N. 219
Articolo 1 - Denominazione
Articolo 2 - Sede legale. Durata
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Sede teatrale
Articolo 5 - Soci
5.1. - Soci fondatori.
5.2. - Soci eventuali.
5.3. - Soci sostenitori.
5.4. - Decadenza dei soci.
Articolo 6 - Patrimonio
Articolo 7 - Organi
Articolo 8 - Assemblea
Articolo 9 - Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione
Articolo 11 - Direttore
Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 13 - Mezzi di gestione
Articolo 14 - Esercizio finanziario - Bilancio
Articolo 15 - Personale dipendente
Articolo 16 - Obbligo di pareggio del bilancio
Articolo 17 - Cause di scioglimento e di estinzione
Articolo 18 - Devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione
Articolo 19 - Norma finale
È costituita una Associazione denominata "TEATRO
STABILE DI TORINO".
Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato l'Associazione assume la denominazione di "TEATRO
STABILE DI TORINO - Ente morale". L'Associazione è
regolata dalle disposizioni previste dall'art. 14 e seguenti del
Codice Civile per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente Statuto.
L'atto costitutivo dell'Ente è stato stipulato dal notaio
Ettore Morone in data 16 marzo 1992.
L'Associazione ha sede in Torino. La sua durata è fissata
sino al 2021.
L'Associazione si intenderà rinnovata per un uguale periodo,
e così di seguito, nel caso in cui la maggioranza dei soci
(fondatori ed eventuali) ovvero almeno due soci fondatori, un
anno prima della scadenza del termine, non abbiano manifestato
agli altri soci l'intenzione di opporsi al rinnovo dell'Associazione
stessa.
L'Ente ha lo scopo di produrre, distribuire ed ospitare spettacoli
teatrali che siano nella migliore tradizione del teatro d'arte
anche con riferimento al teatro piemontese; di provvedere e concorrere
alla più larga diffusione della cultura teatrale anche
attraverso la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni,
dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali;
di produrre spettacoli per ragazzi e per i giovani anche su incarico
degli assessorati provinciali e comunali.
L'Ente cura la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento
di quadri artistici e tecnici, nonché la valorizzazione
del repertorio italiano contemporaneo e dell'attività di
sperimentazione anche in collaborazione con i centri di ricerca
e sperimentazione del Piemonte e con l'Università; in attuazione
della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 coordina l'attività
del Circuito teatrale piemontese.
L'Ente svolge la propria attività prevalentemente in Torino
e nella regione Piemonte. Almeno il 60% delle recite di spettacoli
dovrà essere rappresentato nel territorio della regione
Piemonte ed in altri teatri stabili pubblici.
Per tutti i suoi scopi l'Ente potrà avvalersi della collaborazione
di associazioni o di enti con fini analoghi operanti nella città
di Torino e nella regione Piemonte, promuovendone e favorendone
l'attività e lo sviluppo.
L'Ente non ha finalità di lucro.
Per lo svolgimento della propria attività l'Ente ha
la disponibilità esclusiva del Teatro Carignano in base
a convenzione con il Comune di Torino.
L'Ente potrà altresì disporre di altre sedi teatrali
nell'ambito della regione Piemonte. Per il miglior perseguimento
dei fini previsti dall'art. 3 (e nel rispetto dei limiti previsti
dallo stesso art. 3) l'Ente potrà effettuare spettacoli
teatrali e manifestazioni in genere in teatri pubblici e privati,
nelle scuole ed in locali e luoghi capaci di ospitare pubblici
spettacoli sia in Italia sia all'estero.
5.1. - Soci fondatori.
Sono soci fondatori dell'Ente il Comune di Torino, la Regione
Piemonte e la Provincia di Torino anche nel futuro eventuale assetto
metropolitano.
I soci fondatori si impegnano a concorrere alla formazione di
un fondo complessivo di dotazione dell'Ente di L.500.000.000 (lire
cinquecentomilioni) ed a concorrere con un contributo annuale
ai bisogni di funzionamento dell'Ente secondo quanto previsto
dall'art. 13.
I soci fondatori non hanno diritto di recesso (se non per giusta
causa) per tutta la durata dell'Associazione.
Sono soci eventuali la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
e la Compagnia dì San Paolo.
Possono essere soci eventuali enti pubblici; persone fisiche e
giuridiche private; associazioni e consorzi costituiti tra più
soggetti di diritto pubblico o di diritto privato. I soci eventuali
sono tenuti a concorrere alla integrazione del fondo di dotazione
dell'Ente; a concorrere con un significativo contributo annuale
ai bisogni dì finanziamento dell'Ente. L'ammissione dei
soci eventuali sarà deliberata dall'Assemblea, che ne determinerà
i criteri. I soci soggetti di diritto privato non potranno superare
nel numero i soci fondatori ed i soci eventuali enti pubblici
territoriali.
I soci eventuali parteciperanno all'Assemblea con diritto di voto
al pari dei soci fondatori.
I soci eventuali potranno liberamente recedere dall'Associazione
con la procedura prevista dall'art. 24 C.C. .
Possono essere soci sostenitori soggetti pubblici e privati
i quali effettuino un versamento per il fondo di dotazione dell'Ente
al momento dell'ammissione e si impegnino ad effettuare un contributo
annuale in misura libera purché non inferiore alla soglia
minima fissata dall'Assemblea.
Le domande di ammissione degli aspiranti soci sostenitori verranno
sottoposte al Consiglio di Amministrazione il quale deciderà
se approvare la candidatura e, in caso affermativo, la sottoporrà
all'Assemblea.
L'Assemblea approverà l'ammissione con maggioranza semplice.
I soci sostenitori non avranno diritto di partecipare e di votare
all'Assemblea dei soci, di concorrere alla distribuzione del patrimonio
dell'Ente al momento della sua estinzione, di ripetere le somme
versate, di opporsi al rinnovo automatico dell'Associazione. Essi
si riuniranno una volta all'anno, in una riunione informale, in
occasione dell'approvazione del programma della stagione teatrale,
per esprimere un parere consultivo. I soci sostenitori potranno
recedere in qualunque momento dall'Associazione con semplice preavviso
scritto indirizzato all'Assemblea dei Soci.
Tutti i soci decadranno automaticamente nel caso in cui non
provvedano, per tre annualità consecutive, al versamento
del contributo annuale di gestione dell'Ente.
La declaratoria della decadenza deve avvenire da parte dell'Assemblea
dei Soci.
Il patrimonio dell'Ente ò costituito:
- dal fondo di dotazione costituito dai soci;
- da acquisti, permute, donazioni e lasciti destinati a costituire
o ad incrementare le dotazioni, immobiliari o mobiliari dell'Associazione;
- da contribuzioni straordinarie che allo stesso fine fossero
conferite da soci o da terzi;
- in genere, da ogni diritto che venga devoluto all'Ente od acquisito
dall'Ente stesso.
L'Ente, a seguito del riconoscimento, risponde delle obbligazioni
assunte con il proprio patrimonio e resta in ogni caso esclusa
ogni responsabilità dei soci.
Gli organi dell'Ente sono:
- L'Assemblea e il suo Presidente
- Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Direttore
- Il Collegio dei Revisori.
8.1. L'Assemblea è l'organo collegiale al quale
è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla
vita dell'Ente, e di essa fanno parte i soci fondatori e, ove
sussistano, i soci eventuali.
L'Assemblea:
a) nomina, a rotazione nel quadriennio, il Presidente dell'Assemblea
tra i rappresentanti dei soci fondatori e ammette soci eventuali
secondo quanto previsto all'art. 5.2;
b) approva l'ammissione dei soci sostenitori;
c) nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice
Presidente ed il Collegio dei Revisori;
d) delibera in merito ad ogni modifica statutaria;
e) determina il compenso del Presidente, del Vice Presidente e
degli altri consiglieri;
f) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo ed
il programma artistico e finanziario della stagione teatrale;
g) approva i Regolamenti di attuazione dello Statuto;
h) ha ogni competenza ad essa riservata dalla legge.
8.2. L'Assemblea deve essere convocata dal proprio Presidente
almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo,
del programma e per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea
deve essere inoltre convocata, entro trenta giorni, nei casi d'urgenza
e/o su richiesta motivata di uno dei soci fondatori ovvero di
almeno due soci eventuali.
Inoltre la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta
dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione per motivi urgenti.
L'Assemblea è convocata mediante l'invio a ciascun socio
(fondatore ed eventuale), per lettera raccomandata, dell'avviso
di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione
dell'Assemblea e gli argomenti da trattare.
8.3. L'Assemblea è validamente costituita quando
è presente più della metà dei soci.
Devono essere in ogni caso presenti almeno due soci fondatori.
L'Assemblea nomina un segretario per la stesura dei verbali, scelto
anche tra i non soci.
8.4. L'Assemblea delibera, salvo diverse indicazioni,
a maggioranza dei voti.
L'Assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci
nei casi seguenti:
- per approvare ogni modifica dello Statuto;
- per ammettere i soci eventuali;
- per escludere i soci (salvo il caso che si tratti di soci sostenitori,
per i quali è sufficiente la maggioranza semplice di cui
al comma precedente);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 17.1.a.
Lo scioglimento anticipato dell'Associazione deve essere approvato
con il voto favorevole della maggioranza dei soci, compresi almeno
due dei soci fondatori.
9.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
è l'organo avente la rappresentanza ordinaria e straordinaria
dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
propone al Consiglio le direttive di funzionamento dell'Ente e
ne promuove l'attuazione; dà esecuzione alle delibere del
Consiglio; ha tutti i poteri ed i doveri attribuitigli dal presente
Statuto e dalla legge.
Il Presidente ha il potere di assumere impegni e di contrarre
obbligazioni nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente può nominare procuratori anche al di fuori
del Consiglio.
9.2. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
9.3. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea dei soci tra persone in possesso di comprovata qualificazione in campo culturale e/o esperienza manageriale o amministrativa designati dai soci fondatori. Essi sono, ad ogni effetto, membri del Consiglio di Amministrazione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
10.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto
da cinque membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente,
nominati dall'Assemblea tra persone in possesso di comprovata
qualificazione in campo culturale e/o esperienza manageriale o
amministrativa.
L'Assemblea può decidere di elevarne il numero sino a sette
a seguito dell'ingresso di soci eventuali.
10.2. Il Consiglio di Amministrazione:
a) approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da
sottoporre all'Assemblea dei soci;
b) approva il programma artistico e finanziario della stagione
teatrale da sottoporre all'Assemblea dei soci;
c) approva il rendiconto trimestrale di gestione presentato dal
Direttore;
d) delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente nonché
sulle assunzioni, sul trattamento economico e sulle mansioni del
personale dipendente e dei collaboratori esterni;
e) nomina il Direttore, stabilendo la durata dell'incarico, l'emolumento,
le condizioni contrattuali;
f) procede alla formazione ed all'aggiornamento del Regolamento
di esecuzione dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci
per l'approvazione;
g) delibera su ogni altra questione rimessa dalla legge o dallo
Statuto alla sua competenza.
10.3. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica
quattro anni e deve essere rinnovato nei termini previsti dalla
legge.
Nel caso in cui nel corso di un esercizio, venga meno la maggioranza
dei Consiglieri, il Consiglio d'Amministrazione decadrà
dalle sue funzioni.
Entro trenta giorni verrà convocata l'Assemblea dei Soci
per provvedere alle nuove nomine.
In tutti gli altri casi l'Assemblea dei Soci sarà convocata
immediatamente per provvedere alla sostituzione del Presidente
o dei Consiglieri mancanti.
Nel caso in cui i Consiglieri venuti meno fossero più di
due ovvero venissero a mancare il Presidente ed il Vice Presidente
i Consiglieri rimasti (ed in mancanza di loro il Collegio dei
Revisori) dovranno convocare immediatamente l'Assemblea perché
provveda alla sostituzione dei Consiglieri mancanti.
10.4. I Consiglieri sono rieleggibili.
10.5. I Consiglieri (compreso il Presidente ed il Vice
Presidente) possono essere revocati dall'Assemblea, a maggioranza
degli aventi diritto, solo per giusta causa e dopo essere stati
sentiti.
Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti assente
ingiustificato decade dalla carica.
La declaratoria della decadenza deve avvenire da parte dell'Assemblea
dei Soci.
10.6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio
di Amministrazione.
Il Consiglio deve essere convocato con lettera raccomandata, contenente
l'ordine del giorno, spedita a ciascun membro almeno otto giorni
prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può
essere fatta per telegramma o per telefono almeno ventiquattro
ore prima della seduta.
10.7. Per la validità delle riunioni è
necessaria fa presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica,
tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10.8. Le deliberazioni dei Consiglio di Amministrazione sono trascritte sui verbali redatti a cura di un segretario nominato dal Consiglio medesimo al di fuori dei propri membri. I verbali debbono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario e comunicati per estratto ai componenti del Consiglio di Amministrazione tramite posta.
10.9. Il Consiglio di Amministrazione può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei soci.
11.1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, estranee ai Consiglio stesso, altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale.
11.2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata del contratto, tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni e le condizioni del contratto stesso. Il contratto può essere rinnovato.
11.3. Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico-amministrativa dell'Ente; per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative è coadiuvato da un Dirigente dell'Ente stesso scelto in accordo con il Consiglio d'Amministrazione. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione; predispone il programma artistico e finanziario del Teatro da sottoporre al Consiglio e presenta allo stesso trimestralmente il rendiconto di gestione; sovrintende alla gestione del Teatro.
12.1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo
di controllo della gestione dell'Ente.
Esso si compone di tre membri, di cui due scelti dall'Assemblea
tra persone iscritte al Registro dei Revisori contabili ed uno
designato dall'autorità statale competente in materia di
spettacolo, con funzioni di Presidente.
Per ogni membro effettivo è nominato, con le stesse modalità
un supplente, che subentra nei casi previsti dall'art. 2401 C.C.
.
12.2. Si applicano ai Revisori le cause d'ineleggibilità
e di decadenza previste dall'art. 2399 C.C. per i sindaci delle
società per azioni.
I Revisori restano in carica tre anni e non possono essere revocati
dall'Assemblea del soci se non per giusta causa e dopo essere
stati sentiti. Essi sono rieleggibili.
La retribuzione dei Revisori è determinata dall'Assemblea
dei soci al momento della nomina.
12.3. Il Collegio dei Revisori ha i doveri, i poteri e le responsabilità del Collegio sindacale delle società per azioni, di cui agli articoli 2403, 2406 e 2407 C.C., per quanto applicabili.
12.4. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno
ogni trimestre.
Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi durante
un esercizio a più di due riunioni del Collegio decade
dall'ufficio.
Dalle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che
viene trascritto in un registro e sottoscritto dagli intervenuti.
Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta.
Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale
i motivi del proprio dissenso.
12.5 I Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.
13.1. Ai fabbisogni finanziari per il funzionamento
dell'Associazione si provvede con:
a) i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività
d'istituto e qualsiasi altro reddito, derivante dal patrimonio
dell'Ente;
b) i contributi annuali dei soci fondatori;
c) i contributi annuali dei soci eventuali;
d) i contributi annuali dei soci sostenitori;
e) il contributo annuale dello Stato ed ogni altro provento e
contributo che all'Ente pervenga in relazione alla sua attività,
per disposizione di legge o di regolamento;
f) qualsiasi altro provento e qualsiasi altra erogazione che pervenga
all'Ente e non sia espressamente destinata al patrimonio.
13.2. La somma dei contributi annuali dei soci fondatori non potrà essere complessivamente inferiore al contributo annuale dello Stato per la stessa stagione teatrale e dovrà coprire le spese di esercizio e contribuire prioritariamente alle spese di funzionamento dell'Ente.
14.1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo e segue la durata della stagione teatrale, in conformità alle norme regolamentari emanate dall'autorità statale competente in materia di spettacolo.
14.2. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea
almeno due mesi prima dell'inizio della stagione teatrale.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro
due mesi dalla fine della stagione teatrale.
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere
rimessi agli enti locali territoriali soci necessari ed all'autorità
statale competente in materia di spettacolo entro trenta giorni
dalla delibera di approvazione, accompagnati dalla relazione del
Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalla
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il rapporto di lavoro con il personale dipendente é
di diritto privato.
Il Consiglio di Amministrazione prevederà, nel Regolamento
di esecuzione, l'inquadramento del personale dipendente e le relative
competenze, nel rispetto della normativa prevista dal codice civile,
dalla legislazione speciale e dai contratti collettivi.
16.1. L'Ente ha l'obbligo di pareggio del bilancio nell'arco del biennio.
16.2. Qualora scaduto il biennio la situazione di deficit
permanga nei sei mesi successivi, il Presidente deve convocare
senza indugio l'Assemblea per informare i soci ed il Consiglio
di Amministrazione decade automaticamente.
Il Presidente della Giunta Regionale, nei trenta giorni successivi,
nomina un Commissario Straordinario.
Scaduto il predetto termine senza che il Presidente della Giunta
Regionale abbia provveduto, il Presidente ne dà immediata
comunicazione all'autorità statale competente in materia
di spettacolo, la quale provvede alla nomina del Commissario nei
successivi quindici giorni.
16.3. Fino a quando non venga nominato il Commissario Straordinario il Consiglio di Amministrazione decaduto resta in carica per l'ordinaria amministrazione.
16.4. Il Commissario Straordinario assume tutti i poteri
attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza
dell'Ente.
Egli riferisce all'Organo che lo ha designato ed all'Assemblea
dei soci.
Il Commissario Straordinario resta in carica fino al termine dell'esercizio
chiusosi con il ripiano del deficit.
17.1. L'Associazione si scioglie:
a) in caso di perdita del contributo annuale previsto dallo Stato
per i Teatri stabili di produzione di iniziativa pubblica, sempre
che l'Assemblea dei soci non deliberi di sopperire alla perdita
del contributo con altri contributi che ripianino il deficit e/o
con la modifica dell'attività;
b) alla scadenza del termine, qualora la maggioranza dei soci,
compresi almeno due soci fondatori, abbiano dichiarato di essere
contrari al rinnovo.
17.2. In caso dì scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei soci, preso atto del verificarsi della causa di scioglimento, designa il Commissario Liquidatore.
17.3. Si applicano alla liquidazione le disposizioni previste dall'art. 30 C.C. .
I beni che residueranno dopo esaurita la liquidazione saranno destinati ai soci fondatori in misura proporzionale ai conferimenti da loro effettuati.
Il presente Statuto, cosi come modificato, entra in vigore il giorno della sua approvazione.