N. 282

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

PIAZZA CASTELLO - VIA PO - PIAZZA VITTORIO VENETO.
RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA COMMERCIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2002 (mecc. 2002 04841/052) esecutiva dal 14 ottobre 2002.

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INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Criteri d’intervento

Art. 2 - Presentazione dei progetti

Art. 3 - Manutenzione delle facciate, dei porticati, delle gallerie

Art. 4 - Tende su facciate di edifici

Art. 5 - Occupazione del sottoportico

Art. 6 - Rifiuti

Art. 7 - Occupazione con dehors

Art. 8 - Riduzione del canone sulla pubblicità

Titolo II - ELEMENTI ARCHITETTONICI

Art. 9 - Pilastri

Art. 10 - Volte

Art. 11 - Maschi murari

Art. 12 - Fascia marcapiano

Art. 13 - Prospetto dell'edificio nel sottoportico

Art. 14 - Balconi e ringhiere

Art. 15 - Foratura

Titolo III - ELEMENTI DI ARREDO

Art. 16 - La cornice

Art.17 - Il serramento

Art. 18 - Vetri e cristalli

Art. 19 - Sistemi di protezione e oscuramento

Art. 20 - Porte e portoni

Art. 21 - Attacchi a terra

Art. 22 - Soglie, davanzali e gradini

Art. 23 - Vetrinette

Art. 24 - Insegne e illuminazione

Titolo IV - ARREDI COMMERCIALI STORICI

Art. 25 - Elementi sottoposti a restauro conservativo

Titolo V - ALLEGATI

Art. 26 - Documentazione allegata

Titolo VI - NORMA TRANSITORIA

Art. 27


Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Criteri d’intervento

1. Il contesto ambientale e architettonico, oggetto del presente Regolamento, è caratterizzato da complessi edilizi di grande importanza storica, anche detti ad "architetture unitarie porticate". Attraverso il Regolamento si intende rimettere in valore le valenze architettoniche originarie con nuovi criteri di intervento per l'arredo commerciale al fine di sottolineare anche in maniera precisa gli elementi di quest'ultimo, che assumeranno un carattere transitorio rispetto a quelli architettonici che durano nel tempo.

2. È definito arredo commerciale l’insieme degli elementi architettonici, pubblicitari ed espositivi dei negozi. L’arredo esterno comprende le forature, le vetrine, le cornici, le bacheche, le vetrinette, le serrande, l’illuminazione, le insegne e le tende, ed è qui normato; l’arredo interno non è invece soggetto a norma; vengono segnalati gli arredi storici da conservare.

3. Sono definite "architetture unitarie porticate" quelle originate da complessi urbani concepiti con disegno unitario a portici. Il sottoportico di tali parti di città può essere caratterizzato, o meno, da schemi della foratura (posizione delle aperture e loro dimensione) riconducibili al progetto unitario.

Nel sottoportico di piazza Vittorio Veneto l'arredo commerciale è chiaramente individuato nella dimensione delle forature, delle cornici, portainsegne, lunette e tutti gli altri elementi di finitura.

In via Po e in piazza Castello, invece, per ragioni spesso legate all'edificazione dei diversi isolati che inglobano alcune preesistenze, il progetto originario non ha definito l'arredo commerciale e gli elementi di finitura che lo caratterizzano. Per tale motivo le indicazioni di intervento contenute in questo Regolamento seguono indicazioni diverse, per i due tratti urbani. Nel primo caso sono esclusivamente applicabili i criteri di restauro filologico conservativo dell’apparato architettonico, mentre nel secondo caso si applica il criterio della ristrutturazione edilizia indirizzata dalle indicazioni progettuali qui contenute.

4. Sono definiti elementi architettonici della composizione del prospetto la foratura, i pilastri, le volte e i maschi murari, e come elementi di arredo commerciale (transitori, reversibili, facilmente modificabili) i serramenti, i sistemi di chiusura, le bacheche, l'illuminazione, le insegne, le targhe.

Ogni intervento architettonico su edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 490/1999 dovrà essere sottoposto al parere preventivo degli Enti di Tutela.

Art. 2 - Presentazione dei progetti

1. Ogni nuovo intervento sulla fascia commerciale è soggetto all’approvazione preventiva di uno specifico progetto.

Art. 3 - Manutenzione delle facciate, dei porticati, delle gallerie

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano sull’asse piazza Castello - via Po - piazza Vittorio Veneto devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere (in deroga al Piano del Colore art. 7 e al Regolamento di Polizia Urbana art. 12) almeno ogni dieci anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, e almeno ogni cinque anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie.

2. Qualora il proprietario di un edificio tra quelli indicati nel comma precedente non faccia eseguire le opere di manutenzione ovvero il rifacimento entro i termini ivi stabiliti, e comunque nel caso in cui ciò si renda necessario a causa del grave stato di abbandono o di degrado delle facciate, dei porticati o delle gallerie, il Sindaco, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ne ordina il ripristino al proprietario inadempiente, stabilendo i criteri di esecuzione in conformità alle indicazioni degli uffici e assegnando un termine non inferiore a 90 giorni per l’inizio dei lavori, con l’avvertimento che, in difetto, il Comune provvederà con rivalsa all’esecuzione delle opere occorrenti.

3. Qualora il proprietario non adempia all’ordinanza di cui al precedente comma nel termine ivi prescritto, il Sindaco dispone con separata ordinanza l’esecuzione dei lavori temporaneamente a spese del Comune con rivalsa a carico del proprietario inadempiente.

Art. 4 - Tende su facciate di edifici

1. Non è consentito l'uso di tende sulle facciate degli edifici e nei portici.

Art. 5 - Occupazione del sottoportico

1. Nel sottoportico dell'asse da piazza Castello - via Po - piazza Vittorio Veneto non è consentita la collocazione di insegne, totem, altri mezzi pubblicitari appoggiati sul pavimento del portico. Eventuali strutture pubblicitarie di interesse pubblico possono essere collocate, appoggiandole sui pavimenti, esclusivamente nello spessore delle arcate dei portici verso via e mantenute per la durata delle manifestazioni.

Art. 6 - Rifiuti

1. Per l’asse piazza Castello - via Po - piazza Vittorio Veneto è vietato collocare, anche provvisoriamente, i cassonetti della spazzatura sotto il portico.

2. Per l’asse piazza Castello - via Po - piazza Vittorio Veneto è fatto obbligo agli esercizi di ristorazione e bar che con la loro attività incentivano l'uso dello spazio pubblico antistante il loro negozio, di provvedere alla fornitura di appositi contenitori per i rifiuti, al loro svuotamento tempestivo e alla collocazione dei rifiuti nei contenitori urbani.

Art. 7 - Occupazione con dehors

1. Nella via Po i dehors sono ammessi solo all’interno del portico e devono essere realizzati secondo i criteri definiti dal Regolamento comunale "Dehors. Disciplina del diritto ad occupare temporaneamente aree del suolo pubblico per spazi di ristori all'aperto".

Art. 8 - Riduzione del canone sulla pubblicità

1. Per l’asse piazza Castello - via Po - piazza Vittorio Veneto le insegne storiche di esercizi commerciali, inserite nell'elenco comunale e regionale degli esercizi storici, fruiscono di una riduzione del 50 % del canone sulla pubblicità qualora sia stato realizzato un intervento di restauro approvato.

Nota
La descrizione e le norme fanno riferimento all’asse piazza Castello - via Po - piazza Vittorio Veneto. Qualora le indicazioni debbano applicarsi in maniera diversa per le singole tratte, la differenziazione è evidenziata, in specifico, all’interno degli articoli interessati.

Titolo II - ELEMENTI ARCHITETTONICI

Art. 9 - Pilastri

Elementi strutturali verticali puntiformi, in muratura intonacata, a base quadrangolare su cui poggiano gli archi a tutto sesto del portico.

9.1 - Elementi di arredo commerciale consentiti sui pilastri

Sui pilastri è consentito applicare targhe, vetrinette e bacheche.
È invece rigorosamente escluso appoggiare banchi e baracconi.

9.2 - Posizione degli elementi di arredo commerciale consentiti sui pilastri

Qualsiasi elemento di arredo commerciale consentito (vedi art. 9.1) deve essere collocato sul lato interno del pilastro, in affaccio sul sottoportico.

Art. 10 - Volte

Elementi strutturali orizzontali, in muratura intonacata. Il sottoportico di piazza Vittorio è coperto da volte a vela, mentre in via Po si trova un sistema di volte a botte, intersecate con unghie laterali in corrispondenza dell'intersezione degli archi di prospetto del fronte del piano ammezzato.
In piazza Castello si trovano volte a botte lunettate.

10.1 - Volte interne

L'interno dei negozi è caratterizzato di solito da una copertura con volte a botte.
È consigliato mantenere tali volte eliminando le controsoffittature ad esse applicate.
Si sconsiglia invece la messa a nudo della struttura muraria voltata.

10.2 - Elementi di arredo commerciale consentiti sulle volte del portico

Non è consentito collocare elementi di arredo commerciale sulle volte del portico.

Art. 11 - Maschi murari

Elemento murario spesso in aggetto che mette in evidenza la struttura portante verticale dell'edificio, a volte compromessa dalle forature dei negozi.

11.1 - Elementi di arredo commerciale consentiti sui maschi murari

È consentito collocare i seguenti elementi di arredo: targhe, vetrinette, bacheche, corpi illuminanti delle stesse.

Art. 12 - Fascia marcapiano

Elemento decorativo del prospetto dell'edificio nel sottoportico. Prevalentemente in intonaco dipinto, lievemente in aggetto rispetto alla superficie muraria, evidenzia la quota del solaio interno.

12.1 - Elementi di arredo commerciale consentiti sulla fascia marcapiano

Non è consentito collocare elementi di arredo commerciale sulla fascia marcapiano.

Art. 13 - Prospetto dell'edificio nel sottoportico

Trattasi della superficie esterna dell'edificio limitatamente alla porzione di affaccio nel sottoportico. Riguarda prevalentemente lo zoccolo commerciale e il sistema di ingressi pedonali e carrai.

13.1 - Elementi di rivestimento

Non è consentito collocare elementi di rivestimento (lastre di marmo, pietra, mattoni a vista o altro) sulla superficie muraria del sottoportico.

13.2 - Trattamento della superficie

La superficie muraria del sottoportico, escluse le aperture commerciali, dovrà essere rifinita in intonaco civile. La decorazione dovrà seguire le indicazioni del vigente Piano del Colore ed essere realizzata con tinte ai silicati.

Art. 14 - Balconi e ringhiere

Elementi in aggetto rispetto alle aperture a portafinestra dei piani superiori al piano terra. I balconi sono generalmente in pietra, le ringhiere in ferro battuto a bacchette dal disegno semplice.

14.1 - Elementi di arredo commerciale su balconi e ringhiere

Non è consentito collocare elementi di arredo commerciale sui balconi delle facciate e del sottoportico, coprendone la lastra di pietra o la ringhiera.

14.2 - Altri elementi su balconi e ringhiere

Non è consentito collocare alcun elemento (antenne, parti di impianti di condizionamento ecc.) sui balconi del sottoportico coprendone la lastra di pietra o la ringhiera.

Art. 15 - Foratura

Apertura realizzata nella superficie muraria verticale. Può trattarsi di portone carraio, porta, finestra, vano vetrina.

15.1 - Foratura commerciale semplice in via Po e piazza Castello

È consentita la foratura della superficie muraria purché all'interno del campo definito dai maschi murari della struttura dell'edificio, corrispondente circa ai pilastri del portico.
L'altezza della foratura sarà stabilita in relazione alle altezze delle forature presenti nell'intero isolato e in relazione all'imposta delle volte interne. Le tavole di rilievo riportano in rosso le linee verticali e quelle orizzontali di riferimento teorico.

15.2 - Foratura commerciale semplice con cornice in via Po e piazza Castello

In via Po e in piazza Castello, nelle forature di cui all’art. 15.1 è consentito apporre alle aperture una cornice (art. 16) semplice o sagomata in intonaco, in pietra di Luserna o di Borgone martellinata, che ne segue i margini.

15.3 - Foratura commerciale semplice con cornice in piazza Vittorio Veneto

Su piazza Vittorio Veneto le aperture saranno ornate da una cornice (cfr. art. 16) semplice o sagomata in intonaco, in pietra di Luserna o di Borgone martellinata, che ne segue i margini. In particolare, per l'ambito urbano della piazza è necessario ripristinare la foratura originaria con vano vetrina e lunetta superiore con griglia in ferro battuto, definita da una cornice in intonaco e in alcuni casi la foratura è completata dalla sola cornice intorno al vano vetrina. L'altezza della foratura è stabilita in relazione alle altezze delle forature presenti nell'intero isolato.In corrispondenza dei quattro corpi di fabbrica della piazza in aggetto e ultimati con timpano, le forature, senza lunetta, dovranno essere identiche a quelle del progetto originario tuttora conservate in alcune tratte.
Il rilievo riporta in rosso le linee verticali e orizzontali della griglia di riferimento teorico.

15.4 - Foratura commerciale ad arco in via Po e piazza Castello

È consentita la completa foratura della superficie muraria verticale, purché all'interno dei maschi murari della struttura dell'edificio relativamente alla dimensione in larghezza, e, per l’altezza, fino all'intersezione della parete verticale con la volta.
Il rilievo riporta in rosso le linee verticali e orizzontali della griglia di riferimento teorico.

15.5 - Foratura commerciale semplice in piazza Castello

Nei tratti di portico coperti da volta a botte è consentita la foratura della superficie muraria verticale, tenendo come riferimento l'asse delle finestre del mezzanino. Orizzontalmente il riferimento è rappresentato dalla linea d'intersezione della volta a botte con il muro del portico. La dimensione dell'apertura in larghezza non potrà superare 1,50 m.

15.6 - Forature con monoblocco esistenti

Sono così definite le forature ornate da arredi costruiti fuori opera in legno, ghisa, ferro e successivamente applicati al fronte dell'edificio, secondo disegni e schemi costruttivi che riprendono l'idea del portale, del mobile applicato all'esterno, della vetrina in aggetto. I monoblocchi che costituiscono elemento di arredo commerciale storico (cfr. art. 25) saranno mantenuti e sottoposti esclusivamente a restauro filologico conservativo.

15.7 - Forature con monoblocco in progetto

In generale i nuovi monoblocchi in aggetto rendono meno leggibile la superficie muraria e l'insieme del prospetto dell'edificio. Qualora se ne verificasse l'esigenza debbono essere seguite le seguenti indicazioni: i progetti di monoblocchi nuovi devono riportare la foratura nelle dimensioni previste dal presente Regolamento (cfr. art. 15.2, 15.3, 15.4, 15.5); possono essere realizzati secondo un disegno architettonico contemporaneo o che riprende i modelli dell'antico. In questo secondo caso debbono essere documentati da disegno d'archivio esistente ed essere fedelmente realizzati.

Titolo III - ELEMENTI DI ARREDO

Art. 16 - La cornice

Elemento funzionale e decorativo posto a cavallo dello spigolo esterno della foratura. Può essere realizzata in intonaco dipinto o in pietra di Luserna o di Borgone. Il suo disegno può essere lineare o sagomato.

16.1 - Cornice in pietra

È consentito l'uso di cornici in pietra di Luserna o di Borgone a spacco di cava o martellinata (non segata, non fiammata, non lucidata). Le dimensioni delle nuove cornici dovranno seguire il modello indicato nella tavola allegata al presente Regolamento.

16.2 - Cornice in intonaco

È consentito l'uso di cornici in intonaco come ripristino di cornici preesistenti. Non è consentito introdurre cornici ove non siano presenti tracce di preesistenza. Le dimensioni delle nuove cornici in sostituzione delle precedenti degradate dovranno essere identiche a quelle sostituite.

16.3 - Cornice posata di coltello

Non sono ammesse lastre in pietra, marmi o similari, posate di coltello con faccia o costa tagliata a filo di sega o lucidata.

Art.17 - Il serramento

Elemento di finitura esterno di tutto l'edificio con funzione anche decorativa. Sono spesso presenti serramenti dal disegno coevo a quello del prospetto dell'edificio.

17.1 - Elementi sottoposti a restauro conservativo

Tutti i serramenti di finestre, porte finestre, vetrine commerciali, coevi con il disegno di progetto dell'edificio, saranno sottoposti a restauro conservativo.

17.2 - Elementi da ripristinare

Tutti i serramenti di finestre (piani ammezzati), porte finestre, vetrine commerciali fortemente degradati o mancanti di cui si conosce il disegno originale saranno da ripristinare con forma, materiale e dimensioni identiche all'originale.

17.3 - Posizione dei serramenti

I serramenti saranno sempre posti sul filo interno della mazzetta tranne ove siano previsti accorgimenti quali l'arretramento della vetrina o la creazione di bussole rientranti per aumentare la superficie espositiva.

17.4 - Materiali ammessi

Materiali di norma ammissibili:
- il legno: verniciato, laccato e di preferenza a vista;
- i metalli: acciaio inox, acciaio scatolato, smaltato o verniciato, alluminio verniciato, ottone.

17.5 - Materiali esclusi

Sono comunque esclusi:
- l'alluminio anodizzato e/o satinato di colore oro e bronzo;
- i profilati di ferro.

17.6 - Disegno di nuovi serramenti

Il disegno dei nuovi serramenti dovrà essere di preferenza semplice e lineare, garantendo una buona visibilità della vetrina e del vano commerciale al suo interno.

Art. 18 - Vetri e cristalli

Elementi che permettono la trasparenza della foratura garantendo il comfort climatico e la parziale protezione da intrusioni. Può diventare elemento di protezione più efficace qualora sia adottato nella tipologia antisfondamento.

18.1 - Elementi sottoposti a restauro conservativo

Tutti i vetri e i cristalli di vetrine commerciali, coevi con il disegno originario della vetrina storica, saranno di preferenza da conservare.

18.2 - Tipologie di nuovi vetri e cristalli

Sono ammissibili tutti i tipi di vetro e cristallo, purché trasparenti. Sono sconsigliati i vetri smerigliati o a disegno all'interno della pasta trasparente.

Art. 19 - Sistemi di protezione e oscuramento

Si sovrappongono generalmente a vetri e cristalli come ulteriore forma di protezione del vano interno. È suggerito far rientrare in tale categoria i vetri antisfondamento perché permettono di mantenere illuminate le vetrine durante le ore di chiusura serale e notturne, garantendo così una maggiore qualità ambientale dello spazio del sottoportico.

19.1 - Antoni in legno

È consentito utilizzare ante in legno solo nel caso di vetrine storiche a monoblocco ligneo, ove gli antoni siano parte del disegno di progetto originario. In tale caso è anche possibile ripristinarli qualora non fossero stati rimossi.

19.2 - Serrande avvolgibili

Nel caso di adozione di serrande avvolgibili, esse saranno a maglia aperta o microforate con scorrimento verticale. È tassativamente escluso l'uso di serrande avvolgibili a superficie continua. In nessun caso il cassonetto dell'avvolgibile dovrà essere visibile dall'esterno e in aggetto rispetto al prospetto. È altresì escluso l'uso di cancelli esterni scorrevoli sulle parti murarie fiancheggianti l'apertura.

19.3 - Posizione delle serrande avvolgibili

La posizione della serranda avvolgibile, indipendentemente dalla posizione dell'infisso, sarà sempre sul filo interno della mazzetta della muratura, e comunque arretrata dal filo vivo del muro di almeno 5 cm.

19.4 - Materiali delle serrande avvolgibili

Sono consentite:
- in acciaio zincato e verniciato, a maglie aperte;
- in acciaio zincato e verniciato, microforate.

19.5 - Cristalli e vetri antisfondamento

Sono suggeriti, ovunque possibile, vetri e cristalli antisfondamento dei tipi in commercio.

Art. 20 - Porte e portoni

Sono utilizzati come elemento di protezione degli accessi pedonali e carrai ai vani o cortili interni dell'edificio. Spesso costituiscono anche elemento decorativo di pregio.

20.1 - Elementi sottoposti a restauro conservativo

Tutte le porte, i portoncini e i portoni, coevi con il disegno di progetto originario dell'edificio (o comunque di disegno apprezzabile) saranno sottoposti a restauro conservativo (vedi abaco corrispondente).

20.2 - Lunette e inferriate

Le lunette e i sopraluce degli androni pedonali o di eventuali esercizi commerciali non potranno in nessun caso essere murati, schermati o nascosti dalle insegne. Essi potranno essere chiusi con lastre in materiale trasparente e incolore (possibilmente vetro), poste sul filo interno dell'apertura.

20.3 - Posizione di nuove porte, portoncini, portoni

La posizione dei serramenti sarà quella originaria, di norma sul filo interno della muratura o della mazzetta. Non sono ammessi arretramenti per la formazione di bussole se non quelli resi necessari dalla presenza di gradini posti all'interno del filo della muratura.

20.4 - Materiali

I serramenti degli accessi pedonali o carrai, dove sia consentita la sostituzione, saranno realizzati in legno o in ferro verniciato. È consentito, dove non sia presente il serramento, l'inserimento di cancellate in ferro.

20.5 - Disegno di nuove porte, portoni e portoncini

Il disegno di porte, portoncini e portoni di nuova fabbricazione, dovrà essere di preferenza semplice e lineare. Sono da escludere nuovi inserimenti dal disegno mimetico rispetto ai modelli antichi. È invece ammesso il rifacimento secondo il disegno originale.

Art. 21 - Attacchi a terra

Estremamente delicata è la parte di raccordo dell'edificio con la linea di terra. Spesso è risolta con l'apposizione di zoccoli, con funzione di protezione da agenti atmosferici e acque meteoriche. Sui fronti commerciali tali zoccoli devono, con attenzione, inserirsi nel disegno di prospetto complessivo dell'arredo esterno, spesso molto ricco di materiali.

21.1 - Attacco a terra del prospetto

Lo zoccolo, sulla parete di facciata libera da devanture storiche in aggetto, sarà realizzato in lastre di pietra di Luserna formato rettangolare e regolare. L'altezza dello zoccolo sarà stabilita da elementi presenti nell'edificio (per esempio dall'altezza dello zoccolo delle cornici delle porte o dei portoni) o da parti della zoccolatura originaria conservata.

21.2 - Attacco a terra del pilastro

Lo zoccolo del pilastro sarà realizzato in lastre di pietra di Luserna di formato rettangolare e regolare. L'altezza dello zoccolo sarà stabilita da parti della zoccolatura o da elementi presenti sul fronte su via o sulla piazza. Sono consentiti zoccoli in intonaco dipinto solo ove preesistenti e coevi con la realizzazione del progetto originario dell'edificio.

Art. 22 - Soglie, davanzali e gradini

Elementi di finitura esterni che entrano a fare parte del disegno di prospetto dell'edificio, determinanti sono la loro forma e i materiali utilizzati.

22.1 - Elementi sottoposti a ripristino

Le soglie, i davanzali e i gradini in pietra, in caso di necessaria sostituzione per degrado del materiale, saranno sostituiti con elementi di uguale disegno, materiale e tecnica di lavorazione.

22.2 - Materiali ammessi per nuove soglie, davanzali, gradini

È consentito l'inserimento, qualora necessario, di nuovi elementi in pietra di Luserna. Non è in alcun modo consentito modificare il disegno originario di pavimentazione con l'inserimento di soglie, davanzali o gradini dei negozi o degli accessi pedonali o carrai, in materiali diversi dalla pietra. Non sono ammesse lastre di coltello con faccia o costa tagliate a filo di sega o lucidata.

Art. 23 - Vetrinette

Elemento scatolare con fronte, di solito, ad anta in vetro; permette di aumentare la superficie espositiva della vetrina del negozio.

23.1 - Posizione

Devono essere completamente appoggiate alla muratura ed anche in essa incassate, non interessare cornici né altri elementi della decorazione muraria: aperture, lesene, fregi ecc. Da questi elementi devono distare almeno 5 cm. Possono essere poste su maschi murari o sui pilastri del portico con le limitazioni seguenti:
- il limite superiore massimo è quello del foro (netto) dell'apertura contigua; se la foratura è ad arco, il limite superiore della bacheca sarà l'imposta dell'arco stesso;
- il limite inferiore è di 20 cm dallo zoccolo dell'edificio o, comunque, di 60 cm dal suolo. In caso di aperture contigue di altezza diversa, i limiti superiore e inferiore saranno quelli dell'apertura minore;
- i limiti laterali sono 10 cm dal foro della vetrina o dalla sua cornice.

23.2 - Tipologie e dimensioni

Sono ammesse bacheche di prospetto e di forma rettangolare, dal disegno complessivo semplice. La profondità (aggetto) massima consentita è di 15 centimetri.

23.3 - Materiali ammessi

Le bacheche potranno essere realizzate con gli stessi materiali previsti per i serramenti del piano terreno: legno, vetro, alluminio o leghe metalliche. Le materie plastiche e l'alluminio anodizzato e/o satinato di colore oro e bronzo sono esclusi.

Art. 24 - Insegne e illuminazione

Per la definizione tipologica puntuale delle insegne e delle insegne luminose si fa riferimento al Piano generale degli impianti pubblicitari. In particolare l'illuminazione diffusa o puntuale di tutti gli elementi di arredo commerciale esterno è consentita purché non interferisca con l'illuminazione complessiva del sottoportico e dei suoi elementi architettonici dominanti.

24.1 - Modi di illuminazione ammessi

È consentita l'illuminazione:
- diretta, opportunamente schermata;
- indiretta (lettere singole illuminate dall'interno o pannelli e targhe non a cassonetto con fonte luminosa retrostante);
- riflessa;
- luce propria per filamenti al neon sciolti.

24.2 - Tipologie e dimensioni corpi illuminanti

Tipologie ammesse:
- a braccio;
- applique a muro;
- neon a filamento sciolto;
- faretti incassati.
Tali corpi illuminanti dovranno sporgere non più di 50 cm dal fronte dell'edificio ed essere di dimensioni inferiori a 26 cm.

24.3 - Materiali ammessi

Sono ammessi tutti i materiali attualmente in uso per i corpi illuminanti in commercio.

24.4 - Posizione

I corpi illuminanti le vetrine non possono essere collocati sulle cornici o sulle lunette, ma esclusivamente sulla superficie muraria del portico.

24.5 - Disegno dei corpi illuminanti

Sono ammessi tutti i tipi attualmente in produzione, o eventuali nuovi, progettati appositamente.

Titolo IV - ARREDI COMMERCIALI STORICI

Art. 25 - Elementi sottoposti a restauro conservativo

Devanture e bacheche costituiscono un elemento di arredo commerciale esterno che permette un aumento della superficie espositiva della vetrina commerciale. Le devanture a monoblocco, nate alla metà dell'Ottocento, sono collocate sul fronte esterno del negozio e di solito non rispettano la dimensione della foratura originaria. Sono strutture in legno oppure in ferro e ghisa realizzate fuori opera. Si possono considerare devanture anche i portali in pietra settecenteschi o di gusto neoclassico utilizzati per i negozi. Le bacheche di pertinenza della vetrina, spesso ad essa coeve, sono anch'esse strutture a monoblocco realizzate fuori opera, possono essere collocate sul fronte esterno dell'edificio o intorno al pilastro, sui tre lati non prospicienti la via.

25.1 - Devanture sottoposte a restauro conservativo

Le devanture sotto elencate, con le limitazioni opportune nel caso l'elemento storico sia ridotto a un frammento (ad es. solo insegna), sono sottoposte a restauro filologico conservativo:

Piazza Castello 9, abbigliamento

Piazza Castello 15, caffè Mulassano

Piazza Castello 29, Baratti e Milano

Piazza Castello 31, Barbisio

Piazza Castello 43, Maschio

Piazza Castello 59, Mc Donald's

Via Po 1, gioielleria Musy

Via Po 3, Augusta

Via Po 4, Profumeria dell'Università

Via Po 4, Caffè dell'Università

Via Po 5, Caffè Roberto

Via Po 8, Caffè Fiorio

Via Po 8 bis, Caffè delle Colonne

Via Po 10, la Conterja

Via Po 10, confetteria Abrate

Via Po 10, Reale Annibale

Via Po 12, ottica Bonino

Via Po 18, abbigliamento Scali

Via Po 18, Cartoleria Economica

Via Po 31, Alleanza Cooperativa 7

Via Po 52, confetteria Ghigo

Via Po 52, Caffè Vittorio Veneto

Piazza Vittorio Veneto 7, parrucchiere Sabina

Piazza Vittorio Veneto 5, Bar Elena

Piazza Vittorio Veneto 10, Farmacia Algostino Demichelis

Piazza Vittorio Veneto 11, Farmacia Operti

25.2 - Bacheche sottoposte a restauro conservativo

Le bacheche sotto elencate, con le limitazioni opportune nel caso l'elemento storico sia ridotto a un frammento (ad es. solo insegna) sono sottoposte a restauro filologico conservativo:

Via Po 2, Agenzia Immobiliare 3SI

Via Po 2, L'asino d'oro

Via Po 7, vuota

Via Po 8, Il Portico

Via Po 8, La Vetrattività

Via Po 9, SieMatic (cucine)

Via Po 10, Calzedonia

Via Po 10, Reale Annibale

Via Po 10, Girardo Abrate (pasticceria)

Via Po 11, Robert Fox

Via Po 11, Robert Fox

Via Po 14, Venezia a Torino

Via Po 14, Freedom

Via Po 14, Giorgia Pregliasco

Via Po 14, Emporium

Via Po 25, senza nome

Via Po 25, senza nome

Titolo V - ALLEGATI

Art. 26 - Documentazione allegata

Fanno parte integrante delle presenti norme:

- Documentazione storica e progettuale

- Appunti ed esemplificazioni progettuali

26.1 - Documentazione storica e progettuale

- La vicenda storica;

- Planimetrie;

- Rilievo architettonico.

26.2 - Appunti ed esemplificazioni progettuali

- Appunti su alcune realizzazioni;

- Esemplificazione della cornice in pietra per via Po e piazza Castello;

- Esemplificazione dell’applicazione della Normativa per via Po e piazza Castello;

- Abachi.

Titolo VI - NORMA TRANSITORIA

Art. 27

Gli esercizi commerciali esistenti dovranno adeguarsi alle norme del presente regolamento entro tre anni dalla sua approvazione.

Qualora il proprietario non ottemperi a quanto indicato dal comma precedente, il Sindaco, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ne ordina l'adeguamento al proprietario inadempiente, stabilendo i criteri di esecuzione in conformità alle indicazioni degli uffici e assegnando un termine non inferiore a 90 giorni per l'inizio dei lavori, con l'avvertimento che, in difetto, il Comune provvederà con rivalsa all'esecuzione delle opere occorrenti.

Qualora il proprietario non adempia all'ordinanza di cui al precedente comma nel termine ivi prescritto, il Sindaco dispone con separata ordinanza l'esecuzione dei lavori temporaneamente a spese del Comune con rivalsa a carico del proprietario inandempiente.