N. 198

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FIERA CITTADINA
"GRAN BALÔN - IL C'ERA UNA VOLTA"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 aprile 1993 (mecc. 9303518/16) esecutiva dal 20 maggio  1993.

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a)  La Fiera si svolge nella zona del Balôn, nelle vie Cottolengo, Lanino, Mameli, Borgo Dora e relativa piazza e in altre vie collegate, ma sempre ubicate nell'ambito della zona del Balôn.

b)  Il numero dei posteggi è stabilito in 225, ciascuno con m. 5 di fronte per m. 3 di profondità e potrà essere ulteriormente aumentato, o comunque modificato qualora si modifichi la richiesta di partecipazione da parte di operatori rispondenti alle caratteristiche della Fiera.

c)  L'attività della Fiera si esercita la seconda domenica di ogni mese.
Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale potrà essere estesa al sabato precedente la domenica fieristica.

d)  Per il periodo di tempo necessario al funzionamento di ciascuna giornata di Fiera è disposto il divieto di circolazione e di sosta di veicoli nelle vie in cui si svolge.

e)  L'attività di vendita si effettua dalle ore 8.00 alle ore 19.30 nei mesi da aprile a settembre, e dalle ore 8.00 alle ore 18.30 nei mesi da ottobre a marzo. Il posto non occupato entro le ore 8.00, si ritiene libero e pertanto disponibile e assegnabile ad altro operatore richiedente per il giorno Fiera.

f)  Le eventuali variazioni al numero e all'ubicazione dei posteggi, secondo quanto sopra precisato, alle dimensioni e agli orari motivate da esigenze di miglior funzionamento o da situazioni contingenti, saranno adottate con ordinanza del Sindaco. Parimenti con ordinanza del Sindaco potrà essere variato il calendario dell'edizione della Fiera in caso di necessità, motivato da esigenze contingenti.
L'Amministrazione si riserva di ammettere o invitare anche artisti che intendano vendere le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo.

g)  Possono partecipare alla Fiera gli esercenti il commercio in forma ambulante o in sede fissa, titolari di autorizzazione rilasciata da qualsiasi comune italiano che consenta la vendita di oggetti ed effetti usati o antichi che rientrino nell'ambito delle finalità della Fiera, nonché gli operatori commerciali che esercitano Io stesso commercio ambulante o in sede fissa nella Comunità Europea, fatto salvo il rispetto dei regolamenti e delle leggi italiane.

h)  Non saranno ammessi alla Fiera, o se ammessi potrà essere loro revocata la relativa concessione, gli operatori che, per la natura o qualità degli articoli trattati o per il modo in cui la vendita è effettuata, risultino esercitare un'attività non conforme alle caratteristiche della Fiera, quali enunciate nella deliberazione istitutiva della stessa.
Comunque gli oggetti trattati dovranno avere la caratteristica oltre che di essere "usati", di appartenere ad una cultura o civiltà del tempo passato anche se recente quindi oggetti di antiquariato sia pure minore o anche oggetti e curiosità del "buon tempo andato".
Sono in particolare esclusi coloro che commerciano oggetti nuovi, o di fabbricazione moderna, anche artigianale, comprese le imitazioni di oggetti antichi.

i)  Le domande per ottenere le concessioni di vendita nell'ambito della Fiera, redatte su carta legale, indirizzate al Sindaco di Torino dovranno pervenire al Comune di Torino - Settore Amministrativo XIII Commercio. Esse dovranno contenere notizie dettagliate circa l'attività svolta, anzianità di servizio, frequenza di altre Fiere o mercati, caratteristiche dell'esposizione e vendita.
Alla domanda dovranno essere allegate L. 16.000 per bolli e diritti di segreteria. I concessionari, prima dell'inizio dell'attività, devono aver corrisposto la somma di L. 12.500 per giorno Fiera da effettuarsi su c.c. postale n. 32967101, intestato alla Città di Torino Settore Amministrativo - XIII Commercio per cicli di semestre, comprensiva della tassa di posteggio e del contributo per asporto rifiuti, nonché della somma di L. 75.000 + I.V.A., per giorno Fiera, per le spese promozionali e organizzative da versarsi all'organismo di gestione di cui al punto 2) su apposito c.c. postale o a persona delegata per le spese di pubblicità ordinaria e straordinaria di gestione amministrativa, pratiche amministrative, comunicazioni e varie.
Il versamento della quota pubblicitaria, parimenti alla quota di suolo pubblico, devono essere versati anticipatamente per tutto il semestre in cui l'operatore intende prenotare la sua adesione.
È consentito agli operatori che accedono alla Fiera per la prima volta di pagare, sia il suolo pubblico che la quota pubblicitaria per la sola domenica di partecipazione.
L'operatore di cui sopra non potrà accedere ad una seconda edizione della Fiera se non previo versamento delle due quote succitate per tutta la rimanenza del semestre in corso.
All'inizio del semestre successivo l'operatore in argomento non potrà più usufruire della facoltà di ottenere l'assegnazione anche in caso di posti disponibili per una sola domenica di Fiera.

l)  La concessione del posteggio ha durata semestrale, i posteggi saranno assegnati tra quelli disponibili in base alla scelta effettuata dall'interessato, direttamente o a mezzo di persona delegata, al momento della presentazione della domanda presso l'ufficio. In caso di domanda pervenuta per posta, l'assegnazione verrà effettuata d'ufficio, tra i posti disponibili il giorno del ricevimento.
Domande presentate in termini diversi da quelli sopra indicati potranno essere accolte, in relazione ai posti disponibili. In tal caso la concessione avrà termine alla scadenza del semestre Fiera.
Il semestre di Fiera decorre da aprile a settembre e da ottobre a marzo.

m)  Alla scadenza del periodo di concessione gli interessati che intendano continuare a frequentare la Fiera dovranno presentare apposita istanza nei termini stabiliti dal presente Regolamento e potranno conservare, su richiesta, il posteggio precedentemente assegnato.

n)  Il subentrante nell'attività commerciale, ambulante o fissa, che abbia presentato al Comune competente istanza di subingresso a norma delle disposizioni vigenti e sia abilitato a continuare l'attività del dante causa, potrà altresì ottenere, su richiesta, il medesimo posteggio assegnato al precedente titolare.

o)  L'Amministrazione si riserva di variare le assegnazioni rispetto alle scelte effettuate, per esigenze di funzionamento.

p)  Dei posteggi di vendita, di norma il 50% è riservato ad operatori con autorizzazioni rilasciate dai Comuni del Piemonte, il 40% agli operatori di altre Regioni, il 10% ad operatori stranieri o artisti ammessi o invitati per la particolarità degli articoli trattati. Nel caso il numero dei richiedenti dell'uno o dell'altro gruppo di operatori sia inferiore alla percentuale indicata, i posteggi verranno comunque assegnati agli altri richiedenti.

q)  È fatto divieto agli operatori autorizzati a partecipare alla Fiera di cedere ad altri a qualsiasi titolo, tutto o parte del posteggio assegnato. L'Amministrazione si riserva di accertare che la qualità della merce esposta sia conforme ai canoni cui si ispira la Fiera del "C'era una volta", anche attraverso gli esperti da essa individuati e a ciò incaricati, scelti in numero non superiore a tre, sentita l'Associazione Commercianti Balôn, e retribuiti con i fondi gestiti dall'Associazione in misura stabilita con provvedimento del Sindaco.
L'Associazione si impegna a rendicontare tale spesa.
L'espositore cui venga espresso l'invito, dalla su indicata Commissione a ritirare la merce non ritenuta conforme ai requisiti richiesti, ha l'obbligo di aderire, senza contestazioni, a tale invito pena la diffida e/o la sospensione immediata della concessione del posteggio.
L'allontanamento avrà l'effetto immediato e validità per la domenica in cui si verifichi il riscontro dell'esposizione non idonea. Dopo il 3° allontanamento non potrà più partecipare alla Fiera per ciò che concerne l'esercizio del suo commercio per sei mesi.

r)  Gli operatori devono provvedere a proprie spese e rischio alle operazioni di inoltro, sistemazione, vendita e ritiro della merce al e dal posteggio concesso per la Fiera, impegnandosi al rispetto dell'orario previsto.

s)  Ogni partecipante alla Fiera deve attenersi alle norme di legge Regionali e Nazionali che regolano le Fiere e Mercati, e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed è in particolare personalmente responsabile a tutti gli effetti della provenienza e autenticità della merce esposta. È inoltre tenuto ad esporre il contrassegno comprovante l'assegnazione del posteggio. Si impegna inoltre a sottostare alle disposizioni del presente Regolamento e a quelle che dovessero essere impartite anche attraverso gli organi di vigilanza per il buon funzionamento della Fiera, anche in rapporto a necessità contingenti.

t)  L'operatore si impegna a rispettare l'orario della Fiera; ad allontanare i propri automezzi dall'area della Fiera entro le ore 9.00; a non smobilitare il posteggio prima del termine dell'orario stabilito salvo casi motivati o di forza maggiore.

u)  È fatto esplicito divieto di:
1) esporre e vendere oggetti non autorizzati e non conformi allo spirito della Fiera;
2) pubblicizzare ditte o enti non partecipanti, salvo autorizzazione dell'Amministrazione;
3) pubblicizzare la propria ditta in modo sconveniente e/o giudicato inopportuno per il buon funzionamento e l'immagine della Fiera;
4) cambiare il proprio posteggio senza l'autorizzazione dell'Amministrazione. Qualora risulti libero un posteggio confinante è data facoltà all'espositore di estendere su metà o su tutto il posto libero la sua esposizione previa richiesta agli Organi di Vigilanza.
In tal caso è tenuto al versamento del corrispondente diritto di posteggio e della somma stabilita per la pubblicità.

v)  L'operatore può attivare iniziative promozionali di qualunque tipo (mostre, pubblicazioni, ecc.) relative o richiamanti la Fiera del Gran Balôn previa l'autorizzazione dell'Assessorato al Commercio.

z)  In caso di mancata partecipazione alla Fiera, l'espositore rinuncia ad ogni rivendicazione per le somme versate. Qualora la mancata partecipazione avvenga per tre volte, anche non consecutive, la concessione è revocata per il semestre in corso. L'interessato potrà peraltro presentare una nuova istanza, che verrà esaminata secondo l'ordine di presentazione.

x)  Con ordinanza del Sindaco potranno essere adottate integrazioni o modifiche alle modalità necessarie per il funzionamento della Fiera. Con atto deliberativo potrà essere modificato l'ammontare delle spese da versare per Tassa occupazione Suolo Pubblico, contributo Pulizia e per le spese di pubblicità.

y)  La mancata osservanza delle norme del presente Regolamento, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla deliberazione n. 8345 (mecc. 9209095/17) del 5 agosto 1992 "Violazioni di norme di Regolamenti Comunali - Adeguamento sanzioni amministrative pecuniarie".