N. 325
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11dicembre 2007 (mecc. 2007 09823/004) esecutiva dal 28 dicembre 2007. Modificato con deliberazioni della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (mecc. 2008 00648/004) IE esecutiva dal 19 febbraio 2008, 24 novembre 2009 (mecc. 2009 08128/004) IE esecutiva dal 11 dicembre 2009 e 22 settembre 2015 (mecc. 2015 04274/004) IE esecutiva dall'8 ottobre 2015.
Articolo 1 - Oggetto,
finalità, ambito applicativo
Articolo 2 - Presupposti per il conferimento
Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante
procedure comparative
Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti
mediante procedure comparative
Articolo 5 - Presupposti per il conferimento
di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta
senza esperimento di procedure comparative
Articolo 6 - Conferimento di servizi tecnici
professionali di ingegneria ed architettura di importo inferiore
a 100.000 Euro
Articolo 7 - Formalizzazione dell'incarico
Articolo 8 - Norme procedurali
Articolo 9 - Verifica dell'esecuzione e del buon
esito dell'incarico
1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, degli incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e degli incarichi di servizi tecnici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..
2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e, per gli incarichi professionali, del programma approvato annualmente dal Consiglio Comunale.
3. Le disposizioni del presente
Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli
incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa. A tal fine
annualmente la Giunta comunale, ad integrazione del presente Regolamento
e nel rispetto del programma del Consiglio comunale di cui al
comma 2, individua il limite massimo della spesa per incarichi
professionali e di collaborazione.
Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento
di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti
da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico.
Nelle more dell'adozione della deliberazione il tetto di spesa
rimane fissato dall'ultima deliberazione adottata.
4. Le disposizioni del presente
Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi
individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base
di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo
2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti,
aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidati:
a) a soggetti esercenti attività
professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili
come titolari di partita Iva, o a soggetti esercenti l'attività
in via occasionale;
b) a soggetti esercenti l'attività
mediante prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate
dal potere di coordinamento dell'Amministrazione.
5. Restano esclusi gli incarichi conferiti: per adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio dell'Amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione.
1. Per esigenze cui non può
far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione può
conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione
e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità
e ripetitività o continuità delle prestazioni;
b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno. Al riguardo, il Settore conferente,
qualora non abbia personale al suo interno in quantità
o qualità idoneo, dovrà richiedere previamente l'accertamento
di carenza in organico da parte del Servizio Centrale Risorse
Umane, che avvia una specifica ricognizione nelle banche dati
dei dipendenti finalizzata alla ricerca delle professionalità
richieste;
c) la prestazione deve essere di
natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente
determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
1. L'Amministrazione procede,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nonché all'articolo
6 in materia di servizi tecnici professionali, alla selezione
degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali
mediante procedure comparative,
- di regola, con specifici avvisi
pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione, nei quali sono
evidenziati:
a) l'oggetto
e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
b) il
tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
c) la
sua durata;
d) il
compenso previsto;
e) le
professionalità richieste;
- ovvero con valutazione di richieste
di collaborazione presentate all'Amministrazione.
1. L'Amministrazione procede,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 in materia di servizi
tecnici professionali, alla selezione degli esperti esterni ai
quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando,
in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte
operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti,
fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
a) esame dei titoli posseduti e delle
esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico
anche precedentemente maturate presso l'Ente richiedendo eventualmente
colloqui di approfondimento;
b) abilità professionali riferibili
allo svolgimento dell'incarico;
c) caratteristiche qualitative e
metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità
di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
d) riduzione della tempistica di
realizzazione delle attività professionali;
e) ribasso del compenso professionale
offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.
2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Settore.
4. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo e degli articoli 2 e 3 gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, l'Amministrazione può conferire ad esperti
esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta
e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione,
qualora ricorrano le seguenti situazioni:
a) in casi di particolare urgenza,
quando le condizioni per la realizzazione delle attività
mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate
da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento
di procedure comparative di selezione;
b) per attività comportanti
prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili,
in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore
d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
c) per incarichi relativi a programmi
o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni
pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali
siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento
di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei
soggetti attuatori;
d) in caso di procedura comparativa
andata deserta.
1. S'intendono disciplinati dal presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 90, comma 6, e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, nonché i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica e di sperimentazione tecnica ed analisi, rientranti nella materia dei lavori pubblici.
2. Per l'affidamento degli inarichi di cui al presente articolo, l'accertamento di carenza in organico, dichiarato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., può essere motivato anche dalle difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o dalla particolare complessità ed articolazione degli stessi.
3. L'Amministrazione affida
i predetti incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00
Euro, Iva esclusa, quali, a titolo esemplificativo:
- progettazione dei lavori, pianificazione
e validazione;
- direzione dei lavori;
- direzione operativa dei lavori;
- coordinamento della sicurezza;
- collaudo tecnico amministrativo
o specialistico;
- rilievi e caddizzazione di elaborati
grafici;
- verifiche di sicurezza, prevenzione
incendi e di idoneità statica;
- restauratore di beni culturali;
- indagini geologiche, geotecniche,
idrauliche, sondaggi, ecc.
secondo quanto previsto dagli articoli 91, 112, 130 e 141 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza e secondo quando previsto dall'articolo 57, comma
6, del predetto Decreto.
L'incarico viene conferito secondo le modalità di cui al
precedente articolo 3, mediante l'utilizzo del criterio del prezzo
più basso con l'esclusione automatica delle offerte anomale
ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
4. Qualora l'importo della prestazione risulti inferiore a 20.000,00 Euro, Iva esclusa, il Responsabile del Procedimento potrà invece procedere con l'affidamento diretto dei predetti servizi tecnici professionali, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di un'adeguata rotazione dei medesimi.
5. Resta inteso che i servizi tecnici professionali di importo superiore a 100.000,00 Euro sono affidati con gara pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e sulla base dei criteri ed in conformità dei principi di cui al predetto Decreto.
1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico
contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
- della durata che deve essere commisurata
all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per
esigenze sopravvenute e con atto motivato;
- del luogo di espletamento dell'incarico;
- dell'oggetto che deve rispondere
ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
- delle modalità specifiche
di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali.
In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione
committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario
o vincoli di subordinazione;
- del compenso correlato all'utilità
derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla
qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua
determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti
per prestazioni di analoga professionalità anche sulla
base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente competente.
2. Tale ultimo atto, acquisito il necessario visto del Servizio Finanziario e nel caso di incarichi professionali, la valutazione dei Revisori dei conti, deve essere inviato, qualora l'importo sia superiore ai 5.000 Euro, a cura del Settore affidante, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
3. La determinazione di affidamento di incarichi professionali e di collaborazione divenuta esecutiva dovrà essere inviata, almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto, al Servizio Centrale Risorse Umane che provvederà alla pubblicazione sul sito internet della Città e, limitatamente agli incarichi di collaborazione, alla comunicazione al Centro per l'impiego.
1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o pareri.