N. 282
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2002 (mecc. 2002 04841/052) esecutiva dal 14 ottobre 2002.
Art. 1 - Criteri dintervento
Art. 2 - Presentazione dei progetti
Art. 3 - Manutenzione delle facciate, dei porticati, delle gallerie
Art. 4 - Tende su facciate di edifici
Art. 5 - Occupazione del sottoportico
Art. 6 - Rifiuti
Art. 7 - Occupazione con dehors
Art. 8 - Riduzione del canone sulla pubblicità
Art. 9 - Pilastri
9.1 - Elementi di arredo commerciale consentiti sui pilastri
9.2 - Posizione degli elementi di arredo commerciale consentiti
sui pilastri
Art. 10 - Volte
10.1 - Volte interne
10.2 - Elementi di arredo commerciale consentiti sulle volte
del portico
Art. 11 - Maschi murari
11.1 - Elementi di arredo commerciale consentiti sui maschi murari
Art. 12 - Fascia marcapiano
12.1 - Elementi di arredo commerciale consentiti sulla fascia marcapiano
Art. 13 - Prospetto dell'edificio nel sottoportico
13.1 - Elementi di rivestimento
13.2 - Trattamento della superficie
Art. 14 - Balconi e ringhiere
14.1 - Elementi di arredo commerciale su balconi e ringhiere
14.2 - Altri elementi su balconi e ringhiere
Art. 15 - Foratura
15.1 - Foratura commerciale semplice in via Po e piazza Castello
15.2 - Foratura commerciale semplice con cornice in via Po e
piazza Castello
15.3 - Foratura commerciale semplice con cornice in piazza Vittorio
Veneto
15.4 - Foratura commerciale ad arco in via Po e piazza Castello
15.5 - Foratura commerciale semplice in piazza Castello
15.6 - Forature con monoblocco esistenti
15.7 - Forature con monoblocco in progetto
Art. 16 - La cornice
16.1 - Cornice in pietra
16.2 - Cornice in intonaco
16.3 - Cornice posata di coltello
Art.17 - Il serramento
17.1 - Elementi sottoposti a restauro conservativo
17.2 - Elementi da ripristinare
17.3 - Posizione dei serramenti
17.4 - Materiali ammessi
17.5 - Materiali esclusi
17.6 - Disegno di nuovi serramenti
Art. 18 - Vetri e cristalli
18.1 - Elementi sottoposti a restauro conservativo
18.2 - Tipologie di nuovi vetri e cristalli
Art. 19 - Sistemi di protezione e oscuramento
19.1 - Antoni in legno
19.2 - Serrande avvolgibili
19.3 - Posizione delle serrande avvolgibili
19.4 - Materiali delle serrande avvolgibili
19.5 - Cristalli e vetri antisfondamento
Art. 20 - Porte e portoni
20.1 - Elementi sottoposti a restauro conservativo
20.2 - Lunette e inferriate
20.3 - Posizione di nuove porte, portoncini, portoni
20.4 - Materiali
20.5 - Disegno di nuove porte, portoni e portoncini
Art. 21 - Attacchi a terra
21.1 - Attacco a terra del prospetto
21.2 - Attacco a terra del pilastro
Art. 22 - Soglie, davanzali e gradini
22.1 - Elementi sottoposti a ripristino
22.2 - Materiali ammessi per nuove soglie, davanzali, gradini
Art. 23 - Vetrinette
23.1 - Posizione
23.2 - Tipologie e dimensioni
23.3 - Materiali ammessi
Art. 24 - Insegne e illuminazione
24.1 - Modi di illuminazione ammessi
24.2 - Tipologie e dimensioni corpi illuminanti
24.3 - Materiali ammessi
24.4 - Posizione
24.5 - Disegno dei corpi illuminanti
Titolo IV - ARREDI COMMERCIALI STORICI
Art. 25 - Elementi sottoposti a restauro conservativo
25.1 - Devanture sottoposte a restauro conservativo
25.2 - Bacheche sottoposte a restauro conservativo
Titolo V - ALLEGATI
Art. 26 - Documentazione allegata
26.1 - Documentazione storica e progettuale
26.2 - Appunti ed esemplificazioni progettuali
Titolo VI - NORMA TRANSITORIA
Art. 27
1. Il contesto ambientale e architettonico, oggetto del presente Regolamento, è caratterizzato da complessi edilizi di grande importanza storica, anche detti ad "architetture unitarie porticate". Attraverso il Regolamento si intende rimettere in valore le valenze architettoniche originarie con nuovi criteri di intervento per l'arredo commerciale al fine di sottolineare anche in maniera precisa gli elementi di quest'ultimo, che assumeranno un carattere transitorio rispetto a quelli architettonici che durano nel tempo.
2. È definito arredo commerciale linsieme degli elementi architettonici, pubblicitari ed espositivi dei negozi. Larredo esterno comprende le forature, le vetrine, le cornici, le bacheche, le vetrinette, le serrande, lilluminazione, le insegne e le tende, ed è qui normato; larredo interno non è invece soggetto a norma; vengono segnalati gli arredi storici da conservare.
3. Sono definite "architetture unitarie porticate" quelle originate da complessi urbani concepiti con disegno unitario a portici. Il sottoportico di tali parti di città può essere caratterizzato, o meno, da schemi della foratura (posizione delle aperture e loro dimensione) riconducibili al progetto unitario.
Nel sottoportico di piazza Vittorio Veneto l'arredo commerciale è chiaramente individuato nella dimensione delle forature, delle cornici, portainsegne, lunette e tutti gli altri elementi di finitura.
In via Po e in piazza Castello, invece, per ragioni spesso legate all'edificazione dei diversi isolati che inglobano alcune preesistenze, il progetto originario non ha definito l'arredo commerciale e gli elementi di finitura che lo caratterizzano. Per tale motivo le indicazioni di intervento contenute in questo Regolamento seguono indicazioni diverse, per i due tratti urbani. Nel primo caso sono esclusivamente applicabili i criteri di restauro filologico conservativo dellapparato architettonico, mentre nel secondo caso si applica il criterio della ristrutturazione edilizia indirizzata dalle indicazioni progettuali qui contenute.
4. Sono definiti elementi architettonici della composizione del prospetto la foratura, i pilastri, le volte e i maschi murari, e come elementi di arredo commerciale (transitori, reversibili, facilmente modificabili) i serramenti, i sistemi di chiusura, le bacheche, l'illuminazione, le insegne, le targhe.
Ogni intervento architettonico su edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 490/1999 dovrà essere sottoposto al parere preventivo degli Enti di Tutela.
1. Ogni nuovo intervento sulla fascia commerciale è soggetto allapprovazione preventiva di uno specifico progetto.
1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano sullasse piazza Castello - via Po - piazza Vittorio Veneto devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere (in deroga al Piano del Colore art. 7 e al Regolamento di Polizia Urbana art. 12) almeno ogni dieci anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, e almeno ogni cinque anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie.
2. Qualora il proprietario di un edificio tra quelli indicati nel comma precedente non faccia eseguire le opere di manutenzione ovvero il rifacimento entro i termini ivi stabiliti, e comunque nel caso in cui ciò si renda necessario a causa del grave stato di abbandono o di degrado delle facciate, dei porticati o delle gallerie, il Sindaco, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ne ordina il ripristino al proprietario inadempiente, stabilendo i criteri di esecuzione in conformità alle indicazioni degli uffici e assegnando un termine non inferiore a 90 giorni per linizio dei lavori, con lavvertimento che, in difetto, il Comune provvederà con rivalsa allesecuzione delle opere occorrenti.
3. Qualora il proprietario non adempia allordinanza di cui al precedente comma nel termine ivi prescritto, il Sindaco dispone con separata ordinanza lesecuzione dei lavori temporaneamente a spese del Comune con rivalsa a carico del proprietario inadempiente.
1. Non è consentito l'uso di tende sulle facciate degli edifici e nei portici.
1. Nel sottoportico dell'asse da piazza Castello - via Po - piazza Vittorio Veneto non è consentita la collocazione di insegne, totem, altri mezzi pubblicitari appoggiati sul pavimento del portico. Eventuali strutture pubblicitarie di interesse pubblico possono essere collocate, appoggiandole sui pavimenti, esclusivamente nello spessore delle arcate dei portici verso via e mantenute per la durata delle manifestazioni.
1. Per lasse piazza Castello - via Po - piazza Vittorio Veneto è vietato collocare, anche provvisoriamente, i cassonetti della spazzatura sotto il portico.
2. Per lasse piazza Castello - via Po - piazza Vittorio Veneto è fatto obbligo agli esercizi di ristorazione e bar che con la loro attività incentivano l'uso dello spazio pubblico antistante il loro negozio, di provvedere alla fornitura di appositi contenitori per i rifiuti, al loro svuotamento tempestivo e alla collocazione dei rifiuti nei contenitori urbani.
1. Nella via Po i dehors sono ammessi solo allinterno del portico e devono essere realizzati secondo i criteri definiti dal Regolamento comunale "Dehors. Disciplina del diritto ad occupare temporaneamente aree del suolo pubblico per spazi di ristori all'aperto".
1. Per lasse piazza Castello - via Po - piazza Vittorio Veneto le insegne storiche di esercizi commerciali, inserite nell'elenco comunale e regionale degli esercizi storici, fruiscono di una riduzione del 50 % del canone sulla pubblicità qualora sia stato realizzato un intervento di restauro approvato.
Nota
La descrizione e le norme fanno riferimento
allasse piazza Castello - via Po - piazza Vittorio Veneto.
Qualora le indicazioni debbano applicarsi in maniera diversa per
le singole tratte, la differenziazione è evidenziata, in
specifico, allinterno degli articoli interessati.
Elementi strutturali verticali puntiformi, in muratura intonacata, a base quadrangolare su cui poggiano gli archi a tutto sesto del portico.
Sui pilastri è consentito applicare targhe, vetrinette
e bacheche.
È invece rigorosamente escluso appoggiare banchi e baracconi.
Qualsiasi elemento di arredo commerciale consentito (vedi art. 9.1) deve essere collocato sul lato interno del pilastro, in affaccio sul sottoportico.
Elementi strutturali orizzontali, in muratura intonacata. Il
sottoportico di piazza Vittorio è coperto da volte a vela,
mentre in via Po si trova un sistema di volte a botte, intersecate
con unghie laterali in corrispondenza dell'intersezione degli
archi di prospetto del fronte del piano ammezzato.
In piazza Castello si trovano volte a botte lunettate.
L'interno dei negozi è caratterizzato di solito da una
copertura con volte a botte.
È consigliato mantenere tali volte eliminando le controsoffittature
ad esse applicate.
Si sconsiglia invece la messa a nudo della struttura muraria voltata.
Non è consentito collocare elementi di arredo commerciale sulle volte del portico.
Elemento murario spesso in aggetto che mette in evidenza la struttura portante verticale dell'edificio, a volte compromessa dalle forature dei negozi.
È consentito collocare i seguenti elementi di arredo: targhe, vetrinette, bacheche, corpi illuminanti delle stesse.
Elemento decorativo del prospetto dell'edificio nel sottoportico. Prevalentemente in intonaco dipinto, lievemente in aggetto rispetto alla superficie muraria, evidenzia la quota del solaio interno.
Non è consentito collocare elementi di arredo commerciale sulla fascia marcapiano.
Trattasi della superficie esterna dell'edificio limitatamente alla porzione di affaccio nel sottoportico. Riguarda prevalentemente lo zoccolo commerciale e il sistema di ingressi pedonali e carrai.
Non è consentito collocare elementi di rivestimento (lastre di marmo, pietra, mattoni a vista o altro) sulla superficie muraria del sottoportico.
La superficie muraria del sottoportico, escluse le aperture commerciali, dovrà essere rifinita in intonaco civile. La decorazione dovrà seguire le indicazioni del vigente Piano del Colore ed essere realizzata con tinte ai silicati.
Elementi in aggetto rispetto alle aperture a portafinestra dei piani superiori al piano terra. I balconi sono generalmente in pietra, le ringhiere in ferro battuto a bacchette dal disegno semplice.
Non è consentito collocare elementi di arredo commerciale sui balconi delle facciate e del sottoportico, coprendone la lastra di pietra o la ringhiera.
Non è consentito collocare alcun elemento (antenne, parti di impianti di condizionamento ecc.) sui balconi del sottoportico coprendone la lastra di pietra o la ringhiera.
Apertura realizzata nella superficie muraria verticale. Può trattarsi di portone carraio, porta, finestra, vano vetrina.
È consentita la foratura della superficie muraria purché
all'interno del campo definito dai maschi murari della struttura
dell'edificio, corrispondente circa ai pilastri del portico.
L'altezza della foratura sarà stabilita in relazione alle
altezze delle forature presenti nell'intero isolato e in relazione
all'imposta delle volte interne. Le tavole di rilievo riportano
in rosso le linee verticali e quelle orizzontali di riferimento
teorico.
In via Po e in piazza Castello, nelle forature di cui allart. 15.1 è consentito apporre alle aperture una cornice (art. 16) semplice o sagomata in intonaco, in pietra di Luserna o di Borgone martellinata, che ne segue i margini.
Su piazza Vittorio Veneto le aperture saranno ornate da una
cornice (cfr. art. 16) semplice o sagomata in intonaco, in pietra
di Luserna o di Borgone martellinata, che ne segue i margini.
In particolare, per l'ambito urbano della piazza è necessario
ripristinare la foratura originaria con vano vetrina e lunetta
superiore con griglia in ferro battuto, definita da una cornice
in intonaco e in alcuni casi la foratura è completata dalla
sola cornice intorno al vano vetrina. L'altezza della foratura
è stabilita in relazione alle altezze delle forature presenti
nell'intero isolato.In corrispondenza dei quattro corpi di fabbrica
della piazza in aggetto e ultimati con timpano, le forature, senza
lunetta, dovranno essere identiche a quelle del progetto originario
tuttora conservate in alcune tratte.
Il rilievo riporta in rosso le linee verticali e orizzontali della
griglia di riferimento teorico.
È consentita la completa foratura della superficie muraria
verticale, purché all'interno dei maschi murari della struttura
dell'edificio relativamente alla dimensione in larghezza, e, per
laltezza, fino all'intersezione della parete verticale con
la volta.
Il rilievo riporta in rosso le linee verticali e orizzontali della
griglia di riferimento teorico.
Nei tratti di portico coperti da volta a botte è consentita la foratura della superficie muraria verticale, tenendo come riferimento l'asse delle finestre del mezzanino. Orizzontalmente il riferimento è rappresentato dalla linea d'intersezione della volta a botte con il muro del portico. La dimensione dell'apertura in larghezza non potrà superare 1,50 m.
Sono così definite le forature ornate da arredi costruiti fuori opera in legno, ghisa, ferro e successivamente applicati al fronte dell'edificio, secondo disegni e schemi costruttivi che riprendono l'idea del portale, del mobile applicato all'esterno, della vetrina in aggetto. I monoblocchi che costituiscono elemento di arredo commerciale storico (cfr. art. 25) saranno mantenuti e sottoposti esclusivamente a restauro filologico conservativo.
In generale i nuovi monoblocchi in aggetto rendono meno leggibile la superficie muraria e l'insieme del prospetto dell'edificio. Qualora se ne verificasse l'esigenza debbono essere seguite le seguenti indicazioni: i progetti di monoblocchi nuovi devono riportare la foratura nelle dimensioni previste dal presente Regolamento (cfr. art. 15.2, 15.3, 15.4, 15.5); possono essere realizzati secondo un disegno architettonico contemporaneo o che riprende i modelli dell'antico. In questo secondo caso debbono essere documentati da disegno d'archivio esistente ed essere fedelmente realizzati.
Elemento funzionale e decorativo posto a cavallo dello spigolo esterno della foratura. Può essere realizzata in intonaco dipinto o in pietra di Luserna o di Borgone. Il suo disegno può essere lineare o sagomato.
È consentito l'uso di cornici in pietra di Luserna o di Borgone a spacco di cava o martellinata (non segata, non fiammata, non lucidata). Le dimensioni delle nuove cornici dovranno seguire il modello indicato nella tavola allegata al presente Regolamento.
È consentito l'uso di cornici in intonaco come ripristino di cornici preesistenti. Non è consentito introdurre cornici ove non siano presenti tracce di preesistenza. Le dimensioni delle nuove cornici in sostituzione delle precedenti degradate dovranno essere identiche a quelle sostituite.
Non sono ammesse lastre in pietra, marmi o similari, posate di coltello con faccia o costa tagliata a filo di sega o lucidata.
Elemento di finitura esterno di tutto l'edificio con funzione anche decorativa. Sono spesso presenti serramenti dal disegno coevo a quello del prospetto dell'edificio.
Tutti i serramenti di finestre, porte finestre, vetrine commerciali, coevi con il disegno di progetto dell'edificio, saranno sottoposti a restauro conservativo.
Tutti i serramenti di finestre (piani ammezzati), porte finestre, vetrine commerciali fortemente degradati o mancanti di cui si conosce il disegno originale saranno da ripristinare con forma, materiale e dimensioni identiche all'originale.
I serramenti saranno sempre posti sul filo interno della mazzetta tranne ove siano previsti accorgimenti quali l'arretramento della vetrina o la creazione di bussole rientranti per aumentare la superficie espositiva.
Materiali di norma ammissibili:
- il legno: verniciato, laccato e di preferenza a vista;
- i metalli: acciaio inox, acciaio scatolato, smaltato o verniciato,
alluminio verniciato, ottone.
Sono comunque esclusi:
- l'alluminio anodizzato e/o satinato di colore oro e bronzo;
- i profilati di ferro.
Il disegno dei nuovi serramenti dovrà essere di preferenza semplice e lineare, garantendo una buona visibilità della vetrina e del vano commerciale al suo interno.
Elementi che permettono la trasparenza della foratura garantendo il comfort climatico e la parziale protezione da intrusioni. Può diventare elemento di protezione più efficace qualora sia adottato nella tipologia antisfondamento.
Tutti i vetri e i cristalli di vetrine commerciali, coevi con il disegno originario della vetrina storica, saranno di preferenza da conservare.
Sono ammissibili tutti i tipi di vetro e cristallo, purché trasparenti. Sono sconsigliati i vetri smerigliati o a disegno all'interno della pasta trasparente.
Si sovrappongono generalmente a vetri e cristalli come ulteriore forma di protezione del vano interno. È suggerito far rientrare in tale categoria i vetri antisfondamento perché permettono di mantenere illuminate le vetrine durante le ore di chiusura serale e notturne, garantendo così una maggiore qualità ambientale dello spazio del sottoportico.
È consentito utilizzare ante in legno solo nel caso di vetrine storiche a monoblocco ligneo, ove gli antoni siano parte del disegno di progetto originario. In tale caso è anche possibile ripristinarli qualora non fossero stati rimossi.
Nel caso di adozione di serrande avvolgibili, esse saranno a maglia aperta o microforate con scorrimento verticale. È tassativamente escluso l'uso di serrande avvolgibili a superficie continua. In nessun caso il cassonetto dell'avvolgibile dovrà essere visibile dall'esterno e in aggetto rispetto al prospetto. È altresì escluso l'uso di cancelli esterni scorrevoli sulle parti murarie fiancheggianti l'apertura.
La posizione della serranda avvolgibile, indipendentemente dalla posizione dell'infisso, sarà sempre sul filo interno della mazzetta della muratura, e comunque arretrata dal filo vivo del muro di almeno 5 cm.
Sono consentite:
- in acciaio zincato e verniciato, a maglie aperte;
- in acciaio zincato e verniciato, microforate.
Sono suggeriti, ovunque possibile, vetri e cristalli antisfondamento dei tipi in commercio.
Sono utilizzati come elemento di protezione degli accessi pedonali e carrai ai vani o cortili interni dell'edificio. Spesso costituiscono anche elemento decorativo di pregio.
Tutte le porte, i portoncini e i portoni, coevi con il disegno di progetto originario dell'edificio (o comunque di disegno apprezzabile) saranno sottoposti a restauro conservativo (vedi abaco corrispondente).
Le lunette e i sopraluce degli androni pedonali o di eventuali esercizi commerciali non potranno in nessun caso essere murati, schermati o nascosti dalle insegne. Essi potranno essere chiusi con lastre in materiale trasparente e incolore (possibilmente vetro), poste sul filo interno dell'apertura.
La posizione dei serramenti sarà quella originaria, di norma sul filo interno della muratura o della mazzetta. Non sono ammessi arretramenti per la formazione di bussole se non quelli resi necessari dalla presenza di gradini posti all'interno del filo della muratura.
I serramenti degli accessi pedonali o carrai, dove sia consentita la sostituzione, saranno realizzati in legno o in ferro verniciato. È consentito, dove non sia presente il serramento, l'inserimento di cancellate in ferro.
Il disegno di porte, portoncini e portoni di nuova fabbricazione, dovrà essere di preferenza semplice e lineare. Sono da escludere nuovi inserimenti dal disegno mimetico rispetto ai modelli antichi. È invece ammesso il rifacimento secondo il disegno originale.
Estremamente delicata è la parte di raccordo dell'edificio con la linea di terra. Spesso è risolta con l'apposizione di zoccoli, con funzione di protezione da agenti atmosferici e acque meteoriche. Sui fronti commerciali tali zoccoli devono, con attenzione, inserirsi nel disegno di prospetto complessivo dell'arredo esterno, spesso molto ricco di materiali.
Lo zoccolo, sulla parete di facciata libera da devanture storiche in aggetto, sarà realizzato in lastre di pietra di Luserna formato rettangolare e regolare. L'altezza dello zoccolo sarà stabilita da elementi presenti nell'edificio (per esempio dall'altezza dello zoccolo delle cornici delle porte o dei portoni) o da parti della zoccolatura originaria conservata.
Lo zoccolo del pilastro sarà realizzato in lastre di pietra di Luserna di formato rettangolare e regolare. L'altezza dello zoccolo sarà stabilita da parti della zoccolatura o da elementi presenti sul fronte su via o sulla piazza. Sono consentiti zoccoli in intonaco dipinto solo ove preesistenti e coevi con la realizzazione del progetto originario dell'edificio.
Elementi di finitura esterni che entrano a fare parte del disegno di prospetto dell'edificio, determinanti sono la loro forma e i materiali utilizzati.
Le soglie, i davanzali e i gradini in pietra, in caso di necessaria sostituzione per degrado del materiale, saranno sostituiti con elementi di uguale disegno, materiale e tecnica di lavorazione.
È consentito l'inserimento, qualora necessario, di nuovi elementi in pietra di Luserna. Non è in alcun modo consentito modificare il disegno originario di pavimentazione con l'inserimento di soglie, davanzali o gradini dei negozi o degli accessi pedonali o carrai, in materiali diversi dalla pietra. Non sono ammesse lastre di coltello con faccia o costa tagliate a filo di sega o lucidata.
Elemento scatolare con fronte, di solito, ad anta in vetro; permette di aumentare la superficie espositiva della vetrina del negozio.
Devono essere completamente appoggiate alla muratura ed anche
in essa incassate, non interessare cornici né altri elementi
della decorazione muraria: aperture, lesene, fregi ecc. Da questi
elementi devono distare almeno 5 cm. Possono essere poste su maschi
murari o sui pilastri del portico con le limitazioni seguenti:
- il limite superiore massimo è quello del foro (netto)
dell'apertura contigua; se la foratura è ad arco, il limite
superiore della bacheca sarà l'imposta dell'arco stesso;
- il limite inferiore è di 20 cm dallo zoccolo dell'edificio
o, comunque, di 60 cm dal suolo. In caso di aperture contigue
di altezza diversa, i limiti superiore e inferiore saranno quelli
dell'apertura minore;
- i limiti laterali sono 10 cm dal foro della vetrina o dalla
sua cornice.
Sono ammesse bacheche di prospetto e di forma rettangolare, dal disegno complessivo semplice. La profondità (aggetto) massima consentita è di 15 centimetri.
Le bacheche potranno essere realizzate con gli stessi materiali previsti per i serramenti del piano terreno: legno, vetro, alluminio o leghe metalliche. Le materie plastiche e l'alluminio anodizzato e/o satinato di colore oro e bronzo sono esclusi.
Per la definizione tipologica puntuale delle insegne e delle insegne luminose si fa riferimento al Piano generale degli impianti pubblicitari. In particolare l'illuminazione diffusa o puntuale di tutti gli elementi di arredo commerciale esterno è consentita purché non interferisca con l'illuminazione complessiva del sottoportico e dei suoi elementi architettonici dominanti.
È consentita l'illuminazione:
- diretta, opportunamente schermata;
- indiretta (lettere singole illuminate dall'interno o pannelli
e targhe non a cassonetto con fonte luminosa retrostante);
- riflessa;
- luce propria per filamenti al neon sciolti.
Tipologie ammesse:
- a braccio;
- applique a muro;
- neon a filamento sciolto;
- faretti incassati.
Tali corpi illuminanti dovranno sporgere non più di 50
cm dal fronte dell'edificio ed essere di dimensioni inferiori
a 26 cm.
Sono ammessi tutti i materiali attualmente in uso per i corpi illuminanti in commercio.
I corpi illuminanti le vetrine non possono essere collocati sulle cornici o sulle lunette, ma esclusivamente sulla superficie muraria del portico.
Sono ammessi tutti i tipi attualmente in produzione, o eventuali nuovi, progettati appositamente.
Devanture e bacheche costituiscono un elemento di arredo commerciale esterno che permette un aumento della superficie espositiva della vetrina commerciale. Le devanture a monoblocco, nate alla metà dell'Ottocento, sono collocate sul fronte esterno del negozio e di solito non rispettano la dimensione della foratura originaria. Sono strutture in legno oppure in ferro e ghisa realizzate fuori opera. Si possono considerare devanture anche i portali in pietra settecenteschi o di gusto neoclassico utilizzati per i negozi. Le bacheche di pertinenza della vetrina, spesso ad essa coeve, sono anch'esse strutture a monoblocco realizzate fuori opera, possono essere collocate sul fronte esterno dell'edificio o intorno al pilastro, sui tre lati non prospicienti la via.
Le devanture sotto elencate, con le limitazioni opportune nel caso l'elemento storico sia ridotto a un frammento (ad es. solo insegna), sono sottoposte a restauro filologico conservativo:
Piazza Castello 9, abbigliamento
Piazza Castello 15, caffè Mulassano
Piazza Castello 29, Baratti e Milano
Piazza Castello 31, Barbisio
Piazza Castello 43, Maschio
Piazza Castello 59, Mc Donald's
Via Po 1, gioielleria Musy
Via Po 3, Augusta
Via Po 4, Profumeria dell'Università
Via Po 4, Caffè dell'Università
Via Po 5, Caffè Roberto
Via Po 8, Caffè Fiorio
Via Po 8 bis, Caffè delle Colonne
Via Po 10, la Conterja
Via Po 10, confetteria Abrate
Via Po 10, Reale Annibale
Via Po 12, ottica Bonino
Via Po 18, abbigliamento Scali
Via Po 18, Cartoleria Economica
Via Po 31, Alleanza Cooperativa 7
Via Po 52, confetteria Ghigo
Via Po 52, Caffè Vittorio Veneto
Piazza Vittorio Veneto 7, parrucchiere Sabina
Piazza Vittorio Veneto 5, Bar Elena
Piazza Vittorio Veneto 10, Farmacia Algostino Demichelis
Piazza Vittorio Veneto 11, Farmacia Operti
Le bacheche sotto elencate, con le limitazioni opportune nel caso l'elemento storico sia ridotto a un frammento (ad es. solo insegna) sono sottoposte a restauro filologico conservativo:
Via Po 2, Agenzia Immobiliare 3SI
Via Po 2, L'asino d'oro
Via Po 7, vuota
Via Po 8, Il Portico
Via Po 8, La Vetrattività
Via Po 9, SieMatic (cucine)
Via Po 10, Calzedonia
Via Po 10, Reale Annibale
Via Po 10, Girardo Abrate (pasticceria)
Via Po 11, Robert Fox
Via Po 11, Robert Fox
Via Po 14, Venezia a Torino
Via Po 14, Freedom
Via Po 14, Giorgia Pregliasco
Via Po 14, Emporium
Via Po 25, senza nome
Via Po 25, senza nome
Fanno parte integrante delle presenti norme:
- Documentazione storica e progettuale
- Appunti ed esemplificazioni progettuali
- La vicenda storica;
- Planimetrie;
- Rilievo architettonico.
- Appunti su alcune realizzazioni;
- Esemplificazione della cornice in pietra per via Po e piazza Castello;
- Esemplificazione dellapplicazione della Normativa per via Po e piazza Castello;
- Abachi.
Gli esercizi commerciali esistenti dovranno adeguarsi alle norme del presente regolamento entro tre anni dalla sua approvazione.
Qualora il proprietario non ottemperi a quanto indicato dal comma precedente, il Sindaco, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ne ordina l'adeguamento al proprietario inadempiente, stabilendo i criteri di esecuzione in conformità alle indicazioni degli uffici e assegnando un termine non inferiore a 90 giorni per l'inizio dei lavori, con l'avvertimento che, in difetto, il Comune provvederà con rivalsa all'esecuzione delle opere occorrenti.
Qualora il proprietario non adempia all'ordinanza di cui al precedente comma nel termine ivi prescritto, il Sindaco dispone con separata ordinanza l'esecuzione dei lavori temporaneamente a spese del Comune con rivalsa a carico del proprietario inandempiente.