2006 e s.m.i..

5.   La sostituzione del delegato da parte dell'esercente deve essere comunicata al competente Servizio Comunale. Detta comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico.

6.   [soppresso]

Articolo 6 - Tipologie degli esercizi

1.   Gli atti autorizzativi rilasciati in base alla Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 sono formulati riportando la dicitura "somministrazione di alimenti e bevande", intendendosi comprese anche le bevande di qualsiasi gradazione alcolica.

2.   I titolari di autorizzazione di tipo a), b) o d) rilasciata ai sensi della Legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, a condizione che gli aspetti igienico-sanitari siano preventivamente conformati alle prescrizioni della vigente normativa applicabile in materia.

3.   A partire dal 5 maggio 2007 i titolari di due autorizzazioni riferite allo stesso locale ovvero di autorizzazione unica riportante più tipologie in base alla Legge 287/1991 che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 27 comma 3 della Legge Regionale 38/2006, sono decaduti dal diritto di trasferire in un'altra sede o di cedere a terzi separatamente i rami d'azienda.

4.   I titolari di pubblici esercizi di somministrazione, autorizzati ai sensi della Legge 287/1991, hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'attività effettivamente svolta nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie entro il 31 gennaio 2010.

5.   In caso di subingresso, il subentrante deve comunicare la tipologia igienico-sanitaria a cui è riconducibile l'attività posta in essere.

Articolo 7 - Criteri che disciplinano l'insediamento delle attività di somministrazione

1.   La disciplina dell'insediamento delle attività è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:
a)   non è sottoposta a vincoli basati su parametri numerici o distanze minime tra esercizi;
b)   nel rispetto delle norme che disciplinano la salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, l'ambiente urbano, e a tal fine possono essere stabilite limitazioni e prescrizioni di esercizio ai sensi dell'articolo 64 comma 3 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147, o elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e, del servizio reso;
c)   ai sensi della D.G.R. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 e s.m.i., gli insediamenti devono rispettare il requisito aggiuntivo del fabbisogno dei parcheggi calcolato sulla base della superficie di somministrazione. La quantificazione del fabbisogno dei parcheggi è definito sulla base degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni già individuati con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 marzo 2007 (mecc. 2006 10283/122) - Approvazione dei criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private - come modificata con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05623/016) - Deliberazione del Consiglio Regionale 20 novembre 2012 n. 191-43016: adeguamento dei criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private.

Articolo 8 - Attività accessorie

1.   Le autorizzazioni/SCIA per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di trattenimenti di cui all'articolo 15 comma 1 della Legge Regionale 38/2006.

2.   Le attività accessorie di cui al precedente punto 1 sono ammesse a condizione che:
- l'ingresso al locale sia libero e gratuito;
- l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
- nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;
- il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
- venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

3.   In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 2 è necessario essere in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza prevista dagli articoli 68 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

4.   L'esercizio delle attività accessorie deve avvenire nell'orario di apertura della prevalente attività di somministrazione.

Articolo 9 - Attività non soggette al requisito del fabbisogno dei parcheggi

1.   Non sono soggette al fabbisogno dei parcheggi le attività di somministrazione esercitate:
a)   negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima è prevalente rispetto a quella di somministrazione. L'attività si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b)   negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati da parte di soggetto diverso dal titolare della struttura ricettiva;
c)   negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico ed all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
d)   negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;
e)   al domicilio del consumatore;
f)   nelle mense aziendali, interaziendali, a favore dei lavoratori dell'azienda;
g)   nei circoli ed associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del D.P.R. 235/2001;
h)   in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle Forze dell'Ordine, caserme, strutture di accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
i)   all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse. Qualora l'attività di somministrazione sia aperta anche al pubblico è necessario il soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 7 del presente regolamento;
j)   negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente all'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
k)   negli altri casi disposti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 8 comma 6 lettera k) della Legge Regionale 38/2006.

2.   [soppresso]

3.   Le attività di cui al comma 1 del presente articolo non sono trasferibili al di fuori dei locali in cui sono autorizzati.

Articolo 10 - Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione

1.   Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel perimetro urbano della città.

2.   Qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza di attività di somministrazione di prodotti alimentari al solo fine di garantire il servizio di approvvigionamento/somministrazione di prodotti alimentari ai partecipanti all'evento, l'esercizio dell'attività è subordinato alla preventiva presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Il segnalante, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 71 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147.

3.   L'attività di somministrazione effettuata nell'ambito di fiere o altri eventi che hanno lo scopo di promuovere prodotti enogastronomici è disciplinata dalla specifica normativa di settore relativa alle manifestazioni fieristiche. L'attività di somministrazione deve comunque essere svolta nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.

4.   Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l'esercizio temporaneo dell'attività di cui al presente articolo.

5.   L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.

6.   L'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

7.   [soppresso]

8.   In riferimento al periodo estivo, con deliberazione della Giunta Comunale sono stabiliti i procedimenti cui devono attenersi gli operatori nella fase di presentazione delle pratiche ed inoltre le prescrizioni cui devono attenersi gli stessi durante la conduzione delle attività temporanee autorizzate.

Articolo 11 - Autorizzazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale

1.   L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande stagionale può essere attivato in forma stagionale.

2.   Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.

3.   Per periodo di tempo frazionato si intende un periodo di tempo comunque non inferiore a giorni trenta continuativi.

4.   Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività sono indicati il periodo od i periodi nei quali è svolta l'attività.

5.   Per l'insediamento delle attività di cui al presente articolo si applicano tutte le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 del presente regolamento.

6.   L'efficacia delle segnalazioni certificate di inizio attività temporanee è limitata alla durata della manifestazione cui sono collegate.


TITOLO II - DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

Articolo 12 - Procedimento per le autorizzazioni

1.   Nei casi in cui l'esercizio dell'attività sia subordinato al rilascio di autorizzazione il procedimento è attivato con la presentazione della domanda da parte dell'interessato.

2.   Le autorizzazioni devono essere richieste utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Città di Torino, pubblicati sul sito internet della Città, firmate dalla persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione e devono essere corredate della documentazione e, ove previsto, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà previsti dalla vigente normativa.

3.   A seguito della presentazione della domanda, è consegnata ricevuta di presentazione solo nel caso in cui venga riscontrata la completezza formale circa l'indicazione dei dati richiesti dalla modulistica in uso, delle autocertificazioni e dell'eventuale documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica.

4.   I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data in cui risulta presentata tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria del procedimento come richiesta dalla modulistica in uso e dalla vigente normativa.

5.   Qualora si renda necessario acquisire altri elementi di valutazione, il responsabile del procedimento richiede le integrazioni necessarie fissando un termine decorso il quale, qualora l'integrazione richiesta non sia pervenuta, la domanda è respinta.

6.   L'autorizzazione amministrativa e la consegna della stessa è subordinata all'adempimento delle incombenze indicate nella lettera di invito al ritiro.

7.   Gli estremi dell'autorizzazione sono comunicati al Prefetto ed al Questore.

Articolo 13 - Procedimento per le segnalazioni certificate di inizio attività

1.   Nei casi in cui il procedimento è disciplinato dall'istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e conseguente rilascio della ricevuta di presentazione da parte dello Sportello Unico Attività Produttive abilita l'esercente, sussistendone i presupposti ed i requisiti, ad intraprendere l'attività, fatto salvo il rispetto dei termini procedimentali previsto da altre disposizioni che disciplinano la materia.

2.   I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di rilascio della ricevuta di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività al competente ufficio del Comune.

3.   Le segnalazioni certificate di inizio attività devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Città di Torino, pubblicati sul sito internet della Città, firmate dalla persona fisica legittimata od avente titolo a presentare la segnalazione e devono essere corredate della documentazione e, ove previsto, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà previsti dalla vigente normativa.

4.   A seguito della presentazione della segnalazione è consegnata ricevuta di presentazione solo nel caso in cui venga riscontrata la completezza formale circa l'indicazione dei dati richiesti dalla modulistica in uso, delle autocertificazioni e dell'eventuale documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica.

5.   Qualora si renda necessario acquisire altri elementi di valutazione, il responsabile del procedimento richiede le integrazioni necessarie fissando un termine decorso il quale, qualora l'integrazione richiesta non sia pervenuta, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

6.   Le pratiche inviate in modo telematico sono assoggettate alle procedure del D.P.R. 160/2010 articolo 5.

7.   Nel caso in cui venga accertata la non conformità dell'attività alle vigenti disposizioni normative, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., è disposto il divieto di prosecuzione, fatta salva la responsabilità penale prevista dal D.P.R. 445/2000, articolo 76, e dagli articoli 483 e 489 Codice Penale per le dichiarazioni non veritiere.

8.   Le segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 9 comma 1 del presente regolamento sono cessate d'ufficio nei casi di subingresso nell'attività prevalente.

Articolo 14 - Modifiche societarie

1.   La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso sono soggetti a comunicazione da presentare al Comune.

2.   Qualora, in caso di modifica societaria, si verifichi il mancato possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli articoli 483 e 489 Codice Penale il procedimento è concluso con un provvedimento di diniego alla variazione richiesta con conseguente sospensione dell'attività, che potrà essere ripresa solo in seguito alla regolarizzazione della comunicazione mediante l'ottemperanza delle prescrizioni non rispettate. Qualora la regolarizzazione non avvenga entro 12 mesi dalla data di sospensione dell'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 e s.m.i..

3.   E' altresì soggetta a comunicazione la variazione del delegato di cui al precedente articolo 5.

Articolo 15 - Subingresso

1.   Il trasferimento della titolarità del pubblico esercizio per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'avente causa sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento.

2.   Il subentrante già in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

3.   Qualora a decorrere dalla data di cui al precedente comma 2 non inizi l'attività entro il termine di mesi dodici come previsto dall'articolo 16 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 38/2006 decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, senza necessità di divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, di revoca dell'autorizzazione risultante in capo al precedente titolare.

4.   Nel caso di acquisto d'azienda da parte di soggetto non in possesso dei requisiti professionali, l'interessato deve acquisire detti requisiti ed attivare l'esercizio previa presentazione della comunicazione di subingresso entro un anno dalla data di acquisto dell'azienda pena la decadenza dal diritto all'intestazione dell'autorizzazione. La medesima disposizione si applica anche nei casi di acquisto d'azienda a seguito di donazione.

5.   La SCIA di subingresso presentata da parte del subentrante comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa senza necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere al rilascio di una nuova autorizzazione né la necessità da parte del cedente di provvedere alla restituzione del titolo autorizzatorio.

6.   Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della Legge Regionale 38/2006, in caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 comma 6 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per mesi diciotto dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
Decorso il suddetto termine, per poter legittimamente esercitare l'attività, gli eredi devono perfezionare la segnalazione di cui al comma 1 dimostrando l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e il possesso dei requisiti.

7.   In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del de cuius devono comunicare la sospensione dell'attività e devono cedere l'azienda a terzi entro mesi diciotto dalla data di morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

8.   Nel caso in cui il titolare di un esercizio pubblico abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario dell'azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a darne comunicazione al Comune.

9.   La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda di somministrazione, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

10.  Nei casi di subingresso con o senza modifica dei locali o dell'attività svolta, l'inizio dell'attività è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, la cui attestazione deve essere effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative.

11.  Qualora il richiedente il subingresso non risulti essere in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli articoli 483 e 489 Codice Penale, il procedimento di subingresso è concluso con un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività. E' fatto salvo il diritto ad intestarsi l'autorizzazione da parte di terzi che hanno acquistato l'azienda in buona fede.

12.  Per il subingresso nella titolarità di autorizzazioni rilasciate per specifici progetti finalizzati al perseguimento di pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati dalla Giunta Comunale, la SCIA di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione deve contenere il Nulla Osta del Servizio che ha curato l'approvazione del progetto.

Articolo 16 - Subingresso per affitto d'azienda/affidamento di reparto

1.   Il trasferimento della gestione del pubblico esercizio comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale, sempre che l'avente causa comprovi, nei modi previsti dalla legge, l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento.

2.   Il subentrante può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Subingresso.

3.   Al termine del rapporto contrattuale di gestione ovvero in caso di risoluzione del contratto di compravendita, il proprietario dell'azienda, qualora intenda esercitare direttamente l'attività, è tenuto alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso nell'autorizzazione, comprovando, nei modi previsti dalla legge, l'effettivo rientro nel possesso materiale dell'azienda e dei locali nei quali l'attività viene esercitata ed il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

4.   Qualora l'interessato non presenti la segnalazione di cui al precedente comma 3 ovvero non inizi l'attività entro il termine di cui all'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestarsi l'autorizzazione.

5.   Nel caso di scioglimento consensuale anticipato o di risoluzione del contratto di vendita/affitto d'azienda ovvero al termine del rapporto contrattuale di gestione, qualora il proprietario intenda vendere o affittare l'azienda, l'impresa acquirente/affittuaria può, senza ulteriori adempimenti, presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso, purché:
-    attesti il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
-    non sia decorso il termine di cui al comma 4.

6.   In caso di contenzioso tra venditore ed acquirente ovvero tra titolare ed affittuario dell'azienda, la Pubblica Amministrazione non può entrare nel merito della controversia e le determinazioni amministrative seguono le decisioni della competente Autorità Giudiziaria adìta.

7.   Qualora l'attività di somministrazione risulti svolta su una superficie superiore a 150 metri quadrati, nel caso in cui l'organizzazione dell'attività lo consenta e le attrezzature vengano utilizzate in modo esclusivo, è ammesso l'affidamento di reparto.

8.   L'affidamento di reparto non è configurabile nei casi in cui l'attività principale non sia funzionalmente collegata al reparto oggetto dell'affidamento.

9.   L'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento di reparto è subordinato alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività contenente le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali e deve essere comprovato l'atto di affidamento del reparto da redigere ai sensi dell'articolo 2556 commi 1 e 2 del Codice Civile.

Articolo 17 - Modifiche che non comportano aumento della superficie di somministrazione

1.   La riduzione della superficie di somministrazione o altre modifiche che non comportano aumento di superficie possono essere effettuate previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie, il rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio della Città e della normativa in materia di inquinamento acustico, in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

2.   L'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e prescrizioni relative alla tipologia igienico-sanitaria per cui l'esercizio risulta autorizzato. Le tipologie igienico-sanitarie sono stabilite dalle vigenti disposizioni normative regionali. Qualora la modifica dell'attività comporti il passaggio da una tipologia igienico-sanitaria ad un'altra è necessaria la presentazione di comunicazione con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie, il rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio della Città e della normativa in materia di inquinamento acustico, in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

Articolo 18 - Somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico

1.   La presentazione della SCIA per l'attivazione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico e conseguente rilascio della ricevuta di presentazione da parte del SUAP abilita l'operatore all'esercizio di tale attività. Ai sensi dell'articolo 187 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza - gli esercenti non possono senza un legittimo motivo rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del Codice Penale con riferimento al divieto di somministrare bevande alcoliche nei casi previsti dalla legge.

2.   [soppresso]

3.   E' soggetta alla presentazione di SCIA per apertura di pubblico esercizio, l'attività di somministrazione effettuata da associazioni o circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:
a)   pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
b)   pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c)   strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande data la presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura di cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli ed attività di trattenimento e similari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la distribuzione di drink card, obbligatorietà della consumazione, assenza di qualsiasi attività sociale;
d)   rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, dal Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
e)   ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

Articolo 19 - Modulistica e allegati

1.   Le domande, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e comunicazioni previste dal presente Regolamento devono essere redatte utilizzando l'apposita modulistica approvata dal Comune sulla base delle disposizioni regionali.

2.   L'eventuale documentazione da allegare ad ogni singola pratica è dettagliatamente specificata in calce ad ogni modulo.

3.   La modulistica è disponibile e scaricabile dal sito internet della Città.

Articolo 20 - Diritti di istruttoria

1.   I procedimenti amministrativi relativi all'attivazione o modifica degli esercizi pubblici, istruiti nell'ambito delle procedure di sportello unico, sono assoggettate ai diritti d'istruttoria, la cui entità è determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO III - ORARI E PREZZI

Articolo 21 - Orari

1.   L'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione dell'esercente nel rispetto dei limiti stabiliti dal successivo comma 2.

2.   Il Sindaco può limitare gli orari di apertura per le esigenze di tutela previste dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, previa segnalazione degli organi o degli enti preposti alla tutela dei suddetti interessi.

3.   L'obbligo, previsto dall'articolo 17 comma 5 della Legge Regionale 38/2006 e s.m.i., di comunicare al Comune l'orario prescelto dall'esercente è assolto mediante l'apposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno dell'esercizio. L'apertura dell'esercizio in una fascia oraria diversa da quella indicata nei cartelli costituisce violazione dell'obbligo di comunicazione.

4.   Gli esercenti nei confronti dei quali sono stati adottati e risultano ancora efficaci provvedimenti restrittivi dell'orario da parte della Città e/o degli organi competenti in materia, devono indicare gli orari di apertura ordinati con le modalità di cui al precedente comma 3.

5.   La programmazione degli orari di apertura obbligatoria durante il periodo estivo è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. L'individuazione degli esercenti è effettuata, in via prioritaria, sulla base delle adesioni volontarie degli stessi da effettuarsi, anche tramite le Associazioni di Categoria. Durante il periodo di apertura obbligatoria non è consentito osservare più di una giornata di riposo settimanale e l'orario minimo di apertura non deve essere inferiore a ore 6 (sei) ed è comunque fatto salvo il riposo nelle giornate festive.

Articolo 22 - Prezzi

1.   I prodotti esposti per la vendita per asporto, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro, ben leggibile e visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo di vendita. Quando siano esposti più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto a unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

2.   I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi impresso in maniera chiara e con caratteri leggibili sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 1.

3.   Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a)   per quanto concerne le bevande: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;
b)   per quanto concerne la ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura dell'esercizio della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, e comunque in luogo leggibile all'esterno.
Ai fini del presente articolo per "ristorazione" s'intende la somministrazione di alimenti con preparazione di piatti semplice o complessa.

4.   Qualora sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.

5.   Le previsioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle mense aziendali ed alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

6.   Nei circoli privati in cui è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande in base alla vigente normativa, deve essere esposto, nel locale adibito alla somministrazione, in luogo ben visibile ed in modo chiaro ben leggibile, cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, recante la tabella dei prezzi praticati degli alimenti e/o bevande oggetto dell'attività di somministrazione.

TITOLO IV - SOSPENSIONE E REVOCA

Articolo 23 - Sospensione volontaria dell'attività

1.   Il titolare dell'esercizio deve comunicare la chiusura dell'esercizio solo se la sospensione è superiore a giorni trenta.

2.   La sospensione può avere una durata massima di 12 mesi, alla scadenza il titolare è tenuto a comunicare la ripresa dell'attività, salvo presentazione di domanda di proroga in caso di comprovata necessità. Lo stato di malattia costituisce motivo di proroga della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, decorso il quale, anche in caso di ditta individuale, l'attività dovrà essere riattivata senza possibilità di ulteriore proroga.

Articolo 24 - Sospensione dell'attività per violazione delle disposizioni normative sulla sorvegliabilità e di quelle relative al soddisfacimento dello standard del fabbisogno di parcheggi

1.   Il Comune ordina la sospensione dell'autorizzazione, e quindi, la sospensione dal diritto di esercitare l'attività, qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali prevista dal Decreto Ministeriale 564/1992 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'articolo 16 della Legge Regionale 38/2006 e s.m.i..

2.   Qualora venga insediata un'attività di somministrazione di alimenti e bevande in difformità alle disposizioni relative al soddisfacimento dello standard di parcheggi, come previsto dalla D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 8-13268, è disposta la sospensione dell'attività sino all'avvenuta regolarizzazione.

3.   Il mancato pagamento degli importi dovuti ai fini della monetizzazione costituisce causa di sospensione dell'autorizzazione ovvero dell'efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, fino all'avvenuta regolarizzazione.

4.   Qualora venga insediata un'attività di somministrazione di alimenti e bevande con requisiti conformi agli standard di qualità stabiliti, il mancato rispetto degli standard di qualità costituisce causa di sospensione dell'attività. L'attività potrà essere ripresa solo dopo il ripristino dei requisiti mancanti.

5.   Il mancato rispetto dell'impegno a non installare apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nell'esercizio costituisce, ai sensi dell'articolo 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, causa di sospensione dell'attività da un minimo di giorni 10 fino ad un massimo di giorni 30. L'attività potrà essere ripresa solo dopo la rimozione dei suddetti apparecchi da gioco.

Articolo 25 - Decadenza dal diritto allo svolgimento dell'attività e revoca dell'autorizzazione

1.   Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli 6, 15 e 16, costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione e conseguente diritto di esercitare l'attività i seguenti casi:
a)   qualora l'attività non venga iniziata nel termine di mesi dodici dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b)   qualora venga sospesa l'attività, già iniziata, per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
c)   per la perdita dei requisiti morali e/o professionali di cui ai precedenti articoli 4 e 5, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 riguardante la cessazione del delegato;
d)   [soppresso]
e)   qualora decorsi novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione dell'attività, il titolare non abbia provveduto a dimostrare l'avvenuto ripristino dei requisiti di sorvegliabilità dei locali;
f)   qualora, in caso di subingresso per atto fra vivi, il cessionario non avvii l'attività entro mesi dodici dalla data di efficacia dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione d'azienda, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
g)   qualora, in caso di subingresso per causa di morte l'erede che, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della Legge Regionale 38/2006, ha proseguito l'attività a nome del de cuius, non consegua i requisiti per l'esercizio dell'attività entro mesi diciotto dalla data della morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
h)   qualora, in caso di subingresso per causa di morte l'erede che, ai sensi dell'articolo 15 comma 7 del presente regolamento abbia sospeso l'attività, non abbia ceduto l'azienda a terzi entro il termine di mesi diciotto dalla morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
i)   negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Articolo 26 [soppresso]

Articolo 27 - Modifiche dei procedimenti

1.   L'adeguamento a successive modifiche normative, dei criteri che disciplinano gli insediamenti delle attività di somministrazione riportati nel documento tecnico del presente regolamento, è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria.

2.   La revisione dei criteri che disciplinano gli insediamenti riportati nel documento tecnico del presente regolamento, è effettuata con cadenza periodica quadriennale mediante deliberazione del Consiglio Comunale. Il termine decorre dalla data di approvazione del presente Regolamento, sentite le Associazioni di Categoria.


DOCUMENTO TECNICO DEL REGOLAMENTO

1 - REQUISITI PER L'INSEDIAMENTO DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1.   L'insediamento dell'attività di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.

2.   I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati nella modulistica in uso. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato sulla base della superficie di somministrazione secondo i parametri delle tabelle di cui all'allegato B.

3.   Non sono soggetti alla presentazione della documentazione né al requisito del fabbisogno dei parcheggi gli insediamenti di esercizi pubblici di cui all'articolo 8 comma 6 lettere a), c), d), e), f), h), i), j), k) della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i..

4.   Gli esercizi pubblici, di cui all'articolo 8 comma 6 lettera i) della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i., qualora intendano effettuare l'attività di somministrazione al pubblico sono assoggettati alla presentazione della documentazione di cui al comma 2 ed al rispetto del requisito del fabbisogno dei parcheggi calcolato sulla base della superficie di somministrazione.

5.   In riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, preventivamente approvati dalla Giunta Comunale, il fabbisogno dei parcheggi è dovuto per superfici di somministrazione superiori al doppio rispetto al limite di esenzione previsto.

6.   Il rilascio delle autorizzazioni/SCIA per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate all'interno di chioschi da realizzare su suolo pubblico deve avvenire sulla base di un piano di programmazione che sarà definito con apposita deliberazione.

2 - REQUISITI PER L'INSEDIAMENTO DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A CARATTERE STAGIONALE

1.   L'insediamento dell'attività di somministrazione a carattere stagionale deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.

2.   I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati nella modulistica in uso. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato sulla base della superficie di somministrazione secondo i parametri delle tabelle di cui all'allegato B.

3.   In riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, approvati preventivamente dalla Giunta Comunale, il fabbisogno dei parcheggi è dovuto per superfici di somministrazione superiori al doppio rispetto al limite di esenzione previsto.

4.   Il rilascio delle autorizzazioni/SCIA per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate all'interno di chioschi da realizzare su suolo pubblico deve avvenire sulla base di un piano di programmazione che sarà definito con apposita deliberazione.


3 - REQUISITI PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1.   Il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.

2.   I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati nella modulistica in uso. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato sulla base della superficie di somministrazione secondo i parametri delle tabelle di cui all'allegato B.

3.   In caso di trasferimento nell'ambito di addensamenti o localizzazioni non omogenei, il fabbisogno dei parcheggi e l'importo della monetizzazione è stabilito sull'intera superficie di somministrazione fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12 comma 4.

4.   In caso di trasferimento da addensamenti o localizzazioni alle zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui all'articolo 81 Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. o viceversa, l'importo della monetizzazione è stabilito sull'intera superficie di somministrazione fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12 comma 4.

5.   Nel caso di trasferimento nell'ambito di addensamenti o localizzazioni omogenei il fabbisogno di parcheggi non è computato sino ai limiti della superficie corrispondente a quella già autorizzata alla vecchia sede. In tal caso è ammesso il trasferimento anche mediante accorpamento di più autorizzazioni o SCIA. L'accorpamento delle autorizzazioni o SCIA determina una sola attività e gli originali atti autorizzativi o di SCIA non sono successivamente scindibili.

6.   Nel caso di trasferimento nell'ambito delle zone interne alla perimetrazione degli abitati di cui all'articolo 81 Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., il fabbisogno di parcheggi non è computato sino ai limiti della superficie corrispondente a quella già autorizzata alla vecchia sede. In tal caso è ammesso il trasferimento anche mediante accorpamento di più autorizzazioni o SCIA. L'accorpamento delle autorizzazioni o SCIA determina una sola attività e gli originali atti autorizzativi o di SCIA non sono successivamente scindibili.

7.   Per le attività autorizzate prima dell'entrata in vigore della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "Allegato A" e s.m.i. o per quelle per il cui insediamento è stato corrisposto il fabbisogno dei parcheggi in quanto la superficie di somministrazione risulta superiore ai limiti di esenzione, è ammesso il trasferimento anche mediante accorpamento di più autorizzazioni o SCIA. L'accorpamento delle autorizzazioni o SCIA determina una sola attività e gli originali atti autorizzativi o di SCIA non sono successivamente scindibili.

8.   Nel caso di trasferimento di sede di un esercizio il cui fabbisogno dei parcheggi sia stato soddisfatto mediante il reperimento degli stessi su aree private, tale requisito deve sussistere anche alla nuova sede, diversamente il fabbisogno deve essere monetizzato.

9.   La superficie di somministrazione della precedente sede dell'esercizio è quella che risulta agli atti d'ufficio.
Qualora il computo della superficie, effettuato sulla base degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A", e s.m.i., comporti una quantificazione diversa rispetto a quella risultante dall'archivio informatico comunale si procederà alla rettifica della stessa previa comprovata precisazione da parte dell'interessato.
La medesima procedura è seguita nel caso in cui sia comprovato dall'interessato che la modifica della superficie è avvenuta in epoca anteriore alla emanazione degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A", e s.m.i..

10.   Fatti salvi i casi di interesse pubblico o di ordine pubblico, il trasferimento delle autorizzazioni/SCIA per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate all'interno di chioschi da realizzare su suolo pubblico deve avvenire sulla base di un piano di programmazione che sarà definito con apposita deliberazione.

11.   Il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande insediate nell'area Borgo Dora e nel Complesso Murazzi del Po, come delimitate al successivo punto 11 può essere effettuato negli addensamenti con tipologia omogenea a quella in cui ha sede l'attività. Qualora per l'insediamento dell'attività, il fabbisogno dei parcheggi sia stato computato in base alla programmazione approvata dalla Città sulla base dell'emanazione degli indirizzi regionali, il fabbisogno dei parcheggi sarà ricalcolato detraendo l'importo già versato per l'insediamento dell'attività alla sede originaria.

12.   Nei casi di trasferimento dell'esercizio durante il periodo di gerenza dell'attività, il gerente può presentare segnalazione certificata di inizio attività per trasferimento. In tali casi alla segnalazione devono essere allegate: 1) dichiarazione attestante il consenso al trasferimento da parte del proprietario/a dell'azienda e 2) dichiarazione sul fabbisogno di parcheggi pubblici sottoscritta da parte del proprietario/a e dal/la gerente dell'azienda. L'eventuale piano di pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi è a carico del proprietario. Il gerente è responsabile in solido per il pagamento della monetizzazione.

4 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

1.   L'ampliamento della superficie di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia.

2.   I contenuti delle dichiarazioni e dell'eventuale documentazione a corredo della SCIA sono indicati nella modulistica in uso. Il requisito del fabbisogno dei parcheggi è calcolato come di seguito specificato:
a)   Attività autorizzate con i criteri di cui alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A", e s.m.i.
      1)   Per le attività per il cui insediamento non è stato corrisposto il fabbisogno dei parcheggi, il fabbisogno dei parcheggi è stabilito sull'intera superficie.
      2)   Per le attività per il cui insediamento è stato corrisposto il fabbisogno dei parcheggi, il fabbisogno dei parcheggi è definito sulla base della proporzione fra il fabbisogno dovuto per l'intera superficie di somministrazione e quello dovuto per la sola superficie ampliata rispetto alla superficie originaria secondo il seguente esempio di modalità di calcolo:

 Esempio di calcolo
 superficie originaria esistente = mq. 70
 superficie ampliata = mq. 15
 superficie totale = 70 + 15 = mq. 85 (S)
 Dalla tabella di riferimento, per una superficie totale (mq. 85) compresa tra 50 e 100 mq.
 (50<S<100) il metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N) è il seguente:
 N = 3 + 0,1* (S-50)
 Pertanto
 N = 3 + 0,1* (85-50)
 N = 3 + 0,1* 35 = 6,5 numero posti parcheggio.
 Al fine di calcolare il numero dei posti parcheggio relativi alla sola superficie ampliata occorre effettuare la seguente proporzione:
 6,5 : 85 = X : 15
 per cui X = 6,5 * 15 / 85 = 1,147 da arrotondare a 1,15
 Pertanto il risultato così ottenuto (1,15) corrisponde al fabbisogno di posti parcheggio da monetizzare.
 L'importo dovuto a titolo di monetizzazione è corrisposto secondo quanto indicato ai successivi punti 6 e 6.1

b)   Attività autorizzate con il regime giuridico previgente alla D.G.R 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A" e s.m.i., il fabbisogno dei parcheggi è definito sulla base della proporzione fra il fabbisogno dovuto per l'intera superficie di somministrazione e quello dovuto per la sola superficie ampliata al netto della soglia di esclusione, rispetto alla superficie originaria; tale procedura si applica per un solo ampliamento. Per i successivi ampliamenti si applica il procedimento di cui alla lettera a).

3.   La superficie di somministrazione esistente è quella che risulta agli atti d'ufficio.
Qualora il computo della superficie, effettuato sulla base degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A", e s.m.i., comporti una quantificazione diversa rispetto a quella risultante dall'archivio informatico comunale si procederà alla rettifica della stessa previa comprovata precisazione da parte dell'interessato.
La medesima procedura è seguita nel caso in cui sia comprovato dall'interessato che la modifica della superficie è avvenuta in epoca anteriore alla emanazione degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A", e s.m.i..

4.    [soppresso]

5.   Nei casi di ampliamento dell'esercizio durante il periodo di gerenza dell'attività, il gerente può presentare segnalazione certificata di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione. In tali casi alla segnalazione devono essere allegate: 1) dichiarazione attestante il consenso alla modifica segnalata da parte del proprietario/a dell'azienda e 2) dichiarazione sul fabbisogno di parcheggi pubblici sottoscritta da parte del proprietario/a e dal/la gerente dell'azienda. L'eventuale piano di pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi è a carico del proprietario. Il gerente è responsabile in solido per il pagamento della monetizzazione.

4.1 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE IN PRECARIO EDILIZIO

1.    Nelle ipotesi di ampliamento della superficie di somministrazione mediante strutture realizzate in precario edilizio (padiglioni, cosiddetti P1 e P2), l'esercizio dell'attività è subordinato:
-     alla presentazione - dopo la realizzazione della struttura e prima della messa in esercizio dell'attività nella superficie ampliata - di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività di ampliamento;
-     alla presentazione dello studio di impatto sulla viabilità qualora la superficie totale di somministrazione sia superiore a metri quadrati 250. Lo studio non è necessario qualora l'esercizio risulti ubicato negli addensamenti commerciali A1 e A2.

2.    Per gli ampliamenti realizzati con superfici in precario edilizio, il requisito relativo al fabbisogno parcheggi è determinato secondo i criteri stabiliti al precedente punto 4.

3.    Per i padiglioni di tipologia P1, l'importo dell'eventuale monetizzazione del fabbisogno parcheggi è ridotto nella misura del 40 %. In tal caso, anche la superficie in ampliamento - che andrà ad incrementare la superficie di somministrazione totale dell'esercizio - sarà ridotta nella medesima misura.

4.   Per i padiglioni di tipologia P2, l'importo della monetizzazione è calcolato secondo i criteri stabiliti al precedente punto 4, comma 2.

5 - FABBISOGNO DI PARCHEGGI

1.   La quantificazione del fabbisogno dei parcheggi, nel rispetto delle disposizioni regionali, è stabilita sulla base della tipologia delle zone di programmazione degli insediamenti commerciali classificati in:
1)   Addensamenti commerciali:
      a)    A1 addensamento commerciale del centro storico principale;
      b)    A2 addensamenti commerciali dei centri storici secondari consolidati;
      c)    A3 addensamenti commerciali forti delle aree periferiche;
      d)    A4 addensamenti commerciali minori o interstiziali.
     Gli addensamenti commerciali sono individuati graficamente nella tavola n. 17 allegata al P.R.G.. L'unità di riferimento per il riconoscimento degli addensamenti commerciali è la sezione di censimento.
2)   Localizzazioni commerciali:
     a)   L1 localizzazioni commerciali urbane non addensate;
     b)   L2 localizzazioni urbano-periferiche non addensate.
     Le localizzazioni commerciali urbane sono riconosciute secondo l'art. 14 dell'allegato A alla D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i., ed i criteri di cui all'articolo 12 della D.C.C. 12.3.2007.
     Le localizzazioni L2 sono perimetrate in via indicativa nella tavola 17 allegata al P.R.G..

2.   Qualora la sede dell'esercizio ricada in sezioni di censimento che fanno parte di addensamenti di tipologia diversa, il richiedente l'autorizzazione/segnalante può determinare a quale tipologia ricondurre la quantificazione del fabbisogno dei parcheggi.

3.   Il fabbisogno di parcheggi deve essere soddisfatto mediante il reperimento o la realizzazione su area privata di parcheggi accessibili e fruibili al pubblico.

4.   Nel caso in cui il fabbisogno venga soddisfatto mediante il reperimento o la realizzazione dei parcheggi su area privata, gli stessi devono essere conformi alle disposizioni del vigente Piano Regolatore Generale e delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione.

5.   I posti auto devono essere reperiti o realizzati in luoghi liberamente accessibili al pubblico nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione e devono essere appositamente segnalati. Tali condizioni devono essere comprovate mediante apposita relazione scritta.

6.   La quota di posti parcheggio deve essere reperita nell'area in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o nell'area ad esso limitrofa la cui distanza non sia superiore a 150 metri pedonali dall'ingresso dell'esercizio (principale o secondario).

7.   L'esercente deve adeguatamente pubblicizzare la possibilità di usufruire dei suddetti parcheggi.

6 - MONETIZZAZIONE PARCHEGGI

1.   In applicazione degli indirizzi regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A" e s.m.i., gli importi della monetizzazione sono così determinati:

2.   ADDENSAMENTO A1
      Monetizzazione al mq = 450 x 0,8
      Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,4
     Conseguentemente:
     -     l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 360,00 (trecentosessanta/00) al mq. per complessivi Euro 9.360,00 (novemilatrecentosessanta/00) per un singolo parcheggio;
     -      l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 180,00 (centoottanta/00) al mq. per complessivi Euro 4.680,00 (quattromilaseicentoottanta/00) per un singolo parcheggio.
     Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al numero dei metri quadrati necessari per un singolo parcheggio.

3.   ADDENSAMENTO A2
      Monetizzazione al mq = 450 x 0,6
      Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,3
      Conseguentemente :
      -     l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 270,00 (duecentosettanta/00) al mq. per complessivi Euro 7.020,00 (settemilaventi/00) per un singolo parcheggio;
      -     l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 135,00 (centotrentacinque/00) al mq. per complessivi Euro 3.510 (tremilacinquecentodieci/00) per un singolo parcheggio.
     Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al numero dei metri quadrati necessari per un singolo parcheggio.

4.   ADDENSAMENTO A3 E LOCALIZZAZIONI L1 RICONOSCIUTE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
      Monetizzazione al mq = 450 x 0,4
      Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,2
      Conseguentemente:
      -    l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 180,00 (centoottanta/00) al mq. per complessivi Euro 4.680,00 (quattromilaseicentoottanta/00) per un singolo parcheggio;
      -    l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 90,00 (novanta/00) al mq. per complessivi Euro 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta/00) per un singolo parcheggio.
      Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al numero dei metri quadrati necessari per un singolo parcheggio.

5.   ADDENSAMENTO A4
      Monetizzazione al mq = 450 x 0,3
      Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,15
      Conseguentemente:
      -    l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 135,00 (centotrentacinque/00) al mq. per complessivi Euro 3.510,00 (tremilacinquecentodieci/00) per un singolo parcheggio;
      -    l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 67,50 (sessantasette/50) al mq. per complessivi Euro 1.755,00 (millesettecentocinquantacinque/00) per un singolo parcheggio.
      Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al numero dei metri quadrati necessari per un singolo parcheggio.

6.     NELLE ZONE INTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI DI CUI ALL'ARTICOLO 81 LEGGE REGIONALE 56/1977 e s.m.i. NON COMPRESE IN ADDENSAMENTI O LOCALIZZAZIONI
        Monetizzazione al mq = 450 x 0,2
        Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,1
        Conseguentemente:
        -    l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 90,00 (novanta/00) al mq. per complessivi Euro 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta/00) per un singolo parcheggio;
       -     l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 45,00 (quarantacinque/00) al mq. per complessivi Euro 1.170,00 (millecentosettanta/00) per un singolo parcheggio.
       Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al numero dei metri quadrati necessari per un singolo parcheggio.

7.    LOCALIZZAZIONI L2 E RESTANTI PARTI DEL TERRITORIO CITTADINO
       Non è ammessa la monetizzazione.

8.     PROGETTI FINALIZZATI AL PERSEGUIMENTO DI PUBBLICI INTERESSI
        In riferimento a specifici progetti finalizzati al perseguimento dei pubblici interessi di riqualificazione urbana e di politica sociale del lavoro per la formazione di giovani imprenditori, preventivamente approvati dalla Giunta Comunale la monetizzazione, ove ammessa, è determinata in base agli azzonamenti sopra riportati.


6.1 - PROCEDURE SULLA MONETIZZAZIONE

1.   La superficie dei parcheggi da computare ai fini della monetizzazione è di mq. 26 per ogni singolo parcheggio, ai sensi dell'articolo 8 comma 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A", e s.m.i..

2.   Il pagamento degli stessi, su richiesta dell'interessato può essere rateizzato in un periodo massimo di cinque anni. Salvo diversa indicazione del richiedente, qualora il piano di pagamento definito sulla base dei periodi di ammortamento previsti dal presente regolamento determini una rata inferiore ad Euro 100,00, si procederà alla rimodulazione della durata del piano fino a raggiungere l'importo della rata non inferiore ad Euro 100,00. Nel caso in cui il richiedente l'autorizzazione/segnalante sia risultato inadempiente ad un piano di monetizzazione dei parcheggi per altro esercizio, la richiesta di monetizzazione non è accolta se non previo pagamento dell'importo dovuto per il piano per cui è risultato inadempiente.

3.   [soppresso]

4.   [soppresso]

5.   Gli importi dovuti devono essere corrisposti mediante bonifico bancario con l'indicazione della causale riportante la sede dell'esercizio pubblico.

6.   In riferimento agli importi rateizzati dovuti per la monetizzazione dei parcheggi sono applicati gli interessi legali. L'anno di riferimento corrisponde all'anno di presentazione dell'istanza/Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

7.   In caso di rateizzazione, per un periodo massimo di anni cinque, dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi, ogni singola rata non potrà avere cadenza superiore a quella annuale.

8.   In caso di rateizzazione con cadenza mensile, l'importo dovuto per la prima rata - con scadenza fissata a non meno di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza - sarà pari a tre rate.

9.   Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini della monetizzazione costituisce causa di sospensione dell'autorizzazione ovvero dell'efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

10.   Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, o di revoca dell'autorizzazione/SCIA, decadono gli effetti dell'autorizzazione/SCIA e l'importo dovuto per la monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi è calcolato in proporzione agli importi da corrispondere fino alla data di ricevimento o conoscenza da parte dell'amministrazione della comunicazione della cessazione o dalla data in cui maturano gli effetti della decadenza.

11.   Nell'ipotesi di sospensione dell'attività, sono da corrispondere gli importi dovuti.

12.   Nei casi di riduzione della superficie di somministrazione durante il periodo di pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi, il computo del fabbisogno parcheggi è ridefinito sulla base della nuova superficie.
Le rimanenti rate saranno parametrate alla nuova superficie ed il pagamento delle stesse decorrerà dalla rata successiva alla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di riduzione secondo il seguente esempio di calcolo:

 Piano di pagamento rateizzazione monetizzazione parcheggi
 Importo:  - da corrispondere in seguito all'apertura dell'attività: Euro 15.444,00
 - da corrispondere in riferimento alla superficie dell'esercizio dopo la riduzione: Euro 9.000,00
 Rate:  5
 Periodicità:  ANNUALE
 Tasso:  1% (Decreto del Ministero del Tesoro 4 dicembre 2009)
 Mov  Scadenza  Rata riferita all'importo di Euro 15.444,00  Rata riferita all'importo di Euro 9.000,00
 1  05.10.2010  3.182,08  
 2  05.10.2011  3.182,08  
 3  05.10.2012    1.854,36
 4  05.10.2013    1.854,36
 5  05.10.2014    1.854,36

13.    In caso di presentazione della SCIA di riduzione della superficie di somministrazione o della comunicazione di cessazione dell'attività successivamente alla data di notifica del piano di pagamento, fino alla scadenza della prima rata, è comunque dovuto il corrispettivo di due rate calcolate su base mensile per un periodo di 5 anni ovvero di 7 anni in presenza dei requisiti di qualità di cui all'articolo 11 bis.

6.2 - CASI DI RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PER LA MONETIZZAZIONE

1.   Gli importi della monetizzazione, come stabiliti al punto 6, sono ridotti come di seguito specificato:
-     riduzione del 20% qualora per i locali in cui si intende insediare o trasferire l'attività di somministrazione, ovvero si intende ampliare la superficie di somministrazione, vengano effettuate opere edilizie finalizzate a rendere il/i locale/i conforme/i al rispetto della normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche senza alcuna deroga, "inteso come accessibilità per la tipologia 1 e visitabilità per le tipologie 2, 3 e 4"ed i servizi igienici risultino con ingresso all'interno dell'esercizio.

2.   Il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma deve essere comprovato mediante dichiarazione riportante gli estremi della ricevuta di presentazione della correlativa pratica edilizia presentata. La pratica edilizia deve essere riferita ai locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e deve risultare presentata in data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande.

3.   Nel caso di trasferimento della sede dell'esercizio le condizioni indicate al comma 1 devono sussistere anche nei locali della nuova sede, in caso contrario, fatto salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria ed urbanistico edilizia, dovrà essere corrisposto l'importo corrispondente alla riduzione della monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi applicato per la precedente sede dell'attività.

4.   Nel caso di cambio di tipologia sanitaria dell'attività devono sussistere le condizioni indicate al comma 1, in caso contrario , fatto salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria ed urbanistico edilizia, dovrà essere corrisposto l'importo corrispondente alla riduzione della monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi.

7 - SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

1.   La superficie di somministrazione è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata - coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (cosiddetti dehors).

2.   Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi per superficie di somministrazione s'intende la superficie utile calpestabile netta (comprese le nicchie, gli sguinci dei serramenti, le aree di passaggio che mettono in comunicazione i locali interni destinati alla somministrazione) occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili e la porzione di suolo, variamente delimitata -    coperta o scoperta, posta all'esterno dell'esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, risultante autorizzata con permesso edilizio a costruire, secondo le modalità di calcolo esemplificate in riferimento all'insediamento, trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di somministrazione.

3.   Ai fini del calcolo sul fabbisogno dei parcheggi sono escluse dal calcolo della superficie di somministrazione:
-     l'area dei corridoi/disimpegni fisicamente delimitati a favore dei servizi igienici per un'ampiezza non superiore a metri 1,20;
-     le aree ludico/ricreative riservate ai bambini, opportunamente delimitate e segnalate, non utilizzabili come transito tra locali destinati alla somministrazione;
-     l'eventuale porzione del banco o del retrobanco, opportunamente attrezzata come area da riservare alla preparazione dei cibi e/o assemblaggio di piatti semplici, in cui non siano presenti dotazioni tipiche della somministrazione (macchina del caffè, spillatrice, eccetera) e il cui accesso sia impedito agli avventori, anche mediante l'ausilio di elementi separatori.
Suddette aree non possono essere utilizzate per il posizionamento di attrezzature destinate alla somministrazione e devono essere comprovate allegando all'istanza idonea documentazione fotografica.

4.   Qualora l'esercizio sia disposto su più livelli collegati da scala interna, il computo della superficie esclude la proiezione in pianta della scala per ogni livello.

5.   Qualora contestualmente alla presentazione della SCIA di apertura, trasferimento o ampliamento della superficie di somministrazione vengano installati apparecchi da gioco - nei limiti e prescrizioni previsti dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - la superficie occupata dagli stessi è computata ai fini del fabbisogno dei parcheggi.

8 - PROCEDIMENTO DI SPORTELLO UNICO

1.    Le pratiche edilizie relative all'insediamento, trasferimento ed ampliamento degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, sono da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito dalla vigente normativa in materia di sportello unico.

9 - INSEDIAMENTI, TRASFERIMENTI, AMPLIAMENTI NEI CENTRI COMMERCIALI

1.    Ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.: nei centri commerciali al cui interno si prevede:
-      l'insediamento;
-      l'attivazione per trasferimento;
-      l'ampliamento della superficie di somministrazione di attività già esistenti
di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande per una superficie utile complessiva non superiore al 20 per cento della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. Per superfici eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 metri quadrati.

10 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1.    Nel caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/SCIA a seguito di cessione o altra forma di trasferimento dell'azienda ovvero nel caso di affitto d'azienda, il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione/SCIA all'avente causa è subordinato all'estinzione dell'obbligazione del pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento dirigenziale.

2.    Nel caso di subingresso in un'attività per la quale è in corso il procedimento di apertura, trasferimento o ampliamento della superficie di somministrazione, i termini di conclusione del procedimento di subingresso decorrono dalla data di conclusione del procedimento amministrativo relativo all'attività del dante causa oggetto del subingresso.

3.   Qualora il procedimento del dante causa sia concluso con esito negativo il procedimento di subingresso è concluso con l'adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

11 - INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN ZONE DI PARTICOLARE PREGIO E PER AREE DI SVILUPPO OGGETTO DI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ

1.   Per la tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici e di zone di particolare pregio e per aree di sviluppo oggetto di programmi di riqualificazione della città sono individuate le seguenti aree:
a)   COMPLESSO MURAZZI DEL PO individuato dall'articolo 19 comma 16 bis delle N.U.E.A. del P.R.G. (ALLEGATA TAVOLA 1)
       Monetizzazione al mq. = 450 x 0,2
       Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,1
       Conseguentemente:
       -    l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 90,00 (novanta/00) al mq. per complessivi Euro 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta/00) per un singolo parcheggio;
       -    l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 45,00 (quarantacinque/00) al mq. per complessivi Euro 1.170,00 (millecentosettanta/00) per un singolo parcheggio.
       Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al n° dei mq. necessari per 1 singolo parcheggio
b)   AREA BORGO DORA
      così delimitata:
      corso Regina Margherita numeri civici pari, via Ariosto numeri civici pari, via S. Pietro in Vincoli numeri civici pari, protendimento ideale da via S. Pietro in Vincoli a lungo Dora Agrigento, lungo Dora Agrigento numeri civici dispari, lungo Dora Savona numeri civici pari, corso XI Febbraio numeri civici dispari.
Piazza della Repubblica, nell'area compresa tra corso Regina Margherita e via Milano e nella Galleria Umberto I (ALLEGATA TAVOLA 2).
       Monetizzazione al mq = 450 x 0,1
       Monetizzazione al mq. per insediamento a carattere stagionale = 450 x 0,05
       Conseguentemente:
       -    l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio è pari a Euro 45,00 (quarantacinque/00) al mq. per complessivi Euro 1.170,00 (millecentosettanta/00) per un singolo parcheggio;
       -    l'importo per la monetizzazione di un singolo parcheggio in caso di insediamento a carattere stagionale è pari a Euro 22,50 (ventidue/50) al mq. per complessivi Euro 585,00 (millecentosettanta/00) per un singolo parcheggio.
       Nel caso in cui il fabbisogno dei parcheggi per la monetizzazione sia determinato con valori decimali, questi ultimi saranno resi proporzionali al numero dei metri quadrati necessari per 1 singolo parcheggio.

2.   Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere individuate, con la concertazione delle Associazioni di Categoria, ulteriori aree del territorio cittadino.

11 BIS - REQUISITI DI QUALITÀ

1.   Il pagamento ai fini della monetizzazione dei parcheggi è rapportato ad un periodo di sette anni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento per gli esercizi che rispettano i seguenti standard di qualità:
-    orario minimo di apertura giornaliero dell'esercizio di ore sei e garanzia di apertura, nelle aree di interesse turistico come definite con deliberazione della Giunta Comunale durante le festività e nelle due settimane centrali del mese di agosto;
-    servizi di WI FI gratuito segnalato;
-    locali conformi al rispetto della normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche "intesa come accessibilità per la tipologia 1 e visitabilità per le tipologie 2, 3 e 4", senza alcuna deroga;
-    servizio di baby friendly i cui requisiti minimi sono costituiti da: presenza di fasciatoio per neonati e seggioloni;
-    posizionamento in luogo ben visibile di cartelli - formato minimo A3 - volti a far conoscere agli avventori gli effetti negativi dell'alcool;
-    distribuzione di materiale informativo sulle iniziative e programmi turistici della Città e di altri enti pubblici;
-    impegno a non installare all'interno dell'esercizio apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
-    servizi igienici ubicati con ingresso all'interno dell'esercizio senza alcuna deroga;
-    offerta gratuita dell'acqua pubblica.

2. Per ogni altro aspetto procedurale si applicano le disposizioni di cui al suddetto articolo 6.1.

3. Nel caso di trasferimento della sede dell'esercizio le condizioni indicate al comma 1 devono sussistere anche nei locali della nuova sede.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere integrati e/o modificati i suddetti standard.

12 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEGLI AMBITI URBANI CARATTERIZZATI DA PROBLEMATICHE COLLEGATE AL TRAFFICO, INQUINAMENTO ACUSTICO, FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI E VIVIBILITÀ DEL TERRITORIO

1.    In applicazione dell'articolo 11 degli indirizzi generali e criteri regionali approvati con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268, "allegato A" e s.m.i., dell'articolo 64 comma 3 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. nonché dell'articolo 31 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, sentite le Associazioni di Categoria, sono individuate le seguenti aree:
1)   l'area delimitata dalle seguenti vie: via Giolitti ambo lati, via delle Rosine ambo lati, via Po ambo lati, piazza Vittorio Veneto, via Giulia di Barolo ambo lati, via Verdi ambo lati, via Roero di Cortanze ambo i lati, corso San Maurizio (allegato planimetrico - allegato 2 a mecc. 2019 00692/016);
2)   nell'area delimitata dalle seguenti vie: corso Regina Margherita, via Napione ambo i lati, corso San Maurizio (allegato planimetrico - allegato 3 a mecc. 2019 00692/016);
3)   nell'area delimitata dalle seguenti vie: corso Regio Parco, corso Verona, lungo Dora Firenze (allegato planimetrico - allegato 4 a mecc. 2019 00692/016);
4)   nell'area delimitata dalle seguenti vie: corso Dante (ambo i lati), via Nizza, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo D'Azeglio (allegato planimetrico - allegato 5 a mecc. 2019 00692/016).
Nelle aree di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) l'apertura ed il trasferimento dei nuovi insediamenti è ammessa su superfici di somministrazione non inferiori a metri quadrati 75. La riduzione della superficie di somministrazione negli esercizi in attività è ammessa solo nel caso in cui la superficie di somministrazione residuale non risulti inferiore a metri quadrati 75. In caso di trasferimento, non è ammesso l'accorpamento di più autorizzazioni o SCIA.

2.   Al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana, nelle aree di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) è vietato consumare in luogo pubblico bevande in contenitori di vetro ed in lattine all'esterno dei locali/dehors.

3.   Nelle aree di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) è ammessa l'apertura di esercizi pubblici aventi una superficie di somministrazione anche inferiore a metri quadrati 75 di tipologia sanitaria "1" complementare ad attività artigianali esclusive di pasticceria e/o gelateria. L'apertura è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte dell'operatore tendente ad ottenere la prevista autorizzazione. Il rilascio del titolo autorizzatorio sarà subordinato alla prescrizione della limitazione della fascia oraria di apertura al pubblico dell'esercizio dalle ore 06.00 alle ore 23.00. L'autorizzazione è soggetta a decadenza in caso di cessazione dell'attività artigianale di pasticceria e/o gelateria.

4.   Al fine di favorire la delocalizzazione degli esercizi ubicati nelle aree di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) è ammesso il trasferimento nelle restanti aree del territorio urbano. In tal caso il requisito del fabbisogno dei parcheggi si intende soddisfatto per la superficie di somministrazione corrispondente a quella già autorizzata alla vecchia sede. In caso di ampliamento il pagamento ai fini della monetizzazione dei parcheggi è rapportato ad un periodo di sette anni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento.

5.   Nelle aree di cui ai punti 1), 2) 3) e 4)) potrà essere riconosciuto un Piano di Qualificazione Urbana (PQU).

6.   Nelle aree di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) è fatto obbligo per gli esercizi pubblici di somministrazione di dotarsi di personale appositamente formato al fine di fornire assistenza alla clientela, secondo un protocollo operativo concordato fra la Città e le Associazioni di Categoria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.

13 - VALUTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO DI UN ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1.   Qualora nell'esercizio vengano utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero vengano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, l'attività deve essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

2.   Con la dichiarazione di conformità del locale alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria si attesta il rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio della Città in materia di superamento delle barriere architettoniche. Relativamente al solo accesso al locale, con provvedimento dirigenziale potrà essere ammessa l'accessibilità condizionata. L'istanza di deroga dovrà essere trasmessa allo Sportello per l'Edilizia, prima o contestualmente alla presentazione della pratica relativa alla somministrazione di alimenti e bevande.

3.   Per gli esercizi pubblici con superficie di somministrazione superiore a 250 metri quadrati, ad esclusione di quelli ubicati negli addensamenti A1 e A2, occorre presentare uno studio di impatto sulla viabilità da redigersi secondo le specifiche previste dalla deliberazione Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268

14 - IRREGOLARITÀ DELLE DICHIARAZIONI

1.   Nel caso di irregolarità riferite a dichiarazioni rese, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, l'esercizio dell'attività dovrà essere conformato alle prescrizioni violate entro il termine fissato dall'Amministrazione.

2.   Le verifiche potranno essere effettuate in modo congiunto da un gruppo di controllo costituito dal Corpo di Polizia Comunale, dall'Ufficio Ispezione Edilizia, dall'ASL Dipartimento Interaziendale della Prevenzione e dall'Ufficio Commercio, con apposito provvedimento.

15 - COESISTENZA NEGLI STESSI LOCALI DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA E/O ARTIGIANALE E DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1.   Qualora nello stesso locale coesista l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con l'attività di vendita al dettaglio e/o artigianale, e/o altra attività fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, entrambe le attività devono essere intestate alla stessa impresa.

2.   Ai fini del computo del fabbisogno dei parcheggi l'area destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere chiaramente delimitata su apposita planimetria riportante il layout relativo all'organizzazione degli spazi.

3.   La superficie destinata all'attività di vendita può essere ricavata in un unico vano separato dalla restante superficie del locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande. Tale area non può essere utilizzata per il posizionamento di attrezzature destinate alla somministrazione.

4.   Qualora la superficie di vendita non sia nettamente separata da quella destinata alla somministrazione, per la determinazione del fabbisogno dei parcheggi, non è computabile la superficie occupata dalle scaffalature destinate alla vendita.

5.   Qualora nel locale vengano installate apparecchiature destinate alla refrigerazione degli alimenti e/o bevande ovvero distributori di prodotti preconfezionati (quali bibite, gelati, espositori patatine e simili), ovvero di apparecchiature destinate alla refrigerazione di gelati non prodotti nel luogo di produzione, la superficie occupata dagli stessi è computata ai fini del fabbisogno parcheggi in quanto costituiscono un prolungamento del banco di somministrazione.

6.   Qualora il banco destinato alla vendita di prodotti alimentari e/o gastronomici, sia utilizzato anche per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai fini del computo del fabbisogno dei parcheggi, il calcolo della superficie di somministrazione deve comprendere la metà dell'area occupata dal banco e retrobanco.

16 - NORMA TRANSITORIA

1.   Con riferimento ai procedimenti di apertura, trasferimento e/o ampliamento della superficie di somministrazione che alla data di entrata in vigore del presente atto risultano non conclusi, è data facoltà ai soggetti interessati di optare per l'applicazione delle procedure di cui ai suddetti articoli 6.2 - CASI DI RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PER LA MONETIZZAZIONE - e 11 BIS - REQUISITI DI QUALITA' -.


Allegato B

TABELLE DI CALCOLO PER IL FABBISOGNO DI PARCHEGGI

 SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]

 METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N)
PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A1- A2- A3 E LOCALIZZAZIONI L1 RICONOSCIUTE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI
  S<25  esclusivo rispetto delle norme dell'articolo 21 della L.R. 56/1977 s.m.i.
  25<S<50  N = 1 + 0,08 * (S-25) 
  50<S<100  N = 3 + 0,1 * (S-50) 
  S>100  N = 8 + 0,12 * (S-100)
 SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]

 METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI:
-   NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4
-   NELLE ZONE INTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI ABITATI DI CUI ALL'ARTICOLO 81 LEGGE REGIONALE
     56/1977 E S.M.I. NON COMPRESE IN ADDENSAMENTI O LOCALIZZAZIONI
-   NEL COMPLESSO MURAZZI DEL PO
-   NELL'AREA BORGO DORA                                                                                                                                                                  

 S<35  esclusivo rispetto delle norme dell'articolo 21 della L.R. 56/1977 s.m.i. 
 35<S<50   N = 1 + 0,08 * (S-35) 
 50<S<100  N = 3 + 0,1 * (S-50) 
 S>100   N = 8 + 0,12 * (S-100) 
 SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ] METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI:
- NELLE LOCALIZZAZIONI L2                                                                                                                                                                
 S<35  esclusivo rispetto delle norme dell'articolo 21 della L.R. 56/1977 s.m.i. 
 35<S<50  N = 1 + 0,1 * (S-35) 
 50<S<100  N = 3 + 0,1 * (S-50) 
 S>100  N = 8 + 0,12 * (S-100)