N. 213

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO SERVIZIO CILO (Centro di Iniziative Locali per l'Occupazione)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 1995 (mecc. 9502120/02) esecutiva dal 27 aprile 1995.

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INDICE

Articolo 1 - Definizione

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Azioni

Articolo 4 - Servizi

Articolo 5 - Bacino di utenza

Articolo 6 - Natura delle prestazioni

Articolo 7 - Organizzazione dei servizi

Articolo 8 - Personale

Articolo 9 - Risorse economiche

Articolo 10 - Integrazione


Articolo 1 - Definizione

1. Il CILO è una struttura di servizio del Comune di Torino istituita per incidere significativamente, con politiche attive, sul mercato del lavoro. È prioritariamente rivolta alle persone in cerca di occupazione, privilegiando tra queste i soggetti più deboli e svantaggiati, con lo scopo di favorirne l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale.

Articolo 2 - Finalità

2. Sono individuate come finalità del CILO:
a) rilevare le differenti caratteristiche e bisogni della persona in cerca di lavoro per essere in grado di proporre indicazioni e suggerimenti specificatamente appropriati, nonché stabilire un rapporto personalizzato garantendo la riservatezza delle indicazioni fornite;
b) informare sulle iniziative finalizzate all'orientamento scolastico e professionale poste in essere dai competenti servizi statali, provinciali, comunali, nonché da Enti ed Associazioni senza fine di lucro;
c) favorire l'accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionale posti in essere dal sistema formativo regionale;
d) favorire, di intesa con i Servizi regionali incaricati della loro gestione, l'utilizzo, specialmente da parte dei soggetti deboli del mercato del lavoro, delle normative regionali disposte in loro favore nonché informare sulle normative statali aventi analoghe finalità;
e) fornire, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati, ed in particolare con gli organi del Collocamento, ogni utile informazione sulle modalità di accesso al lavoro nel settore pubblico e privato;
f) raccogliere, ordinare e mettere a disposizione degli interessati la documentazione inerente le offerte di lavoro provenienti dal settore pubblico, fornendo l'opportuna assistenza per la stesura delle domande;
g) fornire indicazioni sui provvedimenti volti ad assistere le iniziative di nuova imprenditorialità;
h) concorrere all'attuazione delle azioni positive rivolte alle fasce più deboli e marginali del mercato del lavoro, assicurando un'adeguata informazione sui programmi di intervento predisposti dagli organi competenti;
i) formulare proposte tese all'adozione di provvedimenti per promuovere l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale dei soggetti deboli e rimuovere eventuali cause di emarginazione;
l) operare in raccordo con altri Servizi ed Enti esistenti sul territorio.

Articolo 3 - Azioni

1. Per favorire l'inserimento lavorativo il CILO promuove iniziative e indirizza progetti mirati a soggetti disoccupati o a grave rischio di occupazione ed in particolare agli appartenenti alle fasce più deboli individuate sulla base dei criteri disposti dalla Giunta Regionale con procedure e atti previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 48/91 e delle indicazioni del Comitato Tecnico di cui all'art. 8 della stessa citata legge.

2. Le principali funzioni del CILO sono:
a) funzione di primo supporto e dì filtro, corrispondente ad un incontro, con l'utente volto innanzitutto a cogliere le principali caratteristiche;
b) funzioni di progettazione, coordinamento e controllo degli interventi mirati sulla base delle caratteristiche delle popolazioni-obiettivo, per quanto riguarda i servizi forniti direttamente dal CILO e di promozione di reti di collaborazioni sul territorio con le risorse e i gruppi di intervento in esso rintracciabili, alfine di realizzare momenti di progettazione integrata rivolta in particolare a quei gruppi-obiettivo nei quali si concentrano maggiori situazioni di svantaggio sociale;
c) funzioni di orientamento scolastico e professionale.

Articolo 4 - Servizi

1. Le funzioni di cui all'art. 3 si espletano in:
a) servizi destinati a persone in cerca di lavoro:
- servizi di informazione, di sostegno e di orientamento;
- servizi di sostegno personale e finalizzato all'organizzazione ed alla conduzione della ricerca di lavoro;
- interventi rivolti a gruppi specifici di disoccupati realizzati attraverso la collaborazione e l'integrazione funzionale con altre competenze e risorse esistenti sul territorio;
b) servizi destinati alla popolazione a rischio di disoccupazione;
- servizi di informazione e di sostegno in auto-orientamento;
- servizi di orientamento alle scelte scolastiche e professionali;
c) servizi destinati alla popolazione caratterizzata da condizioni di handicap fisico o intellettivo o psichico o da condizioni di svantaggio sociale:
- servizi di inserimento lavorativo per portatori di handicap intellettivo e fisico grave;
- servizi di orientamento ed avviamento al lavoro per adolescenti e giovani a rischio di disoccupazione e marginalità sociale.

2. Il CILO assume come priorità di intervento i gruppi di popolazione indicati nella delibera quadro della Giunta Regionale, ferma restando la necessità di specificare e adattare tali indicazioni alle caratteristiche del mercato del lavoro locale e alle contingenze sociali del territorio cittadino.

Articolo 5 - Bacino di utenza

1. Bacino di utenza del CILO è il territorio compreso nella sezione circoscrizionale per l'impiego di Torino.

Articolo 6 - Natura delle prestazioni

1. I servizi del CILO erogati in forma diretta o indiretta alle persone in cerca di occupazione e alle famiglie hanno carattere gratuito.

2. Le informazioni individuali raccolte nel rapporto con l'utenza hanno carattere riservato e potranno essere utilizzate soltanto dagli operatori del Centro per l'organizzazione delle attività del CILO e non potranno essere comunicate in forma nominativa a soggetti esterni se non dopo esplicito assenso da parte dell'interessato. Oltre agli operatori del CILO hanno accesso alle informazioni, con uguale vincolo di riservatezza, i componenti del Comitato Tecnico della Regione Piemonte e le strutture regionali interessate ad attività di analisi e controllo, nonché i referenti indicati ufficialmente dalla Provincia dì Torino con compiti di supervisione e di controllo.

3. Qualora il CILO fornisca consulenze e servizi ad Imprese, Enti e Organizzazioni sociali, nel quadro delle attività previste dalla legge regionale e dal presente Regolamento, tali attività possono essere in tutto o in parte remunerate, con il vincolo di destinazione di tali introiti a risorse finanziarie aggiuntive a quelle già stabilite dal Comune per l'attività del CILO.

Articolo 7 - Organizzazione dei servizi

1. Il CILO trova ubicazione in una sede del Settore Amministrativo XIX Lavoro e Formazione Professionale. Le attività possono essere decentrate presso le Circoscrizioni cittadine. I locali devono essere facilmente accessibili al pubblico, anche ai soggetti disabili, pubblicamente segnalati, adeguatamente attrezzati e integrati con altri servizi analoghi rivolti alle medesime tipologie di utenza. Il Comune di Torino può organizzare l'attività del CILO, secondo le più opportune forme di gestione che permettono l'ottimizzazione dei risultati ed il pieno raggiungimento dei fini stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 8 - Personale

1. Per Io svolgimento delle funzioni del CILO il Comune di Torino si avvale di proprio personale, ad esso destinato, e/o di eventuali consulenti esterni esperti in materia di mercato del lavoro e/o di altro personale messo a disposizione da altri Enti pubblici. Le funzioni potranno essere gestite, tutte o in parte, anche in convenzione con privati che operano senza finalità di lucro e che forniscano i necessari requisiti di competenza, affidabilità, motivazione ed esperienza, o mediante le forme di gestione previste dalla legge 142/90.

2. Al personale del Comune di Torino è affidata in ogni caso la responsabilità, il coordinamento generale del servizio ed il collegamento operativo con i soggetti esterni sul territorio.

3. Il personale adibito alle funzioni CILO dovrà rispondere alle caratteristiche indicate dalla legge regionale n. 48/91 e dalla Giunta Regionale nell'ambito delle delibere quadro sui CILO.

Articolo 9 - Risorse economiche

1. Per lo svolgimento delle proprie attività il CILO si avvale di:
a) finanziamenti comunali;
b) contributi regionali, ordinari e straordinari, eventualmente deliberati ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 48/91;
c) contributi provinciali;
d) contributi da parte di altri soggetti;
e) compensi per attività dì consulenza e servizi rivolti a Enti, Imprese ed Organizzazioni sociali nell'ambito del disposto dell'art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Integrazione

1. Il CILO, nell'espletamento delle proprie funzioni, assicura il massimo grado di integrazione e collaborazione con le strutture ed i servizi istituzionali ad ogni livello interessati all'attività del CILO, nonché con tutti gli organismi privati attivi sul territorio in campo economico, educativo e socializzante in ordine alla progettualità sviluppata.