N. 322
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 marzo 2007 (mecc. 2006 09746/013) esecutiva dal 13 aprile 2007. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02481/013) esecutiva dal 15 giugno 2008, 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01068/013) esecutiva dal 6 aprile 2009, 27 aprile 2010 (mecc. 2010 01887/013) esecutiva dal 10 maggio 2010, 30 marzo 2011 (mecc. 2011 01393/013) esecutiva dal 12 aprile 2011, 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02220/013) esecutiva dal 25 giugno 2012, 22 ottobre 2013 (mecc. 2013 04154/013) esecutiva dal 5 novembre 2013, 22 settembre 2014 (mecc. 2014 03260/013) esecutiva dal 6 ottobre 2014, 27 luglio 2015 (mecc. 2015 02883/013) esecutiva dal 10 agosto 2015, 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00577/013) esecutiva dal 12 marzo 2018 e 29 marzo 2022 (n. DEL 195/2022) IE - esecutiva dal 15 aprile 2022.
Articolo 1 - Ambito
di applicazione
Articolo 2 - Termine per la variazione dell'aliquota
Articolo 3 - Competenza alla variazione dell'aliquota
Articolo 4 - Determinazione delle aliquote
Articolo 4 bis - Esenzione
Articolo 5 - Disposizioni finali
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.
1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.
1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita dal presente regolamento, ai sensi dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche, e in deroga al limite ivi previsto, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 571, dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234.
1. Si applicano, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, le aliquote per scaglioni di reddito, secondo il
principio delle progressività, così definite:
- fino a Euro 15.000,00 aliquota
0,8%
- da Euro 15.000,01 a 28.000,00 aliquota
0,8%
- da Euro 28.000,01 a 50.000,00 aliquota
1,1%
- oltre Euro 50.000,00 aliquota
1,2%
1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 11.790,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 11.790,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.