N. 219

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO
Ente Morale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 gennaio 1996 (mecc. 9508010/45) esecutiva dal 1° febbraio 1996.

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 INDICE

Articolo 1 - Denominazione

Articolo 2 - Sede legale. Durata

Articolo 3 - Finalità

Articolo 4 - Sede teatrale

Articolo 5 - Soci

5.1. - Soci fondatori.

5.2. - Soci eventuali.

5.3. - Soci sostenitori.

5.4. - Decadenza dei soci.

Articolo 6 - Patrimonio

Articolo 7 - Organi

Articolo 8 - Assemblea

Articolo 9 - Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

Articolo 11 - Direttore

Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 13 - Mezzi di gestione

Articolo 14 - Esercizio finanziario - Bilancio

Articolo 15 - Personale dipendente

Articolo 16 - Obbligo di pareggio del bilancio

Articolo 17 - Cause di scioglimento e di estinzione

Articolo 18 - Devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione

Articolo 19 - Norma finale


Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Associazione denominata "TEATRO STABILE DI TORINO".
Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato l'Associazione assume la denominazione di "TEATRO STABILE DI TORINO - Ente morale". L'Associazione è regolata dalle disposizioni previste dall'art. 14 e seguenti del Codice Civile per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto.
L'atto costitutivo dell'Ente è stato stipulato dal notaio Ettore Morone in data 16 marzo 1992.

Articolo 2 - Sede legale. Durata

L'Associazione ha sede in Torino. La sua durata è fissata sino al 2021.
L'Associazione si intenderà rinnovata per un uguale periodo, e così di seguito, nel caso in cui la maggioranza dei soci (fondatori ed eventuali) ovvero almeno due soci fondatori, un anno prima della scadenza del termine, non abbiano manifestato agli altri soci l'intenzione di opporsi al rinnovo dell'Associazione stessa.

Articolo 3 - Finalità

L'Ente ha lo scopo di produrre, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali che siano nella migliore tradizione del teatro d'arte anche con riferimento al teatro piemontese; di provvedere e concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale anche attraverso la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali; di produrre spettacoli per ragazzi e per i giovani anche su incarico degli assessorati provinciali e comunali.
L'Ente cura la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici, nonché la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo e dell'attività di sperimentazione anche in collaborazione con i centri di ricerca e sperimentazione del Piemonte e con l'Università; in attuazione della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 coordina l'attività del Circuito teatrale piemontese.
L'Ente svolge la propria attività prevalentemente in Torino e nella regione Piemonte. Almeno il 60% delle recite di spettacoli dovrà essere rappresentato nel territorio della regione Piemonte ed in altri teatri stabili pubblici.
Per tutti i suoi scopi l'Ente potrà avvalersi della collaborazione di associazioni o di enti con fini analoghi operanti nella città di Torino e nella regione Piemonte, promuovendone e favorendone l'attività e lo sviluppo.
L'Ente non ha finalità di lucro.

Articolo 4 - Sede teatrale

Per lo svolgimento della propria attività l'Ente ha la disponibilità esclusiva del Teatro Carignano in base a convenzione con il Comune di Torino.
L'Ente potrà altresì disporre di altre sedi teatrali nell'ambito della regione Piemonte. Per il miglior perseguimento dei fini previsti dall'art. 3 (e nel rispetto dei limiti previsti dallo stesso art. 3) l'Ente potrà effettuare spettacoli teatrali e manifestazioni in genere in teatri pubblici e privati, nelle scuole ed in locali e luoghi capaci di ospitare pubblici spettacoli sia in Italia sia all'estero.

Articolo 5 - Soci

5.1. - Soci fondatori.

Sono soci fondatori dell'Ente il Comune di Torino, la Regione Piemonte e la Provincia di Torino anche nel futuro eventuale assetto metropolitano.
I soci fondatori si impegnano a concorrere alla formazione di un fondo complessivo di dotazione dell'Ente di L.500.000.000 (lire cinquecentomilioni) ed a concorrere con un contributo annuale ai bisogni di funzionamento dell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 13.
I soci fondatori non hanno diritto di recesso (se non per giusta causa) per tutta la durata dell'Associazione.

5.2. - Soci eventuali.

Sono soci eventuali la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Compagnia dì San Paolo.
Possono essere soci eventuali enti pubblici; persone fisiche e giuridiche private; associazioni e consorzi costituiti tra più soggetti di diritto pubblico o di diritto privato. I soci eventuali sono tenuti a concorrere alla integrazione del fondo di dotazione dell'Ente; a concorrere con un significativo contributo annuale ai bisogni dì finanziamento dell'Ente. L'ammissione dei soci eventuali sarà deliberata dall'Assemblea, che ne determinerà i criteri. I soci soggetti di diritto privato non potranno superare nel numero i soci fondatori ed i soci eventuali enti pubblici territoriali.
I soci eventuali parteciperanno all'Assemblea con diritto di voto al pari dei soci fondatori.
I soci eventuali potranno liberamente recedere dall'Associazione con la procedura prevista dall'art. 24 C.C. .

5.3. - Soci sostenitori.

Possono essere soci sostenitori soggetti pubblici e privati i quali effettuino un versamento per il fondo di dotazione dell'Ente al momento dell'ammissione e si impegnino ad effettuare un contributo annuale in misura libera purché non inferiore alla soglia minima fissata dall'Assemblea.
Le domande di ammissione degli aspiranti soci sostenitori verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione il quale deciderà se approvare la candidatura e, in caso affermativo, la sottoporrà all'Assemblea.
L'Assemblea approverà l'ammissione con maggioranza semplice.
I soci sostenitori non avranno diritto di partecipare e di votare all'Assemblea dei soci, di concorrere alla distribuzione del patrimonio dell'Ente al momento della sua estinzione, di ripetere le somme versate, di opporsi al rinnovo automatico dell'Associazione. Essi si riuniranno una volta all'anno, in una riunione informale, in occasione dell'approvazione del programma della stagione teatrale, per esprimere un parere consultivo. I soci sostenitori potranno recedere in qualunque momento dall'Associazione con semplice preavviso scritto indirizzato all'Assemblea dei Soci.

5.4. - Decadenza dei soci.

Tutti i soci decadranno automaticamente nel caso in cui non provvedano, per tre annualità consecutive, al versamento del contributo annuale di gestione dell'Ente.
La declaratoria della decadenza deve avvenire da parte dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente ò costituito:
- dal fondo di dotazione costituito dai soci;
- da acquisti, permute, donazioni e lasciti destinati a costituire o ad incrementare le dotazioni, immobiliari o mobiliari dell'Associazione;
- da contribuzioni straordinarie che allo stesso fine fossero conferite da soci o da terzi;
- in genere, da ogni diritto che venga devoluto all'Ente od acquisito dall'Ente stesso.
L'Ente, a seguito del riconoscimento, risponde delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio e resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità dei soci.

Articolo 7 - Organi

Gli organi dell'Ente sono:
- L'Assemblea e il suo Presidente
- Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Direttore
- Il Collegio dei Revisori.

Articolo 8 - Assemblea

8.1. L'Assemblea è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente, e di essa fanno parte i soci fondatori e, ove sussistano, i soci eventuali.
L'Assemblea:
a) nomina, a rotazione nel quadriennio, il Presidente dell'Assemblea tra i rappresentanti dei soci fondatori e ammette soci eventuali secondo quanto previsto all'art. 5.2;
b) approva l'ammissione dei soci sostenitori;
c) nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente ed il Collegio dei Revisori;
d) delibera in merito ad ogni modifica statutaria;
e) determina il compenso del Presidente, del Vice Presidente e degli altri consiglieri;
f) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo ed il programma artistico e finanziario della stagione teatrale;
g) approva i Regolamenti di attuazione dello Statuto;
h) ha ogni competenza ad essa riservata dalla legge.

8.2. L'Assemblea deve essere convocata dal proprio Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del programma e per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea deve essere inoltre convocata, entro trenta giorni, nei casi d'urgenza e/o su richiesta motivata di uno dei soci fondatori ovvero di almeno due soci eventuali.
Inoltre la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione per motivi urgenti.
L'Assemblea è convocata mediante l'invio a ciascun socio (fondatore ed eventuale), per lettera raccomandata, dell'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione dell'Assemblea e gli argomenti da trattare.

8.3. L'Assemblea è validamente costituita quando è presente più della metà dei soci.
Devono essere in ogni caso presenti almeno due soci fondatori.
L'Assemblea nomina un segretario per la stesura dei verbali, scelto anche tra i non soci.

8.4. L'Assemblea delibera, salvo diverse indicazioni, a maggioranza dei voti.
L'Assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci nei casi seguenti:
- per approvare ogni modifica dello Statuto;
- per ammettere i soci eventuali;
- per escludere i soci (salvo il caso che si tratti di soci sostenitori, per i quali è sufficiente la maggioranza semplice di cui al comma precedente);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 17.1.a.
Lo scioglimento anticipato dell'Associazione deve essere approvato con il voto favorevole della maggioranza dei soci, compresi almeno due dei soci fondatori.

Articolo 9 - Presidente del Consiglio d'Amministrazione

9.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo avente la rappresentanza ordinaria e straordinaria dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; propone al Consiglio le direttive di funzionamento dell'Ente e ne promuove l'attuazione; dà esecuzione alle delibere del Consiglio; ha tutti i poteri ed i doveri attribuitigli dal presente Statuto e dalla legge.
Il Presidente ha il potere di assumere impegni e di contrarre obbligazioni nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente può nominare procuratori anche al di fuori del Consiglio.

9.2. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

9.3. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea dei soci tra persone in possesso di comprovata qualificazione in campo culturale e/o esperienza manageriale o amministrativa designati dai soci fondatori. Essi sono, ad ogni effetto, membri del Consiglio di Amministrazione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea tra persone in possesso di comprovata qualificazione in campo culturale e/o esperienza manageriale o amministrativa.
L'Assemblea può decidere di elevarne il numero sino a sette a seguito dell'ingresso di soci eventuali.

10.2. Il Consiglio di Amministrazione:
a) approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
b) approva il programma artistico e finanziario della stagione teatrale da sottoporre all'Assemblea dei soci;
c) approva il rendiconto trimestrale di gestione presentato dal Direttore;
d) delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente nonché sulle assunzioni, sul trattamento economico e sulle mansioni del personale dipendente e dei collaboratori esterni;
e) nomina il Direttore, stabilendo la durata dell'incarico, l'emolumento, le condizioni contrattuali;

f) procede alla formazione ed all'aggiornamento del Regolamento di esecuzione dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
g) delibera su ogni altra questione rimessa dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

10.3. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica quattro anni e deve essere rinnovato nei termini previsti dalla legge.
Nel caso in cui nel corso di un esercizio, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio d'Amministrazione decadrà dalle sue funzioni.
Entro trenta giorni verrà convocata l'Assemblea dei Soci per provvedere alle nuove nomine.
In tutti gli altri casi l'Assemblea dei Soci sarà convocata immediatamente per provvedere alla sostituzione del Presidente o dei Consiglieri mancanti.
Nel caso in cui i Consiglieri venuti meno fossero più di due ovvero venissero a mancare il Presidente ed il Vice Presidente i Consiglieri rimasti (ed in mancanza di loro il Collegio dei Revisori) dovranno convocare immediatamente l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei Consiglieri mancanti.

10.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

10.5. I Consiglieri (compreso il Presidente ed il Vice Presidente) possono essere revocati dall'Assemblea, a maggioranza degli aventi diritto, solo per giusta causa e dopo essere stati sentiti.
Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti assente ingiustificato decade dalla carica.
La declaratoria della decadenza deve avvenire da parte dell'Assemblea dei Soci.

10.6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio deve essere convocato con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita a ciascun membro almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefono almeno ventiquattro ore prima della seduta.

10.7. Per la validità delle riunioni è necessaria fa presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.8. Le deliberazioni dei Consiglio di Amministrazione sono trascritte sui verbali redatti a cura di un segretario nominato dal Consiglio medesimo al di fuori dei propri membri. I verbali debbono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario e comunicati per estratto ai componenti del Consiglio di Amministrazione tramite posta.

10.9. Il Consiglio di Amministrazione può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 11 - Direttore

11.1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, estranee ai Consiglio stesso, altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale.

11.2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata del contratto, tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni e le condizioni del contratto stesso. Il contratto può essere rinnovato.

11.3. Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico-amministrativa dell'Ente; per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative è coadiuvato da un Dirigente dell'Ente stesso scelto in accordo con il Consiglio d'Amministrazione. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione; predispone il programma artistico e finanziario del Teatro da sottoporre al Consiglio e presenta allo stesso trimestralmente il rendiconto di gestione; sovrintende alla gestione del Teatro.

Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei conti

12.1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente.
Esso si compone di tre membri, di cui due scelti dall'Assemblea tra persone iscritte al Registro dei Revisori contabili ed uno designato dall'autorità statale competente in materia di spettacolo, con funzioni di Presidente.
Per ogni membro effettivo è nominato, con le stesse modalità un supplente, che subentra nei casi previsti dall'art. 2401 C.C. .

12.2. Si applicano ai Revisori le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 C.C. per i sindaci delle società per azioni.
I Revisori restano in carica tre anni e non possono essere revocati dall'Assemblea del soci se non per giusta causa e dopo essere stati sentiti. Essi sono rieleggibili.
La retribuzione dei Revisori è determinata dall'Assemblea dei soci al momento della nomina.

12.3. Il Collegio dei Revisori ha i doveri, i poteri e le responsabilità del Collegio sindacale delle società per azioni, di cui agli articoli 2403, 2406 e 2407 C.C., per quanto applicabili.

12.4. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a più di due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.
Dalle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto in un registro e sottoscritto dagli intervenuti.
Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta.
Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

12.5 I Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

Articolo 13 - Mezzi di gestione

13.1. Ai fabbisogni finanziari per il funzionamento dell'Associazione si provvede con:
a) i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività d'istituto e qualsiasi altro reddito, derivante dal patrimonio dell'Ente;
b) i contributi annuali dei soci fondatori;
c) i contributi annuali dei soci eventuali;
d) i contributi annuali dei soci sostenitori;
e) il contributo annuale dello Stato ed ogni altro provento e contributo che all'Ente pervenga in relazione alla sua attività, per disposizione di legge o di regolamento;
f) qualsiasi altro provento e qualsiasi altra erogazione che pervenga all'Ente e non sia espressamente destinata al patrimonio.

13.2. La somma dei contributi annuali dei soci fondatori non potrà essere complessivamente inferiore al contributo annuale dello Stato per la stessa stagione teatrale e dovrà coprire le spese di esercizio e contribuire prioritariamente alle spese di funzionamento dell'Ente.

Articolo 14 - Esercizio finanziario - Bilancio

14.1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo e segue la durata della stagione teatrale, in conformità alle norme regolamentari emanate dall'autorità statale competente in materia di spettacolo.

14.2. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea almeno due mesi prima dell'inizio della stagione teatrale.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro due mesi dalla fine della stagione teatrale.
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere rimessi agli enti locali territoriali soci necessari ed all'autorità statale competente in materia di spettacolo entro trenta giorni dalla delibera di approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 15 - Personale dipendente

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente é di diritto privato.
Il Consiglio di Amministrazione prevederà, nel Regolamento di esecuzione, l'inquadramento del personale dipendente e le relative competenze, nel rispetto della normativa prevista dal codice civile, dalla legislazione speciale e dai contratti collettivi.

Articolo 16 - Obbligo di pareggio del bilancio

16.1. L'Ente ha l'obbligo di pareggio del bilancio nell'arco del biennio.

16.2. Qualora scaduto il biennio la situazione di deficit permanga nei sei mesi successivi, il Presidente deve convocare senza indugio l'Assemblea per informare i soci ed il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente.
Il Presidente della Giunta Regionale, nei trenta giorni successivi, nomina un Commissario Straordinario.
Scaduto il predetto termine senza che il Presidente della Giunta Regionale abbia provveduto, il Presidente ne dà immediata comunicazione all'autorità statale competente in materia di spettacolo, la quale provvede alla nomina del Commissario nei successivi quindici giorni.

16.3. Fino a quando non venga nominato il Commissario Straordinario il Consiglio di Amministrazione decaduto resta in carica per l'ordinaria amministrazione.

16.4. Il Commissario Straordinario assume tutti i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza dell'Ente.
Egli riferisce all'Organo che lo ha designato ed all'Assemblea dei soci.
Il Commissario Straordinario resta in carica fino al termine dell'esercizio chiusosi con il ripiano del deficit.

Articolo 17 - Cause di scioglimento e di estinzione

17.1. L'Associazione si scioglie:
a) in caso di perdita del contributo annuale previsto dallo Stato per i Teatri stabili di produzione di iniziativa pubblica, sempre che l'Assemblea dei soci non deliberi di sopperire alla perdita del contributo con altri contributi che ripianino il deficit e/o con la modifica dell'attività;
b) alla scadenza del termine, qualora la maggioranza dei soci, compresi almeno due soci fondatori, abbiano dichiarato di essere contrari al rinnovo.

17.2. In caso dì scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei soci, preso atto del verificarsi della causa di scioglimento, designa il Commissario Liquidatore.

17.3. Si applicano alla liquidazione le disposizioni previste dall'art. 30 C.C. .

Articolo 18 - Devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione

I beni che residueranno dopo esaurita la liquidazione saranno destinati ai soci fondatori in misura proporzionale ai conferimenti da loro effettuati.

Articolo 19 - Norma finale

Il presente Statuto, cosi come modificato, entra in vigore il giorno della sua approvazione.