N. 157

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO D'USO DEL SERVIZIO FOTOCOPIE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

Approvato con deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale in data 30 dicembre 1985 (mecc. 8515959/10) esecutiva dal 21 febbraio 1986, ratificata dal Consiglio Comunale in data 27 gennaio 1986.

File in formato rtf

INDICE

Articolo  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8


Articolo 1

1. È istituito presso il Centro Poliservizi e le principali residenze universitarie il Servizio Fotocopie per studenti universitari.

Articolo 2

1. Sono ammessi ad usufruire del sevizio gli studenti universitari che risultino iscritti all'Università o al Politecnico di Torino.

Articolo 3

1. Il servizio è a disposizione degli studenti esclusivamente per attività di studio e di ricerca.

Articolo 4

1. Lo studente è tenuto ad usare le strutture e le macchine messe a disposizione con il massimo riguardo. La Città di Torino si riserva di notificare, successivamente, l'ammontare del danno riscontrato, e/o di adire alle vie legali, in caso di danneggiamento, rimozione di strutture o macchine o parti di esse.

2. Allo studente che avrà deliberatamente compiuto tali azioni, sarà inoltre inibito l'uso del servizio per tutto l'anno accademico in corso.

Articolo 5

1. L'utente deve richiedere l'intervento dell'addetto per qualsiasi operazione inerente la manutenzione ordinaria (cambio inchiostro - aggiunta fogli - ecc.) delle macchine nonché per tutti i guasti che possono verificarsi.

Articolo 6

1. La Città di Torino non si assume responsabilità per disfunzioni derivanti da guasti alle macchine fotocopiatrici o per eventuali e motivate sospensioni del servizio.

Articolo 7

1. La tariffa di ogni fotocopia (I.V.A. inclusa), sia per il formato UNI (cm. 21 x 29,7), sia per quello DOPPIO UNI (cm. 29,7 x 42), sarà periodicamente aggiornata sulla base dei costi di gestione.

Articolo 8

1. Le precedenti disposizioni, ove non conformi con il presente regolamento, sono da ritenersi annullate.