N. 155

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ATTIVITÀ E LE RESPONSABILITÀ DEI CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI DEL COMUNE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 dicembre 1985 (mecc. 8511509/24) esecutiva dal 11 gennaio 1986.

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INDICE

Articolo 1 - Consegnatari

Articolo 2 - Compiti dei consegnatari

Articolo 3 - Inventari

Articolo 4 - Buoni di carico e scarico

Articolo 5 - Prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili

Articolo 6 - Cambiamento del consegnatario

Articolo 7 - Materiali di facile consumo

Articolo 8 - Particolari competenze dei consegnatari

Articolo 9 - Controlli sui magazzini, sulle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici ed elettronici e relative scritture

Articolo 10 - Controlli dell'Ispettorato di Ragioneria


Articolo 1 - Consegnatari

1.  I beni mobili del Comune sono assunti in carico da dipendenti denominati consegnatari.

2.  Le funzioni di consegnatario sono esercitate a tutti gli effetti dal presente regolamento dal titolare dell'Area Dipartimentale e per i restanti servizi (Consigli circoscrizionali, scuole, farmacie ecc.) dai rispettivi dirigenti titolari. In caso di assenza del titolare la funzione di consegnatario viene assunta automaticamente e responsabilmente da chi sostituisce di fatto o legalmente il titolare.

3.  Per i magazzini, le tipografie, i laboratori, le officine e i centri meccanografici ed elettronici si procede alla nomina di appositi consegnatari; e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

4.  Non è ammessa la possibilità di delegare le proprie funzioni dai consegnatari a dipendenti, ove ciò avvenisse rimane ferma in ogni caso la personale responsabilità dei consegnatari indicati nel presente regolamento.

Articolo 2 - Compiti dei consegnatari

1.  Ai consegnatari è affidata:
a)  la conservazione dei mobili e degli arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali. non ufficiali, di utensili, di macchine ed attrezzature di ufficio e quant'altro costituisce la dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, farmacie, laboratori, officine, centri meccanografici ed elettronici cui sono addetti;
b)  la conservazione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registro e carta di qualunque specie.

2.  I consegnatari devono tenere scritture contabili per i servizi da loro espletati, e fermo restando la responsabilità dei medesimi, possono autorizzare personale del proprio servizio alla tenuta di dette scritture.

Articolo 3 - Inventari

1.  I beni mobili sono dati in consegna con appositi inventari.

2.  Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno conservato presso l'Ispettorato di Ragioneria e l'altro dagli agenti consegnatari che sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto discarico.

3.  I consegnatari devono provvedere alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, quando l'Ispettorato di Ragioneria, ravvisandovi la necessità, la disponga.

4.  Il consegnatario deve tenere il giornale degli aumenti e delle diminuzioni dei beni mobili, può tenere anche scritture sussidiarie per categorie, con registri o schede, previa autorizzazione dell'Ispettorato di Ragioneria.

Articolo 4 - Buoni di carico e scarico

1.  Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili, nonché per le relative operazioni di discarico, è utilizzato apposito bollettario dei buoni di carico e scarico.

2.  In ogni caso tutte le predette iscrizioni devono essere registrate e firmate a cura del consegnatario nei registri inventariali.

Articolo 5 - Prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili

1.  Entro il 15 gennaio di ogni anno il consegnatario è tenuto a trasmettere, in originale e copia, all'Ispettorato di Ragioneria, documentato con buoni di carico e quelli di scarico, il prospetto per categorie delle variazioni della consistenza dei beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio scaduto.

2.  L'originale vistato dall'Ispettorato di Ragioneria, è restituito al consegnatario.

3.  Il prospetto deve porre in evidenza la quantità e il valore dei beni mobili all'inizio dell'esercizio scaduto, le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonché la quantità e il valore finale.

Articolo 6 - Cambiamento del consegnatario

1.  In caso di cambiamento del consegnatario, la consegna dei beni deve effettuarsi sulla base dell'inventario e delle variazioni in aumento e diminuzioni verificatesi.

2.  Alle operazioni di cui sopra, interviene un rappresentante dell'Ispettorato di Ragioneria, e della consegna viene compilato apposito verbale nel quale è dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni. Il verbale è redatto in più esemplari, di cui uno rimane conservato dal consegnatario subentrante, uno è rilasciato al consegnatario uscente e l'altro al rappresentante dell'Ispettorato di Ragioneria che è intervenuto al cambiamento. Un esemplare dovrà essere pure conservato nei registri inventariali.

Articolo 7 - Materiali di facile consumo

1.  Per gli oggetti di cancelleria, gli stampati, la carta ed il materiale di minuto consumo, il consegnatario deve tenere apposito registro di carico e scarico.

2.  A fine esercizio e nei casi di cambiamento del consegnatario un funzionario dell'Ispettorato di Ragioneria accerta la regolarità delle scritture dei beni di cui sopra.

Articolo 8 - Particolari competenze dei consegnatari

1. Le richieste di mobili, macchine, attrezzature e di quanto altro possa occorrere al servizio, deve essere rivolta al consegnatario. Egli cura che le riparazioni, le manutenzioni e le minute forniture autorizzate siano debitamente eseguite.

2. La dislocazione dei mobili può essere cambiata solo dai consegnatari; il passaggio dei mobili tra Servizi aventi consegnatari diversi deve essere autorizzato dall'Ispettorato di Ragioneria.

Articolo 9 - Controlli sui magazzini, sulle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici ed elettronici e relative scritture

1.  I magazzini, le tipografie, i laboratori, le officine, i centri meccanografici ed elettronici sono assoggettati al controllo tecnico-amministrativo dell'Area competente.

2.  I consegnatari sono tenuti a presentare per ogni esercizio finanziario alla stessa Area, per l'approvazione, il rendiconto della gestione delle materie acquisite e di quelle consumate nella lavorazione.

3.  Per ciascun lavoro intrapreso è ammesso dal consegnatario un ordine da staccarsi dall'apposito registro a matrice.

4.  Sull'ordine, a mano a mano che la lavorazione procede devono essere indicati, a cura del responsabile, le quantità delle materie e della mano d'opera impiegata nonché l'eventuale riferimento all'inventario dei beni riparati.

5.  Il consegnatario deve tenere un registro nel quale annota, per tipi di materiale il carico iniziale, le variazioni successive e la consistenza al termine dell'esercizio finanziario.

6.  Inoltre, egli deve annotare, con riferimento all'ordine, le quantità, il valore attribuito e le caratteristiche dei prodotti finiti su altro registro, suddiviso per tipo di prodotti, nonché le relative consegne.

Articolo 10 - Controlli dell'Ispettorato di Ragioneria

1.  L'Ispettorato di Ragioneria può incaricare propri funzionari di accertare in ogni momento la regolarità della gestione e delle scritture dei consegnatari, compresa quella degli oggetti di cancelleria, degli stampati, della carta e dei materiali di minuto consumo. Le eventuali irregolarità sono portate a conoscenza dell'Amministrazione.

2.  In particolare, qualora, in fase di controllo o in qualsiasi altro momento emergessero discordanze tra la situazione di fatto e quella di diritto, oltre alle giustificazioni del caso, l'Ispettorato di Ragioneria provvederà ai seguenti adempimenti:
-  ove trattasi di beni non registrati, definita l'effettività del titolo e fatti salvi i provvedimenti amministrativi, ordinerà di procedere alla loro assunzione in carico, con l'annotazione di ogni utile notizia;
-  ove trattasi di mancanza di beni, appurata la natura della deficienza, questa dovrà essere segnalata all'Amministrazione per loro accertamento delle eventuali responsabilità e dei conseguenti provvedimenti di legge.