N. 220
ARTICOLO 1 - FINALITA'
ARTICOLO 2 - CONCESSIONE
ARTICOLO 3 - ISTANZE PER CONCESSIONE
ARTICOLO 4 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO
ARTICOLO 5 - SANZIONI
A salvaguardia dei principi generali di tutela dell'ambiente urbano, l'occupazione stagionale con strutture mobili per l'attività di vendita di somministrazione di cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uve da vino, è disciplinata dal presente regolamento.
La concessione per l'occupazione stagionale per l'attività di cui all'articolo precedente potrà essere data esclusivamente per le aree ritenute idonee a giudizio insindacabile della Civica Amministrazione e, comunque, non in estensione di chioschi, ancorché autorizzati alla vendita di prodotti ortofrutticoli o alla somministrazione. Apposite ordinanze del Sindaco stabiliranno i quantitativi minimi vendibili di pomodori da conserva e di uva da vino.
Chi, in possesso della prescritta autorizzazione comunale per la vendita su aree pubbliche, intende collocare strutture per la vendita o la somministrazione stagionale di cocomeri, meloni e pomodori da conserva, dovrà presentare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, formale istanza in bollo al Settore Amministrativo XIII Commercio, indirizzata al Sindaco e corredata dalla seguente documentazione:
a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale
siano evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area
interessata, l'indicazione della disciplina di sosta o di divieto
dell'area su cui la struttura viene ad interferire, l'eventuale
presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali;
nel progetto devono essere indicate le caratteristiche della
struttura di copertura, ed essere riprodotte planimetria dell'area,
piante, prospetti, sezioni dell'installazione proposta;
il progetto deve essere redatto da professionista abilitato;
b) relazione descrittiva del progetto;
c) campione del tessuto dell'eventuale copertura;
d) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo interessato dall'intervento.
La concessione è stagionale ed è valida esclusivamente per il periodo in essa indicato e potrà essere rinnovata per uguale periodo nell'anno a quello di prima concessione qualora le strutture siano sempre le medesime e il titolare dichiari, in calce all'istanza di rinnovo, la loro totale conformità a quelle precedentemente approvate ed autorizzate. In tal caso il rinnovo sarà concesso senza particolari formalità. In caso contrario dovrà essere prodotta tutta la documentazione indicata nel comma precedente. Rimane, comunque, inteso che la concessione è soggetta a T.O.S.A.P. .
Al titolare della concessione è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
a) in nessun caso potranno occuparsi spazi al di fuori di quelli concessi;
b) gli spazi concessi dovranno essere delimitati con fioriere o vasi contenenti arbusti sempre-verdi: i vasi e le fioriere devono essere tenuti ravvicinati e a regola d'arte;
c) all'interno degli spazi concessi devono essere collocati contenitori per rifiuti di tipo standard (A.M.I.A.T.) in numero sufficiente, onde evitare situazioni di disordine e sporcizia;
d) a partire dal 1996, nel caso in cui la copertura non sia realizzata con ombrelloni, è consentita esclusivamente la tipologia a padiglione con forma piramidale, a moduli ripetuti, con strutture di sostegno metalliche di colore grigio RAL 7042, oppure lignee in tinta naturale;
e) il telo di copertura, quando previsto, deve essere di materiale impermeabilizzato non lucido di colore bordeaux RAL 3300;
f) non sono consentite chiusure laterali con teli al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio;
g) l'eventuale permanenza in loco di addetti alla vendita dovrà avvenire esclusivamente mediante utilizzazione di una roulotte da collocarsi all'interno della superficie concessa;
h) è fatto obbligo di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e di polizia urbana; è tassativamente vietata la vendita di prodotti diversi da cocomeri, meloni, pomodori e uve da vino in cassetta; allo scadere della concessione, il titolare della medesima dovrà lasciare l'area libera e sgombra da attrezzature e cose.
L'occupazione senza titolo comporta l'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalle specifiche disposizioni
in materia.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di esercizio comporta,
senza pregiudizio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, la revoca della concessione.