N. 230

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DEGLI SPACCI INTERNI
DI SOMMINISTAZIONE DEI CIRCOLI PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 ottobre 1996 (mecc. 9604484/16) esecutiva dal 15 novembre 1996.

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INDICE

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Denuncia di inizio di attivita'
Articolo 4 - Requisiti dell'attivita' di somministrazione
Articolo 5 - Caratteristiche dei locali
Articolo 6 - Attivita' consentite
Articolo 7 - Modalita' di svolgimento delle attivita'
Articolo 8 - Orari e prescrizioni
Articolo 9 - Rinnovi delle autorizzazioni
Articolo 10 - Rapporti con gli enti nazionali
Articolo 11 - Sanzioni
Articolo 12 - Norma transitoria


Articolo 1 - Oggetto

1.   Il presente regolamento disciplina la somministrazione di alimenti e di bevande negli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'articolo 3, comma 6, lettera e) della Legge 25 agosto 1991, n. 287.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai circoli di associazioni costituite tra cittadini, le quali:
a)   abbiano finalita' assistenziali perseguite mediante attivita' ricreative, culturali, sportive, sociali;
b)   siano dotate di statuto e di organi di direzione e di controllo;
c)   svolgano la propria normale attivita' senza fini di lucro a beneficio del proprio corpo sociale in locali o spazi non aperti al pubblico, aventi le caratteristiche di cui all'Articolo 4 del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;
d)   aderiscano a enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
e)   prevedano modalita' di iscrizione tali da contemplare la domanda di adesione del socio e la formale accettazione degli organi di controllo del circolo e il rilascio della tessera nazionale dell'ente affiliante.

Articolo 3 - Denuncia di inizio di attivita'

1.   La somministrazione di alimenti e di bevande, di cui al presente regolamento, e' intrapresa su denuncia di inizio dell'attivita' da parte del presidente del circolo, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1991, n. 241.

2.   La denuncia di inizio di attivita' deve essere sottoscritta dal presidente del circolo, essere indirizzata al Sindaco e contenere:
a)   la denominazione completa del circolo e il relativo codice fiscale;
b)   l'ente nazionale cui il circolo aderisce;
c)   l'indirizzo della sede del circolo;
d)   l'orario dell'attivita' sociale;
e)   il cognome e nome, nazionalita', luogo e data di nascita , Comune di residenza, indirizzo e codice fiscale del presidente;
f)   se la richiesta si riferisce a bevande analcooliche ovvero anche a bevande alcooliche e ad alimenti, la precisazione che la somministrazione sara' riservata ai soci;
g)   l'indicazione del numero massimo di persone, compresi gli addetti, che puo' essere contemporaneamente presente nei locali del circolo;
h)   la dichiarazione della corrispondenza dei locali ai criteri di sorvegliabilita' previsti dal D.M. 564/1992.

3.   Qualora l'attivita' di somministrazione non venga esercitata direttamente da presidente o da altro socio in nome e per conto del circolo, ma affidata a terzi, la denuncia di inizio dell'attivita' deve essere sottoscritta anche dall'affidatario e contenere:
a)   numero, data e Camera di Commercio di iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC) per la somministrazione di alimenti e bevande;
b)   codice fiscale e partita IVA.

4.   Alla denuncia di inizio dell'attivita' devono essere allegati i seguenti documenti:
a)   planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, dalla quale risultino chiaramente l'accesso al circolo, la destinazione dei vari locali del circolo, i locali adibiti a somministrazione e gli eventuali locali accessori (retro, magazzini, eccetera);
b)   statuto e atto costitutivo del circolo;
c)   dichiarazione di appartenenza rilasciata dalla presidenza dell'ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Interno, dalla quale risultino il nome del presidente, la denominazione e l'ubicazione del circolo, la data di affiliazione ed il numero dei soci;
d)   autocertificazione del presidente e dell'eventuale affidatario resa ai sensi della legislazione antimafia;
e)   tagliando di attestazione del versamento della tassa di concessione comunale;
f)   fotocopia del contratto di affitto del circolo o dichiarazione del proprietario dei locali da cui risulti che i locali sono destinati a circolo che e' consentita la somministrazione ai soci e che la destinazione non e' in contrasto all'eventuale regolamento di condominio;
g)   autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande;
h)   qualora esista un affidatario, il contratto tra il circolo e l'affidatario da cui risulti che la somministrazione viene effettuata esclusivamente ai soci del circolo e il certificato di iscrizione al REC per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande;
i)   autocertificazione del presidente in cui si dichiara che nei locali del circolo non possono essere presenti, compreso il personale di servizio, piu' di cento persone. In caso contrario occorre presentare idonea certificazione di prevenzione incendi.

5.   I documenti di cui alle lettere c) e) f) e g) del comma 4. possono essere sostituiti da una dichiarazione del presidente del circolo resa ai sensi della Legge 241/1990, con cui il presidente dichiara che il circolo dispone dei requisiti e delle autorizzazioni previste alle lettere stesse.

6.   In caso di cambio del presidente, o dell'affidatario, o dell'ente nazionale affiliante, deve essere data comunicazione, entro 15 giorni, secondo le modalita' di cui ai commi 1. e 2., con allegati i documenti di cui alle lettere c), d) e h), comma 3.

Articolo 4 - Requisiti dell'attivita' di somministrazione

1.   L'attivita' di somministrazione di bevande e/o alimenti negli spacci interni di circoli aderenti a enti nazionali e' subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:
a)   i locali in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade piazze o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;
b)   l'attivita' di circolo o di somministrazione non deve essere contraria a norme esplicite contenute nel regolamento di condominio;
c)   il circolo, al momento della comunicazione, deve avere almeno cento soci e deve essere stato costituito ed affiliato ad un ente da almeno tre mesi;
d)   l'attivita' di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attivita' di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del circolo, per l'orario di attivita', o per altri elementi, preminente rispetto alle finalita' assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinata anche a non soci;
e)   sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attivita' di somministrazione esercitate all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati;
f)   le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande non devono essere visibili dalla pubblica via.

2.   Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

3.   Qualora l'attivita' del circolo sia prevalentemente rivolta alla pratica sportiva o al settore giovanile, l'autorizzazione per la somministrazione puo' essere limitata alle bevande aventi un contenuto alcoolico non superiore al 21 per cento del volume.

4.   Temporaneamente ed eccezionalmente, a norma dell'articolo 5, comma 2. della Legge n. 287/1991, puo' essere vietata la somministrazione di bevande alcooliche.

Articolo 5 - Caratteristiche dei locali.

1.   Lo spaccio destinato alla somministrazione deve essere ubicato in locali non aperti al pubblico, il cui accesso sia riservato ai soli soci del circolo, in possesso della tessera sociali e preventivamente iscritti nel libro dei soci, nonche' ai soci di altri circoli dello stesso ente. E' considerata tessera sociale unicamente la tessera dell'ente nazionale riconosciuto a cui il circolo aderisce, sulla quale sia riportato il nome del circolo medesimo e il nome del socio. Sono assimilati ai soci, limitatamente alla durata di ciascuna iniziativa promossa nell'ambito delle finalita' del circolo, le persone che devono prestarvi la loro opera per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

2.   I locali destinati alla somministrazione devono essere ubicati all'interno del circolo, senza accesso diretto dalla pubblica via, e devono essere conformi a quanto previsto in materia di circoli privati dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e successive modifiche.

Articolo 6 - Attivita' consentite

1.   La denuncia di inizio attivita' a norma del presente regolamento consente la somministrazione di bevande analcooliche ovvero anche di bevande alcooliche e/o di alimenti esclusivamente ai soci previsti all'articolo 5, comma 1. La relativa prescrizione e' riportata sull'autorizzazione.

2.   Per i circoli sportivi, in occasione di raduni e manifestazioni sportive risultanti da calendario trasmesso al Comune all'inizio di ogni anno, o previa comunicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della manifestazione e contenente la descrizione della stessa, la somministrazione puo' essere effettuata anche ai soci di altri circoli affiliati ad enti riconosciuti o di federazioni sportive riconosciute dal CONI che partecipano alla manifestazione, salvo provvedimenti contrari dell'organo comunale competente.

3.   In casi eccezionali, qualora le manifestazioni di cui al comma 2. richiedano l'utilizzo di impianti di circoli diversi, la facolta' di cui al comma 2. puo' estendersi agli spacci di tali circoli, fatto salvo l'obbligo di darne motivata comunicazione al Comune, e salvo provvedimento contrario dell'organo comunale competente.

Articolo 7 - Modalita' di svolgimento delle attivita'

1.   Ai circoli di cui al presente regolamento non e' consentito:
a)   permettere l'ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione, che non abbia la qualita' di socio a norma del presente regolamento o la cui adesione non sia stata ancora ratificata dagli organi di controllo del circolo;
b)   effettuare la pubblicita' degli spettacoli o trattenimenti o dell'attivita' di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso e' ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo;
c)   svolgere l'attivita' di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attivita' associative.

2.   I circoli di cui al presente regolamento sono tenuti:
a)   a collocare, all'esterno dei locali, cartelli indicanti che l'accesso e' riservato ai soci;
b)   ad effettuare, all'ingresso dei locali, il controllo sulle persone che vi accedono, per verificare che siano in possesso della tessera sociale.

3.   L'affiliazione dei circoli di cui al presente regolamento ad un ente nazionale non puo' cessare senza che venga sostituita, entro il 31 gennaio, da nuova affiliazione ad altro ente.

4.   Qualsiasi modalita' di svolgimento dell'attivita' difforme dalle prescrizioni di cui ai commi 1. e 2. comporta la classificazione dei locali come pubblici esercizi di somministrazione ovvero di spettacolo e trattenimento e richiede il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti.

Articolo 8 - Orari e prescrizioni

1. Gli spacci dei circoli non sono vincolati all'orario fissato in via generale per l'apertura e la chiusura dei pubblici esercizi, ne' all'obbligo della chiusura settimanale, ma devono rispettare gli orari determinati dalle attivita' sociali.

2. Nel locale destinato allo spaccio devono essere esposti in luogo visibile il listino dei prezzi e l'autorizzazione.

3. Ogni variazione dell'affiliazione, dello statuto, del presidente, dell'affidatario, nonche' degli orari delle attivita' sociali, deve osservare le prescrizioni di legge e del presente regolamento e deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni.

Articolo 9 - Rinnovi delle autorizzazioni

1.   Le autorizzazioni per gli spacci annessi ai circoli privati si intendono rinnovate a condizione che i relativi enti comunichino entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco dei circoli dei quali e' stata rinnovata l'affiliazione, con indicati gli estremi delle attestazioni di versamento della tassa annuale di concessione comunale, ove prescritta.

2.   Nel caso non venga data comunicazione del rinnovo dell'affiliazione, o qualora vengano comunicati il non rinnovo o il ritiro dell'affiliazione, viene ordinata la cessazione dell'attivita' e disposto l'avvio della procedura di revoca della autorizzazione ai sensi della Legge 241/1991.

3.   Ogni circolo deve annualmente redigere e consegnare al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sulle attivita' svolte per il raggiungimento delle proprie finalita' sociali, vistata dal presidente e controfirmata dal responsabile dell'ente affiliante. Deve inoltre consegnare al Comune il verbale di assemblea di nomina dei componenti degli organi direttivi e di ogni loro variazione.

Articolo 10 - Rapporti con gli enti nazionali

1.   Gli enti devono comunicare entro 5 giorni al Comune e agli altri enti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri circoli, al fine di evitare il passaggio automatico dei circoli che mantengono comportamenti scorretti, da un ente all'altro. Comunque il cambio di affiliazione puo' avvenire esclusivamente al termine dell'anno associativo.

2.   Il Comune deve informare gli enti a carattere nazionale a cui i circoli sono affiliati circa le infrazioni commesse dai medesimi e i conseguenti provvedimenti adottati.

3.   Il Comune convoca due volte all'anno gli enti nazionali per la verifica della situazione in atto, di norma nei mesi di aprile ed ottobre.

Articolo 11 - Sanzioni

1.   Qualora l'attivita' di somministrazione venga svolta professionalmente e/o anche nei confronti di persone diverse dai soci di cui all'Articolo 6, o si verifichino le situazioni di cui all'articolo 7, e si accerti quindi la violazione alla Legge 287/1991, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 287/1991 come modificato dal D.L. 480 del 13 luglio 1994. Conseguentemente, si ordina la cessazione dell'attivita' di somministrazione illecitamente esercitata. In caso di inottemperanza, si revoca l'autorizzazione e si dispone la chiusura coattiva dei locali nei quali avviene la somministrazione o il sequestro delle attrezzature destinate alla somministrazione.

2.   Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, o gli organi competenti segnalino difformita' con le norme igienico-edilizie, con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e con quelle di sicurezza e sorvegliabilita' si ordina la cessazione dell'attivita', che puo' essere ripresa solo dopo il ripristino delle condizioni richieste per l'esercizio della medesima. In caso di inottemperanza, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

3.   Qualora, in relazione alle attivita' sociali svolte e/o all'orario delle medesime, si accertino violazioni al Regolamento di Polizia Urbana od in particolare si determinino, direttamente o indirettamente, situazioni ripetute di turbativa alla quiete pubblica, o rilevanti problemi alla viabilita' e al traffico, si puo' disporre la riduzione dell'orario delle attivita' di somministrazione nel circolo medesimo. In caso di inottemperanza, puo' essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

4.   Qualora si accertino ulteriori violazioni alle norme del presente regolamento vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 106 T.U. 3 marzo 1934 n. 383 (Legge Comunale e Provinciale), con il pagamento di una somma compresa tra lire 100.000 e lire 600.000.

Articolo 12 - Norma transitoria

1.   Per i circoli gia' autorizzati per l'attivita' di somministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento le nuove norme si applicano dall'inizio del nuovo anno associativo.