N. 186

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLE CIRCOSCRIZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 gennaio 1991 (mecc. 9007590/08) esecutiva dal 27 febbraio 1991.
Modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 4 maggio 1992 (mecc. 9204078/08) esecutiva dal 29 maggio 1992
e 19 marzo 2007 (mecc. 2007 00545/094) esecutiva dal 2 aprile 2007.

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INDICE

Articolo 1 - Campo di applicazione

Articolo 2 - Modalita' di attuazione

Articolo 3 - Tipo di concessione

Articolo 4 - Criteri generali di concessione

Articolo 5 - Concessioni gratuite

Articolo 6 - Rimborsi spese per concessioni in uso onerose

Articolo 7 - Sanzioni

Articolo 8 - Sospensione e revoca delle concessioni


Articolo 1 - Campo di applicazione

1.  Sono soggetti al presente Regolamento tutti i locali assegnati alle Circoscrizioni in forza di provvedimenti specifici emanati dal Consiglio Comunale con l'indicazione della destinazione d'uso prevalente ed i locali scolastici ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della Legge 4 agosto 1977 n. 517.

2.  Ne sono comunque esclusi gli immobili che, pur assegnati in via formale, non siano, per la specifica destinazione, compatibili con una diversa utilizzazione.

Articolo 2 - Modalita' di attuazione

1.  Ciascuna Circoscrizione dovra' dotarsi di specifico Regolamento disciplinante le modalita' di concessione a terzi dei locali di cui al precedente articolo 1.

2.  I Regolamenti gia' deliberati dovranno essere, entro 90 giorni dall'adozione del presente provvedimento, adeguati alle nuove norme, laddove incompatibili.

3.  Nel Regolamento circoscrizionale dovranno essere specificatamente indicati i locali che si ritiene possano essere destinati anche per l'uso da parte di terzi.

Articolo 3 - Tipi di concessione

1. Non e' consentita la concessione permanente ne' a tempo indeterminato dei locali di proprieta' civica assegnati alla Circoscrizione.

2. Le concessioni di cui al presente Regolamento possono essere di breve periodo, ricorrenti, continuative.

3. Sono di breve periodo quelle che non superano i tre giorni consecutivi e consentono a gruppi, Enti o Associazioni, di svolgere riunioni, seminari o manifestazioni varie: culturali, ricreative o di tempo libero.

4. Sono ricorrenti le concessioni che consentono a gruppi, Enti o Associazioni di utilizzare i locali per piu' di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato, di norma non superiore a tre mesi, dopodiche' l'istanza va ripresentata.

5. Sono consecutive le concessioni che consentono a gruppi, Enti o Associazioni di utilizzare i locali in forma continuativa per finalita' aggregative, per lo svolgimento di attivita' sociali, assistenziali o di altro servizio. Dette concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

Articolo 4 - Criteri generali di concessione

1. L'utilizzo dei locali circoscrizionali da parte di gruppi, Enti o Associazioni senza fine di lucro è concesso secondo le norme del Regolamento circoscrizionale. Le concessioni di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 3, sono rilasciate con provvedimento dirigenziale.

2. La concessione occasionale, ricorrente o consecutiva esclude in ogni caso, la possibilita' di fissare la sede dell'Associazione presso il locale concesso ne' di depositarvi materiali e suppellettili della medesima e non puo' avere frequenze tali da ridurre la possibilita' degli spazi da parte di altre entita' di aggregazione sociale presenti nella Circoscrizione.

3. Le concessioni a carattere permanente, o comunque non rientranti nelle ipotesi illustrate nei commi precedenti, sono di competenza dell'Assessorato al Patrimonio su proposta delle Circoscrizioni interessate.

Articolo 5 - Concessioni gratuite

A) - Concessioni occasionali

Le concessioni occasionali dei locali sono di norma gratuite quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
1  -  la pulizia del locale concesso venga assicurata dal concessionario;
2  -  non siano necessari turni di personale comunale in esercizio straordinario per consentire le riunioni o le attivita' previste;
3  -  l'occupazione dei locali non superi la durata di un giorno, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo 3;
4  -  si tratti di gruppi, enti od associazioni senza fini di lucro;
5  -  si tratti di attivita' di interesse pubblico generale, aperte alla partecipazione dei cittadini.
E' fatto comunque divieto di svolgere, in caso di concessione gratuita, attivita' che rientrino tra quelle contemplate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale".
La domanda delle concessioni occasionali da parte di gruppi, Enti ed Associazioni interessate deve essere presentata al Presidente del Consiglio di Circoscrizione. In caso di risposta negativa i suddetti potranno presentare ricorso al Presidente stesso, che ne riferira' al primo Consiglio, per gli opportuni provvedimenti.
Il ricorrente potra' intervenire nella discussione, ai sensi del regolamento per il funzionamento dei lavori del Consiglio Circoscrizionale.

B) - Concessioni ricorrenti e continuative

Le concessioni dei locali, anche di non breve periodo e comunque non superiori all'anno, sono eccezionalmente gratuite quando si tratti:
1  -  di progetti circoscrizionali realizzati da gruppi, Enti, Associazioni riferiti ad attivita' di assistenza e/o prevenzione rivolti a popolazione residente nella Circoscrizione ed appartenente alle fasce deboli e/o a rischio, contemplate nella vigente legislazione;
2  -  di progetti culturali, sportivi e ricreativi che rientrino nelle competenze delle Circoscrizioni, anche se realizzati a mezzo di gruppi, Enti, Associazioni; detti progetti sono fatti propri dalle Circoscrizioni e sono deliberati dal Consiglio Comunale di Circoscrizione e, ove occorra, con allegata convenzione;
3  -  di progetti proposti da gruppi, Enti ed Associazioni ritenuti meritevoli di particolare interesse circoscrizionale e riconosciuti dai Consigli Circoscrizionali, a mezzo di apposito atto deliberativo approvante specifica convenzione.
La suddetta convenzione dovra' in particolare, fra l'altro, precisare:
a)  l'uso esclusivo dei locali per il progetto deliberato;
b)  la quantificazione del beneficio economico relativo ai locali concessi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 22 della Legge 412/1991 e successive modificazioni.
Dovranno altresi' essere constatati i beni mobili presenti nei locali concessi in convenzione mediante la formazione di specifico verbale, redatto in contraddittorio con il concessionario.
Sono fatte comunque salve le condizioni come sopra specificate al punto A), numeri 1,2, 4 e 5.
La stipula delle convenzioni dianzi richiamate, potra' essere delegata al Dirigente di Settore Amministrativo preposto alla Circoscrizione.
Nei casi in cui non sia necessaria la formale stipula della convenzione, la deliberazione del Consiglio Circoscrizionale conterra' tutte le condizioni regolanti il rapporto tra l'associazione e la Circoscrizione, ivi comprese quelle afferenti l'uso dei locali ed in particolare:
-  l'istanza del legale rappresentante dell'associazione proponente costituira' allegato necessario della deliberazione che, divenuta esecutiva ai sensi di legge, costituira' contratto;
-  una copia autentica della medesima sara' conservata agli atti della Circoscrizione unitamente allo specifico verbale, redatto per la constatazione dei beni mobili presenti nei locali.

Articolo 6 - Rimborsi spese per concessioni in uso onerose

1. Fuori dalle ipotesi previste ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 5, la concessione ha carattere oneroso.

2. Gli importi orari, validi per tutte le Circoscrizioni, sono i seguenti:
A) SALONI (superiori a 30 mq.)    
  A1 - con pulizia e presenza di operatore a cura della Circoscrizione

 Euro 20,00

  A2 - senza pulizia e operatore (autogestiti):

 Euro 10,00

  A3 - solo con la presenza di un operatore della Circoscrizione o solo con pulizia da parte della Circoscrizione:

 Euro 15,00

B) SALETTE (inferiori a 30 mq.)    
  B1 - con pulizia e presenza di operatore a cura della Circoscrizione:

 Euro 10,00

  B2 - senza pulizia e operatore (autogestiti):

 Euro 5,00

  B3 - solo con la presenza di un operatore della Circoscrizione o solo con pulizia da parte della Circoscrizione:

 Euro 8,00

3. I rimborsi spese orari, di cui al precedente comma 3, saranno incrementati in base all'indice annuale dell'ISTAT con arrotondamento al decimo di Euro superiore. L'aumento entrerà in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo con determinazione dirigenziale.

4. Il regolamento della Circoscrizione prevede le modalità per la riscossione dei rimborsi di cui sopra, nell'ambito della normativa vigente.

5. Qualora la gestione delle sale e delle attrezzature sia stata affidata a terzi, le modalità della concessione saranno definite nel regolamento della Circoscrizione e nel capitolato di affidamento.

Articolo 7 - Sanzioni

1. L'uso dei locali, sia a carattere gratuito che oneroso, deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.

2. Laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali, il Consiglio di Circoscrizione puo' escluderlo da ulteriori concessioni per un periodo non superiore a mesi 6.

3. In caso di recidivo, il Consiglio di Circoscrizione puo' deliberare l'esclusione, a tempo indeterminato, da ulteriori concessioni di locali per l'inadempiente.

4. Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente rifusi e non comporteranno alcuna sanzione.

5. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, etc. comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste ai precedenti commi 2 e 3, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni.

6. Al fine della valutazione di danni e sottrazioni relativi al patrimonio mobiliare, la Circoscrizione predispone un verbale contenente l'indicazione dei beni affidati al concessionario che dovra' essere dal medesimo sottoscritto, e che costituira' la base per eventuali risarcimenti di danni.

Articolo 8 - Sospensione e revoca delle Concessioni

1. Le Circoscrizioni potranno sospendere o revocare le Concessioni di cui al presente Regolamento qualora si manifestino prioritarie esigenze per attivita' della Circoscrizione deliberate dal Consiglio circoscrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concedenti.

2. La revoca o sospensione della concessione verra' comunicata dal Presidente della Circoscrizione con un preavviso di almeno tre giorni.

3. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza delle situazioni imprevedibili indicate al precedente comma 1.