N. 189

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE COMUNALE GIOVANI IMPRENDITORI E GIOVANI PROFESSIONISTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 1991 (mecc. 9109485/50) esecutiva dal 25 ottobre 1991.

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INDICE

Articolo 1 - Composizione

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Finanziamento

Articolo 4 - Modalità di nuove ammissioni

Articolo 5 - Funzionamento della Commissione

Articolo 6 - Ordine del giorno dei lavori

Articolo 7 - Segreteria della Commissione


Articolo 1 - Composizione

1.  La Commissione Comunale giovani imprenditori e giovani professionisti è composta da:
-  l'Assessore alla Gioventù con funzioni di Presidente;
-  quattro Consiglieri Comunali;
-  il Presidente dei gruppi giovanili esistenti alla data odierna all'interno delle seguenti associazioni imprenditoriali e degli Ordini professionali:

gruppo giovani Unione industriale;

giovani imprenditori dell'API di Torino;

Ass. Naz.le Giovani Agricoltori;

gruppo giovani Ass. Naz.le Costruttori di impianti;

gruppo giovani Collegio Costruttori;

gruppo giovani ASCOM-Confcommercio;

A.G.A.T. (Associazione Giovanile Avvocati Torinesi);

Unione giovani Dottori Commercialisti;

Movimento Giovanile Coltivatori Diretti;

-  un membro delle seguenti associazioni imprenditoriali e degli Ordini Professionali che non hanno, alla data odierna, un "gruppo giovani" al loro interno, delegato direttamente dal Presidente di tale organizzazione, in quanto ritenuto rappresentativo della realtà giovanile dell'organizzazione di cui fa parte:

Confcooperative Piemonte;

Lega delle Cooperative;

Comitato direttivo degli Agenti di cambio;

Confederazione Naz.le Artigianato e Piccola impresa;

Associazione Periti industriali di Torino;

Collegio Ragionieri;

Ordine degli Architetti;

Ordine dei Medici;

Ordine degli Ingegneri;

Ordine dei Giornalisti;

-  un impiegato dell'Assessorato alla Gioventù con mansioni di segretario.

2. Ogni Presidente può designare ufficialmente un delegato effettivo ed uno supplente in rappresentanza della propria organizzazione.

3. L'età massima dei componenti della Commissione non dovrà essere superiore ai 40 anni.

Articolo 2 - Finalità

1.  La Commissione è istituita per:
-  svolgere un'attività di monitoraggio sulla realtà giovanile a Torino;
-  sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni affinché l'approccio alla libera professione ed all'attività imprenditoriale da parte dei giovani sia facilitato: semplificare le procedure per l'avviamento al lavoro, fornire ai giovani strumenti di conoscenza delle leggi, promuovere iniziative per un più facile inserimento nel mondo del lavoro, favorire la diffusione della cultura imprenditoriale fra i giovani;
-  elaborare proposte di interazione con le scuole superiori, l'università ed il sistema della formazione professionale;
-  sostenere l'affermazione del giovani imprenditori negli ambiti sociali ed istituzionali, in particolare promuovendo le iniziative di confronto e interscambio con realtà giovanili di altri Paesi in vista dell'unificazione del Mercato Unico Europeo;
-  favorire connessioni, coordinamenti orizzontali tra le varie competenze; sviluppare processi di scambio e comunicazione;
-  sostenere, stimolare, divenire fulcro di sinergie e collaborazioni tra le diverse realtà che vogliono porre la questione giovanile all'interno del loro programma;
-  divenire il punto d'incontro fra le esigenze di formazione del giovani imprenditori e professionisti e quelle di occupazione dei coetanei in cerca di lavoro;
-  formulare proposte di iniziative e programmi di attività per l'aggiornamento e la formazione professionale dei giovani da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Articolo 3 - Finanziamento

1.  Al normale funzionamento della Commissione provvederà l'Assessorato alla Gioventù.

2.  Le iniziative di volta in volta decise saranno attuate con la partecipazione delle organizzazioni componenti la Commissione, sotto forma di finanziamento.

Articolo 4- Modalità di nuove ammissioni

1.  Le organizzazioni che desiderano acquisire la qualità di membro della Commissione devono farne richiesta scritta al Presidente della Commissione stessa. Il Presidente inserirà tale richiesta nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva alla data di presentazione della domanda di ammissione.

2.  L'accettazione di nuovi membri deve essere deliberata dall'assemblea della Commissione a maggioranza (almeno i 2/3 del presenti).

Articolo 5 - Funzionamento della Commissione

1.  Il calendario delle riunioni ordinarie viene fissato dalla Commissione stessa che, al termine di ogni riunione, stabilisce la data della riunione successiva e fornisce al Presidente indicazioni e suggerimenti per la formulazione dell'ordine del giorno relativo.

2.  La Commissione viene convocala, in via ordinaria, dal Presidente almeno cinque giorni prima della data concordata nella riunione precedente con comunicazione scritta.

3.  Il Presidente ha, inoltre, la facoltà di convocare la Commissione in seduta straordinaria per propria iniziativa o su richiesta di 1/3 dei membri della Commissione.

4.  Per convocazioni con procedura d'urgenza il preavviso può essere ridotto a sole ventiquattr'ore tramite avviso telefonico o via telefax.

5.  La Commissione si riunisce preferibilmente in una sala dell'Assessorato alla Gioventù del Comune di Torino.

6.  Le riunioni della Commissione sono presiedute dall'Assessore alla Gioventù; in caso di assenza o impedimenti, presiede un suo delegato.

7.  Perché sia valida la Commissione è necessaria la presenza alla riunione della maggioranza degli aventi diritto.

8.  Dopo la terza assenza consecutiva alle riunioni della Commissione, l'Associazione imprenditoriale o l'Ordine Professionale sarà automaticamente escluso dalla medesima.

9.  Su proposta di membri della Commissione approvata dalla Commissione stessa, possono essere invitate a partecipare alle riunioni, ed a parte di esse, persone estranee alla Commissione che possano fornire informazioni o contributi alla discussione.

10.  L'Assessore al Lavoro o un suo delegato, è da considerarsi interlocutore privilegiato della Commissione.

11.  Gli invitati non partecipano alle votazioni deliberative.

Articolo 6 - Ordine del giorno dei lavori

1.  Gli argomenti elencati nell'ordine del giorno, che viene allegato alla convocazione, sono trattati secondo l'ordine di iscrizione.

2.  Proposte di inversione possono essere avanzate sia dal Presidente che dagli altri membri e, ove nessuno vi si opponga, si ritengono senz'altro accettate. In caso contrario esse sono sottoposte al voto della Commissione, che avverrà per alzata di mano, senza discussione.

3.  In ogni seduta i partecipanti hanno il diritto di richiedere l'inserimento nell'ultimo punto all'ordine del giorno (varie eventuali) di argomenti da discutere brevemente nella seduta stessa, purché essi non comportino alcun provvedimento deliberativo.

4.  I membri della Commissione che intervengono nella discussione debbono attenersi all'argomento all'ordine del giorno e fare interventi il più possibile concisi e contenuti.

5.  È vietato interrompere chi ha la parola e non sono ammessi colloqui o spiegazioni a dialogo durante gli interventi.

6.  Durante la discussione di ogni argomento, tenuto conto del numero delle iscrizioni a parlare, il Presidente può proporre un tempo massimo da concedere per ogni intervento; la Commissione decide sulla proposta.

7.  Le votazioni sono, di norma, palesi ed avvengono per alzata di mano; qualora se ne ravvisi l'opportunità, le votazioni si svolgeranno per appello nominale affinché nel verbale risulti il parere di ciascun membro.

8.  A richiesta anche di un solo membro, la votazione potrà avvenire a scrutinio segreto.

9.  Ogni documento che avrà rilevanza all'esterno sarà da considerarsi approvato quando ad esso abbiano dato parere favorevole almeno i 2/3 dei presenti; le decisioni saranno, invece, approvate a maggioranza semplice.

10.  In caso di parità di pareri favorevoli e contrari, il voto del Presidente non è determinante ed il documento è da considerarsi non approvato dalla Commissione.

Articolo 7

1.  La segreteria, svolta da un impiegato dell'Assessorato, ha i seguenti compiti:
-  compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Commissione;
-  curare la convocazione della Commissione;
-  redigere i verbali delle sedute. Il verbale di ogni seduta deve essere approvato dalla Commissione.

2.  I membri della Commissione possono far inserire a verbale le opinioni espresse, fornendone al segretario, per iscritto, il testo.

3. I  membri interessati alla copia del verbale potranno farne richiesta alla segreteria della Commissione.