N. 318

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), in vigore dal 19 giugno 2006.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 25 giugno 2018 (mecc. 2018 01353/126) i.e. - esecutiva dal 9 luglio 2018, 24 luglio 2023 (n. DEL 446/2023 e allegato) escecutiva dal 6 agosto 2023.

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INDICE

TITOLO I - FINALITA' GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Definizioni
TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Rumore interno
Articolo 5 - Rumore esterno
Articolo 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici e dalle sorgenti sonore interne degli edifici
Articolo 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti
Articolo 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti
Articolo 9 - Aree soggette a regolamentazione specifica
Articolo 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi
TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE
Articolo 11 - Campo di applicazione
Articolo 12 - Criteri e limiti per il rilascio di autorizzazioni in deroga con istanza semplificata e ordinaria
Articolo 13 - Autorizzazioni in deroga con istanza semplificata
Articolo 14 - Autorizzazioni in deroga con istanza ordinaria
Articolo 15 - Ulteriori criteri per il rilascio di autorizzazioni in deroga
Articolo 16 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi
TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
Articolo 17 - Campo di applicazione
Articolo 18 - Criteri e limiti per il rilascio di autorizzazioni in deroga con istanza semplificata e ordinaria
Articolo 19 - Autorizzazioni in deroga con istanza semplificata
Articolo 20 - Autorizzazioni in deroga con istanza ordinaria
Articolo 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi
TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI
Articolo 22 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico
Articolo 23 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico
Articolo 24 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico
Articolo 25 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici
Articolo 26 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo
Articolo 27 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi
TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE
Articolo 28 - Risanamento e pianificazione
Articolo 29 - Emissioni sonore dei veicoli a motore
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30 - Disciplina dei controlli
Articolo 31 - Entrata in vigore
Articolo 32 - Abrogazioni e validità


TITOLO I - FINALITA' GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1.   Il presente Regolamento disciplina la gestione delle competenze della Città di Torino in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché dell'articolo 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

2.   Si intendono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività oggetto degli articoli 46, 47 e 48, 48 bis e 48 ter del Titolo V del regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2 - Definizioni

1.   Si definiscono:
a)   attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b)   attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
c)   sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative, come definito dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), della Legge n. 447/1995;
d)   sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c), come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1 lettera d);
e)   sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c), della Legge n. 447/1995;
f)   ambiente abitativo, come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1 lettera b): ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
g)   ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività;
h)   ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, strutture ospedaliere, case di cura;
i)   persone esposte al rumore: una o più persone all'interno od all'esterno dell'ambiente abitativo potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa;
j)   sito destinato a manifestazioni temporanee rumorose: spazio in luogo pubblico o aperto al pubblico destinato a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile nonché i ricettori a questo più prossimo;
k)   sito critico: qualsiasi sito destinato a manifestazioni temporanee rumorose presso il quale siano state verificate nei tre anni precedenti violazioni delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Città;
l)   valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, come definiti dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1 lettera e). Per la misura si applica il valore limite di emissione della classe della sorgente;
m)   valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
       -   valori limite assoluti, così come determinati da Piano di Classificazione Acustica, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
       -   valori limite differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
n)   valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore, come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1 lettera h-bis);
o)   valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 della Legge n. 447/1995, come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1 lettera g);
p)   valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1 lettera h);
q)   classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti, come definito all'articolo 2, comma 1 lettera a), della Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000;
r)   impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni, come definito all'articolo 2, comma 1 lettera b), della Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000;
s)   clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche, come definito all'articolo 2, comma 1 lettera c), della Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000;
t)   requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
u)   tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge n. 447/1995.

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 3 - Campo di applicazione

1.   Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:
a)   attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
b)   attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
c)   attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari), circoli privati ed esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
d)   attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
e)   servizi ed impianti fissi (quali a titolo esemplificativo ascensori, montauto, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, cancelli ad apertura motorizzata, eccetera) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
f)    macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
g)   attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Articolo 4 - Rumore interno

1.   All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo 3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quando applicabile.

2.   Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Articolo 5 - Rumore esterno

1.   Le attività indicate all'articolo 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i valori limite assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (tabella B in Appendice al presente Regolamento).

2.   I servizi e gli impianti indicati all'articolo 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i valori limite assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in Appendice al presente Regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i valori limite differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in Appendice al presente Regolamento).

3.   I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare clienti o avventori all'interno dei locali o sulle aree esterne collocate nelle immediate vicinanze adibite o meno alle attività in questione; per quanto concerne i dehors ovvero padiglioni posti su suolo pubblico nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, si applica anche quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale.

4.   Ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione. Laddove venga accertato il superamento di tali limiti, la Città ordina l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

Articolo 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici e dalle sorgenti sonore interne degli edifici

1.   Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in Appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio (ovvero qualora la trasmissione del rumore avvenga per via strutturale), quali a titolo esemplificativo: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, montauto, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria, cancelli ad apertura motorizzata e similari.

2.   Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è oggetto del Titolo V del regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino.

3.   I limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.

4.   Nel caso in cui, per un impianto di cui al comma 1 del presente articolo, installato antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, la Città ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

5.   I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in Appendice al presente Regolamento) devono essere rispettati (fermo restando quanto previsto al comma 4 del presente articolo) anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via strutturale.

6.   Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in aappendice al presente regolamento), in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, qualora la trasmissione del rumore avvenga per via aerea, indipendentemente dalla data di installazione.

7.   Gli impianti tecnologici connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali sono tenuti al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento). Tali impianti devono altresì rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

8.   Il funzionamento di impianti tecnologici non ad uso comune e delle sorgenti sonore interne (quali a titolo esemplificativo serrande, serramenti, cancelli e portoni, pompe di calore, eccetera) degli edifici di cui al comma 1 non deve essere fonte di disturbo.

Articolo 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

1.   Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'articolo 6, comma 1, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disturbo per la popolazione è possibile considerare come unica sorgente disturbante l'insieme delle sorgenti causa di disturbo.

2.   Il livello di rumore ambientale è da considerare il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme delle specifiche sorgenti disturbanti mentre il livello del rumore residuo è da considerare il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude l'insieme delle sorgenti disturbanti.

3.   In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, la Città adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

Articolo 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

1.   L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

2.   L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, eccetera), e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

3.   Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

4.   Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate anche in deroga) dei valori limite per le sorgenti sonore. Le attività di cui ai commi 2 e 3 si intendono autorizzate al superamento dei valori limite per le sorgenti sonore a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani comprendente la raccolta e il trasporto, lo spazzamento di strade e aree pubbliche, la gestione dei servizi di viabilità invernale, è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento biennale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

5.   Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte della Città secondo le modalità descritte al Titolo IV del presente regolamento.

Articolo 9 - Aree soggette a regolamentazione specifica

1.   Per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del presente Regolamento, la Città si riserva la facoltà di emanare regolamentazioni specifiche al fine di garantire per il complesso delle emissioni il rispetto dei valori limite differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in Appendice al presente Regolamento). Le regolamentazioni specifiche vengono concordate con le Circoscrizioni coinvolte e, sentiti i soggetti interessati, approvate con atto del Consiglio Comunale.

Articolo 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1.   Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge n. 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, fatto salvo, il caso in cui sia stato adottato o sia in corso di adozione il Piano di Risanamento ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 52/2000.

1bis.   Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000, chiunque violi le disposizioni dettate in applicazione della Legge n. 447/1995, ed in particolare quanto determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettere e) ed h), della medesima Legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.

2.   A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1 da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Città Metropolitana di Torino e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, ovvero dei valori limite stabiliti dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge n. 447/1995, ovvero dei valori limite fissati dalle disposizioni dettate in applicazione della Legge n. 447/1995 di cui al precedente comma 1bis, la Città ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (articolo 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), articolo 14, Legge Regionale n. 52/2000.

3.   L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei valori limite per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di orario di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.

4.   Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge n. 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

5.   L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00. ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Legge n. 447/1995.

6.   L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, dell'articolo 7, dei commi 2 e 3 dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000.

7.   L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 e dal comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di norme di regolamenti comunali, secondo quanto previsto dal Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.

8.   Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 11 - Campo di applicazione

1.   Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:
a)   attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
b)   attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
c)   eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
d)   manifestazioni, rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche in strada ai sensi della Legge Regionale 15 luglio 2003 n. 17. Sono escluse le espressioni artistiche da parte di artisti singoli o associati, laddove non soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per le quali si applica quanto previsto dai Regolamenti di Polizia Urbana e in materia di Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

2.   Le attività di cui alle lettere precedenti non sono soggette alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento Recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'articolo 1 comma 2 del decreto stesso.

3.   Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal D.P.C.M. 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge n. 447/1995".

4.   Ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 447/1995, dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 52/2000 e della D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei valori limite per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

5.   Tutte le attività di cui al presente articolo che prevedono l'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione musicale nell'ambito delle quali sia previsto e garantito il rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione.

6.   Non necessitano comunque di autorizzazione le seguenti tipologie:
a)   manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore a carattere mobile (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, pubblicità sonora su veicoli, eccetera) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00; al di fuori di tale orario dovrà essere presentata istanza di autorizzazione di cui al comma 4 in caso di superamento dei valori limite;
b)   luna park, circhi presso i siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale in svolgimento esclusivamente tra le ore 15:00 e le ore 22:00 dei giorni festivi e prefestivi e tra le ore 15:00 e le ore 18:30 e tra le ore 20:30 e le ore 22:00 dei giorni feriali previo possesso di valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale;
c)   festa di capodanno e del patrono cittadino organizzate dalla Città;
d)   attività a carattere temporaneo svolte in assenza di ricettori.

7.   Non rientrano nel campo di applicazione del presente Titolo le attività temporanee e le manifestazioni che non si svolgono nei siti destinati a manifestazioni temporanee rumorose, così come definiti all'articolo 2 comma j) del presente regolamento (quali a titolo esemplificativo feste in luoghi privati, attività e manifestazioni in circoli/associazioni aperte esclusivamente agli associati/tesserati e similari).

Articolo 12 - Criteri e limiti per il rilascio di autorizzazioni
in deroga con istanza semplificata e ordinaria

1.   Le autorizzazioni in deroga al rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore sono di competenza dell'ufficio in materia di inquinamento acustico.

2.   Le attività di cui all'articolo 11, comma 1 lettere a), b), c) e d), del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei valori limite per le sorgenti sonore, devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri di cui al punto 4) delle "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" (D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802) ed espressamente riportati in allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale.

3.   L'allegato di cui al comma precedente può essere modificato con le procedure previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

4.   Le attività del tipo indicato all'articolo 11, comma 1 lettere a), b), c), d) possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità riportate al successivo comma 8.

5.   Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), alla Città di Torino entro 30 giorni dalla data di inizio della manifestazione. Entro gli stessi termini, copia della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'A.R.P.A. e al Corpo di Polizia Municipale.

6.   Lo svolgimento delle attività di cui al presente Titolo, può essere autorizzato in deroga al rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore dalle 9:00 alle ore 24:00.

7.   In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco di cui al precedente comma 2, possono essere autorizzate al superamento dei valori limite per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11 comma 1 lettere a), d), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi. Nel caso in cui in un sito sia previsto il superamento dei valori limite per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, tale superamento può essere autorizzato per un massimo di 2 giorni a settimana.

8.   In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee non compreso nell'elenco di cui al precedente comma 2, possono essere autorizzate al superamento dei valori limite per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, comma 1 lettere a), d) per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

9.   Presso ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro possono essere autorizzate al superamento dei valori limite per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, comma 1 lettere b) e c), per un massimo di 12 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

10.   Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei valori limite per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.

11.   Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 40 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi a finestre chiuse all'interno del ricettore più esposto. Al fine di ridurre l'impatto acustico in presenza di sorgenti sonore che possiedano un'elevata energia sonora ed esprimano un forte contributo in bassa frequenza è fatto obbligo indicare nel provvedimento di autorizzazione in deroga al rumore rilasciato opportuni valori massimi di pressione sonora da non superare espressi in dB(C).

12.   Il rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore non può essere comunque derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (esempio: case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.

13.   La Città può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate manifestazioni temporanee rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire alla Città la relativa attestazione.

14.   Nel provvedimento di autorizzazione, la Città potrà prescrivere, anche su indicazione dell'A.R.P.A., l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, eccetera). La Città, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

15.   Per i siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee, la Città conserva un registro delle deroghe rilasciate anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

16.   Per le aree caratterizzate da rumorosità dovuta alla presenza di locali pubblici e circoli, nonché al contributo antropico con conseguente superamento dei valori di attenzione, per le quali sia stato approvato il piano di risanamento comunale così come definito dall'articolo 13 della Legge Regionale n. 52/2000, ovvero negli ambiti urbani caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio così come individuati da specifico Regolamento comunale o per i siti oggetto di piano di risanamento delle imprese, così come definito dall'articolo 14 della Legge Regionale n. 52/2000, potranno essere autorizzate esclusivamente manifestazioni contenute entro le ore 22:00 e per non più di 3 giorni consecutivi.

17.   Nei siti critici è da escludersi il rilascio di ogni autorizzazione in deroga per i successivi 30 giorni dall'accertamento delle violazioni (per i siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee compresi nell'elenco di cui al precedente comma 2), ovvero per i successivi 60 giorni per i siti non così individuati.

18.   Per i siti critici la Città prescrive ai soggetti titolari delle autorizzazioni che sia dato incarico ad un Tecnico competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei valori limite prescritti mediante un monitoraggio continuo per tutta la durata di ciascuna manifestazione, finalizzato alla verifica del rispetto degli orari e dei livelli massimi autorizzati, da prolungarsi per almeno 30 minuti dopo la conclusione della manifestazione stessa.

Articolo 13 - Autorizzazioni in deroga con istanza semplificata

1.   Sono autorizzate con istanza semplificata le attività di cui all'articolo 11, comma 1 lettere a) e d) del presente regolamento, che si svolgono nei siti individuati secondo i criteri di cui al punto 4) delle "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" (D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802) ed espressamente riportati in allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale e che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:
a)   per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario compreso tra le ore 09:00 e le ore 22:00;
b)   per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario compreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
c)   immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998.

2.   Le domande di autorizzazione in deroga con istanza semplificata devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 2 di cui alla D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049 e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Città. La Città si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista. Le domande di autorizzazione in deroga con istanza semplificata si intendono accolte fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del dirigente competente espresso non oltre i 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 14 - Autorizzazioni in deroga con istanza ordinaria

1.   Tutte le manifestazioni che non ricadono nei casi previsti dal precedente articolo 13, devono presentare istanza ordinaria.

2.   Le domande di autorizzazione in deroga con istanza ordinaria devono essere redatte secondo le indicazioni riportate negli Allegati 2 e 4 di cui alla D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049 e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Città.

3.   Le richieste di autorizzazione con istanza ordinaria devono essere preventivamente autorizzate dalla Città. Laddove l'istanza di autorizzazione interessi un sito critico, la Città si riserva di richiedere modifiche alla durata, orari e limiti di immissione sonora previsti ovvero di non autorizzare la manifestazione richiesta rilasciare il provvedimento richiesto.

4.   I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al presente articolo nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale al fine di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire alla Città attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.

Articolo 15 - Ulteriori criteri per il rilascio di autorizzazioni in deroga

1.   Il superamento dei valori limite per le sorgenti sonore con orari, numero di giorni consecutivi e/o durata, nonché per i siti critici, con difformità da quanto stabilito nel precedente articolo 12, può essere autorizzato dagli uffici della Città, previa Delibera della Giunta Comunale a cui compete il riconoscimento motivato del carattere artistico, socioculturale o comunque di interesse pubblico dell'iniziativa. È fatto salvo il limite di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare di cui alla D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049.

2.   Per le manifestazioni di cui all'articolo 11, comma 1 lettere a), c) e d), il superamento dei valori limite di immissione per le sorgenti sonore, oltre quanto previsto dai precedenti commi 11 e 12 dell'articolo 12, può essere autorizzato, fino ad un massimo di 80 dB(A) su 30 minuti, per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, dagli uffici della Città previa delibera della Giunta Comunale a cui compete il riconoscimento motivato del carattere artistico, socioculturale o comunque di interesse pubblico dell'iniziativa.

3.   La Giunta Comunale può indicare con proprio atto e per ogni sito ritenuto potenzialmente critico (in relazione al numero e all'entità delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza) un termine temporale assoluto per la presentazione delle istanze di autorizzazione in deroga del presente regolamento relative al periodo giugno-settembre ed i criteri di accoglimento delle istanze al fine di consentire il rilascio coordinato delle autorizzazioni.

Articolo 16 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1.   Ai soggetti responsabili delle attività di cui all'articolo 11, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata, laddove previsto, la necessaria autorizzazione in deroga di cui al medesimo articolo del presente regolamento, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.

2.   I soggetti responsabili delle attività di cui all'articolo 11, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al medesimo articolo del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei valori limite saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge n. 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000.

3.   Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa secondo le indicazioni del presente Titolo sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

4.   A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi, la Città ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 11 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, la Città può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

5.   Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge n. 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 17 - Campo di applicazione

1.   Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dal "Nuovo Codice della Strada".

2.   Ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 52/2000 e della D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

3.   Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

4.   Si intendono autorizzate anche in deroga senza presentazione di istanza le attività ricadenti in almeno una delle seguenti tipologie:
a)   cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il teleriscaldamento, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
b)   cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998;
c)   lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi.

Articolo 18 - Criteri e limiti per il rilascio di autorizzazioni in deroga con istanza semplificata e ordinaria

1.   Le autorizzazioni in deroga dal rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore sono di competenza dell'ufficio in materia di inquinamento acustico.

2.   Le domande di autorizzazione in deroga di cui all'articolo 17 del presente regolamento devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), alla Città di Torino entro 30 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose. Entro gli stessi termini, copia della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'A.R.P.A..

3.   I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'articolo 17 del presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:
-   giorni feriali:
     Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;
     Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
     Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8:00 - 20:00;
     Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00;
     Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;
     negli orari per i quali è rilasciata autorizzazione in deroga, non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).
-   giorni prefestivi:
     Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8:00-12:00;
     Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
     negli orari per i quali è rilasciata autorizzazione in deroga, non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).

4.   Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Per tali ricettori sensibili nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna potranno essere imposte inoltre specifiche limitazioni ai livelli interni di immissione, ad eccezione dei lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, per i quali si applica esclusivamente quanto previsto dall'articolo 17 comma 4 lettera b) del presente regolamento.

5.   La Città può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati ai commi 3 e 4 precedenti, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione la Città si avvale del supporto dell'A.R.P.A..

6.   La Città può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (articolo 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447/1995) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire alla Città la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

7.   La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante.

8.   Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 17 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità.

Articolo 19 - Autorizzazioni in deroga con istanza semplificata

1.   Sono autorizzate con istanza semplificata i cantieri di cui all'articolo 17 che soddisfino obbligatoriamente tutte le condizioni di seguito elencate:
a.   allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse attività ivi insediate siano promotrici dell'attività dell'istanza di deroga;
b.   orario di attività compreso tra le ore 08:00 e le ore 20:00 con pausa di almeno 1 ora tra le ore 12.00 e le ore 15:00;
c.    utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
d.    immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel Decreto Ministeriale 16 marzo 1998;
e.    durata complessiva delle attività fino a 60 giorni.

2.   Le domande di autorizzazione in deroga con istanza semplificata devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1 di cui alla D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049 e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Città. La Città si riserva comunque di richiedere, motivatamente, la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico così come prevista nell'Allegato 4 di cui alla D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049. Le domande di autorizzazione in deroga con istanza semplificata si intendono accolte fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte della Città espresso non oltre i 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 20 - Autorizzazioni in deroga con istanza ordinaria

1.   Tutti i cantieri che non ricadono nei casi previsti dal precedente articolo 19, devono presentare istanza ordinaria.

2.    Le domande di autorizzazione in deroga con istanza ordinaria devono essere redatte secondo le indicazioni riportate negli Allegati 1 e 4 di cui alla D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049 e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Città.

3.    Le richieste di autorizzazione con istanza ordinaria devono essere preventivamente autorizzate dalla Città. La Città può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

Articolo 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1.   Al titolare dell'attività di cui all'articolo 17 per la quale non è stata richiesta e rilasciata, laddove previsto, l'autorizzazione in deroga di cui al medesimo articolo del presente regolamento, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.

2.   Il titolare dell'attività di cui all'articolo 17 per le quali non sia stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al medesimo articolo del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei valori limite sarà punito, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge n. 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000.

3.   Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa secondo le indicazioni del presente Titolo sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995) e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

4.   A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi, la Città può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 17 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, la Città può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli ai macchinari e agli impianti responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo dei medesimi.

5.   Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge n. 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 22 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

1.   Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:
a)   Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
b)   Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
c)   Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

Articolo 23 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1.   La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA), redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o CILA), come anche previsto dalla D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616 Legge Regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - punto 3:
a)   opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
b)   strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del "Nuovo Codice della Strada"), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 250 metri lineari;
c)   impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) del presente Regolamento;
d)   centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 114/1998, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 metri quadrati);
e)   circoli privati e esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 (articolo 3, lettera c) del presente regolamento), dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolciumi e prodotti di gastronomia viene effettuata, congiuntamente all'utilizzo di impianti di diffusione sonora o congiuntamente allo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o con utilizzo di strumenti musicali oppure in spazi all'aperto attrezzati (quali a titolo esemplificativo dehors e padiglioni) con orario di esercizio oltre le ore 22:00.
Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

1 bis.   In riferimento ai casi di cui al precedente comma 1 lettera e), nel caso in cui sia previsto un orario di esercizio oltre le ore 22,00, il Tecnico Competente in Acustica Ambientale deve valutare l'impatto acustico in relazione al potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui "ricettori sensibili" posti nelle vicinanze dell'esercizio, da calcolare in funzione dell'orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione, nelle modalità stabilite dalla normativa regionale, e prevedendo idonee misure di mitigazione dell'impatto. La Città si riserva di introdurre specifici protocolli operativi per la redazione, la verifica e il monitoraggio di tale valutazione, che tengano conto anche della tipologia di attività.

1 ter.   Per le attività in cui la somministrazione di alimenti e bevande in spazi all'aperto attrezzati (quali a titolo di esempio dehors e padiglioni), esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, localizzate negli ambiti urbani caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio così come individuati da specifico regolamento comunale, la valutazione previsionale di impatto acustico deve essere prodotta, con le modalità indicate nel comma precedente, nel caso in cui sia previsto un orario di esercizio oltre le ore 22:00, e prevedere idonee misure di mitigazione dell'impatto. La Città si riserva di introdurre specifici protocolli operativi per la redazione, la verifica e il monitoraggio di tale valutazione, che tengano conto anche della tipologia di attività.

2.   La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale n. 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126).

3.   La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge n. 447/1995) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) e articolo 10 della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

3 bis.   Sono escluse dal campo di applicazione del presente Articolo le attività escluse dalla D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616, § 3.

3 ter.   Per le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato "B" D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, ad esclusione delle attività (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, eccetera) che utilizzano diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione sonora o utilizzo di strumenti musicali, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico può essere sostituita da dichiarazione, a firma di Tecnico Competente ai sensi della Legge n. 447/1995, che le emissioni di rumore non sono superiori ai limiti stabiliti in ambiente esterno ed abitativo dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.

3 quater.   Nei casi individuati dall'articolo 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, la documentazione di impatto acustico può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8 comma 5 della Legge n. 447/1995 con cui l'intestatario dichiara il possesso di documentazione di Impatto Acustico, a firma di Tecnico Competente in Acustica.

4.   Nelle aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, così come individuate da specifico Regolamento comunale, sulla base della valutazione di impatto acustico per le attività di cui al comma 1 lettera e), l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni sonore, semafori sonori sensibili all'aumento dei livelli statistici, installazione di sensoristica per gli spazi prossimi al locale (rumore ambientale, densità di persone, eccetera), presenza di personale dedicato all'assistenza alla clientela e soluzioni similari.

5.   Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Articolo 24 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1.   La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi che la destinazione prevista rientri in una delle seguenti tipologie.
Le tipologie di insediamento interessate sono:
a)   insediamenti residenziali;
b)   asili e asili nido, scuole di ogni ordine e grado;
c)   ospedali, case di cura e di riposo (comprese le RSA);
d)   parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione, come definiti dalla D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 46-14762.

1bis.   Nel caso di mutamento parziale della destinazione d'uso di un immobile, la documentazione di cui al comma 1, è presentata esclusivamente nei casi in cui l'intervento è previsto in prossimità di attività soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico di cui all'articolo 23 del presente regolamento. In questo specifico caso, limitatamente agli insediamenti residenziali di cui al comma 1, punto a), se non sono presenti sorgenti sonore nell'area di ricognizione, il professionista incaricato di presentare la pratica edilizia può allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in merito all'assenza di sorgenti sonore significative nell'area, ovvero impianti, opere, insediamenti o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 10, comma 1, della Legge Regionale n. 52/2000. L'Amministrazione comunale si riserva comunque di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

2.   La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale n. 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati al 19 giugno 2006, data di entrata in vigore del presente regolamento, approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126).

3.   La Valutazione Previsionale di Clima Acustico, sottoscritta dal proponente l'intervento edilizio e da progettista, è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con deliberazione Giunta Regionale n. 46-14762 del 14 febbraio 2005; ad integrazione di tali criteri, la Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve individuare nell'area di ricognizione opere e attività di cui all'articolo 23, comma 1 del presente regolamento prossime all'insediamento (anche nel caso le sorgenti sonore non abbiano evidenti effetti) ed illustrare, per qualsiasi tipologia di insediamento, come l'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché la distribuzione funzionale degli ambienti interni, minimizzi l'interazione con il campo acustico esterno. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4.   In caso che la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche:
a)    l'individuazione dei soggetti responsabili del superamento;
b)    per quanto di competenza del proponente l'intervento edilizio, l'indicazione dei tempi, delle modalità per il risanamento (compresa una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi da adottare necessariamente per evitare o ridurre il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto anche conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento, se applicabile), degli oneri necessari con le idonee garanzie finanziarie;
c)    nei casi di superamento dei limiti di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il piano di risanamento di cui all'articolo 28 comma 4 del presente regolamento.

Articolo 25 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

1.   La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione assuma tra i propri obiettivi anche il rispetto dei requisiti acustici degli edifici, come stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i., ossia che la struttura edilizia rispetti:
a)   i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne;
b)   i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

2.   La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.

3.   La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali, (o assimilabili alle precedenti destinazioni indicate) nei seguenti casi:
I)    per il rilascio di titoli abilitativi edilizi relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento, Sostituzione Edilizia e Ristrutturazione Urbanistica ai sensi dell'articolo 13, Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
II)  per il rilascio di titoli abilitativi edilizi relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ai sensi dell'articolo 13, Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., con applicazione in relazione al tipo di intervento:
      a)   una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di ristrutturazione integrale o demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
      b)   nel caso di rifacimento parziale di partizioni orizzontali o verticali e/o delle chiusure esterne dell'edificio, la valutazione previsionale deve dimostrare il miglioramento dei parametri di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 interessati dall'intervento o, laddove non ne sussista la fattibilità tecnica ed economica, che non si determini sotto il profilo acustico un peggioramento della situazione preesistente;
      c)   una applicazione limitata alla nuova installazione, allo spostamento o alla sostituzione di impianti tecnologici di cui all'articolo 6 comma 1, qualora non sia previsto il rifacimento, neanche parziale, di partizioni orizzontali o verticali e/o delle chiusure esterne. In questo caso se il progetto è limitato ad interventi sugli impianti tecnologici per i quali è esclusa la trasmissione del rumore al di fuori dell'unità immobiliare in cui il rumore si origina, si può allegare dichiarazione, a firma di tecnico competente, che le emissioni di rumore non si trasmettono al di fuori dell'unità immobiliare in cui il rumore si origina;
III)  per cambi di destinazione d'uso di immobili non compresi nelle categorie di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ovvero qualora il cambio sia funzionale all'insediamento di ricettori sensibili; il tal caso la Valutazione Previsionale deve prevedere interventi di miglioramento dei requisiti, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto per la categoria di edificio relativa ai nuovi usi ovvero il raggiungimento dei livelli sonori interni necessari alla loro tutela.

3bis.   La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici non è necessaria ed è sostituita da dichiarazione, sottoscritta dal proponente e dal progettista, con la quale si attesti la conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Titolo II del presente Regolamento, nei seguenti casi:
a)    installazione di ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi; per tali interventi è comunque necessaria la predisposizione della Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici, compresi gli impianti direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;
b)    interventi in singole unità immobiliari, finalizzati alla sostituzione di impianti esistenti o all'installazione di impianti tecnologici di tipo domestico (esempio: pompe di calore, climatizzatori, caldaie, ...).

4.   La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e del progettista, sottoscritta dal proponente, seguendo i criteri riportati nell'Allegato A; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

5.   La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, congiuntamente al progettista, costruttore e al direttore dei lavori, redatta anche sulla base di collaudo acustico in opera. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere il collaudo acustico in opera per casi di particolare criticità o complessità.

6.   Il collaudo acustico in opera per la verifica dell'isolamento acustico standardizzato di facciata è obbligatorio:
-     nel caso la documentazione di cui all'articolo 24 del presente regolamento evidenzi il superamento dei limiti vigenti;
-     nei casi previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica comunale.

Articolo 26 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1.   La documentazione previsionale di cui agli articoli 23, 24 e 25 ddel presente regolamento deve essere presentata in formato digitale e sottoscritta con firma digitale (o in formato cartaceo sottoscritta in modo analogico) congiuntamente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale n. 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

2.   La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 25 comma 2 del presente regolamento deve essere presentata in formato digitale e sottoscritta con firma digitale congiuntamente alla dichiarazione di conformità dell'opera prevista per l'attestazione mediante segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001.

3.   Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli articoli 23 e 24 del presente regolamento, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

4.   La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del titolo abilitativo edilizio ovvero di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 è causa di diniego della segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001.

5.   La Città si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente Regolamento, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

6.   Il rilascio del titolo abilitativo edilizio o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

7.   La Città, con il supporto dell'A.R.P.A., su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra le opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, fissando un termine per la regolarizzazione.

8.   In caso di controlli, la Città può richiedere, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione comunale, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali, senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione per l'utilizzo di tali dati.

Articolo 27 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1.   Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000, nel caso di mancata presentazione della documentazione prevista ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del presente Regolamento ovvero nel caso vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui agli articoli 26 e 31, i responsabili saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00. In caso di inadempienza la Città può eventualmente procedere alla revoca delle licenze, dei provvedimenti autorizzativi, dell'agibilità ovvero al divieto di prosecuzione dell'attività.

TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 28 - Risanamento e pianificazione

1.   Le competenze della Città in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare si esercitano in via prioritaria attraverso i Piani di Risanamento cui al Decreto Ministeriale 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", opportunamente coordinati con gli strumenti di pianificazione del traffico e della mobilità e il Piano di Risanamento Acustico Comunale, anche nel quadro del Piano d'Azione di cui al D.Lgs. n. 194/2005 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2.   Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004. Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge n. 447/1995. Gli strumenti di attuazione del P.R.G. devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.

3.   In caso di attuazioni urbanistiche e nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, è a carico del proponente degli interventi stessi.

4.   Nei casi di superamento dei limiti di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, il proponente gli interventi di cui al comma 3 del presente articolo deve presentare un piano di risanamento redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale che indichi:
a.   le caratteristiche e l'entità dei rumori generati dal traffico veicolare;
b.   l'indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti;
c.   gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti;
d.   l'individuazione e la descrizione dei ricettori presenti in tali aree, considerando gli ambienti di vita potenzialmente interessati dalla rumorosità dell'infrastruttura ed escludendo pareti cieche, locali di servizio, locali con serramenti non apribili o ambienti protetti da doppia pelle che assicuri analoghe condizioni;
e.   gli obiettivi e le modalità del risanamento;
f.   l'entità degli oneri finanziari occorrenti e le idonee garanzie finanziarie.

5.   Gli interventi finalizzati al rispetto dei limiti vigenti devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorità:
a)   direttamente sulla sorgente rumorosa;
b)   lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;
c)   direttamente sul ricettore.

6.   Negli ambiti da trasformare, così come individuati dal Piano di Classificazione Acustica, il rispetto dei limiti deve essere raggiunto tramite gli interventi di cui al comma 5 lettere a) e b); al di fuori di tali ambiti, gli interventi di cui alla lettera c) sono adottabili qualora non sia tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori limite di immissione, oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale.

7.   La Città valuta, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge e alla presenza di popolazione disturbata, gli interventi proposti per il risanamento, anche sulla scorta di specifiche linee guida emanate dalla Città, verificando tra gli interventi di cui alla lettera c) che siano previsti gli accorgimenti progettuali, distributivi, costruttivi e impiantistici necessari per evitare o ridurre il disagio all'interno degli ambienti abitativi, e approva il piano di risanamento con eventuali prescrizioni, assicurandone la pubblicità.

8.   Qualora gli interventi a carico del proponente di cui alle lettere a) e b) del comma 5 siano necessari nel quadro di titoli abilitativi edilizi regolati da atti convenzionali, gli stessi interventi sono realizzati direttamente dal proponente quale opera non a scomputo; nel caso di titolo abilitativo edilizio non convenzionato, qualora trattasi di interventi che siano realizzabili più opportunamente con il coinvolgimento della Città, al fine di garantire la realizzazione e il coordinamento nel quadro delle competenze di cui al comma 1, deve esserne determinato il contributo commisurato all'incidenza degli oneri per il risanamento.

Articolo 29 - Emissioni sonore dei veicoli a motore

1.   Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al "Nuovo Codice della Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Disciplina dei controlli

1.   La Città si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell'A.R.P.A., anche stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

Articolo 31 - Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

2.   Negli ambiti urbani caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio così come individuati da specifico Regolamento comunale, nel caso in cui sia previsto un orario di esercizio oltre le ore 22:00, la valutazione previsionale di impatto acustico di cui all'articolo 23 comma 1 ter deve essere prodotta, per gli esercizi esistenti, entro 6 mesi dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale (DEL 446/2023 del 24 luglio 2023) che approva le modifiche al presente regolamento, e prevedere idonee misure di mitigazione dell'impatto.

Articolo 32 - Abrogazioni e validità

1.   Con l'entrata in vigore del presente regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126) si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili, fatto salvo il Titolo V del Regolamento di Polizia Urbana.

2.   Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.


ALLEGATO A - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:
1)   relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico, redatta ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;
2)   studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
3)   studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
4)   scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
5)   calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
6)   confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
7)   stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.
Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.
Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.
Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.


APPENDICE

Tabella A: valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14 novembre 1997:

Classi di destinazione
d'uso del territorio

Limiti di emissione
Leq in dB(A)

Limiti di immissione
Leq in dB(A)

Tempi di riferimento:

diurno
(06:00-22:00)

notturno
(22:00-06:00)

diurno
(06:00-22:00)

notturno
(22:00-06:00)

I

Aree particolarmente protette

45

35

50

40

II

Aree prevalentemente residenziali

50

40

55

45

III

Aree di tipo misto

55

45

60

50

IV

Aree di intensa attività umana

60

50

65

55

V

Aree prevalentemente industriali

65

55

70

60

VI

Aree esclusivamente industriali

65

65

70

70

Tabella B: valori limite differenziali - Articolo 4, D.P.C.M. 14 novembre 1997 (differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quanto si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno (06:00-22:00): +5 dB(A)
Periodo notturno (22:00-06:00): +3 dB(A)

Tabella C: valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A, D.P.C.M. 5 dicembre 1997, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio (le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina):

servizi a funzionamento discontinuo
(ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)
35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow
servizi a funzionamento continuo
(impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)
25 dB(A) LAeq