N. 154

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DI FORESTERIA DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE

Approvato con deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale in data 28 dicembre 1984 (mecc. 8415246/10) ratificata dal Consiglio Comunale in data 26 febbraio 1985 e con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 febbraio 1985 (mecc. 8500293/10), esecutive dal 3 aprile 1985.

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INDICE

Articolo  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  


Articolo 1

1.  Presso la residenza universitaria della Città di Torino "Assessorato Sport Gioventù - Turismo - ex Opere Universitarie" sita in Via Verdi 15 è istituito il servizio di foresteria.

Articolo 2

1.  A tale servizio viene riservato il 5% del numero dei posti letto disponibili, all'inizio di ogni anno accademico, nelle varie residenze universitarie. Si intendono disponibili i posti letto esistenti complessivamente.

Articolo 3

1.  Il servizio di foresteria potrà usufruire di stanze libere anche presso altre residenze ad esaurimento dell'eventuale lista di attesa dei posti letto messi a concorso e durante il periodo estivo nel quale si riscontra una maggiore disponibilità di camere.

Articolo 4

1.  L'utenza del servizio di foresteria comprende:
-  docenti e ricercatori italiani e stranieri in visita a Torino per motivi di studio o ricerche;
-  borsisti residenti fuori sede; si ritengono "fuori sede" i soggetti residenti in Comuni dai quali non sia possibile raggiungere quotidianamente la sede universitaria con mezzi pubblici in un tempo inferiore a 60 minuti;
-  partecipanti a stages;
-  professori a contratto fuori sede;
-  studenti italiani e stranieri nell'ambito di programmi di scambio con altre Università;
-  partecipanti a convegni e congressi che abbiano attinenza col mondo universitario e, durante il periodo estivo o in caso di maggiore
disponibilità di posti letto, anche scolaresche in gita d'istruzione;
-  laureandi iscritti ad altre Università e laureati iscritti a corsi di specializzazione o a dottorati di ricerca presso altri Atenei, che potranno beneficiare per un periodo massimo di 15 giorni di ospitalità, solo dei posti lotto resisi eventualmente liberi secondo quanto previsto all'articolo 4;
-  familiari degli studenti assegnatari di posto letto, secondo le modalità specificate negli articoli seguenti.

Articolo 5

1.  Per usufruire del servizio, all'ufficio preposto dovrà pervenire lettera di richiesta di ospitalità da parte dell'Istituto universitario o dipartimento della Università o del Politecnico di Torino, presso il quale l'ospite è diretto.

2.  Tale richiesta dovrà indicare:
-  generalità dell'ospite;
-  periodo di soggiorno;
-  modalità di pagamento del posto letto a carico dell'ospite stesso o dell'Università;
-  motivi del soggiorno;
-  copia del documento di assegnazione della borsa di studio nel caso in cui l'ospite sia un borsista.

3.  Le richieste di ospitalità potranno pervenire anche da parte di organismi che operino all'interno delle strutture universitarie, erogando servizi di supporto diretti agli studenti universitari (quali AIESEC, SISM ecc.).

Articolo 6

1.  Ogni soggiorno potrà avere di regola una durata massima di 4 mesi nell'anno accademico; eccezionalmente potranno essere concessi periodi di permanenza più lunghi in rapporto alla disponibilità di posti letto liberi. Gli ospiti che hanno usufruito del posto letto per il periodo massimo di soggiorno, potranno ottenere il rinnovo dell'ospitalità nel successivo anno accademico solo nel caso in cui ne esista la disponibilità ad esaurimento delle nuove richieste.

Articolo 7

1.  I familiari degli studenti universitari potranno essere ospitati in foresteria, limitatamente alla disponibilità di posti letto purché siano coniuge, genitori, fratelli/sorelle, nonni di studenti universitari assegnatari di posto letto presso le residenze universitarie:
-  durante l'intero periodo di godimento del posto letto (settembre/luglio) non potranno essere ospitati complessivamente più di due parenti (contemporaneamente o separatamente) per ogni studente universitario;
-  il soggiorno di ogni parente non potrà essere superiore ad una settimana.

Articolo 8

1.  Lo studente interessato dovrà presentare all'ufficio preposto richiesta scritta redatta su apposito modulo rilasciato dall'ufficio medesimo.

2.  Nell'assegnazione delle camere si terrà di norma conto dell'ordine di arrivo delle richieste; tuttavia l'esistenza di gravi motivi familiari (malattia dello studente ecc.), da documentarsi all'atto della presentazione della richiesta, potrà costituire titolo prioritario di assegnazione.

Articolo 9

1.  Le tariffe per usufruire del servizio di foresteria sono pari al prezzo di costo calcolato e periodicamente aggiornato sulla base dei costi di gestione sostenuti dalla Città.

2.  È prevista inoltre l'applicazione di tariffe agevolate nei confronti di titolari di borse di studio a partecipanti a stages che usufruiscano di rimborso spese forfettario.

3.  Il pagamento del servizio di soggiorno viene effettuato direttamente dall'ospite, tramite versamento su c.c.p. dell'importo corrispondente alla ricevuta fiscale che sarà rilasciata al termine del soggiorno; su richiesta può anche essere emessa fattura, qualora l'onere delle spese sia a carico degli Istituti Universitari o Dipartimenti o di organismi operanti all'interno delle strutture universitarie.

Articolo 10

1.  Qualora il periodo di prenotazione del posto letto dovesse essere per qualsiasi causa annullato o modificato nei casi di arrivo posticipato ovvero di partenze anticipate dell'ospite, gli Enti o i soggetti interessati dovranno comunicare la variazione all'ufficio competente almeno 5 giorni prima rispettivamente della data d'inizio o di fine del soggiorno indicata nella richiesta di ospitalità.

2.  Tenuto conto che, in mancanza di tale comunicazione, le camere di foresteria rimarrebbero inutilizzate ed eventuali altre richieste di ospitalità rifiutate, la tariffa prevista sarà addebitata per l'intero periodo di prenotazione dell'ospite indipendentemente dall'effettiva durata del soggiorno.

Articolo 11

1.  Per quanto non espressamente qui richiamato, gli ospiti della foresteria dovranno fare riferimento alle norme contenute nel regolamento delle residenze universitarie.