N. 196

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO ISTITUZIONE CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 giugno 1992 (mecc. 9204515/49) esecutiva dal 10 giugno 1992.

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INDICE

Articolo  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14 


Articolo 1

1.  Sono istituiti, a cura dell'Assessorato all'Istruzione del Comune di Torino Corsi Biennali di Specializzazione polivalente previsti dal D.P.R. 970/1975 e successive integrazioni per la preparazione di docenti di sostegno ai portatori di handicap nella scuola.

Articolo 2

1.  I Corsi hanno finalità di:
-   fornire una specializzazione professionale polivalente e di specializzazione per sezione diversa al personale docente destinato a svolgere attività di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap che frequentano la scuola dell'obbligo. È articolato in distinte sezioni per docenti della scuola materna, elementare, secondaria di 1° grado.

Articolo 3

1.  I Corsi hanno sede presso i locali del Centro I.D.E.A. di via Nizza, 151 - 10126 Torino.

Articolo 4

1.  Al Corso Biennale di Specializzazione e a quelli per sezione diversa, è preposto un Direttore nominato dall'Assessorato all'Istruzione della Città di Torino a cui sono affidati i compiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5

1.  I docenti del Corso per l'area disciplinare, i docenti della didattica curriculare, i monitori della dimensione operativa e del tirocinio in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono nominati con incarico biennale dall'Assessorato all'Istruzione della Città di Torino.

Articolo 6

1.  Il Collegio dei docenti è presieduto dal Direttore e composto da docenti dell'area disciplinare, della didattica curricolare, dalla dimensione operativa e del tirocinio. I compiti del Collegio dei docenti sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 7

1.  Il Direttore del Corso risponde dell'organizzazione generale e del buon funzionamento dello stesso ed in particolare:
-  della conformità dei programmi svolti a quelli approvati con Decreto Ministeriale del 24 aprile 1986;
-  della frequenza, obbligatoria degli allievi a tutte le fasi del Corso dando certificazione della stessa sulla base dei registri di presenza da conservarsi agli atti del Corso;
-  dell'effettivo svolgimento delle lezioni e delle attività Formative da parte dei docenti esperti;
-  del buon funzionamento della segreteria e, in solido con il segretario, della buona tenuta dell'archivio e della regolarità delle operazioni di rilascio dei diplomi e della tempestiva trascrizione, su apposito registro, dei verbali del Collegio dei docenti.

Articolo 8

1.  Il Collegio dei docenti, presieduto dal Direttore:
-  predisporrei piani annuali di attuazione dei programmi ministeriali, con particolare attenzione alle modalità di attuazione del tirocinio diretto e indiretto e alla distribuzione all'interno dell'orario del Corso;
-  provvede a ricorrenti verifiche dell'attuazione dei piani annuali, apportandovi gli adattamenti considerati opportuni in base alle verifiche effettuate;
-  decide in materia di prove attitudinali sulla base dei criteri indicati dal D.M. 24 aprile 1986 e dall'art. 7 dell'O.M. del 24 giugno 1986 e successive integrazioni;
-  delibera sull'ammissione al secondo anno e all'esame finale di diploma, sui cambi di sezione, sui trasferimenti di corso, sulle sospensioni, riammissioni e sulle riconversioni dei titoli di cui all'O.M. del 24 giugno 1986 e successive integrazioni;
-  propone al Direttore del Corso ogni iniziativa ritenuta idonea per il buon funzionamento del Corso.

2.  Il Collegio dei docenti si riunisce di norma ogni due mesi ovvero più frequentemente per iniziativa del Direttore, o per richiesta di almeno un terzo dei componenti. Delle riunioni è redatto il verbale da trascrivere immediatamente sull'apposito registro.

Articolo 9

1.  Il servizio di segreteria è assicurato da apposito personale.

Articolo 10

1.  Le modalità di ammissione al Corso sono quelle indicate dalla normativa vigente.

Articolo 11

1.  I programmi, la durata e la frequenza dei corsi, nonché il tirocinio devono essere conformi alla normativa vigente.

Articolo 12

1. Il Collegio dei docenti può deliberare, con provvedimento motivato, la sospensione temporanea, o definitiva del corsista dalla frequenza delle lezioni, non solo nei casi previsti dall'art. 21 dell'O.M. 194/1986, ma altresì per comportamenti contrari all'etica professionale, alle disposizioni del presente regolamento, alle norme del codice civile e penale.

2. In ogni caso l'allievo che produce danni al patrimonio della scuola o al materiale didattico, bibliografico, audiovisivo in uso, è tenuto al risarcimento.

Articolo 13

1.  Le modalità di svolgimento degli esami sono quelle indicate nella O.M. 194/1986 e successive integrazioni.

Articolo 14

1. I candidati che vengono approvati alla discussione di tesi conseguono il diploma di specializzazione necessario per l'assegnazione di personale docente ad attività di sostegno degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola materna, elementare e media.