N. 147

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE FEMMINILE DI TORINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 febbraio 1980 (mecc. 7904216/27) esecutiva dal 14 aprile 1980. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 gennaio 1983 (mecc. 8300668/01) esecutiva dal 4 marzo 1983 e con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 febbraio 2008 (mecc. 2008 00598/001) esecutiva dal 19 febbraio 2008.

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Indice

Articolo   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11


Articolo 1

La Consulta è composta dalle forze femminili dei partiti presenti nel Consiglio Comunale, dei sindacati, delle associazioni ed è aperta a quelle altrimenti organizzate che si riconoscano nelle finalità espresse dallo Statuto e che operino da almeno un anno nell'ambito cittadino, dopo che ne sia stata verificata da parte della Consulta la rispondenza ai requisiti richiesti e ne sia stata approvata l'ammissione a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 2

La Consulta si riunisce periodicamente almeno una volta al mese. Può riunirsi in via straordinaria su richiesta di 1/4 dei membri delle Associazioni e dei Partiti rappresentati. Le sedute sono valide quando siano presenti il 50% più 1 dei membri effettivi.
Il Comune richiede la convocazione della Consulta tutte le volte che lo ritenga opportuno e, di norma, quando siano in causa questioni che riguardano in modo particolare le donne della città di Torino.

Articolo 3

Ogni Partito, ogni Sindacato, ogni Associazione di cui all'articolo 1 ha diritto a una rappresentante effettiva in Consulta che può essere sostituita da una vice indicata dello stesso gruppo o movimento o associazione.

Articolo 4

Ogni forza rappresentata perde l'appartenenza alla Consulta, qualora per tre volte consecutive, non partecipi attraverso il membro effettivo o la sua vice.

Articolo 5

Partecipano di diritto alle sedute della Consulta le Consigliere Comunali in carica che si riconoscono nelle finalità della Consulta stessa con voto limitato ad una rappresentante della maggioranza consiliare e ad una della minoranza consiliare.

Articolo 6

La Consulta elegge un ufficio di Presidenza composto da 1 Presidente e da 2 Vice Presidenti, che durano in carica un anno.

Articolo 7

Le organizzazioni presenti nella Consulta possono designare nei gruppi di studio altre rappresentanti delle organizzazioni stesse che abbiano particolare interesse al problema trattato.
La Consulta e le commissioni di lavoro possono procedere su richiesta o d'ufficio all'audizione di enti, organizzazioni o singoli, non facenti parte della Consulta stessa, in relazione alle materie trattate.

Articolo 8

Qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, le eventuali mozioni, osservazioni, proposte da presentare al Comune, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dalle componenti.

Articolo 9

All'inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta precedente.
Al termine di ogni riunione la Consulta può concordare la data e l'ordine del giorno per la seduta successiva.

Articolo 10

Le proposte di modifica di Statuto o di regolamento devono essere presentate per iscritto alla Presidente di turno e saranno incluse nell'ordine del giorno della riunione successiva a quella della presentazione.
Le modifiche dello Statuto e del regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei membri ai sensi di Statuto e sono poi presentate al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Articolo 11

La Consulta ha sede presso il Comune il quale fornisce anche i mezzi e il personale per il servizio di segreteria che ha tra gli altri i seguenti compiti:
a)    compilare e aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
b)    curare la convocazione della consulta stessa con almeno 8 giorni di anticipo: per le riunioni straordinarie è ammessa la convocazione telefonica o telegrafica con almeno 3 giorni di anticipo;
c)     tenere i verbali delle sedute sia della Consulta che dei gruppi di lavoro e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento dei gruppi stessi.