N. 188

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

OSSERVATORIO POETICO GIOVANILE - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE GIOVANI POETI TORINESI.
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 luglio 1991 (mecc. 9105693/50) esecutiva dall'11 settembre 1991.

File in formato rtf

INDICE

Articolo  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6


Articolo 1

1.  L'iniziativa è rivolta a tutti i giovani che operano nel settore della produzione letteraria (poesia), con residenza nell'ambito della provincia di Torino.

Articolo 2

1.  Essa propone ai giovani poeti il seguente programma:
a)  Censimento di tutti i giovani poeti tramite pubblico invito e formazione di un archivio delle loro opere, aperto, come oggetto di studio e consultazione a tutti i critici, studiosi, associazioni, ecc.
Tale archivio è situato presso l'Osservatorio Poetico Giovanile dell'Assessorato alla Gioventù, Via Assarotti 2, Torino.
b)  Organizzazione a cura dell'Assessorato alla Gioventù di "Opere d'inchiostro", rassegna annuale di poesia da realizzare in alcuni spazi cittadini.
La selezione degli artisti da presentare avverrà sul materiale contenuto nell'archivio dell'Osservatorio Poetico Giovanile.
c)  Pubblicazione di una antologia periodica (annuale, biennale) degli autori prescelti.

Articolo 3

1.  I giovani artisti per essere inseriti nell'archivio e partecipare all'iniziativa, devono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° e devono far pervenire all'archivio dell'Osservatorio Poetico Giovanile, Via Assarotti 2, il seguente materiale in 5 copie:
-  da 1 a 5 testi (poesie) che non superino complessivamente le 10 cartelle dattiloscritte,
-  un curriculum vitae non superiore alle 10 righe dattiloscritte contenente dati anagrafici, indirizzo e numero di telefono,
-  un'autopresentazione, corredata da una riflessione critica sul proprio lavoro di scrittura presentato, non superiore a venti righe.

2.  Ogni artista ha diritto di aggiornare la propria documentazione.

Articolo 4

1.  L'aver inviato i propri materiali all'archivio non significa necessariamente da parte degli artisti acquisire il diritto alla pubblicazione o alla partecipazione a eventuali iniziative promozionali in programma.

Articolo 5

1.  Per il conseguimento degli obbiettivi indicati nei precedenti articoli è istituita una Commissione Scientifica composta da docenti universitari, giornalisti, funzionari dell'Assessorato alla Gioventù ed esperti nel settore.

Articolo 6

1.  La Commissione di cui all'articolo 5 cura la selezione dei giovani poeti attraverso la valutazione delle opere pervenute all'Osservatorio Poetico Giovanile indicando gli artisti da inserire nella rassegna e le relative opere da pubblicare nell'antologia.

2.  La Commissione che ha la responsabilità scientifica rispetto ai punti precisati nel precedente articolo 2, collaborerà ad ulteriori iniziative volte a sostenere l'attività dei giovani poeti.