N. 153

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 marzo 1989 (mecc. 8815001/50) esecutiva dal 22 aprile 1989.

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INDICE

I - NORME GENERALI
Articoli  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  

II - PULIZIA E SERVIZI
Articoli  14  -  15  -  16  -  17 

III - RESPONSABILITA' E SANZIONI
Articoli  18  -  19  -  20  -  21 

IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articoli  22  -  23 


I - NORME GENERALI

Articolo 1

1.  Le graduatorie dei vincitori, degli idonei all'assegnazione di posto letto e degli esclusi, vengono affisse nelle bacheche delle segreterie delle ex OO.UU. Tale affissione vale come notifica per tutti gli studenti. Agli studenti vincitori viene inoltre data comunicazione scritta con l'indicazione della data entro la quale i medesimi devono prendere possesso del posto letto.

Articolo 2

1.  Lo studente che non si sia presentato entro 10 giorni dalla data di cui all'art. 1, viene considerato rinunciatario.

2.  Ulteriori proroghe possono essere concesse esclusivamente per documentati e gravi motivi di famiglia o di salute o di forza maggiore; la richiesta di autorizzazione deve comunque pervenire per iscritto entro i 10 giorni successivi a quello indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 3

1.  Lo studente, per poter prendere possesso della camera, deve presentare, all'accettazione della residenza, la seguente documentazione: documento di identità, ricevuta di pagamento della prima rata e/o documento indicante che gode di borsa di studio o assegno, certificato medico di cui all'art. 5, certificato di iscrizione universitaria.

2.  L'inadempimento di un onere qualsivoglia di cui al primo comma costituisce, causa di decadenza dal godimento del posto letto.

Articolo 4

1.  Il rapporto di ospitalità cessa (senza diritto a prestazioni sostitutive di assistenza), qualora lo studente, senza i giustificati motivi di cui all'art. 2, assenti dalla residenza per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.

2.  Tale forma di decadenza non opera nei confronti dello studente assegnatario che, limitatamente ai mesi di giugno, luglio e settembre, inoltri domanda scritta all'Amministrazione per chiedere il rientro in famiglia senza pregiudizio del pagamento della retta per il periodo di assenza.

3.  Lo studente assegnatario che non risulti più vincitore del posto letto per l'anno accademico successivo, deve lasciare la residenza entro il termine previsto dal bando di concorso dopo aver liberato totalmente la camera dei propri effetti.

4.  Inoltre lo studente che si laurei durante il periodo di assegnazione decade dal beneficio entro 10 giorni dal conseguimento della laurea. Lo studente che adempia agli obblighi militari di leva decade dal godimento del posto letto; tuttavia, qualora nell'anno accademico successivo presenti domanda di posto letto e risulti in possesso dei requisiti richiesti, potrà partecipare al concorso nella categoria conferme.

Articolo 5

1.  Gli assegnatari del posto letto devono sottoporsi a visita medica, presso il competente ufficio del Servizio Sanitario Nazionale del Comune di residenza o di Torino, che ne accerti la sana costituzione e l'esenzione da malattie che pregiudichino la convivenza.

2.  Qualora allo studente vengano riscontrate malattie che ne richiedano l'allontanamento, si disporrà per la sospensione temporanea dell'assegnazione del posto letto.

3.  La riammissione in Residenza è subordinata all'esibizione di nuovo certificato medico che attesti l'idoneità a riprendere la vita comunitaria rilasciato dall'Ufficio sopra citato.

Articolo 6

1.  Lo studente che non ha provveduto al pagamento della retta entro i dieci giorni successivi alla scadenza prevista dal bando di concorso per il conferimento del posto letto decade dal godimento del beneficio.

Articolo 7

1.  All'inizio e alla fine del periodo di godimento, il titolare di posto letto ed un incaricato dell'Amministrazione procederanno alla constatazione dello stato dei locali e beni concessi in uso allo studente con sottoscrizione di apposito verbale.

2.  A tale scopo deve essere tempestivamente comunicata al personale di servizio la data entro la quale lo studente intende lasciare libero il posto letto.

3.  Sopralluoghi possono essere compiuti su richiesta dello studente o su disposizione dell'Amministrazione.

4.  In quest'ultimo caso, lo studente sarà opportunamente informato circa i tempi, le modalità e le ragioni dell'intervento.

5.  L'ispezione delle camere, senza preavviso, può essere disposta qualora si rendano indispensabili interventi urgenti per motivi di sicurezza, di manutenzione e di igiene o in casi di sospetta contravvenzione ai divieti posti dal regolamento.

6.  È pertanto riservata al personale della residenza la disponibilità di una chiave di ciascuna camera. È proibita l'installazione di congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.

Articolo 8

1.  Nel corso dell'anno l'Amministrazione può procedere, sentiti gli studenti interessati, a spostamenti al fine di accorpare il più possibile i posti letto qualora ciò sia motivato da evidenti ragioni di economicità e razionalità del servizio o per venire incontro ad esigenze degli studenti. Ad ogni studente assegnatario di posto letto viene consegnata la chiave della camera della quale è vietato fare copia.

2.  Lo studente, ogni qualvolta esce dalla Residenza, è tenuto a consegnare in portineria le chiavi della propria stanza, che restano comunque a disposizione esclusiva del medesimo.

3.  Nel caso di smarrimento delle stesse, e nell'eventualità di furto o rapina, lo studente deve sporre denuncia alle autorità competenti. Copia della denuncia deve essere consegnata alla Segreteria della Residenza che provvederà a duplicare le chiavi, a spese dello studente.

Articolo 9

1.  Lo studente assegnatario di posto letto è tenuto a mantenere un comportamento corretto atto ad evitare che sia disturbata la tranquillità degli altri ospiti.

2.  Tutte le attività che comportano la diffusione all'esterno di suoni o rumori devono cessare entro le ore 23,30.

3.  Il cortile ed i corridoi non possono essere utilizzati per giochi o ricreazione che rechino disturbo. In particolare è vietato:
-  introdurre e tenere in camera materiali infiammabili, armi. esplosivi, nonchè sostanze stupefacenti e psicotropi per uso non terapeutico;
-  tenere animali di qualsiasi genere;
-  effettuare modifiche od adattamenti agli arredi, agli impianti delle camere e dei locali comuni;
-  tenere in camera attrezzature od arredi di pertinenza dei locali comuni non consegnati allo studente all'atto dell'assegnazione della camera;
-  asportare, o traslocare, oggetti o beni in dotazione ai vari locali della residenza; per giustificati motivi lo spostamento temporaneo potrà essere concordato previa autorizzazione subordinata all'impegno dei richiedenti di riportare, dopo l'uso, i beni rimossi nella posizione originaria;
-  applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte ed arredi;
-  fare uso di fornelli elettrici, tostapane, e simili;
-  utilizzare i cortili come posteggio per automobili o motociclette;
-  mettere in atto ogni sorta di azioni o scherzi che, per il loro dubbio gusto o pericolosità (gavettoni, manomissione agli impianti di sicurezza ecc.), possono essere pregiudizievoli della incolumità fisica degli altri ospiti o del personale di servizio o arrecare danni alla struttura ed ai beni presenti nella stessa; le violazioni di questa disposizione comportano, ai sensi dell'art. 21, l'assunzione dei provvedimenti disciplinari della censura e nei casi più gravi del temporaneo allontanamento dalla Residenza.

4.  Nell'uso delle strutture abitative ognuno è tenuto ad osservare un comportamento civile, educato ed impostato al reciproco rispetto specialmente nei confronti del personale di servizio.

Articolo 10

1.  Gli eventuali guasti agli impianti (luce, acqua, ascensori) ed alle attrezzature devono essere immediatamente segnalati al personale di servizio della Residenza il quale, effettuati i lavori di manutenzione possibili con i mezzi a disposizione, richiederà, con la dovuta tempestività, l'intervento degli uffici e servizi tecnici competenti per il ripristino della piena funzionalità degli impianti e/o attrezzature.

Articolo 11

1.  Ogni rilievo nei confronti di studenti o del personale circa l'andamento del servizio deve essere inoltrato all'Ufficio amministrativo della Residenza.

Articolo 12

1.  I titolari di posto letto non possono cederne ad altri l'uso temporaneo nè occuparne uno diverso da quello assegnato.

2.  Ogni cambiamento deve essere esplicitamente autorizzato.

3.  L'accesso alla residenza da parte di accompagnatori o visitatori dei titolari del posto letto è permesso con il consenso dello studente assegnatario da esprimersi verbalmente al personale di portineria. Il visitatore deve esibire un documento di identità personale i cui estremi vengono annotati dal portiere su apposito registro.

4.  In caso di rifiuto alla registrazione i visitatori non possono accedere alla residenza.

5.  È comunque escluso l'accesso da parte di minori non facenti parte del nucleo familiare dello studente; per ragioni di buon senso, è consentito l'ingresso di minori anche non familiari dello studente, purché siano accompagnati da familiari adulti dello studente; la responsabilità per eventuali atti imputabili al minore ricade sul familiare visitatore.

6.  La presenza di visitatori in camere a più posti è vincolata al consenso di tutti gli studenti titolari del posto letto nella stessa.

7.  Diversamente la visita può avvenire in apposita sala.

8.  Si precisa, comunque, che, a tutela specialmente degli studenti assegnatari di posti letto in camere multiple, la permanenza dei visitatori in camera deve essere occasionale e breve.

9.  Lo studente risponde del comportamento dei propri visitatori.

10.  La presenza dei visitatori in camera è ammessa soltanto dalle 7.00 alle ore 0.30; dalle ore 0.30 alle ore 2.00 è consentita soltanto in apposita sala.

11.  Durante le ore notturne (dalle ore 2.00 alle ore 7.00) nessun visitatore può avere accesso alla Residenza.

Articolo 13

1.  L'assemblea degli studenti vincitori di posto letto può eleggere, all'inizio di ogni anno accademico, una propria rappresentanza avente compiti di collegamento responsabile fra la base degli studenti delle Residenze e gli organi dell'Amministrazione per la discussione dei problemi della vita interna della comunità.

II - PULIZIA E SERVIZI

Articolo 14

1.  Gli ospiti sono tenuti al rispetto e al decoro dei locali comuni.

2.  La pulizia delle camere e dei servizi deve essere giornalmente curata, secondo le comuni norme igienico-sanitarie, dagli assegnatari che riceveranno a tale scopo il materiale necessario.

3.  In caso di inadempienza, l'Amministrazione si riserva di adottare i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 21.

4.  Nei periodi di vacanza coincidenti, in linea di massima, con le festività di Natale, Pasqua e durante la chiusura estiva delle Residenze, l'Amministrazione provvede direttamente alla pulizia generale; in quest'ultima occasione, per la migliore efficacia di tale intervento straordinario, le camere devono essere totalmente sgombre da effetti personali.

5.  L'Amministrazione provvede inoltre alla pulizia delle parti comuni delle residenze (corridoi, cucinini, sale ingressi etc.).

Articolo 15

1.  Allo studente viene dato in dotazione il seguente materiale di guardaroba:
n. 2 lenzuola
n. 1 federa
n. 2 asciugamani viso
n. 2 asciugamani bidet
n. 1 telo bagno.

2.  Gli studenti, settimanalmente nel giorno indicato dall'Amministrazione, devono consegnare la dotazione di biancheria da lavare e ricevono dal guardarobiere il cambio pulito.

3.  La biancheria non può essere utilizzata per la pulizia di cose od arredi.

4.  In caso di perdita o di evidente provocato danneggiamento di capi di biancheria in dotazione, lo studente è tenuto al risarcimento del danno.

Articolo 16

1.  Le spese di luce ed acqua relative ad un uso normale e corretto dei servizi sono comprese nel corrispettivo del posto letto.

2.  Il rilevamento di costi di gestione per le varie utenze superiori all'ammontare del consuntivo di spesa dell'anno precedente, incrementato dalle quote percentuali di maggiorazione eventualmente apportate alle tariffe, può comportare, da parte dell'Amministrazione, l'effettuazione di sistematici controlli tendenti ad individuare le cause degli eccessivi aumenti dei costi ed i provvedimenti più idonei per evitare gli abusi e gli sprechi.

Articolo 17

1.  Gli studenti assegnatari di posto letto possono richiedere al personale di servizio di usufruire, senza limiti temporali, dei servizi sottoelencati:

Servizio lavanderia e stireria
Per il bucato personale le lavatrici e gli essiccatori sono utilizzabili tenendo conto che per quantitativi minimi di indumenti da lavare si devono usare i lavatoi. Ogni studente deve, alla fine del ciclo di lavaggio, liberare subito l'apparecchio per consentirne l'uso da parte degli altri ospiti.
Con analoghe modalità si deve far uso delle attrezzature del servizio di stireria.
È assolutamente vietato l'uso di tali servizi per conto di studenti esterni; l'inosservanza a tale disposizione, accertata dal personale di servizio o segnalata da altri ospiti, comporta, nei confronti dello studente responsabile, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 21.

Servizi di supporto didattico
Gli studenti possono, previa richiesta, avere accesso alle sale attrezzate (tecnigrafi etc.).
Ogni studente si assume l'onere di risarcire l'Amministrazione per ammanchi di materiali o danneggiamenti alle attrezzature, accertati, dopo l'uso, dal personale di servizio.

Servizio cucine
Gli ospiti della Residenza che non usufruiscono del servizio mensa nei giorni di apertura hanno libero accesso ai locali cucina interni. Ogni utente, specialmente durante le ore di maggiore afflusso, deve intrattenersi nei locali per il tempo strettamente necessario al proprio fabbisogno tenendo conto di quello altrui; in particolare deve presenziare alle operazioni di cottura e non dimenticare accese le piastre elettriche.

Servizio emeroteca
Riguarda la possibilità di consultazione di giornali, riviste e vocabolari, in dotazione alla Residenza, da parte di tutti gli studenti ospiti; la consultazione di tali mezzi di informazione e di studio deve protrarsi per un tempo ragionevolmente breve; lo studente pertanto non può appropriarsene o depauperarne in vari modi il contenuto.

Servizio di fotoriproduzione
Lo studente può avvalersi direttamente, per le proprie necessità, dell'attrezzatura per la fotoriproduzione pagando il corrispettivo.
L'Amministrazione non si assume responsabilità alcuna per la riproduzione di pubblicazioni tutelate dal diritto di autore (art. 171 Legge 22 aprile 1941 n.633).

Servizio telefonico
Gli studenti possono ricevere telefonate che verranno passate ai medesimi, quando sono presenti in camera. Se lo studente è assente, su richiesta, verrà annotato sinteticamente un messaggio e collocato nell'apposita casella.
Per le chiamate da effettuare, sono a disposizione degli studenti e degli ospiti le apparecchiature telefoniche a gettone.

Servizio sveglia
Lo studente può richiedere il servizio sveglia dalle ore 6.00 alle ore 8.30.

III - RESPONSABILITA' E SANZIONI

Articolo 18

1.  Lo studente è responsabile della buona conservazione dei beni assegnatigli in godimento che dovranno essere restituiti, al termine del soggiorno, nello stesso stato, salvo il normale deperimento.

Articolo 19

1.  La Civica Amministrazione non si assume responsabilità alcuna per fatti o reati perpetrati da terzi estranei alla stessa a danno degli ospiti della Residenza.

2.  Nei confronti dei medesimi, risultati responsabili, vengono applicati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 21, senza pregiudizio dell'azione civile o penale.

Articolo 20

1.  Lo studente, per i danni arrecati, personalmente o dai propri visitatori, ai beni avuti in uso è tenuto a risarcire l'Amministrazione secondo le modalità dalla stessa stabilite.

2.  Nel caso di camera a più letti, la responsabilità per eventuali danni è solidale fra tutti gli occupanti salvo che non risultino responsabilità individuali. Nello stesso modo la responsabilità per sottrazione o rottura di oggetti o per danneggiamenti di vario genere arrecati all'arredamento o ai locali adibiti a servizi comuni è attribuibile solidalmente a tutti gli ospiti della struttura salvo che non siano accertate le responsabilità individuali.

Articolo 21

1.  L'inosservanza delle norme del presente regolamento o di altre eventuali disposizioni, preventivamente rese note e dirette a garantire un razionale ed economico uso delle strutture, comporta nei confronti dei trasgressori l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) - AMMONIZIONE;
b) - CENSURA;
c) - TEMPORANEO ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA;
d) - ESPULSIONE DALLA RESIDENZA.

2.  Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dei fatti contestati, lo studente può presentare per iscritto all'Amministrazione le proprie controdeduzioni.

3.  Successivamente l'Amministrazione sulla base delle controdeduzioni dello studente e di ogni altro elemento di informazione, adotta, sentita la Commissione per il Diritto allo Studio, il provvedimento definitivo dandone comunicazione scritta all'interessato.

4.  Lo studente sottoposto a provvedimento disciplinare superiore all'ammonizione ha diritto di essere sentito personalmente dalla Commissione suddetta.

5.  Lo studente incorso nelle sanzioni disciplinari di cui ai punti c) e d) non avrà titolo a fruire del posto letto per l'anno accademico successivo.

IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

1.  Con l'accettazione del posto letto lo studente si impegna al rispetto più rigoroso del presente regolamento di cui gli viene consegnata copia al momento dell'ingresso in camera.

Articolo 23

1.  Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di concorso per l'assegnazione di posti letto.

2.  Il presente regolamento annulla e sostituisce la precedente normativa.